Sentenza 15 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2025
N. 01681/2025REG.PROV.COLL.
N. 05707/2024 REG.RIC.
N. 05740/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5707 del 2024, proposto da
DI T.N.V. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Guerrini e Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 5740 del 2024, proposto da
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
DI T.N.V. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Guerrini e Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto ad entrambi i ricorsi, n. 5707 del 2024 e n. 5740 del 2024,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, n. 7433 del 15 aprile 2024.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel ricorso n. 5707 del 2024 e della DI T.N.V. S.p.A. nel ricorso n. 5740 del 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025, il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Domenico Siciliano e l’avvocato dello Stato Angelo De TI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 114/20/Cons del 16 marzo 2020, ha ordinato alla società DI TN S.p.A. (di seguito anche solo TN o l’emittente), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telenuovo Retenord”, di pagare la sanzione amministrativa di € 62.500,00, al netto di ogni onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione di disposizioni contenute nell’articolo 34, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 177 del 2005 in combinato disposto con il paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori.
La delibera è stata impugnata dalla TN dinanzi al Tar per il Lazio che, con la sentenza della Sezione Quarta n. 7433 del 15 aprile 2024, ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ha rideterminato la sanzione irrogata nella misura di € 55.000.
2. L’emittente, rilevato che la sentenza del Tar per il Lazio ha accolto il primo motivo di ricorso e respinto i restanti motivi, ha proposto l’appello RG. n. 5707 del 2024, articolando le seguenti doglianze:
Censurabilità del capo di rigetto del secondo motivo del ricorso (punto 6, p. 6, della sentenza appellata). Errore in fatto e diritto. Travisamento. Perplessità. Motivazione apparente.
Il precetto contenuto nell’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 177 del 2005 consiste nel fatto che le trasmissioni televisive e radiofoniche possono includere contenuti potenzialmente nocivi per i minori o consistere in film vietati ai minori di anni 14, purché siano adottati accorgimenti volti ad escludere che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi. Secondo tale norma, quando l’ora di trasmissione dei programmi è compresa tra le 23.00 e le 7.00, il problema è risolto per definizione, nel senso che in tale orario di diffusione l’attitudine offensiva del contenuto è per ciò stesso minimizzata e non servono altri accorgimenti; diversamente, quando l’orario non è compatibile con quello indicato, sarà necessario adottare accorgimenti tecnici consistenti quanto meno, per le trasmissioni televisive, in un’avvertenza sonora che precede la trasmissione e nella presenza di un simbolo visivo.
Pertanto, la segnalazione mediante avvisi ottici e acustici riguarderebbe la programmazione diffusa prima delle ore 23.00 che, pur non vietata, presenta contenuti non adatti agli spettatori più piccoli o destinati ad un pubblico adulto.
I programmi contestati sarebbero stati diffusi correttamente nella fascia oraria compresa tra le 23.00 e le 7.00 in quanto per essi non sarebbe previsto l’obbligo di inserimento di segnali sonori o visivi, segnali che, comunque, la ricorrente avrebbe adottato essendo stata contestata dall’AGCom per detti film unicamente l’assenza di avvertenza acustica che, in ambito televisivo, avrebbe un valore del tutto marginale.
Insomma, anche ritenendo che le disposizioni in materia debbano considerarsi operanti dopo le ore 23.00, la sola assenza del segnale di avviso acustico non potrebbe determinare la sanzionabilità di una programmazione destinata ad un pubblico adulto in presenza di tutti gli altri accorgimenti di tutela previsti.
Censurabilità del capo di rigetto del terzo motivo del ricorso (punto 7, p. 7, della sentenza appellata). Errore in fatto e diritto. Travisamento. Contraddittorietà. Perplessità.
Il Tar afferma sussistere un onere delle emittenti televisive di controllare preventivamente le certificazioni relative ai film trasmessi.
Tale verifica dovrebbe essere svolta attraverso la banca dati del MIBACT, che non riportava il film RA LL, per cui non sarebbe dato conoscere né su quali basi l’Autorità abbia ritenuto il film classificato come vietato, né quale sia il presupposto del rigetto da parte del Tar.
Il film in questione sarebbe un lungometraggio d’autore che non risulta classificando interrogando la banca dati del Ministero della Cultura e ciò avrebbe fatto desumere che fosse adatto alla diffusione per tutti.
