Sentenza 9 marzo 2006
Massime • 1
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, posto che la richiesta di addebito ha natura di domanda autonoma sia rispetto a quella di separazione, sia a quella di assegno di mantenimento, essa esige una specifica impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di merito che aveva escluso che potesse ritenersi implicitamente impugnato il capo della decisione di primo grado, relativo al rigetto della domanda di addebito della separazione, sulla base della semplice doglianza relativa alla mancata ammissione di una prova testimoniale, già dedotta in primo grado, al fine di dimostrare elementi di responsabilità a carico del coniuge dell'appellante, e, pertanto, aveva ritenuto inammissibile la prova in quanto irrilevante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/03/2006, n. 5061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5061 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito A. - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA TO, elettivamente domiciliato in ROMA via MERULANA 234, presso lo STUDIO degli Avvocati GIULIANO BOLOGNA e FIUMARA PIERO LUIGI, rappresentato e difeso dall'Avvocato VIOLI GIOVANNI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AN GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI 114, presso l'avvocato CALISTRO FEDELE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 545/02 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 11/12/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/10/2005 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GI BR, con ricorso del 9 febbraio 1994, chiedeva la separazione giudiziale dal marito ER PA, con addebito a quest'ultimo. In particolare, la ricorrente esponeva che il matrimonio era stato celebrato il 18 luglio 1991; che dall'unione dei coniugi non erano nati figli;
che il marito in data 16 giugno 1993 aveva abbandonato il domicilio coniugale senza dare spiegazioni;
che il matrimonio era naufragato a causa dei continui litigi determinati dal carattere puerile del marito e dall'ingerenza dei suoi familiari. In ordine alle condizioni patrimoniali, chiedeva che il marito fosse condannato a versarle un assegno di mantenimento non inferiore a L.
2.000.000 mensili.
ER PA si costituiva chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie, che pur di vivere vicino ai propri genitori lo aveva costretto a trasferire la propria residenza in zona periferica. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 3.10.2001, dichiarava la separazione dei coniugi, senza addebito ad alcuno, e poneva a carico di ER PA un assegno mensile rivalutabile di L. 700.000", per contributo al mantenimento della moglie;
compensava, infine, le spese di giudizio.
Avverso detta sentenza ER PA proponeva appello al quale GI BR resisteva proponendo appello incidentale. Con sentenza dell'11 dicembre 2002, la Corte di appello di Messina rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese di giudizio. A fondamento della decisione, la Corte Territoriale, per quanto qui ancora interessa, osservava che: l) in mancanza di una specifica impugnazione sul punto relativo all'addebitabilità della separazione, doveva ritenersi inammissibile perché irrilevante la prova per testi richiesta dallo PA al fine di dimostrare elementi di responsabilità a carico della moglie;
2) esisteva tra i coniugi una rilevante disparità di situazione reddituale e patrimoniale che giustificava un contributo di mantenimento di L. 700.000 a carico dello PA;
in particolare, il reddito della donna di poco inferiore a L.
3.000.000 mensili non consentiva alla stessa di mantenere un tenore di vita rapportabile a quello goduto in costanza di matrimonio in virtù delle rilevanti entrate del marito e della sua consistenza patrimoniale (specificamente indicate in motivazione).
Avverso detta sentenza ER PA propone ricorso per Cassazione, deducendo quattro motivi. GI BR resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce che erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto non impugnato il punto relativo al mancato addebito, senza tenere conto ne' del fatto che con il secondo motivo l'appellante aveva lamentato la mancata ammissione della prova diretta a dimostrare che il matrimonio era naufragato per fatto e colpa della BR ne' del fatto che il punto era stato oggetto di specifiche conclusioni nell'atto di appello.
Il motivo è infondato. Premesso che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. s.u. 4 dicembre 2001, n. 15279) la richiesta di addebito ha natura di domanda autonoma, esattamente la Corte Territoriale ha ritenuto non impugnato il relativo capo di sentenza sulla base del secondo motivo, con cui l'appellante aveva chiesto l'ammissione di una prova testimoniale, già dedotta in primo grado, al fine di dimostrare la condotta della moglie nei suoi riguardi;
infatti, la semplice doglianza sulla mancata ammissione di una tale prova non consente di ritenere implicitamente impugnata anche la pronunzia sulla domanda di addebito, che proprio per la sua autonomia, non solo rispetto alla domanda di separazione, ma anche rispetto alla domanda di assegno di mantenimento, esige una specifica impugnazione, che non è ravvisabile in una inammissibile richiesta di valutazione dell'addebitabilità della separazione ai fini delle statuizioni di carattere economico, in proposito, infatti, se è vero che la decadenza dell'altro coniuge dal diritto al mantenimento (oltre che dalla qualità di erede riservatario e di erede legittimo) consegue all'addebito della separazione, si tratta, tuttavia, di conseguenza della pronunzia di addebito e non già di un bene della vita che possa essere conseguito, in virtù della pretesa addebitabilità della separazione all'altro coniuge, in difetto di una specifica domanda di addebito.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 156 c.c., lamentando che la Corte di Appello non aveva tenuto conto ne' delle condizioni di vita dei coniugi durante la convivenza matrimoniale, ne' del contributo personale ed economico dei coniugi alla formazione del patrimonio familiare, ne' del fatto che gli immobili di proprietà dello PA provenivano da donazioni indirette, ne' infine della durata del matrimonio. Il motivo è infondato. Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine della valutazione della adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l'assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio;
inoltre, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita ed anche del diretto godimento di beni, il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (Cass. 22 ottobre 2004, n. 20638). Di tali principi ha fatto applicazione la Corte di Appello prendendo in considerazione da un lato i redditi della controricorrente e dall'altro le entrate, riferibili a due esercizi commerciali ed alla partecipazione in due società, nonché la consistenza patrimoniale del ricorrente.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata pronunzia in ordine alla domanda di restituzione delle somme versate a titolo di mantenimento alla moglie.
Il motivo è infondato, in quanto la domanda di restituzione è rimasta assorbita dal rigetto dell'appello in ordine alla attribuzione ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 436 c.p.c., lamentando che la Corte di Appello non abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello incidentale, come chiesto dalla difesa dello PA, in quanto non notificato nei termini previsti dall'art. 435 c.p.c., comma 2. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse poiché la Corte Territoriale ha rigettato l'appello incidentale dell'BR e questa non ha proposto ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.600,00, di cui 1.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006