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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3383/2018 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 14 marzo 2025, promossa da
(C.F. nonché Parte_1 P.IVA_1
accomandatario (C.F. Parte_2 Parte_3
), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Marco Merenda;
attori contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Celona;
convenuto
e contro
(C.F.: ), rappresentato e difenso dall'avv. Natale Arena Controparte_2 C.F._3
e dall'avv. Antonella Spolaor;
convenuto
e con la chiamata in causa di
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._4
Gabrielemaria Lo Prete;
terzo chiamato
e
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Controparte_4 C.F._5
Cami; terzo chiamato
e
(C.F.: ); CP_5 C.F._6 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
terzo chiamato contumace
e
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Controparte_6 P.IVA_2
terza chiamata contumace avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2018, il Parte_1
nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile
[...] Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti di e , chiedendo la revoca Controparte_1 Controparte_2
e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 66 L.Fall. e dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione effettuato da in favore del figlio, , con atto a Controparte_1 Controparte_2
rogito del notaio del 10 luglio 2013, repertorio n. 35390 e racc. n. 15886, avente Persona_1 ad oggetto la proprietà dell'immobile sito in con ingresso condominiale da via Sicilia 14 e Pt_1
altro ingresso da via Spadafora, censito al catasto fabbricati del Comune di al foglio 124, Pt_1
particella 145, subalterno 22.
Gli attori, a fondamento della domanda svolta, hanno evidenziato che in capo a Controparte_1
sia ascrivibile una responsabilità per aver avuto un ruolo determinante nel reato di frode
[...] fiscale a danno dell'erario e oggetto di accertamento penale a seguito dell'informativa della Polizia
Tributaria e del decreto con il quale il G.I.P. di Messina ha disposto il giudizio nei confronti del convenuto per il delitto previsto e punito dall'art. 416 c.p.c., per essersi il medesimo associato con
, e allo scopo di commettere più delitti di cui Parte_1 CP_5 Persona_2
agli artt. 2, 8, 10, 10 quater del d.lgs. n 74/2000, 223, comma I, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 in relazione all'art. 216, comma I, n. 1 e 2, 219, c. 1 e 2, R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Gli attori hanno dedotto, pertanto, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto di donazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5 novembre 2018 si è costituito in giudizio
, contestando la sussistenza del credito fatto valere e chiedendo il rigetto Controparte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
delle domande avversarie. Inoltre, il convenuto ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa
, , e al fine di accertare la Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
responsabilità professionale dei medesimi ed essere tenuto indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda di parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5 novembre 2018, si è costituito in giudizio CP_2
, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 14 maggio 2019, si è costituito in giudizio,
rilevando la propria estraneità rispetto ai rapporti di credito intercorrenti tra le Controparte_3
parti e contestando la fondatezza della domanda di manleva svolta da . Controparte_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 15 maggio 2019, si è costituito in giudizio
, rilevando la propria estraneità rispetto ai rapporti di credito intercorrenti tra le Controparte_4
parti e contestando la fondatezza della domanda di manleva svolta da . Controparte_1
non si sono costituiti in giudizio e ne va, pertanto, Controparte_7
dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13 marzo 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato comma terzo.
La domanda revocatoria avanzata dal e Parte_1
dal , quale socio accomandatario illimitatamente responsabile, va Parte_1
accolta.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. Civ., sez. III,
09.02.2012, n. 1896; Cass. Civ., sez. III, 15.02.2007, n. 3470), nonché, per gli atti di disposizione a titolo gratuito, che siano stati compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III, 27.10.2015, n. 21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”). Per gli atti a titolo oneroso sono, invece, condizioni dell'azione revocatoria, oltre l'eventus damni e qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza o generica conoscenza (o agevole conoscibilità) che il debitore e il terzo abbiano del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), non occorrendo, invece, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), ossia la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito, che è invece elemento necessario nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito (Cass. Civ., sez. VI, 03.12.2014, n. 25614; conf. Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n. 16221, per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”).
Orbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo all'attore, per costante giurisprudenza,
l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. Civ., sez. III,
31.01.2019, n. 2777; Cass. Civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18321). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, nel caso di specie la curatela attrice ha giustificato le ragioni di credito vantate nei confronti di , evidenziando il ruolo di quest'ultimo nell'organizzazione di Controparte_1
un piano volto a causare un danno erariale da parte di ed e oggetto CP_5 Parte_1 di accertamento da parte della Procura della Repubblica di Messina;
l'attrice ha depositato la relativa informativa della polizia tributaria (v. all. 4), nonché il rinvio a giudizio disposto dal g.i.p. con decreto dell'11 dicembre 2017 nei confronti di (v. all. 5), evidenziando Controparte_1 di aver agito nei confronti di quest'ultimo ex art. 146 L.Fall. e art. 2043 c.c., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Alla luce della documentazione prodotta, non dovendosi nell'odierna sede accertare la responsabilità di , ma verificare solamente che il diritto di credito preteso Controparte_1 dall'attore nei suoi confronti non sia prima facie pretestuoso, ritiene il presente Giudice che tale valutazione non possa che essere positiva, risultando la controversia ancora sub judice (proc. n.
3333/2018 R.G.) ed emergendo la sussistenza di accertamenti e provvedimenti giudiziali che rendono allo stato esistente la ragione del credito della curatela per la responsabilità del convenuto nella causazione del danno erariale oggetto dell'accertamento penale.
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 06.12.2007, n. 25433; Cass. Civ., sez. III, 17.07.2007, n. 15880), conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. Civ., sez. II, 20.10.2008, n. 25490; cfr. anche, Tribunale Milano, sez. II, 26.02.2019, n. 1904, per il quale
“per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”).
Specifica, altresì, la giurisprudenza di legittimità che grava sul creditore la prova in ordine alle modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n.16221; Cass. Civ., sez. III, 19.07.2018, n. 19207).
Ebbene, dalla documentazione prodotta risulta che ha posto in essere Controparte_1
l'atto di disposizione patrimoniale oggetto del presente giudizio, sottraendo una ingente parte del proprio patrimonio al vincolo di garanzia a favore dei creditori, e con evidente pregiudizio dell'odierna curatela attrice, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attrice avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni.
Va, infine, evidenziato che non vale ad escludere il c.d. eventus damni l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sul bene immobile oggetto di donazione, atteso che “l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito”
(Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2017, n. 13172; conf. Cassazione civ., 16 dicembre 2005, n.
27718).
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, non sembrano esservi dubbi in ordine alla conoscenza da parte di tanto del pregiudizio arrecato ai creditori, derivante Controparte_1
dalla privazione del patrimonio immobiliare oggetto di donazione, quanto della stessa esistenza del credito dell'attrice, dovendosi ritenere l'atto dispositivo del patrimonio successivo al sorgere del credito (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n. 25879, per la quale “in caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito”), avendo la curatela fondato la propria richiesta risarcitoria (ancora sub iudice) su comportamenti posti in essere da già nel 2013 e tale circostanza (al solo Controparte_1
fine della già dedotta valutazione rimessa al Giudice in ipotesi di domanda revocatoria in ordine alla ragione del credito di parte attrice) appare emergere dall'informativa della polizia tributaria, laddove viene riportato il coinvolgimento di nelle operazioni che hanno Controparte_1 condotto al procedimento penale per frode fiscale già nell'anno 2012 (v. pag. 304: “si ritiene possano essere identificati i seguenti ruoli: - PROMOTORI: i AT e;
- CP_5 Pt_1
ASSOCIATI: e Persona_3 Persona_2 Persona_4 Controparte_1
, i primi tre con il ruolo di prestanome nelle società loro formalmente riconducibili;
l'ultimo
[...]
