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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 4 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 467/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 882/2021 emessa in data 17 novembre 2021 dal Tribunale-
GL di Cassino e vertente tra
cf rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Gennaro Ziccardi PEC
e dall'Avv. Vincenzo Reale PEC Email_1
Email_2
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio De Santis PEC in unione con l'Avv. Patrizia Carino Email_3
PEC Email_4 APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 1° marzo 2022 Parte_1 ha impugnato la sentenza n.882/2021 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Cassino il giorno 17 novembre 2021.
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di euro 5.579,43, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, a titolo di retribuzione, ratei 13^ mensilità, ratei 14^ mensilità e TFR, ponendo a suo carico anche il pagamento delle spese processuali.
Rigettava la domanda in riferimento alla retribuzione relativa al mese di gennaio
2020 ed al rateo di gennaio 2020 della 13^ e della 14^ mensilità, ritenendo capace di escludere la solidarietà la circostanza che il contratto di appalto con era stato risolto a decorrere dal 26 dicembre 2019. Escludeva Controparte_2 altresì la solidarietà per l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità sostitutiva ferie.
Con l'appello sono stati formulati i motivi di impugnazione di cui si dirà in riferimento alle prestazioni negate. si è costituita eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, nonché riproponendo le difese e le conclusioni già avanzate in primo grado.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del lavoro presso il Parte_1
Tribunale di Cassino chiedendo di accertare la responsabilità solidale di ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, e conseguentemente Controparte_1 condannarla al pagamento della somma di € 14.387,83 per differenze retributive a titolo di t.f.r., mensilità di gennaio 2020, ratei della 13^ mensilità, ratei della
14^ mensilità, ferie, differenze retributive dei mesi di ottobre – novembre – dicembre 2019, indennità sostitutiva del preavviso.
A fondamento della domanda affermava di essere stato dipendente della dal 1° agosto 2014 in qualità di operaio inquadrato al livello E1 Controparte_2 del CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2014, con mansioni di addetto alle pulizie del materiale rotabile presso l'impianto ferroviario di Cassino e che il rapporto era cessato in data 31 gennaio 2020 a seguito della cessazione dell'appalto, senza alcuna preventiva comunicazione ai lavoratori occupati, i quali erano stati assunti con decorrenza 1° febbraio 2020 dalla subentrata, a propria volta, nell'appalto, come Controparte_3 emergeva dal verbale di cambio appalto del 27 gennaio 2020.
Pertanto, deduceva di essere rimasto creditore, nei confronti di CP_2
– posta in amministrazione straordinaria – della complessiva somma di €
[...]
14.387,83 per i titoli di cui sopra, somma di cui in virtù Controparte_1 dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003, era debitrice in solido.
Il Tribunale di Cassino rigettate le eccezioni preliminari di nullità ed inammissibilità del ricorso per erronea indicazione del Tribunale adito e per omessa allegazione e notifica dei conteggi con riferimento alle somme richieste, accoglieva parzialmente l'originaria domanda.
Nello specifico disattendeva la domanda in riferimento alla retribuzione relativa al mese di gennaio 2020 ed al rateo di gennaio 2020 della 13^ e della 14^ mensilità, ritenendo capace di escludere la solidarietà la circostanza che il contratto di appalto con era stato risolto a decorrere dal 26 Controparte_2 dicembre 2019. Escludeva sostanzialmente per le stesse ragioni la solidarietà per l'indennità sostitutiva del preavviso osservando che tale obbligazione non
Pag. 3 di 11 nascesse in connessione alla prestazione resa in esecuzione del contratto di appalto, ma derivasse dall'autonoma scelta del datore di lavoro di interrompere il rapporto (Cass. civ. n. 22728/2013) in quanto l'appalto cessava per inadempienza della appaltatrice l'otto gennaio 2020 a decorrere dal 26.12.2019 il licenziamento era intervenuto il 31 gennaio 2020 .
Viceversa, l''indennità sostitutiva ferie era negata per la propria natura risarcitoria.
