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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/11/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 98/2025 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara sezione lavoro n. 206/2024 promossa con ricorso depositato in data 21 febbraio 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata a Selvazzano Dentro (PD) via Euganea n. 6/A presso e nello studio dell'avv. Ernesto Chirico che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.E.M. SRL
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara sezione lavoro rigettava il ricorso proposto da che aveva ad oggetto l'impugnazione del Parte_2 licenziamento intimatole dalla società Cem srl.
2 Proponevano appello . Parte_2
1 C.E.M. srl non si costituiva.
Con atto depositato in data 8 luglio 2025 dichiarava di rinunciare “ai Parte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio d'appello promosso avverso la Sentenza n. 206/2024, R.G. n. 248/2023, emessa in data 27.09.2024, dal
Tribunale di Ferrara – Sez. Lavoro, Giudice dott.ssa De Curtis, pubblicata in data
26.11.2024, chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del presente processo
d'appello.”
La causa veniva decisa all'odierna udienza.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante rinuncia agli atti la cui accettazione non è necessaria stante la contumacia di parte appellata deve essere dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del presente giudizio di appello.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia di parte appellata ( cfr. Cass civ n. 23620/2017).
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 98/2025 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2) Nulla sulle spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 6 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Rita Serri
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Maria Rita Serri Presidente rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato ex art. 436 bis cpc la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 98/2025 R.G.A. avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara sezione lavoro n. 206/2024 promossa con ricorso depositato in data 21 febbraio 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata a Selvazzano Dentro (PD) via Euganea n. 6/A presso e nello studio dell'avv. Ernesto Chirico che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.E.M. SRL
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara sezione lavoro rigettava il ricorso proposto da che aveva ad oggetto l'impugnazione del Parte_2 licenziamento intimatole dalla società Cem srl.
2 Proponevano appello . Parte_2
1 C.E.M. srl non si costituiva.
Con atto depositato in data 8 luglio 2025 dichiarava di rinunciare “ai Parte_2 sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., agli atti del giudizio d'appello promosso avverso la Sentenza n. 206/2024, R.G. n. 248/2023, emessa in data 27.09.2024, dal
Tribunale di Ferrara – Sez. Lavoro, Giudice dott.ssa De Curtis, pubblicata in data
26.11.2024, chiedendo che venga dichiarata l'estinzione del presente processo
d'appello.”
La causa veniva decisa all'odierna udienza.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte d'appello che stante rinuncia agli atti la cui accettazione non è necessaria stante la contumacia di parte appellata deve essere dichiarata l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del presente giudizio di appello.
Nulla si deve disporre sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia di parte appellata ( cfr. Cass civ n. 23620/2017).
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato (cfr Cass. civ n.34025/2023).
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 98/2025 RGA così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello
2) Nulla sulle spese del giudizio di appello
Così deciso in Bologna, il 6 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Maria Rita Serri
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