Inoltre, la sussistenza di un dovere di visionare i film non classificati per stabilire se contengono contenuti potenzialmente nocivi per i minori non sarebbe sorretta da una norma impositiva di tale obbligo in capo alle emittenti televisive e, comunque, non sarebbe pretendibile da un’emittente televisiva una diligenza tale da richiedere per ogni film trasmesso un’autovalutazione di potenziale lesività per i minori, né la presentazione di una richiesta al Ministero della Cultura.
Censurabilità del capo di rigetto del quarto motivo del ricorso (punto 8, p. 8, della sentenza appellata). Errore in fatto e diritto. Travisamento. Perplessità. Motivazione apparente.
Con riferimento ai film CS generation” e “Il sesso secondo lei”.
La sussistenza per le emittenti TV di un dovere di visionare i film non classificati per stabilire se contengono contenuti parzialmente nocivi per i minori sarebbe da escludere già sul piano formale, in quanto non sorretta da una norma positiva impositiva di un tale obbligo, il che impedirebbe l’applicazione di una misura sanzionatoria.
Inoltre, si tratterebbe di una diligenza non ragionevolmente pretendibile da un’emittente televisiva, che dovrebbe svolgere per ogni film trasmesso una autovalutazione di potenziale lesività per i minori in assenza di norme puntuali e di criteri di valutazione oggettivi e predeterminati.
Il mancato inserimento dei film nel data-base MIBACT costituirebbe di per sé un presupposto fattuale sufficiente a generare un affidamento non colpevole circa la libera diffondibilità del film medesimo.
Per quanto riguarda specificamente il film CS generation”, la classificazione nella banca-dati MIBACT indica come classificazione “vietato ai minori di anni 18”, ma l’appellante non avrebbe diffuso tale versione, bensì quella televisiva, acquistata dal distributore come vietata ai minori di anni 14, con lecita diffusione dopo le 23.00, al di fuori della fascia protetta.
Censurabilità del capo di rigetto del quinto e sesto motivo del ricorso (punto 9, p. 10, della sentenza appellata). Errore in fatto e diritto. Travisamento. Perplessità. Motivazione apparente.
L’inserimento dei film in discussione nel palinsesto dell’appellante sarebbe stato effettuato una sola volta per tutta la durata del ciclo programmato e, sulla base di tale pianificazione, i contenuti sarebbero stati trasmessi agli orari previsti, per cui la condotta da cui è derivato l’ipotetico illecito sarebbe stata unica ed unitaria, con conseguente erronea applicazione del principio del cumulo materiale.
Le sanzioni irrogate sarebbero state eccessive e sproporzionate in considerazione del fatto che le violazioni al più avrebbero potuto essere considerate di lieve entità con applicazione del minimo edittale.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha contestato la fondatezza delle censure proposte, concludendo per il rigetto dell’appello.
L’appellante ha prodotto memoria di replica.
3. L’Autorità ha appellato la stessa sentenza del Tar per il Lazio, Sezione Quarta, n. 7433 del 2024 nella parte in cui ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da TN, rideterminando la sanzione in € 55.000.
A tal fine, ha articolato i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 34, commi 2, 6 e 7 del d.lgs. n. 177 del 2005 (nel testo vigente ratione temporis). Erroneità dei presupposti e travisamento di atti e fatti.
La classificazione delle opere cinematografiche ai fini della proiezione nelle sale, di competenza del Ministero della Cultura, non sarebbe dirimente ai fini della valutazione dei film destinati alla diffusione radiotelevisiva che spetta all’Autorità.
L’inserimento del film “R Trip” nel data-base del Ministero della Cultura come film “per tutti” non costituirebbe idoneo presupposto atto a provare la conformità di detto film alle norme poste a tutela dei minori, non essendo in tal senso dirimente la circostanza che esso abbia all’epoca ricevuto, dalla competente Commissione di revisione cinematografica, il nulla osta di visione nelle sale cinematografiche.
Il corpus normativo in materia deporrebbe nel senso che la conformità di un film alle norme poste a tutela dei minori, ossia il giudizio di idoneità ai fini della diffusione radiotelevisiva, dovrebbe essere formulato dall’Autorità, in sede procedimentale, in ragione delle peculiarità legate al mezzo di diffusione attraverso il quale il film è veicolato al pubblico.
Il film “R Trip”, andato in onda in fascia oraria TV per tutti, pur essendo classificato come film per tutti, sarebbe stato caratterizzato da linguaggio e contenuti inadeguati per un pubblico di minori e non avrebbe presentato avvertenze e idoneo sistema di segnalazione iconografica che ne sconsigliasse la visione ad un pubblico minorile.
