Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/03/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 20213/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra Aragno,
ha emesso, ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa n. 20213/2023 promossa dai sigg:
nata il giorno 8 maggio 1974 in Sudafrica;
Parte_1
, nata il [...] in [...]; Parte_2
nata il [...] in [...]; Parte_3
nata il [...] in [...]; Parte_4
nato il [...] in [...]; Persona_1
, nata il [...] in [...], quest'ultima in proprio e in Parte_5 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
nato il [...] in [...]; Persona_2
nata il [...] in [...]; Parte_6
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Umberto Rossi, giusta procura in atti
-RICORRENTI-
Contro
-RESISTENTE-
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - INTERVENTORE NECESSARIO -
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza
Conclusioni di parte ricorrente: «Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, - Accertate lo status di cittadino italiano iure sanguinis in favore dei ricorrenti
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e in base a quanto Persona_1 Parte_5 Persona_2 Parte_6 dedotto in parte motiva e narrativa;
-ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e provvedendo
[...] Parte_4 Persona_1 Parte_5 Persona_2 alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria dei compensi professionali e delle spese di lite ».
PREMESSO IN FATTO
1. Con ricorso, iscritto al ruolo della Cancelleria del Tribunale di Torino il 23/11/2023, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana. CP_1
Segnatamente, nell'atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno esposto e documentato, in allegato, quanto segue:
- il sig. , nato a [...] (provincia Parte_7 di Biella, Italia) in data 04.09.1869, ha contratto matrimonio, in Italia, in data 07.05.1903 con la signora , nata anch'essa a Camandona Controparte_2
(Italia) il 31.08.1883 (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc nn. 1-3-4: rispettivamente, atti di dichiarazione di nascita di entrambi i coniugi, nonché di matrimonio, tutti rilasciati in copie autenticate dal Comune di Camandona, in data 02.05.2023);
- i coniugi sig. e la sig.ra Controparte_3 Controparte_2
(dopo il matrimonio ), sono entrambi deceduti a Pretoria (Sud Africa), Pt_7 rispettivamente, il 26.05.1960 e il 31.10.1949 (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc nn. 2 e 3.1.: certificati di morte apostillati e tradotti);
- il sig. non ha mai rinunciato alla cittadinanza Controparte_3 italiana e non si è mai naturalizzato cittadino sudafricano, ai sensi della Legge Sudafricana del 1995 sulla cittadinanza- Legge n. 88 del 1995, come risultante da idoneo certificato degli Archivi Nazionali della Repubblica del Sudafrica (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 22: certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento degli Affari Interni della Repubblica del Sudafrica, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille);
- parimenti, la sig.ra ( da nubile non ha mai Parte_8 CP_2 rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzata cittadino sudafricano, ai sensi della Legge Sudafricana del 1995 sulla cittadinanza- Legge n. 88 del 1995, come risultante da idoneo certificato degli Archivi Nazionali della Repubblica del Sudafrica (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 22.1: certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento degli Affari Interni della Repubblica del Sudafrica, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille);
- dal matrimonio dei sigg. e la sig.ra CP_3 Controparte_3 [...]
(o ), trasferitisi in Sudafrica, è nata, il 13.03.1911, a Controparte_2 Pt_7
Pretoria (Sud Africa) la figlia , deceduta, poi, in data 06/03/2002 Persona_3
(v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc nn.5-6: rispettivamente, certificati di nascita e di morte, apostillati e tradotti), la quale in vita, ha sposato, in data 09.11.1941, il sig. , dal quale ha assunto Persona_4 anche il cognome da coniugata, (v. documentazione allegata unitamente al Pt_6 ricorso introduttivo sub doc.7: certificato di matrimonio, apostillato e tradotto);
- dall'unione coniugale dei sigg. e sono nati: Persona_3 Persona_4 [...]
il 27.04.1943 e il 09.11.1945 (v. Persona_5 Persona_6 documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc nn.8-9: rispettivi certificati di nascita, apostillati e tradotti);
- il sig. ha sposato, in data 14.11.1974 la sig.ra (v. Persona_5 Persona_7 documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 10: certificato di matrimonio, apostillato e tradotto) e dalla loro unione coniugale sono nati:
, in data 24.11.1970 e , in data Parte_6 Persona_8
20.12.1975 (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc nn.11-12: rispettivi certificati di nascita, apostillati e tradotti);
- la sig.ra , in data 28.03.2012, ha sposato Persona_8 Parte_9 assumendo il cognome del marito (v. documentazione allegata Pt_4 unitamente al ricorso introduttivo sub doc.13: certificato di matrimonio, apostillato e tradotto) e dalla loro unione sono nati: il 12.09.1999, Persona_9
il 28.09.2000 e il 20.09.2013 (v. Parte_4 Persona_2 documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc nn.14-15-16: rispettivi certificati di nascita, apostillati e tradotti);
- il sig. ha contratto matrimonio in data 12.06.1971, con Persona_6
(v. documentazione allegata unitamente al ricorso Persona_10 introduttivo sub doc n. 17: certificato di matrimonio, apostillato e tradotto) e dalla loro unione è nata la sig.ra (v. documentazione allegata Persona_11 unitamente al ricorso introduttivo sub doc n 18: certificato di nascita, apostillato e tradotto) la quale, in data 02.12.1995, si è coniugata con Persona_12 assumendo il cognome (v. documentazione allegata unitamente al Parte_1 ricorso introduttivo sub doc n. 19: certificato di matrimonio, apostillato e tradotto);
- dal matrimonio tra il sig. e la sig.ra Persona_12 [...] ono nati: , nata il [...] Persona_13 Parte_2
e , nata il [...] (v. documentazione allegata Parte_3 unitamente al ricorso introduttivo sub doc nn.20-21: rispettivi certificati di nascita, apostillati e tradotti).
2. E' stata dichiarata in udienza la contumacia del , ritualmente Controparte_1 evocato in giudizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è elettivamente domiciliata ope legis.
Il PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con atto dell'11.01.2024, depositato l'11 gennaio 2024, interveniva in giudizio non opponendosi alla domanda e apponendo il proprio visto e nulla-osta.
La prima udienza di comparizione, fissata inizialmente per il 15/01/2025, veniva differita al 19/12/2025, all'esito della quale, il Giudice ha trattenuta la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti richiamate dalla difesa dei ricorrenti.
3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti del sig. , nato a [...] Parte_7
(provincia di Biella, Italia) in data 04.09.1869 (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 1: dichiarazione di nascita, rilasciata in copia autenticata dal Comune di Camandona, in data 02.05.2023).
Sempre, in via preliminare, si ritiene, inoltre, che la sig.ra , abbia Parte_5 agito, per conto della sig.ra nel pieno delle proprie responsabilità Persona_2 genitoriali, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori.
Sul punto, si aderisce qui all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'atto compiuto per i figli si ritiene di ordinaria amministrazione se mira a, conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore;
viceversa, esso è da considerarsi di straordinaria amministrazione se, invece, può arrecare pregiudizio o diminuzione al suo patrimonio (Cass. Civ. Sent. n. 743/2012), rendendosi soltanto in tal ultimo caso, necessaria una specifica autorizzazione da parte del Giudice tutelare.
Passando al merito, in diritto, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di una cittadina italiana per nascita ex art. 1, lett a) della legge n. 91/92.
Attraverso la documentazione versata in atti i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso.
In particolare, i ricorrenti hanno fatto discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi, ovvero:
a) in primis, dalla circostanza per cui il loro capostipite comune, sig.
[...]
, ha conservato lo status civitatis, senza mai rinunciare alla Parte_7 cittadinanza italiana (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 22: certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento degli Affari Interni della Repubblica del Sudafrica, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille); b) e, ulteriormente, dalla circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza per linea materna, non si è interrotta nonostante il matrimonio contratto dalla figlia dell'ascendente, sig.ra , in data 09.11.1941, il sig. Persona_3 Persona_4
, dal quale la medesima ha assunto il cognome da coniugata, (v.
[...] Pt_6 documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc.7: certificato di matrimonio, apostillato e tradotto);
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912 era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale.
Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”.
Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr. Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del 2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Non emerge dagli atti che il sig. o Parte_7 alcuno dei suoi discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dagli atti è emerso che il sig. Parte_7 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquistato quella sudafricana (v. documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n. 22: certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dal Dipartimento degli Affari Interni della Repubblica del Sudafrica, prodotto in copia tradotta e legalizzata mediante apostille).
A ciò si aggiunga che la sig.ra (figlia di Persona_3 Parte_7
e mamma di e di , da cui
[...] Persona_5 Persona_6 discendono, rispettivamente, i nipoti del capostipite comune, sigg. Parte_6
e i pronipoti e Parte_5 Persona_9 Parte_4 [...]
nonché i nipoti , e Per_2 Parte_1 Parte_2
) è nata il [...], a Pretoria, in [...], (v. Parte_3 documentazione allegata unitamente al ricorso introduttivo sub doc n.5: certificato di nascita, apostillato e tradotto), ossia, ben prima della entrata in vigore della legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912.
Ella, sposando, in data 09.11.1941, un sudafricano, il sig. , ha Persona_4 perso, per la legge ratione temporis, la cittadinanza italiana: sul punto occorre, infatti, rilevare che, prima del 1912, le questioni in ordine al diritto di cittadinanza erano evincibili dalla disciplina dettata dal codice civile del Regno d'Italia del 1865 ove, nel titolo I del libro primo si legge che “4. è cittadino il figlio di padre cittadino (…)
7. quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio di madre cittadina (…) 14. la donna cittadina che si marita a uno straniero, diviene straniera, sempreché acquisti la cittadinanza del marito”.
Come è evidente ad una prima lettura della disciplina, la legge sulla cittadinanza del 1912 ha derivato le sue statuizioni proprio dal codice civile previgente, ove erano sanciti i principi (già in precedenza più volte richiamati e dichiarati illegittimi dalla Consulta) della trasmissione della cittadinanza per via paterna e della perdita automatica, per la donna, della cittadinanza a seguito di matrimonio con cittadino straniero.
Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nata prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912.
E', infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima.
Tanto, in ragione di una lettura costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912. e dell'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte Costituzionale.
Ed invero, secondo il principio espresso dalla Suprema Corte "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
La Suprema Corte ha, quindi, sostanzialmente rilevato che, sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dei ricorrenti e quindi il diritto di questi alla dichiarazione del proprio stato, come figlio di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal I° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di Cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio (o figlia) di madre cittadina italiana nata pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912, ovvero, nello specifico, la sig.ra e i di lei figli e , da cui Persona_3 Persona_5 Persona_6 discendono tutti gli odierni ricorrenti (nipoti del capostipite comune, sigg. Pt_6
e
[...] Parte_5 Parte_1 [...]
e , nonché pronipoti Parte_2 Parte_3 Persona_9
e secondo la linea di discendenza ricostruita e Parte_4 Persona_2 documentata dai richiedenti.
Conseguentemente, in applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” - e tenuto, altresì, conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina, ma soltanto in via giudiziaria - si deve concludere che, per la documentazione in atti, i ricorrenti, in quanto discendenti del capostipite
[...]
e di sua figlia sig.ra abbiano Parte_7 Persona_3 diritto alla cittadinanza italiana.
A tal riguardo, si rileva che i ricorrenti hanno correttamente agito in via giudiziaria, unica modalità per vedersi riconoscere il diritto soggettivo invocato, atteso che la PA (Ufficiale di Stato Civile prima e Questura poi) non avrebbe potuto esaminare la richiesta, svolgendo funzioni tecniche del tutto prive di discrezionalità amministrativa sulla base della sola documentazione prodotta.
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere Controparte_1 all'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Quanto alla determinazione delle spese di lite si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni per disporne la compensazione integrale, considerando i tempi necessari per ottenere tutela in via amministrativa e tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai sigg. nata il giorno 8 Parte_1 maggio 1974 in Sudafrica;
, nata il [...] in Parte_2
Sudafrica; nata il [...] in [...]; Parte_3
nata il [...] in [...]; nato Parte_4 Persona_1 il 12 settembre 1999 in Sudafrica;
, nata il [...]; Parte_5
nato il [...] in [...]; nata Persona_2 Parte_6 il 24 Novembre 1970;
- ORDINA che il e, per esso, l'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA le spese di lite. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, il 19.02.2025.
Il Giudice dott.ssa Alessandra Aragno