Avverso detta statuizione propone appello sulla base di due Parte_1 motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 nella parte in cui aveva escluso la responsabilità solidale di cui all'art. 29 cit. da un lato, per il credito relativo all'indennità sostitutiva di preavviso, sull'assunto che tale credito non fosse relativo «alla prestazione resa in esecuzione del contratto di appalto» ma conseguente «ad un'autonoma scelta del datore di lavoro di interrompere il rapporto», dall'altro per la retribuzione del mese di gennaio
2020 ed i ratei di 13^ e 14^ mensilità del 2020, sul presupposto che «il contratto di appalto con è stato risolto per inadempienza di quest'ultima Controparte_2 con atto dell'8.1.2020 a decorrere dal 26.12.2019, e dunque le prestazioni lavorative rese nel mese di gennaio 2020 non possono riferirsi alla esecuzione dell'appalto».
Affermava che il lavoratore aveva prestato la propria attività lavorativa nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto presso l'impianto ferroviario di Cassino fino all'ultimo giorno, (il 31 gennaio 2020), prima del passaggio alle dipendenze della subentrata nell'appalto e che dalla lettera di Controparte_3
“Risoluzione Contrattuale” dell'8/1/2020, emergeva che, per espressa volontà della committente , la aveva dovuto proseguire CP CP_2 nell'espletamento delle attività di pulizia oggetto del contratto di appalto.
Nella lettera sarebbe stato previsto: “Resta inteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 24 dell'Accordo quadro, codesta Società è tenuta a garantire la
Pag. 4 di 11 continuità del servizio fino all'effettivo subentro del nuovo Appaltatore che sarà comunicato da ”. CP
Pertanto, la avrebbe garantito la continuità del servizio fino al Controparte_2 subentro nella nuova appaltante. Infatti, dalla busta paga si ricaverebbe che il aveva prestato la propria attività lavorativa, anche successivamente alla Pt_1 risoluzione formale del contratto di appalto, fino al 31 gennaio 2020, ovvero fino al giorno prima del subentro della nell'appalto “Lotto Controparte_3
DPR Lazio 2“, presso la stazione ferroviaria di Cassino, a cui era stato adibito per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Quindi la cessazione del rapporto di lavoro non poteva essere ritenuta riconducibile “ad una autonoma scelta del datore di lavoro” e non alla cessazione del contratto di appalto. Pertanto, la prestazione sarebbe stata soggetta alla responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003
Allo stesso modo la solidarietà sarebbe stata estesa alla retribuzione relativa al mese di gennaio 2020, del rateo di gennaio 2020 della 13°a e della 14a mensilità.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2109, comma 2, c.c. e 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 censurando la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha escluso dal contenuto dell'obbligazione solidale l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in quanto «si tratta di indennità di natura risarcitoria e non retributiva».
Il primo motivo di appello è fondato.
Contrariamente sostenuto dalla parte appellata anche in questo grado, infatti,
l'indennità sostitutiva del preavviso non ha natura risarcitoria ma indennitaria e retributiva, con conseguente sua inclusione nell'ambito applicativo della responsabilità solidale di cui al citato art. 29 (cfr. Cassazione civile, Sez. I,
31/07/2019, n. 20647; Cassazione civile, Sez. lav., 13/05/2021, n. 12932;
Cassazione civile, Sez. un., 29/09/1994, n. 7914)
Tanto premesso, va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità solidale in relazione a tale emolumento, motivando sull'assenza di nesso causale tra il recesso datoriale ed il contratto di appalto.
Pag. 5 di 11 Viceversa, la documentazione versata in atti consente di ritenere provata la riconduzione della cessazione del rapporto di lavoro alla cessazione del contratto di appalto e non, come affermato dal primo Giudice, ad un'autonoma scelta datoriale.
Come si ricava dalla lettera di “Risoluzione Contrattuale” dell'otto gennaio 2020 indirizzata da alla Manitaideia, per espressa volontà della committente CP
, la doveva proseguire nell'espletamento delle attività di CP CP_2 pulizia oggetto del contratto di appalto.
Depone chiaramente in tal senso l'indicazione nella lettera che: «Resta inteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 24 dell'Accordo quadro, codesta Società è tenuta a garantire la continuità del servizio fino all'effettivo subentro del nuovo
Appaltatore che sarà comunicato da », CP
La prosecuzione del rapporto del lavoratore trova conforto non solo in tale clausola dell'accordo quadro che sovrintendeva all'appalto ma anche dalla lettura congiunta della busta paga relativa al mese di gennaio 2020 e della lettera di assunzione del lavoratore presso la società subentrante.
