CA
Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/08/2025, n. 4800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4800 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere est.
dott. Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2412/2020, pendente
TRA
(C.F. , con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Vittorio
Angiolini, Prof. Paolo Stella Richter, Silvia Assennato e Massimiliano Pucci in forza di procura in atti
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Campilongo CP_1 C.F._1 giusta delega in atti
Appellato
E NEI CONFRONTI DEL
in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, contumace Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 11301/2020 depositata il 3.8.2020.
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati
i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in riforma integrale della sentenza impugnata:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell
[...]
e disporne l'estromissione dal giudizio;
Parte_1
- in via subordinata, rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell Parte_1
, poiché prescritta, nonché infondata in fatto e diritto e non provata.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si reiterano tutte le richieste istruttorie spiegate in primo grado, anche in prova contraria”.
Per l'Appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis,
Respingere siccome infondato l'appello proposto dall' , Parte_1 confermando la sentenza impugnata nelle relative parti.
In accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare la violazione del Controparte_2 dell'obbligo di vigilanza impostogli dall'art. 15 della Legge n. 152 del 2001 e dall'art. 10 del DM n. 193/1998
[...]
e, per l'effetto, il per la rispettiva parte di responsabilità o in via solidale Controparte_2 con l , al risarcimento del danno in favore del Signor Parte_1 [...]
pari ad € 237.892,69 (duecentotrentasettemilaottocentonovantadue/69) o nella somma maggiore o minore CP_1 ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria, corrente dal 08.10.2010 data del pagamento da parte della di libero passaggio della Credit Suisse. CP_4
In subordine, si chiede volersi compensare o ridurre le spese di lite del primo grado di giudizio tra il Sig. ed il CP_1
. Controparte_2
Con vittoria di spese di liti, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 20.02.2015 il sig. ha convenuto innanzi al Tribunale CP_1 di Roma l - (di seguito, breviter ”) e il Parte_1 Pt_1 al fine di sentir dichiarare e accertare “l'inadempimento Controparte_2 contrattuale dell perpetrato ai danni dell'attore; la responsabilità dell ai Controparte_5 Controparte_5 sensi dell'art. 2049 c.c. per fatto illecito del proprio dipendente;
la violazione da parte dell' Controparte_5 dell'obbligo di vigilanza sulla propria sede estera di Zurigo;
la violazione da parte del Controparte_2 dell'obbligo di vigilanza impostogli dall'art. 15 della Legge n°152 del 2001 e dall'art. 10 del D.M.
[...]
n°193/1998 e per conseguenza: Condannare ed Controparte_5 Controparte_2 ciascuno per la rispettiva responsabilità o in via solidale, al risarcimento del danno in favore dell'attore pari ad €
348.797,88 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi compensativi dalla sentenza del 28 febbraio 2013 del Tribunale d'appello del Canton Zurigo all'effettivo soddisfo e svalutazione monetaria in base agli indici Istat;
condannare, altresì, l ed il ciascuno Controparte_5 Controparte_2 per la sua parte di rispettiva responsabilità o in via solidale, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap come per legge”.
A sostegno della domanda il sig. , cittadino italiano residente in [...], ha dedotto: CP_1
i)di aver conferito mandato all'Associazione IN ZZ (di seguito, anche solo l'“Associazione”)
CP_ per l'assistenza nello svolgimento della pratica di rimpatrio in e di riscossione del “capitale di libero passaggio” accumulato presso la Fondazione di libero passaggio istituita presso la banca Credit
Suisse;
ii) di essere stato vittima di una truffa perpetrata da dipendente dell'Associazione Persona_1
e apparentemente responsabile della sede di Zurigo, il quale – falsificando il mandato ed i documenti consegnatigli dall'attore – avrebbe trasferito l'intero capitale pensionistico destinato al sig. su CP_1 un conto corrente a lui intestato per la complessiva somma di CHF 363.244,69 (€ 302.312,39), con conseguente danno della parte attrice;
iii) di avere ottenuto, dall'Autorità giudiziaria svizzera, la condanna dell'Associazione CA ZZ al risarcimento dei danni, ma di non avere riscosso alcuna somma a fronte del sopravvenuto fallimento della suddetta associazione.
Tanto premesso in fatto il , ritenendo che l'Associazione altro non fosse se non la sede estera CP_1 della , la ha citata nel presente giudizio per ottenere l'accertamento della sua responsabilità ex art. Pt_1
1218 c.c., ex art. 2049 c.c. nonché, in via solidale con il , ex art. 2043 c.c. per Controparte_2 omessa vigilanza sull'attività della Associazione svizzera. Si è costituita tempestivamente la eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e la Pt_1 propria carenza di legittimazione passiva nonché la prescrizione del diritto e l'infondatezza nel merito della domanda.
Si è altresì costituito il , instando per la declaratoria del proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, dell'intervenuta prescrizione dell'azione, dell'infondatezza della pretesa;
il convenuto ha richiesto in via subordinata la rideterminazione del quantum oggetto di domanda ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ragione della necessità di scomputare quanto medio tempore restituito dal Per_1 al , e infine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, ha domandato l'accertamento CP_1
Pt_ della misura della responsabilità dell
A conclusione del giudizio di primo grado il Tribunale di Roma ha così statuito: “1) Dichiara il convenuto carente di legittimazione passiva;
2) condanna il convenuto Controparte_2 [...]
a pagare in favore dell'attore la somma di € 237.892,69, aumentata con Parte_1 la rivalutazione monetaria ISTAT e con gli interessi legali codicistici, il tutto corrente dal 08.10.2010 sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna l'attore a pagare in favore del le spese CP_1 Controparte_2 processuali liquidate in € 8.000,00 oltre oneri previdenziali e tributari se e come per legge;
4) condanna il convenuto
a pagare in favore dell'attore le spese processuali liquidate in € Parte_1
15.300,00 (di cui € 1.300,00 per esborsi) oltre oneri previdenziali e tributari come per legge”.
Avverso tale pronuncia la ha proposto appello, lamentando l'erroneità del provvedimento nella Pt_1 parte in cui il Tribunale ha rigettato le eccezioni di carenza della giurisdizione italiana in favore di quella svizzera e di legittimazione passiva della convenuta, nonché nella parte in cui ha dichiarato la propria responsabilità per i fatti ascritti al soggetto privo di rapporti con l'appellante. Per_1
Si è costituito in giudizio il sig. mentre il , ancorché regolarmente citato, CP_1 Controparte_2 non si è costituito nel presente grado di giudizio che, pertanto, è proseguito in sua contumacia.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
§1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente Pt_1 la giurisdizione del giudice italiano, in luogo di quello elvetico. Ad avviso dell'appellante, poiché l'origine del danno lamentato dal era da rinvenire nel fatto CP_1 illecito compiuto in ZZ dal dipendente dell'Associazione e lì residente, la causa – ex Per_1 art. 62 l. 218/1995 – avrebbe dovuto essere regolata dal diritto elvetico ed essere radicata innanzi al giudice d'oltralpe in ossequio al disposto dell'art. 7, comma 2, del Regolamento UE 1215/2012.
Di avviso contrario è la difesa del sig. , secondo la quale l'art. 7 del Regolamento 1215/2012 CP_1 prevederebbe un foro facoltativo e alternativo rispetto a quello generale del convenuto, adito nel caso di specie.
L'eccezione formulata dall'appellante deve essere rigettata.
Preliminarmente si osserva come la normativa applicabile in tema di giurisdizione debba essere individuata nella “Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” conclusa tra la ZZ e l'UE a Lugano il 30.10.2007 ed approvata dall'Assemblea federale l'11.12.2009 (di seguito, Convenzione di Lugano), peraltro di fatto recettizia delle disposizioni europee in materia di giurisdizione e competenza, tanto che il suo articolo 5 risulta pienamente sovrapponibile all'art.
7.2 del Regolamento 1215/2012 su cui l'appellante fonda la propria censura.
Fatta questa premessa, alla luce del combinato disposto degli art. 2 e 60 della Convenzione e della corretta interpretazione letterale e sistematica del citato art. 5, si deve concludere per la declaratoria della giurisdizione del giudice italiano.
La formulazione dell'art. 5 secondo cui “una persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente
Convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente Convezione: 1) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio… 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, conferma infatti la libertà di scelta riconosciuta all'attore tra i fori speciali così individuati e quello generale del domicilio del convenuto, adito nel caso di specie dal sig. . CP_1
L'art. 2 della Convenzione, infatti, prevede quale regola generale, che “le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato”, mentre l'art. 3 stabilisce che “Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente titolo”.
I convenuti sono dunque stati evocati in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale sulla base del foro generale relativo al loro domicilio, come identificato dall'art. 60 della Convenzione suddetta. Né, in via di chiusura, la fattispecie ricade in alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, disciplinate dall'art. 22 della Convenzione.
In merito alla legge che dovrebbe regolare la controversia l'appellante, senza formulare un apposito motivo ma nell'ambito di quello afferente al difetto di giurisdizione, ventila l'inapplicabilità della legge italiana ai sensi degli articoli 57 e 62 della legge 218/1995.
La censura, volendo ritenere che la stessa superi il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. (il che appare da escludere stante la genericità del rilievo), è comunque infondata.
In merito alla domanda di accertamento della responsabilità contrattuale, occorre immediatamente rilevare che nessun rapporto negoziale sussiste inter partes.
Il contratto di mandato su cui l'attore in primo grado fonda l'azione reca infatti l'intestazione dell'Associazione svizzera e non è quindi riconducibile all'odierna appellante.
Non assume dunque alcuna rilevanza, nel caso di specie, l'art. 57 della legge 218/1995 astrattamente applicabile in materia di obbligazioni contrattuali.
In materia di responsabilità extracontrattuale l'art. 62 della l. 218/1995, richiamato dall'appellante, stabilisce che: “
1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento.
Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”, fatto che il sig. individua nell'omesso controllo da parte dell e del CP_1 Pt_1 CP_2
sull'operato dell'Associazione svizzera.
[...]
Considerato quindi:
i)che la vigilanza da parte della sull'Associazione svizzera avrebbe dovuto svolgersi secondo le Pt_1 prescrizioni della legge italiana e della Convenzione inter partes stipulata anch'essa in Italia,
ii) che nel caso di specie il sig. , sia in primo grado che in sede di appello, ha invocato CP_1
l'applicazione della normativa nazionale (v. la comparsa di risposta, laddove l'appellato ha sostenuto che il primo giudice avesse “giustamente applicato il diritto italiano poiché la domanda verte su condotte attribuite
a due enti italiani che svolgono la propria prevalente attività sul territorio italiano”),
si deve concludere per l'applicazione della legge nazionale.
§2. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza impugnata per aver il primo Giudice Pt_1 ritenuto fondate le domande attoree e sussistente la sua legittimazione passiva in quanto “dagli incontestati elementi istruttori acquisiti, risulta ampiamente dimostrata una situazione di oggettiva apparenza idonea ad indurre qualsivoglia persona di media capacità e diligenza (quanto meno) a ritenere che, rivolgendosi alla sede di Zurigo, dell per l'assistenza previdenziale, ci si stesse rivolgendo all'IN - Istituto Nazionale Parte_2
Confederale di Assistenza (italiano), per il tramite di una struttura estera. In proposito, risulta ampiamente documentato che ne sia stato o non ne sia stato formalmente dipendente, di fatto era il gestore della sede di Zurigo Persona_1 dell e, soprattutto, non risulta che l' abbia Parte_2 Parte_1 mai eccepito sulle funzioni dallo stesso, effettivamente svolte”.
Ancora, avrebbe errato il Tribunale a qualificare il legame tra la e l'Associazione svizzera quale Pt_1 rapporto tra committente e commesso e considerare l'Associazione una mera articolazione estera della
IN italiana, quando invece avrebbe dovuto ritenere i due enti come distinti, dotati di autonoma personalità giuridica e autonomia finanziaria, legati solo in ragione delle previsioni dell'art. 6, comma
4, della legge 152/2001, secondo cui “per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazione promotrici di cui all'art. 2”
(nel caso di specie l'Associazione senza scopo di lucro IN ZZ, costituita ai sensi dell'art. 60 del codice civile elvetico).
Per l'appellante quindi, poiché il era dipendente della sede di Zurigo dell'Associazione, non Per_1 soggetta al diretto controllo dell' , la quale non aveva poteri di scelta dei suoi dipendenti, e poiché Pt_1 egli aveva posto in essere una condotta truffaldina estranea alle finalità del Patronato, il primo Giudice avrebbe dovuto concludere per la carenza di legittimazione passiva della convenuta e, in ogni caso, per l'infondatezza della domanda.
Allo scopo di paralizzare il motivo di appello il sig. ha ribadito la natura di ente strumentale CP_1 dell'Associazione desumibile dai seguenti elementi: i) l'assenza di autonomia patrimoniale;
ii) l'essere tenuto ai sensi del proprio Statuto “alla realizzazione dei soli interessi e fini della sede centrale ”; iii) il Pt_1 fatto di aver assunto ai sensi della Convezione stipulata con un obbligo di rendicontazione nei Pt_1 suoi confronti;
iv) l'essere tenuto, sempre ai sensi della Convenzione, ad utilizzare nell'espletamento delle attività proprie dell il logo di tale patronato e la dicitura sede estera (doc. 19 allegato di parte Pt_1 attrice in primo grado).
Il motivo di appello è fondato.
§2.1 Sulla responsabilità contrattuale
Al fine di verificare la sussistenza della responsabilità contrattuale della , occorre premettere che Pt_1 la procura che costituisce la fonte del rapporto obbligatorio dedotto in causa risulta essere stata conferita dal sig. , alla presenza di un dipendente dell'Associazione (il Giacchetta), in favore CP_1 della medesima Associazione “IN – CGIL, Luisenstrasse 29 Pf 1614 8005 Zurich” (si rimanda al doc.
2 del fascicolo di primo grado dell'attore).
Non risulta inoltre provato che la stessa sia stata portata all'attenzione dell'appellante, se non a seguito della scoperta dell'illecito.
Il rapporto negoziale è dunque insorto in via esclusiva tra il e l'Associazione svizzera. CP_1
Tanto premesso, alla luce della documentazione versata in atti, e segnatamente lo Statuto dell'Associazione e la Convenzione intercorsa tra quest'ultima e la (i.e. quella siglata a Roma il Pt_1
9.9.2003, applicabile ratione temporis), è da escludere la postulata “identità soggettiva” tra l' e Pt_1
l'Associazione CA ZZ.
La e l'Associazione, infatti, erano due diversi enti dotati di autonoma soggettività giuridica, l'una Pt_1 di diritto italiano e l'altra di diritto elvetico, di autonomia patrimoniale (nel senso inteso dal ), CP_1 posto che le fonti di finanziamento dell'Associazione non si sostanziavano unicamente nelle elargizioni provenienti dall (v. art. 4 dello Statuto dell'Associazione ratione temporis applicabile), di distinti Pt_1 organi direttivi e gestori (come previsto dallo Statuto dell'Associazione) e di propri dipendenti.
Proprio in ragione dell'alterità soggettiva tra i due enti, i rapporti tra le due associazioni erano regolati da apposite Convenzioni, la cui stipula non sarebbe stata necessaria qualora la CA svizzera fosse stata una mera articolazione territoriale di un unico soggetto giuridico.
Alla luce di tali emergenze deve concludersi per il rigetto della domanda risarcitoria fondata su una responsabilità contrattuale, posto che la non ha intrattenuto con il sig. alcun rapporto Pt_1 CP_1 negoziale e non può dunque ritenersi inadempiente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1218 c.c.
§2.2. Sulla responsabilità ex art. 2049 c.c.
Per il sig. “dalla identità soggettiva tra l e l'IN ZZ discende(rebbe) pure la responsabilità CP_1 Pt_1 ex art. 2049 c.c. di cui l'Appellante deve rispondere per i danni arrecati dal fatto illecito del proprio dipendente nell'esercizio delle incombenze alle quali lo stesso era adibito”.
Quanto testé rilevato circa la distinzione giuridica tra la e l'Associazione vale anche motivare le Pt_1 ragioni dell'infondatezza della domanda azionata ex art. 2049 c.c., se prospettata nei termini appena richiamati (i.e. in ragione della postulata identità soggettiva dei due enti).
Né, il che è sotto altro profilo ventilato dal , si è mai istaurato tra l'appellante ed il CP_1 Per_1 alcun rapporto di lavoro subordinato e anche solo di “preposizione”, suscettibile di assumere rilevanza agli effetti di cui all'art. 2049 c.c. L'autore della truffa subita dal sig. , infatti, risulta essere dipendente dell'Associazione svizzera, CP_1 in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione del 9.9.2003 (di seguito, la Convenzione) secondo cui “la Associazione […] si doterà di personale” proprio.
Il Verbale ispettivo del Ministero del Lavoro, prodotto dallo stesso appellante quale documento 17, qualifica infatti il come dipendente all'Associazione CA svizzera ed in particolare quale Per_1 addetto alla sede di Zurigo;
nello stesso senso sono poi le dichiarazioni rese dalla teste Tes_1 all'autorità giudiziaria elvetica, recepite nella sentenza di condanna della Associazione IN svizzera al risarcimento dei danni, nel cui ambito il è indicato quale dipendente dell'Associazione (si Per_1 rimanda ai doc. 11 e 21 del fascicolo di primo grado del ). CP_1
Né idonee a provare il rapporto di lavoro con l'appellante sono le dichiarazioni riportate in un articolo di giornale e attribuite al responsabile estero della (riportate nel doc. 30 depositato tardivamente Pt_1 da parte attrice nel corso del primo grado di giudizio) il quale, nel riferirsi al lo definisce un Per_1
“ex dipendente”; ferma l'inammissibilità della produzione, non può escludersi che il riferimento sia stato dettato da esigenze di semplificazione, che non trovano riscontro sul piano giuridico.
L'ulteriore documento richiamato dal a sostegno dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra il CP_1
e l' (doc. 31 del fascicolo di primo grado, anch'esso prodotto tardivamente), non solo Per_1 Pt_1
è inammissibile ma sarebbe tale da comprovare l'opposta tesi, se è vero che in quella sede l'autore della truffa è indicato quale dipendente dell'Associazione operante in ZZ, presso la sede di Zurigo.
Esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, neppure si può ritenere che il fosse Per_1 legato da un rapporto di preposizione diretta con la , ipotesi che ricorre quando, per volontà di Pt_1 un soggetto (committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo.
Contrariamente a quanto addotto dal , la non ha potuto incidere sulla sua assunzione o CP_1 Pt_1 sulle mansioni ad esso affidate in concreto.
Ai sensi del Regolamento dell'Associazione, infatti, l'appellante poteva esprimersi in maniera determinante solo riguardo alla nomina del “coordinatore”, carica che il sig. – alla luce delle Per_1 allegazioni della , non smentite dal sig. – non risulta aver rivestito né nel 2004 (anno in Pt_1 CP_1 cui è stato conferito dall'odierno appellato il mandato per la gestione della pratica di riscossione del capitale di libero passaggio), né in alcuna altra data.
In ogni caso, in via di chiusura, l'autonomia gestionale ed organizzativa tra i due soggetti (come delineata dallo Statuto dell'Associazione e dall'art. 5 della Convenzione del 2003) non consentirebbe di ritenere sussistente il potere di direttiva e vigilanza dell italiana sull'operato del Pt_1 Per_1 considerato dalla giurisprudenza di legittimità quale presupposto indefettibile della responsabilità oggettiva di cui si discute (tra le varie, Cass., 11.2.2010, n. 3095).
In assenza di qualsivoglia legame diretto tra il sig. e la devono conclusivamente Per_1 Pt_1 escludersi, nel caso di specie, i presupposti per ritenere fondata la dedotta responsabilità ex art. 2049
c.c. dell'odierna appellante.
§2.3. Sulla responsabilità extracontrattuale.
Parimenti infondata risulta la dedotta responsabilità ex art. 2043 c.c.
Secondo la tesi dell'appellato il fatto illecito posto in essere dalla si sostanzia nella “mancata Pt_1 adozione di misure più stringenti e volte ad un effettivo controllo delle modalità operative adottate nell'ambito della sede svizzera” e nell' “omesso e inidoneo espletamento della dovuta vigilanza”, tale da “aver consentito e, di fatto, agevolato
l'attività criminosa del sig. ”. Per_1
Nello specifico il sig. assume che, ai sensi della Convenzione inter partes stipulata il 12.7.2007, CP_1 la “aveva […] piena facoltà di esercitare il proprio controllo su tutta la documentazione contabile tenuta dalla Pt_1 sede ZZ, oltre ad avere il potere di vigilanza sulle pratiche e sulla documentazione fornita dagli assistiti che era “a disposizione dell ”, nonché il potere di verifica sull'organizzazione e sull'attività dell'Associazione che si attuava, Pt_1 in caso di irregolarità, nel potere di comminare sanzioni all'IN ZZ (convenzione del 12.7.2007..) [anche utilizzando] veri e propri poteri di verifica sull'organizzazione e sull'attività svolta dall'Associazione IN ZZ, mediante la richiesta di dati, informazioni e documenti nonché attraverso l'invio di uno o più ispettori dell ”. Pt_1
Sul punto occorre ribadire che, diversamente da quanto dedotto dal sig. , la Convenzione del CP_1
2007 non regola la fattispecie in esame, verificatasi nel 2004.
La Convenzione ratione temporis applicabile è quella del 2003, ai sensi del cui articolo 10 era attribuito all'appellante il potere di “verificare l'organizzazione e l'attività svolta dall'Associazione”, “al fine di rispettare il dettato normativo della legge n. 152/2001”.
Ciò che quindi era consentito esaminare all'epoca cui si riferiscono i fatti di causa era unicamente che l'Associazione avesse un'organizzazione interna tale da poter eseguire i compiti demandatele in conformità alla legge 152/2001 e che le pratiche svolte e rendicontate alla , nonché i dati Pt_1 riassuntivi alla stessa trasmessi ai sensi dell'art. 9 della medesima Convenzione, rispondessero ai requisiti dettati dalla normativa.
Nessun potere di vigilanza sull'operato del singolo dipendente dell'Associazione poteva invece essere svolto dall'IN italiana, tanto più in un caso, come quello in esame, in cui il ha posto in Per_1 essere l'attività illecita in completa autonomia, senza che la documentazione da lui raccolta (i.e. la procura e gli statuti falsificati) fosse mai transitata negli archivi dell'Associazione o della (il dato Pt_1
è pacifico).
La circostanza da ultimo evidenziata, anche volendo intendere gli obblighi di vigilanza nel più ampio senso prospettato dal sig. , è in ogni caso tale da condurre al rigetto della domanda ex art. 2043 CP_1
c.c. in ragione dell'assenza di prova del nesso eziologico tra la pretesa omissione ed il danno lamentato e, sotto altra visuale, dell'elemento soggettivo della prospettata responsabilità aquiliana.
Come evidenziato, ad avviso del sig. l'illecito si sarebbe sostanziato nell'avere la omesso CP_1 Pt_1 di esercitare il proprio controllo sulla “documentazione contabile tenuta dalla sede ZZ, […] sulle pratiche e sulla documentazione fornita dagli assistiti”.
Dedotto ciò, però, il sig. non ha fornito idonea prova che laddove l avesse svolto i CP_1 Pt_1 controlli il danno non si sarebbe verificato, non avendo compiutamente allegato quali condotte, in concreto omesse dal soggetto ritenuto corresponsabile del danno, avrebbero potuto evitare il verificarsi della truffa.
La tesi che il controllo della “documentazione contabile” e “delle pratiche” presenti presso la sede dell'Associazione svizzera avrebbe consentito di intercettare il comportamento fraudolento del sig.
e per questa via ad impedire il danno, non appare invero sostenibile, considerate la modalità Per_1 con le quali si è svolta la condotta illecita.
Secondo quanto emerso dall'istruttoria svolta dall'autorità svizzera, la truffa è stata perpetrata mediante la falsificazione del “mandato” e dei documenti consegnati dal all'autore dell'illecito, documenti CP_1 che, pacificamente, non erano stati depositati presso la sede di Zurigo e dunque non erano lì rinvenibili.
Il infatti, dopo aver falsificato lo Statuto della CA svizzera indicando se stesso quale Per_1 presidente, aveva acceso un conto corrente privato dallo stesso gestito recante la fittizia denominazione sul quale erano state trasferite le somme poi sottratte al , somme che invece non erano Pt_1 CP_1 mai transitate sui conti correnti ufficialmente intestati all'Associazione CA ZZ (in questo senso sono le dichiarazioni della teste all'Ufficio del P.M. Svizzero, doc. 21 di parte attrice, nonché Tes_1 gli accertamenti contenuti nella sentenza di condanna del in sede penale, di cui al doc. 3 Per_1
Pt_ del fascicolo di primo grado .
La circostanza, valutata come detto sotto un diverso angolo visuale, equivale al difetto di prova della prospettata “culpa in vigilando”, in capo all'IN italiana, l'onere della cui dimostrazione avrebbe fatto carico all'attore, nell'ambito della domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. Non si ritiene invero che, pur con la massima diligenza esigibile, la CA italiana fosse in grado di appurare, nell'ambito dei controlli periodici che era tenuta a svolgere al fine di verificare “l'organizzazione
e l'attività svolta dall'Associazione” allo scopo di valutare se la stessa fosse espletata nel rispetto della legge
152/2001, le descritte condotte illecite, di cui non risultava come detto traccia documentale presso l'Associazione svizzera (e, per quanto qui interessi, presso la sede di Zurigo).
Né a diverse conclusioni conducono le ulteriori considerazioni svolte dal sig. , il quale assume CP_1 che “già nel novembre 2004 un dirigente dell , responsabile informatico, durante un convegno Pt_1 Persona_2 tenuto a Losanna [… aveva informato] ufficiosamente i presenti che a seguito di alcune indagini interne erano stati scoperti dei conti bancari intestati all' in diversi paesi esteri” e che la , quindi, sarebbe incorsa in Pt_1 Pt_1 una grave omissione nel non aver dato corso ad ulteriori indagini, che avrebbero – sempre secondo l'attore in primo grado – portato allo “smascheramento del sig. ”. Per_1
La circostanza risulta inconferente poiché da un lato non risulta prova del fatto che tra i menzionati conti bancari intestati ad in diversi paesi esteri fossero compresi quelli illecitamente accesi dal Pt_1 in ZZ e per altro, secondo le stesse allegazioni del , la notizia sarebbe emersa Per_1 CP_1 in epoca successiva a quella in cui si erano svolti i fatti di causa, verificatisi, quanto alla posizione del sig. , tra l'aprile ed il 7 ottobre 2004, momento in cui veniva accreditato il capitale di libero CP_1 passaggio sul conto illecitamente aperto dal Per_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che difetti la prova dell'addotta responsabilità extracontrattuale della in relazione alla causazione del danno lamentato dal sig. , il che Pt_1 CP_1 assorbe ogni considerazione sulle ulteriori questioni di merito.
In accoglimento dell'appello proposto da deve dunque essere revocato il capo di condanna Pt_1 dell'appellante al risarcimento dei danni.
La pronuncia di primo grado deve invece essere confermata quanto al rigetto della domanda proposta al sig. nei confronti del , non ritenendosi fondato l'appello incidentale. CP_1 Controparte_2
Il Tribunale ha rigettato la domanda proposta nei confronti del ritenendo che il controllo ad CP_2 esso deputato per legge dovesse ritenersi limitato a verificare se l'ente di Patronato, in ragione dell'organizzazione e della struttura apprestate, fosse “astrattamente idoneo a svolgere la funzione istituzionale”; tale “limitato potere di vigilanza” sarebbe inidoneo a implicare “il sindacato sull'attività di gestione dei singoli affari dell'Ente”, bensì funzionale al solo accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e l'ottenimento dei finanziamenti pubblici. La conclusione è contrastata dall'appellante incidentale, il quale oltre ad evidenziare l'inconferenza del ritenuto difetto di legittimazione passiva, non eccepito neppure dallo stesso , ha ritenuto CP_2 prospettabile a suo carico la responsabilità per omessa vigilanza, dovendo ritenersi che i poteri di controllo di cui alla legge 152 del 2001 fossero estesi alla verifica del regolare funzionamento delle attività degli istituti di patronato, compresi quelli all'estero.
In tale contesto normativo, il avrebbe omesso le dovute ispezioni e verifiche annuali e, nel CP_2 corso di quella svolta in data 15 ottobre 2008, avrebbe inspiegabilmente omesso di rilevare profili di illiceità, nonostante le condotte criminose del risalissero proprio al detto periodo e già nel Per_1
2004 fosse stata presentata la prima denuncia.
Ebbene, a prescindere da ogni considerazione sull'ampiezza del dovere di vigilanza facente capo al
, le considerazioni sinora svolte in ordine all'analoga domanda svolta nei confronti Controparte_2 di , valgono ad escludere il fondamento della domanda di risarcimento del danno per illecito ex Pt_1 art. 2043 c.c. nei confronti del . CP_2
Né in contrario soccorrono le deduzioni afferenti alla pretesa formulazione di una denuncia sin dal
2004, se è vero che lo stesso , al fine di elidere il fondamento dell'eccezione di prescrizione del CP_1 credito formulata in suo danno, ha addotto come fosse stato “accertato dalle autorità svizzere che la truffa perpetrata dal Sig. (era) stata scoperta solo nel 2009 quando il medesimo (era) stato licenziato dall' ” Per_1 Pt_1 svizzera (così a p. 25 della comparsa di risposta in appello).
L'appello incidentale del , infine, è suscettibile di accoglimento con riguardo al capo di CP_1 condanna alle spese del giudizio di primo grado in favore del . CP_2
Si ritiene invero che l'assoluta peculiarità della vicenda oggetto di causa, la difficoltà di ricostruzione dei rapporti tra il Patronato e la cessata Associazione CA ZZ e la novità della questione, Pt_1 sulla quale non si rinvengono precedenti giurisprudenziali, giustificassero la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Per la stessa ragione, le spese del doppio grado di giudizio debbono essere compensate nei rapporti tra
Pt_ il ed CP_1
Analoga statuizione va infine adottata, nei rapporti tra il e il , con riguardo al giudizio CP_1 CP_2
d'appello, considerato il solo parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal primo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n.
5009/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
- e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,
[...] rigetta le domande proposte da nei confronti dell'appellante; CP_1
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale, compensa, nei rapporti tra
[...]
e il , le spese del primo CP_1 Controparte_6 grado di giudizio;
3. compensa integralmente, nei rapporti tra e le spese del CP_1 Pt_1 doppio grado di giudizio;
4. compensa integralmente, nei rapporti tra e il CP_1 [...]
, le spese del presente grado di giudizio. Controparte_6
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere est.
dott. Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2412/2020, pendente
TRA
(C.F. , con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Vittorio
Angiolini, Prof. Paolo Stella Richter, Silvia Assennato e Massimiliano Pucci in forza di procura in atti
Appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Campilongo CP_1 C.F._1 giusta delega in atti
Appellato
E NEI CONFRONTI DEL
in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, contumace Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma n. 11301/2020 depositata il 3.8.2020.