I contenuti nel data-base del MIBACT servirebbero a catalogare le opere proiettate nelle sale cinematografiche, mentre l’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005 demanderebbe all’Autorità la competenza a verificare e sanzionare le emittenti televisive che violano le disposizioni in esso contenute, in ragione della catalogazione del film che la stessa emittente è tenuta a fare in prime cure, vale a dire a valutare se un dato film possa essere o meno fruito indistintamente dalla generalità del pubblico televisivo.
La TN ha contestato la fondatezza dell’appello concludendo per il suo rigetto.
4. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025, le cause sono state trattenute per la decisione.
5. Il Collegio, in via preliminare, dispone la riunione dei giudizi instaurati, in quanto, ai sensi dell’art. 96 c.p.a., “tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo”.
6. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la delibera n. 114/20/Cons del 16 marzo 2020, ha ordinato alla società DI TN S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telenuovo Retenord”, di pagare la sanzione amministrativa di € 62.500,00, al netto di ogni onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione di disposizioni contenute nell’articolo 34, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 177 del 2005 in combinato disposto con il paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori.
L’Autorità ha contestato alla ricorrente la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 34, commi 1, 2 e 6 d.lgs. 177/2005 per i seguenti film, diffusi dal 5 marzo al 5 giugno 2019:
“a) 5 marzo 2019: “R IP (dalle ore 21:10 circa alle ore 22:45). Il film, mandato in onda in fascia oraria tv per tutti, pur essendo classificato come film per tutti, è caratterizzato da linguaggio e contenuti inadeguati per un pubblico di minori (cfr. p. es. scene di nudo ore 21.29, 21:41; 21:45, rapporto sessuale ore 22:12, spremitura della prostata ore 22:20, uso sostanze stupefacenti ore 22:28) e non presenta avvertenze e idoneo sistema di segnalazione iconografica che ne sconsigli la visione ad un pubblico minorile;
b) 7 giugno 2019: RA OL (dalle ore 21:14 circa alle ore 23:07). Il film, mandato in onda in fascia oraria “tv per tutti”, è vietato ai minori di anni 14;
c) 15 maggio 2019: I” (dalle ore 23:19 alle ore 00:55). Il film è vietato ai minori di 14 anni, e, pur essendo identificato da cartello iniziale di divieto ai minori e, durante tutto il corso della trasmissione, dalla presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, non è preceduto da avvertenza acustica;
d) 19 maggio 2019: “Il miele del IA (dalle ore 23:30 alle ore 00:58). Il film è vietato ai minori di 14 anni, e, pur essendo identificato da cartello iniziale di divieto ai minori e, durante tutto il corso della trasmissione, dalla presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, non è preceduto da avvertenza acustica;
e) 20 maggio 2019: “N (dalle ore 23:21 alle ore 01:00). Il film è vietato ai minori di 14 anni, e, pur essendo identificato da cartello iniziale di divieto ai minori e, durante tutto il corso della trasmissione, dalla presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, non è preceduto da avvertenza acustica;
f) 18 giugno 2019: CS ON (Nowere) (dalle ore 23:23 alle ore 00:44). Il film è vietato ai minori di 18 anni;
g) 5 giugno 2019: “Il sesso secondo lei” (Lie with me) (dalle ore 23:52 alle ore 01:25). Il film non risulta sottoposto al vaglio della competente Commissione per la revisione cinematografica - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I contenuti del film sono di carattere pornografico, risultando gravemente nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, si rileva una alta durata e frequenza delle scene a carattere sessuale e una insistenza sui particolari (cfr. per es. numerose scene di nudi femminili, pubi femminili e scene ritraenti rapporti sessuali; masturbazione femminile ore 23:53 - 01:13; sesso orale ore 23:59, 00:29 – 01:11; sesso orale con visione dell’organo genitale maschile ore 00:14; linguaggio a carattere erotico sessuale (23:55, 00:05, 00:19); nudo maschile ore 00:37 – 00:45 – 01:09; nudo maschile con la visione dell’organo genitale ore 00:29; sesso anale ore 00:40)”.