Dalla prima si evince chiaramente che il aveva continuato a prestare la Pt_1 propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
Manitaidea spa, fino al 31 gennaio 2020 e dalla successiva lettera datata 31 gennaio 2020 di assunzione del a decorrere dal primo febbraio 2020 Pt_1
(giorno immediatamente successivo) da parte della Parte_2 subentrante nell'appalto, che avveniva proprio nel presupposto che questi aveva continuato fino al subingresso ad essere impegnata nell'appalto di cui era titolare la . CP_2
Egli era infatti assunto dal primo febbraio 2020 nel medesimo luogo di lavoro
(Cassino) e con le medesime mansioni (Operaio E1) svolte presso la precedente società titolare dell'appalto ed in adempimento del verbale di accordo del 27 Parte gennaio 2020 concernente il subingresso della alla cessante Manitaidea nell'appalto del “Lotto DPR Lazio 2”.
Ne deriva, dunque, l'obbligo della di corrispondere le prestazioni CP maturate dal lavoratore alle dipendenze di fino al 31 gennaio 2020 Parte_3
Pag. 6 di 11 e dunque l'indennità di mancato preavviso, la mensilità di gennaio e la quota della tredicesima e quattordicesima ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Invero, ai fini dell'indennità di preavviso deve affermarsi che la documentazione complessivamente considerata consente di ritenere accertato che la cessazione del rapporto di lavoro con la il 31 gennaio 2020 è intervenuta Controparte_2 per un fatto estraneo alla volontà del lavoratore ( non vi sono elementi per affermare né una risoluzione consensuale né le dimissioni del lavoratore), e riconducibile piuttosto alle vicende del datore di lavoro ( licenziamento) con il conseguente diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso che, non rientrando tra gli emolumenti di carattere risarcitorio esclusi dalla responsabilità solidale ex articolo 29, comma 2, del d.lgs. 273/2006, grava quindi anche sulla società odierna appellata.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 21092 del 2014) ha, peraltro, escluso che il passaggio diretto del lavoratore all'impresa subentrante, in caso di cambio appalto, esoneri il datore di lavoro, che recede dal rapporto, dall'obbligo di versamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Tale orientamento sulla spettanza dell'indennità di preavviso in caso di cambio appalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzione consensuale, sulla causa del recesso è stato costantemente confermato vedasi oltre Cass. 1148 del
21/01/2014, n. 24429 del 01/12/2015, Cass. n. 9195/2012, n. 20192/2011, n.
940/2024) essendosi da tempo statuito che “L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore
l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che
l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.” ( Cass.Ord. n. 28415 del 2024)
Pag. 7 di 11 In relazione al secondo motivo di appello in sede di discussione il difensore dell'appellante ha formulato rinuncia riducendo la domanda in questo grado.
In sede di discussione il difensore di ha chiesto che comunque si CP tenesse conto di tale domanda ai fini del regolamento delle spese di lite posto che l'appellato nel costituirsi aveva dovuto difendersi anche in relazione a tale domanda.
Questa Corte di merito ha già affermato che la riduzione del domandato operata in appello all'udienza di discussione va presa in considerazione ai fini del regolamento delle spese del giudizio, <atteso che senza dubbio le questioni originariamente devolute sono state oggetto di contraddittorio fra le parti ed hanno costretto la controparte a difendersi. >>
La questione è stata dibattuta anche in giurisprudenza, anche se è stato anche autorevolmente affermato (Cassazione n.1268/2020) che persino <la riduzione in sede decisoria del quantum della domanda, …, configura certamente un'ipotesi di soccombenza reciproca>> e che essa <essa pertanto legittima, in astratto, il giudice alla compensazione, totale o parziale, delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2 …>> sicché questo Collegio ne ha tratto la conseguenza che <fortiori la riduzione della domanda che si concretizzi, come nel caso in esame, nella rinuncia ad un capo dell'originaria domanda (qui appello) ed, ancora, nella riduzione del periodo oggetto di accertamento, importa la necessità di prendere in considerazione la condotta della parte come capace di determinare la soccombenza parziale o reciproca>>.
Da ultimo, va rilevato che non possono essere esaminate, in difetto di un appello incidentale da parte di ., le eccezioni di primo grado riproposte in CP appello e motivatamente disattese dal Tribunale.
