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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/10/2025, n. 4022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4022 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4321/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4321/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pietro Repossi Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato in Chiari (BS), Via Maffoni n. 41 C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
* * *
Trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria: - dato atto che l'avv. Parte_1
ha svolto in favore di attività di procuratore e difensore in giudizio civile
[...] Controparte_1 avanti al tribunale di Brescia, accertare che il ricorrente ha diritto al pagamento del relativo compenso determinabile in euro 20.984,47, incluse spese anticipate per conto del cliente, Cpa al 4% ed Iva oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, ovvero alla diversa somma ritenuta conforme alle tariffe applicabili alla fattispecie;
- per l'effetto, condannare (cf: Controparte_1
), residente a Corte de Cortesi con Cignone (CR), via Strada Campagnola n. 6 CodiceFiscale_4 al pagamento della somma di 20.984,47, incluse spese anticipate per conto del cliente, Cpa al 4% ed
Iva sulla fattura da emettersi, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo ed agli interessi ex pagina 1 di 5 art. 231/2002 dal dovuto all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa somma che sarà accertata e\o ritenuta di giustizia per la causale di cui alla premessa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente deduceva (i) di aver svolto attività giudiziale nella causa inizialmente rubricata al n. 5061/2019 R.G. e, a seguito di separazione, al n. 16182/2019 R.G. del
Tribunale di Brescia per conto di , oltre che di , opponendo Controparte_1 Parte_2 con atto di citazione il decreto ingiuntivo loro notificato da Pt_3 Controparte_2
al primo, quale debitore principale e, al secondo, quale fideiussore, per un rapporto
[...] di mutuo chirografario;
(ii) che il valore della causa era pari a euro 52.885,83; (iii) che il procedimento nei confronti del fideiussore era stato separato per ragioni di incompetenza ed il giudizio separato, il n.
161982/2019 R.G. era proseguito solo per conto di;
(iv) di aver adempiuto al Controparte_1 mandato del convenuto partecipando alle udienze, depositando le memorie ex art. 183, comma IV
c.p.c., le comparse conclusionali e le repliche;
(v) che l'opposizione era stata rigettata;
(vi) che
[...]
non aveva versato né i compensi né le spese della causa, anticipate dal difensore, pari ad CP_1 euro 406,50.
Sosteneva in diritto (a) che la procedura ex art. 281 decies c.p.c. era procedimento esclusivo per la trattazione delle controversie per la liquidazione degli onorari di avvocato ai sensi del D.Lgs. 150/2011;
(b) che il contratto di mandato professionale non era soggetto a vincoli di forma e, nel caso di specie, era stato provato anche dalla procura alle liti sottoscritta dal convenuto;
(c) che l'attività svolta era provata dal fascicolo di causa prodotto in atti. Chiedeva, quindi, che venisse liquidata l'attività svolta ai sensi del D.M. 55/2014, per le fasi di Studio, Introduttiva, Istruttoria/trattazione e decisionale, con i parametri medi, aggiornati al D.M. 147/2022, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4%, il tutto per €
20.984,47, comprese spese anticipate ed iva, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
L'atto introduttivo ed il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati al convenuto che non si costituiva e nemmeno compariva all'udienza. Dichiarata la contumacia di , Controparte_1 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'odierna udienza ex art. 281.
A seguito di breve discussione è stata pronunciata la seguente sentenza.
* * *
pagina 2 di 5 Il ricorrente ha agito domandando la condanna del convenuto al pagamento delle competenze professionali per l'attività giudiziale svolta a suo favore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rubricato al n. R.G. 5061/2019 del Tribunale di Brescia, e successivamente, a seguito della separazione dello stesso da quello nei confronti del fideiussore, al n. R.G. 16182/2019 R.G. del
Tribunale di Brescia.
Il contratto di prestazione d'opera non necessità di particolari formalità. La conclusione dello stesso può quindi essere provata anche per presunzioni, purché chiare, precise e concordanti (Cass. Ord.
8863/2021). Nel caso di specie il ricorrente, pur richiamando la procura alle liti quale prova del conferimento dell'incarico, non la produce. La stessa non è infatti presente nel fascicolo R.G.
16182/2019 DOC.
5. Si deve però tener conto (i) che l'atto di opposizione prodotto (doc. 1) rinvia alla procura alle liti rilasciata da , (ii) che il processo si è celebrato senza che venisse Controparte_1 eccepita l'assenza di legittimazione del difensore, (iii) che nell'ambito del giudizio è stato prodotto il Cont verbale negativo del tentativo di mediazione del 18/02/2020, promosso da in cui il difensore di risultava sempre l'avv. , odierno ricorrente. La mediazione si poneva in Controparte_1 Pt_1 ordine temporale successivo rispetto all'introduzione del giudizio di opposizione e la presenza del difensore anche in tale fase induce a ritenere provato il conferimento dell'incarico da parte di CP_1
a anche nel giudizio di opposizione.
[...] Pt_1
ha dimostrato, mediante la documentazione riversata, di aver svolto attività difensiva in favore Pt_1 del convenuto mediante la redazione di atti (atto di citazione in opposizione, prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. e memoria conclusionale) e la partecipazione alle udienze (il 13/11/2019, il
1/10/2020, il 28/01/2021, il 13/5/2021, il 14/6/2022 e 11/5/2023).
Si evidenzia che nei citati atti non era stata formulata alcuna istanza istruttoria ed il contenuto degli atti era ripetitivo rispetto all'opposizione. Era stata ribadita l'eccezione d'incompetenza del Tribunale di
Brescia in favore del foro di Cremona in primis perché si sarebbe dovuto Controparte_1 qualificare consumatore e, in secondo luogo, perché la clausola di modifica del foro doveva considerarsi vessatoria e priva della specifica approvazione (“doppia firma”). Nel merito, pur concludendo per l'accertamento dell'infondatezza delle richieste della convenuta, non venivano coltivate ulteriori difese.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente al pagamento del minor importo di € 19.011,55, oltre interessi al tasso legale di mora ex art. 5 d. lgs. n.
231/2002 dalla domanda al pagamento effettivo, in quanto, nel frattempo, vi era stato un parziale pagamento da parte di un terzo ( di € 33.874,28. L'opponente era stato Controparte_3 pagina 3 di 5 condannato sia al pagamento delle spese della procedura monitoria che di opposizione, queste ultime quantificate in € 4.231,00, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, ridotto ad € 19.011,55.
Considerato che non risulta prodotto in giudizio alcun preventivo, in assenza di diversa determinazione delle parti, i compensi giudiziali devono liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 artt. 2 e ss..
Rilevano, all'uopo, i criteri indicati dall'art. 2, secondo il quale “Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera” e dall'art. 4 in cui si legge “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Tenuto conto dell'attività effettivamente svolta in giudizio, delle ridotte questioni giuridiche affrontate, oggetto di semplice ripetizione negli scritti difensivi successivi all'atto di citazione in opposizione, della natura documentale della causa e dell'assenza di istanze istruttorie, oltre che dei risultati negativi ottenuti, che hanno portato all'integrale rigetto delle domande, si ritiene conforme una liquidazione delle fasi di studio e introduttive con i parametri medi;
mentre la fase di trattazione e decisionale vengono indicate con i parametri minimi.
Trovano corretta applicazione le tabelle aggiornate al D.M. 147/2022. Quest'ultimo prevede, all'art. 6, che “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. Il regolamento è entrato in vigore il 23/10/2022 e l'ultima attività professionale svolta da , rappresentata dal deposito della comparsa conclusionale, è Pt_1 successiva a tale data in quanto risale al 6/7/2023.
Lo scaglione di valore della controversia viene ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000, per i giudizi di cognizione davanti al tribunale, tenuto conto che il petitum era stato ridotto ad € 19.011,55, a seguito di pagamento da parte di un terzo e non in conseguenza dell'attività difensiva.
Pertanto, per l'attività giudiziale svolta nel giudizio R.G. 16182/2019 del Tribunale di Brescia, vanno liquidati a favore del ricorrente complessivamente € 3.387,00, oltre rimborso forfettario 15% (ex art. 2, co. 2 D.M. 55/2014), iva (se dovuta) e c.p.a.; nonché le spese anticipate pari ad € 406,00, provate pagina 4 di 5 documentalmente. Su tali somme vanno riconosciuti gli interessi di cui all'art. 1284 IV comma cc dalla data di notificazione del ricorso e del decreto in quanto è da tale data che il resistente può essere ritenuto in mora, tenuto conto, peraltro, che non è possibile individuare un termine effettivo di scadenza del pagamento e nemmeno risulta prodotta agli atti alcuna diffida.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, in conformità alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore effettivo della causa, da € 1.101 ad € 5.200. In particolare, la fase di studio e introduttiva vengono liquidate tenuto conto dei valori medi, mentre vengono ridotti della metà, per la fase di trattazione e decisionale, alla luce della ridotta attività svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita,
condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 406,00 oltre a Controparte_1 quella di € 3.387,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, oltre interessi sugli importi predetti come indicato in motivazione;
condanna il convenuto, , a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
1.702,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e dei diritti anticipati, pari ad € 264,00.
Brescia, 2 ottobre 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Stella Stanghellini GOP temporaneamente addetta all'ufficio per il processo pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Elisabetta Sampaolesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4321/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pietro Repossi Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato in Chiari (BS), Via Maffoni n. 41 C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE
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Trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria: - dato atto che l'avv. Parte_1
ha svolto in favore di attività di procuratore e difensore in giudizio civile
[...] Controparte_1 avanti al tribunale di Brescia, accertare che il ricorrente ha diritto al pagamento del relativo compenso determinabile in euro 20.984,47, incluse spese anticipate per conto del cliente, Cpa al 4% ed Iva oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, ovvero alla diversa somma ritenuta conforme alle tariffe applicabili alla fattispecie;
- per l'effetto, condannare (cf: Controparte_1
), residente a Corte de Cortesi con Cignone (CR), via Strada Campagnola n. 6 CodiceFiscale_4 al pagamento della somma di 20.984,47, incluse spese anticipate per conto del cliente, Cpa al 4% ed
Iva sulla fattura da emettersi, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo ed agli interessi ex pagina 1 di 5 art. 231/2002 dal dovuto all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa somma che sarà accertata e\o ritenuta di giustizia per la causale di cui alla premessa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente deduceva (i) di aver svolto attività giudiziale nella causa inizialmente rubricata al n. 5061/2019 R.G. e, a seguito di separazione, al n. 16182/2019 R.G. del
Tribunale di Brescia per conto di , oltre che di , opponendo Controparte_1 Parte_2 con atto di citazione il decreto ingiuntivo loro notificato da Pt_3 Controparte_2
al primo, quale debitore principale e, al secondo, quale fideiussore, per un rapporto
[...] di mutuo chirografario;
(ii) che il valore della causa era pari a euro 52.885,83; (iii) che il procedimento nei confronti del fideiussore era stato separato per ragioni di incompetenza ed il giudizio separato, il n.
161982/2019 R.G. era proseguito solo per conto di;
(iv) di aver adempiuto al Controparte_1 mandato del convenuto partecipando alle udienze, depositando le memorie ex art. 183, comma IV
c.p.c., le comparse conclusionali e le repliche;
(v) che l'opposizione era stata rigettata;
(vi) che
[...]
non aveva versato né i compensi né le spese della causa, anticipate dal difensore, pari ad CP_1 euro 406,50.
Sosteneva in diritto (a) che la procedura ex art. 281 decies c.p.c. era procedimento esclusivo per la trattazione delle controversie per la liquidazione degli onorari di avvocato ai sensi del D.Lgs. 150/2011;
(b) che il contratto di mandato professionale non era soggetto a vincoli di forma e, nel caso di specie, era stato provato anche dalla procura alle liti sottoscritta dal convenuto;
(c) che l'attività svolta era provata dal fascicolo di causa prodotto in atti. Chiedeva, quindi, che venisse liquidata l'attività svolta ai sensi del D.M. 55/2014, per le fasi di Studio, Introduttiva, Istruttoria/trattazione e decisionale, con i parametri medi, aggiornati al D.M. 147/2022, oltre rimborso forfettario 15%, cpa 4%, il tutto per €
20.984,47, comprese spese anticipate ed iva, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo.
L'atto introduttivo ed il decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati al convenuto che non si costituiva e nemmeno compariva all'udienza. Dichiarata la contumacia di , Controparte_1 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'odierna udienza ex art. 281.
A seguito di breve discussione è stata pronunciata la seguente sentenza.
* * *
pagina 2 di 5 Il ricorrente ha agito domandando la condanna del convenuto al pagamento delle competenze professionali per l'attività giudiziale svolta a suo favore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rubricato al n. R.G. 5061/2019 del Tribunale di Brescia, e successivamente, a seguito della separazione dello stesso da quello nei confronti del fideiussore, al n. R.G. 16182/2019 R.G. del
Tribunale di Brescia.
Il contratto di prestazione d'opera non necessità di particolari formalità. La conclusione dello stesso può quindi essere provata anche per presunzioni, purché chiare, precise e concordanti (Cass. Ord.
8863/2021). Nel caso di specie il ricorrente, pur richiamando la procura alle liti quale prova del conferimento dell'incarico, non la produce. La stessa non è infatti presente nel fascicolo R.G.
16182/2019 DOC.
5. Si deve però tener conto (i) che l'atto di opposizione prodotto (doc. 1) rinvia alla procura alle liti rilasciata da , (ii) che il processo si è celebrato senza che venisse Controparte_1 eccepita l'assenza di legittimazione del difensore, (iii) che nell'ambito del giudizio è stato prodotto il Cont verbale negativo del tentativo di mediazione del 18/02/2020, promosso da in cui il difensore di risultava sempre l'avv. , odierno ricorrente. La mediazione si poneva in Controparte_1 Pt_1 ordine temporale successivo rispetto all'introduzione del giudizio di opposizione e la presenza del difensore anche in tale fase induce a ritenere provato il conferimento dell'incarico da parte di CP_1
a anche nel giudizio di opposizione.
[...] Pt_1
ha dimostrato, mediante la documentazione riversata, di aver svolto attività difensiva in favore Pt_1 del convenuto mediante la redazione di atti (atto di citazione in opposizione, prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. e memoria conclusionale) e la partecipazione alle udienze (il 13/11/2019, il
1/10/2020, il 28/01/2021, il 13/5/2021, il 14/6/2022 e 11/5/2023).
Si evidenzia che nei citati atti non era stata formulata alcuna istanza istruttoria ed il contenuto degli atti era ripetitivo rispetto all'opposizione. Era stata ribadita l'eccezione d'incompetenza del Tribunale di
Brescia in favore del foro di Cremona in primis perché si sarebbe dovuto Controparte_1 qualificare consumatore e, in secondo luogo, perché la clausola di modifica del foro doveva considerarsi vessatoria e priva della specifica approvazione (“doppia firma”). Nel merito, pur concludendo per l'accertamento dell'infondatezza delle richieste della convenuta, non venivano coltivate ulteriori difese.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Brescia ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente al pagamento del minor importo di € 19.011,55, oltre interessi al tasso legale di mora ex art. 5 d. lgs. n.
231/2002 dalla domanda al pagamento effettivo, in quanto, nel frattempo, vi era stato un parziale pagamento da parte di un terzo ( di € 33.874,28. L'opponente era stato Controparte_3 pagina 3 di 5 condannato sia al pagamento delle spese della procedura monitoria che di opposizione, queste ultime quantificate in € 4.231,00, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, ridotto ad € 19.011,55.
Considerato che non risulta prodotto in giudizio alcun preventivo, in assenza di diversa determinazione delle parti, i compensi giudiziali devono liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 artt. 2 e ss..
Rilevano, all'uopo, i criteri indicati dall'art. 2, secondo il quale “Il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera” e dall'art. 4 in cui si legge “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Tenuto conto dell'attività effettivamente svolta in giudizio, delle ridotte questioni giuridiche affrontate, oggetto di semplice ripetizione negli scritti difensivi successivi all'atto di citazione in opposizione, della natura documentale della causa e dell'assenza di istanze istruttorie, oltre che dei risultati negativi ottenuti, che hanno portato all'integrale rigetto delle domande, si ritiene conforme una liquidazione delle fasi di studio e introduttive con i parametri medi;
mentre la fase di trattazione e decisionale vengono indicate con i parametri minimi.
Trovano corretta applicazione le tabelle aggiornate al D.M. 147/2022. Quest'ultimo prevede, all'art. 6, che “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. Il regolamento è entrato in vigore il 23/10/2022 e l'ultima attività professionale svolta da , rappresentata dal deposito della comparsa conclusionale, è Pt_1 successiva a tale data in quanto risale al 6/7/2023.
Lo scaglione di valore della controversia viene ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000, per i giudizi di cognizione davanti al tribunale, tenuto conto che il petitum era stato ridotto ad € 19.011,55, a seguito di pagamento da parte di un terzo e non in conseguenza dell'attività difensiva.
Pertanto, per l'attività giudiziale svolta nel giudizio R.G. 16182/2019 del Tribunale di Brescia, vanno liquidati a favore del ricorrente complessivamente € 3.387,00, oltre rimborso forfettario 15% (ex art. 2, co. 2 D.M. 55/2014), iva (se dovuta) e c.p.a.; nonché le spese anticipate pari ad € 406,00, provate pagina 4 di 5 documentalmente. Su tali somme vanno riconosciuti gli interessi di cui all'art. 1284 IV comma cc dalla data di notificazione del ricorso e del decreto in quanto è da tale data che il resistente può essere ritenuto in mora, tenuto conto, peraltro, che non è possibile individuare un termine effettivo di scadenza del pagamento e nemmeno risulta prodotta agli atti alcuna diffida.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, in conformità alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore effettivo della causa, da € 1.101 ad € 5.200. In particolare, la fase di studio e introduttiva vengono liquidate tenuto conto dei valori medi, mentre vengono ridotti della metà, per la fase di trattazione e decisionale, alla luce della ridotta attività svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita,
condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 406,00 oltre a Controparte_1 quella di € 3.387,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, oltre interessi sugli importi predetti come indicato in motivazione;
condanna il convenuto, , a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
1.702,00 per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e dei diritti anticipati, pari ad € 264,00.
Brescia, 2 ottobre 2025
Il Giudice
Elisabetta Sampaolesi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Stella Stanghellini GOP temporaneamente addetta all'ufficio per il processo pagina 5 di 5