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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR RT NZ, Presidente
LD AL, LA
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 308/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 777/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 11/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503231-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503231-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503231-2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503231-2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti hanno depositato richiesta di estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione fra le parti a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello contro la sentenza della CGT di I grado di Genova n. 777/2024, con cui è stato respinto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TL301B503231/2022 relativo a Irpef, addizionali, AP e IV per l'anno 2016.
L'appellante deduce l'assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d-bis,
D.P.R. 600/1973, poiché non risulta notificato alcun invito ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.
R. 633/1972 rimasto senza risposta.
Lamenta, inoltre, il difetto di istruttoria e la violazione del contraddittorio, atteso che l'avviso sarebbe stato emesso senza la prescritta instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, poiché l'invito a comparire
(n. TL3I1B501257/2022) sarebbe stato inviato a un indirizzo non più attuale della contribuente.
Deduce anche la erroneità della ricostruzione dei ricavi operata dall'Ufficio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova, facendo presente che, nelle more del giudizio, la contribuente ha presentato istanza di conciliazione.
L'Ufficio ha predisposto e inviato una proposta di conciliazione (n. 500125/2025), che è stata accettata e sottoscritta dal difensore della contribuente.
Entrambi le parti hanno concluso per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti si evince che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo per la definizione della controversia, con la rideterminazione del valore accertato.
Non resta che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Vanno compensate le spese, come concordato fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AR RT NZ, Presidente
LD AL, LA
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 308/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 777/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 11/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503231-2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503231-2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503231-2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301B503231-2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti hanno depositato richiesta di estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione fra le parti a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone appello contro la sentenza della CGT di I grado di Genova n. 777/2024, con cui è stato respinto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TL301B503231/2022 relativo a Irpef, addizionali, AP e IV per l'anno 2016.
L'appellante deduce l'assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d-bis,
D.P.R. 600/1973, poiché non risulta notificato alcun invito ai sensi degli artt. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.
R. 633/1972 rimasto senza risposta.
Lamenta, inoltre, il difetto di istruttoria e la violazione del contraddittorio, atteso che l'avviso sarebbe stato emesso senza la prescritta instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, poiché l'invito a comparire
(n. TL3I1B501257/2022) sarebbe stato inviato a un indirizzo non più attuale della contribuente.
Deduce anche la erroneità della ricostruzione dei ricavi operata dall'Ufficio.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Genova, facendo presente che, nelle more del giudizio, la contribuente ha presentato istanza di conciliazione.
L'Ufficio ha predisposto e inviato una proposta di conciliazione (n. 500125/2025), che è stata accettata e sottoscritta dal difensore della contribuente.
Entrambi le parti hanno concluso per l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti si evince che le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo per la definizione della controversia, con la rideterminazione del valore accertato.
Non resta che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Vanno compensate le spese, come concordato fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.