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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 04/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1640/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1640/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Niccolò Pertusi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Varese, via G.
Rossini n. 16, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI contro
(C.F ), residente in [...], CP_1 C.F._3
rappresentata ed assistita dall'avv. Maurizio Cerliani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Seveso (MB), Via Pio XI n. 17, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per gli attori (come da foglio depositato telematicamente in data 27 febbraio 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Nel merito
Accertare e dichiarare l'esatto confine tra i mappali 1083 e 1648 dettagliatamente indicati in narrativa e, conseguentemente, ordinare alla signora la demolizione della CP_1 palizzata eseguita sulla proprietà attorea con rilascio dell'area di terreno indebitamente occupata in favore di parte attrice.
1 Condannare la signora alla rifusione dei compensi di causa con rimborso spese CP_1 generali al 15%, ed accessori di legge.”.
Per parte convenuta (come da foglio depositato telematicamente in data 20 febbraio 2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: rigettare le domande formulate dalla Sig.ra e dal Sig. in Parte_1 Parte_2 quanto infondate, sia in fatto che in diritto, per tutto quanto esposto in atti.
In via istruttoria:
- si chiede che la richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio avanzata da parte attrice venga respinta, in quanto totalmente inutile e superflua per tutte le valutazioni fattuali, tecniche e di diritto, documentate in atti, precisando, sin da ora, che, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di disporla, si chiede che, per tutti i motivi esposti in atti, la stessa venga redatta utilizzando quali strumenti per la valutazione dell'esatta linea di confine tra i fondi, la bindella metrica ed i punti fissi riscontrabili e che i relativi costi siano integralmente anticipati e posti ad esclusivo carico di parte attrice richiedente;
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e/o precisare, anche all'esito delle eventuali deduzioni avversarie.
Nelle spese: con vittoria di spese e compensi.”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, e in qualità di Parte_2 Parte_1
proprietari dei fondi censiti al CT del Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio 9 mappale
1647 Cl. 1, mappale 1083 Cl. 1, mappale 1064 Cl. 1, citavano in giudizio CP_1
proprietaria del fondo confinante censito al CT del Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio
9, mappale 1648, chiedendo al Tribunale: i) di determinare il confine tra i terreni di loro proprietà, in particolare quello distinto al mappale 1083 e quello intestato alla convenuta;
ii) di ordinare alla convenuta la rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione della cinta;
iii) di condannare la convenuta al rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno indebitamente occupata.
Gli attori esponevano:
- di aver acquistato con atto di compravendita rogato dal Notaio in data 30 Persona_1 maggio 2019 i terreni censiti al CT del Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio 9 mappale 1647 Cl. 1, mappale 1083 Cl. 1, mappale 1064 Cl. 1 (doc. 1);
- che esisteva una situazione di incertezza sulla estensione e confinazione dei fondi di cui ai mappali 1083 e 1648;
2 - che la convenuta nel mese di agosto 2019 aveva posizionato una palizzata a recinzione del proprio fondo invadendo il loro terreno;
- che vani erano stati i tentativi di definire bonariamente la controversia;
- che il documento rilevante ai fini della corretta individuazione del confine esistente tra il loro fondo e quello della convenuta era il tipo frazionamento presentato dal PI Persona_2
approvato in data 14 febbraio 1988 (doc. 7);
- che il tipo di frazionamento del 1988 era riportato sulla mappa catastale e i confini riportati in quest'ultima corrispondevano al frazionamento citato;
- che la ricostruzione del frazionamento n. 3/1988 effettuata dal loro tecnico di parte geom. aveva evidenziato l'errato posizionamento della staccionata della convenuta. CP_2
1.2 Con memoria di costituzione, depositata in data 22 settembre 2023, si costituiva CP_1
chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli attori perché infondate in fatto e in
[...]
diritto.
Allegava, in particolare, parte convenuta:
- che aveva acquistato dal sig. in data 24 gennaio 2013 avanti al Notaio Persona_3 Per_4 la piena proprietà dell'appezzamento di terreno di cui al mappale 1648, oggetto di
[...]
causa (doc. 4);
- che il sig. era divenuto titolare del fondo citato a seguito di atto di divisione del Persona_3
14 luglio 1989 (doc. 3), al quale era allegato il frazionamento n. 3/1988;
- che dubbi sull'esatto posizionamento dei confini erano stati sollevati solo nel 2018 dal dante causa degli attori;
- che la palizzata era stata innalzata sul confine individuato dal proprio tecnico di fiducia, geom. tenuto conto dei citati atti di divisione, di compravendita e di CP_3
frazionamento;
- che le conclusioni del geom. erano state confermate anche dal geom. CP_3 [...]
