Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2006, n. 5061
CASS
Sentenza 9 marzo 2006

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Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, posto che la richiesta di addebito ha natura di domanda autonoma sia rispetto a quella di separazione, sia a quella di assegno di mantenimento, essa esige una specifica impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di merito che aveva escluso che potesse ritenersi implicitamente impugnato il capo della decisione di primo grado, relativo al rigetto della domanda di addebito della separazione, sulla base della semplice doglianza relativa alla mancata ammissione di una prova testimoniale, già dedotta in primo grado, al fine di dimostrare elementi di responsabilità a carico del coniuge dell'appellante, e, pertanto, aveva ritenuto inammissibile la prova in quanto irrilevante).

Commentari3

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  • 2Addebito separazione e nesso causale
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  • 3Mantenimento e tenore di vita
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2006, n. 5061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5061
Data del deposito : 9 marzo 2006

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