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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/05/2024, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1047/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1047/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PAOLINI Parte_1 C.F._1
ROSALINDA;
ATTORE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
CAPPONI CROCI MARIA;
CONVENUTI oggetto:
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da note in sostituzione d'udienza del 8.3.2024:
Previa revoca del provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e previa ammissione della CTU richiesta, anche in relazione alle necessarie opere di ripristino della scarpata, e della prova per interpello e per testi richiesta nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, per motivi tutti esposti in atti, in accoglimento della pretesa attorea: a) ristabilire e regolare, a mezzo di C.T.U., sulla base dei rispettivi titoli di proprietà, ed in subordine dalle risultanze catastali, gli esatti confini tra l'appezzamento di terreno, di proprietà di ubicato nel territorio del Parte_1
Comune di Ascoli Piceno e distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio di mappa n 125 particella n. 161 e l'adiacente fondo di proprietà dei convenuti sigg.ri e Controparte_1
, ubicato nel territorio del Comune di Ascoli Piceno e distinto nel N.C.T. Controparte_2 al foglio di mappa n 125 con la particella n. 1030 b) accertare e dichiarare che il muro realizzato dal ed il contatore ivi collocato per cui è causa insistono per Controparte_1 intero sulla particella di terreno di proprietà dell'attore; c) accertare e dichiarare che lo sbancamento realizzato dal a monte dei terreni di proprietà per cui è Controparte_1 causa insiste per intero sulla particella di terreno di proprietà dell'attore; d)condannare il convenuto alla rimozione immediata, a sua cura e spese, del muro e del contatore insistenti sul terreno di proprietà dell'attore, e di ogni altra opera ivi realizzata, nonché a ripristinare lo stato dei loghi nella parte a monte ove il D'SE ha realizzato uno sbancamento CP_1 pagina 1 di 9 creando un dislivello tra i terreni ordinando altresì ai convenuti la restituzione delle superfici indebitamente utilizzate;
e) dichiarare tenuti e condannare i convenuti a mettere in sicurezza tutte le opere per la parte in cui dovessero ricadere sulla loro proprietà effettuando a loro cura
e spese tutte le opere necessarie da determinarsi a mezzo di apposita CTU. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del procedimento di mediazione;
Per i convenuti, come da note in sostituzione d'udienza del 8.3.2024:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respingere in toto tutte le domande di parte attrice, totalmente infondate in fatto ed in diritto, come priva di fondatezza è il richiesto regolamento di confine posto che i convenuti hanno sempre goduto e posseduto i loro terreni così come oggi li godono e possiedono, in modo pacifico e pubblico e da quasi 40 anni, per l'effetto condannare l'attore al pagamento delle spese di giudizio. In via riconvenzionale , avendo i convenuti , goduto e posseduto i terreni acquistati nel 1984, così come adesso li godono , nella loro estensione e delimitati dai confini esistenti, riconoscere
e dichiarare essi convenuti, previa declaratoria di accertamento del possesso continuato per 37 anni, pieni ed esclusivi proprietari per maturata usucapione acquisitiva a titolo originario, dei frustoli di terreno “usurpati” al confinante attore, così come rilevati ed accertati nella perizia prodotta a firma nonché del frustolo di terreno ove è sito il contatore Persona_1 dell'acqua del signor e il muro dal medesimo costruito, frustolo confinante con le CP_1 particelle n 239 e n 1030 di proprietà dei convenuti e delimitato dalla inferriata apposta dal
[...] sull'accesso alla particella 161 di sua proprietà”. Pt_1
Ordinare al Conservatore dei RR.II di Ascoli Piceno, la trascrizione della emananda sentenza con esenzione dello stesso da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.5.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo, quale proprietario del fondo sito in Ascoli Piceno,
[...] Controparte_2 località Borgo Cavignano, distino al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 125, p.lla 161, il regolamento dei confini tra il proprio fondo e quello di proprietà dei convenuti (foglio 125, particella
1030), nonché la rimozione di alcune opere asseritamente realizzate dai convenuti sul suo fondo, con correlata messa in sicurezza dei luoghi. L'attore, acquirente dell'indicato fondo in data 7.7.2006 con atto notarile Rep. n 14817 Racc. n.7146, allegava che: i convenuti avevano costruito un muro in mattoni e cemento, con annessa struttura per un contatore dell'acqua, lungo la strada di accesso al citato fondo, strada anch'essa di proprietà dell'odierno attore;
i convenuti avevano, inoltre, realizzato, a monte e sempre sulla proprietà attorea (come attestato dalla relazione del perito agrario Persona_1
), uno sbancamento di terreno di particolare rilevanza, creando così un notevole dislivello, senza
[...] alcuna opera atta a garantire la sicurezza dei luoghi e a prevenire crolli o frane.
In data 15.9.2021 si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
allegando che: essi convenuti erano comproprietari, per averlo acquistato in data 1.2.1984 con
[...] atto notarile Rep. N. 87.597/18.825, del terreno sito nel comune di Ascoli Piceno, all'epoca censito al
Catasto Terreni di detto Comune alla partita 241, fgl 125, particelle 492 (già 356/c) - 490 (già 161/b) -
447 (già 350/c) e 239, terreno confinante con la proprietà dell'attore (foglio 125, p.lla 161); all'atto dell'acquisto vi era stata la contestuale immissione in possesso e conseguente recinzione dell'intera proprietà nello stato in cui ancora oggi è delimitata;
essi avevano sempre pacificamente e ininterrottamente posseduto i beni indicati, fino a che nel novembre del 2022 l'odierno attore aveva pagina 2 di 9 lamentato uno sconfinamento della recinzione sul proprio terreno, nonché la realizzazione sullo stesso di un muro non autorizzato e l'apposizione di un contatore;
con pec del 27.11.2021 gli odierni convenuti avevano comunicato alla controparte di aver sempre posseduto, dal 1984, i terreni nello stato in cui oggi si trovano e che, dunque, ogni pretesa sarebbe stata superata dall'intervenuta usucapione delle porzioni di terreno. Chiedevano, dunque, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedevano dichiararsi l'usucapione dei frustoli di terreno oggetto del loro eventuale sconfinamento.
All'udienza del 11.2.2022 il Giudice ammetteva la consulenza tecnica preventiva oggetto di istanza congiunta delle parti, al fine di accertare lo stato dei luoghi. L'elaborato peritale veniva acquisito in data 15.12.2022, a seguito delle osservazioni formulate dalle parti.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa veniva (in data 20.2.2023) assegnata all'odierno Giudice, il quale, con ordinanza del 24.3.2023 – da intendersi qui trascritta – decideva sulla preliminare eccezione di nullità della citazione svolta dai convenuti e sulle ulteriori richieste istruttorie. Esaurita l'istruttoria, in data 15.3.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti. Entrambe le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, al deposito delle proprie comparse conclusionali e memorie di replica.
Alla luce delle conclusioni sopra riportate, assume rilevanza preliminare l'esame della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'intervenuta usucapione, da parte dei convenuti, delle porzioni di terreno poste al confine tra i due fondi oggetto di causa.