(doc. 7); CP_4
- che le diverse conclusioni alle quali erano giunti i tecnici nominati dalle parti erano conseguenza dell'erroneo utilizzo da parte dei consulenti degli attori di strumenti moderni per il rilievo delle misurazioni, le quali invece dovevano essere eseguite utilizzando lo strumentario esistente nel momento in cui era stato eseguito il frazionamento;
3 - che gli attori erroneamente davano rilevanza alle mappe catastali che, invece, ai sensi dell'art. 950 c.c., dovrebbero essere prese in considerazione solo in via residuale.
1.3 La causa veniva istruita documentalmente e mediante c.t.u.
All'esito della consulenza tecnica esperita, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione in data 29 aprile 2025.
Con decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale la causa veniva assegnata alla scrivente che, nella data fissata, tratteneva la causa in decisione.
2. Le domande degli attori
2.1 Giova innanzitutto osservare in diritto che la domanda attorea è qualificabile come regolamento di confini ex art. 950 c.c., in quanto non sono controversi i titoli di proprietà ma l'incertezza del confine tra i due fondi, di cui gli attori chiedono la determinazione giudizialmente.
Sul punto la Suprema Corte si è espressa affermando che: “È correttamente qualificata "actio finium regundorum", e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà” (Cass. n 2297/2017).
Con riguardo, invece, agli elementi da considerare ai fini dell'accertamento del confine, è orientamento consolidato quello secondo il quale “il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali. Infatti, "In tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il giudice di merito può integrare la risultanza dei titoli di acquisto con le indicazioni fornite dalle mappe catastali" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10501 del 06/05/2013, Rv. 626166; cfr. anche Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14993 del
07/09/2012, Rv. 623810)” (Cass. n. 6876/2025), essendo “del tutto ininfluente il confine de facto
4 esistente in loco” (Cass. n. 15603/2022). Del resto, l'art. 950 cc letteralmente prevede che “ogni mezzo di prova è ammesso” e che “in mancanza di altri elementi, il Giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
2.2 Tanto premesso, tornando al caso di specie, ritiene il Tribunale che le domande attoree risultino provata dai documenti prodotti ed alla luce della consulenza tecnica svolta.
Le risultanze della c.t.u. sono condivisibili stante il procedimento logico ed oggettivo seguito dal consulente, che ha effettuato i sopralluoghi, i rilievi e le misurazioni dello stato dei luoghi, tenendo in considerazione il tipo frazionamento n. 3/1988, considerato da entrambe le parti come il documento principale di riferimento per l'accertamento dei confini, nonché le mappe catastali laddove non erano disponibili altri riferimenti utili. Le critiche mosse da parte convenuta all'utilizzo da parte del ctu di strumenti di rilevazione moderni non pare cogliere nel segno, atteso che non si capisce come mezzi più comodi, rapidi e precisi possano portare a misurazioni diverse da quelle effettuate con strumenti più rudimentali.
Si legge, nel dettaglio, nella relazione agli atti:
- che “non sono stati trovati, in loco, elementi certi che costituissero dei limiti riconosciuti della proprietà come possono essere i termini posti a definizione dei confini”;
- che “si è proceduto con le operazioni andando a ricostruire le misure riportate nel frazionamento n. 3/88 del 20/12/1988, a firma del Perito Industriale ”; Persona_2
- che “la ricostruzione di tali misure è stata effettuata assumendo come punto di appoggio lo spigolo di recinzione della particella 868 (punto A nella planimetria generale – allegato 4), elemento che è stato riconosciuto dalle Parti quale punto di partenza delle misure riportate nel frazionamento di cui sopra”;
- che “il rilievo è stato poi orientato sullo spigolo del muro di contenimento sulla via Torretta
a valle della particella 1091 e corrispondente al punto fiduciale 4 (punto B nella planimetria generale). […] Sulla base dell'orientamento ottenuto come sopra descritto, e non avendo altri elementi a supporto, si è proceduto a ricostruire graficamente all'interno del rilievo dello stato di fatto le misure riportate nel frazionamento del 1988, mantenendo le inclinazioni delle linee desunte dalla mappa catastale”;
- che, in particolare, “è stata tenuta come origine il punto “A”, scendendo verso sud di 14,50 m
(confine particelle 873/1076), proseguendo di 12,00 m (confine particelle 1076/1619), ulteriori 14,00 m (confine particelle 1619/1647) ed infine di 18,60 m, ad individuazione del
5 confine tra le particelle 1647/1083/1648 e rappresentato dal punto “D1” nella planimetria generale”;
- che “Le operazioni sopra descritte comportano una rotazione del punto “D” (attuale posizione della recinzione/staccionata) di circa 8,50 m verso valle, ovverosia il punto “D1” nella planimetria generale, che si ritiene essere la posizione più probabile per il punto di confine tra le due proprietà oggetto di causa”.
Il ctu ha quindi correttamente accertato il confine tra i fondi tenendo conto, innanzitutto, del tipo frazionamento n. 3/1988, essendo incontestato tra le parti che quello è il documento principale a cui fare riferimento;
in secondo luogo, ha utilizzato le mappe catastali quando non ha potuto rinvenire altri elementi a supporto utili a riportare in loco le misure contenute nel frazionamento.
Orbene, se è vero che si legge anche nella relazione:
- che la “sovrapposizione tra il tracciato del rilievo medesimo e la mappa catastale, andando ad inquadrare il primo su più punti della seconda […] ha evidenziato una notevole discrepanza tra lo stato dei luoghi rilevato e la rappresentazione cartografico-catastale dei medesimi”;
- che “con ogni probabilità, il TF 3/88 a firma del è stato redatto unicamente in modo Per_2
grafico (senza tradurlo sul terreno) sulla scorta della mappa catastale, elaborato che - come anticipato in precedenza - non rispecchia lo stato dei luoghi, senza inoltre allegare al frazionamento dei grafici a migliore precisazione di quanto operato nella divisione”;
e, quindi, che tanto il tipo frazionamento, quanto le mappe catastali, paiono non corrispondere perfettamente allo stato dei luoghi rilevato in sede di operazioni topografiche, è altrettanto vero che non risultano altri elementi da valutare ai fini dell'accertamento richiesto.
In conclusione, alla luce della documentazione fornita e dell'esito della c.t.u., la domanda di regolamento del confine deve essere accolta come segue: deve essere determinato il confine tra il fondo di proprietà degli attori censito al CT del Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio 9 mappale 1083 Cl. 1 ed il fondo di proprietà della convenuta distinto al CT del Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio 9, mappale 1648, come descritto a pagina 5 della relazione peritale da intendersi qui richiamata e tracciato in rosso nell'allegato 3 pag. 20 della relazione.
Considerato poi che il ctu ha altresì accertato che il confine così stabilito comporta una rotazione del punto “D” (attuale posizione della recinzione/staccionata) di circa 8,50 m verso valle, deve essere ordinata alla convenuta la rimozione della palizzata esistente ed il rilascio in favore degli
6 attori della porzione di terreno indebitamente occupata. L'accoglimento della domanda di regolamento del confine ha, infatti, anche l'effetto recuperatorio della porzione di terreno degli attori, attraverso la rimozione della cinta al fine della delimitazione del confine come suindicato.
3. Spese di lite
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte convenuta. Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche relativamente a tutte le fasi processuali ridotti del 20%, ritenuta la causa di valore indeterminabile e, quindi, in applicazione dell'art. 5 comma 6 del DM sopra richiamato, di valore compreso tra 26.001 e 56.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta.
3.2 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento, che si liquidano con separato decreto, tenuto conto dell'esito del giudizio, in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. ACCERTA E DICHIARA il confine tra il fondo di proprietà degli attori censito al CT del
Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio 9 mappale 1083 Cl. 1 ed il fondo di proprietà della convenuta distinto al CT del Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio 9, mappale
1648, come descritto a pagina 5 della relazione peritale da intendersi qui richiamata e tracciato in rosso nell'allegato 3 pag. 20 della relazione, per l'effetto ordina alla convenuta la rimozione della palizzata esistente ed il rilascio in favore degli attori della porzione di terreno indebitamente occupata;
2. CONDANNA la convenuta a rifondere in favore degli attori le spese di lite che si liquidano in euro 6.093 per compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
3. PONE definitivamente a carico della convenuta le spese per la CTU svolta, liquidate con separato decreto.
Varese, 4 giugno 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1640/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'avv. Niccolò Pertusi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Varese, via G.
Rossini n. 16, giusta procura in calce all'atto di citazione.
ATTORI contro
(C.F ), residente in [...], CP_1 C.F._3
rappresentata ed assistita dall'avv. Maurizio Cerliani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Seveso (MB), Via Pio XI n. 17, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per gli attori (come da foglio depositato telematicamente in data 27 febbraio 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Nel merito
Accertare e dichiarare l'esatto confine tra i mappali 1083 e 1648 dettagliatamente indicati in narrativa e, conseguentemente, ordinare alla signora la demolizione della CP_1 palizzata eseguita sulla proprietà attorea con rilascio dell'area di terreno indebitamente occupata in favore di parte attrice.
1 Condannare la signora alla rifusione dei compensi di causa con rimborso spese CP_1 generali al 15%, ed accessori di legge.”.
Per parte convenuta (come da foglio depositato telematicamente in data 20 febbraio 2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: rigettare le domande formulate dalla Sig.ra e dal Sig. in Parte_1 Parte_2 quanto infondate, sia in fatto che in diritto, per tutto quanto esposto in atti.
In via istruttoria:
- si chiede che la richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio avanzata da parte attrice venga respinta, in quanto totalmente inutile e superflua per tutte le valutazioni fattuali, tecniche e di diritto, documentate in atti, precisando, sin da ora, che, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di disporla, si chiede che, per tutti i motivi esposti in atti, la stessa venga redatta utilizzando quali strumenti per la valutazione dell'esatta linea di confine tra i fondi, la bindella metrica ed i punti fissi riscontrabili e che i relativi costi siano integralmente anticipati e posti ad esclusivo carico di parte attrice richiedente;
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e/o precisare, anche all'esito delle eventuali deduzioni avversarie.
Nelle spese: con vittoria di spese e compensi.”.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, e in qualità di Parte_2 Parte_1
proprietari dei fondi censiti al CT del Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio 9 mappale
1647 Cl. 1, mappale 1083 Cl. 1, mappale 1064 Cl. 1, citavano in giudizio CP_1
proprietaria del fondo confinante censito al CT del Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio
9, mappale 1648, chiedendo al Tribunale: i) di determinare il confine tra i terreni di loro proprietà, in particolare quello distinto al mappale 1083 e quello intestato alla convenuta;
ii) di ordinare alla convenuta la rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione della cinta;
iii) di condannare la convenuta al rilascio in favore dell'attrice della porzione di terreno indebitamente occupata.
Gli attori esponevano:
- di aver acquistato con atto di compravendita rogato dal Notaio in data 30 Persona_1 maggio 2019 i terreni censiti al CT del Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio 9 mappale 1647 Cl. 1, mappale 1083 Cl. 1, mappale 1064 Cl. 1 (doc. 1);
- che esisteva una situazione di incertezza sulla estensione e confinazione dei fondi di cui ai mappali 1083 e 1648;
2 - che la convenuta nel mese di agosto 2019 aveva posizionato una palizzata a recinzione del proprio fondo invadendo il loro terreno;
- che vani erano stati i tentativi di definire bonariamente la controversia;
- che il documento rilevante ai fini della corretta individuazione del confine esistente tra il loro fondo e quello della convenuta era il tipo frazionamento presentato dal PI Persona_2
approvato in data 14 febbraio 1988 (doc. 7);
- che il tipo di frazionamento del 1988 era riportato sulla mappa catastale e i confini riportati in quest'ultima corrispondevano al frazionamento citato;
- che la ricostruzione del frazionamento n. 3/1988 effettuata dal loro tecnico di parte geom. aveva evidenziato l'errato posizionamento della staccionata della convenuta. CP_2
1.2 Con memoria di costituzione, depositata in data 22 settembre 2023, si costituiva CP_1
chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli attori perché infondate in fatto e in
[...]
diritto.
Allegava, in particolare, parte convenuta:
- che aveva acquistato dal sig. in data 24 gennaio 2013 avanti al Notaio Persona_3 Per_4 la piena proprietà dell'appezzamento di terreno di cui al mappale 1648, oggetto di
[...]
causa (doc. 4);
- che il sig. era divenuto titolare del fondo citato a seguito di atto di divisione del Persona_3
14 luglio 1989 (doc. 3), al quale era allegato il frazionamento n. 3/1988;
- che dubbi sull'esatto posizionamento dei confini erano stati sollevati solo nel 2018 dal dante causa degli attori;
- che la palizzata era stata innalzata sul confine individuato dal proprio tecnico di fiducia, geom. tenuto conto dei citati atti di divisione, di compravendita e di CP_3
frazionamento;
- che le conclusioni del geom. erano state confermate anche dal geom. CP_3 [...]
(doc. 7); CP_4
- che le diverse conclusioni alle quali erano giunti i tecnici nominati dalle parti erano conseguenza dell'erroneo utilizzo da parte dei consulenti degli attori di strumenti moderni per il rilievo delle misurazioni, le quali invece dovevano essere eseguite utilizzando lo strumentario esistente nel momento in cui era stato eseguito il frazionamento;
3 - che gli attori erroneamente davano rilevanza alle mappe catastali che, invece, ai sensi dell'art. 950 c.c., dovrebbero essere prese in considerazione solo in via residuale.
1.3 La causa veniva istruita documentalmente e mediante c.t.u.
All'esito della consulenza tecnica esperita, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione in data 29 aprile 2025.
Con decreto n. 8/2025 del Presidente del Tribunale la causa veniva assegnata alla scrivente che, nella data fissata, tratteneva la causa in decisione.
2. Le domande degli attori
2.1 Giova innanzitutto osservare in diritto che la domanda attorea è qualificabile come regolamento di confini ex art. 950 c.c., in quanto non sono controversi i titoli di proprietà ma l'incertezza del confine tra i due fondi, di cui gli attori chiedono la determinazione giudizialmente.
Sul punto la Suprema Corte si è espressa affermando che: “È correttamente qualificata "actio finium regundorum", e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è soltanto quella di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà” (Cass. n 2297/2017).
Con riguardo, invece, agli elementi da considerare ai fini dell'accertamento del confine, è orientamento consolidato quello secondo il quale “il confine va accertato innanzitutto sulla base dei titoli di proprietà e, solo nell'incertezza di questi ultimi, può essere utilizzato ogni altro strumento di prova, incluse le risultanze catastali. Infatti, "In tema di azione di regolamento di confini, nell'indagine diretta all'individuazione della linea di separazione fra fondi limitrofi, il giudice di merito può integrare la risultanza dei titoli di acquisto con le indicazioni fornite dalle mappe catastali" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10501 del 06/05/2013, Rv. 626166; cfr. anche Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 10062 del 24/04/2018, Rv. 648330 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14993 del
07/09/2012, Rv. 623810)” (Cass. n. 6876/2025), essendo “del tutto ininfluente il confine de facto
4 esistente in loco” (Cass. n. 15603/2022). Del resto, l'art. 950 cc letteralmente prevede che “ogni mezzo di prova è ammesso” e che “in mancanza di altri elementi, il Giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali”.
2.2 Tanto premesso, tornando al caso di specie, ritiene il Tribunale che le domande attoree risultino provata dai documenti prodotti ed alla luce della consulenza tecnica svolta.
Le risultanze della c.t.u. sono condivisibili stante il procedimento logico ed oggettivo seguito dal consulente, che ha effettuato i sopralluoghi, i rilievi e le misurazioni dello stato dei luoghi, tenendo in considerazione il tipo frazionamento n. 3/1988, considerato da entrambe le parti come il documento principale di riferimento per l'accertamento dei confini, nonché le mappe catastali laddove non erano disponibili altri riferimenti utili. Le critiche mosse da parte convenuta all'utilizzo da parte del ctu di strumenti di rilevazione moderni non pare cogliere nel segno, atteso che non si capisce come mezzi più comodi, rapidi e precisi possano portare a misurazioni diverse da quelle effettuate con strumenti più rudimentali.
Si legge, nel dettaglio, nella relazione agli atti:
- che “non sono stati trovati, in loco, elementi certi che costituissero dei limiti riconosciuti della proprietà come possono essere i termini posti a definizione dei confini”;
- che “si è proceduto con le operazioni andando a ricostruire le misure riportate nel frazionamento n. 3/88 del 20/12/1988, a firma del Perito Industriale ”; Persona_2
- che “la ricostruzione di tali misure è stata effettuata assumendo come punto di appoggio lo spigolo di recinzione della particella 868 (punto A nella planimetria generale – allegato 4), elemento che è stato riconosciuto dalle Parti quale punto di partenza delle misure riportate nel frazionamento di cui sopra”;
- che “il rilievo è stato poi orientato sullo spigolo del muro di contenimento sulla via Torretta
a valle della particella 1091 e corrispondente al punto fiduciale 4 (punto B nella planimetria generale). […] Sulla base dell'orientamento ottenuto come sopra descritto, e non avendo altri elementi a supporto, si è proceduto a ricostruire graficamente all'interno del rilievo dello stato di fatto le misure riportate nel frazionamento del 1988, mantenendo le inclinazioni delle linee desunte dalla mappa catastale”;
- che, in particolare, “è stata tenuta come origine il punto “A”, scendendo verso sud di 14,50 m
(confine particelle 873/1076), proseguendo di 12,00 m (confine particelle 1076/1619), ulteriori 14,00 m (confine particelle 1619/1647) ed infine di 18,60 m, ad individuazione del
5 confine tra le particelle 1647/1083/1648 e rappresentato dal punto “D1” nella planimetria generale”;
- che “Le operazioni sopra descritte comportano una rotazione del punto “D” (attuale posizione della recinzione/staccionata) di circa 8,50 m verso valle, ovverosia il punto “D1” nella planimetria generale, che si ritiene essere la posizione più probabile per il punto di confine tra le due proprietà oggetto di causa”.
Il ctu ha quindi correttamente accertato il confine tra i fondi tenendo conto, innanzitutto, del tipo frazionamento n. 3/1988, essendo incontestato tra le parti che quello è il documento principale a cui fare riferimento;
in secondo luogo, ha utilizzato le mappe catastali quando non ha potuto rinvenire altri elementi a supporto utili a riportare in loco le misure contenute nel frazionamento.
Orbene, se è vero che si legge anche nella relazione:
- che la “sovrapposizione tra il tracciato del rilievo medesimo e la mappa catastale, andando ad inquadrare il primo su più punti della seconda […] ha evidenziato una notevole discrepanza tra lo stato dei luoghi rilevato e la rappresentazione cartografico-catastale dei medesimi”;
- che “con ogni probabilità, il TF 3/88 a firma del è stato redatto unicamente in modo Per_2
grafico (senza tradurlo sul terreno) sulla scorta della mappa catastale, elaborato che - come anticipato in precedenza - non rispecchia lo stato dei luoghi, senza inoltre allegare al frazionamento dei grafici a migliore precisazione di quanto operato nella divisione”;
e, quindi, che tanto il tipo frazionamento, quanto le mappe catastali, paiono non corrispondere perfettamente allo stato dei luoghi rilevato in sede di operazioni topografiche, è altrettanto vero che non risultano altri elementi da valutare ai fini dell'accertamento richiesto.
In conclusione, alla luce della documentazione fornita e dell'esito della c.t.u., la domanda di regolamento del confine deve essere accolta come segue: deve essere determinato il confine tra il fondo di proprietà degli attori censito al CT del Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio 9 mappale 1083 Cl. 1 ed il fondo di proprietà della convenuta distinto al CT del Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio 9, mappale 1648, come descritto a pagina 5 della relazione peritale da intendersi qui richiamata e tracciato in rosso nell'allegato 3 pag. 20 della relazione.
Considerato poi che il ctu ha altresì accertato che il confine così stabilito comporta una rotazione del punto “D” (attuale posizione della recinzione/staccionata) di circa 8,50 m verso valle, deve essere ordinata alla convenuta la rimozione della palizzata esistente ed il rilascio in favore degli
6 attori della porzione di terreno indebitamente occupata. L'accoglimento della domanda di regolamento del confine ha, infatti, anche l'effetto recuperatorio della porzione di terreno degli attori, attraverso la rimozione della cinta al fine della delimitazione del confine come suindicato.
3. Spese di lite
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della parte convenuta. Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche relativamente a tutte le fasi processuali ridotti del 20%, ritenuta la causa di valore indeterminabile e, quindi, in applicazione dell'art. 5 comma 6 del DM sopra richiamato, di valore compreso tra 26.001 e 56.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia, nonché dell'attività difensiva effettivamente svolta.
3.2 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento, che si liquidano con separato decreto, tenuto conto dell'esito del giudizio, in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. ACCERTA E DICHIARA il confine tra il fondo di proprietà degli attori censito al CT del
Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio 9 mappale 1083 Cl. 1 ed il fondo di proprietà della convenuta distinto al CT del Comune di Luino, frazione Colmegna, Foglio 9, mappale
1648, come descritto a pagina 5 della relazione peritale da intendersi qui richiamata e tracciato in rosso nell'allegato 3 pag. 20 della relazione, per l'effetto ordina alla convenuta la rimozione della palizzata esistente ed il rilascio in favore degli attori della porzione di terreno indebitamente occupata;
2. CONDANNA la convenuta a rifondere in favore degli attori le spese di lite che si liquidano in euro 6.093 per compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
3. PONE definitivamente a carico della convenuta le spese per la CTU svolta, liquidate con separato decreto.
Varese, 4 giugno 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
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