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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/05/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 817/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 16.11.2020
da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi di rappresentati e difesi dagli Parte_5 Persona_1 avv.ti Enrico Cornelio e Livia Cornelio giusta procura in calce alla costituzione in prosecuzione in primo grado, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Mestre alla via Vespucci 39 Appellanti contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo e Valeria Fabbrani in virtù di mandato alle liti depositato nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliata in
Venezia, Sestier San Polo 2580 Ca Zen (studio avv. Fabbrani)
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 294/2020 depositata il 7.10.2020
In punto: risarcimento danni
Conclusioni:
Per parte appellante: “” in totale riforma dell'impugnata sentenza accogliersi le conclusioni di primo grado come precisate in ricorso: “accertato e dichiarato che il signor PE
è stato esposto all'inalazione di polvere di amianto avendo lavorato quale operaio
[...] intermediato presso già Cantiere Navale Breda, prima, e direttamente per CP_1
poi, ed accertata pertanto la responsabilità ex artt. 2087, 2050 e 2051 c.c. della CP_1 convenuta per il danno da neoplasia occorsogli a seguito di inalazione di polvere di amianto, condannarsi la convenuta a risarcire il danno subito dal ricorrente, liquidando il
1 medesimo secondo i criteri previsti dal Consiglio Giudiziario di Milano di cui si producono le tabelle del 2018 , con rivalutazioni dalle singole date di evoluzione del danno stesso fino al suo consolidamento come danno permanente.
Con interessi dalle singole scadenze al saldo, ex art. 1284 4° comma c.p.c. dalla data di deposito del presente ricorso. condannando parte convenuta al risarcimento dei danni secondo i criteri delle note conclusive integrative del 22.5.2020 che qui si riportano””.
Per parte appellata: “”Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare integralmente l'avverso gravame in quanto infondato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria si reiterano le richieste già formulate in atti nei precedenti scritti difensivi
e qui da intendersi integralmente richiamate””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda proposta da
, , e intervenuti nel giudizio promosso Parte_4 Pt_2 Pt_5 Pt_3 Parte_1 da quali eredi legittimi del medesimo, diretta ad accertare la esposizione Persona_1
a polveri di amianto da parte del sig. (operaio intermediato presso Persona_1
già Cantiere Navale Breda, prima, e poi direttamente per e ad CP_1 CP_1 ottenere la conseguenziale condanna di , ai sensi dell'art. 2087, 2050 e 2051 Controparte_1
c.c., al risarcimento del danno subito dall'originario ricorrente, liquidando il medesimo secondo i criteri previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2018, con rivalutazioni dalle singole date di evoluzione del danno stesso fino al suo consolidamento come danno permanente, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, ex art. 1284, comma 4°, c.p.c. dalla data di deposito del ricorso.
Ha compensato le spese di lite ed posto quelle di CTU a carico di parte ricorrente.
2. Il primo giudice, espletata CTU medico legale (con il dott. e richiamandone le Per_2 conclusioni, ha evidenziato come nel caso di specie sia la patologia che aveva portato al decesso il sig. sia la sua eziologia professionale erano incerte. Persona_1
In particolare, estrapolando i passi salienti della relazione peritale, il giudicante ha precisato che “”La storia clinica recente del sig. , già portatore di una patologia Persona_1 neurologica (tremore essenziale cefalico e segmentario), è assai complessa. Essa si manifesta clinicamente nel gennaio 2019 con dispnea e astenia associata a presenza di nodulazioni polmonari multiple e bilaterali con associati ispessimenti bilaterali della pleura parietale. Questo quadro viene in un primo momento inquadrato come sospetto di mesotelioma pleurico sulla sola base di un referto radiologico il quale appare, per la verità, più indicativo di una diffusione metastastica con interessamento pleuropolmonare come suggerito dal radiologo, piuttosto che di una neoplasia pleurica primitiva (mesotelioma) con diffusione al polmone. Il coinvolgimento bilaterale e contemporaneo sia del polmone in forma di noduli multipli, sia della pleura in forma di ispessimenti è del tutto anomalo per un mesotelioma, mentre appare decisamente più attinente a una diffusione metastatica di neoplasia epiteliale di origine non definita. Questo è chiaramente confermato dalla diagnosi istologica della biopsia di uno dei noduli polmonari che ha portato alla diagnosi di adenocarcinoma il cui profilo immunoistochimico pone però dei seri dubbi sulla origine polmonare. Infatti, sebbene la neoplasia sia positiva alla citocheratina 7 (espressa in adenocarcinomi di origine polmonare, ma anche di origine extrapolmonare come ad esempio stomaco, pancreas, vie biliari), essa non esprime uno dei marcatori più specifici di differenziazione polmonare, il TTF-1 che è comunemente espresso (oltre il 90% dei casi) negli adenocarcinomi polmonari. In altre parole, la diagnosi di adenocarcinoma è certa, ma la sua origine non è definibile. A complicare ulteriormente il quadro clinico vi è la comparsa, in tempi molto rapidi, di ulteriori aspetti radiologici ed endoscopici che
2 documentano una probabile diffusione peritoneale della malattia (TAC addome) e la presenza di una stenosi serrata della regione pilorica dello stomaco di verosimile natura neoplastica di cui non vi è però conferma istologica.
In conclusione, la diagnosi istologica di adenocarcinoma porta ad escludere la possibilità di un mesotelioma come clinicamente sospettato all'inizio della recente storia clinica di
La stessa diagnosi di adenocarcinoma emessa su biopsia non consente però di PE definire l'origine della patologia neoplastica. Insomma, non siamo in grado di dire se la neoplasia è di origine polmonare (la mancata espressione del TTF1 tenderebbe ad escludere tale possibilità) o di origine gastrica o pancreatica o di altra sede. In altre parole, abbiamo una diagnosi generica di adenocarcinoma di origine non determinata e di cui non
è possibile a mio parere ipotizzare, allo stato attuale, una sua qualche relazione causale con una esposizione occupazionale ad amianto. Non vi sono in sostanza elementi sufficienti per definire tale patologia come neoplasia occupazionale asbesto-correlata””.
2.1 Le conclusioni della CTU come innanzi riportate venivano pienamente condivise dal primo giudice e non avendo il Consulente espresso con ragionevole certezza di porre la malattia in relazione causale con l'esposizione ad asbesto e quindi con la attività lavorativa espletata dal nell'ambito di ha respinto la domanda attorea. PE CP_1
3. Avverso la sentenza interponevano appello gli eredi di per due Persona_1 motivi. La insisteva per il rigetto della impugnazione. Controparte_1
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
espletata CTU medico legale, all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 30 gennaio 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. , , e con il primo motivo, hanno Parte_4 Pt_2 Pt_5 Pt_3 Parte_1 censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto preferibile una perizia percipiente rispetto ad una meramente deducente (quella della dott.ssa eseguita nel giudizio Per_3 penale a seguito di autopsia rispetto a quella del dott. che aveva visitato il de cuius Per_2 ma non aveva potuto eseguire degli esami strumentali che invece erano stati disposti in sede penale). L'esame obiettivo e l'indagine documentale eseguita dal dott. quando il signor Per_2 era ancora vico, non aveva risolto i suoi dubbi circa la natura della malattia;
PE certamente se il CTU avesse disposto dell'autopsia, sarebbe stato in grado di risolvere i suoi dubbi.
La perizia penale della dott.ssa eseguita a seguito di esame autoptico, infatti, Per_3 portava a conclusioni inequivoche circa la situazione istologica, l'origine della malattia e il nesso di causa.
Gli accertamenti specialistici effettuati sui polmoni del sig. avevano permesso di PE riscontrare corpuscoli e fibre di amianto in dosaggi che rientrano nei range previsti in letteratura per riconoscere un ruolo concausale nella genesi neoplastica del polmone. La dott.ssa aveva concluso la propria relazione precisando che Per_3 Persona_1 era deceduto per insufficienza cardio respiratoria terminale in paziente affetto da adenocarcinoma del polmone di destra metastatizzato con cachessia neoplastica e che la esposizione all'asbesto aveva avuto un ruolo concausale nella genesi della neoplasia polmonare che lo aveva condotto al decesso e che il carcinoma polmonare era ascrivibile a causa patologica di origine ambientale-professionale e probabilmente riconducibile alla prolungata esposizione per motivi lavorativi ad amianto.
3 Con il secondo motivo gli appellanti hanno rimarcato la violazione degli artt. 1223, 2087, 2050 e 2051 cc in quanto l'amianto era ubiquitario nell'ambito del Cantiere Navale Breda, poi divenuto e in particolare le coibentazioni e scoibentazioni cui era adibito il CP_1 avvenivano utilizzando materiale a base di amianto fornito dal magazzino del PE cantiere e, quindi, in custodia allo stabilimento che faceva largo uso di tali materiali e la società convenuta, sul punto, non aveva fornito alcuna prova liberatoria. In via istruttoria hanno insistito per il rinnovo della CTU anche con specifico riferimento agli esiti della autopsia compiuta nell'ambito del giudizio penale integrando il quesito anche rispetto al danno catastrofale;
hanno reiterato le richieste di prova testimoniale avuto riguardo alle mansioni ed attività lavorative svolte da . Persona_1
6. La società appellata, rispetto al primo motivo, rilevata la assoluta inconferenza della distinzione tra consulenza tecnica percipiente e deducente e rilevato che quella redatta dal
CTU dott. in primo grado, era da ritenersi percipiente in quanto oggetto Per_2 dell'accertamento disposto dal Tribunale era l'accertamento della patologia occorsa al e del suo conseguente stato invalidante, ha rilevato come l'accertamento peritale PE svolto in primo grado aveva affermato la esclusione della diagnosi di mesotelioma rilevando come il aveva sviluppato una patologia neoplastica di adenocarcinoma di dubbia PE origine.
Quanto alla CTU svolta in ambito penale, depositata dagli appellanti, la dott.ssa Per_3 aveva confermato non solo la patologia occorsa al de cuius ma aveva evidenziato il ruolo concausale del fumo ed in particolare aveva ribadito l'impossibilità di accertare con grado di alta probabilità di certezza l'eziopatogenesi della patologia neoplastica e dunque la riconducibilità della medesima all'esposizione ad asbesto nel periodo in cui il de cuius aveva prestato la propria attività lavorativa presso i cantieri Breda. La dott.ssa aveva evidenziato che non era stata fornita documentazione circa la Per_3 esposizione lavorativa certa a polveri di asbesto ovvero l'utilizzo di amianto nella succitata ditta nonché la effettiva esposizione diretta ed indiretta ad amianto da parre del sig. PE
nell'espletamento della attività e mansioni lavorative, come pure non era nota la
[...] concentrazione di tali fibre nell'ambiente di lavoro. La società appellata, dopo aver richiamato studi medici sulla patologia tumorale che colpisce il polmone, ha concluso rilevando che, sulla base degli accertamenti eseguiti dal dott. e dalla dott.ssa , era risultato che era altamente probabile che il Per_2 Per_3 tumore polmonare occorso al sig. era stato causato dall'abitudine tabagica dello PE stesso e comunque – qualora dimostrato- era stato esposto ad una dose di asbesto al di sotto del TVL fissato dal legislatore, al di sotto del quale non si ha ragionevole probabilità di sviluppare tumore.
Avuto riguardo alla asserita violazione degli artt. 1223, 2050 e 2051 cc, di cui al secondo motivo di appello, la ha precisato che parte appellante mai, nel ricorso di primo CP_1 grado, aveva dedotto in merito ad una asserita responsabilità ai sensi delle norme richiamate e pertanto era eccezione/deduzione nuova ed inammissibile. In ogni caso non era chiaro quale capo della sentenza risultava impugnata sotto tale profilo né quali fossero le regole minime violate da parte datoriale rispetto agli standard di sicurezza degli ambienti di lavoro.
7. L'appello è fondato e va accolto per le considerazioni di seguito riportate.
8. I due motivi di appello, volti a censurare sotto diversi profili la consulenza tecnica svolta in primo grado e la conseguente statuizione giudiziale circa la contestata carenza di prova del nesso di causalità tra l'esposizione professionale ad amianto e la patologia polmonare che ha condotto al decesso il sig possono essere trattati congiuntamente in quanto PE connessi.
4 9. In primo grado il consulente dott. aveva evidenziato la assenza di elementi Per_2 sufficienti per definire la patologia da cui era affetto il (a seguito della quale era PE deceduto) come neoplasia occupazionale asbesto correlata. Quanto all'ambiente lavorativo il CTU aveva rilevato come il nel periodo PE lavorato presso lo stabilimento CNOMV di e all'Arsenale di Venezia,. poteva CP_1 aver svolto attività di manutenzione che prevedeva certamente interventi su parti coibentate con amianto eseguendo lavorazioni di coibentazione limitata a piccole zone di intervento di riparazione o manutenzione.
Aveva ribadito, però, che la diagnosi di adenocarcinoma polmonare non poteva essere confermata in modo certo o altamente probabile né dai marcatori molecolari né dalla presenza di mutazioni del gene EGFR sicchè, in base ai dati disponibili e da un punto di vista clinico, non era possibile determinare in modo certo l'origine della malattia neoplastica.
Avuto riguardo al danno biologico aveva stimato un danno temporaneo del 100% da gennaio
2019 a luglio 2019 mentre avuto riguardo alla stabilizzazione della malattia aveva precisato che la patologia era in progressione senza possibilità di una guarigione clinica e di una valutazione del danno in termini di “danno permanente”; l'entità della sofferenza, pur tenendo conto della copatologia neurologica presente, doveva stimarsi in un grado di sofferenza molto elevato da gennaio 2019.
10. Va osservato che la dott.ssa , nella relazione espletata quale CTU nel giudizio Per_3 penale (e di cui era stata ammessa la produzione nel giudizio di primo grado), accertata una diagnosi istopatologica di “adenocarcinoma polmonare con metastasi ai tessuti mediastinici, linfonodale, intestinale eprisurrenalica, focolai di polmonite, placche fibrocalcifiche pleuriche” e ritenuto che il decesso del andava ascritto ad PE
“insufficienza cardio respiratoria in paziente affetto da adenocarcinoma del polmone destro con diffusioni metastatiche multiple e cachessie neoplastiche”, pur mancando qualsiasi documentazione circa una esposizione certa a polveri di asbesto e di utilizzo di amianto nella ditta datrice di lavoro nonché di effettiva esposizione diretta ed indiretta nell'espletamento delle attività e mansioni lavorative come pure riguardo alla concentrazione di tali fibre nell'ambiente di lavoro, aveva concluso nel senso che l'esposizione ad asbesto aveva avuto un ruolo concausale nella genesi della neoplasia polmonare che aveva condotto al decesso il sig. e che il carcinoma era ascrivibile PE
a causa patologica di origine ambientale/professionale e riconducibile alla prolungata esposizione per motivi lavorativi ad amianto.
11. Il Collegio, con ordinanza resa alla udienza del 3.10.2024, rilevato che il CTU nominato in primo grado, dott. nella propria relazione aveva dato atto della utilità, per Persona_4 dirimere ogni dubbio diagnostico, di acquisizione del referto dell'autopsia giudiziaria svolta in ambito penale e tenuto conto degli esiti della relazione peritale svolta in tale sede
(acquisita al primo giudizio), ha invitato il dott a chiarire se, all'esito del confronto Per_2 con l'accertamento autoptico svolto dalla dott.ssa , ritenesse di confermare la Per_3 valutazione espressa in primo grado di difficoltà oggettiva di definire con certezza l'origine della neoplasia da cui era affetto ovvero ritenesse la stessa riconducibile, Persona_1 con criteri di rilevante probabilità, alla esposizione all'asbesto ed alla attività lavorativa espletata da nell'ambito di Persona_1 CP_1
12. Con relazione depositata in data 20.2.2025 il CTU dott replicando anche ai rilievi Per_2 formulati dal CTP di parte appellata, ha concluso il proprio elaborato precisando che il riscontro autoptico svolto dalla dott.ssa in ambito penale consentiva di affermare Per_3 in modo certo che era stato affetto da adenocarcinoma polmonare che ne Persona_1 aveva causato il decesso in data 3.8.2019.
5 Sulla base della documentazione in atti era possibile affermare che l'esposizione ad amianto appariva certa nel periodo 1962-1994 presso i Cantieri Navali di Venezia ( e CP_1 presso la ditta “Arsenale di Venezia”) oltre che probabile per un periodo di circa 10 mesi tra il 1960 e 1961. Nello specifico riteneva che per il sig. vi era stata un'esposizione occupazione PE certa per oltre 30 anni e di intensità significativa come certificato dal carico polmonare di fibre e corpuscoli di amianto lavorando come tubista nei lughi di lavoro;
in ragione di dette mansioni il era stato certamente esposto in modo diretto per attività che PE prevedevano la decoibentazione dei tubi da sottoporre a riparazione, sostituzione o modifica e/o per attività che richiedevano uso di materiali contenenti amianto durante la fabbricazione di tubi e durante il montaggio degli stessi per l'inserimento di guarnizioni. A queste situazion i dovevano aggiungersi esposizioni indirette verificatesi, soprattutto a bordo nave, operando in contemporanea con altre figure professionali che facevano uso di materiali contenenti amianto.
Tali circostanze di fatto non sono state puntualmente contestate dalla società appellata e pertanto devono ritenersi pacifiche tra le parti. Secondo il CTU la valutazione del numero di fibre e corpuscoli dell'amianto per grammi di tessuto secco cosi come condotta da ente qualificato (fibre anfiboliche (fibre (>di 1 mm):
1.700.000 e di corpuscoli di amianto 8.300), consentiva di ritenere certa l'esposizione professionale ad amianto del defunto GN . Persona_1
Nella predetta relazione il consulente ha pure precisato, sulla base della anamnesi compiuta, che il paziente fu esposto a tabagismo in misura moderata per un periodo di tempo non noto, ma sufficiente per potersi attribuire alla esposizione tabagica almeno il ruolo di valida concausa. Le questioni così esposte portavano a concludere che l'esposizione voluttuaria (tabagismo) e l'esposizione ad amianto nel periodo indicato dovevano essere considerate, sotto il profilo dell'efficienza lesiva, dotati di equivalenza causale nell'insorgenza della patologia neoplastica polmonare ed ha richiamato i principi espressi in tal senso da Cass. 21950/2023.
12.1 Nel compiere l'accertamento peritale il CTU ha esplicitato di fare riferimento ai c.d. criteri di Helsinki, elaborati nel 1997, ed aggiornati nel 2014 e si riportano di seguito le valutazioni espresse nella relazione peritale: “”Nel documento di Consensus Report di Helsinki (1997 e 2014) che, come precisato da LF H.V. et al (2016) in risposta a dei commenti critici del si afferma in sostanza che il rischio di cancro Parte_6 del polmone aumenta in modo lineare con l'aumentare della intensità della esposizione: 1 anno di elevata esposizione (manifattura di prodotti di asbesto, coibentazioni o demolizioni di edifici) o 5-10 anni di esposizione moderata (edilizia, costruzioni di navi ecc.) possono aumentare di 2 volte o piu il rischio di cancro del polmone. Nello stesso
Consensus Report di Helsinki si afferma inoltre che un raddoppio del rischio di cancro polmonare, anche in assenza di fibrosi polmonare, si associa ad una esposizione cumulativa di 25 ff/cc oppure a livelli di fibre nel parenchima polmonare di 2 milioni di fibre di anfiboli (>5 μm) o 5 milioni di fibre di anfiboli (>1 μm) per grammo di tessuto polmonare secco. Questa carica polmonare e circa equivalente a 5-15000 corpuscoli per grammo di tessuto polmonare secco o 5-15 corpuscoli dell'asbesto per millilitro di fluido di lavaggio broncoalveolare.
Studi epidemiologici basati su informazioni quantitative della esposizione individuale ad amianto mostrano in effetti un rapporto lineare tra esposizione ad amianto e rischio di cancro polmonare anche se la pendenza di tale relazione (e quindi la misura dell'incremento di rischio per aumento unitario dell'esposizione) e assai variabile, in relazione all'attivita industriale studiata, al tipo di amianto utilizzato, alle abitudini tabagiche e ai criteri di standardizzazione dei dati (LF et al.2015).
6 La linearita del rapporto dose-risposta presuppone l'assenza di una soglia di esposizione ad amianto al di sotto della quale non vi sia eccesso di rischio di cancro polmonare. Alcuni sofisticati studi di meta-analisi hanno infatti mostrato eccessi di rischio di tumore polmonare ad esposizioni cumulative ad amianto molto al di sotto di quelle raggiunte negli ambienti di lavoro che sono stati oggetto di studi epidemiologici in tempi piu remoti a cui fa riferimento il documento di Helsinki precedentemente citato. Ricordo in merito lo studio casocontrollo di alta qualita di et al. (2002) che ha mostrato un raddoppio del Parte_7 rischio a esposizione cumulative di sole 4 f/ml x anno. Dati simili sono stati osservati in un'altra meta-analisi del rapporto quantitativo tra esposizione ad amianto e rischi di cancro polmonare ( et al. 2013) che e stata rivolta alle esposizioni “basse”. Persona_5
Vi erano 19 studi disponibili per un totale di 104 stime di rischio per esposizioni cumulative comprese tra 0.1 e 4.7 fibre/ml - anno (questa ultima esposizione corrisponde a 47 anni di esposizione allo standard per l'esposizione ad amianto negli ambienti di lavoro attualmente vigente negli Stati Uniti di 0.1 f/ml). Questo studio ha anche applicato modelli statistici relativamente sofisticati. Lo studio ha stimato un rischio relativo compreso tra 1.12 e 1.32
(cioe un aumento del 12-32%) per esposizioni cumulative di 4 fibre/ml x anno. Gli Autori concludono segnalando che, a livelli di esposizione bassi, il rischio di cancro polmonare possa essere superiore a quanto precedentemente sospettato. La stessa meta-analisi ha confermato una maggiore (3-4 volte) potenza cancerogena degli anfiboli rispetto al crisotilo, ma la differenza non era statisticamente significativa.
Ancora piu recentemente, un grande e importante studio internazionale, Pt_8 coordinato dalla ha effettuato Controparte_2 una analisi congiunta di 14 studi caso–controllo condotti in Canada ed in Europa tra il
1985 e il 2010 (17,705 casi e 21,813 controlli, circa tre quarti uomini e un quarto donne) con informazioni dettagliate sulle abitudini al fumo e la storia di esposizione lavorativa. E stato stimato un eccesso di rischio di cancro ai polmoni (e relativi sottotipi istologici) a bassi livelli di esposizione cumulativa. Negli uomini, per esposizioni cumulative tra 0.5-1.2 ff/ml-anno, l'odds ratio (OR, una approssimazione al rischio relativo) era 1.26 (con intervallo fiduciale 95% 1.15- 1.37). In altre parole, 12 anni di esposizione alla concentrazione di 0.1 ff/ml comporta un eccesso di rischio di cancro polmonare asbesto correlato compreso tra il 15% e il 37%. La corrispondente stima di OR per il gruppo di carcinomi del polmone diversi dal cancro a piccole cellule era 3.51 (95% CI, 1.29-9.55). Negli uomini che non avevano mai fumato, l'OR era proporzionale alla esposizione cumulativa in modo statisticamente significativo (Olsson et al, 2017).
In conclusione, se pure non e possibile affermare o negare in assoluto l'esistenza di una soglia al di sotto della quale l'esposizione ad amianto non crea un rischio di cancro del polmone, e evidente che tale soglia – se esiste – è estremamente bassa e di ordini di grandezza al di sotto delle esposizioni cumulative raggiunte negli ambienti di lavoro che, in decadi non troppo remote, sono stati oggetto di studi epidemiologici.
In altre parole, sebbene la presenza di fibrosi polmonare (asbestosi) e/o una esposizione quantitativa pari a 25-100 ff/cc consentano di attribuire in modo esclusivo il carcinoma del polmone all'asbesto, va tenuto ben presente in una valutazione causa -effetto che non vi e un valore soglia di esposizione al di sotto del quale non vi sia rischio di cancro e che l'interazione tra piu fattori di rischio, in particolare asbesto e fumo di tabacco, aumenta il rischio di cancro come evidenziato da alcuni studi epidemiologici che hanno mostrato un effetto sinergico, di tipo moltiplicativo piu che additivo, tra fumo di sigaretta ed esposizione all'asbesto nel causare il cancro del polmone. Sulla base di quanto riportato nella letteratura piu recente rispetto al rapporto tra esposizione ad asbesto e cancro del polmone e in base alla storia lavorativa di PE
con riferimento in particolare al periodo di esposizione certa (1962 – 1994), resta
[...]
7 definito che l'esposizione ad amianto, quando presente in un soggetto affetto da tumore polmonare, e parte del processo causale che determina l' insorgenza di un tumore polmonare. Se è vero che e stato un fumatore, peraltro moderato e che Persona_1 comunque l'abitudine al fumo e un importante fattore di rischio per il tumore del polmone è anche vero che l'esposizione ad amianto e causa nell'uomo di tumore polmonare anche per esposizioni ad amianto di bassa intensita e durata e questo non è certo il caso di
. Va aggiunto che essere fumatore, in presenza di una esposizione ad Persona_1 amianto (nel caso di complessivamente molto significativa data la storia PE lavorativa e una idonea esposizione documentata dal carico polmonare di fibre di amianto
e dal numero di corpuscoli) aumenta in maniera sinergica il rischio di tumore polmonare.
Sebbene nel rapporto di Helsinki non si sia tentato di quantificare i rispettivi contributi della esposizione ad amianto e del fumo di tabacco, si afferma comunque che “il fumo di tabacco modifica il rischio di cancro, ma questo effetto nulla detrae al rischio di cancro polmonare attribuibile alla esposizione ad amianto“.
Una recente rassegna, in cui e stata aggiornata la letteratura riguardante amianto, fumo e tumore polmonare, ha confermato che “qualunque esposizione ad amianto, persino in un forte fumatore, contribuisce a causare il tumore polmonare” e che i dati statistici nel loro complesso “sono compatibili con una interazione moltiplicativa” (Klebe et al, 2020). Simili valutazioni sono contenute nei documenti di posizione (“position papers”) della Societa Italiana di Medicina del Lavoro (SIML), in cui si legge “la presenza di una interazione piu che additiva fra abitudine al fumo ed esposizione ad amianto implica l' occorrenza di casi aggiuntivi a causa del sinergismo tra i due fattori” (Apostoli et al, 2019) e dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, che cosi commenta: “Va rimarcato che e la scala additiva quella a cui riferirsi in materia di sanita pubblica: la presenza di una interazione sopra-additiva tra fumo e amianto implica l'occorrenza di casi aggiuntivi attribuibili esclusivamente alla azione sinergica tra i due fattori” (Barone-Adesi et al, 2020).
In generale, per i cancerogeni per i quali la ricerca scientifica ha evidenziato una relazione causa-effetto, la contemporanea presenza di abitudine al fumo di tabacco risulta irrilevante al fine dell'attribuzione del nesso casuale (perche gli studi hanno rilevato una relazione causa effetto al netto del fumo di tabacco). Nel caso dell'amianto, inoltre, la letteratura epidemiologica indica chiaramente l'esistenza di un effetto sinergico (cioè di potenziamento reciproco) tra fumo di tabacco e amianto; questo implica che una quota di soggetti fumatori esposti ad amianto si è ammalata si ammala esclusivamente per l'azione congiunta dei due fattori.
Tale evidenza riveste grande interesse nella valutazione causale. Infatti, il fatto che il singolo soggetto sia stato fumatore non annulla che l'esposizione ad amianto sia stata per lui determinante per l'insorgenza del tumore polmonare e rappresenti una componente del processo causale. In aggiunta, la presenza contemporanea di entrambi i rischi, amianto e fumo, ha significato un aumento marcato del rischio individuale di tumore polmonare.
