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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 18/12/2024 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.:
/2022 P.IVA_1
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. CECI BEATRICE ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, in Viale Parioli n. 47/a, come da procura in atti;
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore;
- convenuto –
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 22/12/2022 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 alla pensione di vecchiaia anticipata cat. VO 80%, ai sensi del D. Lgs 503/92 art. 1 comma 8 e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul CP_1 diritto riconosciuto, oltre accessori di legge.
L' convenuto, regolarmente citato, si costituiva in giudizio eccependo la carenza CP_1 dei requisiti di legge per la concessione della prestazione de qua, nonché l'applicazione della c.d. finestra mobile, con la conseguenza che la prestazione deve essere riconosciuta con uno “slittamento di 12 mesi” rispetto alla maturazione dell'ultimo requisito previsto dalla legge. Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, concludeva insistendo per l'accoglimento del ricorso posto che la ricorrente possedeva tutti i requisiti richiesti dalla legge:
Anagrafico (56 anni);
Contributivo (oltre 20 anni di contributi)
Lavorativo (cessazione attività lavorativa anno 2017).
All'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
La richiesta di parte ricorrente appare fondata, attesa la sussistenza dei requisiti prescritti:
• anagrafico: la ricorrente è nata l'[...] e pertanto, al momento della presentazione della domanda (28/06/2022), aveva 56 anni;
• contributivo: dall'estratto contributivo versato in atti risulta che la ricorrente abbia versato oltre 20 anni di contributi (dal 1989 al 2017);
• lavorativo: cessazione attività lavorativa anno 2017.
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti al fine del riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale evocata, in quanto allegati e provati da parte ricorrente e rimasti del tutto incontestati dalla resistente, veniva ammessa consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare la sussistenza dei requisiti sanitari.
Nella relazione di consulenza, depositata in data 10/12/2024, il CTU, dr. , Per_1 concludeva affermando che: “la IG.ra è affetta dalle infermità Parte_1 riportate in diagnosi;
Tali patologie determinano una invalidità in misura non inferiore all'80%; SUSSISTE, pertanto, il requisito di cui all'art. 1 co. 8 del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 503, ai fini del pensionamento di vecchiaia a far data dalla domanda amministrativa”.
Tanto premesso in ordine alla sussistenza del requisito sanitario ed anagrafico (oltre che contributivo), deve però tenersi conto, secondo quanto correttamente eccepito dall' convenuto, del regime, applicabile alla fattispecie, delle c.d Controparte_2
“finestre mobili”, i.e. un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale.
L'articolo 12 del decreto legge 78/2010, ai commi 1 e 2, aveva previsto, che, a partire dal 1° gennaio 2011, le pensioni di vecchiaia e di anzianità erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi compresa la gestione separata dei fondi ad essa sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dovessero essere liquidate, per i lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti e per i lavoratori autonomi, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
L'articolo 24 del D.L. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 (Riforma Fornero), ha previsto, al comma 5, che per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione anticipata e di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012, non trovano applicazione le disposizioni che prevedevano lo spostamento della decorrenza di cui all'articolo 12 commi 1 e 2 del decreto legge 78/2010.
Tanto chiarito in ordine al quadro normativo di riferimento, nel caso di pensione anticipata di vecchiaia la finestra dei 12 mesi, così come prevista dall'art. 12 del D.L.
78/2010, è rimasta inalterata.
Ciò è imposto dalla lettura della norma e dalla interpretazione ormai consolidata della
Suprema Corte la quale in più occasioni, da ultimo con l'ordinanza n. 22221 depositata il 6 agosto 2024, confermando il consolidato orientamento, ha così statuito “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in legge nr. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti”.
In base alla giurisprudenza di legittimità, l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla I. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 10 gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che
“l'intervento modificativo riguarda esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità” (Cass. Ord. n. 15626/2021).
Nella fattispecie, pertanto, considerato che la ricorrente è stata riconosciuta invalida in misura pari all'80% dalla domanda amministrativa del 28/06/2022, data in cui aveva già raggiunto l'età di 56 anni, ritenuto di dovere applicare la c.d. “finestra mobile” dei 12 mesi, la decorrenza della prestazione richiesta dovrà essere riconosciuta a partire dal mese di Luglio 2023.
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso va conseguentemente accolto con le statuizioni di cui in dispositivo. Le spese di lite, stante la diversa decorrenza della prestazione richiesta e la particolarità della questione trattata, si compensano per metà, condannando l' alla rifusione della residua metà, liquidata e distratta come nel dettaglio del CP_1 dispositivo che segue, in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa;
dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1 comma 8 D. lgs 503/92 con decorrenza dal mese di Luglio 2023;
condanna parte convenuta a corrispondere la relativa prestazione, oltre accessori come per legge;
compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della residua metà, da liquidarsi in complessivi € 780,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 15/01/2025
Il G.L.
P. Farina
TERZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Paola Farina, all'esito della scadenza dei termini fissati al 18/12/2024 ex art. 127 ter C.p.c., lette le note in sostituzione dell'udienza debitamente depositate nel procedimento n R.G.:
/2022 P.IVA_1
VERTENTE TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. CECI BEATRICE ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, in Viale Parioli n. 47/a, come da procura in atti;
-ricorrente-
E
in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore;
- convenuto –
ha emesso la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 22/12/2022 e ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto CP_1 alla pensione di vecchiaia anticipata cat. VO 80%, ai sensi del D. Lgs 503/92 art. 1 comma 8 e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul CP_1 diritto riconosciuto, oltre accessori di legge.
L' convenuto, regolarmente citato, si costituiva in giudizio eccependo la carenza CP_1 dei requisiti di legge per la concessione della prestazione de qua, nonché l'applicazione della c.d. finestra mobile, con la conseguenza che la prestazione deve essere riconosciuta con uno “slittamento di 12 mesi” rispetto alla maturazione dell'ultimo requisito previsto dalla legge. Parte ricorrente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, concludeva insistendo per l'accoglimento del ricorso posto che la ricorrente possedeva tutti i requisiti richiesti dalla legge:
Anagrafico (56 anni);
Contributivo (oltre 20 anni di contributi)
Lavorativo (cessazione attività lavorativa anno 2017).
All'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza.
La richiesta di parte ricorrente appare fondata, attesa la sussistenza dei requisiti prescritti:
• anagrafico: la ricorrente è nata l'[...] e pertanto, al momento della presentazione della domanda (28/06/2022), aveva 56 anni;
• contributivo: dall'estratto contributivo versato in atti risulta che la ricorrente abbia versato oltre 20 anni di contributi (dal 1989 al 2017);
• lavorativo: cessazione attività lavorativa anno 2017.
Accertata la sussistenza dei requisiti previsti al fine del riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale evocata, in quanto allegati e provati da parte ricorrente e rimasti del tutto incontestati dalla resistente, veniva ammessa consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare la sussistenza dei requisiti sanitari.
Nella relazione di consulenza, depositata in data 10/12/2024, il CTU, dr. , Per_1 concludeva affermando che: “la IG.ra è affetta dalle infermità Parte_1 riportate in diagnosi;
Tali patologie determinano una invalidità in misura non inferiore all'80%; SUSSISTE, pertanto, il requisito di cui all'art. 1 co. 8 del D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 503, ai fini del pensionamento di vecchiaia a far data dalla domanda amministrativa”.
Tanto premesso in ordine alla sussistenza del requisito sanitario ed anagrafico (oltre che contributivo), deve però tenersi conto, secondo quanto correttamente eccepito dall' convenuto, del regime, applicabile alla fattispecie, delle c.d Controparte_2
“finestre mobili”, i.e. un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale.
L'articolo 12 del decreto legge 78/2010, ai commi 1 e 2, aveva previsto, che, a partire dal 1° gennaio 2011, le pensioni di vecchiaia e di anzianità erogate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi compresa la gestione separata dei fondi ad essa sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dovessero essere liquidate, per i lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti e per i lavoratori autonomi, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
L'articolo 24 del D.L. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011 (Riforma Fornero), ha previsto, al comma 5, che per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione anticipata e di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012, non trovano applicazione le disposizioni che prevedevano lo spostamento della decorrenza di cui all'articolo 12 commi 1 e 2 del decreto legge 78/2010.
Tanto chiarito in ordine al quadro normativo di riferimento, nel caso di pensione anticipata di vecchiaia la finestra dei 12 mesi, così come prevista dall'art. 12 del D.L.
78/2010, è rimasta inalterata.
Ciò è imposto dalla lettura della norma e dalla interpretazione ormai consolidata della
Suprema Corte la quale in più occasioni, da ultimo con l'ordinanza n. 22221 depositata il 6 agosto 2024, confermando il consolidato orientamento, ha così statuito “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in legge nr. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti”.
In base alla giurisprudenza di legittimità, l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla I. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 10 gennaio 2012, non è applicabile al caso in esame, atteso che
“l'intervento modificativo riguarda esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, i quali non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità” (Cass. Ord. n. 15626/2021).
Nella fattispecie, pertanto, considerato che la ricorrente è stata riconosciuta invalida in misura pari all'80% dalla domanda amministrativa del 28/06/2022, data in cui aveva già raggiunto l'età di 56 anni, ritenuto di dovere applicare la c.d. “finestra mobile” dei 12 mesi, la decorrenza della prestazione richiesta dovrà essere riconosciuta a partire dal mese di Luglio 2023.
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso va conseguentemente accolto con le statuizioni di cui in dispositivo. Le spese di lite, stante la diversa decorrenza della prestazione richiesta e la particolarità della questione trattata, si compensano per metà, condannando l' alla rifusione della residua metà, liquidata e distratta come nel dettaglio del CP_1 dispositivo che segue, in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni contraria e diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa;
dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1 comma 8 D. lgs 503/92 con decorrenza dal mese di Luglio 2023;
condanna parte convenuta a corrispondere la relativa prestazione, oltre accessori come per legge;
compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna l' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della residua metà, da liquidarsi in complessivi € 780,00, oltre rimborso forfettario su spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 15/01/2025
Il G.L.
P. Farina