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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Piero Moreschini e Marcello Stanca per procura allegata al ricorso. ricorrente in riassunzione
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di CP_2
Genova. resistente in riassunzione
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da note depositate in data 28.3.2025
Per il resistente: come da note depositate in data 2.4.2025
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 27141 del 2024 la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Genova che, respingendo l'impugnazione del , aveva confermato la pronuncia Controparte_1
del Tribunale che aveva accolto le domande proposte da Parte_1 quale titolare di indennizzo per i danni subiti da evento post-vaccinale
(ascrivibile alla 2^ categ. di cui alla tabella A, allegata al D.P.R. 834/1981).
In particolare, l'annullamento ha investito la parte della decisione nella quale la Corte di Appello, richiamando il principio affermato dalla S.C. nella sentenza n. 16842 del 2016, aveva riconosciuto il diritto del Pt_1 di percepire l'indennizzo aggiuntivo previsto dall'art. 1 l. 229/2005 con la stessa decorrenza dell'indennizzo base previsto dalla legge 25 febbraio
1992, n. 210, anche se antecedente rispetto alla data di entrata in vigore della norma istitutiva (20.11.2005). riassume il giudizio e il resiste. Parte_1 Controparte_1
La Corte ha disposto lo svolgimento della discussione mediante deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritualmente effettuato dalle parti, e la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza di rinvio, n. 27141/2024, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto : “L'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dev'essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria”.
Alla formulazione del principio la S.C. è pervenuta muovendo dalla disposizione che ha introdotto la nuova provvidenza, l'art. 1, comma 1, l.
229/2005, e dall'inequivoco tenore letterale dell'art. 1 del D.M. 6 ottobre
2006 che, in attuazione dell'art. 2 della predetta legge, ha dettato le modalità operative di erogazione del beneficio. L'art. 1 del citato decreto ha, infatti, stabilito che l'indennizzo aggiuntivo è riconosciuto a decorrere “dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, già titolari dell'indennizzo base”. Quanto ai soggetti “che acquisiscono la titolarità
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dell'indennizzo base in data successiva”, il decreto ministeriale puntualizza che “il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo spetta dalla data di decorrenza dell'indennizzo base”.
La S.C. ha affermato che le previsioni del decreto attuativo, testualmente univoche nell'escludere la retroattività della nuova disciplina, integrano le disposizioni racchiuse nella fonte primaria in armonia con le linee tracciate dall'art. 2 della stessa legge n. 229 del 2005 e dalla Commissione ad hoc istituita dalla norma primaria, che, anche al fine di assicurare l'indispensabile copertura finanziaria (art. 81 Cost.), non prevede alcuna deroga univoca alla generale operatività delle leggi soltanto per l'avvenire
(art. 11 delle preleggi).
Nella sentenza di rinvio la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che non sono dirimenti, in senso contrario, gli elementi considerati nell'unico precedente di legittimità in materia richiamato dalla Corte di Appello (Cass.
16842 del 2016). A sostegno della retroattività dell'indennizzo aggiuntivo non possono, infatti, trarsi indicazioni dalla diversa disciplina dell'assegno una tantum, dettata dall'art. 4 della medesima legge n. 229 del 2005, valendo anzi l'argumentum a contrario secondo cui dove il legislatore ha inteso retrodatare la decorrenza di una prestazione o ha scelto di apprestare tutela per un periodo pregresso, l'ha stabilito a chiare lettere. Né la natura
“aggiuntiva” rispetto all'indennizzo base implica necessariamente l'identica decorrenza delle due provvidenze, posto che, come reso evidente dalle previsioni del decreto sopra citate, tale identità di decorrenza va limitata alla sola ipotesi di chi acquisisca la titolarità dell'indennizzo base dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.
La S.C. ha infine affermato che il chiaro tenore letterale della disciplina non lascia spazio all'interpretazione costituzionalmente orientata propugnata dal né a dubbi di illegittimità costituzionale, essendo Pt_1
nel complesso espressione di un bilanciamento non arbitrario e di un adeguato sistema di tutela del soggetto danneggiato, tanto indennitaria quanto risarcitoria, la cui decorrenza è sancita in termini uniformi e si
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inquadra in un sistema più articolato ed organico di provvidenze, destinate a offrire ristoro anche per il periodo che prelude all'entrata in vigore della legge.
Quanto all'esigenza di continuità degli orientamenti della giurisprudenza, connessa alla salvaguardia del principio di eguaglianza e della certezza del diritto, la S.C. ha puntualizzato che la stessa non può spingersi fino a pretermettere gli argomenti che le parti offrono alla valutazione critica del giudice di legittimità, consentendole di svolgere in modo efficace il compito di assicurare “l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge,
l'unità del diritto oggettivo nazionale” (art. 65 del regio-decreto 30 gennaio
1941, n. 12).
2. Con il ricorso in riassunzione preso atto del Parte_1
principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, chiede che il giudice del rinvio provveda a “ riformare la sentenza della Corte di Appello di Genova, n. 273/2019 che aveva respinto l'appello proposto dal
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. CP_1
975/2018, dichiarando in conformità a quanto disposto dalla Suprema
Corte che “l'indennizzo aggiuntivo disciplinato dall'art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dev'essere riconosciuto a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino già titolari dell'indennizzo base, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 4, primo periodo, del decreto del Ministro della salute 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni della fonte primaria”.