Ciò vale in riferimento agli argomenti concernenti l'applicabilità del regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore previsto dall'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276/2003 nell'ipotesi in cui il soggetto appaltante sia una Pubblica
Amministrazione, esaminata e disattesa motivatamente dal primo giudice, come anche in relazione alla questione con cui si sostiene l'impossibilità di estendere
Pag. 8 di 11 Cont la responsabilità solidale al sulla quale il Tribunale si pure è motivatamente pronunciato favorevolmente all'appellante ,
In tal senso, si è osservato che: «in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. » (Cass. Ord. n. 25876 /2024, 5118/2025).
Ne consegue l'inammissibilità della mera riproposizione delle stesse difese per avvenuta formazione del giudicato interno.
Sono, inoltre, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
(qui si richiama ex art.118 cpc la sentenza di questa Corte n.139/2024) per cui l'appellata chiede rimessione alla Corte Costituzionale.
<Con riferimento all'art. 3 Cost., appare sufficiente osservare che le situazioni che l'appellante sembra porre a confronto - ossia quella delle Pubbliche
Amministrazioni, tenute ad osservare solo la disciplina derivante dalle procedure di evidenza pubblica e dal codice degli appalti, e quella delle società private tenute ad osservare, oltre che tale disciplina, anche quella dettata dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sono connotate da specifiche peculiarità, quali, ad es.: la non applicabilità dell'intero corpo normativo dettato da d.lgs. n. 276/2003 alle prime e non alle seconde, giusta quanto disposto dall'art. 1, comma 2, con conseguente preclusione dell'utilizzo delle tipologie contrattuali da esso previste;
gli interessi di carattere generale che vengono in rilievo rispetto alle prime e non alle seconde, che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore. Tali peculiarità giustificano senz'altro la
Pag. 9 di 11 diversità delle discipline, dettate al fine di contemperare, in ciascun ambito i diversi interessi che vengono in rilievo (vedasi anche Cassazione, ordinanza
10777/2017). Con riferimento all'art. 41 Cost., appare sufficiente osservare che la soggezione delle società private ad entrambe le discipline anzidette non sembra affatto configurare un regime talmente gravoso da ledere la libertà di iniziativa economica privata, né l'appellante ha specificato come e perché ciò avverrebbe, soprattutto ove si consideri che l'esercizio di tale libertà incontra i limiti stabiliti dalla legge a tutela degli altri valori costituzionalmente rilevanti, quali quelli di cui all'art. 41, comma 2, e 4 Cost.>>.
Alla luce di quanto precede, l'appello merita accoglimento limitatamente al primo motivo, con conseguente parziale riforma dell'impugnata decisione rideterminandosi la somma per cui è condanna a carico di Controparte_1 nell'importo di euro 11.260,04 ( euro 5.579,43 accordati in primo grado oltre euro
5680,61) a titolo di retribuzione del mese di gennaio 2020, ratei di 13^ e 14^ mensilità del 2020 e per indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo.
Alla riforma parziale della sentenza segue l'obbligo del giudice di appello di riliquidate le spese in entrambi i gradi in applicazione del terzo scaglione ( da €
5.200,01 a € 26.000,00) della tabella 3 per il primo grado e e della tabella 12 in appello del dm 147/2022, determinati nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
L'esito complessivo della lite induce ad affermare la soccombenza parziale della parte appellante con compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura di un terzo ponendo la restante misura (i 2/3) a carico dell'appellata CP
.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 1° marzo 2022 nei confronti di in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 882/2021
Pag. 10 di 11 emessa il giorno 17 novembre 2021 dal Tribunale-GL di Cassino, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, ferma nel resto, ridetermina la somma per cui è condanna a carico di in euro 11.260,04, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo e compensa di un terzo le spese del primo grado, liquidate nell'intero in euro
3011,5 oltre iva, cpa e spese generali, ponendo i restanti 2/3 a carico di con distrazione della frazione (2/3) per cui è condanna, in CP favore degli Avvocati Gennaro Ziccardi e Vincenzo Reale.
2) Compensa di un terzo anche le spese del presente grado condannando alla rifusione della restante frazione (2/3) sulla misura intera CP che liquida in euro 2110,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione della frazione per cui è condanna, in favore degli Avvocati
Gennaro Ziccardi e Vincenzo Reale.
Roma, 4 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 4 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 467/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 882/2021 emessa in data 17 novembre 2021 dal Tribunale-
GL di Cassino e vertente tra
cf rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Gennaro Ziccardi PEC
e dall'Avv. Vincenzo Reale PEC Email_1
Email_2
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giorgio De Santis PEC in unione con l'Avv. Patrizia Carino Email_3
PEC Email_4 APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 1° marzo 2022 Parte_1 ha impugnato la sentenza n.882/2021 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Cassino il giorno 17 novembre 2021.
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003, al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di euro 5.579,43, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo, a titolo di retribuzione, ratei 13^ mensilità, ratei 14^ mensilità e TFR, ponendo a suo carico anche il pagamento delle spese processuali.
Rigettava la domanda in riferimento alla retribuzione relativa al mese di gennaio
2020 ed al rateo di gennaio 2020 della 13^ e della 14^ mensilità, ritenendo capace di escludere la solidarietà la circostanza che il contratto di appalto con era stato risolto a decorrere dal 26 dicembre 2019. Escludeva Controparte_2 altresì la solidarietà per l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità sostitutiva ferie.
Con l'appello sono stati formulati i motivi di impugnazione di cui si dirà in riferimento alle prestazioni negate. si è costituita eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, nonché riproponendo le difese e le conclusioni già avanzate in primo grado.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 4 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del lavoro presso il Parte_1
Tribunale di Cassino chiedendo di accertare la responsabilità solidale di ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003, e conseguentemente Controparte_1 condannarla al pagamento della somma di € 14.387,83 per differenze retributive a titolo di t.f.r., mensilità di gennaio 2020, ratei della 13^ mensilità, ratei della
14^ mensilità, ferie, differenze retributive dei mesi di ottobre – novembre – dicembre 2019, indennità sostitutiva del preavviso.
A fondamento della domanda affermava di essere stato dipendente della dal 1° agosto 2014 in qualità di operaio inquadrato al livello E1 Controparte_2 del CCNL Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20.7.2014, con mansioni di addetto alle pulizie del materiale rotabile presso l'impianto ferroviario di Cassino e che il rapporto era cessato in data 31 gennaio 2020 a seguito della cessazione dell'appalto, senza alcuna preventiva comunicazione ai lavoratori occupati, i quali erano stati assunti con decorrenza 1° febbraio 2020 dalla subentrata, a propria volta, nell'appalto, come Controparte_3 emergeva dal verbale di cambio appalto del 27 gennaio 2020.
Pertanto, deduceva di essere rimasto creditore, nei confronti di CP_2
– posta in amministrazione straordinaria – della complessiva somma di €
[...]
14.387,83 per i titoli di cui sopra, somma di cui in virtù Controparte_1 dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003, era debitrice in solido.
Il Tribunale di Cassino rigettate le eccezioni preliminari di nullità ed inammissibilità del ricorso per erronea indicazione del Tribunale adito e per omessa allegazione e notifica dei conteggi con riferimento alle somme richieste, accoglieva parzialmente l'originaria domanda.
Nello specifico disattendeva la domanda in riferimento alla retribuzione relativa al mese di gennaio 2020 ed al rateo di gennaio 2020 della 13^ e della 14^ mensilità, ritenendo capace di escludere la solidarietà la circostanza che il contratto di appalto con era stato risolto a decorrere dal 26 Controparte_2 dicembre 2019. Escludeva sostanzialmente per le stesse ragioni la solidarietà per l'indennità sostitutiva del preavviso osservando che tale obbligazione non
Pag. 3 di 11 nascesse in connessione alla prestazione resa in esecuzione del contratto di appalto, ma derivasse dall'autonoma scelta del datore di lavoro di interrompere il rapporto (Cass. civ. n. 22728/2013) in quanto l'appalto cessava per inadempienza della appaltatrice l'otto gennaio 2020 a decorrere dal 26.12.2019 il licenziamento era intervenuto il 31 gennaio 2020 .
Viceversa, l''indennità sostitutiva ferie era negata per la propria natura risarcitoria.
Avverso detta statuizione propone appello sulla base di due Parte_1 motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, censura la sentenza gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 nella parte in cui aveva escluso la responsabilità solidale di cui all'art. 29 cit. da un lato, per il credito relativo all'indennità sostitutiva di preavviso, sull'assunto che tale credito non fosse relativo «alla prestazione resa in esecuzione del contratto di appalto» ma conseguente «ad un'autonoma scelta del datore di lavoro di interrompere il rapporto», dall'altro per la retribuzione del mese di gennaio
2020 ed i ratei di 13^ e 14^ mensilità del 2020, sul presupposto che «il contratto di appalto con è stato risolto per inadempienza di quest'ultima Controparte_2 con atto dell'8.1.2020 a decorrere dal 26.12.2019, e dunque le prestazioni lavorative rese nel mese di gennaio 2020 non possono riferirsi alla esecuzione dell'appalto».
Affermava che il lavoratore aveva prestato la propria attività lavorativa nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto presso l'impianto ferroviario di Cassino fino all'ultimo giorno, (il 31 gennaio 2020), prima del passaggio alle dipendenze della subentrata nell'appalto e che dalla lettera di Controparte_3
“Risoluzione Contrattuale” dell'8/1/2020, emergeva che, per espressa volontà della committente , la aveva dovuto proseguire CP CP_2 nell'espletamento delle attività di pulizia oggetto del contratto di appalto.
Nella lettera sarebbe stato previsto: “Resta inteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 24 dell'Accordo quadro, codesta Società è tenuta a garantire la
Pag. 4 di 11 continuità del servizio fino all'effettivo subentro del nuovo Appaltatore che sarà comunicato da ”. CP
Pertanto, la avrebbe garantito la continuità del servizio fino al Controparte_2 subentro nella nuova appaltante. Infatti, dalla busta paga si ricaverebbe che il aveva prestato la propria attività lavorativa, anche successivamente alla Pt_1 risoluzione formale del contratto di appalto, fino al 31 gennaio 2020, ovvero fino al giorno prima del subentro della nell'appalto “Lotto Controparte_3
DPR Lazio 2“, presso la stazione ferroviaria di Cassino, a cui era stato adibito per tutta la durata del rapporto di lavoro.
Quindi la cessazione del rapporto di lavoro non poteva essere ritenuta riconducibile “ad una autonoma scelta del datore di lavoro” e non alla cessazione del contratto di appalto. Pertanto, la prestazione sarebbe stata soggetta alla responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2 del D.Lgs n. 276/2003
Allo stesso modo la solidarietà sarebbe stata estesa alla retribuzione relativa al mese di gennaio 2020, del rateo di gennaio 2020 della 13°a e della 14a mensilità.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2109, comma 2, c.c. e 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 censurando la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha escluso dal contenuto dell'obbligazione solidale l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in quanto «si tratta di indennità di natura risarcitoria e non retributiva».
Il primo motivo di appello è fondato.
Contrariamente sostenuto dalla parte appellata anche in questo grado, infatti,
l'indennità sostitutiva del preavviso non ha natura risarcitoria ma indennitaria e retributiva, con conseguente sua inclusione nell'ambito applicativo della responsabilità solidale di cui al citato art. 29 (cfr. Cassazione civile, Sez. I,
31/07/2019, n. 20647; Cassazione civile, Sez. lav., 13/05/2021, n. 12932;
Cassazione civile, Sez. un., 29/09/1994, n. 7914)
Tanto premesso, va riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la responsabilità solidale in relazione a tale emolumento, motivando sull'assenza di nesso causale tra il recesso datoriale ed il contratto di appalto.
Pag. 5 di 11 Viceversa, la documentazione versata in atti consente di ritenere provata la riconduzione della cessazione del rapporto di lavoro alla cessazione del contratto di appalto e non, come affermato dal primo Giudice, ad un'autonoma scelta datoriale.
Come si ricava dalla lettera di “Risoluzione Contrattuale” dell'otto gennaio 2020 indirizzata da alla Manitaideia, per espressa volontà della committente CP
, la doveva proseguire nell'espletamento delle attività di CP CP_2 pulizia oggetto del contratto di appalto.
Depone chiaramente in tal senso l'indicazione nella lettera che: «Resta inteso che, in forza di quanto previsto dall'art. 24 dell'Accordo quadro, codesta Società è tenuta a garantire la continuità del servizio fino all'effettivo subentro del nuovo
Appaltatore che sarà comunicato da », CP
La prosecuzione del rapporto del lavoratore trova conforto non solo in tale clausola dell'accordo quadro che sovrintendeva all'appalto ma anche dalla lettura congiunta della busta paga relativa al mese di gennaio 2020 e della lettera di assunzione del lavoratore presso la società subentrante.
Dalla prima si evince chiaramente che il aveva continuato a prestare la Pt_1 propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della
Manitaidea spa, fino al 31 gennaio 2020 e dalla successiva lettera datata 31 gennaio 2020 di assunzione del a decorrere dal primo febbraio 2020 Pt_1
(giorno immediatamente successivo) da parte della Parte_2 subentrante nell'appalto, che avveniva proprio nel presupposto che questi aveva continuato fino al subingresso ad essere impegnata nell'appalto di cui era titolare la . CP_2
Egli era infatti assunto dal primo febbraio 2020 nel medesimo luogo di lavoro
(Cassino) e con le medesime mansioni (Operaio E1) svolte presso la precedente società titolare dell'appalto ed in adempimento del verbale di accordo del 27 Parte gennaio 2020 concernente il subingresso della alla cessante Manitaidea nell'appalto del “Lotto DPR Lazio 2”.
Ne deriva, dunque, l'obbligo della di corrispondere le prestazioni CP maturate dal lavoratore alle dipendenze di fino al 31 gennaio 2020 Parte_3
Pag. 6 di 11 e dunque l'indennità di mancato preavviso, la mensilità di gennaio e la quota della tredicesima e quattordicesima ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Invero, ai fini dell'indennità di preavviso deve affermarsi che la documentazione complessivamente considerata consente di ritenere accertato che la cessazione del rapporto di lavoro con la il 31 gennaio 2020 è intervenuta Controparte_2 per un fatto estraneo alla volontà del lavoratore ( non vi sono elementi per affermare né una risoluzione consensuale né le dimissioni del lavoratore), e riconducibile piuttosto alle vicende del datore di lavoro ( licenziamento) con il conseguente diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso che, non rientrando tra gli emolumenti di carattere risarcitorio esclusi dalla responsabilità solidale ex articolo 29, comma 2, del d.lgs. 273/2006, grava quindi anche sulla società odierna appellata.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. 21092 del 2014) ha, peraltro, escluso che il passaggio diretto del lavoratore all'impresa subentrante, in caso di cambio appalto, esoneri il datore di lavoro, che recede dal rapporto, dall'obbligo di versamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Tale orientamento sulla spettanza dell'indennità di preavviso in caso di cambio appalto, sulla sua natura, sulla mancanza di una risoluzione consensuale, sulla causa del recesso è stato costantemente confermato vedasi oltre Cass. 1148 del
21/01/2014, n. 24429 del 01/12/2015, Cass. n. 9195/2012, n. 20192/2011, n.
940/2024) essendosi da tempo statuito che “L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore
l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. Ne consegue che
l'indennità di preavviso è dovuta anche nel caso, di cui all'art. 6 del c.c.n.l. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale, di cosiddetto passaggio diretto del lavoratore dall'azienda che cessa dall'appalto di pulizie a quella che subentra nell'appalto medesimo, mancando nella norma richiamata una previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità.” ( Cass.Ord. n. 28415 del 2024)
Pag. 7 di 11 In relazione al secondo motivo di appello in sede di discussione il difensore dell'appellante ha formulato rinuncia riducendo la domanda in questo grado.
In sede di discussione il difensore di ha chiesto che comunque si CP tenesse conto di tale domanda ai fini del regolamento delle spese di lite posto che l'appellato nel costituirsi aveva dovuto difendersi anche in relazione a tale domanda.
Questa Corte di merito ha già affermato che la riduzione del domandato operata in appello all'udienza di discussione va presa in considerazione ai fini del regolamento delle spese del giudizio, <atteso che senza dubbio le questioni originariamente devolute sono state oggetto di contraddittorio fra le parti ed hanno costretto la controparte a difendersi. >>
La questione è stata dibattuta anche in giurisprudenza, anche se è stato anche autorevolmente affermato (Cassazione n.1268/2020) che persino <la riduzione in sede decisoria del quantum della domanda, …, configura certamente un'ipotesi di soccombenza reciproca>> e che essa <essa pertanto legittima, in astratto, il giudice alla compensazione, totale o parziale, delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2 …>> sicché questo Collegio ne ha tratto la conseguenza che <fortiori la riduzione della domanda che si concretizzi, come nel caso in esame, nella rinuncia ad un capo dell'originaria domanda (qui appello) ed, ancora, nella riduzione del periodo oggetto di accertamento, importa la necessità di prendere in considerazione la condotta della parte come capace di determinare la soccombenza parziale o reciproca>>.
Da ultimo, va rilevato che non possono essere esaminate, in difetto di un appello incidentale da parte di ., le eccezioni di primo grado riproposte in CP appello e motivatamente disattese dal Tribunale.
Ciò vale in riferimento agli argomenti concernenti l'applicabilità del regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore previsto dall'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 276/2003 nell'ipotesi in cui il soggetto appaltante sia una Pubblica
Amministrazione, esaminata e disattesa motivatamente dal primo giudice, come anche in relazione alla questione con cui si sostiene l'impossibilità di estendere
Pag. 8 di 11 Cont la responsabilità solidale al sulla quale il Tribunale si pure è motivatamente pronunciato favorevolmente all'appellante ,
In tal senso, si è osservato che: «in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure. » (Cass. Ord. n. 25876 /2024, 5118/2025).
Ne consegue l'inammissibilità della mera riproposizione delle stesse difese per avvenuta formazione del giudicato interno.
Sono, inoltre, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale
(qui si richiama ex art.118 cpc la sentenza di questa Corte n.139/2024) per cui l'appellata chiede rimessione alla Corte Costituzionale.
<Con riferimento all'art. 3 Cost., appare sufficiente osservare che le situazioni che l'appellante sembra porre a confronto - ossia quella delle Pubbliche
Amministrazioni, tenute ad osservare solo la disciplina derivante dalle procedure di evidenza pubblica e dal codice degli appalti, e quella delle società private tenute ad osservare, oltre che tale disciplina, anche quella dettata dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sono connotate da specifiche peculiarità, quali, ad es.: la non applicabilità dell'intero corpo normativo dettato da d.lgs. n. 276/2003 alle prime e non alle seconde, giusta quanto disposto dall'art. 1, comma 2, con conseguente preclusione dell'utilizzo delle tipologie contrattuali da esso previste;
gli interessi di carattere generale che vengono in rilievo rispetto alle prime e non alle seconde, che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell'opera pubblica quale conseguenza dell'inadempimento dell'appaltatore. Tali peculiarità giustificano senz'altro la
Pag. 9 di 11 diversità delle discipline, dettate al fine di contemperare, in ciascun ambito i diversi interessi che vengono in rilievo (vedasi anche Cassazione, ordinanza
10777/2017). Con riferimento all'art. 41 Cost., appare sufficiente osservare che la soggezione delle società private ad entrambe le discipline anzidette non sembra affatto configurare un regime talmente gravoso da ledere la libertà di iniziativa economica privata, né l'appellante ha specificato come e perché ciò avverrebbe, soprattutto ove si consideri che l'esercizio di tale libertà incontra i limiti stabiliti dalla legge a tutela degli altri valori costituzionalmente rilevanti, quali quelli di cui all'art. 41, comma 2, e 4 Cost.>>.
Alla luce di quanto precede, l'appello merita accoglimento limitatamente al primo motivo, con conseguente parziale riforma dell'impugnata decisione rideterminandosi la somma per cui è condanna a carico di Controparte_1 nell'importo di euro 11.260,04 ( euro 5.579,43 accordati in primo grado oltre euro
5680,61) a titolo di retribuzione del mese di gennaio 2020, ratei di 13^ e 14^ mensilità del 2020 e per indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo.
Alla riforma parziale della sentenza segue l'obbligo del giudice di appello di riliquidate le spese in entrambi i gradi in applicazione del terzo scaglione ( da €
5.200,01 a € 26.000,00) della tabella 3 per il primo grado e e della tabella 12 in appello del dm 147/2022, determinati nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
L'esito complessivo della lite induce ad affermare la soccombenza parziale della parte appellante con compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura di un terzo ponendo la restante misura (i 2/3) a carico dell'appellata CP
.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 1° marzo 2022 nei confronti di in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 882/2021
Pag. 10 di 11 emessa il giorno 17 novembre 2021 dal Tribunale-GL di Cassino, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, ferma nel resto, ridetermina la somma per cui è condanna a carico di in euro 11.260,04, oltre interessi e Controparte_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo e compensa di un terzo le spese del primo grado, liquidate nell'intero in euro
3011,5 oltre iva, cpa e spese generali, ponendo i restanti 2/3 a carico di con distrazione della frazione (2/3) per cui è condanna, in CP favore degli Avvocati Gennaro Ziccardi e Vincenzo Reale.
2) Compensa di un terzo anche le spese del presente grado condannando alla rifusione della restante frazione (2/3) sulla misura intera CP che liquida in euro 2110,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione della frazione per cui è condanna, in favore degli Avvocati
Gennaro Ziccardi e Vincenzo Reale.
Roma, 4 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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