Questo secondo aspetto risulta meno considerato per le implicazioni sul giudizio causale.
Il singolo fattore causale non puo essere disgiunto dall'altro, nella valutazione causale, dato che l'aumento del rischio e determinato dal risultato dell'effetto congiunto dei due fattori causali.
Non solo in un soggetto esposto ai due fattori contemporaneamente non sussiste prova che
l'abitudine al fumo di tabacco, quindi al fattore di rischio non lavorativo, possa essere considerata la causa unica e autonoma dell'insorgenza del tumore (cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, non escludono il rapporto di causalita), ma il potenziamento del rischio determinato dai due fattori impedisce di valutare isolatamente il rischio senza includere l'effetto sinergico, perche i due fattori non sono tra loro indipendenti.
8 In altre parole, l'abitudine al fumo di tabacco e l'esposizione lavorativa ad amianto devono essere considerate, sotto il profilo dell'efficienza lesiva, dotate di “equivalenza causale” nell'insorgenza della patologia neoplastica polmonare”””.
13. Quanto al tabagismo va evidenziato che l'abitudine al fumo, ancorchè individuata come concausa (ma non come causa predominante), non è stata comunque precisamente dimostrata e la stessa è stata rilevata dai dati anamnestici ed in maniera molto generica (ha fumato circa 10 sigarette fino all'età di 30 anni da quando ha iniziato a fumare il sigaro) senza la indicazione da quando avrebbe iniziato a fumare il sigaro, della quantità giornaliera eventualmente consumata, di durata del periodo di uso, di eventuale sospensione e data di decorrenza di essa, insomma di alcun dato idoneo ad incidere positivamente e con alta probabilità nel giudizio di imputazione prevalente.
14. Risultando, dunque, accertato il nesso di causalità tra evento e danno ed in applicazione principio per cui, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, "trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni", secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. Civ. 38123/2021) e che il decesso per malattia professionale (nella specie, un carcinoma polmonare dovuto a prolungata esposizione all'amianto ) può essere accertato nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo, purché quest'ultimo non costituisca causa esclusiva (cfr. Cass. n. 678/2023) ed i considerazione del fatto che l'esposizione all'amianto è stata considerata sufficiente a causare il decesso, è possibile affermare la responsabilità della nella Controparte_1 causazione della malattia professionale che ha determinato il decesso di , Persona_1
14. Venendo al merito delle pretese risarcitorie, gli odierni appellanti chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale subìto dal sig. (dunque il risarcimento PE del danno iure hereditatis) nella sua componente biologica e morale/esistenziale in particolare sotto il profilo della consapevolezza di dover morire. Sul punto il principio ormai consolidato prevede che “il danno subìto dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplica componente di danno biologico terminale, cioè il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus”” (Cass. Sez. Lav. 17577 del 28.6.2019, nello stesso senso Cass Sez III 4658 del
21.2.2024, Cass Sez III 33009 del 17.12.2024) Secondo le tabelle del Tribunale di Milano (nell'edizione 2024 applicabile alla data delle presente decisione) si chiarisce che la categoria del danno terminale deve intendersi comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico, terminale, da lucida agonia o morale catastrofale;
per sua stessa definizione, non possa protrarsi per un tempo esteso e viene suggerita l'individuazione di un numero massino di giorni (convenzionalmente individuato in 100), al di là del quale il danno terminale non può
9 prolungarsi, tornando -tuttavia- ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Nello specifico per i giorni dal quarto successivo alla diagnosi sino al centesimo, senza operare alcuna personalizzazione in aumento, le tabelle prevedono un risarcimento del danno, riferito anche alla componente biologica temporanea, pari a complessivi €
62.544,00.
Per il periodo successivo l'importo riconoscibile è pari a quanto riconosciuto ordinariamente nella tabella per il danno biologico temporaneo standard, al netto di eventuale personalizzazione, entro il limite massimo del 50%.
In relazione ai primi tre giorni dalla diagnosi le tabelle prevedono che il giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in €
32.247,00, non ulteriormente personalizzabile, introducendo così un correttivo per valorizzare quelle situazioni di eccezionale gravità correlate allo sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso. Nel caso di specie tra la data della diagnosi certa della malattia (referto istologico che ne ha dichiarato la natura del 20.3.2019 seguito, poi, dal ricovero del 26.3.2019 ) e la data della morte (3.8.2019) intercorrono 136 giorni.
Per i primi tre giorni si ritiene equo riconoscere un importo pari al massimo riconoscibile pari ad € 35.247,00 in ragione della chiara ed infausta diagnosi. Per i giorni dal quarto al centesimo si ritiene equo riconoscere una maggiorazione del 20% all'importo di € 62.544,00 previsto come valore medio dalla tabelle milanese (per un totale di € 75.052,80) tenuto conto che la diagnosi sulla base referto istologico di carcinoma lasciava ben poco spazio alle speranze di sopravvivenza.
Per tale ragione si ritiene corretto riconoscere la maggiorazione indicata tenuto conto dell'inevitabile sconvolgimento emotivo dato dalla diagnosi cui è seguita la consapevolezza dell'inevitabile, rappresentato dall'esito infausto e in tempi rapidi della patologia.. Un conto, infatti, è la preoccupazione per un evento dannoso che potrebbe risolversi anche in senso positivo e che poi, invece, conduce alla morte (magari all'esito di complicanze), altro è invece ricevere la notizia di avere contratto una patologia che, dopo un periodo di sofferenze e patemi, porta necessariamente alla morte.
Per gli ulteriori 33 giorni, tenuto conto del valore standard del punto delle tabelle milanesi, pari ad € 115,00, da aumentarsi anche in questo caso del 20% per le ragioni già esposte (giungendo ad € 138,00), vanno infine riconosciuti € 4.554,00 (€ 138,00 x 33gg). Il totale complessivo del danno non patrimoniale iure hereditatis è quindi pari ad € 114.853,80 (già comprensivi di rivalutazione), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo
(sulla somma devalutata sino alla data del decesso e poi rivalutata di anno in anno sino alla data della sentenza, nonchè gli ulteriori interessi dalla data della presente decisione al saldo). Da ultimo, si ritiene opportuno chiarire che è doveroso l'utilizzo delle tabelle vigenti al momento della decisione atteso che “per le tabelle iure hereditatis non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall'INAIL” (Cass. n. 6503 del 2022) La somma in questione andrà riconosciuta agli eredi appellanti in ragione delle rispettive quote ereditarie.
14.1 Quanto agli interessi richiesti dagli appellanti va precisato che l'art. 1284 c.c., che disciplina il tasso degli interessi legali nelle controversie, che hanno ad oggetto il pagamento di somme di denaro (debiti di valuta), al comma 4 prevede: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
10 La norma è chiara nel predeterminare tanto la misura quanto la decorrenza degli interessi legali nelle ipotesi in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio, senza che occorra una specifica domanda e senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (cfr. Cass. n. 14911/2019, Cass. n. 8289/2019, Cass.
n. 28409/2018).
Si tratta tuttavia di disposizione che, come reso evidente dalla locuzione iniziale, è destinata a trovare applicazione nel caso in cui le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, non abbiano concordato un diverso tasso degli interessi moratori, e che si inquadra nell'ambito della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie per le quali sia configurabile il potere delle parti di determinare la misura degli interessi quali accessori del debito negoziale (cfr. Cass. n. 14512/2022, Cass. n. 28409/2018).
I crediti di lavoro, soggetti alla speciale disciplina di favore del cumulo automatico di interessi legali e rivalutazione prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c., si sottraggono sul punto al regime generale delle obbligazioni pecuniarie e alle norme invocate dall'appellante, in quanto, come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10045/2019), gli interessi legali che maturano unitamente alla rivalutazione monetaria “non hanno la natura di veri e propri
“accessori” del credito “principale”, bensì di componenti essenziali di una prestazione unitaria, cosicché, per un verso, il pagamento del solo credito originario viene a configurarsi come l'adempimento soltanto parziale della prestazione e, per altro verso, il giudice è tenuto determinarli anche in assenza di domanda giudiziale….”.
15. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico della appellata e vengono liquidate Controparte_1 come in dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche tenendo conto del decisum sulla base di valori medi.
Le spese di CTU liquidate in primo grado vengono definitivamente poste a carico della parte appellata come anche quelle relative alla CTU svolta del presente giudizio giusta contestuale decreto di liquidazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, accertata la responsabilità dell'appellata nella causazione della malattia professionale Controparte_1 che ha determinato il decesso di , condanna la medesima parte appellata Persona_1
a pagare ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, spettante iure hereditatis in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege, la somma di € 114.853,80 (centoquattordicimilaottocentocinquantatre/80) oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo
(sulla somma devalutata sino alla data del decesso e poi rivalutata di anno in anno sino alla data della sentenza, nonché gli ulteriori interessi dalla data della presente decisione al saldo);
-condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano in € 13.395,00 per il primo grado ed € 9.991,00 per il grado d'appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori degli appellanti dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico della parte appellata le spese di CTU liquidate in primo grado e quelle del presente giudizio come da contestuale decreto di liquidazione.