In primo luogo, occorre vagliare l'ammissibilità di un tale domanda riconvenzionale in sede di giudizio avente ad oggetto una domanda di regolamento dei confini. In diritto, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 5484 del 01/03/2024): nel caso in esame, posto che la domanda riconvenzionale non eccede la competenza per materia e valore del giudice adito, appaiono sussistere sia il richiesto collegamento oggettivo sia sufficienti ragioni di opportunità per procedere nell'odierna sede all'esame della domanda riconvenzionale, avendo essa ad oggetto le medesime porzioni di terreno oggetto della domanda attorea. In secondo luogo, con specifico riferimento alla proponibilità di una domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione nell'ambito di una procedimento avente ad oggetto una domanda di regolamento di confini, deve ricordarsi che l'eccezione di usucapione sollevata da parte del convenuto con l'azione del regolamento di confini non è ammissibile nel caso in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, essendo tale situazione di per sè incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire, ma è proponibile soltanto nel caso di incertezza soggettiva, riscontrabile laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente (Cassazione, sez. 6, ordinanza n.
pagina 3 di 9 21607 del 19/09/2017): i riferiti presupposti per l'ammissibilità dell'eccezione di usucapione vanno estesi anche alla corrispondente domanda riconvenzionale, in quanto la stessa pronuncia citata
(ordinanza n. 21607 /2017), al di là del principio di diritto espresso in massima, verte in realtà in materia di domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione. Quanto al caso in esame, la domanda attorea di regolamento dei confini appare fondata su una situazione di incertezza di tipo soggettivo: non si rinviene, infatti, alcuna allegazione in merito ad una promiscuità nel possesso
(incertezza oggettiva), bensì viene lamentato uno sconfinamento della recinzione/manufatti del vicino a danno della proprietà attorea. Per tali ragioni, dunque, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti appare ammissibile.
Nel merito, la domanda riconvenzionale in esame appare parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1158 e 1163 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista per usucapione in virtù del possesso continuato per vent'anni, purché tale possesso non sia stato acquisito con violenza o clandestinamente: in tal caso il termine utile per usucapire decorre dal momento della cessata violenza o clandestinità. In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 2682 del 28/01/2022).
Dalla CTU svolta nel corso del giudizio è emerso che dalla sovrapposizione tra i rilievi effettuati sul posto e la documentazione depositata presso l' della Provincia di Ascoli Piceno, Organizzazione_1 risulta che la recinzione posta sul lato ovest della proprietà dei convenuti è situata non sulla linea di divisione catastale delle particelle 161 (di proprietà dell'attore) e 1030 (di proprietà dei convenuti), ma ricade, in buona parte, all'interno della particella 161 per un totale di mq 118 (pag. 6 dell'elaborato peritale in atti). Del pari, è emerso che sul lato ovest insiste un muro in blocchi di cemento, realizzato dal signor che ricade interamente sulla particella 161 e che, inoltre, sempre sul Controparte_1 lato ovest, a ridosso del muro di contenimento, è stato costruito un piccolo manufatto, all'interno del CP_ quale, è posto un cantatore dell'acqua, posizionato dal nell'anno 2002 a servizio della proprietà
Tale costruzione ricade interamente all'intero della proprietà del signor Parte_2 [...]
(particella 161) (pag. 5). È evidente, dunque, che la recinzione, il muro e il manufatto relativo al Pt_1 contatore siano collocati sulla proprietà (come risultante dal titolo d'acquisto e dalle mappe catastali) dell'odierno attore. Sul punto, tuttavia, è emerso dall'istruttoria svolta che alcuni di tali sconfinamenti, ossia quelli relativi alla recinzione e al muro, sono stati posti in essere ben oltre il ventennio antecedente rispetto al primo atto interruttivo del possesso utile ai fini dell'usucapione. I convenuti dichiarano di essere venuti in possesso delle porzioni di terreno a confine in concomitanza con la stipula del contratto di acquisto del proprio terreno, avvenuta in data 1.2.1984, avendo essi, a seguito della stipula del contratto, di concerto con gli allora proprietari del fondo limitrofo, affidato ad un professionista l'incarico per l'individuazione del confine tra le particelle e conseguentemente realizzare la recinzione la cui collocazione viene oggi contestata (pag. 3, comparsa di costituzione e risposta). La circostanza la recinzione sia stata realizzata in concomitanza con l'acquisto del bene è stata confermata in sede di ascolto dei testimoni;
il teste , in risposta al cap. 2 di parte convenuta (vero Testimone_1
pagina 4 di 9 che la recinzione della predetta proprietà era ed è oggi costituita da rete di recinzione e muretti e che il muro sito accanto al contatore dell'acqua , come dalla foto che mi si rammostra, ( foto B), è stato costruito dal signor nell'anno in cui fu realizzata la recinzione della proprietà e quindi CP_1 nell'anno 1984) ha dichiarato quanto segue: so che i muretti e la recinzione di cui al capitolo stanno lì da tantissimo tempo, ma non posso dire esattamente se sia dal 1984, comunque da circa quarant'anni fa sicuramente c'erano. In risposta allo stesso capitolo, il teste di parte convenuta ha Testimone_2 dichiarato, quale tecnico di fiducia del convenuto, di conoscere i luoghi dal 1994 e di poter dire che a quella data vi fossero già la recinzione e il muro, ma di non ricordare se vi fosse il contatore. Inoltre, dal verbale della polizia municipale del 29.7.1994 in atti (All. 3, memoria ex 183, comma VI, n. 3, di parte convenuta) emerge che a quella data la proprietà fosse già tutta recintata. Con specifico riferimento al muro, la circostanza che lo stesso sia stato realizzato in concomitanza con il resto della recinzione è corroborata dalla valutazione del consulente tecnico nominato, il quale ha evidenziato che l'opera è stata realizzata con blocchi di cemento collegati tra loro con malta cementizia, identici a quelli utilizzati per il basamento di porzione di recinzione (pag. 5). Nulla hanno in contrario riferito i testi attorei, avendo il primo ( indicato di non sapere se il muro fosse in loco da prima o Per_1 dopo il 2005, e il secondo ( ) avendo reso una testimonianza piuttosto confusa, avendo dapprima Tes_3
(in risposta al cap. 3 attoreo) dichiarato che il muro era stato apposto dopo il 2005, e, poi (in risposta al cap. 2 di parte convenuta), indicato che vi era già quando lui aveva iniziato a frequentare i luoghi “circa vent'anni fa” e di non poter nulla riferire per il periodo precedente. Risulta provato, dunque, che il possesso delle porzioni di fondo ricomprese nella recinzione e coincidenti con il muro posto lungo la strada sia stato acquisito in modo non clandestino e non violento a partire dal 1984 o quantomeno a partire dal 1994. Inoltre, dall'istruttoria non sono emersi elementi idonei a provare la presenza di atti interruttivi del termine prescrizionale utile all'usucapione al di fuori dell'azione giudiziale oggi in esame e di una raccomandata anticipatoria delle pretese poi avanzate in sede giudiziale. Posto, infatti, che ex art. 1165 c.c., alla materia dell'usucapione va applicata, in quanto compatibile, la disciplina della prescrizione e, nello specifico, quella relativa agli atti interruttivi della stessa, con specifico riferimento alla domanda di regolamento dei confini deve rilevarsi che la stessa ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione
(Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 4084 del 14/02/2024). Nel caso in esame, pur trattandosi di un caso di incertezza soggettiva del confine, la domanda attorea è esplicitamente volta alla rimozione delle opere e al rilascio delle porzioni di fondo occupare: la stessa, dunque, appare idonea ad assumete efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà. Riconosciuta all'azione giudiziaria in esame efficacia interruttiva del termine prescrizionale utile all'usucapione, l'assenza di precedenti atti interruttivi ad opera dei precedenti proprietari del fondo è emersa dall'esame degli stessi testimoni di parte attrice: il teste , interrogato a prova contraria sul cap. 4 di parte convenuta (Vero Persona_1 che per quello che mi risulta alcuno dei confinanti o altri proprietari limitrofi ha contestato al signor
la recinzione dei suoi terreni , recinzione tuttora esistente) ha risposto: non mi risulta che CP_1 siano mai state avanzate contestazioni da altri proprietari a parte il preciso che io prima per Pt_1 conto del procuratore della precedente proprietà unitaria dei beni curavo la parte Persona_2 tecnica ad es. quando bisognava fare dei frazionamenti per le vendite. Posto, dunque, che può escludersi qualsiasi atto interruttivo da parte dei precedenti proprietari, il primo atto potenzialmente pagina 5 di 9 interruttivo dimostrato in giudizio è costituito da una lettera raccomandata del 19.11.2020 a firma dell'odierno attore (All. 3, atto di citazione), avente per contenuto le medesime pretese poi riversate nella citazione. È evidente, dunque, che a fronte del provato conseguimento del possesso, non clandestino e non violento, nell'anno 1984, o quantomeno in data precedente al 1994, deve ritenersi maturato il termine ventennale utile ai fini dell'usucapione in relazione all'esigua porzione di terreno su cui insiste il muro e alle porzioni di terreno ricomprese all'interno della recinzione, con conseguente accoglimento, nei suddetti termini, della domanda riconvenzionale.
Quanto alla porzione di terreno occupata dal manufatto contente il contatore, invece, nonostante lo stesso sia posto immediatamente a ridosso del muro e abbia dimensioni del tutto esigue, deve escludersi che sia maturato il termine ventennale utile al perfezionamento dell'usucapione. Per stessa ammissione della parte convenuta, il manufatto è stato realizzato nell'anno 2002 (dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio formale all'udienza del 25.5.2023) e la stessa circostanza emerge sia dall'elaborato peritale in atti (pag. 5) che dalle testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria. È evidente, dunque, che a fronte dell'atto interruttivo costituito dalla raccomandata del 19.11.2020 (All. 3, atto di citazione), non può ritenersi maturato il suddetto termine ventennale, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale relativamente al frustolo di terreno occupato dal manufatto contenente il contatore.
Del pari, non può ritenersi usucapito l'intero frustolo di terreno costituito da quella che è stata descritta come strada di accesso al fondo di proprietà attorea: entrambi i testimoni di parte convenuta, attrice in riconvenzionale, non hanno fornito elementi idonei a ritenere sussistente un possesso continuato ed esclusivo idoneo a integrare un acquisto per usucapione. Il teste interrogato Testimone_1 all'udienza del 26.10.2023 sul capitolo 5 della memoria ex 183, comma VI, n.2 di parte convenuta (Vero che il signor ha sempre ripulito la porzione di terreno ( porzione particella 161) che CP_1 CP_ confina con il muro da quest'ultimo costruito e con il contatore ivi posto dal e oggi delimitata dalla inferriata posizionata dal signor , ha ritenuto di non poter dire che la porzione di terreno Pt_1 fosse stabilmente curata da ma di poter affermare solo di esserci stato in alcune occasioni CP_1 nelle quali ha contribuito, con il convenuto, a tenere pulita la strada. Del pari, il teste Tes_2
interrogato all'udienza del 8.2.2023 sullo stesso capitolo ha dichiarato quanto segue: posso
[...] dire che non ho visto materialmente il D'SE pulire il terreno in questione però quando ho fatto i rilievi (sempre nel 1994) l'ho trovato pulito;
preciso che la porzione della particella 161 di cui al capitolo non era e non è recintata. All'udienza del 26.10.2023 il teste , interrogato a prova Tes_3 contraria sullo stesso capitolo, ha dichiarato di non aver mai visto l'odierno attore in riconvenzionale pulire i luoghi indicati;
inoltre lo stesso teste, in risposta al capitolo 11 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 di parte attrice (Vero che spesso su disposizione della precedente proprietaria la strada oggetto di causa veniva chiusa e nessun altro poteva accedervi proprio per motivi legati alla caccia) ha dichiarato che prima non c'era una strada e per quanto a mia conoscenza ci passavano solo i cacciatori, che anzi addirittura chiudevano un cancelletto ivi presente;
il ci passa circa dal Pt_1
2010. In assenza, dunque, di testimonianze rilevanti e di qualsivoglia opera tangibile idonea a deporre in tal senso, deve ritenersi non provato l'esercizio del possesso continuativo ed esclusivo utile ai fini dell'usucapione: la domanda riconvenzionale deve essere rigettata in riferimento alla posizione di terreno in esame costituita dalla strada di accesso al fondo di proprietà dell'odierno attore. Peraltro, anche laddove dovesse ritenersi che l'odierno convenuto, attore in riconvenzionale, abbia esercitato il possesso del terreno indicato, non risulta in alcun modo provato l'arco temporale per il quale questo pagina 6 di 9 sarebbe stato esercitato, né risulta provata la continuità dello stesso. Sul punto, inoltre, non può assumere rilevanza il concreto posizionamento dell'inferriata apposta dall'attore per evitare che gli animali allevati uscissero dalla sua proprietà: parte convenuta sostiene che ove l'attore avesse ritenuto che lo spazio che dalla strada pubblica conduceva poi alla particella 161 fosse tutta di sua proprietà, non avrebbe posto l'inferriata dove oggi si trova, ma a confine con la strada comunale, così includendo anche il frustolo oggetto di usucapione (pag. 6, comparsa conclusionale di parte convenuta). La circostanza appena riferita appare priva di rilevanza: il fatto che l'attore non abbia posto l'inferriata nell'esatto punto in cui la sua proprietà confina con la via pubblica non sta a significare che non ritenga proprio tratto di strada compreso tra tale inferriata e la suddetta strada pubblica, tratto nel quel risultano situati il muro e il contatore costruiti dai convenuti: è nelle piena facoltà del proprietario recintare l'intero fondo o porzione di esso, senza che tale condotta assuma valore di implicita ammissione di rinuncia alla porzione di proprietà non recintata. Tale porzione, dunque, può ritenersi usucapita solo limitatamente allo spazio occupato dal muro, spazio usucapito in virtù dei motivi sopra esposti.
Posto, dunque, il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, va ora esaminata la fondatezza delle pretese attoree.
In primo luogo, deve rigettarsi l'istanza volta all'esperimento di un'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, poiché le risposte e le argomentazioni esposte nell'elaborato peritale in atti appaio esaustive e sufficienti ai fini dell'odierna decisione.
Quanto alla domanda volta a ristabilire e regolare gli esatti confini tra l'appezzamento di terreno di proprietà dell'attore e l'adiacente fondo di proprietà dei convenuti, la stessa non può che risentire del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale. Alla luce dell'intervenuta usucapione dei frustoli di terreno ricompresi nella recinzione, nonché di quello coincidente con il muro, i confini delle due proprietà vanno ridefiniti e determinati in coincidenza con la recinzione e il muro, così come rilevati e indicati dal consulente tecnico d'ufficio (All. 7 all'elaborato peritale in atti, linea tratteggiata lato ovest).
Quanto alla domanda volta ad accertare e dichiarare che il muro realizzato dal Controparte_1 ed il contatore ivi collocato insistono per intero sulla particella di terreno di proprietà dell'attore, la stessa appare meritevole di accoglimento nella parte relativa al manufatto contenente il contatore: posto che il convenuto, attore in riconvenzionale, non ha provato i presupposti per l'usucapione della esigua porzione di terreno occupata dal contatore, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è emerso che tale costruzione ricade interamente all'intero della proprietà del signor (particella 161) Pt_1
(pag.5), odierno attore. Nella parte relativa all'accertamento della collocazione del muro, invece, la domanda deve essere rigettata in virtù dell'accoglimento della domanda riconvenzionale sull'intervenuta usucapione della porzione di terreno delimitata dal muro. Per lo stesso motivo, è rigettata anche la domanda volta ad accertare e dichiarare che lo sbancamento realizzato dal a monte dei terreni di proprietà per cui è causa insiste per intero sulla particella Controparte_1 di terreno di proprietà dell'attore. Il citato sbancamento, infatti, risulta effettuato all'interno della recinzione e, dunque, su porzione di terreno già ritenuta usucapita (pag. 5, elaborato peritale in atti).
Merita, invece, parziale accoglimento la domanda attorea di cui alla lettera d) delle riportate conclusioni, volta ad ottenere la condanna del convenuto alla rimozione immediata, a sua cura e spese, del muro e del contatore insistenti sul terreno di proprietà dell'attore, e di ogni altra opera ivi pagina 7 di 9 realizzata, nonché a ripristinare lo stato dei loghi nella parte a monte ove il ha Controparte_1 realizzato uno sbancamento creando un dislivello tra i terreni ordinando altresì ai convenuti la restituzione delle superfici indebitamente utilizzate. Per i motivi già esposti, la domanda può essere accolta limitatamente alla rimozione del manufatto contenente il contatore;
per quanto riguarda il muro e lo sbancamento, posto che entrambi risultano compresi in porzioni di terreno usucapite dai convenuti, non può riconoscersi in capo alla parte attrice alcun titolo per richiedere la rimozione delle opere e restituzione del terreno.
Infine, merita accoglimento la domanda attorea (sub e) delle riportate conclusioni) volta a far dichiarare tenuti e condannare i convenuti a mettere in sicurezza tutte le opere per la parte in cui dovessero ricadere sulla loro proprietà effettuando a loro cura e spese tutte le opere necessarie. Sul punto, al caso in esame appaiono applicabili i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di denuncia di danno temuto, principi secondo cui la condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi (Cassazione, sez. 2, sentenza n. 25094 del 22/08/2022).
Dall'istruttoria è emersa la pericolosità sia del muro che dello sbancamento realizzati dai convenuti sulle porzioni di terreno usucapite. Nello specifico, il consulente tecnico nominato ha ritenuto che, nonostante le buone condizioni di conservazione del muro, comunque tenuto conto delle dimensioni, in particolar modo dell'altezza, dal materiale usato, dal metodo di costruzione, dal ridotto spessore e dalla presenza di alberi ad alto fusto le cui radici vanno ad impattare con la predetta struttura, potrebbe risultare un pericolo anche in considerazione che è stato realizzato a ridosso della strada dove transitano mezzi e persone (pag.5, elaborato peritale in atti). Le valutazioni del consulente tecnico non possono ritenersi superate delle argomentazioni di parte convenuta, la quale si è limitata ad osservare che il buono stato di conservazione del muro denoterebbe di per sé la sicurezza dello stesso.
Quanto allo sbancamento realizzato dal convenuto, il consulente tecnico nominato ha ritenuto che allo stato attuale si evince che lo sbancamento ha modificato il naturale andamento del terreno che potrebbe causare eventuali smottamenti, anche in funzione della composizione del terreno ivi presente, friabile alle intemperie (pag.5, elaborato peritale in atti): per tale motivo, dunque, anche in riferimento allo sbancamento sussistono i presupposti di pericolosità idonei a determinare l'accoglimento della domanda attorea. Non può giungersi a conclusioni contrarie neppure alla luce della documentazione depositata in atti dai convenuti in data 24.5.2023 e relativa ai titoli autorizzatori per l'esecuzione dello sbancamento. In primo luogo, parte attrice lamenta che la documentazione prodotta non riguardi lo sbancamento oggetto di causa: sebbene le osservazioni dei convenuti sul punto non appaiano conferenti
(gli stessi, infatti, sostengono che il CT a pag 5) dell'elaborato, definisce lo sbancamento di “lieve entità”, controparte in comparsa conclusionale e per la prima volta, afferma però che non è quello lo sbancamento pericoloso. Ci sarebbero quindi 2 sbancamenti, ma il CT nell'accertamento dello stato dei luoghi non lo ha rilevato né controparte ha segnalato il mancato rinvenimento, né ha proposto osservazioni alla CT sul punto, in ogni caso oggi nemmeno fornisce alcun elemento per individuare questo “nuovo” sbancamento. In verità, parte attrice non contesta il contenuto dalla consulenza tecnica, ma si limita a sostenere che la documentazione depositata da controparte riguardi altra porzione di terreno), l'affermazione di parte attrice può essere smentita osservando che il titolo autorizzatorio depositato (All. 1, documentazione depositata in data 24.5.2023) è riferibile alla particella n. 490, ovvero quella oggetto di acquisto da parte del convenuto con atto del 1984 (All.8, comparsa di pagina 8 di 9 costituzione) e corrispondente all'attuale part. n. 1030 (All. 7, atto di citazione). In secondo luogo, dai rilievi del consulente tecnico emerge comunque una pendenza maggiore rispetto a quella indicata nell'atto autorizzatorio (dislivello, di circa 4.5 metri di altezza massima per una lunghezza di circa 20 metri). In ogni caso, a fronte di un rilievo del consulente tecnico sullo stato attuale dei luoghi espresso in termini di possibili smottamenti, non può negarsi la pericolosità attuale dello sbancamento e la conseguente necessità di provvedere alla messa in sicurezza.
Alla luce dell'accoglimento parziale delle domande attoree, nonché dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta usucapione, in capo ai convenuti, della proprietà delle porzioni di terreno ricomprese nella recinzione, nonché della porzione di terreno sulla quale insiste il muro realizzato a confine con la proprietà dell'attore, così come indicate dal consulente tecnico nominato e ricomprese nella linea tratteggiata lato ovest di cui alla planimetria riportata nell'allegato 7 alla relazione di c.t.u. in atti;
- accerta e dichiara che i confini tra le due particelle (catasto terreni del Comune di Ascoli
Piceno, fg. 125, part. 161 e 1030) sono quelli oggi visibili (recinzione della proprietà
e muro in blocchi di cemento) e coincidenti con la linea tratteggiata lato Parte_2 ovest di cui alla planimetria riportata nell'allegato 7 alla relazione di c.t.u. in atti;
- accoglie parzialmente la domanda attorea di cui al punto d) delle conclusioni rassegnate e, per l'effetto, condanna i convenuti alla rimozione, a loro spese, del manufatto realizzato sulla proprietà attorea e del contatore ivi contenuto;
- accoglie la domanda attorea di cui al punto e) delle conclusioni rassegnate e, per l'effetto, condanna i convenuti alla messa in sicurezza, a loro cura e spese, del muro realizzato a confine con la proprietà attorea e dello sbancamento realizzato all'interno della recinzione di loro proprietà;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa integralmente le spese di giudizio;
- ordina al Conservatore dei RR.II di Ascoli Piceno la trascrizione della presente sentenza.
Ascoli Piceno, 20/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sirianni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1047/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PAOLINI Parte_1 C.F._1
ROSALINDA;
ATTORE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 (C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
CAPPONI CROCI MARIA;
CONVENUTI oggetto:
CONCLUSIONI
Per l'attore, come da note in sostituzione d'udienza del 8.3.2024:
Previa revoca del provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e previa ammissione della CTU richiesta, anche in relazione alle necessarie opere di ripristino della scarpata, e della prova per interpello e per testi richiesta nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, per motivi tutti esposti in atti, in accoglimento della pretesa attorea: a) ristabilire e regolare, a mezzo di C.T.U., sulla base dei rispettivi titoli di proprietà, ed in subordine dalle risultanze catastali, gli esatti confini tra l'appezzamento di terreno, di proprietà di ubicato nel territorio del Parte_1
Comune di Ascoli Piceno e distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio di mappa n 125 particella n. 161 e l'adiacente fondo di proprietà dei convenuti sigg.ri e Controparte_1
, ubicato nel territorio del Comune di Ascoli Piceno e distinto nel N.C.T. Controparte_2 al foglio di mappa n 125 con la particella n. 1030 b) accertare e dichiarare che il muro realizzato dal ed il contatore ivi collocato per cui è causa insistono per Controparte_1 intero sulla particella di terreno di proprietà dell'attore; c) accertare e dichiarare che lo sbancamento realizzato dal a monte dei terreni di proprietà per cui è Controparte_1 causa insiste per intero sulla particella di terreno di proprietà dell'attore; d)condannare il convenuto alla rimozione immediata, a sua cura e spese, del muro e del contatore insistenti sul terreno di proprietà dell'attore, e di ogni altra opera ivi realizzata, nonché a ripristinare lo stato dei loghi nella parte a monte ove il D'SE ha realizzato uno sbancamento CP_1 pagina 1 di 9 creando un dislivello tra i terreni ordinando altresì ai convenuti la restituzione delle superfici indebitamente utilizzate;
e) dichiarare tenuti e condannare i convenuti a mettere in sicurezza tutte le opere per la parte in cui dovessero ricadere sulla loro proprietà effettuando a loro cura
e spese tutte le opere necessarie da determinarsi a mezzo di apposita CTU. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa anche del procedimento di mediazione;
Per i convenuti, come da note in sostituzione d'udienza del 8.3.2024:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respingere in toto tutte le domande di parte attrice, totalmente infondate in fatto ed in diritto, come priva di fondatezza è il richiesto regolamento di confine posto che i convenuti hanno sempre goduto e posseduto i loro terreni così come oggi li godono e possiedono, in modo pacifico e pubblico e da quasi 40 anni, per l'effetto condannare l'attore al pagamento delle spese di giudizio. In via riconvenzionale , avendo i convenuti , goduto e posseduto i terreni acquistati nel 1984, così come adesso li godono , nella loro estensione e delimitati dai confini esistenti, riconoscere
e dichiarare essi convenuti, previa declaratoria di accertamento del possesso continuato per 37 anni, pieni ed esclusivi proprietari per maturata usucapione acquisitiva a titolo originario, dei frustoli di terreno “usurpati” al confinante attore, così come rilevati ed accertati nella perizia prodotta a firma nonché del frustolo di terreno ove è sito il contatore Persona_1 dell'acqua del signor e il muro dal medesimo costruito, frustolo confinante con le CP_1 particelle n 239 e n 1030 di proprietà dei convenuti e delimitato dalla inferriata apposta dal
[...] sull'accesso alla particella 161 di sua proprietà”. Pt_1
Ordinare al Conservatore dei RR.II di Ascoli Piceno, la trascrizione della emananda sentenza con esenzione dello stesso da ogni responsabilità. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25.5.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedendo, quale proprietario del fondo sito in Ascoli Piceno,
[...] Controparte_2 località Borgo Cavignano, distino al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 125, p.lla 161, il regolamento dei confini tra il proprio fondo e quello di proprietà dei convenuti (foglio 125, particella
1030), nonché la rimozione di alcune opere asseritamente realizzate dai convenuti sul suo fondo, con correlata messa in sicurezza dei luoghi. L'attore, acquirente dell'indicato fondo in data 7.7.2006 con atto notarile Rep. n 14817 Racc. n.7146, allegava che: i convenuti avevano costruito un muro in mattoni e cemento, con annessa struttura per un contatore dell'acqua, lungo la strada di accesso al citato fondo, strada anch'essa di proprietà dell'odierno attore;
i convenuti avevano, inoltre, realizzato, a monte e sempre sulla proprietà attorea (come attestato dalla relazione del perito agrario Persona_1
), uno sbancamento di terreno di particolare rilevanza, creando così un notevole dislivello, senza
[...] alcuna opera atta a garantire la sicurezza dei luoghi e a prevenire crolli o frane.
In data 15.9.2021 si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_1 Controparte_2
allegando che: essi convenuti erano comproprietari, per averlo acquistato in data 1.2.1984 con
[...] atto notarile Rep. N. 87.597/18.825, del terreno sito nel comune di Ascoli Piceno, all'epoca censito al
Catasto Terreni di detto Comune alla partita 241, fgl 125, particelle 492 (già 356/c) - 490 (già 161/b) -
447 (già 350/c) e 239, terreno confinante con la proprietà dell'attore (foglio 125, p.lla 161); all'atto dell'acquisto vi era stata la contestuale immissione in possesso e conseguente recinzione dell'intera proprietà nello stato in cui ancora oggi è delimitata;
essi avevano sempre pacificamente e ininterrottamente posseduto i beni indicati, fino a che nel novembre del 2022 l'odierno attore aveva pagina 2 di 9 lamentato uno sconfinamento della recinzione sul proprio terreno, nonché la realizzazione sullo stesso di un muro non autorizzato e l'apposizione di un contatore;
con pec del 27.11.2021 gli odierni convenuti avevano comunicato alla controparte di aver sempre posseduto, dal 1984, i terreni nello stato in cui oggi si trovano e che, dunque, ogni pretesa sarebbe stata superata dall'intervenuta usucapione delle porzioni di terreno. Chiedevano, dunque, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, chiedevano dichiararsi l'usucapione dei frustoli di terreno oggetto del loro eventuale sconfinamento.
All'udienza del 11.2.2022 il Giudice ammetteva la consulenza tecnica preventiva oggetto di istanza congiunta delle parti, al fine di accertare lo stato dei luoghi. L'elaborato peritale veniva acquisito in data 15.12.2022, a seguito delle osservazioni formulate dalle parti.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa veniva (in data 20.2.2023) assegnata all'odierno Giudice, il quale, con ordinanza del 24.3.2023 – da intendersi qui trascritta – decideva sulla preliminare eccezione di nullità della citazione svolta dai convenuti e sulle ulteriori richieste istruttorie. Esaurita l'istruttoria, in data 15.3.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti. Entrambe le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, al deposito delle proprie comparse conclusionali e memorie di replica.
Alla luce delle conclusioni sopra riportate, assume rilevanza preliminare l'esame della domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'intervenuta usucapione, da parte dei convenuti, delle porzioni di terreno poste al confine tra i due fondi oggetto di causa.
In primo luogo, occorre vagliare l'ammissibilità di un tale domanda riconvenzionale in sede di giudizio avente ad oggetto una domanda di regolamento dei confini. In diritto, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto è subordinata, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, purché non ecceda la competenza per materia o per valore del giudice adito;
tuttavia, se la domanda riconvenzionale non comporta lo spostamento di competenza, è sufficiente un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento oggettivo con la domanda principale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito, cui è richiesto di motivare al riguardo (Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 5484 del 01/03/2024): nel caso in esame, posto che la domanda riconvenzionale non eccede la competenza per materia e valore del giudice adito, appaiono sussistere sia il richiesto collegamento oggettivo sia sufficienti ragioni di opportunità per procedere nell'odierna sede all'esame della domanda riconvenzionale, avendo essa ad oggetto le medesime porzioni di terreno oggetto della domanda attorea. In secondo luogo, con specifico riferimento alla proponibilità di una domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione nell'ambito di una procedimento avente ad oggetto una domanda di regolamento di confini, deve ricordarsi che l'eccezione di usucapione sollevata da parte del convenuto con l'azione del regolamento di confini non è ammissibile nel caso in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, ossia nell'ipotesi in cui vi sia promiscuità del possesso nella zona confinaria, essendo tale situazione di per sè incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire, ma è proponibile soltanto nel caso di incertezza soggettiva, riscontrabile laddove l'attore sostenga che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente (Cassazione, sez. 6, ordinanza n.
pagina 3 di 9 21607 del 19/09/2017): i riferiti presupposti per l'ammissibilità dell'eccezione di usucapione vanno estesi anche alla corrispondente domanda riconvenzionale, in quanto la stessa pronuncia citata
(ordinanza n. 21607 /2017), al di là del principio di diritto espresso in massima, verte in realtà in materia di domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione. Quanto al caso in esame, la domanda attorea di regolamento dei confini appare fondata su una situazione di incertezza di tipo soggettivo: non si rinviene, infatti, alcuna allegazione in merito ad una promiscuità nel possesso
(incertezza oggettiva), bensì viene lamentato uno sconfinamento della recinzione/manufatti del vicino a danno della proprietà attorea. Per tali ragioni, dunque, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti appare ammissibile.
Nel merito, la domanda riconvenzionale in esame appare parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1158 e 1163 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista per usucapione in virtù del possesso continuato per vent'anni, purché tale possesso non sia stato acquisito con violenza o clandestinamente: in tal caso il termine utile per usucapire decorre dal momento della cessata violenza o clandestinità. In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge (Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 2682 del 28/01/2022).
Dalla CTU svolta nel corso del giudizio è emerso che dalla sovrapposizione tra i rilievi effettuati sul posto e la documentazione depositata presso l' della Provincia di Ascoli Piceno, Organizzazione_1 risulta che la recinzione posta sul lato ovest della proprietà dei convenuti è situata non sulla linea di divisione catastale delle particelle 161 (di proprietà dell'attore) e 1030 (di proprietà dei convenuti), ma ricade, in buona parte, all'interno della particella 161 per un totale di mq 118 (pag. 6 dell'elaborato peritale in atti). Del pari, è emerso che sul lato ovest insiste un muro in blocchi di cemento, realizzato dal signor che ricade interamente sulla particella 161 e che, inoltre, sempre sul Controparte_1 lato ovest, a ridosso del muro di contenimento, è stato costruito un piccolo manufatto, all'interno del CP_ quale, è posto un cantatore dell'acqua, posizionato dal nell'anno 2002 a servizio della proprietà
Tale costruzione ricade interamente all'intero della proprietà del signor Parte_2 [...]
(particella 161) (pag. 5). È evidente, dunque, che la recinzione, il muro e il manufatto relativo al Pt_1 contatore siano collocati sulla proprietà (come risultante dal titolo d'acquisto e dalle mappe catastali) dell'odierno attore. Sul punto, tuttavia, è emerso dall'istruttoria svolta che alcuni di tali sconfinamenti, ossia quelli relativi alla recinzione e al muro, sono stati posti in essere ben oltre il ventennio antecedente rispetto al primo atto interruttivo del possesso utile ai fini dell'usucapione. I convenuti dichiarano di essere venuti in possesso delle porzioni di terreno a confine in concomitanza con la stipula del contratto di acquisto del proprio terreno, avvenuta in data 1.2.1984, avendo essi, a seguito della stipula del contratto, di concerto con gli allora proprietari del fondo limitrofo, affidato ad un professionista l'incarico per l'individuazione del confine tra le particelle e conseguentemente realizzare la recinzione la cui collocazione viene oggi contestata (pag. 3, comparsa di costituzione e risposta). La circostanza la recinzione sia stata realizzata in concomitanza con l'acquisto del bene è stata confermata in sede di ascolto dei testimoni;
il teste , in risposta al cap. 2 di parte convenuta (vero Testimone_1
pagina 4 di 9 che la recinzione della predetta proprietà era ed è oggi costituita da rete di recinzione e muretti e che il muro sito accanto al contatore dell'acqua , come dalla foto che mi si rammostra, ( foto B), è stato costruito dal signor nell'anno in cui fu realizzata la recinzione della proprietà e quindi CP_1 nell'anno 1984) ha dichiarato quanto segue: so che i muretti e la recinzione di cui al capitolo stanno lì da tantissimo tempo, ma non posso dire esattamente se sia dal 1984, comunque da circa quarant'anni fa sicuramente c'erano. In risposta allo stesso capitolo, il teste di parte convenuta ha Testimone_2 dichiarato, quale tecnico di fiducia del convenuto, di conoscere i luoghi dal 1994 e di poter dire che a quella data vi fossero già la recinzione e il muro, ma di non ricordare se vi fosse il contatore. Inoltre, dal verbale della polizia municipale del 29.7.1994 in atti (All. 3, memoria ex 183, comma VI, n. 3, di parte convenuta) emerge che a quella data la proprietà fosse già tutta recintata. Con specifico riferimento al muro, la circostanza che lo stesso sia stato realizzato in concomitanza con il resto della recinzione è corroborata dalla valutazione del consulente tecnico nominato, il quale ha evidenziato che l'opera è stata realizzata con blocchi di cemento collegati tra loro con malta cementizia, identici a quelli utilizzati per il basamento di porzione di recinzione (pag. 5). Nulla hanno in contrario riferito i testi attorei, avendo il primo ( indicato di non sapere se il muro fosse in loco da prima o Per_1 dopo il 2005, e il secondo ( ) avendo reso una testimonianza piuttosto confusa, avendo dapprima Tes_3
(in risposta al cap. 3 attoreo) dichiarato che il muro era stato apposto dopo il 2005, e, poi (in risposta al cap. 2 di parte convenuta), indicato che vi era già quando lui aveva iniziato a frequentare i luoghi “circa vent'anni fa” e di non poter nulla riferire per il periodo precedente. Risulta provato, dunque, che il possesso delle porzioni di fondo ricomprese nella recinzione e coincidenti con il muro posto lungo la strada sia stato acquisito in modo non clandestino e non violento a partire dal 1984 o quantomeno a partire dal 1994. Inoltre, dall'istruttoria non sono emersi elementi idonei a provare la presenza di atti interruttivi del termine prescrizionale utile all'usucapione al di fuori dell'azione giudiziale oggi in esame e di una raccomandata anticipatoria delle pretese poi avanzate in sede giudiziale. Posto, infatti, che ex art. 1165 c.c., alla materia dell'usucapione va applicata, in quanto compatibile, la disciplina della prescrizione e, nello specifico, quella relativa agli atti interruttivi della stessa, con specifico riferimento alla domanda di regolamento dei confini deve rilevarsi che la stessa ha efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà della porzione di fondo indebitamente occupata dal confinante, in quanto nell'azione volta ad eliminare l'incertezza oggettiva sul confine é implicitamente contenuta la domanda di rilascio della porzione oggetto di indebita occupazione
(Cassazione, sez. 2, ordinanza n. 4084 del 14/02/2024). Nel caso in esame, pur trattandosi di un caso di incertezza soggettiva del confine, la domanda attorea è esplicitamente volta alla rimozione delle opere e al rilascio delle porzioni di fondo occupare: la stessa, dunque, appare idonea ad assumete efficacia interruttiva della prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà. Riconosciuta all'azione giudiziaria in esame efficacia interruttiva del termine prescrizionale utile all'usucapione, l'assenza di precedenti atti interruttivi ad opera dei precedenti proprietari del fondo è emersa dall'esame degli stessi testimoni di parte attrice: il teste , interrogato a prova contraria sul cap. 4 di parte convenuta (Vero Persona_1 che per quello che mi risulta alcuno dei confinanti o altri proprietari limitrofi ha contestato al signor
la recinzione dei suoi terreni , recinzione tuttora esistente) ha risposto: non mi risulta che CP_1 siano mai state avanzate contestazioni da altri proprietari a parte il preciso che io prima per Pt_1 conto del procuratore della precedente proprietà unitaria dei beni curavo la parte Persona_2 tecnica ad es. quando bisognava fare dei frazionamenti per le vendite. Posto, dunque, che può escludersi qualsiasi atto interruttivo da parte dei precedenti proprietari, il primo atto potenzialmente pagina 5 di 9 interruttivo dimostrato in giudizio è costituito da una lettera raccomandata del 19.11.2020 a firma dell'odierno attore (All. 3, atto di citazione), avente per contenuto le medesime pretese poi riversate nella citazione. È evidente, dunque, che a fronte del provato conseguimento del possesso, non clandestino e non violento, nell'anno 1984, o quantomeno in data precedente al 1994, deve ritenersi maturato il termine ventennale utile ai fini dell'usucapione in relazione all'esigua porzione di terreno su cui insiste il muro e alle porzioni di terreno ricomprese all'interno della recinzione, con conseguente accoglimento, nei suddetti termini, della domanda riconvenzionale.
Quanto alla porzione di terreno occupata dal manufatto contente il contatore, invece, nonostante lo stesso sia posto immediatamente a ridosso del muro e abbia dimensioni del tutto esigue, deve escludersi che sia maturato il termine ventennale utile al perfezionamento dell'usucapione. Per stessa ammissione della parte convenuta, il manufatto è stato realizzato nell'anno 2002 (dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio formale all'udienza del 25.5.2023) e la stessa circostanza emerge sia dall'elaborato peritale in atti (pag. 5) che dalle testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria. È evidente, dunque, che a fronte dell'atto interruttivo costituito dalla raccomandata del 19.11.2020 (All. 3, atto di citazione), non può ritenersi maturato il suddetto termine ventennale, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale relativamente al frustolo di terreno occupato dal manufatto contenente il contatore.
Del pari, non può ritenersi usucapito l'intero frustolo di terreno costituito da quella che è stata descritta come strada di accesso al fondo di proprietà attorea: entrambi i testimoni di parte convenuta, attrice in riconvenzionale, non hanno fornito elementi idonei a ritenere sussistente un possesso continuato ed esclusivo idoneo a integrare un acquisto per usucapione. Il teste interrogato Testimone_1 all'udienza del 26.10.2023 sul capitolo 5 della memoria ex 183, comma VI, n.2 di parte convenuta (Vero che il signor ha sempre ripulito la porzione di terreno ( porzione particella 161) che CP_1 CP_ confina con il muro da quest'ultimo costruito e con il contatore ivi posto dal e oggi delimitata dalla inferriata posizionata dal signor , ha ritenuto di non poter dire che la porzione di terreno Pt_1 fosse stabilmente curata da ma di poter affermare solo di esserci stato in alcune occasioni CP_1 nelle quali ha contribuito, con il convenuto, a tenere pulita la strada. Del pari, il teste Tes_2
interrogato all'udienza del 8.2.2023 sullo stesso capitolo ha dichiarato quanto segue: posso
[...] dire che non ho visto materialmente il D'SE pulire il terreno in questione però quando ho fatto i rilievi (sempre nel 1994) l'ho trovato pulito;
preciso che la porzione della particella 161 di cui al capitolo non era e non è recintata. All'udienza del 26.10.2023 il teste , interrogato a prova Tes_3 contraria sullo stesso capitolo, ha dichiarato di non aver mai visto l'odierno attore in riconvenzionale pulire i luoghi indicati;
inoltre lo stesso teste, in risposta al capitolo 11 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 di parte attrice (Vero che spesso su disposizione della precedente proprietaria la strada oggetto di causa veniva chiusa e nessun altro poteva accedervi proprio per motivi legati alla caccia) ha dichiarato che prima non c'era una strada e per quanto a mia conoscenza ci passavano solo i cacciatori, che anzi addirittura chiudevano un cancelletto ivi presente;
il ci passa circa dal Pt_1
2010. In assenza, dunque, di testimonianze rilevanti e di qualsivoglia opera tangibile idonea a deporre in tal senso, deve ritenersi non provato l'esercizio del possesso continuativo ed esclusivo utile ai fini dell'usucapione: la domanda riconvenzionale deve essere rigettata in riferimento alla posizione di terreno in esame costituita dalla strada di accesso al fondo di proprietà dell'odierno attore. Peraltro, anche laddove dovesse ritenersi che l'odierno convenuto, attore in riconvenzionale, abbia esercitato il possesso del terreno indicato, non risulta in alcun modo provato l'arco temporale per il quale questo pagina 6 di 9 sarebbe stato esercitato, né risulta provata la continuità dello stesso. Sul punto, inoltre, non può assumere rilevanza il concreto posizionamento dell'inferriata apposta dall'attore per evitare che gli animali allevati uscissero dalla sua proprietà: parte convenuta sostiene che ove l'attore avesse ritenuto che lo spazio che dalla strada pubblica conduceva poi alla particella 161 fosse tutta di sua proprietà, non avrebbe posto l'inferriata dove oggi si trova, ma a confine con la strada comunale, così includendo anche il frustolo oggetto di usucapione (pag. 6, comparsa conclusionale di parte convenuta). La circostanza appena riferita appare priva di rilevanza: il fatto che l'attore non abbia posto l'inferriata nell'esatto punto in cui la sua proprietà confina con la via pubblica non sta a significare che non ritenga proprio tratto di strada compreso tra tale inferriata e la suddetta strada pubblica, tratto nel quel risultano situati il muro e il contatore costruiti dai convenuti: è nelle piena facoltà del proprietario recintare l'intero fondo o porzione di esso, senza che tale condotta assuma valore di implicita ammissione di rinuncia alla porzione di proprietà non recintata. Tale porzione, dunque, può ritenersi usucapita solo limitatamente allo spazio occupato dal muro, spazio usucapito in virtù dei motivi sopra esposti.
Posto, dunque, il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, va ora esaminata la fondatezza delle pretese attoree.
In primo luogo, deve rigettarsi l'istanza volta all'esperimento di un'ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, poiché le risposte e le argomentazioni esposte nell'elaborato peritale in atti appaio esaustive e sufficienti ai fini dell'odierna decisione.
Quanto alla domanda volta a ristabilire e regolare gli esatti confini tra l'appezzamento di terreno di proprietà dell'attore e l'adiacente fondo di proprietà dei convenuti, la stessa non può che risentire del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale. Alla luce dell'intervenuta usucapione dei frustoli di terreno ricompresi nella recinzione, nonché di quello coincidente con il muro, i confini delle due proprietà vanno ridefiniti e determinati in coincidenza con la recinzione e il muro, così come rilevati e indicati dal consulente tecnico d'ufficio (All. 7 all'elaborato peritale in atti, linea tratteggiata lato ovest).
Quanto alla domanda volta ad accertare e dichiarare che il muro realizzato dal Controparte_1 ed il contatore ivi collocato insistono per intero sulla particella di terreno di proprietà dell'attore, la stessa appare meritevole di accoglimento nella parte relativa al manufatto contenente il contatore: posto che il convenuto, attore in riconvenzionale, non ha provato i presupposti per l'usucapione della esigua porzione di terreno occupata dal contatore, dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata è emerso che tale costruzione ricade interamente all'intero della proprietà del signor (particella 161) Pt_1
(pag.5), odierno attore. Nella parte relativa all'accertamento della collocazione del muro, invece, la domanda deve essere rigettata in virtù dell'accoglimento della domanda riconvenzionale sull'intervenuta usucapione della porzione di terreno delimitata dal muro. Per lo stesso motivo, è rigettata anche la domanda volta ad accertare e dichiarare che lo sbancamento realizzato dal a monte dei terreni di proprietà per cui è causa insiste per intero sulla particella Controparte_1 di terreno di proprietà dell'attore. Il citato sbancamento, infatti, risulta effettuato all'interno della recinzione e, dunque, su porzione di terreno già ritenuta usucapita (pag. 5, elaborato peritale in atti).
Merita, invece, parziale accoglimento la domanda attorea di cui alla lettera d) delle riportate conclusioni, volta ad ottenere la condanna del convenuto alla rimozione immediata, a sua cura e spese, del muro e del contatore insistenti sul terreno di proprietà dell'attore, e di ogni altra opera ivi pagina 7 di 9 realizzata, nonché a ripristinare lo stato dei loghi nella parte a monte ove il ha Controparte_1 realizzato uno sbancamento creando un dislivello tra i terreni ordinando altresì ai convenuti la restituzione delle superfici indebitamente utilizzate. Per i motivi già esposti, la domanda può essere accolta limitatamente alla rimozione del manufatto contenente il contatore;
per quanto riguarda il muro e lo sbancamento, posto che entrambi risultano compresi in porzioni di terreno usucapite dai convenuti, non può riconoscersi in capo alla parte attrice alcun titolo per richiedere la rimozione delle opere e restituzione del terreno.
Infine, merita accoglimento la domanda attorea (sub e) delle riportate conclusioni) volta a far dichiarare tenuti e condannare i convenuti a mettere in sicurezza tutte le opere per la parte in cui dovessero ricadere sulla loro proprietà effettuando a loro cura e spese tutte le opere necessarie. Sul punto, al caso in esame appaiono applicabili i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di denuncia di danno temuto, principi secondo cui la condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi (Cassazione, sez. 2, sentenza n. 25094 del 22/08/2022).
Dall'istruttoria è emersa la pericolosità sia del muro che dello sbancamento realizzati dai convenuti sulle porzioni di terreno usucapite. Nello specifico, il consulente tecnico nominato ha ritenuto che, nonostante le buone condizioni di conservazione del muro, comunque tenuto conto delle dimensioni, in particolar modo dell'altezza, dal materiale usato, dal metodo di costruzione, dal ridotto spessore e dalla presenza di alberi ad alto fusto le cui radici vanno ad impattare con la predetta struttura, potrebbe risultare un pericolo anche in considerazione che è stato realizzato a ridosso della strada dove transitano mezzi e persone (pag.5, elaborato peritale in atti). Le valutazioni del consulente tecnico non possono ritenersi superate delle argomentazioni di parte convenuta, la quale si è limitata ad osservare che il buono stato di conservazione del muro denoterebbe di per sé la sicurezza dello stesso.
Quanto allo sbancamento realizzato dal convenuto, il consulente tecnico nominato ha ritenuto che allo stato attuale si evince che lo sbancamento ha modificato il naturale andamento del terreno che potrebbe causare eventuali smottamenti, anche in funzione della composizione del terreno ivi presente, friabile alle intemperie (pag.5, elaborato peritale in atti): per tale motivo, dunque, anche in riferimento allo sbancamento sussistono i presupposti di pericolosità idonei a determinare l'accoglimento della domanda attorea. Non può giungersi a conclusioni contrarie neppure alla luce della documentazione depositata in atti dai convenuti in data 24.5.2023 e relativa ai titoli autorizzatori per l'esecuzione dello sbancamento. In primo luogo, parte attrice lamenta che la documentazione prodotta non riguardi lo sbancamento oggetto di causa: sebbene le osservazioni dei convenuti sul punto non appaiano conferenti
(gli stessi, infatti, sostengono che il CT a pag 5) dell'elaborato, definisce lo sbancamento di “lieve entità”, controparte in comparsa conclusionale e per la prima volta, afferma però che non è quello lo sbancamento pericoloso. Ci sarebbero quindi 2 sbancamenti, ma il CT nell'accertamento dello stato dei luoghi non lo ha rilevato né controparte ha segnalato il mancato rinvenimento, né ha proposto osservazioni alla CT sul punto, in ogni caso oggi nemmeno fornisce alcun elemento per individuare questo “nuovo” sbancamento. In verità, parte attrice non contesta il contenuto dalla consulenza tecnica, ma si limita a sostenere che la documentazione depositata da controparte riguardi altra porzione di terreno), l'affermazione di parte attrice può essere smentita osservando che il titolo autorizzatorio depositato (All. 1, documentazione depositata in data 24.5.2023) è riferibile alla particella n. 490, ovvero quella oggetto di acquisto da parte del convenuto con atto del 1984 (All.8, comparsa di pagina 8 di 9 costituzione) e corrispondente all'attuale part. n. 1030 (All. 7, atto di citazione). In secondo luogo, dai rilievi del consulente tecnico emerge comunque una pendenza maggiore rispetto a quella indicata nell'atto autorizzatorio (dislivello, di circa 4.5 metri di altezza massima per una lunghezza di circa 20 metri). In ogni caso, a fronte di un rilievo del consulente tecnico sullo stato attuale dei luoghi espresso in termini di possibili smottamenti, non può negarsi la pericolosità attuale dello sbancamento e la conseguente necessità di provvedere alla messa in sicurezza.
Alla luce dell'accoglimento parziale delle domande attoree, nonché dell'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accerta e dichiara l'intervenuta usucapione, in capo ai convenuti, della proprietà delle porzioni di terreno ricomprese nella recinzione, nonché della porzione di terreno sulla quale insiste il muro realizzato a confine con la proprietà dell'attore, così come indicate dal consulente tecnico nominato e ricomprese nella linea tratteggiata lato ovest di cui alla planimetria riportata nell'allegato 7 alla relazione di c.t.u. in atti;
- accerta e dichiara che i confini tra le due particelle (catasto terreni del Comune di Ascoli
Piceno, fg. 125, part. 161 e 1030) sono quelli oggi visibili (recinzione della proprietà
e muro in blocchi di cemento) e coincidenti con la linea tratteggiata lato Parte_2 ovest di cui alla planimetria riportata nell'allegato 7 alla relazione di c.t.u. in atti;
- accoglie parzialmente la domanda attorea di cui al punto d) delle conclusioni rassegnate e, per l'effetto, condanna i convenuti alla rimozione, a loro spese, del manufatto realizzato sulla proprietà attorea e del contatore ivi contenuto;
- accoglie la domanda attorea di cui al punto e) delle conclusioni rassegnate e, per l'effetto, condanna i convenuti alla messa in sicurezza, a loro cura e spese, del muro realizzato a confine con la proprietà attorea e dello sbancamento realizzato all'interno della recinzione di loro proprietà;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa integralmente le spese di giudizio;
- ordina al Conservatore dei RR.II di Ascoli Piceno la trascrizione della presente sentenza.
Ascoli Piceno, 20/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Sirianni
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