L’AGCom ha precisato che:
- il film elencato alla lettera a) risulta mandato in onda in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, commi 2 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nel paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori;
- i film elencati alle lettere b), c), d), e) risultano mandati in onda in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
- i film elencati alle lettere f), g) risultano mandati in onda in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
7. L’appello proposto dalla NTV è in parte fondato, di conseguenza, va in parte accolto.
7.1. Il provvedimento, come evidenziato, è stato adottato sulla base dell’art. 34, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 177 del 2005, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, e del punto 2.4. del Codice di autoregolamentazione Tv e minori.
I commi 1, 2 e 6 del d.lgs. n. 177 del 2005 ratione temporis vigente così dispongono:
“ 1. Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le previsioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono altresì vietate, in quanto da considerarsi come gravemente nocive per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni diciotto. Al fine di conformare la programmazione al divieto di cui al presente comma i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai criteri fissati dall'Autorità.
2. Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.
6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni ”.
L’art. 2.4. del codice di autoregolamentazione Tv e minori dispone che:
“ Le Imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori
Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore 22.30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l’avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare ”.
7.2. In primo luogo, deve essere disattesa la prospettazione dell’appellante secondo cui il problema sarebbe risolto per definizione allorquando l’ora di trasmissione dei programmi è compresa tra le 23.00 e le 7.00, nel senso che in tale orario la diffusione televisiva potrebbe avvenire senza altri accorgimenti.
L’interpretazione dell’art. 34, comma 2, del d. lgs. n. 177 del 2005 fornita dalla parte non può essere condivisa, in quanto la corretta esegesi della norma induce a ritenere che i programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori ed i film vietati ai minori di 14 anni possono essere diffusi tra le ore 23.00 e le ore 7.00, con la specificazione che detti programmi devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile.
In altri termini, i citati programmi televisivi, la cui diffusione è solitamente vietata, possono essere trasmessi nella detta fascia oraria, ma devono essere preceduti ed accompagnati dalle descritte cautele.
Il corpus normativo, infatti, è nel senso di distinguere le trasmissioni che possono “nuocere gravemente” ai minori, tra cui i film cui non è stato concesso il nulla osta ed i film vietati ai minori di anni diciotto, che non possono essere diffuse, e le trasmissioni che possono “nuocere” ai minori, tra cui i film vietati ai minori di anni quattordici, che nella fascia oraria tra le 23 e le 7 possono avere luogo con determinati accorgimenti.
7.3. Parimenti, non può essere condivisa la tesi della TN secondo cui non potrebbe sussistere per le emittenti televisive un dovere di visionare i film non classificati per stabilire se contengono contenuti potenzialmente nocivi per i minori e ciò sia per l’assenza di una norma impositiva di tale obbligo e sia, in ogni caso, perché non potrebbe pretendersi da un’emittente televisiva una diligenza tale da richiedere per ogni film trasmesso un’autovalutazione di potenziale lesività per i minori, né la presentazione di una specifica richiesta al Ministero della Cultura.
La normativa ratione temporis vigente in materia è articolata nel senso che il divieto può sussistere anche per le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e, in tal caso, come per l’ipotesi oggettiva del film vietato ai minori di anni 18, sussiste il divieto di diffusione, ovvero per le trasmissioni televisive che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e, in tal caso, come nell’ipotesi oggettiva del film vietato ai minori di anni 14, sussiste la possibilità di trasmettere il programma nella fascia oraria tra le 23 e le 7 con le indicate cautele.
Le norme di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 177 del 2005, inoltre, sono integrate dal punto 2.4. del codice di autoregolamentazione Tv e minori, in ragione del quale, come in precedenza riportato, le imprese televisive si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione di film, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori.
Pertanto, oltre al dato oggettivo del divieto per i minori di anni 18 o 14 formulato dalla competente Commissione per la diffusione nelle sale cinematografiche, vi è un onere in capo alle emittenti televisive, da esercitare sulla base di una propria attività soggettiva, di verificare che un nocumento ai minori non vi sia.
Si tratta evidentemente di una valutazione di ragionevolezza, per cui, laddove non vi siano elementi oggettivi da cui evincere che, perché vietato nelle sale cinematografiche ai minori di anni 18, il film non possa essere trasmesso e, perché vietato nelle sale cinematografiche ai minori di anni 14, il film possa essere trasmesso solo nella fascia oraria notturna con determinate cautele, l’assolvimento dell’onere di diligenza deve essere valutato caso per caso, costituendo l’esigibilità dello stesso il parametro cui informare il giudizio sulla colpevolezza o meno della condotta dell’impresa interessata.
7.4. Ancora da respingere è la doglianza con cui è stata censurata l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni.
Nella fattispecie, le condotte illecite sono caratterizzate da un’autonomia strutturale e funzionale, in quanto afferenti a contenuti televisivi trasmessi in date differenti, nell’arco temporale complessivo di tre mesi, frutto verosimilmente di differenti programmazioni.
Ne consegue che si è in presenza di plurime condotte illecite non necessariamente espressive di un solo disegno, sicché l’Autorità ha correttamente applicato il cumulo materiale delle sanzioni in luogo del cumulo giuridico delle stesse.
La condotta illecita dell’emittente, in altri termini, non è unitaria, ma si articola in più violazioni, a ciascuna delle quali corrisponde l’applicazione di una sanzione.
7.5. L’appello proposto dalla TN, invece, è fondato e va accolto con riferimento a quanto indicato alla lettera b) del provvedimento, film RA LL, non essendo lo stesso compreso nel sito del Ministero della Cultura e, soprattutto, non essendo stati indicati dall’Autorità i motivi per i quali avrebbe potuto provocare turbamento e nocumento ai minori.
In altri termini, in assenza delle ragioni che avrebbero dovuto indurre la TN ad effettuare una più approfondita verifica, una volta accertato che il film non era compreso nel sito ministeriale, l’attività richiesta in esito alla quale l’emittente avrebbe potuto accertare l’eventuale divieto ai minori di anni 14 appare eccessiva e non esigibile e, conseguentemente, non è individuabile l’elemento soggettivo della colpa.
Insomma, gli elementi “indiziari” che avrebbero dovuto indurre l’emittente ad un accertamento più approfondito non emergono dall’atto contestato, sicché l’operato della TN non può ritenersi sic et simpliciter negligente e meritevole di essere sanzionato.
7.6. Inoltre, è fondata pure la deduzione dell’appellante con riferimento alla qualificazione di media entità delle violazioni dell’art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 177 del 2005, ipotesi di cui ai film sub lett. c), d) ed e), le quali, invece, devono ritenersi di lieve entità (essendo stati adottati comunque accorgimenti, sia pure non totalmente satisfattivi), con conseguente riduzione della sanzione, per ciascuna di esse, al minimo edittale di € 5.000.
In particolare, per tutte e tre le proiezioni, l’Autorità rappresenta che i film sono stati identificati dal cartello inziale di divieto ai minori e, durante l’intero corso della trasmissione, dalla presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, mentre il film “non è preceduto da avvertenza acustica”.
La sola assenza dell’avvertenza acustica, in presenza degli altri accorgimenti imposti, consente di qualificare la sanzione come di lieve entità, con conseguente quantificazione della stessa, nell’esercizio della giurisdizione di merito ai sensi dell’art. 134, lett. c), c.p.a., nella misura di € 5.000 per ciascuna delle tre violazioni.
7.7. Diversamente, le censure sono infondate con riferimento ai titoli CS generation”, vietato ai minori di 18 anni e, quindi, non trasmissibile, e “Il sesso secondo lei” che, sia pure non sottoposto al vaglio della competente Commissione per la revisione cinematografica del MIBACT, contiene molteplici scene sessuali e di nudo, compiutamente descritte nel provvedimento, che, potendo generare un “grave” turbamento per i minori, avrebbero imposto un’attività valutativa dell’impresa tale da scongiurarne la trasmissione sia pure nella fascia oraria successiva alle 23.
In particolare, per il film CS generation”, in assenza dell’eventuale derubricazione dello stesso a film vietato ai minori di anni 14, la fattispecie ricade nell’ipotesi oggettiva di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2005, mentre, con riferimento al film “Il sesso secondo lei”, il provvedimento fornisce una spiegazione del tutto esaustiva e ragionevole delle ragioni per le quali la sua trasmissione può nuocere “gravemente” allo sviluppo dei minori.
8. L’appello dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è fondato.
Con riferimento al film “R Trip”, trasmesso dalle ore 21.10 circa alle ore 22.45, l’Autorità ha evidenziato che, “pur essendo classificato come film per tutti, è caratterizzato da linguaggio e contenuti inadeguati per un pubblico di minori (cfr. p. es. scene di nudo ore 21.29, 21.41, 21.45, rapporto sessuale ore 22.12, spremitura della prostata ore 22.20, uso sostanze stupefacenti ore 22.28) e non presenta avvertenze e idoneo sistema di segnalazione iconografica che ne sconsigli la visione ad un pubblico minorile”.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondato il relativo motivo di impugnativa, il primo, in quanto:
“ Ad avviso del Collegio, invero, appare dirimente la qualificazione del predetto film come “per tutti” risultante dal competente database MIBACT, quale soggetto competente a svolgere le valutazioni concernenti l’idoneità dei film ad essere visionati da un pubblico di minori, in ossequio al sistema di revisione cinematografica (cd. “censura”) per la proiezione di film in pubblico in sala cinematografica, disciplinato dalla legge n. 161 del 1962, liberamente accessibile mediante consultazione della banca-dati disponibile sul sito internet della P.A. competente.
Non risulta pertanto condivisibile l’argomentazione difensiva svolta della resistente amministrazione secondo la quale tale classificazione non sarebbe rilevante in quanto “il giudizio di idoneità o meno dei film ad essere visto da un pubblico di minori deve essere necessariamente riformulato dall’Autorità”, atteso che in presenza del predetto database deve quantomeno escludersi la colpa della società ricorrente, la quale non poteva che far fede sulla medesima banca dati, dalla quale risulta l’idoneità del predetto film a essere fruito indistintamente dalla generalità del pubblico televisivo.
Appare pertanto condivisibile l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale non è possibile per l’Agcom integrare unilateralmente le predette valutazioni in assenza di criteri normativi oggettivi e conoscibili o di un autonomo database Agcom basato su diversi parametri ”.
Il Collegio, tuttavia, deve richiamare quanto già in precedenza esposto in ordine al fatto che non può essere condivisa la tesi della TN secondo cui non potrebbe sussistere per le emittenti televisive un dovere di visionare i film non classificati o, come nel caso di specie, classificati come film “per tutti, per stabilire se contengono contenuti potenzialmente nocivi per i minori, atteso che le norme di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 177 del 2005 sono integrate dal punto 2.4. del codice di autoregolamentazione Tv e minori, puntualmente richiamato nel provvedimento impugnato a supporto della decisione assunta, in ragione del quale le imprese televisive si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l’ammissibilità in televisione di film, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori.
Ne consegue la fondatezza della censura dell’AGCom secondo cui la classificazione delle opere cinematografiche ai fini della proiezione nelle sale, di competenza del Ministero della Cultura, non sarebbe dirimente ai fini della valutazione dei film destinati alla diffusione radiotelevisiva, che spetta all’Autorità.
Pertanto, a prescindere dal divieto ai minori di anni 18 o 14 imposto per la diffusione del film nelle sale cinematografiche, vi è un onere in capo alle emittenti televisive di verificare, con ragionevolezza, che un nocumento ai minori non vi sia, sicché la omessa classificazione o la classificazione come film “per tutti” contenuta nel data-base del Ministero non esonera in ogni caso l’emittente dallo svolgimento della valutazione ad essa spettante a tutela dei minori.
Nel caso di specie, a fronte delle esplicite scene di nudo e di scene comunque inadatte ai minori indicate nell’atto, l’emittente non ha effettuato alcuna ulteriore verifica, che pur sarebbe stata esigibile, per cui la condotta può ritenersi caratterizzata da colpa.
Peraltro, rilevato che il film “R Trip” è stato classificato come film “per tutti”, la violazione deve essere ritenuta di lieve entità con conseguente irrogazione di una sanzione pari al minimo edittale di € 5.000.
9. In conclusione, riuniti i giudizi, l’appello della TN deve essere accolto in parte e l’accolto della AGCom deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado proposto dalla Società deve essere accolto in parte qua con rideterminazione della sanzione pecuniaria nella misura di € 45.000,00.
Infatti, alla sanzione di € 25.000 disposta per le violazioni inerenti la trasmissione dei film lettere f) e g), deve essere aggiunta la sanzione complessiva di € 20.000 (€ 5.000 per ciascuna condotta), per le violazioni concernenti la trasmissione dei film lettere a), c), d) ed e).
10. L’esito complessivo della controversia e le peculiarità della stessa inducono a disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio per entrambi gli appelli.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, previa riunione dei giudizi in epigrafe, così provvede:
- accoglie in parte l’appello (R.G. n. 5707 del 2024) proposto dalla DI T.N.V. s.p.a.;
- accoglie l’appello (R.G. n. 5740 del 2024) proposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte qua il ricorso proposto in primo grado dalla DI T.N.V. s.p.a. e determina la sanzione irrogata nella misura di € 45.000.
Dispone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in relazione ad entrambi gli appelli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO