Sentenza breve 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 10/06/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00791/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00705/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 705 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Kristina Blushi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione interinale dell’efficacia o emissione delle misure cautelari più idonee nel caso di specie ad assicurare gli effetti dell’emananda pronuncia del provvedimento di rigetto caricato sul portale Ali – Ministero dell’Interno in data 11.02.2025 - Codice Pratica: P-BA/L/Q/2024/104532 in merito alla domanda di Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata in data 21.03.2024;
nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori l'avv. Kristina Blushi, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 21 marzo 2024 il ricorrente ha presentato, presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione di Bari, istanza per ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno da permesso per lavoro stagionale a permesso per lavoro subordinato.
In data 11 febbraio 2025 lo Sportello unico dell’Immigrazione di bari ha respinto la richiesta per mancanza dei requisiti previsti dal comma 10 dell’art. 24, d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto, “dall’ultimo ingresso in Italia (10/2/2024) alla data di presentazione dell’istanza (21/3/2024), non risulta svolta, nel settore agricolo, una prestazione lavorativa media di 13 giornate mensili, per un totale di 39 gg. trimestrali”.
Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha proposto impugnazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1) violazione di legge – illegittimità della circolare congiunta dei ministeri dell’interno, del lavoro, dell’agricoltura e del turismo prot. n. 5969 del 27 ottobre 2023 – esplicativa del d.p.c.m. 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi per il triennio 2023-2025);
2) violazione di legge – illegittimità della circolare congiunta dei ministeri dell’interno, del lavoro, dell’agricoltura e del turismo prot. n. 5969 del 27 ottobre 2023 – esplicativa del d.p.c.m. 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi per il triennio 2023-2025);
3) violazione di legge – difetto di notifica – preavviso di rigetto e provvedimento di rigetto sono stati solo caricati sul portale telematico ma mai notificati per pec o per posta ordinaria.
L’Amministrazione non avrebbe motivato in modo adeguato in relazione all’assenza delle condizioni per l’accoglimento dell’istanza di conversione, in particolare con riguardo alla documentazione presentata da parte ricorrente, il quale, al contrario, avrebbe dimostrato la sussistenza dei presupposti giuridici per ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 24, TUI.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, replicando alle censure del ricorrente.
All’esito dell’udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio, preliminarmente, rileva la sussistenza dei presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il ricorrente è titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale rispetto al quale ha chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato.
Ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286 del 1998, “il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4”.
Le condizioni per la conversione, quindi, sono: la dimostrazione di aver svolto attività di lavoro stagionale per almeno tre mesi e di poter svolgere regolare attività di lavoro subordinato nel rispetto delle quote previste dall'art. 3, camma 4, d.lgs. n. 286 del 1998 ( ex plurimis , T.A.R. Lombardia, sez. IV, 20 luglio 2023, n. 1934).
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, TUI, per lavoro stagionale, ai fini dell’applicabilità della disciplina relativa, comprensiva del comma 10 che precede, si intende “lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero”.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha documentato di aver effettivamente svolto attività lavorativa, per il periodo indicato dalla disposizione che precede, nell’ambito dei settori per i quali l’art. 24 prevede il rilascio di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, convertibile ai sensi del comma 10.
Nonostante, l’inquadramento formale del ricorrente, le evidenze documentali oltre a non dare dimostrazione dell’effettivo e continuativo svolgimento di attività agricola “stagionale”, comunque non provano che sia stato soddisfatto il sopraricordato requisito oggettivo previsto dall’art. 24, comma 10, TUI.
Quindi, al momento della presentazione dell’istanza (il 21.3.2024) lo straniero non ha dato prova di aver maturato i requisiti richiesti, né risulta averli conseguiti alla data di emissione del provvedimento di diniego: infatti l’attività lavorativa nel settore agricolo riguarda solo il 2024, essa comunque non risulta in linea con i parametri di legge previsti dal comma 1 dell’art. 24, TUI (cfr. estratto conto INPS allegato dal ricorrente).
Va richiamato, al riguardo, l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale “qualora venga presentata dal lavoratore straniero un’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, non possono essere considerate le ulteriori esperienze lavorative che non siano oggetto specifico dell'attività consentita in forza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Diversamente, il lavoro stagionale diverrebbe da presupposto per la conversione a mera occasione per la ricerca di impieghi di carattere diverso al solo fine di far confluire la domanda per il conseguimento di un soggiorno per lavoro subordinato nella specifica proceduta per la conversione con indubbio vantaggio per il lavoratore extracomunitario” (Cons. Stato, sez. III, 29 settembre 2020, n. 5721).
In ogni caso per quanto concerne il vizio di violazione di legge nei termini sopra descritti, si ritiene che tanto la Prefettura di Bari abbia fatto corretta applicazione della normativa in materia, motivando esaustivamente in ordine alla insussistenza dei requisiti ivi previsti.
In particolare, immune da censure è il riferimento al contenuto delle circolari ministeriali utilizzate ai fini della valutazione sul requisito previsto dalla legge per la conversione del permesso di soggiorno nei termini richiesti dal ricorrente.
In effetti, dal momento che il tenore letterale dell’articolo 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale non prevede un criterio puntuale per stabilire se il lavoratore stagionale abbia “svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi”, in assenza di ulteriori indicazioni legislative deve ritenersi che l’Amministrazione goda di discrezionalità nell’individuazione del criterio di riferimento.
Non può pertanto ritenersi censurabile la scelta di riferirsi alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le quali stabiliscono, con riguardo al settore agricolo, un parametro numerico fisso per definire se vi è stata regolare attività lavorativa nel periodo di riferimento (39 giornate lavorative svolte in un trimestre).
Invero il criterio adottato dal Ministero del Lavoro, lungi dall’essere irragionevole e discriminatorio nei confronti dei lavoratori del settore agricolo, origina proprio dalla tenuta in considerazione delle peculiarità del predetto settore (cfr. Cons. Stato. Sez. III, 13.7.2022, n. 5944).
Le indicazioni ivi fornite, infatti, tengono conto della circostanza che i braccianti agricoli spesso sono costretti a lavorare “a giornate”, e che in determinati periodi non è possibile l’espletamento ordinario dell’attività agricola a causa delle condizioni climatiche avverse. Proprio per questa ragione il Ministero, ai fini del regolare svolgimento dell’attività richiesta dall’articolo 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, suggerisce di non considerare tutti i giorni “feriali” nel periodo di riferimento, bensì solamente 13 giornate al mese.
D’altra parte, nel contemperamento degli interessi in gioco, e segnatamente quello di garantire una applicazione uniforme della norma, nonché quello di evitare un facile abuso dell’istituto del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, impedendo che la stipulazione di un contratto stagionale diventi espediente per soggiornare sul territorio dello Stato e successivamente conseguire più facilmente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il Ministero ha individuato un minimum di giornate lavorative svolte che deve essere dimostrato dal richiedente la conversione del titolo.
Premesso quanto sopra, il provvedimento impugnato risulta emesso all’esito di una istruttoria condotta sull’esame della documentazione prodotta dal ricorrente nel rispetto del contraddittorio procedimentale, in quanto: il ricorrente non ha fornito la prova di possedere i requisiti normativamente richiesti per disporre la conversione, in quanto dalla documentazione da questi prodotta emerge un numero medio di giornate lavorate in ogni mese insufficiente a garantire il rispetto del livello minimo di 13 giornate lavorative per mese, indicato dalla circolare n. 37 del 16 dicembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali come equivalente per il settore agricolo (in cui le prestazioni rese dai lavoratori stagionali si computano a giornate e non a mesi) allo svolgimento di una “regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi”, presupposto richiesto dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286 del 1998 per disporre la richiesta conversione.
Nello stesso senso muove la circolare congiunta dei Ministeri dell’interno, del lavoro, dell’agricoltura e del turismo prot. n. 5969 del 27 ottobre 2023 – esplicativa del d.p.c.m. 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi per il triennio 2023-2025), che al punto 2.6, precisa che, per il lavoro stagionale agricolo, la norma che sancisce il requisito minimo di “almeno 3 mesi di lavoro stagionale” vada declinato nel senso del compimento di attività di lavoro per “almeno 13 giorni mensili per un totale di 39 giornate” (in senso analogo è la precedente circolare ministeriale n. 648 del 30 gennaio 2023).
Ritenuto, altresì, che tali circolari abbiano correttamente declinato il principio generale individuato dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286 del 1998, che mira a verificare il “regolare svolgimento di attività lavorati sul territorio nazionale”, anche al fine di evitare fenomeni di sfruttamento dei lavoratori stranieri e di lavoro privo delle prescritte tutele assistenziali e contro gli infortuni (riconducibili al cd. “caporalato”).
Considerato in conclusione che non risulta integrato il presupposto delle giornate lavorate mensilmente, in quanto il numero delle giornate lavorative indicate dal ricorrente va riguardato non in assoluto, ma in relazione al periodo in cui ha complessivamente lavorato, dovendo essere ripartito su tutto il periodo di assunzione, con il risultato di avere una media di circa di giornate lavorate per ogni mese, inferiore a quella richiesta.
In ordine al terzo motivo, l’amministrazione ha allegato che il preavviso di rigetto è stato trasmesso in data 21/05/2024 tramite l'applicativo informatico dello Sportello Unico all'indirizzo e-mail indicato nella domanda. Sia il preavviso che il provvedimento di rigetto risultano, quindi, notificati all'interessato tramite l'applicativo informatico SP12 .0 all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza di rilascio del nulla osta /mod. VB.
Tutto ciò non senza considerare che è onere dell'interessato verificare lo stato del procedimento di conversione, accedendo al sistema informatico dello Sportello con le credenziali assegnate al momento di presentazione della domanda.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Quanto alle spese del giudizio, si ravvisano giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.