con lo specifico ruolo di tenutario delle scritture contabili di tutte le società coinvolte nonché di amministratore della società maltese CHISEL WHOLESALERS. Risulta infatti pacifica l'esistenza di una vera e propria struttura organizzativa in grado di realizzare gli scopi criminosi programmati, data dal susseguirsi temporale della creazione delle società cartiere utilizzate dai sodali per evadere l'I.V.A. Ancora sul punto vale la pena evidenziare come, eccezion fatta per i AT , nessuno degli altri soggetti associati, abbia un profilo economico, nonché CP_5
esperienze specifiche nel settore commerciale in argomento, tali da poter sostenere gli impegni finanziari sottesi alla gestione delle società in rassegna e i correlati scambi commerciali. Infatti si evidenzia come i sig.ri – – fossero tutti privi di occupazione al Persona_2 Per_3 Per_4
momento del loro coinvolgimento nella gestione delle società de qua. Tutto ciò, confermato anche dalle risultanze delle indagini tecniche, testimonia come il ruolo ricoperto fosse meramente quello di esecutori di ordini e disposizioni impartite dai AT , gli unici ad aver le potenzialità CP_5
economiche per sostenere tali operazioni. Ciò trova ulteriore conferma anche nelle modalità operative della le quali tutte effettuavano i propri acquisti solo in Controparte_8
concomitanza al pagamento anticipato fornito loro dalla o dalle altre società CP_6 clienti. Si rinviene inoltre il profilo della stabilità e permanenza dell'accordo criminoso, che ha portato i sodali a perseguire le loro condotte sin dall'anno 2012 e fino a tutto il 2015”). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Deve, quindi, ritenersi che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza in capo a del pregiudizio che l'atto Controparte_1
oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni della creditrice.
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda revocatoria svolta da
[...]
nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile Parte_1
e dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoi confronti dell'atto di Parte_1
donazione effettuato da in favore del figlio, , con atto a Controparte_1 Controparte_2
rogito del notaio del 10 luglio 2013, repertorio n. 35390 e racc. n. 15886, avente Persona_1 ad oggetto la proprietà dell'immobile sito in con ingresso condominiale da via Sicilia 14 e Pt_1
altro ingresso da via Spadafora, censito al catasto fabbricati del Comune di al foglio 124, Pt_1
particella 145, subalterno 22.
Passando ad analizzare la domanda svolta da nei confronti dei terzi Controparte_1
chiamati, la medesima deve essere rigettata.
Va, infatti, osservato che, nei limiti dell'azione revocatoria oggetto di causa, non appare sussistere una esclusiva responsabilità attribuibile ai terzi chiamati e un relativo onere di questi ultimi di tenere indenne il convenuto, non essendo l'odierno procedimento – come già supra evidenziato – rivolto ad accertare la responsabilità di , ovvero dei terzi Controparte_1 chiamati, bensì la sola sussistenza delle condizioni dell'azione revocatoria, che non può che essere di esclusiva riferibilità a , il quale ha posto in essere l'atto dispositivo del Controparte_1
proprio patrimonio, pur consapevole della sussistenza di un credito (almeno litigioso) nei confronti della e di e di ledere le garanzie patrimoniali dei propri (potenziali) Parte_1 Parte_1
creditori, elementi rispetto ai quali non appare sussistere alcun nesso causale con eventuali comportamenti che il convenuto attribuisce ai terzi chiamati in ordine alla frode allo Stato.
Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., liquidate come da dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannati al pagamento delle medesime, in favore dell'Erario, essendo la curatela attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
deve, altresì, essere condannato al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti dei terzi chiamati costituiti, e . Controparte_3 Controparte_4 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Nulla sulle spese di lite nei confronti di e stante la CP_5 Controparte_6
contumacia di questi ultimi ed il rigetto della domanda svolta da nei loro Controparte_1
confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3383/2018 R.G., promossa da nonché del Parte_1
socio accomandatario illimitatamente responsabile contro e Parte_1 Controparte_1
, e con la chiamata in causa di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e così provvede:
[...] Controparte_6
1. accoglie la domanda di revocazione svolta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del Parte_1 nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile dell'atto di donazione Parte_1
effettuato da in favore del figlio, , con atto a rogito del Controparte_1 Controparte_2
notaio del 10 luglio 2013, repertorio n. 35390 e racc. n. 15886, avente ad oggetto Persona_1 la proprietà dell'immobile sito in con ingresso condominiale da via Sicilia 14 e altro Pt_1
ingresso da via Spadafora, censito al catasto fabbricati del Comune di al foglio 124, Pt_1
particella 145, subalterno 22;
2. condanna e al pagamento, in favore dell'Erario, Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e le spese anticipate e prenotate a debito;
3. condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Controparte_3 di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4. condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Controparte_4 spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
5. Nulla sulle spese di lite nei confronti di e CP_5 Controparte_6
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, 11 aprile 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3383/2018 R.G., introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c. 3, c.p.c. all'udienza di discussione orale del 14 marzo 2025, promossa da
(C.F. nonché Parte_1 P.IVA_1
accomandatario (C.F. Parte_2 Parte_3
), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Marco Merenda;
attori contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Celona;
convenuto
e contro
(C.F.: ), rappresentato e difenso dall'avv. Natale Arena Controparte_2 C.F._3
e dall'avv. Antonella Spolaor;
convenuto
e con la chiamata in causa di
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 C.F._4
Gabrielemaria Lo Prete;
terzo chiamato
e
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Controparte_4 C.F._5
Cami; terzo chiamato
e
(C.F.: ); CP_5 C.F._6 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
terzo chiamato contumace
e
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Controparte_6 P.IVA_2
terza chiamata contumace avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22 giugno 2018, il Parte_1
nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile
[...] Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti di e , chiedendo la revoca Controparte_1 Controparte_2
e la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 66 L.Fall. e dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione effettuato da in favore del figlio, , con atto a Controparte_1 Controparte_2
rogito del notaio del 10 luglio 2013, repertorio n. 35390 e racc. n. 15886, avente Persona_1 ad oggetto la proprietà dell'immobile sito in con ingresso condominiale da via Sicilia 14 e Pt_1
altro ingresso da via Spadafora, censito al catasto fabbricati del Comune di al foglio 124, Pt_1
particella 145, subalterno 22.
Gli attori, a fondamento della domanda svolta, hanno evidenziato che in capo a Controparte_1
sia ascrivibile una responsabilità per aver avuto un ruolo determinante nel reato di frode
[...] fiscale a danno dell'erario e oggetto di accertamento penale a seguito dell'informativa della Polizia
Tributaria e del decreto con il quale il G.I.P. di Messina ha disposto il giudizio nei confronti del convenuto per il delitto previsto e punito dall'art. 416 c.p.c., per essersi il medesimo associato con
, e allo scopo di commettere più delitti di cui Parte_1 CP_5 Persona_2
agli artt. 2, 8, 10, 10 quater del d.lgs. n 74/2000, 223, comma I, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 in relazione all'art. 216, comma I, n. 1 e 2, 219, c. 1 e 2, R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Gli attori hanno dedotto, pertanto, la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto di donazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5 novembre 2018 si è costituito in giudizio
, contestando la sussistenza del credito fatto valere e chiedendo il rigetto Controparte_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
delle domande avversarie. Inoltre, il convenuto ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa
, , e al fine di accertare la Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
responsabilità professionale dei medesimi ed essere tenuto indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda di parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta del 5 novembre 2018, si è costituito in giudizio CP_2
, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
[...]
Con comparsa di costituzione depositata in data 14 maggio 2019, si è costituito in giudizio,
rilevando la propria estraneità rispetto ai rapporti di credito intercorrenti tra le Controparte_3
parti e contestando la fondatezza della domanda di manleva svolta da . Controparte_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 15 maggio 2019, si è costituito in giudizio
, rilevando la propria estraneità rispetto ai rapporti di credito intercorrenti tra le Controparte_4
parti e contestando la fondatezza della domanda di manleva svolta da . Controparte_1
non si sono costituiti in giudizio e ne va, pertanto, Controparte_7
dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il
Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13 marzo 2025, all'esito della quale il Giudice ha assunto la causa in decisione ai sensi del novellato comma terzo.
La domanda revocatoria avanzata dal e Parte_1
dal , quale socio accomandatario illimitatamente responsabile, va Parte_1
accolta.
Ai sensi dell'art. 2901 c.c. sono condizioni dell'azione revocatoria ordinaria la sussistenza in capo all'attore della qualifica di creditore del convenuto, l'esistenza di un atto dispositivo pregiudizievole per le sue ragioni creditizie (eventus damni), da intendersi non come totale compromissione del patrimonio del debitore, ma come maggiore difficoltà ed incertezza nella riscossione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass. Civ., sez. III,
09.02.2012, n. 1896; Cass. Civ., sez. III, 15.02.2007, n. 3470), nonché, per gli atti di disposizione a titolo gratuito, che siano stati compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, la consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni, non occorrendo, invece, TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
né la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (partecipatio fraudis), né la conoscenza diretta da parte del terzo beneficiario del pregiudizio che l'atto di disposizione arrechi ai creditori (cfr. Cass. Civ., sez. III, 22.08.2007, n. 17867; Cass. Civ., sez. III, 27.10.2015, n. 21808, per la quale “trattandosi di atto a titolo gratuito, sono del tutto irrilevanti le problematiche connesse alla partecipatio fraudis del terzo, segnatamente disciplinate nel n. 2 della medesima disposizione: e invero, con riferimento a tali atti, non rileva l'atteggiamento psicologico del terzo, considerato che al beneficiario, qui certat de lucro captando, la legge preferisce tout court il creditore, qui certat de damno vitando”). Per gli atti a titolo oneroso sono, invece, condizioni dell'azione revocatoria, oltre l'eventus damni e qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, la consapevolezza o generica conoscenza (o agevole conoscibilità) che il debitore e il terzo abbiano del pregiudizio delle ragioni creditorie (scientia damni), non occorrendo, invece, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (c.d. partecipatio fraudis), ossia la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione a rendere difficoltosa la coattiva realizzazione del credito, che è invece elemento necessario nel caso in cui l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito (Cass. Civ., sez. VI, 03.12.2014, n. 25614; conf. Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n. 16221, per la quale “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato”).
Orbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la qualifica di creditore in capo all'attore, per costante giurisprudenza,
l'azione revocatoria ordinaria può essere proposta non solo da chi al momento dell'atto dispositivo era titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito litigioso, non essendo necessaria una ragione di credito accertata giudizialmente, purché l'esistenza del credito contestato non si rilevi prima facie pretestuosa e possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. Civ., sez. III,
31.01.2019, n. 2777; Cass. Civ., sez. III, 18.09.2015, n. 18321). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Ebbene, nel caso di specie la curatela attrice ha giustificato le ragioni di credito vantate nei confronti di , evidenziando il ruolo di quest'ultimo nell'organizzazione di Controparte_1
un piano volto a causare un danno erariale da parte di ed e oggetto CP_5 Parte_1 di accertamento da parte della Procura della Repubblica di Messina;
l'attrice ha depositato la relativa informativa della polizia tributaria (v. all. 4), nonché il rinvio a giudizio disposto dal g.i.p. con decreto dell'11 dicembre 2017 nei confronti di (v. all. 5), evidenziando Controparte_1 di aver agito nei confronti di quest'ultimo ex art. 146 L.Fall. e art. 2043 c.c., al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Alla luce della documentazione prodotta, non dovendosi nell'odierna sede accertare la responsabilità di , ma verificare solamente che il diritto di credito preteso Controparte_1 dall'attore nei suoi confronti non sia prima facie pretestuoso, ritiene il presente Giudice che tale valutazione non possa che essere positiva, risultando la controversia ancora sub judice (proc. n.
3333/2018 R.G.) ed emergendo la sussistenza di accertamenti e provvedimenti giudiziali che rendono allo stato esistente la ragione del credito della curatela per la responsabilità del convenuto nella causazione del danno erariale oggetto dell'accertamento penale.
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. Cass. Civ., sez. I, 06.12.2007, n. 25433; Cass. Civ., sez. III, 17.07.2007, n. 15880), conf. Tribunale Roma per il quale “Il creditore quindi risulta pregiudicato (…) nell'ipotesi in cui il creditore (…) sia costretto ad intraprendere procedure maggiormente dispendiose, aleatorie o lunghe”), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass. Civ., sez. II, 20.10.2008, n. 25490; cfr. anche, Tribunale Milano, sez. II, 26.02.2019, n. 1904, per il quale
“per giurisprudenza costante ai fini della sussistenza dell'eventus damni non è neppure richiesta la TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma è sufficiente anche il compimento di un solo atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito”).
Specifica, altresì, la giurisprudenza di legittimità che grava sul creditore la prova in ordine alle modificazioni quantitative o qualitative del patrimonio del debitore, essendo onere di quest'ultimo dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, 18.06.2019, n.16221; Cass. Civ., sez. III, 19.07.2018, n. 19207).
Ebbene, dalla documentazione prodotta risulta che ha posto in essere Controparte_1
l'atto di disposizione patrimoniale oggetto del presente giudizio, sottraendo una ingente parte del proprio patrimonio al vincolo di garanzia a favore dei creditori, e con evidente pregiudizio dell'odierna curatela attrice, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale l'attrice avrebbe potuto facilmente e agevolmente soddisfare le proprie ragioni.
Va, infine, evidenziato che non vale ad escludere il c.d. eventus damni l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sul bene immobile oggetto di donazione, atteso che “l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito”
(Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2017, n. 13172; conf. Cassazione civ., 16 dicembre 2005, n.
27718).
Ciò appare idoneo ad integrare il c.d. eventus damni per il quale è sufficiente che gli atti di disposizione posti in essere dal debitore producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, anche in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, non sembrano esservi dubbi in ordine alla conoscenza da parte di tanto del pregiudizio arrecato ai creditori, derivante Controparte_1
dalla privazione del patrimonio immobiliare oggetto di donazione, quanto della stessa esistenza del credito dell'attrice, dovendosi ritenere l'atto dispositivo del patrimonio successivo al sorgere del credito (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n. 25879, per la quale “in caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito”), avendo la curatela fondato la propria richiesta risarcitoria (ancora sub iudice) su comportamenti posti in essere da già nel 2013 e tale circostanza (al solo Controparte_1
fine della già dedotta valutazione rimessa al Giudice in ipotesi di domanda revocatoria in ordine alla ragione del credito di parte attrice) appare emergere dall'informativa della polizia tributaria, laddove viene riportato il coinvolgimento di nelle operazioni che hanno Controparte_1 condotto al procedimento penale per frode fiscale già nell'anno 2012 (v. pag. 304: “si ritiene possano essere identificati i seguenti ruoli: - PROMOTORI: i AT e;
- CP_5 Pt_1
ASSOCIATI: e Persona_3 Persona_2 Persona_4 Controparte_1
, i primi tre con il ruolo di prestanome nelle società loro formalmente riconducibili;
l'ultimo
[...]
con lo specifico ruolo di tenutario delle scritture contabili di tutte le società coinvolte nonché di amministratore della società maltese CHISEL WHOLESALERS. Risulta infatti pacifica l'esistenza di una vera e propria struttura organizzativa in grado di realizzare gli scopi criminosi programmati, data dal susseguirsi temporale della creazione delle società cartiere utilizzate dai sodali per evadere l'I.V.A. Ancora sul punto vale la pena evidenziare come, eccezion fatta per i AT , nessuno degli altri soggetti associati, abbia un profilo economico, nonché CP_5
esperienze specifiche nel settore commerciale in argomento, tali da poter sostenere gli impegni finanziari sottesi alla gestione delle società in rassegna e i correlati scambi commerciali. Infatti si evidenzia come i sig.ri – – fossero tutti privi di occupazione al Persona_2 Per_3 Per_4
momento del loro coinvolgimento nella gestione delle società de qua. Tutto ciò, confermato anche dalle risultanze delle indagini tecniche, testimonia come il ruolo ricoperto fosse meramente quello di esecutori di ordini e disposizioni impartite dai AT , gli unici ad aver le potenzialità CP_5
economiche per sostenere tali operazioni. Ciò trova ulteriore conferma anche nelle modalità operative della le quali tutte effettuavano i propri acquisti solo in Controparte_8
concomitanza al pagamento anticipato fornito loro dalla o dalle altre società CP_6 clienti. Si rinviene inoltre il profilo della stabilità e permanenza dell'accordo criminoso, che ha portato i sodali a perseguire le loro condotte sin dall'anno 2012 e fino a tutto il 2015”). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Deve, quindi, ritenersi che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza in capo a del pregiudizio che l'atto Controparte_1
oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni della creditrice.
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda revocatoria svolta da
[...]
nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile Parte_1
e dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoi confronti dell'atto di Parte_1
donazione effettuato da in favore del figlio, , con atto a Controparte_1 Controparte_2
rogito del notaio del 10 luglio 2013, repertorio n. 35390 e racc. n. 15886, avente Persona_1 ad oggetto la proprietà dell'immobile sito in con ingresso condominiale da via Sicilia 14 e Pt_1
altro ingresso da via Spadafora, censito al catasto fabbricati del Comune di al foglio 124, Pt_1
particella 145, subalterno 22.
Passando ad analizzare la domanda svolta da nei confronti dei terzi Controparte_1
chiamati, la medesima deve essere rigettata.
Va, infatti, osservato che, nei limiti dell'azione revocatoria oggetto di causa, non appare sussistere una esclusiva responsabilità attribuibile ai terzi chiamati e un relativo onere di questi ultimi di tenere indenne il convenuto, non essendo l'odierno procedimento – come già supra evidenziato – rivolto ad accertare la responsabilità di , ovvero dei terzi Controparte_1 chiamati, bensì la sola sussistenza delle condizioni dell'azione revocatoria, che non può che essere di esclusiva riferibilità a , il quale ha posto in essere l'atto dispositivo del Controparte_1
proprio patrimonio, pur consapevole della sussistenza di un credito (almeno litigioso) nei confronti della e di e di ledere le garanzie patrimoniali dei propri (potenziali) Parte_1 Parte_1
creditori, elementi rispetto ai quali non appare sussistere alcun nesso causale con eventuali comportamenti che il convenuto attribuisce ai terzi chiamati in ordine alla frode allo Stato.
Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., liquidate come da dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che e devono essere Controparte_1 Controparte_2 condannati al pagamento delle medesime, in favore dell'Erario, essendo la curatela attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
deve, altresì, essere condannato al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti dei terzi chiamati costituiti, e . Controparte_3 Controparte_4 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Nulla sulle spese di lite nei confronti di e stante la CP_5 Controparte_6
contumacia di questi ultimi ed il rigetto della domanda svolta da nei loro Controparte_1
confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3383/2018 R.G., promossa da nonché del Parte_1
socio accomandatario illimitatamente responsabile contro e Parte_1 Controparte_1
, e con la chiamata in causa di , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e così provvede:
[...] Controparte_6
1. accoglie la domanda di revocazione svolta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del Parte_1 nonché del socio accomandatario illimitatamente responsabile dell'atto di donazione Parte_1
effettuato da in favore del figlio, , con atto a rogito del Controparte_1 Controparte_2
notaio del 10 luglio 2013, repertorio n. 35390 e racc. n. 15886, avente ad oggetto Persona_1 la proprietà dell'immobile sito in con ingresso condominiale da via Sicilia 14 e altro Pt_1
ingresso da via Spadafora, censito al catasto fabbricati del Comune di al foglio 124, Pt_1
particella 145, subalterno 22;
2. condanna e al pagamento, in favore dell'Erario, Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e le spese anticipate e prenotate a debito;
3. condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Controparte_3 di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
4. condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Controparte_4 spese di lite, liquidate in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
5. Nulla sulle spese di lite nei confronti di e CP_5 Controparte_6
Manda alla Cancelleria per tutti gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, 11 aprile 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli