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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11610 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 6357/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 6357/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con l'assegnazione dei termini ex artt. 190 e 281-quinquies, co 1,
c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduta il 17 settembre 2025
TRA
c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
05/6/54, ivi residente in [...], nella qualità di amministratrice di sostegno di c.f.: , nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Napoli il 04/5/1953 e ivi residente in [...], in virtù di decreto di nomina del Tribunale di Napoli del 08/07/2022, ed elettivamente domiciliata in Bologna alla Via G. Parini, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luca Depetro
(c.f.: ) che la rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_3
procura alle in calce alla citazione
- ATTRICE
E
c.f.: , residente in [...]di Napoli CP_1 CodiceFiscale_4
(NA) alla Via Del Mare, n. 40, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. AN Antea Fedi (c.f.: ) che la rappresenta CodiceFiscale_5
Pag. 1 e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA
Oggetto: ripetizione dell'indebito e risarcimento danni.
Conclusioni: nelle note in sostituzione di udienza depositate il 27.05.2025 il procuratore di parte attrice ha chiesto: “- in via principale, di accertare e
dichiarare che la convenuta previo rendimento del conto, ha CP_1
indebitamente/illegittimamente percepito la somma di € 100.459,40 dal c/c
cointestato n. 105052047, in proprio favore e in favore del figlio , in CP_2
ragione del 50% ciascuno, e, per l'effetto, condannare la convenuta, in
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di
, a rifondere in favore di e, per essa, Controparte_3 Parte_2
in favore del suo A.d.S., la somma di € 100.459,40, oltre interessi e
rivalutazione monetaria decorrenti dal dì della disposizione di bonifico
(24/6/2021), oltre al pagamento di € 40.000,00 a titolo di risarcimento dei
danni morali e esistenziali patiti dall'attrice in dipendenza di un Pt_2
fatto costituente reato;
- condannare, altresì, la convenuta, ricorrendone i
presupposti, a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., al
pagamento di una ulteriore somma da determinarsi in via equitativa. 3) in via
subordinata, condannare la convenuta, in proprio e in qualità di esercente la
responsabilità genitoriale nei confronti di , al pagamento Controparte_3
in favore della sig.ra e, per essa, in favore del suo A.d.S., Parte_2
di quella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia in esito alla
espletanda istruttoria, oltre gli interessi legali dal dì del dovuto a quello
dell'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di
spese di lite”.
Pag. 2 Il procuratore di parte convenuta ha chiesto nelle note depositate il 26
maggio 2025: in via preliminare di: “1) dichiarare l'improcedibilità della
domanda proposta non essendosi di fatto avverata la condizione di
procedibilità prevista dalla legge 9 agosto 2013, n.98 e successive modifiche;
2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in relazione alla CP_1
quota ricevuta dal figlio minore del defunto sig. per successione CP_3
ereditaria legittima;
nel merito:3) rigettare ogni avversa domanda proposta
perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto,
condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre
spese generali, IVA e CPA, se dovute;
4) in via subordinata, ridurre la
domanda attorea nei limiti della proposta conciliativa sottoposta dal Giudice
alle parti e, stante la mancata accettazione della stessa da parte dell'attrice
senza giustificato motivo, condannare parte attrice al pagamento di spese e
competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute;
5) in via
ulteriormente subordinata, ridurre la domanda attorea nei limiti dell'importo
che verrà accertato come dovuto anche a seguito di eventuale rimessione sul
ruolo della causa e di CTU contabile ed in ogni caso nei limiti della quota
ricevuta dalla convenuta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre
spese generali, IVA e CPA, se dovute”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di ripetizione delle somme bonificate proposta da parte attrice è solo in parte fondata. Deve, invece, essere rigetta la domanda di risarcimento danni dalla medesima proposta.
Con atto di citazione notificato il 24/02/23 , nella Parte_1
qualità di amministratrice di sostegno della LA ha convenuto in Pt_2
Pag. 3 giudizio , vedova di suo fratello , esponendo: CP_1 Per_1
- che sin dalla giovane età è affetta da sindrome Parte_2
schizzo affettiva e distimia bipolare, per effetto di tali disturbi risultava introversa, diffidente ma al contempo incapace di rendersi conto del valore di talune proprie azioni per cui avrebbe elargito somme di danaro e beni di elevato valore economico, poi fortunatamente recuperati;
- che al fine di tutelare il patrimonio di le sue entrate, Pt_2
costituite da danaro proveniente dalla locazione di 2 immobili di sua proprietà, da pensioni di invalidità e reversibilità, e poi anche dalla quota ereditaria in danaro conseguente al decesso della madre, , Persona_2
avvenuto nel dicembre 2017, sono state nel corso degli anni accreditate su un conto corrente cointestato, di volta in volta, con la madre e/o i fratelli, al fine di gestirlo per conto della stessa;
- che con il decesso della madre, ed il fratello accesero Pt_2 Per_1
un conto corrente che alla data dell'apertura, 02/01/2018, aveva un saldo attivo di € 172.395,02;
- che alla morte di , avvenuta il 21/02/2021, si rese necessario Per_1
estinguere il precedente conto cointestato e aprirne un altro con cointestatarie e la LA AN;
Pt_2
- che tale conto corrente presentava al 30/6/2021 un saldo iniziale di €.
107.389,68, costituito, oltre che dall'ultimo accredito degli emolumenti pensionistici, anche dal 50% del saldo presente sul conto pregresso n.
105052047 che alla data del decesso del fratello cointestatario risultava esser di € 200.918,80;
- che la cognata , alla morte del marito, si fece versare da CP_1
Pag. 4 in proprio favore e in favore del figlio , € 100.459,40, a Pt_2 CP_2
titolo successorio pur sapendo che il saldo complessivo presente alla data del decesso del consorte, fosse costituito in via esclusiva da rimesse di spettanza di Pt_2
- che dai messaggi audio inviati dalla quest'ultima afferma di CP_1
voler restituire a il 50% delle somme svincolate (€ 50.229,70); Pt_2
- che con decreto del 08/07/22 è stata nominata amministratore Pt_1
di sostegno di ed ha provveduto a denunciare in data 07/4/2022 i Pt_2
predetti fatti alla Repubblica di Napoli.
Tanto premesso parte attrice ha chiesto di condannare la convenuta a versarle la somma di € 100.459,40 quale importo che avrebbe indebitamente/illegittimamente percepito a seguito della chiusura del c.c. n.
105052047 cointestato a e al fratello marito della convenuta, Pt_2 Per_1
oltre al pagamento di € 40.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali e esistenziali patiti dall'attrice in dipendenza di un fatto astrattamente costituente reato.
In data 12.6.2023 si è costituita la convenuta eccependo: in CP_1
via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, nonché la carenza di legittimazione passiva per la quota di eredità accettata con beneficio d'inventario dal figlio minore mediante provvedimento del Tribunale di Napoli Nord del 02/03/21, nel merito l'infondatezza della domanda in quanto, a seguito della morte di
[...]
, in particolare in data 26.4.2021, metà dell'importo, pari ad Per_3
€.100.500,00 , che era presente sul conto cointestato a e fu Per_1 Pt_2
trasferito da su un nuovo conto cointestato alla stessa e alla LA Pt_2
Pag. 5 e dell'altra metà, su ordine di furono disposti due bonifici a Pt_1 Pt_2
favore degli eredi di (coniuge e figlio minore) e questo avvenne dopo Per_1
che in data 16/04/21 il Tribunale di Napoli Nord aveva autorizzato CP_1
quale madre del minore, a riscuotere il 25% della liquidità giacente sul
[...]
conto corrente di cui è causa e ad investire la predetta somma su un fondo a capitale garantito presso in favore del figlio erede Pt_3
Esperita la mediazione con esito negativo, concessi i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., il giudice formulava alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis dal seguente tenore: “pagamento da parte di , anche in CP_1
qualità di unica esercente la responsabilità genitoriale sul minore CP_3
, in favore di , a tacitazione di ogni pretesa
[...] Parte_2
avanzata da quest'ultima in questa sede, della somma di euro 18.000,00;
spese di lite compensate”.
Parte convenuta aderiva alla proposta ex art. 185-bis c.p.c. mentre parte attrice dichiarava che non intendeva transigere o conciliare per un importo inferiore alla somma richiesta in citazione
Rigettate, in quanto ritenute irrilevanti, le richieste istruttorie, la causa
è stata assegnata in decisione all'udienza del 29/05/25, sostituita con termine per note ex art. 127-ter c.p.c. alla scadenza del quale con ordinanza sono stati concessi i termini ex art. 190 e 281-quinquies, co. I, c.p.c. nella formulazione previgente.
Deve essere dichiarata la procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 28/2010 e succ.ve modifiche atteso che è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria in materia di rapporti bancari. IV è
l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta solo nella prima
Pag. 6 memoria istruttoria e non alla prima udienza. Invero, il secondo comma dell'art. 5 prevede che “l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”.
Passando al merito, occorre innanzitutto qualificare la domanda proposta dall'attrice , rappresentata in questo giudizio dalla Parte_2
LA , sua amministratrice di sostegno, nei confronti della cognata CP_4
. CP_1
Occorre al riguardo rilevare che in citazione , dopo Parte_2
avere esposto i fatti e sostenuto che la cognata si era approfittata dalle sue minorate capacità per indurla a bonificarle la metà del saldo del conto corrente cointestato con il fratello , nella parte in diritto, richiama Per_1
esclusivamente le pronunce della Cassazione in tema di cointestazione del conto corrente con i riferimenti alla presunzione di parità di quote stabilita dal secondo comma dell'art. 1298 c.c. salvo che non si dimostri, a cura di chi voglia vincere questa presunzione legale, che le somme appartengono, invece,
ad uno solo o solo ad alcuni dei correntisti.
Su queste basi l'attrice ha chiesto la condanna della cognata alla restituzione delle somme dalla medesima percepite.
Occorre subito rilevare, sempre ai fini di una corretta qualificazione della domanda, che i bonifici di cui è causa sono stati effettuati dall'attrice in favore della cognata e del nipote e non da questi ultimi che non erano cointestatari del conto (ma solo eredi dell'altro cointestatario) e neppure dalla
Banca (come sembra prospettare la convenuta). In sostanza, l'attrice ha dedotto in lite, sulla base dei fatti e delle ragioni di diritto esposte, di avere effettuato un pagamento non dovuto, senza causa. È stato, quindi, in sostanza
Pag. 7 dedotto nel presente giudizio, sebbene non lo si richiami espressamente, un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. perché l'attrice ha effettuato due pagamenti sebbene non avesse alcun debito nei confronti della cognata e del nipote (come, seguendo la prospettazione dell'attrice, non ce lo aveva nemmeno la Banca e questo per escludere l'applicazione dell'art. 2036 c.c.)
che giustificasse i due bonifici effettuati dalla medesima il 24 giugno 2021 in favore dei predetti.
L'attrice ha, quindi, proposto un'azione di ripetizione, un'azione personale volta a conseguire quanto indebitamente è stato pagato con i relativi accessori. Nello specifico l'attrice sostiene che il pagamento è indebito perché
la cognata ed il nipote, in qualità di eredi del fratello, non avevano e non hanno alcun diritto sulle somme che erano giacenti sul conto corrente che giustificasse il versamento in loro favore della complessiva somma di euro €
100.459,40 e questo perché le somme giacenti sul conto le appartenevano in via esclusiva e non erano, anche solo in parte, del fratello.
Deve, quindi, essere escluso che in questa sede l'attrice abbia proposto una domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme per effetto di un comportamento illecito della convenuta e cioè della circonvenzione che avrebbe subito (ipotesi di reato che è oggetto di un contemporaneo processo penale a carico della convenuta).
Ciò premesso si osserva che, seguendo l'orientamento della Suprema
Corte (Cass. 14788/20024; Cass. 1170/1999; Cass., n. 7027/1997
e 1690/1984), nel caso in cui il thema decidendum risulti già specificamente individuato – come nel caso in esame in cui la causa petendi contenuta in citazione si fonda sull'appartenenza alla sola attrice delle somme che
Pag. 8 giacevano sul conto corrente - incombe a quest'ultima che ha agito in ripetizione di provare, oltre al fatto materiale del pagamento effettuato (fatto in questa sede incontestato e, comunque, documentalmente provato),
l'inesistenza del vincolo giuridico idoneo a giustificarlo, ovvero il venir meno della causa debendi.
La prova dell'inesistenza di questa causa passa per il superamento della presunzione di cui all'art. 1298 c.c. come correttamente esposto in citazione.
Si osserva al riguardo che “la cointestazione di un conto corrente,
attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi
del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti
interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298,
secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto
all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso
presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che
deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla
cointestazione stessa” (Cass. 5 dicembre 2008, n. 28839; Cass. 4496/2010;
Cass. 18777/2015).
Era, pertanto, onere dell'attrice in questo giudizio fornire la prova che le somme giacenti sul conto cointestato, al momento in cui sono stati effettuati i bonifici, erano tutte di sua pertinenza esclusiva e che, quindi, i due bonifici dalla medesima ordinati alla banca (doc. n. 7 allegato alla citazione)
rappresentano due pagamenti effettuati senza una causa.
Prima ancora di esaminare se l'attrice abbia o meno assolto questo onere, occorre osservare in punto di legittimazione attiva che l'amministratore
Pag. 9 di sostegno dell'attrice è stata autorizzato alla proposizione di questo giudizio prima dell'inizio dello stesso e non in corso di lite come sostenuto dalla convenuta. Quanto, invece, alla legittimazione passiva di quest'ultima, la stessa deve essere riconosciuta esclusivamente con riguardo al bonifico di euro 50.229,70 che ha ricevuto in proprio mentre la stessa non è legittimata a resistere in giudizio con riguardo alla ripetizione delle somme di cui all'altro bonifico che ha dedotto di avere ordinato in favore del Parte_2
nipote Invero, quest'ultimo non è stato citato in giudizio Controparte_3
né è stata citata anche in qualità di unica esercente la CP_1
responsabilità genitoriale sul minore. Pertanto, non è sufficiente “estendere”
la domanda perché l'estensione si può operare nei confronti dei soggetti già in causa ma non per quelli che non sono stati citati e che non sono, quindi, in giudizio.
L'attrice ha sostenuto nella prima memoria istruttoria che la convenuta si è difesa spendendo anche la qualità di genitore del minore ma questo non corrisponde al vero perché nella comparsa di costituzione e risposta si rimarca a pag. 5 che “la sig.ra quale erede del marito cointestatario del conto CP_1
corrente ha ricevuto il solo importo di € 50.229,70, quale quota del 25% e
non già l'importo di € 100.459,40 che le si richiede di restituire con il
presente giudizio”.
Pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di per quanto riguarda la ripetizione CP_1
dell'importo di euro 50.229,70 bonificato il 24 giugno 2021 sul conto di n. IT91 W030 3239 9500 0000 0999 999. Inoltre, è Controparte_3
inammissibile, perché tardivamente proposta solo con la prima memoria
Pag. 10 istruttoria, la domanda dell'attrice nei confronti del nipote in persona dell'attuale convenuta.
Parimenti è inammissibile la domanda di rendimento del conto che l'attrice ha avanzato solo nella prima memoria istruttoria nei confronti della convenuta, erede del fratello, sulla base del rapporto gestorio che avrebbe legato quest'ultimo all'attrice.
Tornando all'esame della domanda nei confronti della in CP_1
proprio, si può affermare che l'attrice abbia assolto solo in parte il suo onere probatorio così come previsto dall'art. 1298 c.c. per superare la presunzione che le somme appartenevano in parti eguali ai due germani, e . Pt_2 Per_1
L'attrice sostiene che su questo vi sarebbero stati ab origine solo soldi suoi e che il fratello sarebbe stato un mero gestore di somme per suo Per_1
conto.
La convenuta, invece, ha eccepito che “le somme presenti sul conto
corrente cointestato non erano affatto nella titolarità esclusiva della sig.ra
e, pertanto, correttamente ed in assenza di alcuna rivendicazione o Pt_2
opposizione della sig.ra , sono state divise al momento della morte Pt_2
del cointestatario tra gli eredi di quest'ultimo e la sig.ra . Deve, Pt_2
infatti, evidenziarsi che il conto corrente per cui è causa è stato acceso con un
saldo iniziale di € 172.395,00 proveniente da “bonifico da Persona_3
per quota di 2/3 saldo per successione”. Detto importo, infatti, proveniva da
altro conto corrente intestato a tre persone (la sig.ra , la madre ed il Pt_2
fratello) e, alla morte di uno dei tre intestatari, la quota di 1/3 è andata in
successione, gli altri 2/3 nella titolarità degli altri due intestatari sono stati
bonificati sul conto per cui è causa. Su tale conto corrente, dunque, vi è
Pag. 11 l'importo di € 86.197,50 (la metà dell'importo iniziale di apertura del conto)
che sicuramente era del defunto sig. ”. Per_1
L'attrice ha contestato quanto dedotto dalla convenuta sostenendo che
aveva … non solo già percepito la propria quota di Persona_3
successione a seguito del decesso della madre, Sig.ra (di cui si darà Per_4
evidenza documentale nei termini di legge), ma nemmeno vantava alcuna
entrata in proprio favore anche sul pregresso conto n. 000400952550 che
gestiva nell'interesse della madre e della LA”. Ha, poi, evidenziato, ma solo in comparsa conclusionale, che, nel bonifico disposto dal precedente conto cointestato con la madre ed il fratello, unica beneficiaria risulta essere lei e non anche . Per_1
Al riguardo occorre preliminarmente osservare, partendo dall'indicazione del beneficiario del bonifico che si ricava dall'estratto dal vecchio conto n. 0000400952550 cointestato alla madre delle parti ed a Per_1
e dove vi è annotato in data 22.12.2017 Parte_2 Parte_4
A: , ”, che, invece,
[...] Parte_2 Parte_2
nell'estratto del successivo conto cointestato solo a ed a Pt_2 [...]
(n. 0000105052047), intestazione che risulta dalla parte superiore Per_3
della pagina dell'estratto, il medesimo bonifico accreditato viene così
descritto “BONIFICO A VOSTRO FAVORE”, senza alcuna specificazione.
Considerato che la prima indicazione è chiaramente troncata perché, dopo il primo nominativo, vi è la virgola e nuovamente il cognome , Parte_2
non può che ritenersi che l'ulteriore beneficiario della disposizione fosse
, unico altro cointestatario con del conto che Persona_3 Pt_2
riceveva il bonifico.
Pag. 12 D'altronde, non vi era alcun motivo per il quale avrebbe Pt_2
dovuto ricevere in via esclusiva dal precedente conto corrente e riversarlo sul nuovo un importo pari a 2/3 della giacenza del vecchio conto perché, se fosse vero, come sostiene l'attrice, che solo lei e la madre lo alimentavano con le loro pensioni, sarebbe anche vero che la pensione goduta dalla madre
[...]
era di gran lunga di importo superiore a quello della figlia. Persona_2
Invero, mentre quella materna oscillava da 2.800 euro a 4.400,00 euro mensili, quella della figlia oscillava, invece, tra i 500,00 euro ed i Pt_2
1.100,00 euro mensili. Pertanto, non è dato capire come l'attrice possa sostenere che i 2/3 del saldo finale del precedente conto corrente (n.
0000400952550) e bonificati sul nuovo conto le appartenevano in via esclusiva.
Invece, appare più ragionevole ritenere che con la causale “quota 2/3
saldo per successione” che dispose quel bonifico, volle fare Persona_3
applicazione della presunzione di cui all'art. 1298 c.c. e prendere per sé e per la LA la quota di 1/3 ciascuno del saldo del conto e, quindi, Pt_2
complessivamente 2/3 e lasciare sul conto la residua quota di 1/3 spettante alla madre, quale cointestataria, che rappresentava il “saldo…” finale del conto che cadeva “…in successione”.
Ora, pur volendo sostenere che questa operazione rappresentasse un'appropriazione di somme non sue da parte di , perché, come ha Per_1
eccepito l'attrice, il precedente conto era alimentato solo dalla stessa e dalla madre, è, tuttavia, vero che, applicando la presunzione di cui all'art. 1198 c.c.
anche a quel conto, alla madre sarebbe spettato comunque il 50% ed a il residuo 50% e, quindi, euro 129.297,65 a ciascuna delle due su un Pt_2
Pag. 13 totale di euro 258.595,29 in giacenza. Ciò significa che almeno euro
(172.396,86 – 129.297,65 =) 43.099,21 arrivati con il bonifico del 22.12.2017
sul nuovo conto appartenevano alla successione di alla Persona_2
quale, in mancanza della indicazione dell'esistenza di disposizioni testamentarie, partecipava, insieme alle tre sorelle ed in parti eguali, anche
. Per_1
Ovviamente l'importo caduto in successione e, quindi, anche la quota di , aumenterebbe se qualcuno degli altri eredi in separato giudizio Per_1
ottenesse il riconoscimento dell'evidente maggiore contributo fornito dalla pensione della madre alla formazione delle giacenze del precedente conto corrente.
Tuttavia, non è questa la sede per procedere a regolare la successione della né per accertare l'illegittima appropriazione di parte del saldo Per_2
del primo conto da parte di perché non vi sono domande al riguardo e Per_1
mancherebbero anche gli altri contraddittori necessari, (in proprio), CP_4
AN ed il nipote . CP_2
Si deve, pertanto, evidenziare che, contrariamente a quello che sostiene l'attrice, una parte sostanziosa delle somme arrivate sul nuovo conto di cui è causa o era denaro (euro 86.198,43) di cui si era appropriato Per_1
attribuendosi il terzo della giacenza del precedente conto con l'applicazione della presunzione dell'art. 1298 c.c. e versandolo su un conto di cui era cointestatario e, come appena scritto, sino a quando non venga accertata la illegittimità di questa appropriazione nel contraddittorio con tutti i correntisti e degli eredi di costoro, non può ritenersi, neppure in via incidentale, superata tale presunzione ed illegittima quella disposizione bancaria, oppure era denaro
Pag. 14 (euro 43.099,21 nell'ipotesi più favorevole all'attrice) che apparteneva ed appartiene al relictum della successione materna, alla quale concorrevano i quattro figli, e ciò a causa del riconoscimento a , tramite il bonifico Pt_2
del 22.12.2017, di una quota maggiore del 50% di quella che alla medesima sarebbe spettata applicando la presunzione del richiamato articolo e considerando come aventi diritto alla giacenza solo coloro, lei e la madre, che alimentavano il precedente conto con le loro pensioni.
Quanto, poi, in particolare alla replica dell'attrice secondo cui il germano in vita aveva già ricevuto donazioni e, quindi, non Per_1
concorrerebbe alla ripartizione della quota di saldo del precedente conto corrente spettante alla madre per effetto della collazione delle donazioni ricevute da quest'ultima, per quanto possa valere in questa sede e fermo quanto appena esposto sull'impossibilità di pronunciarsi sulla titolarità delle somme del primo conto corrente e, quindi sulla legittimità o meno del prelievo del 22.12.2017, si osserva che la donazione del 1981 dell'immobile di Via Trencia, n. 60, risulta fatta dal padre cl. 1921 al Controparte_3
figlio e non dalla madre . Inoltre, l'acquirente dell'immobile Per_1 Per_2
nel complesso edilizio “La Quercia” a Marano di Napoli è il nipote CP_3
cl. 2010 e non il padre e dalla documentazione
[...] Persona_3
esibita, estratto conto ed assegni, non emerge che a prelevare questo importo di euro 110.000,00 euro sia stato quest'ultimo e neppure che il beneficiario della liberalità della fosse stato il figlio, come sostenuto dall'attrice, Per_2
e non, invece, direttamente il nipote . CP_2
Ritiene, pertanto, il giudicante che il bonifico effettuato in favore da della allo stato degli atti non si giustifica o, meglio, Parte_2 CP_1
Pag. 15 non abbia causa soltanto per la parte che eccede la quota parte spettante alla convenuta sulle somme versate sul conto da e cioè per euro Persona_3
86.198,43.
Non è dato sapere, perché non provato dall'attrice, se i prelievi effettuati da questo conto siano stati destinati ed in quale parte alle esigenze dell'attrice oppure a quelle del fratello (che l'attrice ha definito essere il suo gestore), né ciò si rileva dalla lettura degli estratti conto, e, pertanto, si terrà
conto dell'importo di euro 86.198,43 (senza interessi maturati perché non vi è
modo di calcolarli sulla base della documentazione prodotta) come quota parte che alla chiusura del nuovo conto sarebbe spettata a . Per_1
Dividendo per i due eredi, la convenuta ed il figlio, questo importo, si ottiene 43.099,22 euro. Avendo la convenuta ricevuto un bonifico di euro
50.229,70, lo stesso per euro 7.130,48 non era giustificato e, quindi, tale ultimo importo va ripetuto dalla convenuta all'attrice oltre interessi al tasso legale di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al soddisfo.
La domanda dell'attrice avente ad oggetto il risarcimento dei danni biologici e morali che avrebbe patito a seguito dei fatti di causa, domanda quantificata in euro 40.000,00, è infondata. L'attrice si è limitata a depositare due certificati medici, uno del dicembre 2022 ed un altro del giugno 2024 i cui viene solo affermato che la stessa è affetto da stati di ansia e da una sindrome schizo affettiva di (o forse, “in”) peggioramento ma senza che sia minimamente indicata la causa e, peraltro, in un soggetto in cura dal 1999 in base alla documentazione prodotta (doc. 2) proprio per “sindrome schizo affettiva”.
La prova per testi articolata oltre che inammissibile perché induceva il
Pag. 16 testimone ad esprimere una valutazione era anche irrilevante perché nel capitolo vengono dedotti soli disagi e dissapori che non raggiungono quella soglia di lesività, con compromissione di diritti costituzionalmente tutelati,
che giustifica il risarcimento del danno (“quando ha realizzato che Pt_2
la metà dei suoi soldi erano stati prelevati dalla sig.ra ritenendola CP_1
eredità del marito ha manifestato disagi e dissapori nei confronti della sua
famiglia e delle sorelle AN e ”). Per questo motivo non è stata Pt_1
ammessa la CTU richiesta perché del tutto esplorativa.
Quanto poi ed in particolare al risarcimento del danno morale derivante da reato, sul quale l'attrice ha insistito anche nelle memorie di replica, si osserva che nessuno dei capitoli di prova articolati era volto a provare la commissione di un reato da parte della convenuta.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza parziale, e considerato anche il rifiuto dell'attrice della proposta conciliativa formulato, induce il giudicante a compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
, nella qualità di amministratrice di sostegno di , Parte_1 Parte_2
nei confronti di , così provvede: CP_1
1) accoglie in parte la domanda di ripetizione e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € CP_1
7.130,48 oltre interessi al tasso legale di cui al quarto comma dell'art. 1284
c.c. dalla domanda e sino al soddisfo;
2) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice;
Pag. 17 3) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_3
4) dichiara inammissibile la domanda di resa del conto proposta dall'attrice nei confronti della convenuta;
5) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 10 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 6357/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con l'assegnazione dei termini ex artt. 190 e 281-quinquies, co 1,
c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduta il 17 settembre 2025
TRA
c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
05/6/54, ivi residente in [...], nella qualità di amministratrice di sostegno di c.f.: , nata a Parte_2 CodiceFiscale_2
Napoli il 04/5/1953 e ivi residente in [...], in virtù di decreto di nomina del Tribunale di Napoli del 08/07/2022, ed elettivamente domiciliata in Bologna alla Via G. Parini, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luca Depetro
(c.f.: ) che la rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_3
procura alle in calce alla citazione
- ATTRICE
E
c.f.: , residente in [...]di Napoli CP_1 CodiceFiscale_4
(NA) alla Via Del Mare, n. 40, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. AN Antea Fedi (c.f.: ) che la rappresenta CodiceFiscale_5
Pag. 1 e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA
Oggetto: ripetizione dell'indebito e risarcimento danni.
Conclusioni: nelle note in sostituzione di udienza depositate il 27.05.2025 il procuratore di parte attrice ha chiesto: “- in via principale, di accertare e
dichiarare che la convenuta previo rendimento del conto, ha CP_1
indebitamente/illegittimamente percepito la somma di € 100.459,40 dal c/c
cointestato n. 105052047, in proprio favore e in favore del figlio , in CP_2
ragione del 50% ciascuno, e, per l'effetto, condannare la convenuta, in
proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di
, a rifondere in favore di e, per essa, Controparte_3 Parte_2
in favore del suo A.d.S., la somma di € 100.459,40, oltre interessi e
rivalutazione monetaria decorrenti dal dì della disposizione di bonifico
(24/6/2021), oltre al pagamento di € 40.000,00 a titolo di risarcimento dei
danni morali e esistenziali patiti dall'attrice in dipendenza di un Pt_2
fatto costituente reato;
- condannare, altresì, la convenuta, ricorrendone i
presupposti, a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., al
pagamento di una ulteriore somma da determinarsi in via equitativa. 3) in via
subordinata, condannare la convenuta, in proprio e in qualità di esercente la
responsabilità genitoriale nei confronti di , al pagamento Controparte_3
in favore della sig.ra e, per essa, in favore del suo A.d.S., Parte_2
di quella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia in esito alla
espletanda istruttoria, oltre gli interessi legali dal dì del dovuto a quello
dell'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di
spese di lite”.
Pag. 2 Il procuratore di parte convenuta ha chiesto nelle note depositate il 26
maggio 2025: in via preliminare di: “1) dichiarare l'improcedibilità della
domanda proposta non essendosi di fatto avverata la condizione di
procedibilità prevista dalla legge 9 agosto 2013, n.98 e successive modifiche;
2) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in relazione alla CP_1
quota ricevuta dal figlio minore del defunto sig. per successione CP_3
ereditaria legittima;
nel merito:3) rigettare ogni avversa domanda proposta
perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto,
condannare l'attrice al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre
spese generali, IVA e CPA, se dovute;
4) in via subordinata, ridurre la
domanda attorea nei limiti della proposta conciliativa sottoposta dal Giudice
alle parti e, stante la mancata accettazione della stessa da parte dell'attrice
senza giustificato motivo, condannare parte attrice al pagamento di spese e
competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA, se dovute;
5) in via
ulteriormente subordinata, ridurre la domanda attorea nei limiti dell'importo
che verrà accertato come dovuto anche a seguito di eventuale rimessione sul
ruolo della causa e di CTU contabile ed in ogni caso nei limiti della quota
ricevuta dalla convenuta. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre
spese generali, IVA e CPA, se dovute”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di ripetizione delle somme bonificate proposta da parte attrice è solo in parte fondata. Deve, invece, essere rigetta la domanda di risarcimento danni dalla medesima proposta.
Con atto di citazione notificato il 24/02/23 , nella Parte_1
qualità di amministratrice di sostegno della LA ha convenuto in Pt_2
Pag. 3 giudizio , vedova di suo fratello , esponendo: CP_1 Per_1
- che sin dalla giovane età è affetta da sindrome Parte_2
schizzo affettiva e distimia bipolare, per effetto di tali disturbi risultava introversa, diffidente ma al contempo incapace di rendersi conto del valore di talune proprie azioni per cui avrebbe elargito somme di danaro e beni di elevato valore economico, poi fortunatamente recuperati;
- che al fine di tutelare il patrimonio di le sue entrate, Pt_2
costituite da danaro proveniente dalla locazione di 2 immobili di sua proprietà, da pensioni di invalidità e reversibilità, e poi anche dalla quota ereditaria in danaro conseguente al decesso della madre, , Persona_2
avvenuto nel dicembre 2017, sono state nel corso degli anni accreditate su un conto corrente cointestato, di volta in volta, con la madre e/o i fratelli, al fine di gestirlo per conto della stessa;
- che con il decesso della madre, ed il fratello accesero Pt_2 Per_1
un conto corrente che alla data dell'apertura, 02/01/2018, aveva un saldo attivo di € 172.395,02;
- che alla morte di , avvenuta il 21/02/2021, si rese necessario Per_1
estinguere il precedente conto cointestato e aprirne un altro con cointestatarie e la LA AN;
Pt_2
- che tale conto corrente presentava al 30/6/2021 un saldo iniziale di €.
107.389,68, costituito, oltre che dall'ultimo accredito degli emolumenti pensionistici, anche dal 50% del saldo presente sul conto pregresso n.
105052047 che alla data del decesso del fratello cointestatario risultava esser di € 200.918,80;
- che la cognata , alla morte del marito, si fece versare da CP_1
Pag. 4 in proprio favore e in favore del figlio , € 100.459,40, a Pt_2 CP_2
titolo successorio pur sapendo che il saldo complessivo presente alla data del decesso del consorte, fosse costituito in via esclusiva da rimesse di spettanza di Pt_2
- che dai messaggi audio inviati dalla quest'ultima afferma di CP_1
voler restituire a il 50% delle somme svincolate (€ 50.229,70); Pt_2
- che con decreto del 08/07/22 è stata nominata amministratore Pt_1
di sostegno di ed ha provveduto a denunciare in data 07/4/2022 i Pt_2
predetti fatti alla Repubblica di Napoli.
Tanto premesso parte attrice ha chiesto di condannare la convenuta a versarle la somma di € 100.459,40 quale importo che avrebbe indebitamente/illegittimamente percepito a seguito della chiusura del c.c. n.
105052047 cointestato a e al fratello marito della convenuta, Pt_2 Per_1
oltre al pagamento di € 40.000,00 a titolo di risarcimento dei danni morali e esistenziali patiti dall'attrice in dipendenza di un fatto astrattamente costituente reato.
In data 12.6.2023 si è costituita la convenuta eccependo: in CP_1
via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, nonché la carenza di legittimazione passiva per la quota di eredità accettata con beneficio d'inventario dal figlio minore mediante provvedimento del Tribunale di Napoli Nord del 02/03/21, nel merito l'infondatezza della domanda in quanto, a seguito della morte di
[...]
, in particolare in data 26.4.2021, metà dell'importo, pari ad Per_3
€.100.500,00 , che era presente sul conto cointestato a e fu Per_1 Pt_2
trasferito da su un nuovo conto cointestato alla stessa e alla LA Pt_2
Pag. 5 e dell'altra metà, su ordine di furono disposti due bonifici a Pt_1 Pt_2
favore degli eredi di (coniuge e figlio minore) e questo avvenne dopo Per_1
che in data 16/04/21 il Tribunale di Napoli Nord aveva autorizzato CP_1
quale madre del minore, a riscuotere il 25% della liquidità giacente sul
[...]
conto corrente di cui è causa e ad investire la predetta somma su un fondo a capitale garantito presso in favore del figlio erede Pt_3
Esperita la mediazione con esito negativo, concessi i termini ex art. 183, VI co. c.p.c., il giudice formulava alle parti una proposta transattiva ex art. 185 bis dal seguente tenore: “pagamento da parte di , anche in CP_1
qualità di unica esercente la responsabilità genitoriale sul minore CP_3
, in favore di , a tacitazione di ogni pretesa
[...] Parte_2
avanzata da quest'ultima in questa sede, della somma di euro 18.000,00;
spese di lite compensate”.
Parte convenuta aderiva alla proposta ex art. 185-bis c.p.c. mentre parte attrice dichiarava che non intendeva transigere o conciliare per un importo inferiore alla somma richiesta in citazione
Rigettate, in quanto ritenute irrilevanti, le richieste istruttorie, la causa
è stata assegnata in decisione all'udienza del 29/05/25, sostituita con termine per note ex art. 127-ter c.p.c. alla scadenza del quale con ordinanza sono stati concessi i termini ex art. 190 e 281-quinquies, co. I, c.p.c. nella formulazione previgente.
Deve essere dichiarata la procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 28/2010 e succ.ve modifiche atteso che è stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria in materia di rapporti bancari. IV è
l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta solo nella prima
Pag. 6 memoria istruttoria e non alla prima udienza. Invero, il secondo comma dell'art. 5 prevede che “l'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”.
Passando al merito, occorre innanzitutto qualificare la domanda proposta dall'attrice , rappresentata in questo giudizio dalla Parte_2
LA , sua amministratrice di sostegno, nei confronti della cognata CP_4
. CP_1
Occorre al riguardo rilevare che in citazione , dopo Parte_2
avere esposto i fatti e sostenuto che la cognata si era approfittata dalle sue minorate capacità per indurla a bonificarle la metà del saldo del conto corrente cointestato con il fratello , nella parte in diritto, richiama Per_1
esclusivamente le pronunce della Cassazione in tema di cointestazione del conto corrente con i riferimenti alla presunzione di parità di quote stabilita dal secondo comma dell'art. 1298 c.c. salvo che non si dimostri, a cura di chi voglia vincere questa presunzione legale, che le somme appartengono, invece,
ad uno solo o solo ad alcuni dei correntisti.
Su queste basi l'attrice ha chiesto la condanna della cognata alla restituzione delle somme dalla medesima percepite.
Occorre subito rilevare, sempre ai fini di una corretta qualificazione della domanda, che i bonifici di cui è causa sono stati effettuati dall'attrice in favore della cognata e del nipote e non da questi ultimi che non erano cointestatari del conto (ma solo eredi dell'altro cointestatario) e neppure dalla
Banca (come sembra prospettare la convenuta). In sostanza, l'attrice ha dedotto in lite, sulla base dei fatti e delle ragioni di diritto esposte, di avere effettuato un pagamento non dovuto, senza causa. È stato, quindi, in sostanza
Pag. 7 dedotto nel presente giudizio, sebbene non lo si richiami espressamente, un indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. perché l'attrice ha effettuato due pagamenti sebbene non avesse alcun debito nei confronti della cognata e del nipote (come, seguendo la prospettazione dell'attrice, non ce lo aveva nemmeno la Banca e questo per escludere l'applicazione dell'art. 2036 c.c.)
che giustificasse i due bonifici effettuati dalla medesima il 24 giugno 2021 in favore dei predetti.
L'attrice ha, quindi, proposto un'azione di ripetizione, un'azione personale volta a conseguire quanto indebitamente è stato pagato con i relativi accessori. Nello specifico l'attrice sostiene che il pagamento è indebito perché
la cognata ed il nipote, in qualità di eredi del fratello, non avevano e non hanno alcun diritto sulle somme che erano giacenti sul conto corrente che giustificasse il versamento in loro favore della complessiva somma di euro €
100.459,40 e questo perché le somme giacenti sul conto le appartenevano in via esclusiva e non erano, anche solo in parte, del fratello.
Deve, quindi, essere escluso che in questa sede l'attrice abbia proposto una domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme per effetto di un comportamento illecito della convenuta e cioè della circonvenzione che avrebbe subito (ipotesi di reato che è oggetto di un contemporaneo processo penale a carico della convenuta).
Ciò premesso si osserva che, seguendo l'orientamento della Suprema
Corte (Cass. 14788/20024; Cass. 1170/1999; Cass., n. 7027/1997
e 1690/1984), nel caso in cui il thema decidendum risulti già specificamente individuato – come nel caso in esame in cui la causa petendi contenuta in citazione si fonda sull'appartenenza alla sola attrice delle somme che
Pag. 8 giacevano sul conto corrente - incombe a quest'ultima che ha agito in ripetizione di provare, oltre al fatto materiale del pagamento effettuato (fatto in questa sede incontestato e, comunque, documentalmente provato),
l'inesistenza del vincolo giuridico idoneo a giustificarlo, ovvero il venir meno della causa debendi.
La prova dell'inesistenza di questa causa passa per il superamento della presunzione di cui all'art. 1298 c.c. come correttamente esposto in citazione.
Si osserva al riguardo che “la cointestazione di un conto corrente,
attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi
del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti
interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298,
secondo comma, cod. civ.), ma tale presunzione dà luogo soltanto
all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso
presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che
deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla
cointestazione stessa” (Cass. 5 dicembre 2008, n. 28839; Cass. 4496/2010;
Cass. 18777/2015).
Era, pertanto, onere dell'attrice in questo giudizio fornire la prova che le somme giacenti sul conto cointestato, al momento in cui sono stati effettuati i bonifici, erano tutte di sua pertinenza esclusiva e che, quindi, i due bonifici dalla medesima ordinati alla banca (doc. n. 7 allegato alla citazione)
rappresentano due pagamenti effettuati senza una causa.
Prima ancora di esaminare se l'attrice abbia o meno assolto questo onere, occorre osservare in punto di legittimazione attiva che l'amministratore
Pag. 9 di sostegno dell'attrice è stata autorizzato alla proposizione di questo giudizio prima dell'inizio dello stesso e non in corso di lite come sostenuto dalla convenuta. Quanto, invece, alla legittimazione passiva di quest'ultima, la stessa deve essere riconosciuta esclusivamente con riguardo al bonifico di euro 50.229,70 che ha ricevuto in proprio mentre la stessa non è legittimata a resistere in giudizio con riguardo alla ripetizione delle somme di cui all'altro bonifico che ha dedotto di avere ordinato in favore del Parte_2
nipote Invero, quest'ultimo non è stato citato in giudizio Controparte_3
né è stata citata anche in qualità di unica esercente la CP_1
responsabilità genitoriale sul minore. Pertanto, non è sufficiente “estendere”
la domanda perché l'estensione si può operare nei confronti dei soggetti già in causa ma non per quelli che non sono stati citati e che non sono, quindi, in giudizio.
L'attrice ha sostenuto nella prima memoria istruttoria che la convenuta si è difesa spendendo anche la qualità di genitore del minore ma questo non corrisponde al vero perché nella comparsa di costituzione e risposta si rimarca a pag. 5 che “la sig.ra quale erede del marito cointestatario del conto CP_1
corrente ha ricevuto il solo importo di € 50.229,70, quale quota del 25% e
non già l'importo di € 100.459,40 che le si richiede di restituire con il
presente giudizio”.
Pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti di per quanto riguarda la ripetizione CP_1
dell'importo di euro 50.229,70 bonificato il 24 giugno 2021 sul conto di n. IT91 W030 3239 9500 0000 0999 999. Inoltre, è Controparte_3
inammissibile, perché tardivamente proposta solo con la prima memoria
Pag. 10 istruttoria, la domanda dell'attrice nei confronti del nipote in persona dell'attuale convenuta.
Parimenti è inammissibile la domanda di rendimento del conto che l'attrice ha avanzato solo nella prima memoria istruttoria nei confronti della convenuta, erede del fratello, sulla base del rapporto gestorio che avrebbe legato quest'ultimo all'attrice.
Tornando all'esame della domanda nei confronti della in CP_1
proprio, si può affermare che l'attrice abbia assolto solo in parte il suo onere probatorio così come previsto dall'art. 1298 c.c. per superare la presunzione che le somme appartenevano in parti eguali ai due germani, e . Pt_2 Per_1
L'attrice sostiene che su questo vi sarebbero stati ab origine solo soldi suoi e che il fratello sarebbe stato un mero gestore di somme per suo Per_1
conto.
La convenuta, invece, ha eccepito che “le somme presenti sul conto
corrente cointestato non erano affatto nella titolarità esclusiva della sig.ra
e, pertanto, correttamente ed in assenza di alcuna rivendicazione o Pt_2
opposizione della sig.ra , sono state divise al momento della morte Pt_2
del cointestatario tra gli eredi di quest'ultimo e la sig.ra . Deve, Pt_2
infatti, evidenziarsi che il conto corrente per cui è causa è stato acceso con un
saldo iniziale di € 172.395,00 proveniente da “bonifico da Persona_3
per quota di 2/3 saldo per successione”. Detto importo, infatti, proveniva da
altro conto corrente intestato a tre persone (la sig.ra , la madre ed il Pt_2
fratello) e, alla morte di uno dei tre intestatari, la quota di 1/3 è andata in
successione, gli altri 2/3 nella titolarità degli altri due intestatari sono stati
bonificati sul conto per cui è causa. Su tale conto corrente, dunque, vi è
Pag. 11 l'importo di € 86.197,50 (la metà dell'importo iniziale di apertura del conto)
che sicuramente era del defunto sig. ”. Per_1
L'attrice ha contestato quanto dedotto dalla convenuta sostenendo che
aveva … non solo già percepito la propria quota di Persona_3
successione a seguito del decesso della madre, Sig.ra (di cui si darà Per_4
evidenza documentale nei termini di legge), ma nemmeno vantava alcuna
entrata in proprio favore anche sul pregresso conto n. 000400952550 che
gestiva nell'interesse della madre e della LA”. Ha, poi, evidenziato, ma solo in comparsa conclusionale, che, nel bonifico disposto dal precedente conto cointestato con la madre ed il fratello, unica beneficiaria risulta essere lei e non anche . Per_1
Al riguardo occorre preliminarmente osservare, partendo dall'indicazione del beneficiario del bonifico che si ricava dall'estratto dal vecchio conto n. 0000400952550 cointestato alla madre delle parti ed a Per_1
e dove vi è annotato in data 22.12.2017 Parte_2 Parte_4
A: , ”, che, invece,
[...] Parte_2 Parte_2
nell'estratto del successivo conto cointestato solo a ed a Pt_2 [...]
(n. 0000105052047), intestazione che risulta dalla parte superiore Per_3
della pagina dell'estratto, il medesimo bonifico accreditato viene così
descritto “BONIFICO A VOSTRO FAVORE”, senza alcuna specificazione.
Considerato che la prima indicazione è chiaramente troncata perché, dopo il primo nominativo, vi è la virgola e nuovamente il cognome , Parte_2
non può che ritenersi che l'ulteriore beneficiario della disposizione fosse
, unico altro cointestatario con del conto che Persona_3 Pt_2
riceveva il bonifico.
Pag. 12 D'altronde, non vi era alcun motivo per il quale avrebbe Pt_2
dovuto ricevere in via esclusiva dal precedente conto corrente e riversarlo sul nuovo un importo pari a 2/3 della giacenza del vecchio conto perché, se fosse vero, come sostiene l'attrice, che solo lei e la madre lo alimentavano con le loro pensioni, sarebbe anche vero che la pensione goduta dalla madre
[...]
era di gran lunga di importo superiore a quello della figlia. Persona_2
Invero, mentre quella materna oscillava da 2.800 euro a 4.400,00 euro mensili, quella della figlia oscillava, invece, tra i 500,00 euro ed i Pt_2
1.100,00 euro mensili. Pertanto, non è dato capire come l'attrice possa sostenere che i 2/3 del saldo finale del precedente conto corrente (n.
0000400952550) e bonificati sul nuovo conto le appartenevano in via esclusiva.
Invece, appare più ragionevole ritenere che con la causale “quota 2/3
saldo per successione” che dispose quel bonifico, volle fare Persona_3
applicazione della presunzione di cui all'art. 1298 c.c. e prendere per sé e per la LA la quota di 1/3 ciascuno del saldo del conto e, quindi, Pt_2
complessivamente 2/3 e lasciare sul conto la residua quota di 1/3 spettante alla madre, quale cointestataria, che rappresentava il “saldo…” finale del conto che cadeva “…in successione”.
Ora, pur volendo sostenere che questa operazione rappresentasse un'appropriazione di somme non sue da parte di , perché, come ha Per_1
eccepito l'attrice, il precedente conto era alimentato solo dalla stessa e dalla madre, è, tuttavia, vero che, applicando la presunzione di cui all'art. 1198 c.c.
anche a quel conto, alla madre sarebbe spettato comunque il 50% ed a il residuo 50% e, quindi, euro 129.297,65 a ciascuna delle due su un Pt_2
Pag. 13 totale di euro 258.595,29 in giacenza. Ciò significa che almeno euro
(172.396,86 – 129.297,65 =) 43.099,21 arrivati con il bonifico del 22.12.2017
sul nuovo conto appartenevano alla successione di alla Persona_2
quale, in mancanza della indicazione dell'esistenza di disposizioni testamentarie, partecipava, insieme alle tre sorelle ed in parti eguali, anche
. Per_1
Ovviamente l'importo caduto in successione e, quindi, anche la quota di , aumenterebbe se qualcuno degli altri eredi in separato giudizio Per_1
ottenesse il riconoscimento dell'evidente maggiore contributo fornito dalla pensione della madre alla formazione delle giacenze del precedente conto corrente.
Tuttavia, non è questa la sede per procedere a regolare la successione della né per accertare l'illegittima appropriazione di parte del saldo Per_2
del primo conto da parte di perché non vi sono domande al riguardo e Per_1
mancherebbero anche gli altri contraddittori necessari, (in proprio), CP_4
AN ed il nipote . CP_2
Si deve, pertanto, evidenziare che, contrariamente a quello che sostiene l'attrice, una parte sostanziosa delle somme arrivate sul nuovo conto di cui è causa o era denaro (euro 86.198,43) di cui si era appropriato Per_1
attribuendosi il terzo della giacenza del precedente conto con l'applicazione della presunzione dell'art. 1298 c.c. e versandolo su un conto di cui era cointestatario e, come appena scritto, sino a quando non venga accertata la illegittimità di questa appropriazione nel contraddittorio con tutti i correntisti e degli eredi di costoro, non può ritenersi, neppure in via incidentale, superata tale presunzione ed illegittima quella disposizione bancaria, oppure era denaro
Pag. 14 (euro 43.099,21 nell'ipotesi più favorevole all'attrice) che apparteneva ed appartiene al relictum della successione materna, alla quale concorrevano i quattro figli, e ciò a causa del riconoscimento a , tramite il bonifico Pt_2
del 22.12.2017, di una quota maggiore del 50% di quella che alla medesima sarebbe spettata applicando la presunzione del richiamato articolo e considerando come aventi diritto alla giacenza solo coloro, lei e la madre, che alimentavano il precedente conto con le loro pensioni.
Quanto, poi, in particolare alla replica dell'attrice secondo cui il germano in vita aveva già ricevuto donazioni e, quindi, non Per_1
concorrerebbe alla ripartizione della quota di saldo del precedente conto corrente spettante alla madre per effetto della collazione delle donazioni ricevute da quest'ultima, per quanto possa valere in questa sede e fermo quanto appena esposto sull'impossibilità di pronunciarsi sulla titolarità delle somme del primo conto corrente e, quindi sulla legittimità o meno del prelievo del 22.12.2017, si osserva che la donazione del 1981 dell'immobile di Via Trencia, n. 60, risulta fatta dal padre cl. 1921 al Controparte_3
figlio e non dalla madre . Inoltre, l'acquirente dell'immobile Per_1 Per_2
nel complesso edilizio “La Quercia” a Marano di Napoli è il nipote CP_3
cl. 2010 e non il padre e dalla documentazione
[...] Persona_3
esibita, estratto conto ed assegni, non emerge che a prelevare questo importo di euro 110.000,00 euro sia stato quest'ultimo e neppure che il beneficiario della liberalità della fosse stato il figlio, come sostenuto dall'attrice, Per_2
e non, invece, direttamente il nipote . CP_2
Ritiene, pertanto, il giudicante che il bonifico effettuato in favore da della allo stato degli atti non si giustifica o, meglio, Parte_2 CP_1
Pag. 15 non abbia causa soltanto per la parte che eccede la quota parte spettante alla convenuta sulle somme versate sul conto da e cioè per euro Persona_3
86.198,43.
Non è dato sapere, perché non provato dall'attrice, se i prelievi effettuati da questo conto siano stati destinati ed in quale parte alle esigenze dell'attrice oppure a quelle del fratello (che l'attrice ha definito essere il suo gestore), né ciò si rileva dalla lettura degli estratti conto, e, pertanto, si terrà
conto dell'importo di euro 86.198,43 (senza interessi maturati perché non vi è
modo di calcolarli sulla base della documentazione prodotta) come quota parte che alla chiusura del nuovo conto sarebbe spettata a . Per_1
Dividendo per i due eredi, la convenuta ed il figlio, questo importo, si ottiene 43.099,22 euro. Avendo la convenuta ricevuto un bonifico di euro
50.229,70, lo stesso per euro 7.130,48 non era giustificato e, quindi, tale ultimo importo va ripetuto dalla convenuta all'attrice oltre interessi al tasso legale di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al soddisfo.
La domanda dell'attrice avente ad oggetto il risarcimento dei danni biologici e morali che avrebbe patito a seguito dei fatti di causa, domanda quantificata in euro 40.000,00, è infondata. L'attrice si è limitata a depositare due certificati medici, uno del dicembre 2022 ed un altro del giugno 2024 i cui viene solo affermato che la stessa è affetto da stati di ansia e da una sindrome schizo affettiva di (o forse, “in”) peggioramento ma senza che sia minimamente indicata la causa e, peraltro, in un soggetto in cura dal 1999 in base alla documentazione prodotta (doc. 2) proprio per “sindrome schizo affettiva”.
La prova per testi articolata oltre che inammissibile perché induceva il
Pag. 16 testimone ad esprimere una valutazione era anche irrilevante perché nel capitolo vengono dedotti soli disagi e dissapori che non raggiungono quella soglia di lesività, con compromissione di diritti costituzionalmente tutelati,
che giustifica il risarcimento del danno (“quando ha realizzato che Pt_2
la metà dei suoi soldi erano stati prelevati dalla sig.ra ritenendola CP_1
eredità del marito ha manifestato disagi e dissapori nei confronti della sua
famiglia e delle sorelle AN e ”). Per questo motivo non è stata Pt_1
ammessa la CTU richiesta perché del tutto esplorativa.
Quanto poi ed in particolare al risarcimento del danno morale derivante da reato, sul quale l'attrice ha insistito anche nelle memorie di replica, si osserva che nessuno dei capitoli di prova articolati era volto a provare la commissione di un reato da parte della convenuta.
Quanto alle spese di lite, la soccombenza parziale, e considerato anche il rifiuto dell'attrice della proposta conciliativa formulato, induce il giudicante a compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
, nella qualità di amministratrice di sostegno di , Parte_1 Parte_2
nei confronti di , così provvede: CP_1
1) accoglie in parte la domanda di ripetizione e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di parte attrice della somma di € CP_1
7.130,48 oltre interessi al tasso legale di cui al quarto comma dell'art. 1284
c.c. dalla domanda e sino al soddisfo;
2) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice;
Pag. 17 3) dichiara inammissibile la domanda proposta dall'attrice nei confronti della convenuta quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Controparte_3
4) dichiara inammissibile la domanda di resa del conto proposta dall'attrice nei confronti della convenuta;
5) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, 10 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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