Il ricorrente, sul rilievo che il giudizio di appello (e conseguentemente anche quello di Cassazione) ha ad oggetto solo la parte della sentenza di primo grado relativa alla decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo, chiede altresì la conferma della decisione del Tribunale nelle parti che non sono state oggetto di impugnazione (riguardanti il criterio di calcolo dell'importo dell'indennizzo aggiuntivo e l'importo dell'assegno una tantum ex art 4. l.
229/05).
3. Nel costituirsi in giudizio il ha chiesto la Controparte_1
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riforma della decisione di primo grado, limitatamente al capo che determina la decorrenza dell'emolumento aggiuntivo, eccependo la carenza di interesse del a riassumere il giudizio per ottenere la dichiarazione Pt_1
di giudicato sugli altri capi della sentenza del Tribunale mai oggetto di impugnazione.
4. Nelle note scritte da ultimo depositate, sostitutive della discussione orale ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente in riassunzione, dato atto di avere nelle more presentato ricorso alla CEDU per la violazione dei principi del giusto processo, in relazione alla mancata rimessione del procedimento alle
Sezioni Unite da parte della Corte di Cassazione investita del giudizio di legittimità e alla mancata facoltà della parte privata di sollecitare in tale sede la rimessione in base all'art. 376, ultimo comma, c.p.c., ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale di quest'ultima disposizione, per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., e ha chiesto il rinvio della discussione, con ordine al di pagare le somme non contestate. Controparte_1
5. Preliminarmente va rilevato che oggetto del presente giudizio di rinvio è la sola questione della decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo, previsto dall'art. 1 l. 229/2005, sulla scorta del principio di diritto vincolante stabilito dalla Suprema Corte nella decisione richiamata al punto 1 che precede.
Questo giudice non è investito del potere di pronunciarsi sugli altri capi della sentenza di primo grado, che non sono stati oggetto di impugnazione e sui quali si è formato il giudicato interno. Risultano pertanto inammissibili le domande del ricorrente aventi ad oggetto la conferma delle statuizioni del
Tribunale non appellate dal o l'ordine di pagamento di somme CP_1
non contestate.
5.1 Ai fini della decisione non assume rilevanza la questione, da ultimo sollevata dal ricorrente, di illegittimità costituzionale dell'art. 376, ultimo comma, c.p.c., per presunta violazione degli artt. 3 e 24, comma 2, Cost. nella parte in cui la norma codicistica non consente alla parte privata di chiedere, all'udienza di discussione davanti alla Sezione semplice, la
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trasmissione del procedimento alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(richiesta che peraltro, si osserva incidentalmente, non sarebbe stata neppure formulata).
La disposizione contestata, concernente le modalità di svolgimento dell'udienza di discussione del ricorso per Cassazione, non trova applicazione nel presente giudizio e non è, in ogni caso, suscettibile di incidere sulla validità della pronuncia rescindente, riguardando la mera facoltà di sollecitare l'esercizio di un potere discrezionale circa la ripartizione delle cause all'interno dello stesso ufficio giudiziario (Cass.
12962/2016).
Per le medesime ragioni non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della richiesta di rinvio della discussione, motivata dalla presentazione di autonomo ricorso alla CEDU sulle stesse questioni.
6. Passando al merito, in fatto è pacifico che il ha CP_1
riconosciuto in via amministrativa al il diritto all'indennizzo Pt_1 aggiuntivo con decorrenza dall'entrata in vigore della legge istitutiva n. 229 del 2005, ossia dal 20.11.2005, trattandosi di circostanza espressamente allegata nel ricorso di primo grado.
Il risulta pertanto essersi conformato all'interpretazione CP_1
recepita nel principio di diritto affermato nella sentenza rescindente, secondo cui va esclusa l'applicazione retroattiva della norma istitutiva del beneficio e quest'ultimo va riconosciuto, a coloro che come il Pt_1 erano già titolari dell'indennizzo base, solo dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 229 del 2005.
In applicazione del principio vincolante suindicato, la domanda del di riconoscimento del diritto a fruire dell'ulteriore indennizzo dalla Pt_1
medesima data di erogazione dell'indennizzo base, è infondata e deve essere respinta.
7. In punto spese, tenuto conto dell'esito globale della lite, le spese devono essere compensate per tre quarti e il va condannato al CP_1
rimborso della restante quota di un quarto, liquidata per tutti i gradi come in
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dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e con applicazione di parametri compresi tra i minimi e i medi delle tariffe per lo scaglione di valore, tenuto conto del numero e della natura delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva in concreto espletata.
P. Q. M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c., respinge la domanda del ricorrente avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo aggiuntivo con decorrenza antecedente al 20.11.2005; compensa tra le parti i tre quarti delle spese di tutti i gradi di giudizio e condanna il a rimborsare al ricorrente la quota Controparte_1
restante, che liquida per il primo grado in euro 1.000,00, per l'appello in euro 800,00, per il giudizio di Cassazione in euro 900,00 e per il presente giudizio in euro 800,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei difensori per le spese del primo e secondo grado e del giudizio di Cassazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.4.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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