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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/07/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. FA AR Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 2085/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrari Morandi ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Valdinievole 11;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Simona Controparte_1
Miglio e con lei elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'avvocatura distrettuale dell' ; CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Tivoli n.
312/2023, pubblicata in data 1° marzo 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia la Corte Ecc.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, ordinare la comparizione delle parti, fissando la relativa udienza e, in riforma dell'impugnata sentenza: dichiarare l'illegittimità, l'insussistenza e/o l'infondatezza del provvedimento di indebito CP_ formulato dall' in data 31.10.2018 in quanto illegittimo, nullo tardivo e infondato. Conseguentemente, condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute e CP_1 trattenende. CP_ Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata in entrambe le fasi del giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/04), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.
CONCLUSIONE APPELLATO: Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
312/23 del Tribunale di Tivoli. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio
Fatto e diritto
1. Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Tivoli, iscritto in data 28 marzo 2019, Pt_1 ha chiesto che sia accertata e dichiarata l'insussistenza dell'indebito di € 2.986,56,
[...] relativo alla pensione categoria SO n. 28587215 per il periodo gennaio 2017 – novembre 2018, e la CP_ conseguente infondatezza della relativa richiesta di restituzione avanzata dall' con nota del 31 ottobre 2018, in quanto generica, priva di adeguata prova, giuridicamente infondata e comunque proposta tardivamente. La ricorrente ha altresì chiesto di condannare l'Istituto alla restituzione in suo favore delle somme eventualmente già trattenute in esecuzione della pretesa restitutoria, con integrale vittoria di spese, competenze e onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ 1.1. Si è costituito in giudizio l' eccependo l'infondatezza della domanda attorea e chiedendo, pertanto, il rigetto integrale del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
2. Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso della ritenendo Pt_1 legittima la richiesta dell' di restituzione della somma di € 2.986,56, relativa alla CP_1
“maggiorazione sociale” e all'“aumento al milione” percepiti dalla pensionata per il periodo gennaio 2017 – novembre 2018.
Secondo il Tribunale di Tivoli, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'indebito, spetta alla ricorrente provare la sussistenza dei requisiti reddituali che giustificano la prestazione.
Ha osservato che “In base alla certificazione fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate del
11.2.2020 sulla consistenza dei redditi della stessa, risulta la percezione di un reddito imponibile irpef di euro 6.718,00 per l'anno 2016 e di euro 6.643,00 per l'anno 2017, cui devono aggiungersi
2 gli ulteriori redditi rilevanti per la maggiorazione ovvero: redditi da terreni per un totale di euro
83, da fabbricati per euro 673 e redditi da locazione agevolata per euro 1306 nel 2016 ed euro
4094 per il 2017, con superamento delle soglie reddituali fissate in euro 8.298,29 per il 2017 ed euro 8.370,18 euro per il 2018.”.
Il Tribunale ha ritenuto irrilevante la buona fede del beneficiario, trattandosi di prestazione previdenziale, non assistenziale, soggetta al recupero secondo la previsione dell'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991. CP_ Il giudice a quo ha argomentato, infine, sulla tempestività del recupero posto in essere dall' con la nota del 31 ottobre 2028.
3. Avverso tale decisione ha proposto l'odierno appello censurando la Parte_1 pronuncia nella parte in cui il giudice di primo grado non avrebbe dato alcun rilievo al principio che tutela l'affidamento del beneficiario di prestazioni assistenziali in assenza di dolo, ritenendo che tale disciplina non possa applicarsi all'indebito previdenziale.
A fondamento dell'impugnazione, parte appellante evidenzia di aver sempre dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate, senza occultare alcuna informazione, circostanza nota all' . CP_1
In tale contesto, rileva che la prestazione è stata incassata in buona fede, sulla base di dati già nella CP_ disponibilità dell' che, per legge, è tenuto a verificarli mediante gli ordinari strumenti di cooperazione amministrativa.
Richiama, quindi, la giurisprudenza della Corte Suprema in tema di indebito assistenziale che afferma che la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento, da parte dell'ente, dell'indebito, con conseguente sanatoria, pertanto, dei ratei precedentemente corrisposti, salvo il dolo dell'interessato, dolo insussistente nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri CP_ redditi alla pubblica amministrazione e gli stessi fossero, perciò, conoscibili dall'
CP_ 4. Si costituisce l' nell'odierno giudizio d'appello contestando il gravame, di cui chiede il rigetto, rilevando che la ricorrente ha superato le soglie reddituali previste per la maggiorazione sociale.
Evidenzia di aver tempestivamente proceduto al recupero delle somme indebitamente percepite entro i termini di legge, in conformità all'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, avendo acquisito i dati reddituali tramite le dichiarazioni fiscali annualmente presentate dalla Pt_1
Osserva, al riguardo, che il dolo del percettore non è requisito necessario per il recupero, purché
l'azione dell'Ente avvenga entro il termine previsto, e che l'affidamento del beneficiario non può ostacolare il recupero legittimo.
3 Osserva, da ultimo, che ai sensi del comma 10 bis dell'art. 35 del d.l. 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, inserito dall'art. 13, comma 6 del d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, non esiste più alcuna differenza nelle modalità di accertamento reddituale in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, perché il legislatore ha assimilato, con indubbio intento e modalità semplificatrici, la disciplina delle verifiche delle situazioni reddituali delle prestazioni assistenziali a quelle previdenziali previste dall'art. 13 della legge n. 412/1991.
5. L'appello è fondato.
5.1. Osserva il Collegio che, in linea generale, il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta aspetti derogatori rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua
«alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi che costituisce dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che
(...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448).
Alla luce di ciò, la giurisprudenza, con specifico riferimento all'indebito assistenziale, ha a più riprese affermato il principio per cui “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione
(come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 28771/2018; conformi le successive Cass. 26036/2019, Cass.
31372/2019, Cass. 24133/2021, Cass. 24617/2022).
Inoltre, in conformità al citato orientamento è stato affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando
4 vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020).
Da tali principi si ricava, dunque, che nel sottosistema dell'assistenza sociale, in armonia con l'articolo 38 della Costituzione, non trova applicazione la regola civilistica della ripetizione dell'indebito di cui all'articolo 2033 c.c., prevalendo le esigenze di tutela dell'assistito, a meno che questo non versi in dolo, situazione soggettiva idonea a far venire meno l'affidamento e la necessità di tutela del soggetto percettore.
5.2. Differente è, invece, la disciplina del sottosistema previdenziale, rispetto al quale vige il ben diverso principio secondo cui l'irripetibilità della prestazione è subordinata al ricorrere di specifiche condizioni espressamente disciplinate dalla legge. In particolare, la disciplina dell'indebito previdenziale, e le condizioni cui è subordinata l'irripetibilità della prestazione, è dettata dall'articolo 52 della legge n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall'articolo 13 della legge 412/1991.
Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 10337/2023; conforme la precedente Cass. 5984/2022).
5.3. Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che l'indebito è insorto per avvenuto superamento del requisito reddituale relativo alla maggiorazione sociale ed alla maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001 (cd. “aumento al milione”).
Afferma, al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, con valutazione condivisa da questo Collegio, che <
7. In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d.lgs. 31 marzo 1998 n.
112, richiamato dalla l. n. 328 del 2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a
5 pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
8. All'interno di questo riferimento generale, che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, va esaminata l'ipotesi di maggiorazione di cui si discute prevista dall'art. 38 l. n. 448 del 2001.
La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che,
a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi CP_1 dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. [... ] 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. [...].
9. Si tratta, come emerge dal testo, di una misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui all'art. 2 l. n.
222 del 1984) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro
516,46.
10. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.>> (Cass. 13915/2021). CP_ 5.4. La prestazione che ha dato luogo alla pretesa di recupero dell' quindi, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, ha natura assistenziale ed alla stessa trovano applicazione i principi dell'indebito assistenziale in precedenza richiamati, emergendo dagli atti la mancanza del dolo in capo all'odierna appellante che ha sempre provveduto a comunicare regolarmente i propri redditi all'Agenzia delle entrate.
6 Su tale aspetto, la Corte Suprema ha affermato che: <11. - L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003. Mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le CP_1 somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il
2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
12.- Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
13.- Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". 14.-- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva CP_1 di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
15.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. CP_1
16. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso
7 l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei CP_1 redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 " devono comunicare all' soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
17.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' >> (Cass. 12608/2020). CP_1
Pertanto, avendo l'odierna appellante regolarmente comunicato i propri dati reddituali all'Agenzia CP_ delle entrate, gli stessi si devono ritenere conosciuti dall' – che, infatti, proprio dalla verifica effettuata delle dichiarazioni dei redditi ha potuto constatare il superamento del limite reddituale -, sicché è pacifica la mancanza del dolo.
Nemmeno il dolo potrebbe evincersi dall'incremento reddituale, che non è talmente significativo da rendere inequivocabile al percettore il venir meno del beneficio (Cass. 28771/2018). CP_ 5.5. Infondata è anche l'affermazione dell' che, a seguito dell'entrata in vigore dall'art. 13, comma 6 del d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che ha inserito il comma 10 bis all'art. 35 del d.l. 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, non esisterebbe più alcuna differenza nelle modalità di accertamento reddituale in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, avendo il legislatore assimilato la disciplina delle verifiche delle situazioni reddituali delle
8 prestazioni assistenziali a quelle previdenziali, con conseguente generale applicazione dell'art. 13 della legge n. 412/1991.
L'assimilazione delle modalità di comunicazione dei redditi incidenti sulle prestazioni previdenziali CP_ ed assistenziali e, quindi, delle modalità di verifica da parte dell' non determina l'assimilazione anche delle regole concernenti il recupero delle somme indebitamente erogate, perché, come affermato dalla richiamata pronuncia n. 12608/2020, <in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della iv sezione, consente di norma (anche dopo 2003) ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo dolo comprovato.>>.
Il principio è stato ribadito anche da Cass. 13915/2021, già in precedenza menzionata, che afferma:
<13. Dunque, anche per tale via si giunge alla conclusione che, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata, non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n.
31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale
(v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).>>.
6. Alla stregua delle svolte considerazioni l'appello deve, pertanto, essere accolto e va dichiarata la non ripetibilità della somma di € 2.986,56 richiesta in restituzione dall'Istituto con la nota del 31 ottobre 2018. CP_ L' deve essere altresì condannato, in base al principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia, dato dalla somma richiesta in restituzione dall' , e dell'attività processuale CP_1 effettivamente svolta in entrambi i gradi del giudizio (non si liquida, quindi, per entrambi i gradi la fase di istruttoria/trattazione che non si è tenuta).
P.q.m.
9 Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che non è Parte_1
CP_ tenuta a restituire all' la somma di € 2.986,56, relativa alla pensione categoria SO n. 28587215, richiesta con la nota del 31 ottobre 2018. CP_ Condanna l' a rimborsare alla parte appellante le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per ciascun grado, nella somma di € 1,500,00 per compenso oltre spese generali al
15%, iva e c.p.a. da distrarre al difensore antistatario.
Così deciso all'udienza del 2 luglio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
FA AR
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