Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 17/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 6414/2023, cui sono state riunite le cause iscritte ai nn. rg 8520/2023, 6418/2023 e 8658/2023 promosse da
Parte_1 e Parte_2
rappr. e dif. dall' avv. ANGINO MARIO
contro
Controparte_1
rappr. e dif. dall'avv. CONTURSI CHIARA (nel procedimento n. rg 6414/2024) dall'.avv.
PAOLO SEDDA (nei procedimenti nn. rg 8520/2023 e 8658/2023), dall'avv. DO;
CP_2
[...] (nel procedimento n. rg 6418/2023)
Fatto e diritto
I ricorrenti con separati ricorsi hanno esposto di aver lavorato negli anni 2018 -
2022 come braccianti agricoli, per il numero di giornate indicato nei rispettivi atti introduttivi, alle dipendenze dell'azienda agricola “CO AN". Segnatamente: ha dedotto di aver lavorato negli anni 2020, 2021 e 2022 Parte_1
per 102 giornate;
ha dedotto di aver lavorato negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e Parte_2
2022 per 102 giornate;
Le ricorrenti hanno precisato che:
- i lavori sono stati svolti sui terreni siti in Orta Nova, RD, GG, Cerignola
e Segezia;
- giornalmente osservavano un orario di lavoro di circa 6 ore, ovvero dalle ore
6:30 alle ore 12:30 ovvero, nei mesi estivi, dalle 5.30 alle 11.30;
- percepivano una paga giornaliera di € 35,00/€.40,00 corrisposta da CO
AN, a fine giornata, in contanti;
-osservavano le direttive impartite da CO AN il quale, presente sui campi, controllava e verificava l'esattezza della prestazione.
Tanto premesso le ricorrenti hanno censurato l'operato dell' CP_1 laddove ha ritenuto insussistenti i suddetti rapporti di lavoro, provvedendo alla cancellazione dei loro nominativi dagli elenchi OTD di competenza degli anni innanzi indicati.
Quindi, hanno chiesto all'adito Tribunale di: accertare e dichiarare il loro diritto ad essere iscritti negli elenchi OTD dei Comuni di residenza per gli anni e per il numero di giornate indicate nei rispettivi atti introduttivi e, per l'effetto, di condannare
1,CP alla reiscrizione negli elenchi ed alla conseguente regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale;
vinte le spese di lite.
L'CP_1, costituitosi in tutti i giudizi, ha contestato la fondatezza dei ricorsi, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati)
e ne ha chiesto il rigetto integrale.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, le cause, previa riunione, sono state decise, come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
Deve preliminarmente essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva e oggettiva in quanto aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' CP_1 a seguito di disconosMEnto del rapporto di lavoro sulla base del medesimo verbale ispettivo.
Sempre in via preliminare non è condivisibile la censura attorea, relativa alla asserita violazione, da parte dell' CP_1, delle norme sul procedimento amministrativo
(L. 241/1990). Ed invero, è stato più volte affermato che il procedimento di iscrizione/cancellazione dei braccianti agricoli negli elenchi (oggi telematici) non soggiace alle regole di cui alla L. 241/1990, trattandosi di procedimento speciale con regole proprie.
Ex multis, C. App. Bari, sezione Lavoro, sent. n. 135/2022 “occorre premettere in generale che, sebbene le disposizioni di cui alla legge n.241/90 sul procedimento amministrativo, "si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali" (art. 29, 1° comma), il procedimento che conduce al disconosMEnto o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una normazione specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. n. 241/90.
Del resto, nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta in via generale dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L. n.241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile un'indicazione dei termini da osservare per l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto invocato) (si veda, ex aliis, Cass., sent. n. 17228/2010). La specialità della materia esclude, peraltro, l'applicabilità della legge 7 agosto 1990,
n.241 nella sua interezza, sicché la censura prospettata dall'appellante è destituita di fondamento anche in relazione alle ulteriori disposizioni della stessa legge di cui ha
.CP lamentato la violazione da parte dell'
Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a ti-tolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e
Cass. 26.7.2017, n. 18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora
1 CP_1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio». CP n.Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n.
