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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6908/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Davide Scaffidi giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6908/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. P. Camadini e l'avv. M. Gheda;
ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con l'avv. A. Caianelli;
CONVENUTA
oggetto: impugnativa determina amministratore s.r.l. conclusioni: per l'attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvedere:
In via principale, nel merito: dichiarare illegittima, perché assunta in spregio alle disposizioni di legge e statutarie, la Delibera adottata dall'Amministratore unico della il 27.04.2022 e, per Controparte_1
l'effetto, revocarla, ovvero con ogni migliore o differente formula;
In via istruttoria: con richiesta di ammissione di tutta la documentazione già versata agli atti del pagina 1 di 5 giudizio nell'interesse della;
Parte_1
In ogni caso: con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite.
Per la convenuta
1.- in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o improcedibilità o, comunque, respingere le domande proposte da Parte_1
(i) per essere le stesse di competenza del Collegio Arbitrale previsto dalla clausola compromissoria di cui all'art. 37 del vigente statuto di Parte_2
(ii) per difetto di legittimazione attiva ad causam di Parte_1
(iii) per difetto di interesse ad agire di e/o per cessata materia del Parte_1
contendere, per le ragioni di cui in atti;
2.- nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 1.-, respingere le domande proposte da , per radicale infondatezza in fatto ed in diritto, per le Parte_1
ragioni di cui in atti;
3.- in ogni caso: spese di lite – comprensive della fase cautelare -oltre accessori di legge integralmente rifuse.
FATTO E PROCESSO
Parte (“ ”), proprietaria del 50% del capitale sociale di Parte_1 CP_1
ha impugnato la determina del 27.4.2022 con cui l'amministratore unico (che è
[...] Persona_1
anche proprietario del residuo capitale sociale) ha accertato la ricorrenza di uno dei presupposti per lo scioglimento della società, e in particolare ex art. 2484, comma 1 n. 3 c.c., l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea. Parte In via cautelare, ha chiesto la sospensione della determina in questione.
A fondamento delle sue domande, l'attrice ha dedotto che l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea non è stata effettivamente verificata in concreto, ma soltanto affermata dall'amministratore a seguito della manifestazione da parte sua, nella veste di socio di , CP_1
dell'intento di non partecipare più ad alcuna assemblea, salvo che per lo scioglimento della società.
In corso di causa, in data 17.11.2022 l'amministratore unico ha revocato la determina oggetto di impugnazione, sostituendola con nuova determina di accertamento della medesima causa di scioglimento, a seguito di convocazione di apposite assemblee dei soci per l'approvazione di bilancio, nomina di nuovo amministratore e messa in liquidazione;
tali assemblee si sono concluse senza pagina 2 di 5 l'adozione di alcuna delibera, stante il dissidio tra soci.
La convenuta ha eccepito l'incompetenza del tribunale in forza di clausola compromissoria e ha chiesto in ogni caso il rigetto delle pretese avversarie.
All'esito di trattative tra le parti, il procedimento cautelare è stato estinto sulla base del sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di incompetenza in forza di clausola compromissoria ha eccepito l'applicabilità della clausola compromissoria prevista dall'art. 37 dello statuto, CP_1
secondo cui sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale tutte le controversie tra soci e società, incluse dunque, in tesi, anche quelle relative all'impugnativa della determina con cui l'amministratore ha accertato la causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1 n. 3 c.c.
Come noto, la compromettibilità in arbitri di una determinata questione dipende dalla disponibilità dei diritti delle parti.
In quest'ottica, si evidenzia che l'impugnativa della determina di accertamento dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, incidendo su un'ipotesi di scioglimento della società discendente dalla volontà della legge, non costituisce oggetto di diritti disponibili. In proposito, infatti, osserva il collegio che in materia l'interesse della società trascende quello particolare dei soci, sostanziandosi in un interesse superindividuale “connesso alla realtà giuridica della permanente sussistenza o meno della società” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19/09/2000, n. 12412). Secondo la giurisprudenza di legittimità appena citata, per l'appunto, “Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi;
pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società”.
Sul sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'impugnazione e sulle spese
La revoca, in corso di causa, della determina oggetto di impugnazione - peraltro sostituita in questo caso da altra determina del 17.11.2022 (che, ancorché impugnata, deve ritenersi attualmente efficace in assenza di allegazioni di segno differente, non constando che sia stata oggetto di sospensione) comporta il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'impugnazione.
La verifica della fondatezza delle censure attoree è necessaria ai soli fini della regolamentazione delle spese, sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Sul punto osserva il collegio che, per giurisprudenza ormai consolidata, l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea quale causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 1 n. 3 c.c.
pagina 3 di 5 deve essere verificata dall'amministratore in concreto e da questi dichiarata soltanto laddove emerga, anche in via indiziaria, una situazione di inerzia o di stallo dell'assemblea che non sia meramente transeunte, ma ormai cristallizzata e dunque verosimilmente irreversibile. Per questa ragione, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che la causa di scioglimento in parola ricorra, ad esempio, in ipotesi di mancata approvazione del bilancio relativo a due esercizi consecutivi.
Nella presente vicenda, come anticipato, l'amministratore ha fondato il suo accertamento non sulla base di una verifica empirica, bensì sulla base della dichiarazione personale rappresentativa di una conflittualità tra soci, entrambi proprietari del 50% del capitale sociale (mentre lo statuto richiede, di norma, la maggioranza del capitale sociale come quorum costitutivo e deliberativo).
Da questa prospettiva, il comportamento dell'amministratore risulta non strettamente conforme al dato normativo, dal momento che è stata pretermessa una verifica in concreto dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
Dall'altro lato, tuttavia, si osserva che: a) l'iscrizione della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento ha ormai, come noto, efficacia costitutiva;
b) la determina oggetto di impugnazione non è mai stata iscritta nel registro delle imprese (ancorché per rifiuto opposto dal conservatore del registro, comunicato l'11.5.2022; con provvedimento dell'1.6.2022 il giudice del registro di Bergamo ha rigettato il ricorso proposto avverso il rifiuto del conservatore di procedere all'iscrizione della dichiarazione di scioglimento), talché essa deve essere considerata un atto essenzialmente interno alla società; c) i fatti accaduti dopo la determina oggetto di impugnazione, ossia l'avvenuta convocazione di due assemblee, 4.7.2022 e 24.10.2022 - in cui è stato registrato il disaccordo tra soci in ordine all'approvazione del bilancio, alla nomina nuovo amministratore, allo scioglimento volontario della società – oltre a giustificare l'adozione di una nuova determina di scioglimento di , hanno CP_1
dimostrato anche che la causa di scioglimento precipitosamente dichiarata dall'amministratore a quell'epoca comunque sussisteva realmente: la manifestazione da parte di dell'intento di Persona_1
non partecipare più ad alcuna assemblea, infatti, può essere interpretata come un indice sintomatico sufficientemente chiaro di una conflittualità tra soci radicalmente preclusiva, in quella società, della possibilità di regolare funzionamento dell'assemblea, situazione effettivamente poi riscontrata anche in concreto.
Le circostanze esaminate inducono quindi il collegio a disporre la compensazione integrale delle spese, anche per la fase cautelare.
pagina 4 di 5
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'impugnazione; spese compensate, anche per la fase cautelare.
Brescia, 30.5.2025
Il giudice est. Il presidente dott. Davide Scaffidi dott. Raffaele Del Porto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Davide Scaffidi giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6908/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Con l'avv. P. Camadini e l'avv. M. Gheda;
ATTRICE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Con l'avv. A. Caianelli;
CONVENUTA
oggetto: impugnativa determina amministratore s.r.l. conclusioni: per l'attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvedere:
In via principale, nel merito: dichiarare illegittima, perché assunta in spregio alle disposizioni di legge e statutarie, la Delibera adottata dall'Amministratore unico della il 27.04.2022 e, per Controparte_1
l'effetto, revocarla, ovvero con ogni migliore o differente formula;
In via istruttoria: con richiesta di ammissione di tutta la documentazione già versata agli atti del pagina 1 di 5 giudizio nell'interesse della;
Parte_1
In ogni caso: con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite.
Per la convenuta
1.- in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o improcedibilità o, comunque, respingere le domande proposte da Parte_1
(i) per essere le stesse di competenza del Collegio Arbitrale previsto dalla clausola compromissoria di cui all'art. 37 del vigente statuto di Parte_2
(ii) per difetto di legittimazione attiva ad causam di Parte_1
(iii) per difetto di interesse ad agire di e/o per cessata materia del Parte_1
contendere, per le ragioni di cui in atti;
2.- nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 1.-, respingere le domande proposte da , per radicale infondatezza in fatto ed in diritto, per le Parte_1
ragioni di cui in atti;
3.- in ogni caso: spese di lite – comprensive della fase cautelare -oltre accessori di legge integralmente rifuse.
FATTO E PROCESSO
Parte (“ ”), proprietaria del 50% del capitale sociale di Parte_1 CP_1
ha impugnato la determina del 27.4.2022 con cui l'amministratore unico (che è
[...] Persona_1
anche proprietario del residuo capitale sociale) ha accertato la ricorrenza di uno dei presupposti per lo scioglimento della società, e in particolare ex art. 2484, comma 1 n. 3 c.c., l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea. Parte In via cautelare, ha chiesto la sospensione della determina in questione.
A fondamento delle sue domande, l'attrice ha dedotto che l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea non è stata effettivamente verificata in concreto, ma soltanto affermata dall'amministratore a seguito della manifestazione da parte sua, nella veste di socio di , CP_1
dell'intento di non partecipare più ad alcuna assemblea, salvo che per lo scioglimento della società.
In corso di causa, in data 17.11.2022 l'amministratore unico ha revocato la determina oggetto di impugnazione, sostituendola con nuova determina di accertamento della medesima causa di scioglimento, a seguito di convocazione di apposite assemblee dei soci per l'approvazione di bilancio, nomina di nuovo amministratore e messa in liquidazione;
tali assemblee si sono concluse senza pagina 2 di 5 l'adozione di alcuna delibera, stante il dissidio tra soci.
La convenuta ha eccepito l'incompetenza del tribunale in forza di clausola compromissoria e ha chiesto in ogni caso il rigetto delle pretese avversarie.
All'esito di trattative tra le parti, il procedimento cautelare è stato estinto sulla base del sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'eccezione di incompetenza in forza di clausola compromissoria ha eccepito l'applicabilità della clausola compromissoria prevista dall'art. 37 dello statuto, CP_1
secondo cui sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale tutte le controversie tra soci e società, incluse dunque, in tesi, anche quelle relative all'impugnativa della determina con cui l'amministratore ha accertato la causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1 n. 3 c.c.
Come noto, la compromettibilità in arbitri di una determinata questione dipende dalla disponibilità dei diritti delle parti.
In quest'ottica, si evidenzia che l'impugnativa della determina di accertamento dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, incidendo su un'ipotesi di scioglimento della società discendente dalla volontà della legge, non costituisce oggetto di diritti disponibili. In proposito, infatti, osserva il collegio che in materia l'interesse della società trascende quello particolare dei soci, sostanziandosi in un interesse superindividuale “connesso alla realtà giuridica della permanente sussistenza o meno della società” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19/09/2000, n. 12412). Secondo la giurisprudenza di legittimità appena citata, per l'appunto, “Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi;
pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società”.
Sul sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'impugnazione e sulle spese
La revoca, in corso di causa, della determina oggetto di impugnazione - peraltro sostituita in questo caso da altra determina del 17.11.2022 (che, ancorché impugnata, deve ritenersi attualmente efficace in assenza di allegazioni di segno differente, non constando che sia stata oggetto di sospensione) comporta il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'impugnazione.
La verifica della fondatezza delle censure attoree è necessaria ai soli fini della regolamentazione delle spese, sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Sul punto osserva il collegio che, per giurisprudenza ormai consolidata, l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea quale causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 1 n. 3 c.c.
pagina 3 di 5 deve essere verificata dall'amministratore in concreto e da questi dichiarata soltanto laddove emerga, anche in via indiziaria, una situazione di inerzia o di stallo dell'assemblea che non sia meramente transeunte, ma ormai cristallizzata e dunque verosimilmente irreversibile. Per questa ragione, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che la causa di scioglimento in parola ricorra, ad esempio, in ipotesi di mancata approvazione del bilancio relativo a due esercizi consecutivi.
Nella presente vicenda, come anticipato, l'amministratore ha fondato il suo accertamento non sulla base di una verifica empirica, bensì sulla base della dichiarazione personale rappresentativa di una conflittualità tra soci, entrambi proprietari del 50% del capitale sociale (mentre lo statuto richiede, di norma, la maggioranza del capitale sociale come quorum costitutivo e deliberativo).
Da questa prospettiva, il comportamento dell'amministratore risulta non strettamente conforme al dato normativo, dal momento che è stata pretermessa una verifica in concreto dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
Dall'altro lato, tuttavia, si osserva che: a) l'iscrizione della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento ha ormai, come noto, efficacia costitutiva;
b) la determina oggetto di impugnazione non è mai stata iscritta nel registro delle imprese (ancorché per rifiuto opposto dal conservatore del registro, comunicato l'11.5.2022; con provvedimento dell'1.6.2022 il giudice del registro di Bergamo ha rigettato il ricorso proposto avverso il rifiuto del conservatore di procedere all'iscrizione della dichiarazione di scioglimento), talché essa deve essere considerata un atto essenzialmente interno alla società; c) i fatti accaduti dopo la determina oggetto di impugnazione, ossia l'avvenuta convocazione di due assemblee, 4.7.2022 e 24.10.2022 - in cui è stato registrato il disaccordo tra soci in ordine all'approvazione del bilancio, alla nomina nuovo amministratore, allo scioglimento volontario della società – oltre a giustificare l'adozione di una nuova determina di scioglimento di , hanno CP_1
dimostrato anche che la causa di scioglimento precipitosamente dichiarata dall'amministratore a quell'epoca comunque sussisteva realmente: la manifestazione da parte di dell'intento di Persona_1
non partecipare più ad alcuna assemblea, infatti, può essere interpretata come un indice sintomatico sufficientemente chiaro di una conflittualità tra soci radicalmente preclusiva, in quella società, della possibilità di regolare funzionamento dell'assemblea, situazione effettivamente poi riscontrata anche in concreto.
Le circostanze esaminate inducono quindi il collegio a disporre la compensazione integrale delle spese, anche per la fase cautelare.
pagina 4 di 5
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'impugnazione; spese compensate, anche per la fase cautelare.
Brescia, 30.5.2025
Il giudice est. Il presidente dott. Davide Scaffidi dott. Raffaele Del Porto
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