Decreto cautelare 2 marzo 2022
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 18/06/2025, n. 11912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11912 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11912/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02043/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Florinda Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Comando Divisione Vittorio Veneto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Circolare dello Stato Maggiore della Difesa M_D SSMD REG2021 00228670 del 10.12.2021 avente ad oggetto “Direttiva sugli adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria”;
- della Circolare del Ministero della Difesa M_D SSMD REG2021 00537805 del 13.12.2021 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica”;
- del Provvedimento di sospensione n. M_D E25218 REG2021 0041999 del 21.12.2021 notificato a mani del ricorrente in pari data, emesso dal “Comando Divisione “Vittorio Veneto””, Firenze, a firma del Comandante di Corpo Col. F. (b) Dario Cosimi;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ed in particolare: l'invito a produrre la documentazione relativa all'obbligo vaccinale n. M_D E25218 REG2021 0041183 del 15.12.2021 a firma del Comandante la Divisione Gen. D. -OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente in pari data;
nonché per l'accertamento
- del diritto del ricorrente ad essere reintegrato al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, relativamente al periodo di sospensione o dell'accertamento del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare;
nonché per la condanna
- dell'Amministrazione al pagamento di tutti gli emolumenti e/o indennità a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte a causa dell'adozione del provvedimento del 21.12.2021, nonché, ex art 30 c.p.a. al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia;
e, ove necessario, previa disapplicazione
dell'art. 2 del Decreto Legge n.172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, Tenente Colonnello dell’Esercito italiano in servizio presso la Divisione Vittorio Veneto con sede a Vittorio Veneto (TV), ha impugnato il provvedimento di sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa a causa dell’accertamento della inosservanza dell’obbligo vaccinale ex art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, conv. con modificazioni dalla l. 76/2021 e le circolari presupposte.
2. Nel ricorso vengono dedotte le censure che seguono.
I. Violazione ed illegittimità del d.l. n. 172 del 26.11.2021 (convertito in legge n. 3 del 21.01.2022) – illegittimità costituzionale del d.l. n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n.3 del 21.01.2022 per violazione degli artt. 1-3-4-35-36 della Costituzione - violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa – eccesso di potere – ingiustizia manifesta –contraddittorietà con le norme previste dal codice dell’ordinamento militare e nello specifico gli artt. 885, 893 e 920.
In primo luogo, parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati perché ritiene che l’introduzione della misura della sospensione dal servizio per inottemperanza all’obbligo vaccinale avrebbe surrettiziamente introdotto nell’ordinamento una nuova e inammissibile ipotesi di sanzione di stato al di là di quanto stabilito dal codice dell’ordinamento militare.
Viene censurato altresì l’eccesso di potere per carenza di proporzionalità, poiché la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con perdita di ogni compenso di carattere fisso e continuativo ovvero di carattere accessorio e indennitario sarebbe una sanzione troppo grave per il semplice fatto di non essersi vaccinati, considerando anche che, ai sensi dell’art. 920 cod. ord. mil., al personale sospeso per motivi penali o disciplinari sono comunque dovuti la metà degli assegni a carattere fisso o continuativo.
II. Illegittimità costituzionale dell’art. 2 d.l. n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022 per violazione degli artt. 1-3-4-35-36 della Costituzione
In secondo luogo, viene sostenuta l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legge n. 172/2021 che hanno introdotto l’obbligo vaccinale per asserita contrarietà alle norme costituzionali che tutelano il diritto ad una giusta e dignitosa retribuzione.
3. Successivamente all’instaurazione del giudizio, il ricorrente ha contratto il virus Sars–Covid 19 e, pertanto, il Comando della Divisione d’appartenenza con provvedimento prot. n. 4046 del 25.02.2022 ha provveduto alla revoca del provvedimento di sospensione gravato a far data dal 21.02.2022 (ultimo giorno di efficacia della sospensione 20.02.2022) e con provvedimento prot. n. 4032 del 25.02.2022 ha provveduto a ricalcolare il periodo di sospensione determinandolo dal 21.12.2021 al 20.02.2022 per la durata complessiva di 62 giorni.
4. Si è costituito il Ministero intimato, il quale ha chiesto preliminarmente di dichiarare improcedibile il ricorso con riferimento alla domanda di annullamento del provvedimento di sospensione per ciò che riguarda il periodo temporale successivo al 20.02.2022; nel merito è stata chiesta la reiezione del ricorso.
5. All’udienza pubblica del 11/06/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare, deve essere affermata la competenza di questo Tribunale a decidere la presente controversia; invero, benché il ricorrente abbia la propria sede di servizio nella provincia di Treviso, deve essere rilevato che il ricorrente ha espressamente impugnato, formulando precipue censure, non solo il provvedimento di sospensione a lui riferito, ma anche le circolari presupposte, le quali, nel precisare e dettagliare gli obblighi in materia di vaccinazione anti-Covid, hanno una indubbia natura regolamentare, con conseguente competenza di questo Tribunale a decidere la controversia ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
7. Nel merito, il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte, il che esime questo Collegio, in applicazione del principio della cd. ragion più liquida, dall’esame della questione di parziale improcedibilità del ricorso prospettata dall’Avvocatura.
8. In primo luogo, deve essere rilevato che il provvedimento di sospensione era atto vincolato per l’Amministrazione, la quale, una volta accertato il fatto che il ricorrente non aveva ottemperato all’obbligo vaccinale, era tenuta ad adottarlo; alcun vizio può pertanto essere rintracciato nell’operato dell’Amministrazione che si è limitata, dapprima con l’adozione delle circolari e quindi con l’atto di sospensione, ad applicare le norme di legge introdotte dal decreto legge n. 172/2021.
9. In secondo luogo, con riguardo alle censure con cui sono stati avanzati dubbi di legittimità costituzionale delle disposizioni emergenziali che hanno introdotto l’obbligo vaccinale, può essere richiamata la sentenza n. 15/2023 della Corte Costituzionale con cui quest’ultima ha escluso - fissando un principio valido per ogni settore del pubblico impiego, anche non contrattualizzato - la illegittimità costituzionale di una serie di disposizioni per le quali ai lavoratori che non abbiano adempiuto all'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, e siano stati conseguentemente sospesi dal lavoro e dallo stipendio, non è dovuta neppure l'erogazione dell'assegno alimentare previsto dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva di categoria in caso di sospensione cautelare o disciplinare (conf. Corte cost., n. 188/2024).
Invero “ nel meccanismo degli artt. 4,4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale. L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, "la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati", giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
Né rileva - ha aggiunto la Corte - il diverso trattamento normativo riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, essendo in tali casi la temporanea impossibilità della prestazione determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersi del dipendente, ed essendo perciò giustificato il riconoscimento dell'assegno alimentare alla luce della necessità di assicurare allo stesso lavoratore un sostegno per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità (in termini TAR Sardegna, sentenza n. 720/2024).
In altri termini, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale introdotto per le professioni sanitarie dall'art. 4, d.l. n. 44 del 2021 e poi esteso ad altre categorie di lavoratori, la misura della sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione appare legittima anche sul piano dei principi della proporzionalità e della parità di trattamento, rispetto al pur fondamentale principio lavoristico, attesa la temporaneità della misura sospensiva, “ senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, come chiarisce l'art. 4-ter, comma 3, del citato decreto e, dunque, motivata non già da una contestazione disciplinare del datore di lavoro, ma da una precisa scelta individuale del lavoratore che, per fatto proprio rende impossibile lo svolgimento di mansioni lavorative e si pone in contrasto con un fondamentale principio dell'ordinamento, ossia con l'esigenza di tutelare la salute individuale e pubblica, sottesa all'introduzione dell'obbligo vaccinale, e dunque contro l'ordine pubblico.
10. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, non essendo fondati i dubbi di legittimità costituzionale prospettati da parte ricorrente.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.305,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.