20220078680/DDL del 23.03.2023 inerente la ditta CO AN, in relazione al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, è emerso quanto segue. L'azienda agricola CO AN è risultata formalmente costituita il
29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di "Coltivazione di ortaggi in piena area", acquisendo la partita iva n. P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di
GG, nella sezione "speciale", con la qualifica di Controparte_3 dichiarando "
l'inizio dell'attività principale agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986.
Con due denunce aziendali trasmesse all' CP- nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019 e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a "OF", complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di RD e posseduti tutti a titolo di affitto "stagionale".
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all' CP_1 dalla azienda CO AN, nel periodo oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre 20 volte quella preventivata), e precisamente pari a:
N. Lav.(OTD) N. gg. denunciate Retribuz. ComplessivaAnno
denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00
2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00 2022 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta CO AN non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - AG) relative al 4° trimestre
2022, sebbene, avesse registrato sul L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori
(OTD).
Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell' CP_1, accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre
2022, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso CO AN in data 17/11/2022 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del CO, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di RD, nei pressi del cimitero (in contrade IZ
e ZZ), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del 23/11/2022. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 braccianti al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da IZ, ad RD), che si identificavano (due uomini stranieri ed il figlio del Titolare, Per_1 ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di libera dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare CO AN su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato,
e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/2022.
Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano braccianti al lavoro.
In data 17/11/2022 ed in presenza del suo consulente, il CO dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze.
Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. CO ha testualmente dichiarato: ... "Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di GG, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati. Tali terreni sono ubicati in agro di
RD, Carapelle, GG o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui Pt_3 Pt_4 Parte_5 e Parte_6
A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda CO AN aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di RD) mentre gli ulteriori
10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte" coltivazioni di NO, ME di rape attualmente in atto nei territori di Carapelle, Stornarella e GG, pere Parte_6 quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il CO ha riferito "Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 braccianti" "Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o
...
al massimo 40 braccianti, per metà uomini e metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre
2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000" "li
...
retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno".
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 2022, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il CO ha asserito di avere in forza circa 40 braccianti, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 braccianti.
Inoltre, considerato che il CO ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal CO stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il CO ha aggiunto: "La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei braccianti agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di RD che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome".
Contrariamente a quanto riferito dal CO, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno 50/60 braccianti.
Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.2022, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il CO ha altresì riferito "con me tranne mio figlio Per_1 non
,
lavorano ne hanno mai lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5
Per_2 ma di sicuro ribadisco che, in anni fa lavorava con me anche mia sorella
,
ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato per la mia azienda agricola altri miei parenti oltre a mio figlio e a mia sorella".
Tuttavia gli ispettori hanno appurato che in favore della sorella Parte_7
[...] (che non avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del
CO) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie NA_3 per tutti gli anni dal 2015 al 2022, sebbene il CO abbia escluso che avesse mai lavorato per la sua azienda.
Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali CP_1, contratti d'affitto dei terre-ni, denunce AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di braccianti), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltiva-zione), gli ispettori hanno accertato la "reale" consistenza aziendale della ditta CO AN e le attività agricole da questa
"concretamente" praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agri-coli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei OF, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di RD, alla c.da
IZ, di proprietà dei germani NA 4 e NA_5 . Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta CO, in virtù di due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019. 2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa Ha 3,70, situato in agro di RD, alla c.da IZ, di proprietà dei coniugi e Controparte_5 Il fondo è risultato E_
formalmente detenuto dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018.
Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal
CO AN, presso l'Agenzia delle Entrate di GG, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare si intende far riferimento:
- al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di Carapelle, alla
C.da Spartivento esteso complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di [...]
