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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 01/09/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO: opposizione
ad ordinanza ingiunzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, a seguito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 5.8.2025, ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 547/2023 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. BECCATI STEFANIA come da C.F._1 procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
• (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c. Avv. Natalino
Madeo ed Avv. Alessandra Buja. RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 17/11/2023 , quale trasgressore, Parte_2
e la società , quale obbligata in Controparte_2 solido, proponevano opposizione avverso l'Ordinanza-ingiunzione prot. 22236 e prot.
22237 del 05/10/2023, emessa dall Controparte_3
(ora , sede di Ferrara), recante Controparte_1
l'intimazione di pagare, a titolo di sanzioni, la complessiva somma di € 55.545,42 oltre alle spese di notifica.
Le violazioni contestate sono le seguenti:
1) Poiché: non ha comunicato al centro per l'impiego i rapporti di lavoro secondo l'esatta qualificazione giuridica DO lwona dal 20/11/2018 al 27/11/2018, Granda Macas
1 dal 27/11/2019 al 31/12/2019- dal 30/3/2020 al 30/4/2020, dal 1/5/2020 al CP_4
31/5/2020 e dal 1/5/2020 al 30/6/2020, dal 10/1/2019 al 20/1/2019 e dal Parte_3
1/3/2019 al 31/3/2019, dal 18/8/2018 al 5/9/2018 e dal CP_5 CP_6
14/12/2019 al 11/1/2020 dal 14/1/2020 al29/2/2020. Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n.
510/96 - Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione.
2) Poiché: non ha consegnato la lettera di assunzione con l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di DO lwona, , e Parte_4 Persona_1 CP_5
Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. N. 181/2000, come modificato CP_6 dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art 5, comma 3, lettere a) e b), Legge n. 183/2010 - Lettera di assunzione al lavoratore - Collocamento ordinario.
3) Poiché: non sono state registrate le effettive ore lavorate quantificate nel tempo pieno anziché parziale di dal 11/4/2018 al 21/10/2020, Parte_5 Persona_2 dal 8/7/2017 al 15/4/2019, dal 20/9/2018 al 17/9/2019, dal 5/9/2018 al Per_3 CP_7
5/6/2019, dal 1/4/2019 al 28/5/2021, dal Parte_4 Parte_3 CP_8
27/3/2018 al 5/4/2018, dal 26/1/2018 al 15/4/2019, Persona_4 Persona_5
dal 19/1/2018 al 17/4/2019 e dal 1/2/2020 al 14/7/2020. Art. 39,
[...] CP_6 commi I, 2 e 7, D.L. 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, D. Lgs. 14 settembre
2015 n. 151. - Omesse registrazioni - più di 10 lavoratori o periodo superiore a dodici mesi.
4) Poiché: non ha comunicato al Centro per l'Impiego la cessazione del rapporto di lavoro di cessato 17/09/2019. Art. 21, comma I, legge 29 aprile 1949, n. 264, Persona_6 come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 - Comunicazione di cessazione.
5) Poiché: ha somministrato illecitamente personale, contenuto nell'elenco riportato da pagina 5 a pagina 7 del succitato verbale unico, presso famiglie senza la necessaria autorizzazione ministeriale per un totale di 4113 giornate nel periodo luglio 2017 ad agosto
2021. Art. 18, comma I, D.Lgs. n. 276/2003, modificato dal D.lgs 6 ottobre 2004, n. 251 e dall'art. 1, comma I D.Lgs. n. 8/2016 - Somministrazione illecita - Regime Ordinario.
I ricorrenti esponevano che la società cooperativa operava nel settore della fornitura di servizi di assistenza a famiglie e strutture che necessitavano di supporto per anziani, ammalati o disabili. Precisavano che l'attività consisteva nella fornitura di servizi e non nella somministrazione di manodopera, in quanto non era Pt_1
C iscritta nel Registro ministeriale dei somministratori. Sosteneva che l'ispezione dell' , conclusasi con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 14/12/2021, aveva riscontrato una serie di violazioni infondate.
2 Con riferimento alle violazioni 1) e 2) deducevano che, non trattandosi di rapporti di subordinazione, tali adempimenti non erano necessari.
Con riferimento al punto 3) affermavano trattarsi di una "colossale incomprensione", sostenendo che la dicitura "H24" sui contratti di servizi si riferiva al regime di convivenza della lavoratrice con il fruitore del servizio, non ad un orario effettivo di 24 ore. I contratti con gli utenti potevano prevedere la dimora per l'intera giornata, ma gli orari contrattuali specificavano 21 ore settimanali indicative. Le prestazioni erano flessibili, e l'eventuale sostituzione di personale rappresentava il rischio d'impresa di . Pt_1
Circa la violazione sub 4) relativa alla mancata comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di , ribadivano che la lavoratrice era ancora Persona_6 alle dipendenze della cooperativa.
Circa l'addebito di cui al punto 5), cioè la illecita somministrazione di personale presso famiglie senza la necessaria autorizzazione ministeriale, i ricorrenti sostenevano che offriva un servizio con assunzione del rischio d'impresa e Pt_1 non una semplice somministrazione di manodopera.
In punto di diritto, i ricorrenti eccepivano l'indeterminatezza e il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ritenuta incomprensibile ad un quisque de populo.
Invocavano altresì la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto era già stata oggetto di analoghi accertamenti e sanzioni da parte di altri Pt_1
(Biella-Vercelli, Grosseto, Torino) per le medesime Controparte_10 violazioni. Essendo la sede legale unica a Ferrara e non essendoci alterità tra i vari uffici sul territorio che operavano sotto il marchio "Sostegno Famiglia", una sola sanzione avrebbe dovuto essere applicata a livello nazionale.
Sostenevano, infine, di avere sempre agito in buona fede e che l'illecito amministrativo irrogato mancava dell'elemento soggettivo.
Concludevano chiedendo l'accertamento della nullità o illegittimità dell'ordinanza o, in subordine, la riduzione degli importi delle sanzioni ai minimi edittali.
2. Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
(sede di Ferrara), resistendo alla proposta opposizione.
In via preliminare, eccepiva la tardività della proposizione del ricorso da parte della società, affermando che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione era avvenuta il
17/10/2023, ma il ricorso era stato depositato telematicamente il 17/11/2023, oltre il
3 termine perentorio di trenta giorni previsto dalla legge (il 16/11/2023 era l'ultimo giorno utile). L' concludeva sul punto chiedendo la dichiarazione di CP_1 inammissibilità dell'opposizione per la cooperativa.
L' contestava inoltre la deduzione di indeterminatezza e genericità CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione, ritenendo che la stessa risultasse debitamente motivata e contenesse tutti i requisiti legali. Sosteneva che le somme contestate corrispondevano a quanto previsto dall'art. 16 della L. 689/81, con l'eccezione del punto 5 che non poteva essere ridotto.
L' resisteva nel merito alla proposta azione, sostenendo che le CP_1 violazioni contestate erano pienamente fondate e derivavano da un'accurata attività ispettiva, iniziata con un accesso in data 09/05/2019 e proseguita con l'analisi di documenti e con la raccolta delle dichiarazioni dei lavoratori coinvolti e compendiata nel verbale di accertamento, del quale richiamava le risultanze.
L' confutava l'applicabilità del principio del ne bis in idem, CP_1 affermando che esso era previsto esclusivamente per le sanzioni penali e non si applicava a sanzioni amministrative in oggetto.
Negava la buona fede di , data la chiarezza della legislazione sul Pt_1 lavoro domestico e il ruolo professionale del ricorrente, che non poteva invocare l'inevitabilità dell'ignoranza della legge.
L' sottolineava che i verbali redatti dai funzionari ispettivi, supportati CP_1 dalle dichiarazioni dei lavoratori e dalla documentazione acquisita, costituivano prova sufficiente delle violazioni, e concludeva nel merito chiedendo a conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
3. Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione, la causa, non essendo stata ritenuta necessaria l'istruttoria chiesta dalle parti, ha avuto trattazione cartolare con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
4. Avuto riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento alla società , se ne rileva la fondatezza sulla base della documentazione Pt_1
C prodotta dalla .
È confermato che l'ordinanza ingiunzione prot. 22236 e prot. 22237 del
05/10/2023 è stata notificata alla cooperativa , a mezzo posta, in data Pt_1
17/10/2023. Il ricorso in opposizione, invece, risulta essere stato depositato per via telematica il 17/11/2023.
4 Ai sensi dell'art. 6, comma 6 e 10, D. Lgs. 150/2011 (richiamato dall'art. 22 L.
689/1981), il ricorso in opposizione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento;
dunque, nel caso in esame il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro giovedì 16 novembre 2023.
Pertanto l'opposizione della soc. coop. GI deve essere dichiarata inammissibile.
Diversamente, il ricorso di è tempestivo, in quanto egli ha Parte_2 ricevuto l'ordinanza ingiunzione in data 19.10.2023, sempre a mezzo posta raccomandata.
Va precisato che, come osservato dalla suprema corte a Sezioni Unite, “la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché
l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale…” (Cass. Sez. U., 22/09/2017, n. 22082, Rv. 645324 - 01).
L'autonomia implica che la società convenuta non possa avvantaggiarsi della tempestività della opposizione proposta dall'obbligato principale , Parte_2 il cui ricorso è comunque infondato nel merito, per le ragioni che di seguito si esporranno.
5. Del pari infondata è l'eccezione di indeterminatezza e/o difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione.
Il provvedimento richiama espressamente le risultanze del verbale di accertamento e notificazione n. FE00000/2021-270-01 del 14/12/2021, sintetizzandole,
Come noto, per giurisprudenza costante, la motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione è ammissibile (ex plurimis, Cass. Sez. L., 22/07/2009, n.
17104, Rv. 610413 – 01).
Inoltre, l'ordinanza ingiunzione individua le circostanze di fatto, specifica tutte le violazioni per cui è stata irrogata la sanzione, indica il numero delle violazioni e i codici tributo, che erano già stati menzionati nei verbali di contestazione, riporta le circostanze aggravanti (come l'omissione negli adempimenti e la connessione con altri illeciti) e l'assenza di attenuanti;
specifica le norme applicate e le relative circolari ministeriali per la determinazione della sanzione.
6. Con riferimento, poi, all'eccezione di ne bis in idem sollevata dalla parte ricorrente si osserva che, come si evince dagli atti allegati, gli accertamenti e le relative ordinanze ingiunzione degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) delle
5 province di Biella-Vercelli, Grosseto e Torino riguardano lavoratori diversi e periodi C temporali differenti rispetto a quelli contestati dall' di . Non si vede Controparte_1 pertanto come possa parlarsi di ne bis in idem solo per la ragione della asserita esistenza di un unico centro di imputazione legale delle attività presso la sede della cooperativa sita in Ferrara, stante la mancanza di sovrapposizioni tra le posizioni dei lavoratori occupati.
Nel caso di specie non opera nemmeno il più favorevole regime del cumulo giuridico (al posto di quello materiale) di cui all'art. 8 comma 2 L. n. 689/1981, poiché tale disciplina contempla detto criterio soltanto per violazioni amministrative in materia di previdenza e assistenza, mentre la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p. (Cass. Sez. L., 13/05/2019, n. 12659, Rv. 654065 – 01).
7. Venendo al merito, si rileva che i lavoratori coinvolti dall'accertamento erano destinati a lavorare principalmente presso le famiglie con mansioni di badante, come risulta contratti di servizio stipulati tra GI (definita "Fornitore") e le famiglie o le strutture (definite "Utente" o "Committenza") prodotti in giudizio.
Le mansioni erano sostanzialmente di tipo manuale ed elementare: assistenza per alzarsi dal letto;
pulizia ed igiene personale;
vestizione; preparazione cibo ed assistenza durante i pasti;
aiuto alla persona assistita per camminare e spostarsi;
compagnia e sorveglianza;
aiuto nella cura della casa e nelle faccende domestiche;
servizi esterni (es. spesa, acquisto di medicinali, accompagnamento dal medico ecc.). I lavoratori, per la natura stessa delle loro prestazioni e del contesto domestico, si dovevano attenere alle direttive impartite ed alle esigenze dell'assistito/famiglia.
I lavoratori inizialmente occupati tramite contratti di lavoro “autonomo occasionale” si sono trasformati senza soluzione di continuità in rapporti subordinati a tempo indeterminato e parziale, fungendo essi, di fatto, da periodi di prova
(trattasi di;
; ; ; Persona_7 Parte_4 Parte_3 CP_5
). CP_6
Con riferimento poi ai contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, tutti di
21 ore settimanali, alla luce delle dichiarazioni raccolte risulta che, escluse le lavoratrici e , il lavoro si risolveva di Persona_8 Persona_9 Persona_7 fatto su prestazioni di badante a tempo pieno. Questa discordanza tra la forma contrattuale e la sostanza della prestazione ha portato alla riqualificazione dei
6 rapporti come subordinati a tempo pieno ed alla contestazione delle omesse registrazioni sul LUL.
Ad titolo di esempio, ha riferito di aver lavorato "dalle ore Persona_10
20.00 alle ore 8.00 per sei notti a settimana" (un turno di 12 ore per sei notti a settimana) o "dalle 18,00 alle 08,00 della domenica" (un turno di 14 ore) per 50 euro a servizio.
ha esplicitamente affermato di aver lavorato "tutto il Persona_4 giorno tranne due ore di riposo giornaliero;
riposavo tutta la domenica". In sostanza un orario di lavoro effettivo diurno di circa 10-12 ore al giorno per sei giorni a settimana, ben oltre le ore contrattuali.
Per è stato acquisito un "ordine di servizio" per un Parte_4 cliente ( che indicava un orario di servizio di 11 ore al giorno (8:00- Persona_11
19:00 con due ore di riposo) dal lunedì al venerdì, configurando di fatto un impegno a tempo pieno di 45 ore settimanali.
ha riferito di avere lavorato per 10 ore al giorno, 6 giorni a Persona_6 settimana (quindi 60 ore settimanali) e che non le venivano riconosciute le ore di straordinario né le buste paga regolari.
Analogamente ha dichiarato di lavorare a tempo Persona_5 pieno per minimo dieci ore al giorno, essendo comunque sempre a disposizione. Ha riferito: “Ho più volte sottolineato al mio datore di lavoro la volontà di essere inquadrata con il giusto livello e che mi venissero riconosciute le ore di effettivo lavoro ma si è sempre rifiutato di farlo”.
Anche ha riferito di avere lavorato come badante per un CP_6 numero di ore superiore a quanto previsto nel suo contratto di lavoro.
Risultano poi le ulteriori dichiarazioni allegate agli atti, del medesimo tenore, relativamente agli altri lavoratori.
8. Tanto premesso in fatto, occorre anzitutto porre in evidenza in punto di diritto che, secondo gli artt. 1 e 2 L. 2 aprile 1958 n. 339 (tutt'ora vigente) per gli addetti ai servizi domestici che “prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura” (art. 1), “L'assunzione del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro trenta giorni dal compimento del periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente Ufficio di collocamento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Le associazioni di categoria, a carattere nazionale e i patronati di assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono occuparsi dell'avviamento al
7 lavoro, dando comunicazione entro trenta giorni ai competenti uffici ministeriali dell'avvenuto collocamento.
È vietata l'attività di mediatorato comunque svolta anche se autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge” (art. 2).
Secondo l'art. 6 “Il lavoratore è tenuto a prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità, e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro”.
Appare dunque chiaro ed evidente che la famiglia deve assumere il personale direttamente, senza ricorrere a intermediari. Ciò significa che il rapporto di lavoro si deve instaurare direttamente tra la famiglia che necessita del servizio e il lavoratore domestico che si atterrà alle sue indicazioni. E' previsto un ruolo degli enti di patronato nel collocamento, ma sempre nel rispetto del principio di assunzione diretta da parte della famiglia.
Il rapporto di lavoro domestico è considerato un rapporto sui generis, caratterizzato da un forte elemento fiduciario e inserito in un contesto familiare anziché imprenditoriale. Per questo motivo, è regolato da una normativa specifica e separata tra cui la legge n. 339/1958 che, come evidenziato dalla sentenza n. 170 del 11.3.2021 della Corte d'Appello di Bologna, in quanto ancora in vigore, deve essere tenuta presente per valutare la modalità organizzativa dell'impresa.
Ciò esclude in radice la possibilità di configurare come lecito il sistema di collocamento al lavoro presso le famiglie messo in piedi da la Parte_1 quale, peraltro, è soggetto non munito delle autorizzazioni previste dalla legge per svolgere attività di agenzia di somministrazione di lavoro;
la società ricorrente non risulta infatti iscritta all'albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, previsto dall'art. 4 D. Lgs. n. 276/2003, come peraltro dalla stessa parte espressamente riconosciuto.
9. A tali considerazioni si aggiunge che si condivide l'orientamento che valorizza la natura di mansioni elementari del rapporto di badantato per come esplicatosi nel caso in esame.
l collaboratore domestico è inserito nell'organizzazione domestica della casa in cui svolge l'attività. La sua collaborazione è intrinsecamente legata alle esigenze della vita familiare e al suo ordinato svolgimento. Le prestazioni sono di tipo fisico, ripetitive e caratterizzate dalla necessità di seguire le esigenze dell'assistito. Questo
8 significa che il lavoratore deve necessariamente conformarsi al regime di vita della famiglia per essere utile.
Nessuna forma di autonoma organizzazione è stata descritta dai lavoratori interessati, che hanno semplicemente messo a disposizione delle famiglie le proprie energie lavorative. Né l'impresa ha svolto il servizio fornito tramite una propria organizzazione di mezzi ed attrezzature.
Quanto sopra osservato induce a ritenere fondata la configurazione della interposizione illecita di manodopera, punto 5, nonché le violazioni di cui ai punti precedenti 1, 2 e 3 contestati a ed a , in quanto Parte_2 Pt_1 presupponenti la sussistenza di rapporto di lavoro di tipo subordinato.
10. Quanto al punto 4, si rileva che dalle buste paga della lavoratrice Per_6
acquisite e relative al periodo novembre 2019 gennaio 2021, risulta che la
[...] lavoratrice è sempre assente dal lavoro, non retribuita (doc. 25 conv.). CP_1 Dagli eMens trasmessi all relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 si ricava che l'ultimo mese di lavoro della risale a settembre 2019, dove risultano retribuite Per_3 solo 14 giornate (sempre doc. 25).
Appare dunque palese che, di fatto, il rapporto di lavoro tra le parti è definitivamente cessato in quel periodo, senza che la società si sia attivata per effettuare la comunicazione di cessazione del rapporto prescritta dall'art. 21 L. n.
264/1949.
11. Non vi sono infine ragioni per escludere le violazioni per insussistenza dell'elemento soggettivo.
“Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”
(Cass. Sez. 2, 02/05/2025, n. 11568, Rv. 675281 - 01).
Parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di segno contrario, dovendosi peraltro tenere conto del fatto che le violazioni si riferiscono a soggetto che le ha poste in essere nell'ambito dell'attività professionale.
12. Non sussistono ragioni, né la parte convenuta le ha dedotte, per ricondurre le sanzioni al minimo edittale, considerata la vicenda nel suo insieme caratterizzata dalla ripetuta violazione delle violazioni per un rilevante periodo di tempo.
9 13. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, esclusa l'attività istruttoria ed applicata la riduzione del 20% di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile il ricorso in opposizione proposto da
[...]
; Controparte_2
2) rigetta nel merito il ricorso proposto da;
Parte_2 per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 22236/22237 del 5.10.2023 emessa dall nei confronti dei ricorrenti;
Controparte_12
3) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.288,00 oltre al 15% sul compenso per spese generali.
Così deciso in Ferrara il 01/09/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
10
ad ordinanza ingiunzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, a seguito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 5.8.2025, ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 547/2023 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) e (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. BECCATI STEFANIA come da C.F._1 procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
• (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dai funzionari delegati ex art. 417 bis c.p.c. Avv. Natalino
Madeo ed Avv. Alessandra Buja. RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 17/11/2023 , quale trasgressore, Parte_2
e la società , quale obbligata in Controparte_2 solido, proponevano opposizione avverso l'Ordinanza-ingiunzione prot. 22236 e prot.
22237 del 05/10/2023, emessa dall Controparte_3
(ora , sede di Ferrara), recante Controparte_1
l'intimazione di pagare, a titolo di sanzioni, la complessiva somma di € 55.545,42 oltre alle spese di notifica.
Le violazioni contestate sono le seguenti:
1) Poiché: non ha comunicato al centro per l'impiego i rapporti di lavoro secondo l'esatta qualificazione giuridica DO lwona dal 20/11/2018 al 27/11/2018, Granda Macas
1 dal 27/11/2019 al 31/12/2019- dal 30/3/2020 al 30/4/2020, dal 1/5/2020 al CP_4
31/5/2020 e dal 1/5/2020 al 30/6/2020, dal 10/1/2019 al 20/1/2019 e dal Parte_3
1/3/2019 al 31/3/2019, dal 18/8/2018 al 5/9/2018 e dal CP_5 CP_6
14/12/2019 al 11/1/2020 dal 14/1/2020 al29/2/2020. Art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, D.L. n.
510/96 - Comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione.
2) Poiché: non ha consegnato la lettera di assunzione con l'esatta qualificazione giuridica del rapporto di DO lwona, , e Parte_4 Persona_1 CP_5
Art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D.Lgs. N. 181/2000, come modificato CP_6 dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art 5, comma 3, lettere a) e b), Legge n. 183/2010 - Lettera di assunzione al lavoratore - Collocamento ordinario.
3) Poiché: non sono state registrate le effettive ore lavorate quantificate nel tempo pieno anziché parziale di dal 11/4/2018 al 21/10/2020, Parte_5 Persona_2 dal 8/7/2017 al 15/4/2019, dal 20/9/2018 al 17/9/2019, dal 5/9/2018 al Per_3 CP_7
5/6/2019, dal 1/4/2019 al 28/5/2021, dal Parte_4 Parte_3 CP_8
27/3/2018 al 5/4/2018, dal 26/1/2018 al 15/4/2019, Persona_4 Persona_5
dal 19/1/2018 al 17/4/2019 e dal 1/2/2020 al 14/7/2020. Art. 39,
[...] CP_6 commi I, 2 e 7, D.L. 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5, D. Lgs. 14 settembre
2015 n. 151. - Omesse registrazioni - più di 10 lavoratori o periodo superiore a dodici mesi.
4) Poiché: non ha comunicato al Centro per l'Impiego la cessazione del rapporto di lavoro di cessato 17/09/2019. Art. 21, comma I, legge 29 aprile 1949, n. 264, Persona_6 come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 - Comunicazione di cessazione.
5) Poiché: ha somministrato illecitamente personale, contenuto nell'elenco riportato da pagina 5 a pagina 7 del succitato verbale unico, presso famiglie senza la necessaria autorizzazione ministeriale per un totale di 4113 giornate nel periodo luglio 2017 ad agosto
2021. Art. 18, comma I, D.Lgs. n. 276/2003, modificato dal D.lgs 6 ottobre 2004, n. 251 e dall'art. 1, comma I D.Lgs. n. 8/2016 - Somministrazione illecita - Regime Ordinario.
I ricorrenti esponevano che la società cooperativa operava nel settore della fornitura di servizi di assistenza a famiglie e strutture che necessitavano di supporto per anziani, ammalati o disabili. Precisavano che l'attività consisteva nella fornitura di servizi e non nella somministrazione di manodopera, in quanto non era Pt_1
C iscritta nel Registro ministeriale dei somministratori. Sosteneva che l'ispezione dell' , conclusasi con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione del 14/12/2021, aveva riscontrato una serie di violazioni infondate.
2 Con riferimento alle violazioni 1) e 2) deducevano che, non trattandosi di rapporti di subordinazione, tali adempimenti non erano necessari.
Con riferimento al punto 3) affermavano trattarsi di una "colossale incomprensione", sostenendo che la dicitura "H24" sui contratti di servizi si riferiva al regime di convivenza della lavoratrice con il fruitore del servizio, non ad un orario effettivo di 24 ore. I contratti con gli utenti potevano prevedere la dimora per l'intera giornata, ma gli orari contrattuali specificavano 21 ore settimanali indicative. Le prestazioni erano flessibili, e l'eventuale sostituzione di personale rappresentava il rischio d'impresa di . Pt_1
Circa la violazione sub 4) relativa alla mancata comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di , ribadivano che la lavoratrice era ancora Persona_6 alle dipendenze della cooperativa.
Circa l'addebito di cui al punto 5), cioè la illecita somministrazione di personale presso famiglie senza la necessaria autorizzazione ministeriale, i ricorrenti sostenevano che offriva un servizio con assunzione del rischio d'impresa e Pt_1 non una semplice somministrazione di manodopera.
In punto di diritto, i ricorrenti eccepivano l'indeterminatezza e il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ritenuta incomprensibile ad un quisque de populo.
Invocavano altresì la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto era già stata oggetto di analoghi accertamenti e sanzioni da parte di altri Pt_1
(Biella-Vercelli, Grosseto, Torino) per le medesime Controparte_10 violazioni. Essendo la sede legale unica a Ferrara e non essendoci alterità tra i vari uffici sul territorio che operavano sotto il marchio "Sostegno Famiglia", una sola sanzione avrebbe dovuto essere applicata a livello nazionale.
Sostenevano, infine, di avere sempre agito in buona fede e che l'illecito amministrativo irrogato mancava dell'elemento soggettivo.
Concludevano chiedendo l'accertamento della nullità o illegittimità dell'ordinanza o, in subordine, la riduzione degli importi delle sanzioni ai minimi edittali.
2. Si costituiva in giudizio l' Controparte_1
(sede di Ferrara), resistendo alla proposta opposizione.
In via preliminare, eccepiva la tardività della proposizione del ricorso da parte della società, affermando che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione era avvenuta il
17/10/2023, ma il ricorso era stato depositato telematicamente il 17/11/2023, oltre il
3 termine perentorio di trenta giorni previsto dalla legge (il 16/11/2023 era l'ultimo giorno utile). L' concludeva sul punto chiedendo la dichiarazione di CP_1 inammissibilità dell'opposizione per la cooperativa.
L' contestava inoltre la deduzione di indeterminatezza e genericità CP_1 dell'ordinanza-ingiunzione, ritenendo che la stessa risultasse debitamente motivata e contenesse tutti i requisiti legali. Sosteneva che le somme contestate corrispondevano a quanto previsto dall'art. 16 della L. 689/81, con l'eccezione del punto 5 che non poteva essere ridotto.
L' resisteva nel merito alla proposta azione, sostenendo che le CP_1 violazioni contestate erano pienamente fondate e derivavano da un'accurata attività ispettiva, iniziata con un accesso in data 09/05/2019 e proseguita con l'analisi di documenti e con la raccolta delle dichiarazioni dei lavoratori coinvolti e compendiata nel verbale di accertamento, del quale richiamava le risultanze.
L' confutava l'applicabilità del principio del ne bis in idem, CP_1 affermando che esso era previsto esclusivamente per le sanzioni penali e non si applicava a sanzioni amministrative in oggetto.
Negava la buona fede di , data la chiarezza della legislazione sul Pt_1 lavoro domestico e il ruolo professionale del ricorrente, che non poteva invocare l'inevitabilità dell'ignoranza della legge.
L' sottolineava che i verbali redatti dai funzionari ispettivi, supportati CP_1 dalle dichiarazioni dei lavoratori e dalla documentazione acquisita, costituivano prova sufficiente delle violazioni, e concludeva nel merito chiedendo a conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
3. Successivamente alla prima udienza di comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione, la causa, non essendo stata ritenuta necessaria l'istruttoria chiesta dalle parti, ha avuto trattazione cartolare con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
4. Avuto riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento alla società , se ne rileva la fondatezza sulla base della documentazione Pt_1
C prodotta dalla .
È confermato che l'ordinanza ingiunzione prot. 22236 e prot. 22237 del
05/10/2023 è stata notificata alla cooperativa , a mezzo posta, in data Pt_1
17/10/2023. Il ricorso in opposizione, invece, risulta essere stato depositato per via telematica il 17/11/2023.
4 Ai sensi dell'art. 6, comma 6 e 10, D. Lgs. 150/2011 (richiamato dall'art. 22 L.
689/1981), il ricorso in opposizione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento;
dunque, nel caso in esame il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro giovedì 16 novembre 2023.
Pertanto l'opposizione della soc. coop. GI deve essere dichiarata inammissibile.
Diversamente, il ricorso di è tempestivo, in quanto egli ha Parte_2 ricevuto l'ordinanza ingiunzione in data 19.10.2023, sempre a mezzo posta raccomandata.
Va precisato che, come osservato dalla suprema corte a Sezioni Unite, “la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché
l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale…” (Cass. Sez. U., 22/09/2017, n. 22082, Rv. 645324 - 01).
L'autonomia implica che la società convenuta non possa avvantaggiarsi della tempestività della opposizione proposta dall'obbligato principale , Parte_2 il cui ricorso è comunque infondato nel merito, per le ragioni che di seguito si esporranno.
5. Del pari infondata è l'eccezione di indeterminatezza e/o difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione.
Il provvedimento richiama espressamente le risultanze del verbale di accertamento e notificazione n. FE00000/2021-270-01 del 14/12/2021, sintetizzandole,
Come noto, per giurisprudenza costante, la motivazione per relationem dell'ordinanza ingiunzione è ammissibile (ex plurimis, Cass. Sez. L., 22/07/2009, n.
17104, Rv. 610413 – 01).
Inoltre, l'ordinanza ingiunzione individua le circostanze di fatto, specifica tutte le violazioni per cui è stata irrogata la sanzione, indica il numero delle violazioni e i codici tributo, che erano già stati menzionati nei verbali di contestazione, riporta le circostanze aggravanti (come l'omissione negli adempimenti e la connessione con altri illeciti) e l'assenza di attenuanti;
specifica le norme applicate e le relative circolari ministeriali per la determinazione della sanzione.
6. Con riferimento, poi, all'eccezione di ne bis in idem sollevata dalla parte ricorrente si osserva che, come si evince dagli atti allegati, gli accertamenti e le relative ordinanze ingiunzione degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) delle
5 province di Biella-Vercelli, Grosseto e Torino riguardano lavoratori diversi e periodi C temporali differenti rispetto a quelli contestati dall' di . Non si vede Controparte_1 pertanto come possa parlarsi di ne bis in idem solo per la ragione della asserita esistenza di un unico centro di imputazione legale delle attività presso la sede della cooperativa sita in Ferrara, stante la mancanza di sovrapposizioni tra le posizioni dei lavoratori occupati.
Nel caso di specie non opera nemmeno il più favorevole regime del cumulo giuridico (al posto di quello materiale) di cui all'art. 8 comma 2 L. n. 689/1981, poiché tale disciplina contempla detto criterio soltanto per violazioni amministrative in materia di previdenza e assistenza, mentre la differenza morfologica e soggettiva tra illecito penale e illecito amministrativo non consente di applicare analogicamente l'art. 81 c.p. (Cass. Sez. L., 13/05/2019, n. 12659, Rv. 654065 – 01).
7. Venendo al merito, si rileva che i lavoratori coinvolti dall'accertamento erano destinati a lavorare principalmente presso le famiglie con mansioni di badante, come risulta contratti di servizio stipulati tra GI (definita "Fornitore") e le famiglie o le strutture (definite "Utente" o "Committenza") prodotti in giudizio.
Le mansioni erano sostanzialmente di tipo manuale ed elementare: assistenza per alzarsi dal letto;
pulizia ed igiene personale;
vestizione; preparazione cibo ed assistenza durante i pasti;
aiuto alla persona assistita per camminare e spostarsi;
compagnia e sorveglianza;
aiuto nella cura della casa e nelle faccende domestiche;
servizi esterni (es. spesa, acquisto di medicinali, accompagnamento dal medico ecc.). I lavoratori, per la natura stessa delle loro prestazioni e del contesto domestico, si dovevano attenere alle direttive impartite ed alle esigenze dell'assistito/famiglia.
I lavoratori inizialmente occupati tramite contratti di lavoro “autonomo occasionale” si sono trasformati senza soluzione di continuità in rapporti subordinati a tempo indeterminato e parziale, fungendo essi, di fatto, da periodi di prova
(trattasi di;
; ; ; Persona_7 Parte_4 Parte_3 CP_5
). CP_6
Con riferimento poi ai contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, tutti di
21 ore settimanali, alla luce delle dichiarazioni raccolte risulta che, escluse le lavoratrici e , il lavoro si risolveva di Persona_8 Persona_9 Persona_7 fatto su prestazioni di badante a tempo pieno. Questa discordanza tra la forma contrattuale e la sostanza della prestazione ha portato alla riqualificazione dei
6 rapporti come subordinati a tempo pieno ed alla contestazione delle omesse registrazioni sul LUL.
Ad titolo di esempio, ha riferito di aver lavorato "dalle ore Persona_10
20.00 alle ore 8.00 per sei notti a settimana" (un turno di 12 ore per sei notti a settimana) o "dalle 18,00 alle 08,00 della domenica" (un turno di 14 ore) per 50 euro a servizio.
ha esplicitamente affermato di aver lavorato "tutto il Persona_4 giorno tranne due ore di riposo giornaliero;
riposavo tutta la domenica". In sostanza un orario di lavoro effettivo diurno di circa 10-12 ore al giorno per sei giorni a settimana, ben oltre le ore contrattuali.
Per è stato acquisito un "ordine di servizio" per un Parte_4 cliente ( che indicava un orario di servizio di 11 ore al giorno (8:00- Persona_11
19:00 con due ore di riposo) dal lunedì al venerdì, configurando di fatto un impegno a tempo pieno di 45 ore settimanali.
ha riferito di avere lavorato per 10 ore al giorno, 6 giorni a Persona_6 settimana (quindi 60 ore settimanali) e che non le venivano riconosciute le ore di straordinario né le buste paga regolari.
Analogamente ha dichiarato di lavorare a tempo Persona_5 pieno per minimo dieci ore al giorno, essendo comunque sempre a disposizione. Ha riferito: “Ho più volte sottolineato al mio datore di lavoro la volontà di essere inquadrata con il giusto livello e che mi venissero riconosciute le ore di effettivo lavoro ma si è sempre rifiutato di farlo”.
Anche ha riferito di avere lavorato come badante per un CP_6 numero di ore superiore a quanto previsto nel suo contratto di lavoro.
Risultano poi le ulteriori dichiarazioni allegate agli atti, del medesimo tenore, relativamente agli altri lavoratori.
8. Tanto premesso in fatto, occorre anzitutto porre in evidenza in punto di diritto che, secondo gli artt. 1 e 2 L. 2 aprile 1958 n. 339 (tutt'ora vigente) per gli addetti ai servizi domestici che “prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura” (art. 1), “L'assunzione del personale domestico avviene direttamente, con l'obbligo per il datore di lavoro di denunciare, entro trenta giorni dal compimento del periodo di prova, l'avvenuta assunzione al competente Ufficio di collocamento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
Le associazioni di categoria, a carattere nazionale e i patronati di assistenza, debitamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono occuparsi dell'avviamento al
7 lavoro, dando comunicazione entro trenta giorni ai competenti uffici ministeriali dell'avvenuto collocamento.
È vietata l'attività di mediatorato comunque svolta anche se autorizzata anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge” (art. 2).
Secondo l'art. 6 “Il lavoratore è tenuto a prestare la propria opera con la dovuta diligenza secondo le necessità, e gli interessi della famiglia per la quale lavora, seguendo le disposizioni dei datori di lavoro”.
Appare dunque chiaro ed evidente che la famiglia deve assumere il personale direttamente, senza ricorrere a intermediari. Ciò significa che il rapporto di lavoro si deve instaurare direttamente tra la famiglia che necessita del servizio e il lavoratore domestico che si atterrà alle sue indicazioni. E' previsto un ruolo degli enti di patronato nel collocamento, ma sempre nel rispetto del principio di assunzione diretta da parte della famiglia.
Il rapporto di lavoro domestico è considerato un rapporto sui generis, caratterizzato da un forte elemento fiduciario e inserito in un contesto familiare anziché imprenditoriale. Per questo motivo, è regolato da una normativa specifica e separata tra cui la legge n. 339/1958 che, come evidenziato dalla sentenza n. 170 del 11.3.2021 della Corte d'Appello di Bologna, in quanto ancora in vigore, deve essere tenuta presente per valutare la modalità organizzativa dell'impresa.
Ciò esclude in radice la possibilità di configurare come lecito il sistema di collocamento al lavoro presso le famiglie messo in piedi da la Parte_1 quale, peraltro, è soggetto non munito delle autorizzazioni previste dalla legge per svolgere attività di agenzia di somministrazione di lavoro;
la società ricorrente non risulta infatti iscritta all'albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, previsto dall'art. 4 D. Lgs. n. 276/2003, come peraltro dalla stessa parte espressamente riconosciuto.
9. A tali considerazioni si aggiunge che si condivide l'orientamento che valorizza la natura di mansioni elementari del rapporto di badantato per come esplicatosi nel caso in esame.
l collaboratore domestico è inserito nell'organizzazione domestica della casa in cui svolge l'attività. La sua collaborazione è intrinsecamente legata alle esigenze della vita familiare e al suo ordinato svolgimento. Le prestazioni sono di tipo fisico, ripetitive e caratterizzate dalla necessità di seguire le esigenze dell'assistito. Questo
8 significa che il lavoratore deve necessariamente conformarsi al regime di vita della famiglia per essere utile.
Nessuna forma di autonoma organizzazione è stata descritta dai lavoratori interessati, che hanno semplicemente messo a disposizione delle famiglie le proprie energie lavorative. Né l'impresa ha svolto il servizio fornito tramite una propria organizzazione di mezzi ed attrezzature.
Quanto sopra osservato induce a ritenere fondata la configurazione della interposizione illecita di manodopera, punto 5, nonché le violazioni di cui ai punti precedenti 1, 2 e 3 contestati a ed a , in quanto Parte_2 Pt_1 presupponenti la sussistenza di rapporto di lavoro di tipo subordinato.
10. Quanto al punto 4, si rileva che dalle buste paga della lavoratrice Per_6
acquisite e relative al periodo novembre 2019 gennaio 2021, risulta che la
[...] lavoratrice è sempre assente dal lavoro, non retribuita (doc. 25 conv.). CP_1 Dagli eMens trasmessi all relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 si ricava che l'ultimo mese di lavoro della risale a settembre 2019, dove risultano retribuite Per_3 solo 14 giornate (sempre doc. 25).
Appare dunque palese che, di fatto, il rapporto di lavoro tra le parti è definitivamente cessato in quel periodo, senza che la società si sia attivata per effettuare la comunicazione di cessazione del rapporto prescritta dall'art. 21 L. n.
264/1949.
11. Non vi sono infine ragioni per escludere le violazioni per insussistenza dell'elemento soggettivo.
“Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa”
(Cass. Sez. 2, 02/05/2025, n. 11568, Rv. 675281 - 01).
Parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di segno contrario, dovendosi peraltro tenere conto del fatto che le violazioni si riferiscono a soggetto che le ha poste in essere nell'ambito dell'attività professionale.
12. Non sussistono ragioni, né la parte convenuta le ha dedotte, per ricondurre le sanzioni al minimo edittale, considerata la vicenda nel suo insieme caratterizzata dalla ripetuta violazione delle violazioni per un rilevante periodo di tempo.
9 13. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, esclusa l'attività istruttoria ed applicata la riduzione del 20% di cui all'art. 9 D. Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile il ricorso in opposizione proposto da
[...]
; Controparte_2
2) rigetta nel merito il ricorso proposto da;
Parte_2 per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 22236/22237 del 5.10.2023 emessa dall nei confronti dei ricorrenti;
Controparte_12
3) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.288,00 oltre al 15% sul compenso per spese generali.
Così deciso in Ferrara il 01/09/2025
IL GIUDICE Alessandra De Curtis
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