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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 942/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AREG/1576816/2023 n 57001/2023 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Sono presenti i difensori delle parti che insistono nelle rispettive richieste.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Palermo, la Ricorrente_1 s.n.c., in persona dei liquidatori congiunti Nominativo_1 e Nominativo_2 , ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 57001/2023, emesso dal Comune di Palermo, notificato in data 12.01.2024, con cui è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 5.944,10 per omesso/parziale/tardivo versamento del tributo TARI relativo all'anno 2020, in riferimento all'immobile sito in Palermo, Indirizzo_1, identificato al N.C.E.U. al foglio 88, particella 2317, sub. 6.
Con il medesimo atto, la ricorrente ha chiesto altresì la disapplicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.
Lgs. n. 546/1992, del Regolamento Comunale TARI e degli atti regolamentari e deliberativi presupposti.
A fondamento del ricorso, la società ha articolato i seguenti motivi:
1) Illegittimità diretta e derivata per violazione del combinato disposto degli artt. 184-188-190- 193 del d.lgs.
n. 152/2006, e dell'art. 1, commi 641-642-649, della legge n. 147/2013 (art. 62 del d. lgs. n. 507/1993 ss. mm.ii. per la tarsu, art. 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. per la tares); violazione della risoluzione n. 2/df del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e finanze del 09 dicembre 2014
2) Nullità dell'avviso di accertamento emesso e notificato alla Ricorrente_1 s.n.c. per violazione e/o falsa applicazione della L.n. 212/2000, art. 7 comma 1 in relazione alla L.n. 241/90, art. , nonché del D.Lgs. n. 504/1992, art. 11 bis
3) Illegittimità dell'avviso di accertamento per errato computo delle superfici delle aree tassabili – difetto di istruttoria, nonché per non aver tenuto erroneamente conto della totalità delle superfici escluse dalla tassazione ex art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Palermo..
4) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 70 d.lgs. 507/93 e dell'art. 12 del d.lgs del
18.12.1997n.472.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, contestando analiticamente ogni censura. In particolare, ha rilevato: l'intempestività e incompletezza dell'istanza di esenzione;
la necessità di presentare annualmente l'istanza con documentazione conforme;
la congruità della motivazione dell'atto impugnato;
la non applicabilità del contraddittorio preventivo in assenza di accessi;
nonché l'irrilevanza delle decisioni favorevoli relative ad annualità precedenti in quanto fondate su vizi formali e non su valutazioni di merito.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione della normativa ambientale e chiede la disapplicazione del Regolamento TARI del Comune di Palermo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto in contrasto con il quadro normativo statale (artt.
184-188-190-193 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 1, commi 641-649, della L. n. 147/2013), nonché con la risoluzione MEF n. 2/DF del 9 dicembre 2014.
Detta doglianza si fonda sull'assunto secondo cui le aree aziendali della contribuente producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e, pertanto, sottratti alla potestà impositiva comunale in materia di TARI.
Tale richiesta è irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto la pretesa tributaria oggetto di accertamento e di contestazione non scaturisce dall'applicazione distorta del Regolamento comunale, bensì dalla mancata concessione dell'esenzione prevista dall'art. 5 del medesimo regolamento, a causa della irritualità e intempestività della relativa domanda presentata dalla contribuente il quale avrebbe dovuto assolvere all'onere probatorio di fornire prova dell'effettiva produzione di rifiuti speciali e del loro smaltimento secondo le norme vigenti.
Né può essere ritenuta fondata la pretesa disapplicazione del Regolamento comunale in via generale, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di attivarsi e di provare i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione incombe al contribuente, trattandosi di beneficio che deroga alla regola generale dell'assoggettamento al tributo.
Il motivo, pertanto, è infondato.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 504/1992, ritenendo che l'atto sia carente di motivazione e che sia stato emesso in assenza di contraddittorio endoprocedimentale.
La censura è infondata.
Il Comune di Palermo ha puntualmente replicato che l'avviso oggetto di impugnazione contiene tutti gli elementi identificativi richiesti dalla normativa vigente: dati catastali, superficie imponibile, ubicazione degli immobili, tipologia dell'attività esercitata, base imponibile, aliquote applicate, e importi dovuti. La motivazione
è conforme all'art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006, ed è tale da consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
Quanto al contraddittorio preventivo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che lo stesso non
è richiesto per gli accertamenti cosiddetti “a tavolino”, quali quelli relativi alla TARI, trattandosi di tributo per autoliquidazione e basato su dati dichiarati dal contribuente o in possesso dell'Amministrazione
Ne consegue che non vi è alcuna nullità dell'avviso per omessa instaurazione del contraddittorio.
La società ricorrente lamenta con il terzo motivo che il Comune avrebbe erroneamente computato nella superficie tassabile anche aree oggetto di esenzione, in violazione dell'art. 5 del Regolamento comunale, senza tener conto della reale destinazione d'uso come emergente dalla perizia giurata depositata in atti.
Tale doglianza e del pari priva di fondamento.
E principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale :
< fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (v. sul punto, ex plurimis, Cass., Sez. V, Ord. n.
533 del 2022, Cass. sent. n.21780 del 2018, n. 21780, Cass. n. 9731 del 2015; Cass. n. 4766 del 2004).
Recentemente la Corte di Cassazione, sez. V, con l'ordinanza del 31-07-2023, n. 23137, ha così ribadito:
“Resta confermato che l'esenzione dal pagamento integra sempre l'oggetto di un'allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. in termini Cass., Sez. V, 7 luglio 2022,n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre
2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n.
3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775), per cui tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (ancora, in termini, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022,n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto
2004, n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Pagina 10 Cass., 3 marzo 2010, n. 5036;
Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n.
21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonchè, tra le stesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.)”.
Ed infatti, ai fini del riconoscimento dell'esenzione da parte dell'Ente impositore, l'art. 5 del citato
Regolamento, stabilisce che il contribuente, produttore di rifiuti speciali, debba dimostrarne l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.
Nel caso in esame la ricorrente ha trasmesso dichiarazione di esenzione ex art. 5 in data 31.01.2020, per l'anno in corso, reiterando il contenuto dell'istanza per l'anno 2019, senza alcuna allegazione documentale attestante la produzione e lo smaltimento di rifiuti nell'anno oggetto di imposta. Il Comune ha correttamente rilevato l'intempestività poiché presentata oltre il termine previsto dal Regolamento comunale (30 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta), e la sua incompletezza non essendo corredata dai formulari, dai contratti di smaltimento e dalla rendicontazione dei quantitativi di rifiuti speciali trattati.
Infatti, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 6, del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 26.09.2014 (come modificato dalla deliberazione n. 145 del 25.09.2020), la domanda di esenzione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali prodotti.
L'Ente ha dunque correttamente escluso ogni riduzione della base imponibile ai fini del riconoscimento del beneficio non avendo la ricorrente assolto all'onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti trattandosi di situazioni di fatto variabili per ciascun anno di imposta.
Con l'ultimo motivo, la ricorrente contesta l'adozione dell'accertamento in assenza dei presupposti di legge, invocando l'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, in quanto avrebbe confidato, in buona fede, nell'inutilità della denuncia.
La censura non può trovare accoglimento.
L'efficacia ultrattiva della denuncia (art. 70, comma 2, D.Lgs. 507/1993) resta applicabile alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate, ma non elimina l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per le esenzioni legate ai rifiuti speciali, poiché si tratta di eccezioni alla regola generale di imposizione;
è dunque richiesto al contribuente di dimostrare l'effettiva permanenza dei requisiti per beneficiare dell'esenzione anche negli anni successivi, mediante documentazione periodica .
La Cassazione (ex ordinanza n. 33863 del 17 novembre 2022) ha chiarito che:
– Il contribuente, per beneficiare dell'esclusione per rifiuti speciali, deve presentare ogni anno la documentazione a supporto dell'effettivo diritto all'esclusione, se il regolamento comunale così lo prevede.
– È onere del contribuente dimostrare la permanenza dei presupposti dell'esenzione (continuità della produzione di rifiuti speciali e relativo smaltimento).
– La mancata presentazione annuale della dichiarazione/documentazione prevista dal regolamento può legittimare il Comune a non riconoscere l'esenzione per l'anno successivo.
Quanto all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente non ha fornito prova della buona fede, né ha dimostrato l'adozione di comportamenti idonei ad evitare l'omissione.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Palermo che si liquidano in complessivi € 750 ,somma comprensiva della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, per compensi oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Cosi deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Massimo Russo
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 942/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AREG/1576816/2023 n 57001/2023 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Sono presenti i difensori delle parti che insistono nelle rispettive richieste.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Palermo, la Ricorrente_1 s.n.c., in persona dei liquidatori congiunti Nominativo_1 e Nominativo_2 , ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 57001/2023, emesso dal Comune di Palermo, notificato in data 12.01.2024, con cui è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 5.944,10 per omesso/parziale/tardivo versamento del tributo TARI relativo all'anno 2020, in riferimento all'immobile sito in Palermo, Indirizzo_1, identificato al N.C.E.U. al foglio 88, particella 2317, sub. 6.
Con il medesimo atto, la ricorrente ha chiesto altresì la disapplicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.
Lgs. n. 546/1992, del Regolamento Comunale TARI e degli atti regolamentari e deliberativi presupposti.
A fondamento del ricorso, la società ha articolato i seguenti motivi:
1) Illegittimità diretta e derivata per violazione del combinato disposto degli artt. 184-188-190- 193 del d.lgs.
n. 152/2006, e dell'art. 1, commi 641-642-649, della legge n. 147/2013 (art. 62 del d. lgs. n. 507/1993 ss. mm.ii. per la tarsu, art. 14 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. per la tares); violazione della risoluzione n. 2/df del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e finanze del 09 dicembre 2014
2) Nullità dell'avviso di accertamento emesso e notificato alla Ricorrente_1 s.n.c. per violazione e/o falsa applicazione della L.n. 212/2000, art. 7 comma 1 in relazione alla L.n. 241/90, art. , nonché del D.Lgs. n. 504/1992, art. 11 bis
3) Illegittimità dell'avviso di accertamento per errato computo delle superfici delle aree tassabili – difetto di istruttoria, nonché per non aver tenuto erroneamente conto della totalità delle superfici escluse dalla tassazione ex art. 5 del Regolamento TARI del Comune di Palermo..
4) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 70 d.lgs. 507/93 e dell'art. 12 del d.lgs del
18.12.1997n.472.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, contestando analiticamente ogni censura. In particolare, ha rilevato: l'intempestività e incompletezza dell'istanza di esenzione;
la necessità di presentare annualmente l'istanza con documentazione conforme;
la congruità della motivazione dell'atto impugnato;
la non applicabilità del contraddittorio preventivo in assenza di accessi;
nonché l'irrilevanza delle decisioni favorevoli relative ad annualità precedenti in quanto fondate su vizi formali e non su valutazioni di merito.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione della normativa ambientale e chiede la disapplicazione del Regolamento TARI del Comune di Palermo, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto in contrasto con il quadro normativo statale (artt.
184-188-190-193 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 1, commi 641-649, della L. n. 147/2013), nonché con la risoluzione MEF n. 2/DF del 9 dicembre 2014.
Detta doglianza si fonda sull'assunto secondo cui le aree aziendali della contribuente producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e, pertanto, sottratti alla potestà impositiva comunale in materia di TARI.
Tale richiesta è irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto la pretesa tributaria oggetto di accertamento e di contestazione non scaturisce dall'applicazione distorta del Regolamento comunale, bensì dalla mancata concessione dell'esenzione prevista dall'art. 5 del medesimo regolamento, a causa della irritualità e intempestività della relativa domanda presentata dalla contribuente il quale avrebbe dovuto assolvere all'onere probatorio di fornire prova dell'effettiva produzione di rifiuti speciali e del loro smaltimento secondo le norme vigenti.
Né può essere ritenuta fondata la pretesa disapplicazione del Regolamento comunale in via generale, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di attivarsi e di provare i presupposti per il riconoscimento dell'esenzione incombe al contribuente, trattandosi di beneficio che deroga alla regola generale dell'assoggettamento al tributo.
Il motivo, pertanto, è infondato.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 504/1992, ritenendo che l'atto sia carente di motivazione e che sia stato emesso in assenza di contraddittorio endoprocedimentale.
La censura è infondata.
Il Comune di Palermo ha puntualmente replicato che l'avviso oggetto di impugnazione contiene tutti gli elementi identificativi richiesti dalla normativa vigente: dati catastali, superficie imponibile, ubicazione degli immobili, tipologia dell'attività esercitata, base imponibile, aliquote applicate, e importi dovuti. La motivazione
è conforme all'art. 1, comma 162, della L. n. 296/2006, ed è tale da consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
Quanto al contraddittorio preventivo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che lo stesso non
è richiesto per gli accertamenti cosiddetti “a tavolino”, quali quelli relativi alla TARI, trattandosi di tributo per autoliquidazione e basato su dati dichiarati dal contribuente o in possesso dell'Amministrazione
Ne consegue che non vi è alcuna nullità dell'avviso per omessa instaurazione del contraddittorio.
La società ricorrente lamenta con il terzo motivo che il Comune avrebbe erroneamente computato nella superficie tassabile anche aree oggetto di esenzione, in violazione dell'art. 5 del Regolamento comunale, senza tener conto della reale destinazione d'uso come emergente dalla perizia giurata depositata in atti.
Tale doglianza e del pari priva di fondamento.
E principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale :
< fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (v. sul punto, ex plurimis, Cass., Sez. V, Ord. n.
533 del 2022, Cass. sent. n.21780 del 2018, n. 21780, Cass. n. 9731 del 2015; Cass. n. 4766 del 2004).
Recentemente la Corte di Cassazione, sez. V, con l'ordinanza del 31-07-2023, n. 23137, ha così ribadito:
“Resta confermato che l'esenzione dal pagamento integra sempre l'oggetto di un'allegazione, il cui onere della prova grava sul contribuente che intende ottenerla, in quanto, se è vero che l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'amministrazione, il diritto all'esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (v. in termini Cass., Sez. V, 7 luglio 2022,n. 21490, che cita Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre
2016, n. 17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351; Cass., 9 marzo 2012, n.
3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775), per cui tanto le deroghe alla tassazione, quanto le riduzioni delle superfici e tariffarie, non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (ancora, in termini, Cass., Sez. V, 7 luglio 2022,n. 21490, che richiama Cass., 13 agosto
2004, n. 15867, cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Pagina 10 Cass., 3 marzo 2010, n. 5036;
Cass., 15 aprile 2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13 settembre 2017, n.
21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonchè, tra le stesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.)”.
Ed infatti, ai fini del riconoscimento dell'esenzione da parte dell'Ente impositore, l'art. 5 del citato
Regolamento, stabilisce che il contribuente, produttore di rifiuti speciali, debba dimostrarne l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente.
Nel caso in esame la ricorrente ha trasmesso dichiarazione di esenzione ex art. 5 in data 31.01.2020, per l'anno in corso, reiterando il contenuto dell'istanza per l'anno 2019, senza alcuna allegazione documentale attestante la produzione e lo smaltimento di rifiuti nell'anno oggetto di imposta. Il Comune ha correttamente rilevato l'intempestività poiché presentata oltre il termine previsto dal Regolamento comunale (30 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta), e la sua incompletezza non essendo corredata dai formulari, dai contratti di smaltimento e dalla rendicontazione dei quantitativi di rifiuti speciali trattati.
Infatti, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 6, del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 26.09.2014 (come modificato dalla deliberazione n. 145 del 25.09.2020), la domanda di esenzione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, corredata da idonea documentazione attestante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali prodotti.
L'Ente ha dunque correttamente escluso ogni riduzione della base imponibile ai fini del riconoscimento del beneficio non avendo la ricorrente assolto all'onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti trattandosi di situazioni di fatto variabili per ciascun anno di imposta.
Con l'ultimo motivo, la ricorrente contesta l'adozione dell'accertamento in assenza dei presupposti di legge, invocando l'art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993, in quanto avrebbe confidato, in buona fede, nell'inutilità della denuncia.
La censura non può trovare accoglimento.
L'efficacia ultrattiva della denuncia (art. 70, comma 2, D.Lgs. 507/1993) resta applicabile alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate, ma non elimina l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per le esenzioni legate ai rifiuti speciali, poiché si tratta di eccezioni alla regola generale di imposizione;
è dunque richiesto al contribuente di dimostrare l'effettiva permanenza dei requisiti per beneficiare dell'esenzione anche negli anni successivi, mediante documentazione periodica .
La Cassazione (ex ordinanza n. 33863 del 17 novembre 2022) ha chiarito che:
– Il contribuente, per beneficiare dell'esclusione per rifiuti speciali, deve presentare ogni anno la documentazione a supporto dell'effettivo diritto all'esclusione, se il regolamento comunale così lo prevede.
– È onere del contribuente dimostrare la permanenza dei presupposti dell'esenzione (continuità della produzione di rifiuti speciali e relativo smaltimento).
– La mancata presentazione annuale della dichiarazione/documentazione prevista dal regolamento può legittimare il Comune a non riconoscere l'esenzione per l'anno successivo.
Quanto all'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente non ha fornito prova della buona fede, né ha dimostrato l'adozione di comportamenti idonei ad evitare l'omissione.
Alla luce delle considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Palermo che si liquidano in complessivi € 750 ,somma comprensiva della riduzione del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, per compensi oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Cosi deciso in Palermo nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Massimo Russo