Parte_8 che sarebbe stato concesso in uso alla ditta CO per la durata complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga" del fondo situato in agro di RD, esteso complessivamente circa Ha 14,70, di proprietà di che sarebbe stato Parte_9
,
concesso in uso alla ditta CO per la durata complessiva di otto mesi (dal
01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di CO AN. Entrambi i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. CO, nei periodi indicati sugli stessi.
All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate "palesemente" difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta CO non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere. Risulta, poi, solo la vendita di OF (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018)
l'effettiva consistenza aziendale della ditta CO AN, ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha 6,00, da condurre a OF per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di RD.
Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei OF (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019).
Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta CO ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di Ordo-na, alla c.da IZ, di proprietà dei coniugi Controparte_6 .
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n.
500 giornate complessive (pari a circa 80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo -
Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle etta-ro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di RD, alla c.da IZ (dei germani e NA_5 ), proseguendo la coltivazione già in atto deiNA_4
OF, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO,
in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di OF, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situato in agro di RD, alla c.da IZ, di proprietà dei coniugi E_ e Controparte_5
I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di OF, dei fondi, estesi circa Ha 7,00, situati in agro di RD, alla c.da IZ, di proprietà dei germani NA_4 e NA_5
I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020.
Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta CO le seguenti produzioni agricole "alla pianta":
• una partita di ovuli di carciofo, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c.da MA, acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. Terranova di RD (vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di DO, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di
Ceri-gnola, alla c.da Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola
Nuova Vita RL di LI (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c.da ZZ, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola
Giampaolo ES di RD (vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta CO nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni "alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli:OF (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); •rape e TO (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • ME e CC (circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • DO (circa 66 q.li), ad ottobre;
• NO (circa 7 q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta CO AN ha riguardato:
➤ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di RD (dei germani e NA_5 ), impiegato fino a giugno NA_4
per portare a compimento la campagna OFcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna OFcola 2019-2020;
➤ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di -D (dei coniugi Controparte_6 e dei germani PE) e attinente alla campagna OFcola 2019-2020.
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate
“alla pianta”, cioè:
➤ circa Ha 1,00 di ovuli di carciofo, del fondo di RD, espiantati tra agosto e settembre;
➤ circa Ha 1,00 di DO, del fondo di Cerignola, raccolti ad ottobre;
➤ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di RD, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 (pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di
Agricoltura di Francesco Ribau-do - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro- culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di RD, alla c.da IZ (dei coniugi Controparte_6 e dei germani PE), proseguendo la coltivazione già in atto dei OF, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di OF, relativamente alla campagna OFcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di RD, alla c.da IZ, di proprietà di proprietà di [...]
PE . I fondi, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di RD, alla c.da
Cavalle-rizza, di proprietà dei coniugi E_ e Controparte_5
(già precedente-mente condotti a OF fino al 30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal
CO AN, presso l'Agenzia delle Entrate di GG, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di RD, alla c.da IZ, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei germani Persona_5 (trattasi gli stessi fondi, già NA_4 e formalmente detenuti e coltivati a OF fino al 30/09/2020), che sarebbero stati concessi in uso alla ditta CO, per una durata complessiva di tre mesi, dal
01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di OF e fragole, al prezzo pattuito di
€ 2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di CO AN, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig. CO, anche nel periodo citato, disconoscendo "in toto" il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali. Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta CO le seguenti produzioni agricole "alla pianta":
• una partita di rape, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di
RD, alla c.da IZ, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola
CO IN (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da CO, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre "alla pianta";
• una partita di OF, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di
RD, alla c.da IZ, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
CO IN (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c.da ZZ, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
Giampaolo ES di RD (vedi ft. di acquisto del 24/11/2020);
• una partita di rape, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di
Carapelle, alla c.da SC (in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola GI DO (vedi ft. di acquisto del
17/12/2020).
L'esame della documentazione contabile rileva, l'acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli:
•
OF (poco più di n. 809.000 pezzi), tra febbraio e giugno;
• piantine di carciofo (n.
38.500), a settembre;
• rape "alla pianta", a novembre (trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta CO aveva acquistato "alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre)..
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➤ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di RD (dei coniugi Controparte_6 e dei germani PE), utilizzati fino a giugno per por-tare a compimento la campagna OFcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna OFcola 2020-2021;
➤ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di
-D (dei germani Natale) e attinente alla campagna OFcola 2020-2021;
➤ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di RD (dei coniugi Controparte 6 ). Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate "alla pianta", cioè:
➤ circa Ha 3,00 di OF, sul fondo di RD (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➤ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di RD, raccolte tra novembre e dicembre;
➤ circa Ha 2,00 di rape, sul fondo in agro di Carapelle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di rape, acquistata "alla pianta" ad ottobre (sul fondo di
RD, di CO IN) perché interamente rivenduta, sempre "alla pianta", dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola OS AR.
Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal
Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di RD, alla c.da IZ (di [...]
Per 4 ), proseguendo la coltivazione già in atto dei OF, relativa alla campagna produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal
01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di RD, alla c.da ZZ, di proprietà di proprietà di Pt_10
[...] . I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta CO, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di rape.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di OF, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di RD, alla c.da IZ, di proprietà dei coniugi e Controparte_5 (lo stesso condotto E_
anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di OF, dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di RD, alla c.da IZ, di proprietà dei germani e NA_5 . I fondi in virtù di un nuovoNA_4
contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/2022.
Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta CO ha continuato a mantenere la disponibilità di:
Una partita di OF, di circa Ha 3,00, in agro di RD, acquistata "alla pianta" a novembre 2020 dall'azienda agricola CO IN. una partita di rape, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di
RD, alla c.da Spartivento, acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di acquisto del 21/01/2021);Controparte_7
una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c.da ZZ, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola Giampaolo ES di RD (vedi ft. di acquisto del
30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno
2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle rape sul fondo di Parte_10 ).
Risultano, poi, le vendite di: • OF (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio e giugno;
• bulbi di carciofo (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di rape
"alla pianta", a dicembre (cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di
Parte_10 ).
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è
consistita:
➤ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di Ordona (di NA_4 ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la campagna OFcola 2020-2021 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna OFcola 2021-2022; ➤ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro e dei germani PE) e attinente alla di RD (dei coniugi Controparte_6 campagna OF-cola 2021-2022;
➤ circa Ha 2,90 di rape, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di
RD (di Parte_10 ). La raccolta delle rape, su tali fondi, non è stata affatto effettuata dalla ditta CO, che ha venduto l'intera produzione “alla pianta” a
OS AR (seppur in due distinti momenti e cioè, circa Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 2022).
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
- circa Ha 3,00 di OF, sui fondi di RD (acquistati ad ottobre 2020),
raccolti tra gennaio e giugno;
➤ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di RD, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di rape, acquistata "alla pianta” a gennaio (sul fondo di Ordona, di Controparte 7 ) poiché, di sicuro, le rape in questione non sono state affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da CO esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di Ha 2,00 è stato di appena € 200).
Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di Francesco Ribaudo Edizioni
-
Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2022 La ditta CO ha avuto la disponibilità, nell'anno 2022, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di RD, alla c.da IZ (dei germani
PE), proseguendo la coltivazione già in atto dei OF, relativa alla campagna produttiva 2021-2022, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal
19/07/2021 al 30/09/2022.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di RD, alla c.da IZ (dei coniugi
Controparte_ 6 ), proseguendo la coltivazione già in atto dei OF, relativa alla campagna produttiva 2021-2022. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta CO, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/2022.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di RD, alla c.da ZZ (di Pt_10
[...] ), dove ha proseguito, fino al 10 gennaio, la preesistente coltivazione delle rape
(già avviata ad ottobre 2021 e venduta "alla pianta” il 10/01/2022) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato OF. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026.
4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di NO, dei fondi, estesi circa Ha 3,15, situati in agro di GG, in loc. Borgo Segezia alla c.da
Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente Parte_11
detenuti dalla ditta CO, in virtù di un contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/2022 al 31/12/2022.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di OF, dei fondi, estesi circa Ha 2,00, situati in agro di RD, alla c.da IZ, di proprietà di I fondi detenuti dalla ditta CO, in virtù di unNA_4 nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al 30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di OF, dei fondi, estesi circa Ha 5,00, situati in agro di RD, alla c.da IZ, di proprietà di I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla dittaNA_6
CO, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/2022 al
30/09/2023. L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 2022 i seguenti acquisti
"alla pianta":
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di Cerignola, alla c.da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola Falco DO di
LI (vedi ft. di acquisto del 30/06/2022);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di RD, alla c.da ZZ, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola
Giampaolo ES di RD (vedi ft. di acquisto del 09/11/2022).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di rape "alla pianta”, a inizio gennaio (cioè la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di Parte_10 );
• OF (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente:
➤ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di RD (di NA_4 e dei coniugi Controparte_6 ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la campagna OFcola 2021-2022 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna OFcola 2022-2023;
➤ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro
NA_4 e Per_6 e di di RD (dei germani Parte_10 ) e attinente alla campagna OFcola 2022-2023.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di NO che, a detta del titolare, sarebbe stata con-dotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di GG (di Pt 11
[...] ), stante la totale assenza di documentazione comprovante sia l'acquisto delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti NO raccolti.
Gli ispettori, hanno inoltre evidenziato, che sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/2022, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di RD di Giampaolo ES, raccolte tra novembre e dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale,
l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta" a giugno, sui fondi di
Cerignola di circa Ha 1,00 (di Falco DO) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 2022 e, perciò, nemmeno raccolte (circostanza confermata, implicitamente, da tutti i braccianti escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 2022).
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a settembre 2022 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di
Agricoltura di Francesco Ribaudo Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-
-
culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola CO AN.
Hanno in particolare evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla D.T.L. di GG sui fondi dove stava operando la ditta CO, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi braccianti (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di carciofo sul fondo in RD alla c.da MA (cioè quello della soc. Terranova, acquistato da CO "alla pianta") solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n. 44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n. 2 lavoratori, per quella di marzo 2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei OF e per quella di luglio 2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di carciofo, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta CO per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti "alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari, per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale (fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 2022, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli,
"ipotetici", a titolo di retribuzione della manodopera denunciata all' CP_1) che, come si può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta CO a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio.
Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi OTD* Disavanzo
perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212
2022 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti braccianti denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive AG (ben più
alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata. A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi "vivi" riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità
dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000).
Gli ispettori quindi hanno evidenziato che qualora il CO AN avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe “teoricamente" dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da CO AN che, in merito alla redditività della sua azienda agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/2022, aveva affermato testualmente:
... "posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre 2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago i miei braccianti sempre e soltanto in contanti" "li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne,
...
per circa 6 ore di lavoro al giorno".
Gli ispettori hanno rilevato che se realmente il CO avesse retribuito, con €
40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di € 70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il CO ignorava evidentemente anche le "presunte" perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta" dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che
"sulla carta" è fortemente determinata dall'esorbitante costo della "presunta" manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” braccianti da quelli "fittizi", hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa.
In particolare gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, moltissime e talvolta addirittura assurde sono state le incongruenze evidenziate e le nette contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della "falsità" dei loro rapporti di la-voro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta CO Angeli, comprese quelle relative agli odierni ricorrenti.
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti (sopralluoghi, esame della documentazione, escussione dei lavoratori), le allegazioni e le prove offerte dalle odierne parti ricorrenti non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Quanto alla prova documentale (comunicazione di assunzione, buste-paga, comunicazione Uni-Lav e CUD), nella specie la stessa non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricoli.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconosMEnto o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo- datrice - la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non
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costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convinMEnto circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Lo stesso dicasi per la prova testimoniale articolata dai ricorrenti, rispetto alla quale è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
Ciò in quanto l'esame delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai ricorrenti, dai testi dagli stessi indicati i ricorrenti nonché dal presunto datore di lavoro, sono apparse obiettivamente contraddittorie tra di loro. Tali dichiarazioni sono state debitamente versate in atti dall' CP_1, ed in ordine alle stesse i ricorrenti non hanno preso posizione
Pa in questo giudizio (v. note di depositate successivamente alla costituzione dell' CP_1).
Segnatamente, sono emerse numerose incongruenze circa diversi aspetti caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, quale, a titolo esemplificativo, la retribuzione (l'importo e la cadenza dello stesso), l'individuazione dei prodotti trattati,
l'ubicazione dei terreni, le mansioni disimpegnate, la divisione dei compiti tra i braccianti di sesso femminile e quelli di sesso maschile, la percezione o meno del contributo per il carburante per i braccianti che si recavano presso i campi con la propria autovettura. Di seguito si riportano sinteticamente, talune contraddizioni emerse dall'esame della documentazione in atti, per ciascuno dei ricorrenti.
Parte_1
In ricorso ha dedotto che il pagamento della retribuzione avveniva con cadenza giornaliera;
mentre in sede ispettiva ha asserito di essere stata retribuita ogni 3 o 4
giorni;
agli ispettori ha riferito di non aver lavorato nel mese di novembre 2022, laddove dalla busta paga relativa alla ridetta mensilità, risultano 16 giornate di lavoro;
il numero mensile delle giornate di lavoro svolte dalla ricorrente nell'anno 2022
e indicate agli ispettori non coincide con il numero delle giornate riportato nelle buste paga versate in atti;
in sede ispettiva ha dedotto di aver lavorato anche in agro di Stornara e Carapelle
e di essersi occupata anche della raccolta dei OF e delle fragole;
tali località e tali prodotti agricoli non sono stati indicati in ricorso;
la ricorrente ha dedotto di essersi recata a lavoro negli anni 2020, 2021 e 2022 insieme alla colleghe CP_8 e CP_9 tuttavia la CP_9 ha riferito di aver lavorato per la dita CO solo nell'anno 2022;
la ricorrente in sede ispettiva ha riferito che a giugno si occupava della raccolta delle zucchine su un fondo sito a Cerignola ed a luglio ed agosto della raccolta dei DO siti su più fondi;
la collega CP_8 sempre in sede ispettiva, invece, ha riferito che la raccolta delle zucchine era stata effettuata su diversi terreni;
la ricorrente ha dedotto di aver raccolto le fragole coltivate su un terreno sito in
Cerignola, mentre a detta della collega CP_8 la coltivazione delle fragole insisteva su un terreno sito a Ordina;
ed ancora, secondo la ricorrente i broccoletti erano coltivati sun terreno sito a RD, mentre secondo la collega CP_8 tale
coltivazione era pratica sui terreni siti in Carapelle e Orta Nova;
Parte_2
La ricorrente ha riferito in sede ispettiva di aver raccolto nei mesi di ottobre e novembre i NO;
mentre la collega Tes_1 ha asserito di aver raccolto, nello stesso periodo, le rape ed i CC;
la ricorrente ha riferito che la coltivazione di DO insisteva su più fondi siti a Cerignola, mentre secondo la lavoratrice Per_7, i DO erano coltivati su fondi siti a Orta Nova;
secondo la ricorrente i braccianti di sesso maschile di occupavano del taglio del prodotto mentre le braccianti di sesso femminile si occupavano della pulizia e dell'incassettamento del prodotto (tranne che per il pomodoro); a detta della collega
Tes_1 invece, tale divisione delle mansioni vi era solo per il Parte_4 e non anche per gli altri prodotti;
Ebbene, non vi è chi non veda che si è al cospetto di contraddizioni di non poco conto anche e soprattutto perché vertenti su aspetti decisamente rilevanti (quali: periodo di lavoro, luogo di lavoro, tipo di prodotto trattato) e strettamente attinenti al tipo di attività svolta.
La circostanza che i ricorrenti nulla abbiano precisato e/o contestato, fa sì che l'attendibilità della prospettazione offerta in questa sede, sia fortemente minata. Ciò in quanto, si ribadisce, che le incongruenze emerse ineriscono aspetti tutt'altro che marginali.
Milita in tal senso anche la circostanza che solo nessuno dei ricorrenti abbia menzionato tra i prodotti trattati, il Pt_3 ; trattasi di un aspetto affatto trascurabile atteso che dall'accurata indagine ispettiva è emerso che tale fosse il prodotto maggiormente trattato dalla ditta.
Ed ancora, avvalora il convinMEnto giudiziale, anche il fatto che in tutti i ricorsi vi è riferimento ai terreni ubicati in Segezia;
tale località tuttavia non è mai stata menzionata dai lavoratori in sede ispettiva.
Ed ancora, mina l'attendibilità della prospettazione attorea la circostanza che in tutti i ricorsi i ricorrenti hanno riferito di aver lavorato in terreni ubicati in Cerignola,
Orta Nova e RD, laddove gli ispettori hanno appurato, sulla scorta di rilevanze documentali oggettive, che la ditta conduceva terreni siti solo ad RD e GG.
Quanto alla prova testimoniale, pure demandata dai ricorrenti, è bene precisare che la stessa non è stata ammessa perché oggettivamente inidonea a colmare le forti contraddizioni di cui si è detto innanzi. Invero, l'espletamento della prova, non avrebbe in ogni caso consentito di superare le incongruenze tra quanto dedotto nei ricorsi e quanto dichiarato dai lavoratori in sede ispettiva. Ciò anche e soprattutto in quanto i testi indicati nei ricorsi sono gli stessi lavoratori le cui dichiarazioni rese in sede ispettiva sono apparse fortemente contrastanti con la prospettazione offerta dai
(presunti) colleghi di lavoro sia in questa sede sia in sede ispettiva.
Per questa ragione, in questa specifica ipotesi, in cui il disconosMEnto dei rapporti di lavoro è fondato anche sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai ricorrenti e dal soggetto che li ha denunciati come braccianti, la prova testimoniale, così come in concreto articolata (e a prescindere da eventuali profili di genericità, irrilevanza o dal carattere valutativo delle circostanze capitolate) non può considerarsi un idoneo ed adeguato elemento di contrasto probatorio, tanto più se si ha riguardo al silenzio serbato in giudizio dai ricorrenti rispetto alle richiamate incongruenze/lacune/contraddizioni che caratterizzano le loro stesse dichiarazioni.
In altri termini, a fronte della produzione in giudizio di queste ultime da parte dell' CP_1, i ricorrenti non hanno inteso offrirne una lettura alternativa, tale da rendere necessario/opportuno disporre un supplemento di indagine attraverso l'espletamento della prova testimoniale.
I ricorrenti nulla infatti hanno dedotto circa le evidenti incongruenze tra quanto asserito nei ricorsi e quanti riferito in sede ispettiva.
In proposito appare opportuno richiamare i principi affermati da Cass. n.
20019/2018 (in motivazione): "... è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convinMEnto, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n.
12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa
Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del
22/02/2005)...". Peraltro deve in ogni caso ritenersi che l'eventuale espletamento della prova orale non avrebbe in ogni caso consentito di superare le forti contraddizioni di cui si è dato atto innanzi.
In definitiva, alla luce di quanto premesso, le domande attoree, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, appaiono infondate.
In definitiva, i ricorsi riuniti, devono essere integralmente rigettati, restando assorbite le questioni preliminari.
Le spese di lite gravano sui ricorrenti in ossequioso alla regola della soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate
(quindi con inclusione della fase istruttoria).
Deve inoltre essere disposto l'aumento nella misura del 30% per la riunione dei procedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di GG-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6414/2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
Rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.421,00 (comprensivo dell'aumento per i procedimenti riuniti) oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%.
GG, 17.6.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti