Articolo 3 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 gennaio 1990
Art. 3. Obbligo del rapporto 1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1990
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