Venezia, 27 marzo 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Filippo GIORDAN Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso depositato il 16.11.2020
da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in qualità di eredi di rappresentati e difesi dagli Parte_5 Persona_1 avv.ti Enrico Cornelio e Livia Cornelio giusta procura in calce alla costituzione in prosecuzione in primo grado, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Mestre alla via Vespucci 39 Appellanti contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo e Valeria Fabbrani in virtù di mandato alle liti depositato nel fascicolo telematico, elettivamente domiciliata in
Venezia, Sestier San Polo 2580 Ca Zen (studio avv. Fabbrani)
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 294/2020 depositata il 7.10.2020
In punto: risarcimento danni
Conclusioni:
Per parte appellante: “” in totale riforma dell'impugnata sentenza accogliersi le conclusioni di primo grado come precisate in ricorso: “accertato e dichiarato che il signor PE
è stato esposto all'inalazione di polvere di amianto avendo lavorato quale operaio
[...] intermediato presso già Cantiere Navale Breda, prima, e direttamente per CP_1
poi, ed accertata pertanto la responsabilità ex artt. 2087, 2050 e 2051 c.c. della CP_1 convenuta per il danno da neoplasia occorsogli a seguito di inalazione di polvere di amianto, condannarsi la convenuta a risarcire il danno subito dal ricorrente, liquidando il
1 medesimo secondo i criteri previsti dal Consiglio Giudiziario di Milano di cui si producono le tabelle del 2018 , con rivalutazioni dalle singole date di evoluzione del danno stesso fino al suo consolidamento come danno permanente.
Con interessi dalle singole scadenze al saldo, ex art. 1284 4° comma c.p.c. dalla data di deposito del presente ricorso. condannando parte convenuta al risarcimento dei danni secondo i criteri delle note conclusive integrative del 22.5.2020 che qui si riportano””.
Per parte appellata: “”Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettare integralmente l'avverso gravame in quanto infondato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria si reiterano le richieste già formulate in atti nei precedenti scritti difensivi
e qui da intendersi integralmente richiamate””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda proposta da
, , e intervenuti nel giudizio promosso Parte_4 Pt_2 Pt_5 Pt_3 Parte_1 da quali eredi legittimi del medesimo, diretta ad accertare la esposizione Persona_1
a polveri di amianto da parte del sig. (operaio intermediato presso Persona_1
già Cantiere Navale Breda, prima, e poi direttamente per e ad CP_1 CP_1 ottenere la conseguenziale condanna di , ai sensi dell'art. 2087, 2050 e 2051 Controparte_1
c.c., al risarcimento del danno subito dall'originario ricorrente, liquidando il medesimo secondo i criteri previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2018, con rivalutazioni dalle singole date di evoluzione del danno stesso fino al suo consolidamento come danno permanente, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, ex art. 1284, comma 4°, c.p.c. dalla data di deposito del ricorso.
Ha compensato le spese di lite ed posto quelle di CTU a carico di parte ricorrente.
2. Il primo giudice, espletata CTU medico legale (con il dott. e richiamandone le Per_2 conclusioni, ha evidenziato come nel caso di specie sia la patologia che aveva portato al decesso il sig. sia la sua eziologia professionale erano incerte. Persona_1
In particolare, estrapolando i passi salienti della relazione peritale, il giudicante ha precisato che “”La storia clinica recente del sig. , già portatore di una patologia Persona_1 neurologica (tremore essenziale cefalico e segmentario), è assai complessa. Essa si manifesta clinicamente nel gennaio 2019 con dispnea e astenia associata a presenza di nodulazioni polmonari multiple e bilaterali con associati ispessimenti bilaterali della pleura parietale. Questo quadro viene in un primo momento inquadrato come sospetto di mesotelioma pleurico sulla sola base di un referto radiologico il quale appare, per la verità, più indicativo di una diffusione metastastica con interessamento pleuropolmonare come suggerito dal radiologo, piuttosto che di una neoplasia pleurica primitiva (mesotelioma) con diffusione al polmone. Il coinvolgimento bilaterale e contemporaneo sia del polmone in forma di noduli multipli, sia della pleura in forma di ispessimenti è del tutto anomalo per un mesotelioma, mentre appare decisamente più attinente a una diffusione metastatica di neoplasia epiteliale di origine non definita. Questo è chiaramente confermato dalla diagnosi istologica della biopsia di uno dei noduli polmonari che ha portato alla diagnosi di adenocarcinoma il cui profilo immunoistochimico pone però dei seri dubbi sulla origine polmonare. Infatti, sebbene la neoplasia sia positiva alla citocheratina 7 (espressa in adenocarcinomi di origine polmonare, ma anche di origine extrapolmonare come ad esempio stomaco, pancreas, vie biliari), essa non esprime uno dei marcatori più specifici di differenziazione polmonare, il TTF-1 che è comunemente espresso (oltre il 90% dei casi) negli adenocarcinomi polmonari. In altre parole, la diagnosi di adenocarcinoma è certa, ma la sua origine non è definibile. A complicare ulteriormente il quadro clinico vi è la comparsa, in tempi molto rapidi, di ulteriori aspetti radiologici ed endoscopici che
2 documentano una probabile diffusione peritoneale della malattia (TAC addome) e la presenza di una stenosi serrata della regione pilorica dello stomaco di verosimile natura neoplastica di cui non vi è però conferma istologica.
In conclusione, la diagnosi istologica di adenocarcinoma porta ad escludere la possibilità di un mesotelioma come clinicamente sospettato all'inizio della recente storia clinica di
La stessa diagnosi di adenocarcinoma emessa su biopsia non consente però di PE definire l'origine della patologia neoplastica. Insomma, non siamo in grado di dire se la neoplasia è di origine polmonare (la mancata espressione del TTF1 tenderebbe ad escludere tale possibilità) o di origine gastrica o pancreatica o di altra sede. In altre parole, abbiamo una diagnosi generica di adenocarcinoma di origine non determinata e di cui non
è possibile a mio parere ipotizzare, allo stato attuale, una sua qualche relazione causale con una esposizione occupazionale ad amianto. Non vi sono in sostanza elementi sufficienti per definire tale patologia come neoplasia occupazionale asbesto-correlata””.
2.1 Le conclusioni della CTU come innanzi riportate venivano pienamente condivise dal primo giudice e non avendo il Consulente espresso con ragionevole certezza di porre la malattia in relazione causale con l'esposizione ad asbesto e quindi con la attività lavorativa espletata dal nell'ambito di ha respinto la domanda attorea. PE CP_1
3. Avverso la sentenza interponevano appello gli eredi di per due Persona_1 motivi. La insisteva per il rigetto della impugnazione. Controparte_1
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
espletata CTU medico legale, all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 30 gennaio 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. , , e con il primo motivo, hanno Parte_4 Pt_2 Pt_5 Pt_3 Parte_1 censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto preferibile una perizia percipiente rispetto ad una meramente deducente (quella della dott.ssa eseguita nel giudizio Per_3 penale a seguito di autopsia rispetto a quella del dott. che aveva visitato il de cuius Per_2 ma non aveva potuto eseguire degli esami strumentali che invece erano stati disposti in sede penale). L'esame obiettivo e l'indagine documentale eseguita dal dott. quando il signor Per_2 era ancora vico, non aveva risolto i suoi dubbi circa la natura della malattia;
PE certamente se il CTU avesse disposto dell'autopsia, sarebbe stato in grado di risolvere i suoi dubbi.
La perizia penale della dott.ssa eseguita a seguito di esame autoptico, infatti, Per_3 portava a conclusioni inequivoche circa la situazione istologica, l'origine della malattia e il nesso di causa.
Gli accertamenti specialistici effettuati sui polmoni del sig. avevano permesso di PE riscontrare corpuscoli e fibre di amianto in dosaggi che rientrano nei range previsti in letteratura per riconoscere un ruolo concausale nella genesi neoplastica del polmone. La dott.ssa aveva concluso la propria relazione precisando che Per_3 Persona_1 era deceduto per insufficienza cardio respiratoria terminale in paziente affetto da adenocarcinoma del polmone di destra metastatizzato con cachessia neoplastica e che la esposizione all'asbesto aveva avuto un ruolo concausale nella genesi della neoplasia polmonare che lo aveva condotto al decesso e che il carcinoma polmonare era ascrivibile a causa patologica di origine ambientale-professionale e probabilmente riconducibile alla prolungata esposizione per motivi lavorativi ad amianto.
3 Con il secondo motivo gli appellanti hanno rimarcato la violazione degli artt. 1223, 2087, 2050 e 2051 cc in quanto l'amianto era ubiquitario nell'ambito del Cantiere Navale Breda, poi divenuto e in particolare le coibentazioni e scoibentazioni cui era adibito il CP_1 avvenivano utilizzando materiale a base di amianto fornito dal magazzino del PE cantiere e, quindi, in custodia allo stabilimento che faceva largo uso di tali materiali e la società convenuta, sul punto, non aveva fornito alcuna prova liberatoria. In via istruttoria hanno insistito per il rinnovo della CTU anche con specifico riferimento agli esiti della autopsia compiuta nell'ambito del giudizio penale integrando il quesito anche rispetto al danno catastrofale;
hanno reiterato le richieste di prova testimoniale avuto riguardo alle mansioni ed attività lavorative svolte da . Persona_1
6. La società appellata, rispetto al primo motivo, rilevata la assoluta inconferenza della distinzione tra consulenza tecnica percipiente e deducente e rilevato che quella redatta dal
CTU dott. in primo grado, era da ritenersi percipiente in quanto oggetto Per_2 dell'accertamento disposto dal Tribunale era l'accertamento della patologia occorsa al e del suo conseguente stato invalidante, ha rilevato come l'accertamento peritale PE svolto in primo grado aveva affermato la esclusione della diagnosi di mesotelioma rilevando come il aveva sviluppato una patologia neoplastica di adenocarcinoma di dubbia PE origine.
Quanto alla CTU svolta in ambito penale, depositata dagli appellanti, la dott.ssa Per_3 aveva confermato non solo la patologia occorsa al de cuius ma aveva evidenziato il ruolo concausale del fumo ed in particolare aveva ribadito l'impossibilità di accertare con grado di alta probabilità di certezza l'eziopatogenesi della patologia neoplastica e dunque la riconducibilità della medesima all'esposizione ad asbesto nel periodo in cui il de cuius aveva prestato la propria attività lavorativa presso i cantieri Breda. La dott.ssa aveva evidenziato che non era stata fornita documentazione circa la Per_3 esposizione lavorativa certa a polveri di asbesto ovvero l'utilizzo di amianto nella succitata ditta nonché la effettiva esposizione diretta ed indiretta ad amianto da parre del sig. PE
nell'espletamento della attività e mansioni lavorative, come pure non era nota la
[...] concentrazione di tali fibre nell'ambiente di lavoro. La società appellata, dopo aver richiamato studi medici sulla patologia tumorale che colpisce il polmone, ha concluso rilevando che, sulla base degli accertamenti eseguiti dal dott. e dalla dott.ssa , era risultato che era altamente probabile che il Per_2 Per_3 tumore polmonare occorso al sig. era stato causato dall'abitudine tabagica dello PE stesso e comunque – qualora dimostrato- era stato esposto ad una dose di asbesto al di sotto del TVL fissato dal legislatore, al di sotto del quale non si ha ragionevole probabilità di sviluppare tumore.
Avuto riguardo alla asserita violazione degli artt. 1223, 2050 e 2051 cc, di cui al secondo motivo di appello, la ha precisato che parte appellante mai, nel ricorso di primo CP_1 grado, aveva dedotto in merito ad una asserita responsabilità ai sensi delle norme richiamate e pertanto era eccezione/deduzione nuova ed inammissibile. In ogni caso non era chiaro quale capo della sentenza risultava impugnata sotto tale profilo né quali fossero le regole minime violate da parte datoriale rispetto agli standard di sicurezza degli ambienti di lavoro.
7. L'appello è fondato e va accolto per le considerazioni di seguito riportate.
8. I due motivi di appello, volti a censurare sotto diversi profili la consulenza tecnica svolta in primo grado e la conseguente statuizione giudiziale circa la contestata carenza di prova del nesso di causalità tra l'esposizione professionale ad amianto e la patologia polmonare che ha condotto al decesso il sig possono essere trattati congiuntamente in quanto PE connessi.
4 9. In primo grado il consulente dott. aveva evidenziato la assenza di elementi Per_2 sufficienti per definire la patologia da cui era affetto il (a seguito della quale era PE deceduto) come neoplasia occupazionale asbesto correlata. Quanto all'ambiente lavorativo il CTU aveva rilevato come il nel periodo PE lavorato presso lo stabilimento CNOMV di e all'Arsenale di Venezia,. poteva CP_1 aver svolto attività di manutenzione che prevedeva certamente interventi su parti coibentate con amianto eseguendo lavorazioni di coibentazione limitata a piccole zone di intervento di riparazione o manutenzione.
Aveva ribadito, però, che la diagnosi di adenocarcinoma polmonare non poteva essere confermata in modo certo o altamente probabile né dai marcatori molecolari né dalla presenza di mutazioni del gene EGFR sicchè, in base ai dati disponibili e da un punto di vista clinico, non era possibile determinare in modo certo l'origine della malattia neoplastica.
Avuto riguardo al danno biologico aveva stimato un danno temporaneo del 100% da gennaio
2019 a luglio 2019 mentre avuto riguardo alla stabilizzazione della malattia aveva precisato che la patologia era in progressione senza possibilità di una guarigione clinica e di una valutazione del danno in termini di “danno permanente”; l'entità della sofferenza, pur tenendo conto della copatologia neurologica presente, doveva stimarsi in un grado di sofferenza molto elevato da gennaio 2019.
10. Va osservato che la dott.ssa , nella relazione espletata quale CTU nel giudizio Per_3 penale (e di cui era stata ammessa la produzione nel giudizio di primo grado), accertata una diagnosi istopatologica di “adenocarcinoma polmonare con metastasi ai tessuti mediastinici, linfonodale, intestinale eprisurrenalica, focolai di polmonite, placche fibrocalcifiche pleuriche” e ritenuto che il decesso del andava ascritto ad PE
“insufficienza cardio respiratoria in paziente affetto da adenocarcinoma del polmone destro con diffusioni metastatiche multiple e cachessie neoplastiche”, pur mancando qualsiasi documentazione circa una esposizione certa a polveri di asbesto e di utilizzo di amianto nella ditta datrice di lavoro nonché di effettiva esposizione diretta ed indiretta nell'espletamento delle attività e mansioni lavorative come pure riguardo alla concentrazione di tali fibre nell'ambiente di lavoro, aveva concluso nel senso che l'esposizione ad asbesto aveva avuto un ruolo concausale nella genesi della neoplasia polmonare che aveva condotto al decesso il sig. e che il carcinoma era ascrivibile PE
a causa patologica di origine ambientale/professionale e riconducibile alla prolungata esposizione per motivi lavorativi ad amianto.
11. Il Collegio, con ordinanza resa alla udienza del 3.10.2024, rilevato che il CTU nominato in primo grado, dott. nella propria relazione aveva dato atto della utilità, per Persona_4 dirimere ogni dubbio diagnostico, di acquisizione del referto dell'autopsia giudiziaria svolta in ambito penale e tenuto conto degli esiti della relazione peritale svolta in tale sede
(acquisita al primo giudizio), ha invitato il dott a chiarire se, all'esito del confronto Per_2 con l'accertamento autoptico svolto dalla dott.ssa , ritenesse di confermare la Per_3 valutazione espressa in primo grado di difficoltà oggettiva di definire con certezza l'origine della neoplasia da cui era affetto ovvero ritenesse la stessa riconducibile, Persona_1 con criteri di rilevante probabilità, alla esposizione all'asbesto ed alla attività lavorativa espletata da nell'ambito di Persona_1 CP_1
12. Con relazione depositata in data 20.2.2025 il CTU dott replicando anche ai rilievi Per_2 formulati dal CTP di parte appellata, ha concluso il proprio elaborato precisando che il riscontro autoptico svolto dalla dott.ssa in ambito penale consentiva di affermare Per_3 in modo certo che era stato affetto da adenocarcinoma polmonare che ne Persona_1 aveva causato il decesso in data 3.8.2019.
5 Sulla base della documentazione in atti era possibile affermare che l'esposizione ad amianto appariva certa nel periodo 1962-1994 presso i Cantieri Navali di Venezia ( e CP_1 presso la ditta “Arsenale di Venezia”) oltre che probabile per un periodo di circa 10 mesi tra il 1960 e 1961. Nello specifico riteneva che per il sig. vi era stata un'esposizione occupazione PE certa per oltre 30 anni e di intensità significativa come certificato dal carico polmonare di fibre e corpuscoli di amianto lavorando come tubista nei lughi di lavoro;
in ragione di dette mansioni il era stato certamente esposto in modo diretto per attività che PE prevedevano la decoibentazione dei tubi da sottoporre a riparazione, sostituzione o modifica e/o per attività che richiedevano uso di materiali contenenti amianto durante la fabbricazione di tubi e durante il montaggio degli stessi per l'inserimento di guarnizioni. A queste situazion i dovevano aggiungersi esposizioni indirette verificatesi, soprattutto a bordo nave, operando in contemporanea con altre figure professionali che facevano uso di materiali contenenti amianto.
Tali circostanze di fatto non sono state puntualmente contestate dalla società appellata e pertanto devono ritenersi pacifiche tra le parti. Secondo il CTU la valutazione del numero di fibre e corpuscoli dell'amianto per grammi di tessuto secco cosi come condotta da ente qualificato (fibre anfiboliche (fibre (>di 1 mm):
1.700.000 e di corpuscoli di amianto 8.300), consentiva di ritenere certa l'esposizione professionale ad amianto del defunto GN . Persona_1
Nella predetta relazione il consulente ha pure precisato, sulla base della anamnesi compiuta, che il paziente fu esposto a tabagismo in misura moderata per un periodo di tempo non noto, ma sufficiente per potersi attribuire alla esposizione tabagica almeno il ruolo di valida concausa. Le questioni così esposte portavano a concludere che l'esposizione voluttuaria (tabagismo) e l'esposizione ad amianto nel periodo indicato dovevano essere considerate, sotto il profilo dell'efficienza lesiva, dotati di equivalenza causale nell'insorgenza della patologia neoplastica polmonare ed ha richiamato i principi espressi in tal senso da Cass. 21950/2023.
12.1 Nel compiere l'accertamento peritale il CTU ha esplicitato di fare riferimento ai c.d. criteri di Helsinki, elaborati nel 1997, ed aggiornati nel 2014 e si riportano di seguito le valutazioni espresse nella relazione peritale: “”Nel documento di Consensus Report di Helsinki (1997 e 2014) che, come precisato da LF H.V. et al (2016) in risposta a dei commenti critici del si afferma in sostanza che il rischio di cancro Parte_6 del polmone aumenta in modo lineare con l'aumentare della intensità della esposizione: 1 anno di elevata esposizione (manifattura di prodotti di asbesto, coibentazioni o demolizioni di edifici) o 5-10 anni di esposizione moderata (edilizia, costruzioni di navi ecc.) possono aumentare di 2 volte o piu il rischio di cancro del polmone. Nello stesso
Consensus Report di Helsinki si afferma inoltre che un raddoppio del rischio di cancro polmonare, anche in assenza di fibrosi polmonare, si associa ad una esposizione cumulativa di 25 ff/cc oppure a livelli di fibre nel parenchima polmonare di 2 milioni di fibre di anfiboli (>5 μm) o 5 milioni di fibre di anfiboli (>1 μm) per grammo di tessuto polmonare secco. Questa carica polmonare e circa equivalente a 5-15000 corpuscoli per grammo di tessuto polmonare secco o 5-15 corpuscoli dell'asbesto per millilitro di fluido di lavaggio broncoalveolare.
Studi epidemiologici basati su informazioni quantitative della esposizione individuale ad amianto mostrano in effetti un rapporto lineare tra esposizione ad amianto e rischio di cancro polmonare anche se la pendenza di tale relazione (e quindi la misura dell'incremento di rischio per aumento unitario dell'esposizione) e assai variabile, in relazione all'attivita industriale studiata, al tipo di amianto utilizzato, alle abitudini tabagiche e ai criteri di standardizzazione dei dati (LF et al.2015).
6 La linearita del rapporto dose-risposta presuppone l'assenza di una soglia di esposizione ad amianto al di sotto della quale non vi sia eccesso di rischio di cancro polmonare. Alcuni sofisticati studi di meta-analisi hanno infatti mostrato eccessi di rischio di tumore polmonare ad esposizioni cumulative ad amianto molto al di sotto di quelle raggiunte negli ambienti di lavoro che sono stati oggetto di studi epidemiologici in tempi piu remoti a cui fa riferimento il documento di Helsinki precedentemente citato. Ricordo in merito lo studio casocontrollo di alta qualita di et al. (2002) che ha mostrato un raddoppio del Parte_7 rischio a esposizione cumulative di sole 4 f/ml x anno. Dati simili sono stati osservati in un'altra meta-analisi del rapporto quantitativo tra esposizione ad amianto e rischi di cancro polmonare ( et al. 2013) che e stata rivolta alle esposizioni “basse”. Persona_5
Vi erano 19 studi disponibili per un totale di 104 stime di rischio per esposizioni cumulative comprese tra 0.1 e 4.7 fibre/ml - anno (questa ultima esposizione corrisponde a 47 anni di esposizione allo standard per l'esposizione ad amianto negli ambienti di lavoro attualmente vigente negli Stati Uniti di 0.1 f/ml). Questo studio ha anche applicato modelli statistici relativamente sofisticati. Lo studio ha stimato un rischio relativo compreso tra 1.12 e 1.32
(cioe un aumento del 12-32%) per esposizioni cumulative di 4 fibre/ml x anno. Gli Autori concludono segnalando che, a livelli di esposizione bassi, il rischio di cancro polmonare possa essere superiore a quanto precedentemente sospettato. La stessa meta-analisi ha confermato una maggiore (3-4 volte) potenza cancerogena degli anfiboli rispetto al crisotilo, ma la differenza non era statisticamente significativa.
Ancora piu recentemente, un grande e importante studio internazionale, Pt_8 coordinato dalla ha effettuato Controparte_2 una analisi congiunta di 14 studi caso–controllo condotti in Canada ed in Europa tra il
1985 e il 2010 (17,705 casi e 21,813 controlli, circa tre quarti uomini e un quarto donne) con informazioni dettagliate sulle abitudini al fumo e la storia di esposizione lavorativa. E stato stimato un eccesso di rischio di cancro ai polmoni (e relativi sottotipi istologici) a bassi livelli di esposizione cumulativa. Negli uomini, per esposizioni cumulative tra 0.5-1.2 ff/ml-anno, l'odds ratio (OR, una approssimazione al rischio relativo) era 1.26 (con intervallo fiduciale 95% 1.15- 1.37). In altre parole, 12 anni di esposizione alla concentrazione di 0.1 ff/ml comporta un eccesso di rischio di cancro polmonare asbesto correlato compreso tra il 15% e il 37%. La corrispondente stima di OR per il gruppo di carcinomi del polmone diversi dal cancro a piccole cellule era 3.51 (95% CI, 1.29-9.55). Negli uomini che non avevano mai fumato, l'OR era proporzionale alla esposizione cumulativa in modo statisticamente significativo (Olsson et al, 2017).
In conclusione, se pure non e possibile affermare o negare in assoluto l'esistenza di una soglia al di sotto della quale l'esposizione ad amianto non crea un rischio di cancro del polmone, e evidente che tale soglia – se esiste – è estremamente bassa e di ordini di grandezza al di sotto delle esposizioni cumulative raggiunte negli ambienti di lavoro che, in decadi non troppo remote, sono stati oggetto di studi epidemiologici.
In altre parole, sebbene la presenza di fibrosi polmonare (asbestosi) e/o una esposizione quantitativa pari a 25-100 ff/cc consentano di attribuire in modo esclusivo il carcinoma del polmone all'asbesto, va tenuto ben presente in una valutazione causa -effetto che non vi e un valore soglia di esposizione al di sotto del quale non vi sia rischio di cancro e che l'interazione tra piu fattori di rischio, in particolare asbesto e fumo di tabacco, aumenta il rischio di cancro come evidenziato da alcuni studi epidemiologici che hanno mostrato un effetto sinergico, di tipo moltiplicativo piu che additivo, tra fumo di sigaretta ed esposizione all'asbesto nel causare il cancro del polmone. Sulla base di quanto riportato nella letteratura piu recente rispetto al rapporto tra esposizione ad asbesto e cancro del polmone e in base alla storia lavorativa di PE
con riferimento in particolare al periodo di esposizione certa (1962 – 1994), resta
[...]
7 definito che l'esposizione ad amianto, quando presente in un soggetto affetto da tumore polmonare, e parte del processo causale che determina l' insorgenza di un tumore polmonare. Se è vero che e stato un fumatore, peraltro moderato e che Persona_1 comunque l'abitudine al fumo e un importante fattore di rischio per il tumore del polmone è anche vero che l'esposizione ad amianto e causa nell'uomo di tumore polmonare anche per esposizioni ad amianto di bassa intensita e durata e questo non è certo il caso di
. Va aggiunto che essere fumatore, in presenza di una esposizione ad Persona_1 amianto (nel caso di complessivamente molto significativa data la storia PE lavorativa e una idonea esposizione documentata dal carico polmonare di fibre di amianto
e dal numero di corpuscoli) aumenta in maniera sinergica il rischio di tumore polmonare.
Sebbene nel rapporto di Helsinki non si sia tentato di quantificare i rispettivi contributi della esposizione ad amianto e del fumo di tabacco, si afferma comunque che “il fumo di tabacco modifica il rischio di cancro, ma questo effetto nulla detrae al rischio di cancro polmonare attribuibile alla esposizione ad amianto“.
Una recente rassegna, in cui e stata aggiornata la letteratura riguardante amianto, fumo e tumore polmonare, ha confermato che “qualunque esposizione ad amianto, persino in un forte fumatore, contribuisce a causare il tumore polmonare” e che i dati statistici nel loro complesso “sono compatibili con una interazione moltiplicativa” (Klebe et al, 2020). Simili valutazioni sono contenute nei documenti di posizione (“position papers”) della Societa Italiana di Medicina del Lavoro (SIML), in cui si legge “la presenza di una interazione piu che additiva fra abitudine al fumo ed esposizione ad amianto implica l' occorrenza di casi aggiuntivi a causa del sinergismo tra i due fattori” (Apostoli et al, 2019) e dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, che cosi commenta: “Va rimarcato che e la scala additiva quella a cui riferirsi in materia di sanita pubblica: la presenza di una interazione sopra-additiva tra fumo e amianto implica l'occorrenza di casi aggiuntivi attribuibili esclusivamente alla azione sinergica tra i due fattori” (Barone-Adesi et al, 2020).
In generale, per i cancerogeni per i quali la ricerca scientifica ha evidenziato una relazione causa-effetto, la contemporanea presenza di abitudine al fumo di tabacco risulta irrilevante al fine dell'attribuzione del nesso casuale (perche gli studi hanno rilevato una relazione causa effetto al netto del fumo di tabacco). Nel caso dell'amianto, inoltre, la letteratura epidemiologica indica chiaramente l'esistenza di un effetto sinergico (cioè di potenziamento reciproco) tra fumo di tabacco e amianto; questo implica che una quota di soggetti fumatori esposti ad amianto si è ammalata si ammala esclusivamente per l'azione congiunta dei due fattori.
Tale evidenza riveste grande interesse nella valutazione causale. Infatti, il fatto che il singolo soggetto sia stato fumatore non annulla che l'esposizione ad amianto sia stata per lui determinante per l'insorgenza del tumore polmonare e rappresenti una componente del processo causale. In aggiunta, la presenza contemporanea di entrambi i rischi, amianto e fumo, ha significato un aumento marcato del rischio individuale di tumore polmonare.
Questo secondo aspetto risulta meno considerato per le implicazioni sul giudizio causale.
Il singolo fattore causale non puo essere disgiunto dall'altro, nella valutazione causale, dato che l'aumento del rischio e determinato dal risultato dell'effetto congiunto dei due fattori causali.
Non solo in un soggetto esposto ai due fattori contemporaneamente non sussiste prova che
l'abitudine al fumo di tabacco, quindi al fattore di rischio non lavorativo, possa essere considerata la causa unica e autonoma dell'insorgenza del tumore (cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, non escludono il rapporto di causalita), ma il potenziamento del rischio determinato dai due fattori impedisce di valutare isolatamente il rischio senza includere l'effetto sinergico, perche i due fattori non sono tra loro indipendenti.
8 In altre parole, l'abitudine al fumo di tabacco e l'esposizione lavorativa ad amianto devono essere considerate, sotto il profilo dell'efficienza lesiva, dotate di “equivalenza causale” nell'insorgenza della patologia neoplastica polmonare”””.
13. Quanto al tabagismo va evidenziato che l'abitudine al fumo, ancorchè individuata come concausa (ma non come causa predominante), non è stata comunque precisamente dimostrata e la stessa è stata rilevata dai dati anamnestici ed in maniera molto generica (ha fumato circa 10 sigarette fino all'età di 30 anni da quando ha iniziato a fumare il sigaro) senza la indicazione da quando avrebbe iniziato a fumare il sigaro, della quantità giornaliera eventualmente consumata, di durata del periodo di uso, di eventuale sospensione e data di decorrenza di essa, insomma di alcun dato idoneo ad incidere positivamente e con alta probabilità nel giudizio di imputazione prevalente.
14. Risultando, dunque, accertato il nesso di causalità tra evento e danno ed in applicazione principio per cui, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, "trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni", secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. Civ. 38123/2021) e che il decesso per malattia professionale (nella specie, un carcinoma polmonare dovuto a prolungata esposizione all'amianto ) può essere accertato nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo, purché quest'ultimo non costituisca causa esclusiva (cfr. Cass. n. 678/2023) ed i considerazione del fatto che l'esposizione all'amianto è stata considerata sufficiente a causare il decesso, è possibile affermare la responsabilità della nella Controparte_1 causazione della malattia professionale che ha determinato il decesso di , Persona_1
14. Venendo al merito delle pretese risarcitorie, gli odierni appellanti chiedono il risarcimento del danno non patrimoniale subìto dal sig. (dunque il risarcimento PE del danno iure hereditatis) nella sua componente biologica e morale/esistenziale in particolare sotto il profilo della consapevolezza di dover morire. Sul punto il principio ormai consolidato prevede che “il danno subìto dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplica componente di danno biologico terminale, cioè il danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus”” (Cass. Sez. Lav. 17577 del 28.6.2019, nello stesso senso Cass Sez III 4658 del
21.2.2024, Cass Sez III 33009 del 17.12.2024) Secondo le tabelle del Tribunale di Milano (nell'edizione 2024 applicabile alla data delle presente decisione) si chiarisce che la categoria del danno terminale deve intendersi comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico, terminale, da lucida agonia o morale catastrofale;
per sua stessa definizione, non possa protrarsi per un tempo esteso e viene suggerita l'individuazione di un numero massino di giorni (convenzionalmente individuato in 100), al di là del quale il danno terminale non può
9 prolungarsi, tornando -tuttavia- ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Nello specifico per i giorni dal quarto successivo alla diagnosi sino al centesimo, senza operare alcuna personalizzazione in aumento, le tabelle prevedono un risarcimento del danno, riferito anche alla componente biologica temporanea, pari a complessivi €
62.544,00.
Per il periodo successivo l'importo riconoscibile è pari a quanto riconosciuto ordinariamente nella tabella per il danno biologico temporaneo standard, al netto di eventuale personalizzazione, entro il limite massimo del 50%.
In relazione ai primi tre giorni dalla diagnosi le tabelle prevedono che il giudice possa liquidare il danno muovendosi liberamente secondo la propria valutazione personalizzata ed equitativa, ma nel rispetto di un tetto massimo convenzionalmente stabilito in €
32.247,00, non ulteriormente personalizzabile, introducendo così un correttivo per valorizzare quelle situazioni di eccezionale gravità correlate allo sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso. Nel caso di specie tra la data della diagnosi certa della malattia (referto istologico che ne ha dichiarato la natura del 20.3.2019 seguito, poi, dal ricovero del 26.3.2019 ) e la data della morte (3.8.2019) intercorrono 136 giorni.
Per i primi tre giorni si ritiene equo riconoscere un importo pari al massimo riconoscibile pari ad € 35.247,00 in ragione della chiara ed infausta diagnosi. Per i giorni dal quarto al centesimo si ritiene equo riconoscere una maggiorazione del 20% all'importo di € 62.544,00 previsto come valore medio dalla tabelle milanese (per un totale di € 75.052,80) tenuto conto che la diagnosi sulla base referto istologico di carcinoma lasciava ben poco spazio alle speranze di sopravvivenza.
Per tale ragione si ritiene corretto riconoscere la maggiorazione indicata tenuto conto dell'inevitabile sconvolgimento emotivo dato dalla diagnosi cui è seguita la consapevolezza dell'inevitabile, rappresentato dall'esito infausto e in tempi rapidi della patologia.. Un conto, infatti, è la preoccupazione per un evento dannoso che potrebbe risolversi anche in senso positivo e che poi, invece, conduce alla morte (magari all'esito di complicanze), altro è invece ricevere la notizia di avere contratto una patologia che, dopo un periodo di sofferenze e patemi, porta necessariamente alla morte.
Per gli ulteriori 33 giorni, tenuto conto del valore standard del punto delle tabelle milanesi, pari ad € 115,00, da aumentarsi anche in questo caso del 20% per le ragioni già esposte (giungendo ad € 138,00), vanno infine riconosciuti € 4.554,00 (€ 138,00 x 33gg). Il totale complessivo del danno non patrimoniale iure hereditatis è quindi pari ad € 114.853,80 (già comprensivi di rivalutazione), oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo
(sulla somma devalutata sino alla data del decesso e poi rivalutata di anno in anno sino alla data della sentenza, nonchè gli ulteriori interessi dalla data della presente decisione al saldo). Da ultimo, si ritiene opportuno chiarire che è doveroso l'utilizzo delle tabelle vigenti al momento della decisione atteso che “per le tabelle iure hereditatis non viene, dunque, in rilievo la tutela garantita dall'INAIL” (Cass. n. 6503 del 2022) La somma in questione andrà riconosciuta agli eredi appellanti in ragione delle rispettive quote ereditarie.
14.1 Quanto agli interessi richiesti dagli appellanti va precisato che l'art. 1284 c.c., che disciplina il tasso degli interessi legali nelle controversie, che hanno ad oggetto il pagamento di somme di denaro (debiti di valuta), al comma 4 prevede: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
10 La norma è chiara nel predeterminare tanto la misura quanto la decorrenza degli interessi legali nelle ipotesi in cui il credito venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio, senza che occorra una specifica domanda e senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (cfr. Cass. n. 14911/2019, Cass. n. 8289/2019, Cass.
n. 28409/2018).
Si tratta tuttavia di disposizione che, come reso evidente dalla locuzione iniziale, è destinata a trovare applicazione nel caso in cui le parti, nell'esercizio dell'autonomia negoziale, non abbiano concordato un diverso tasso degli interessi moratori, e che si inquadra nell'ambito della disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie per le quali sia configurabile il potere delle parti di determinare la misura degli interessi quali accessori del debito negoziale (cfr. Cass. n. 14512/2022, Cass. n. 28409/2018).
I crediti di lavoro, soggetti alla speciale disciplina di favore del cumulo automatico di interessi legali e rivalutazione prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c., si sottraggono sul punto al regime generale delle obbligazioni pecuniarie e alle norme invocate dall'appellante, in quanto, come precisato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 10045/2019), gli interessi legali che maturano unitamente alla rivalutazione monetaria “non hanno la natura di veri e propri
“accessori” del credito “principale”, bensì di componenti essenziali di una prestazione unitaria, cosicché, per un verso, il pagamento del solo credito originario viene a configurarsi come l'adempimento soltanto parziale della prestazione e, per altro verso, il giudice è tenuto determinarli anche in assenza di domanda giudiziale….”.
15. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, vengono poste a carico della appellata e vengono liquidate Controparte_1 come in dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche tenendo conto del decisum sulla base di valori medi.
Le spese di CTU liquidate in primo grado vengono definitivamente poste a carico della parte appellata come anche quelle relative alla CTU svolta del presente giudizio giusta contestuale decreto di liquidazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, accertata la responsabilità dell'appellata nella causazione della malattia professionale Controparte_1 che ha determinato il decesso di , condanna la medesima parte appellata Persona_1
a pagare ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, spettante iure hereditatis in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex lege, la somma di € 114.853,80 (centoquattordicimilaottocentocinquantatre/80) oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo
(sulla somma devalutata sino alla data del decesso e poi rivalutata di anno in anno sino alla data della sentenza, nonché gli ulteriori interessi dalla data della presente decisione al saldo);
-condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi che si liquidano in € 13.395,00 per il primo grado ed € 9.991,00 per il grado d'appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori degli appellanti dichiaratisi antistatari;
- pone definitivamente a carico della parte appellata le spese di CTU liquidate in primo grado e quelle del presente giudizio come da contestuale decreto di liquidazione.
Venezia, 27 marzo 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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