Art. 3. Obbligo del rapporto 1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorita' giudiziaria.
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2 gennaio 1990
2 gennaio 1990
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- 1. Frode sportiva: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 giugno 2021
Giurisprudenza • 17
- 1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 09/02/2015, n. 952Provvedimento: […] Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento Daspo emesso dalla Questura di Napoli, lamentando la violazione degli artt. 10 e 24 l. 241/90 (illegittimo diniego di accesso agli atti del procedimento amministrativo), la violazione di legge ex artt. 3 e 10 l. 401/1989 ed eccesso di potere sia per difetto di motivazione del provvedimento del questore in relazione al principio di gradualità della sanzione, sia per travisamento dei fatti, nonché insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche per difetto di istruttoria, la violazione di legge ex art. 6 l. 377/01 ed infine eccesso di potere per difetto ed indeterminatezza dei presupposti, in merito ai luoghi d'accesso/transito/trasporto da e per gli impianti sportivi.Leggi di più...
- violazione di legge ex artt. 3 e 10 l. 401/1989·
- misure di prevenzione·
- graduazione delle sanzioni·
- irretroattività delle norme penali·
- proporzionalità tra fatto e conseguenza·
- compensazione delle spese processuali·
- art. 6 c. 5 l. 401/89·
- condotte violente collettive·
- ammissibilità delle prove indiziarie·
- violazione degli artt. 10 e 24 l. 241/90·
- eccesso di potere·
- DASPO·
- difetto di motivazione