Ordinanza cautelare 10 giugno 2019
Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 19/12/2023, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2023
N. 03097/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nevenca Damiani Di Vergada Franzetti ed Enrico Damiani Di Vergada Franzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Milano, via Romolo Gessi, 34;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
a) del provvedimento del 6 febbraio 2019 n. 881 emesso dal Questore della Provincia di Milano, recante il rigetto dell'istanza presentata dalla ricorrente a mezzo assicurata postale nr. 061515022220 in data 27 agosto .2018, volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n. I11572184 per motivi di lavoro subordinato, in attesa di occupazione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, notificato alla ricorrente in data 27 febbraio 2019;
b) del verbale di ritiro documenti riguardante la carta d'identità n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di -OMISSIS- il 23 giugno 2010 e la ricevuta di assicurata postale n. 061515022220 e relativa ricevuta di convocazione n. U.P. 38148 datata 27 agosto 2018 per rinnovo del permesso di soggiorno, notificato alla ricorrente in data 27 febbraio 2019
c) nonché di ogni atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso o collegato in modo diretto o indiretto, conseguenziale e/o dipendente dalla suindicata determinazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento 6 febbraio 2019, n. 881, notificato all’interessata in data 27 febbraio 2019, il Questore della Provincia di Milano ha respinto l'istanza proposta dalla sig. -OMISSIS- in data 27 agosto 2018 al fine di ottenere il rinnovo, per motivi di lavoro subordinato in attesa di occupazione, del permesso di soggiorno n. I11572184.
A sostegno della propria decisione, l’amministrazione ha evidenziato:
- che l’istante era già stata autorizzata al soggiorno per motivi di lavoro subordinato in attesa di occupazione dal 13 febbraio 2017 al 15 agosto 2018;
- che in sede istruttoria era emerso che la ricorrente, a far data dal 2015, aveva percepito un reddito imponibile ai fini contributivi in maniera discontinua e sempre insufficiente secondo i parametri stabiliti dall’assegno sociale (pari a € 1.368,90 per il 2015, a € 684,45 per il 2016, a € 1155,95 per il 2017 e a 3.321,64 per il 2018).
2. Con l’atto introduttivo del giudizio, la sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento (in uno con il verbale di ritiro dei suoi documenti) e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione e, ove necessario, previo promovimento di questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in ragione delle quali il provvedimento è stato adottato – sulla base di sette motivi di gravame.
2.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per « violazione dell’art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241 », sostenendo – in sintesi – che l’amministrazione non aveva consentito alla ricorrente di partecipare effettivamente al procedimento e aveva leso il suo diritto di difesa, e ciò in ragione del fatto che gli atti procedimentali erano « privi della necessaria traduzione in una lingua comprensibile alla ricorrente ».
2.2. Con il secondo motivo ha contestato l’atto impugnato per « violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 286/1998 , [nonché degli] artt. 2, 3, 4, 24 secondo comma, 25 primo comma, 27 secondo comma, 111 primo, secondo e terzo comma e 113 Cost. » lamentando genericamente che il contenuto sostanziale del provvedimento sarebbe lesivo dei diritti sanciti dalle disposizioni ora richiamate e che la disciplina applicata dall’amministrazione sarebbe incostituzionale.
2.3. Con il terzo motivo ha contestato la decisione adottata dalla p.a. resistente per « violazione degli artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990 n. 24 », affermando che la motivazione addotta dalla p.a. resistente non era sufficiente e non teneva conto dell’effettivo reddito percepito negli anni 2015-2018 anche per lavoro svolto in nero (in relazione al quale la ricorrente ha dedotto di essere in procinto di instaurare azione innanzi al giudice competente, chiedendo – a tal proposito – la sospensione del presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.).
2.4. Con il quarto motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per « violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 l. 7 agosto 1990 n. 241 », deducendo – invero in maniera del tutto generica – la violazione di dette disposizioni procedimentali da parte dell’amministrazione.
2.5. Con il quinto motivo ha contestato la decisione gravata per « violazione degli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, l. n. 286/1998 », rilevando – ancora una volta – la mancata traduzione degli atti procedimentali.
2.6. Con il sesto motivo ha reiterato la censura relativa alla « violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 286/1998 , [nonché degli] artt. 2, 3, 4, 24 secondo comma, 25 primo comma, 27 secondo comma, 111 primo, secondo e terzo comma e 113 Cost. », riproponendo sostanzialmente le censure dedotte nelle precedenti doglianze.
2.7. Con il settimo motivo ha lamentato la « violazione dell’art. 5, comma 5, l. n. 286/1998 », sostenendo – in estrema sintesi – che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare complessivamente la situazione della ricorrente, che non solo aveva lavorato in nero ma aveva anche reperito una nuova attività lavorativa idonea a garantirle un reddito sufficiente.
2.8. Infine, in via istruttoria, la ricorrente ha chiesto l’esibizione di documentazione da parte dell’amministrazione resistente, avanzando altresì richiesta di concessione di un termine al fine di avviare e concludere alcune procedure di accesso agli atti funzionali alle sue difese.
3. In data 23 maggio 2019, l’amministrazione resistente si è costituita in giudizio e ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria del 3 giugno 2019, l’amministrazione ha spiegato le proprie difese e ha prodotto la documentazione sottesa alla decisione gravata, ivi compreso l’avviso di avvio del procedimento, il verbale di irreperibilità e la documentazione relativa ai redditi della ricorrente acquisita dall’INPS e dall’Agenzia delle Entrate.
5. Con ordinanza Tar Milano, I, -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, osservando che « le censure relative alla mancata traduzione degli atti appaiono inammissibili, prima ancora che infondate, tenendo conto della inesistenza (ovvero comunque della mancata allegazione) di un concreto pregiudizio alle guarentigie difensive della ricorrente, che ha ben potuto tempestivamente e consapevolmente provvedere all’esperimento del ricorso in esame »; che « il provvedimento di diniego è stato adottato sulla scorta delle evidenze documentali acquisite dall’autorità, attestanti la inesistenza di redditi sufficienti alla permanenza nel territorio nazionale, non contrastate in sede procedimentale dalla ricorrente, cui non è stato possibile comunicare il cd. “preavviso di rigetto” ex art. 10-bis l. 241/40 (cfr. verbale di irreperibilità del 21 gennaio 2019) ; e che « l’acclaramento fattuale operato dalla autorità, relativamente alla inesistenza dei requisiti reddituali minimi per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla data di emanazione dell’impugnato provvedimento (6 febbraio 2019) non appare scalfito dalle allegazioni della ricorrente, prive di adeguato conforto probatorio, e in ogni caso non rilevanti, in quanto relative ad una mera proposta di lavoro risalente, peraltro, al 5 aprile 2019, in data successiva alla notificazione del gravato diniego ».
6. All’udienza del 16 novembre 2023, il ricorso è stato discusso – previo rilievo da parte del Collegio, ex art. 73, c. 3, c.p.a., di un possibile profilo d’inammissibilità del ricorso limitatamente al verbale di ritiro dei documenti – e, quindi, trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
8. In via preliminare, deve evidenziarsi l’inammissibilità dell’impugnazione avverso il verbale di ritiro dei documenti. Tale verbale, infatti, costituisce un mero atto di accertamento dell’avvenuto ritiro dei documenti a seguito del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, non configurabile quale espressione di esercizio di potestà amministrativa e privo di valenza provvedimentale.
9. Ciò chiarito, sempre in via preliminare, il Collegio ritiene opportuno notare che nessuna delle richieste istruttorie avanzate nel ricorso introduttivo merita di essere accolta in quanto:
- con riferimento alla domanda di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa dell’esito del giudizio avverso i datori di lavoro che hanno impiegato in nero la ricorrente, in disparte ogni ulteriore considerazione, il Collegio ritiene sufficiente evidenziare che parte ricorrente – dopo oltre quattro anni dalla proposizione del presente gravame – non ha dato prova di aver avviato alcun giudizio avverso tali soggetti;
- in relazione alla richiesta di esibizione dei documenti da parte della Questura di Milano, deve evidenziarsi che in data 3 agosto 2019 l’amministrazione ha depositato agli atti del giudizio tutta la documentazione del procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento gravato;
- relativamente alla richiesta di concessione termini ( rectius , di rinvio) per motivi di « accesso agli atti » deve notarsi che, visto l’ampio lasso di tempo trascorso dalla proposizione del gravame, nessun rinvio appare necessario (avendo la ricorrente avuto tutto il tempo per avviare e concludere le menzionate procedure di accesso, in relazione alle quali nessun atto è stato depositato dalla sig. -OMISSIS- nel fascicolo del presente giudizio).
10. Tutto quanto sopra premesso, il Collegio ritiene che tutti i motivi di ricorso siano infondati.
11. Sono innanzitutto infondate le censure – svolte nel terzo e nel settimo motivo di gravame – con cui la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento gravato asserendo che l’amministrazione resistente non avrebbe considerato la sua reale condizione reddituale nel periodo 2015-2018 e non avrebbe adeguatamente valutato la nuova attività lavorativa dalla stessa reperita nel 2019.
11.1. A tal proposito, deve essere innanzitutto ricordato che l’art. 4, c. 3, d.lgs. n. 286/1998 prevede che « l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri … la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno »; che ai sensi dell’art. 5, c. 5, d.lgs. n. 286/1998 « il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili» ; che in ordine al rinnovo del permesso di soggiorno l’art. 13, c. 2, d.p.r. n. 394/1999 dispone che « ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d’ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo »; e che l'art. 22, c. 11, d.lgs. n. 286/1998 prevede che, nelle ipotesi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, « la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti ; [che] il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore; [e che] decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) [ovvero è richiesto un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale]».
In ragione del quadro normativo sopra delineato, la giurisprudenza ha chiarito che « costituisce presupposto per il rinnovo del permesso di soggiorno, in base al combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 e 13 comma 2 del DPR n. 394/1999, la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al proprio sostentamento [e che] tale requisito non è eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attiene alla sostenibilità dell'ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese, essendo finalizzato ad evitare il soggiorno di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica » (cfr. ex multis Tar Milano, I, 20 giugno 2022, n. 1431 e, ancora di recente, Consiglio di Stato, III, 17 agosto 2022, n. 7204).
In senso analogo è stato osservato che grava « sullo straniero richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno l’onere di fornire la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita » (v. Tar Milano, I, n. 1431/2022) e che tale dimostrazione « è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose » (v. ex multis Consiglio di Stato, III, 30 gennaio 2019, n. 749 e 1 agosto 2022, n. 6755).
La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha in più occasioni sottolineato che «l a valutazione della pubblica amministrazione in ordine al possesso del requisito di un reddito minimo per il sostentamento, non deve solo limitarsi ad una mera ricognizione della sussistenza di redditi adeguati nei periodi pregressi, ma deve consistere anche in un giudizio prognostico, che tenga conto delle occasioni lavorative favorevoli sopravvenute nelle more dell'adozione del rigetto e conosciute dall’amministrazione » (cfr. ex multis Tar Firenze, II, 18 ottobre 2021, n. 1338).
La giurisprudenza ha inoltre precisato che è il cittadino straniero a dover provare la disponibilità del requisito reddituale (cfr. Consiglio di Stato, III, 12 novembre 2018, n. 7739 e 13 settembre 2022, n. 7944) e che a fronte dell’allegazione di un reddito astrattamente congruo l’amministrazione ha il potere/dovere di verificarne la reale consistenza, predisponendo gli opportuni approfondimenti istruttori (cfr. Consiglio di Stato, III,18 agosto 2022, n. 7246).
11.2. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di cui sopra, la valutazione operata dall’amministrazione appare scevra dai vizi lamentati dalla ricorrente.
Nel caso di specie, infatti, parte ricorrente non ha offerto né in sede procedimentale né in sede processuale adeguata prova al fine di smentire le ragionevoli valutazioni compiute dalla p.a. circa l’insufficienza dei redditi dalla stessa posseduti.
A tal proposito, va innanzitutto rilevato che a fronte di quanto evidenziato dalla p.a. in sede istruttoria in ordine ai redditi insufficienti e discontinui posseduti dalla sig. -OMISSIS- a far data dal 2015 e fino all’adozione del diniego gravato (che appaiono confermati anche dalla produzione documentale allegata al ricorso, cfr. doc. 4), parte ricorrente si è limitata ad affermare di « aver svolto attività lavorativa di natura subordinata in qualità di badante e collaboratrice domestica presso diversi datori di lavoro, i quali, per evitare l'esposizione alla contribuzione previdenziale, preferivano proseguire l'attività lavorativa senza procedere ad una formale assunzione [riservandosi] di adire le vie giudiziarie per vedere tutelati i propri diritti» (cfr. ricorso, pag. 5), ma non ha prodotto in giudizio né documentazione idonea a comprovare l’effettivo svolgimento di tale lavoro né documenti attestanti la proposizione delle annunciate azioni.
Va poi evidenziato che non può essere considerato significativo al fine di affermare l’erroneità della valutazione compiuta dalla p.a. e l’illegittimità del provvedimento gravato (o comunque a giustificare un ordine di riesame della posizione di parte ricorrente) quanto dedotto dalla ricorrente in ordine al rapporto di lavoro che la stessa avrebbe reperito in data 5 aprile 2019 e ciò in quanto:
a) pur in presenza di un recente e autorevole orientamento di senso difforme (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 agosto 2022, n. 6875 e, da ultimo, 29 novembre 2023, n. 10245), la giurisprudenza prevalente (da cui questo Collegio non trova sufficienti ragioni per doversi discostare) ha sempre ritenuto che « la valorizzazione delle sopravvenienze operata dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il quale impone all’amministrazione di considerare anche i fatti favorevoli sopravvenuti alla presentazione dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, al fine della formulazione del giudizio prognostico di integrazione sociale mediante una verosimile prospettiva di incremento del reddito, incontra tuttavia pur sempre il limite temporale dell’adozione del provvedimento, imposto da un’irrinunciabile esigenza di certezza e dal rispetto del principio tempus regit actum» (v. ex multis Tar Milano, I, 13 dicembre 2021, n. 2797, nonché Consiglio di Stato, III, 25 agosto 2016, n. 3692, 31 ottobre 2018, n. 6197 e 30 gennaio 2019, n. 749);
b) in applicazione del superiore principio, nessun rilievo può essere dato a tutte le circostanze successive al 6 febbraio 2019 (data in cui il provvedimento gravato è stato adottato);
c) in ogni caso – fermo quanto appena notato supra sub a) e b) – parte ricorrente non ha fornito neppure un principio di prova in ordine all’avvenuta instaurazione di tale rapporto di lavoro e all’idoneità dello steso a consentirle la percezione di un reddito sufficiente al suo sostentamento.
11.3. Da ciò l’evidente inidoneità di quando dedotto e prodotto dalla ricorrente a scalfire la correttezza della decisione dell’amministrazione, che appare immune da tutti i vizi lamentati nel ricorso.
12. Ciò chiarito, va poi evidenziato che sono parimenti infondate le censure svolte nel primo, nel quarto, nel quinto e nel sesto motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha lamentato – in sostanza – che la p.a. resistente avrebbe adottato il provvedimento gravato all’esito di un procedimento viziato per violazione delle disposizioni in materia di partecipazione procedimentale dell’istante e nel quale non le è stato garantito il diritto di difesa, specie in ragione della mancata traduzione degli atti.
Per un verso, infatti, deve evidenziarsi che la p.a. ha depositato documentazione idonea a dimostrare che la mancata comunicazione degli avvisi ex art. 7, 8 e 10- bis , l. n. 241/1990 è dipesa dalla sostanziale irreperibilità della ricorrente.
Per altro verso, inoltre, va notato che – visti i motivi che sono stati posti a sostegno della decisione e tenuto conto della mancata produzione in sede processuale da parte della ricorrente di allegazioni utili a consentire un diverso esito del procedimento – risulta provato in atti che la decisione della p.a. non avrebbe potuto essere diversa da quella adottata, con ciò che ne consegue ai sensi dell’art. 21- octies , l. n. 241/1990, nella formulazione applicabile ratione temporis .
Infine, va notato che la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel ritenere che « la mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dal destinatario non inficia la validità dell’atto medesimo se la predetta omissione non ha impedito allo straniero di impugnarlo tempestivamente e di svolgere compiutamente le proprie difese » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, III, 11 maggio 2023, n. 4773) e che, nel caso di specie, la tempestiva e argomentata proposizione del ricorso giurisdizionale da parte della sig. -OMISSIS- dimostra che nessuna lesione del diritto di difesa si è verificata e che l’interessata ha effettivamente compreso il contenuto e le motivazioni del provvedimento gravato, rispetto al quale, dunque, il mero vizio formale risulta ininfluente.
13. È infine appena il caso di notare che sono manifestamente infondate (oltreché al limite dell’ammissibilità) sia le censure svolte nel secondo motivo di ricorso – con cui la ricorrente ha genericamente lamentato che la decisione gravata sarebbe lesiva di numerosi principi costituzionali – sia la generica (e non pienamente intellegibile) questione di legittimità costituzionale avanzata da parte ricorrente (cfr. ricorso, pag. 20).
Ciò in quanto né il provvedimento gravato, né le disposizioni che vengono in rilievo nella presente controversia appaiono in alcun modo in contrasto con i parametri costituzionali invocati da parte ricorrente.
14. Conclusivamente, per le ragioni sopra spiegate, il ricorso in parte deve essere dichiarato inammissibile (con riferimento all’impugnazione del verbale di ritiro dei documenti) e in parte deve essere rigettato.
15. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie – possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta, secondo quanto spiegato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Fabrizio Fornataro, Presidente
Mauro Gatti, Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Fabrizio Fornataro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.