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati
i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto in riforma integrale della sentenza impugnata:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito e/o dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell
[...]
e disporne l'estromissione dal giudizio;
Parte_1
- in via subordinata, rigettare ogni domanda formulata nei confronti dell Parte_1
, poiché prescritta, nonché infondata in fatto e diritto e non provata.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si reiterano tutte le richieste istruttorie spiegate in primo grado, anche in prova contraria”.
Per l'Appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis,
Respingere siccome infondato l'appello proposto dall' , Parte_1 confermando la sentenza impugnata nelle relative parti.
In accoglimento dell'appello incidentale, accertare e dichiarare la violazione del Controparte_2 dell'obbligo di vigilanza impostogli dall'art. 15 della Legge n. 152 del 2001 e dall'art. 10 del DM n. 193/1998
[...]
e, per l'effetto, il per la rispettiva parte di responsabilità o in via solidale Controparte_2 con l , al risarcimento del danno in favore del Signor Parte_1 [...]
pari ad € 237.892,69 (duecentotrentasettemilaottocentonovantadue/69) o nella somma maggiore o minore CP_1 ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria, corrente dal 08.10.2010 data del pagamento da parte della di libero passaggio della Credit Suisse. CP_4
In subordine, si chiede volersi compensare o ridurre le spese di lite del primo grado di giudizio tra il Sig. ed il CP_1
. Controparte_2
Con vittoria di spese di liti, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 20.02.2015 il sig. ha convenuto innanzi al Tribunale CP_1 di Roma l - (di seguito, breviter ”) e il Parte_1 Pt_1 al fine di sentir dichiarare e accertare “l'inadempimento Controparte_2 contrattuale dell perpetrato ai danni dell'attore; la responsabilità dell ai Controparte_5 Controparte_5 sensi dell'art. 2049 c.c. per fatto illecito del proprio dipendente;
la violazione da parte dell' Controparte_5 dell'obbligo di vigilanza sulla propria sede estera di Zurigo;
la violazione da parte del Controparte_2 dell'obbligo di vigilanza impostogli dall'art. 15 della Legge n°152 del 2001 e dall'art. 10 del D.M.
[...]
n°193/1998 e per conseguenza: Condannare ed Controparte_5 Controparte_2 ciascuno per la rispettiva responsabilità o in via solidale, al risarcimento del danno in favore dell'attore pari ad €
348.797,88 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi compensativi dalla sentenza del 28 febbraio 2013 del Tribunale d'appello del Canton Zurigo all'effettivo soddisfo e svalutazione monetaria in base agli indici Istat;
condannare, altresì, l ed il ciascuno Controparte_5 Controparte_2 per la sua parte di rispettiva responsabilità o in via solidale, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 15% per spese generali, Iva e Cap come per legge”.
A sostegno della domanda il sig. , cittadino italiano residente in [...], ha dedotto: CP_1
i)di aver conferito mandato all'Associazione IN ZZ (di seguito, anche solo l'“Associazione”)
CP_ per l'assistenza nello svolgimento della pratica di rimpatrio in e di riscossione del “capitale di libero passaggio” accumulato presso la Fondazione di libero passaggio istituita presso la banca Credit
Suisse;
ii) di essere stato vittima di una truffa perpetrata da dipendente dell'Associazione Persona_1
e apparentemente responsabile della sede di Zurigo, il quale – falsificando il mandato ed i documenti consegnatigli dall'attore – avrebbe trasferito l'intero capitale pensionistico destinato al sig. su CP_1 un conto corrente a lui intestato per la complessiva somma di CHF 363.244,69 (€ 302.312,39), con conseguente danno della parte attrice;
iii) di avere ottenuto, dall'Autorità giudiziaria svizzera, la condanna dell'Associazione CA ZZ al risarcimento dei danni, ma di non avere riscosso alcuna somma a fronte del sopravvenuto fallimento della suddetta associazione.
Tanto premesso in fatto il , ritenendo che l'Associazione altro non fosse se non la sede estera CP_1 della , la ha citata nel presente giudizio per ottenere l'accertamento della sua responsabilità ex art. Pt_1
1218 c.c., ex art. 2049 c.c. nonché, in via solidale con il , ex art. 2043 c.c. per Controparte_2 omessa vigilanza sull'attività della Associazione svizzera. Si è costituita tempestivamente la eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e la Pt_1 propria carenza di legittimazione passiva nonché la prescrizione del diritto e l'infondatezza nel merito della domanda.
Si è altresì costituito il , instando per la declaratoria del proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, dell'intervenuta prescrizione dell'azione, dell'infondatezza della pretesa;
il convenuto ha richiesto in via subordinata la rideterminazione del quantum oggetto di domanda ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ragione della necessità di scomputare quanto medio tempore restituito dal Per_1 al , e infine, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, ha domandato l'accertamento CP_1
Pt_ della misura della responsabilità dell
A conclusione del giudizio di primo grado il Tribunale di Roma ha così statuito: “1) Dichiara il convenuto carente di legittimazione passiva;
2) condanna il convenuto Controparte_2 [...]
a pagare in favore dell'attore la somma di € 237.892,69, aumentata con Parte_1 la rivalutazione monetaria ISTAT e con gli interessi legali codicistici, il tutto corrente dal 08.10.2010 sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna l'attore a pagare in favore del le spese CP_1 Controparte_2 processuali liquidate in € 8.000,00 oltre oneri previdenziali e tributari se e come per legge;
4) condanna il convenuto
a pagare in favore dell'attore le spese processuali liquidate in € Parte_1
15.300,00 (di cui € 1.300,00 per esborsi) oltre oneri previdenziali e tributari come per legge”.
Avverso tale pronuncia la ha proposto appello, lamentando l'erroneità del provvedimento nella Pt_1 parte in cui il Tribunale ha rigettato le eccezioni di carenza della giurisdizione italiana in favore di quella svizzera e di legittimazione passiva della convenuta, nonché nella parte in cui ha dichiarato la propria responsabilità per i fatti ascritti al soggetto privo di rapporti con l'appellante. Per_1
Si è costituito in giudizio il sig. mentre il , ancorché regolarmente citato, CP_1 Controparte_2 non si è costituito nel presente grado di giudizio che, pertanto, è proseguito in sua contumacia.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
§1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente Pt_1 la giurisdizione del giudice italiano, in luogo di quello elvetico. Ad avviso dell'appellante, poiché l'origine del danno lamentato dal era da rinvenire nel fatto CP_1 illecito compiuto in ZZ dal dipendente dell'Associazione e lì residente, la causa – ex Per_1 art. 62 l. 218/1995 – avrebbe dovuto essere regolata dal diritto elvetico ed essere radicata innanzi al giudice d'oltralpe in ossequio al disposto dell'art. 7, comma 2, del Regolamento UE 1215/2012.
Di avviso contrario è la difesa del sig. , secondo la quale l'art. 7 del Regolamento 1215/2012 CP_1 prevederebbe un foro facoltativo e alternativo rispetto a quello generale del convenuto, adito nel caso di specie.
L'eccezione formulata dall'appellante deve essere rigettata.
Preliminarmente si osserva come la normativa applicabile in tema di giurisdizione debba essere individuata nella “Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” conclusa tra la ZZ e l'UE a Lugano il 30.10.2007 ed approvata dall'Assemblea federale l'11.12.2009 (di seguito, Convenzione di Lugano), peraltro di fatto recettizia delle disposizioni europee in materia di giurisdizione e competenza, tanto che il suo articolo 5 risulta pienamente sovrapponibile all'art.
7.2 del Regolamento 1215/2012 su cui l'appellante fonda la propria censura.
Fatta questa premessa, alla luce del combinato disposto degli art. 2 e 60 della Convenzione e della corretta interpretazione letterale e sistematica del citato art. 5, si deve concludere per la declaratoria della giurisdizione del giudice italiano.
La formulazione dell'art. 5 secondo cui “una persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente
Convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente Convezione: 1) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio… 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, conferma infatti la libertà di scelta riconosciuta all'attore tra i fori speciali così individuati e quello generale del domicilio del convenuto, adito nel caso di specie dal sig. . CP_1
L'art. 2 della Convenzione, infatti, prevede quale regola generale, che “le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato”, mentre l'art. 3 stabilisce che “Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente titolo”.
I convenuti sono dunque stati evocati in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria nazionale sulla base del foro generale relativo al loro domicilio, come identificato dall'art. 60 della Convenzione suddetta. Né, in via di chiusura, la fattispecie ricade in alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, disciplinate dall'art. 22 della Convenzione.
In merito alla legge che dovrebbe regolare la controversia l'appellante, senza formulare un apposito motivo ma nell'ambito di quello afferente al difetto di giurisdizione, ventila l'inapplicabilità della legge italiana ai sensi degli articoli 57 e 62 della legge 218/1995.
La censura, volendo ritenere che la stessa superi il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c. (il che appare da escludere stante la genericità del rilievo), è comunque infondata.
In merito alla domanda di accertamento della responsabilità contrattuale, occorre immediatamente rilevare che nessun rapporto negoziale sussiste inter partes.
Il contratto di mandato su cui l'attore in primo grado fonda l'azione reca infatti l'intestazione dell'Associazione svizzera e non è quindi riconducibile all'odierna appellante.
Non assume dunque alcuna rilevanza, nel caso di specie, l'art. 57 della legge 218/1995 astrattamente applicabile in materia di obbligazioni contrattuali.
In materia di responsabilità extracontrattuale l'art. 62 della l. 218/1995, richiamato dall'appellante, stabilisce che: “
1. La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento.
Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno”, fatto che il sig. individua nell'omesso controllo da parte dell e del CP_1 Pt_1 CP_2
sull'operato dell'Associazione svizzera.
[...]
Considerato quindi:
i)che la vigilanza da parte della sull'Associazione svizzera avrebbe dovuto svolgersi secondo le Pt_1 prescrizioni della legge italiana e della Convenzione inter partes stipulata anch'essa in Italia,
ii) che nel caso di specie il sig. , sia in primo grado che in sede di appello, ha invocato CP_1
l'applicazione della normativa nazionale (v. la comparsa di risposta, laddove l'appellato ha sostenuto che il primo giudice avesse “giustamente applicato il diritto italiano poiché la domanda verte su condotte attribuite
a due enti italiani che svolgono la propria prevalente attività sul territorio italiano”),
si deve concludere per l'applicazione della legge nazionale.
§2. Con il secondo motivo di appello censura la sentenza impugnata per aver il primo Giudice Pt_1 ritenuto fondate le domande attoree e sussistente la sua legittimazione passiva in quanto “dagli incontestati elementi istruttori acquisiti, risulta ampiamente dimostrata una situazione di oggettiva apparenza idonea ad indurre qualsivoglia persona di media capacità e diligenza (quanto meno) a ritenere che, rivolgendosi alla sede di Zurigo, dell per l'assistenza previdenziale, ci si stesse rivolgendo all'IN - Istituto Nazionale Parte_2
Confederale di Assistenza (italiano), per il tramite di una struttura estera. In proposito, risulta ampiamente documentato che ne sia stato o non ne sia stato formalmente dipendente, di fatto era il gestore della sede di Zurigo Persona_1 dell e, soprattutto, non risulta che l' abbia Parte_2 Parte_1 mai eccepito sulle funzioni dallo stesso, effettivamente svolte”.
Ancora, avrebbe errato il Tribunale a qualificare il legame tra la e l'Associazione svizzera quale Pt_1 rapporto tra committente e commesso e considerare l'Associazione una mera articolazione estera della
IN italiana, quando invece avrebbe dovuto ritenere i due enti come distinti, dotati di autonoma personalità giuridica e autonomia finanziaria, legati solo in ragione delle previsioni dell'art. 6, comma
4, della legge 152/2001, secondo cui “per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza possono avvalersi di organismi promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazione promotrici di cui all'art. 2”
(nel caso di specie l'Associazione senza scopo di lucro IN ZZ, costituita ai sensi dell'art. 60 del codice civile elvetico).
Per l'appellante quindi, poiché il era dipendente della sede di Zurigo dell'Associazione, non Per_1 soggetta al diretto controllo dell' , la quale non aveva poteri di scelta dei suoi dipendenti, e poiché Pt_1 egli aveva posto in essere una condotta truffaldina estranea alle finalità del Patronato, il primo Giudice avrebbe dovuto concludere per la carenza di legittimazione passiva della convenuta e, in ogni caso, per l'infondatezza della domanda.
Allo scopo di paralizzare il motivo di appello il sig. ha ribadito la natura di ente strumentale CP_1 dell'Associazione desumibile dai seguenti elementi: i) l'assenza di autonomia patrimoniale;
ii) l'essere tenuto ai sensi del proprio Statuto “alla realizzazione dei soli interessi e fini della sede centrale ”; iii) il Pt_1 fatto di aver assunto ai sensi della Convezione stipulata con un obbligo di rendicontazione nei Pt_1 suoi confronti;
iv) l'essere tenuto, sempre ai sensi della Convenzione, ad utilizzare nell'espletamento delle attività proprie dell il logo di tale patronato e la dicitura sede estera (doc. 19 allegato di parte Pt_1 attrice in primo grado).
Il motivo di appello è fondato.
§2.1 Sulla responsabilità contrattuale
Al fine di verificare la sussistenza della responsabilità contrattuale della , occorre premettere che Pt_1 la procura che costituisce la fonte del rapporto obbligatorio dedotto in causa risulta essere stata conferita dal sig. , alla presenza di un dipendente dell'Associazione (il Giacchetta), in favore CP_1 della medesima Associazione “IN – CGIL, Luisenstrasse 29 Pf 1614 8005 Zurich” (si rimanda al doc.
2 del fascicolo di primo grado dell'attore).
Non risulta inoltre provato che la stessa sia stata portata all'attenzione dell'appellante, se non a seguito della scoperta dell'illecito.
Il rapporto negoziale è dunque insorto in via esclusiva tra il e l'Associazione svizzera. CP_1
Tanto premesso, alla luce della documentazione versata in atti, e segnatamente lo Statuto dell'Associazione e la Convenzione intercorsa tra quest'ultima e la (i.e. quella siglata a Roma il Pt_1
9.9.2003, applicabile ratione temporis), è da escludere la postulata “identità soggettiva” tra l' e Pt_1
l'Associazione CA ZZ.
La e l'Associazione, infatti, erano due diversi enti dotati di autonoma soggettività giuridica, l'una Pt_1 di diritto italiano e l'altra di diritto elvetico, di autonomia patrimoniale (nel senso inteso dal ), CP_1 posto che le fonti di finanziamento dell'Associazione non si sostanziavano unicamente nelle elargizioni provenienti dall (v. art. 4 dello Statuto dell'Associazione ratione temporis applicabile), di distinti Pt_1 organi direttivi e gestori (come previsto dallo Statuto dell'Associazione) e di propri dipendenti.
Proprio in ragione dell'alterità soggettiva tra i due enti, i rapporti tra le due associazioni erano regolati da apposite Convenzioni, la cui stipula non sarebbe stata necessaria qualora la CA svizzera fosse stata una mera articolazione territoriale di un unico soggetto giuridico.
Alla luce di tali emergenze deve concludersi per il rigetto della domanda risarcitoria fondata su una responsabilità contrattuale, posto che la non ha intrattenuto con il sig. alcun rapporto Pt_1 CP_1 negoziale e non può dunque ritenersi inadempiente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1218 c.c.
§2.2. Sulla responsabilità ex art. 2049 c.c.
Per il sig. “dalla identità soggettiva tra l e l'IN ZZ discende(rebbe) pure la responsabilità CP_1 Pt_1 ex art. 2049 c.c. di cui l'Appellante deve rispondere per i danni arrecati dal fatto illecito del proprio dipendente nell'esercizio delle incombenze alle quali lo stesso era adibito”.
Quanto testé rilevato circa la distinzione giuridica tra la e l'Associazione vale anche motivare le Pt_1 ragioni dell'infondatezza della domanda azionata ex art. 2049 c.c., se prospettata nei termini appena richiamati (i.e. in ragione della postulata identità soggettiva dei due enti).
Né, il che è sotto altro profilo ventilato dal , si è mai istaurato tra l'appellante ed il CP_1 Per_1 alcun rapporto di lavoro subordinato e anche solo di “preposizione”, suscettibile di assumere rilevanza agli effetti di cui all'art. 2049 c.c. L'autore della truffa subita dal sig. , infatti, risulta essere dipendente dell'Associazione svizzera, CP_1 in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione del 9.9.2003 (di seguito, la Convenzione) secondo cui “la Associazione […] si doterà di personale” proprio.
Il Verbale ispettivo del Ministero del Lavoro, prodotto dallo stesso appellante quale documento 17, qualifica infatti il come dipendente all'Associazione CA svizzera ed in particolare quale Per_1 addetto alla sede di Zurigo;
nello stesso senso sono poi le dichiarazioni rese dalla teste Tes_1 all'autorità giudiziaria elvetica, recepite nella sentenza di condanna della Associazione IN svizzera al risarcimento dei danni, nel cui ambito il è indicato quale dipendente dell'Associazione (si Per_1 rimanda ai doc. 11 e 21 del fascicolo di primo grado del ). CP_1
Né idonee a provare il rapporto di lavoro con l'appellante sono le dichiarazioni riportate in un articolo di giornale e attribuite al responsabile estero della (riportate nel doc. 30 depositato tardivamente Pt_1 da parte attrice nel corso del primo grado di giudizio) il quale, nel riferirsi al lo definisce un Per_1
“ex dipendente”; ferma l'inammissibilità della produzione, non può escludersi che il riferimento sia stato dettato da esigenze di semplificazione, che non trovano riscontro sul piano giuridico.
L'ulteriore documento richiamato dal a sostegno dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra il CP_1
e l' (doc. 31 del fascicolo di primo grado, anch'esso prodotto tardivamente), non solo Per_1 Pt_1
è inammissibile ma sarebbe tale da comprovare l'opposta tesi, se è vero che in quella sede l'autore della truffa è indicato quale dipendente dell'Associazione operante in ZZ, presso la sede di Zurigo.
Esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, neppure si può ritenere che il fosse Per_1 legato da un rapporto di preposizione diretta con la , ipotesi che ricorre quando, per volontà di Pt_1 un soggetto (committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo.
Contrariamente a quanto addotto dal , la non ha potuto incidere sulla sua assunzione o CP_1 Pt_1 sulle mansioni ad esso affidate in concreto.
Ai sensi del Regolamento dell'Associazione, infatti, l'appellante poteva esprimersi in maniera determinante solo riguardo alla nomina del “coordinatore”, carica che il sig. – alla luce delle Per_1 allegazioni della , non smentite dal sig. – non risulta aver rivestito né nel 2004 (anno in Pt_1 CP_1 cui è stato conferito dall'odierno appellato il mandato per la gestione della pratica di riscossione del capitale di libero passaggio), né in alcuna altra data.
In ogni caso, in via di chiusura, l'autonomia gestionale ed organizzativa tra i due soggetti (come delineata dallo Statuto dell'Associazione e dall'art. 5 della Convenzione del 2003) non consentirebbe di ritenere sussistente il potere di direttiva e vigilanza dell italiana sull'operato del Pt_1 Per_1 considerato dalla giurisprudenza di legittimità quale presupposto indefettibile della responsabilità oggettiva di cui si discute (tra le varie, Cass., 11.2.2010, n. 3095).
In assenza di qualsivoglia legame diretto tra il sig. e la devono conclusivamente Per_1 Pt_1 escludersi, nel caso di specie, i presupposti per ritenere fondata la dedotta responsabilità ex art. 2049
c.c. dell'odierna appellante.
§2.3. Sulla responsabilità extracontrattuale.
Parimenti infondata risulta la dedotta responsabilità ex art. 2043 c.c.
Secondo la tesi dell'appellato il fatto illecito posto in essere dalla si sostanzia nella “mancata Pt_1 adozione di misure più stringenti e volte ad un effettivo controllo delle modalità operative adottate nell'ambito della sede svizzera” e nell' “omesso e inidoneo espletamento della dovuta vigilanza”, tale da “aver consentito e, di fatto, agevolato
l'attività criminosa del sig. ”. Per_1
Nello specifico il sig. assume che, ai sensi della Convenzione inter partes stipulata il 12.7.2007, CP_1 la “aveva […] piena facoltà di esercitare il proprio controllo su tutta la documentazione contabile tenuta dalla Pt_1 sede ZZ, oltre ad avere il potere di vigilanza sulle pratiche e sulla documentazione fornita dagli assistiti che era “a disposizione dell ”, nonché il potere di verifica sull'organizzazione e sull'attività dell'Associazione che si attuava, Pt_1 in caso di irregolarità, nel potere di comminare sanzioni all'IN ZZ (convenzione del 12.7.2007..) [anche utilizzando] veri e propri poteri di verifica sull'organizzazione e sull'attività svolta dall'Associazione IN ZZ, mediante la richiesta di dati, informazioni e documenti nonché attraverso l'invio di uno o più ispettori dell ”. Pt_1
Sul punto occorre ribadire che, diversamente da quanto dedotto dal sig. , la Convenzione del CP_1
2007 non regola la fattispecie in esame, verificatasi nel 2004.
La Convenzione ratione temporis applicabile è quella del 2003, ai sensi del cui articolo 10 era attribuito all'appellante il potere di “verificare l'organizzazione e l'attività svolta dall'Associazione”, “al fine di rispettare il dettato normativo della legge n. 152/2001”.
Ciò che quindi era consentito esaminare all'epoca cui si riferiscono i fatti di causa era unicamente che l'Associazione avesse un'organizzazione interna tale da poter eseguire i compiti demandatele in conformità alla legge 152/2001 e che le pratiche svolte e rendicontate alla , nonché i dati Pt_1 riassuntivi alla stessa trasmessi ai sensi dell'art. 9 della medesima Convenzione, rispondessero ai requisiti dettati dalla normativa.
Nessun potere di vigilanza sull'operato del singolo dipendente dell'Associazione poteva invece essere svolto dall'IN italiana, tanto più in un caso, come quello in esame, in cui il ha posto in Per_1 essere l'attività illecita in completa autonomia, senza che la documentazione da lui raccolta (i.e. la procura e gli statuti falsificati) fosse mai transitata negli archivi dell'Associazione o della (il dato Pt_1
è pacifico).
La circostanza da ultimo evidenziata, anche volendo intendere gli obblighi di vigilanza nel più ampio senso prospettato dal sig. , è in ogni caso tale da condurre al rigetto della domanda ex art. 2043 CP_1
c.c. in ragione dell'assenza di prova del nesso eziologico tra la pretesa omissione ed il danno lamentato e, sotto altra visuale, dell'elemento soggettivo della prospettata responsabilità aquiliana.
Come evidenziato, ad avviso del sig. l'illecito si sarebbe sostanziato nell'avere la omesso CP_1 Pt_1 di esercitare il proprio controllo sulla “documentazione contabile tenuta dalla sede ZZ, […] sulle pratiche e sulla documentazione fornita dagli assistiti”.
Dedotto ciò, però, il sig. non ha fornito idonea prova che laddove l avesse svolto i CP_1 Pt_1 controlli il danno non si sarebbe verificato, non avendo compiutamente allegato quali condotte, in concreto omesse dal soggetto ritenuto corresponsabile del danno, avrebbero potuto evitare il verificarsi della truffa.
La tesi che il controllo della “documentazione contabile” e “delle pratiche” presenti presso la sede dell'Associazione svizzera avrebbe consentito di intercettare il comportamento fraudolento del sig.
e per questa via ad impedire il danno, non appare invero sostenibile, considerate la modalità Per_1 con le quali si è svolta la condotta illecita.
Secondo quanto emerso dall'istruttoria svolta dall'autorità svizzera, la truffa è stata perpetrata mediante la falsificazione del “mandato” e dei documenti consegnati dal all'autore dell'illecito, documenti CP_1 che, pacificamente, non erano stati depositati presso la sede di Zurigo e dunque non erano lì rinvenibili.
Il infatti, dopo aver falsificato lo Statuto della CA svizzera indicando se stesso quale Per_1 presidente, aveva acceso un conto corrente privato dallo stesso gestito recante la fittizia denominazione sul quale erano state trasferite le somme poi sottratte al , somme che invece non erano Pt_1 CP_1 mai transitate sui conti correnti ufficialmente intestati all'Associazione CA ZZ (in questo senso sono le dichiarazioni della teste all'Ufficio del P.M. Svizzero, doc. 21 di parte attrice, nonché Tes_1 gli accertamenti contenuti nella sentenza di condanna del in sede penale, di cui al doc. 3 Per_1
Pt_ del fascicolo di primo grado .
La circostanza, valutata come detto sotto un diverso angolo visuale, equivale al difetto di prova della prospettata “culpa in vigilando”, in capo all'IN italiana, l'onere della cui dimostrazione avrebbe fatto carico all'attore, nell'ambito della domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c. Non si ritiene invero che, pur con la massima diligenza esigibile, la CA italiana fosse in grado di appurare, nell'ambito dei controlli periodici che era tenuta a svolgere al fine di verificare “l'organizzazione
e l'attività svolta dall'Associazione” allo scopo di valutare se la stessa fosse espletata nel rispetto della legge
152/2001, le descritte condotte illecite, di cui non risultava come detto traccia documentale presso l'Associazione svizzera (e, per quanto qui interessi, presso la sede di Zurigo).
Né a diverse conclusioni conducono le ulteriori considerazioni svolte dal sig. , il quale assume CP_1 che “già nel novembre 2004 un dirigente dell , responsabile informatico, durante un convegno Pt_1 Persona_2 tenuto a Losanna [… aveva informato] ufficiosamente i presenti che a seguito di alcune indagini interne erano stati scoperti dei conti bancari intestati all' in diversi paesi esteri” e che la , quindi, sarebbe incorsa in Pt_1 Pt_1 una grave omissione nel non aver dato corso ad ulteriori indagini, che avrebbero – sempre secondo l'attore in primo grado – portato allo “smascheramento del sig. ”. Per_1
La circostanza risulta inconferente poiché da un lato non risulta prova del fatto che tra i menzionati conti bancari intestati ad in diversi paesi esteri fossero compresi quelli illecitamente accesi dal Pt_1 in ZZ e per altro, secondo le stesse allegazioni del , la notizia sarebbe emersa Per_1 CP_1 in epoca successiva a quella in cui si erano svolti i fatti di causa, verificatisi, quanto alla posizione del sig. , tra l'aprile ed il 7 ottobre 2004, momento in cui veniva accreditato il capitale di libero CP_1 passaggio sul conto illecitamente aperto dal Per_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che difetti la prova dell'addotta responsabilità extracontrattuale della in relazione alla causazione del danno lamentato dal sig. , il che Pt_1 CP_1 assorbe ogni considerazione sulle ulteriori questioni di merito.
In accoglimento dell'appello proposto da deve dunque essere revocato il capo di condanna Pt_1 dell'appellante al risarcimento dei danni.
La pronuncia di primo grado deve invece essere confermata quanto al rigetto della domanda proposta al sig. nei confronti del , non ritenendosi fondato l'appello incidentale. CP_1 Controparte_2
Il Tribunale ha rigettato la domanda proposta nei confronti del ritenendo che il controllo ad CP_2 esso deputato per legge dovesse ritenersi limitato a verificare se l'ente di Patronato, in ragione dell'organizzazione e della struttura apprestate, fosse “astrattamente idoneo a svolgere la funzione istituzionale”; tale “limitato potere di vigilanza” sarebbe inidoneo a implicare “il sindacato sull'attività di gestione dei singoli affari dell'Ente”, bensì funzionale al solo accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e l'ottenimento dei finanziamenti pubblici. La conclusione è contrastata dall'appellante incidentale, il quale oltre ad evidenziare l'inconferenza del ritenuto difetto di legittimazione passiva, non eccepito neppure dallo stesso , ha ritenuto CP_2 prospettabile a suo carico la responsabilità per omessa vigilanza, dovendo ritenersi che i poteri di controllo di cui alla legge 152 del 2001 fossero estesi alla verifica del regolare funzionamento delle attività degli istituti di patronato, compresi quelli all'estero.
In tale contesto normativo, il avrebbe omesso le dovute ispezioni e verifiche annuali e, nel CP_2 corso di quella svolta in data 15 ottobre 2008, avrebbe inspiegabilmente omesso di rilevare profili di illiceità, nonostante le condotte criminose del risalissero proprio al detto periodo e già nel Per_1
2004 fosse stata presentata la prima denuncia.
Ebbene, a prescindere da ogni considerazione sull'ampiezza del dovere di vigilanza facente capo al
, le considerazioni sinora svolte in ordine all'analoga domanda svolta nei confronti Controparte_2 di , valgono ad escludere il fondamento della domanda di risarcimento del danno per illecito ex Pt_1 art. 2043 c.c. nei confronti del . CP_2
Né in contrario soccorrono le deduzioni afferenti alla pretesa formulazione di una denuncia sin dal
2004, se è vero che lo stesso , al fine di elidere il fondamento dell'eccezione di prescrizione del CP_1 credito formulata in suo danno, ha addotto come fosse stato “accertato dalle autorità svizzere che la truffa perpetrata dal Sig. (era) stata scoperta solo nel 2009 quando il medesimo (era) stato licenziato dall' ” Per_1 Pt_1 svizzera (così a p. 25 della comparsa di risposta in appello).
L'appello incidentale del , infine, è suscettibile di accoglimento con riguardo al capo di CP_1 condanna alle spese del giudizio di primo grado in favore del . CP_2
Si ritiene invero che l'assoluta peculiarità della vicenda oggetto di causa, la difficoltà di ricostruzione dei rapporti tra il Patronato e la cessata Associazione CA ZZ e la novità della questione, Pt_1 sulla quale non si rinvengono precedenti giurisprudenziali, giustificassero la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Per la stessa ragione, le spese del doppio grado di giudizio debbono essere compensate nei rapporti tra
Pt_ il ed CP_1
Analoga statuizione va infine adottata, nei rapporti tra il e il , con riguardo al giudizio CP_1 CP_2
d'appello, considerato il solo parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal primo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello di cui al n.
5009/2020 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello principale proposto da Parte_1
- e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado,
[...] rigetta le domande proposte da nei confronti dell'appellante; CP_1
2. in parziale accoglimento dell'appello incidentale, compensa, nei rapporti tra
[...]
e il , le spese del primo CP_1 Controparte_6 grado di giudizio;
3. compensa integralmente, nei rapporti tra e le spese del CP_1 Pt_1 doppio grado di giudizio;
4. compensa integralmente, nei rapporti tra e il CP_1 [...]
, le spese del presente grado di giudizio. Controparte_6
Così deciso in Roma, il 20 luglio 2025.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto