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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera dott. Stefania Carlucci consigliera rel.
nella causa iscritta al N. RG. 143/2024 promossa da
appellante Parte_1
Avv. Alessandra Ceschi contro
appellata Controparte_1
Avv. Francesco Bertolini Avv. Daniele Biagini
appellata CP_2
Avv. Massimo Autieri Avv. Silvano Imbriaci
appellata CP_3 contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 417/2023 del Tribunale di Siena Sezione lavoro, pubblicata il 22.09.2023, non notificata. All'udienza del 03.04.2025, all'esito della camera di consiglio, ha emesso, previo separato dispositivo, la seguente
SENTENZA
otteneva, con sentenza della Corte di Appello di Controparte_1
Firenze n. 353/2021 passata in giudicato, previo accertamento della non genuinità degli appalti, la dichiarazione della costituzione del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con Pt_1 pagina 1 di 7 dal 24.01.1997, nelle mansioni di autista livello D, in essere Parte_1 al momento della pronuncia, nonché il riconoscimento del diritto alla riammissione e del diritto al trattamento economico e normativo in applicazione dei NL , tempo per tempo applicabili. Pt_1
Il giudizio in esame attiene alla quantificazione delle differenze retributive. In primo grado, conveniva per il pagamento delle Parte_1 differenze retributive dal 24.01.1997 alla sentenza della Corte di Appello n. 353/2021 del 27.04.2021, quantificate nell'importo complessivo di € 403.344,02 per retribuzioni, TFR, premi di produttività, indennità di ferie non godute,/rol/permessi/festività non goduti e per il CP_2 versamento della contribuzione.
, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del Parte_1 ricorso per mancata produzione in giudizio dei NL, per mancata produzione dei cedolini stipendiali per alcuni periodi e la prescrizione parziale dei crediti retributivi;
nel merito contestava la fondatezza della domanda;
a sua volta formulava domanda di manleva della società CP_3
che chiamava in causa.
[...]
chiedeva la decisione sull'aspetto assicurativo e contributivo in CP_2 conformità alla legge e dichiarare tenuta a Parte_1 corrispondere la contribuzione assistenziale dovuta per legge, nei limiti della prescrizione, dal mese di agosto 2016. Il terzo chiamato eccepiva il proprio difetto di legittimazione CP_3 passiva e l'inammissibilità del ricorso in adesione alle eccezioni formulate da;
nel merito, eccepiva la nullità/inefficacia della Pt_1 clausola invocata da , la prescrizione e decadenza dei diritti Pt_1 azionati e l'infondatezza del ricorso.
Il Tribunale di Siena, ritenuto accertato il full time nella sentenza presupposta e già rigettata l'eccezione di prescrizione estintiva dei crediti retributivi nella stessa sentenza, espletava CTU contabile e condannava al pagamento della somma complessiva di € Parte_1
377.137,33, a titolo di differenze retributive, premio di produzione, ferie ex festività e rol, TFR e alla regolarizzazione contributiva nel limite prescrizionale. Rigettava la domanda di garanzia nei confronti di CP_3 ritenuta la responsabilità esclusiva di . Condannava al Pt_1 Pt_1 pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite (nell'importo di
€ 15.772,00 oltre accessori), compensava per intero le spese di lite nei confronti di e CP_2 CP_3
pagina 2 di 7 impugna la sentenza e formula cinque motivi di appello. Parte_1
L'appellato contrasta tutti i motivi di appello, salvo il quinto, al CP_1 quale è estraneo;
chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza. L' ha chiesto la regolarizzazione contributiva nei limiti CP_2 prescrizionali. è rimasto contumace nel secondo grado. CP_3
Primo motivo Con il primo motivo la società ripropone le eccezioni preliminari di inammissibilità formulate in primo grado. Secondo l'appellante il Tribunale ha omesso la pronuncia sulle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per mancata produzione dei NL applicati e dei cedolini stipendiali. Le eccezioni devono ritenersi implicitamente rigettate dal giudice del primo grado, stante, comunque, l'infondatezza nel merito. Premesso che i contratti collettivi nazionali, da utilizzarsi come criterio di giudizio, non sono riconducibili ai mezzi di prova e documenti che, a pena di decadenza, il ricorrente deve, in forza degli artt. 414 comma 1 n. 5 c.p.c. e 415 comma 1 c.p.c., indicare nel ricorso e depositare, potendo il giudice, senza preclusioni, chiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti o accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa, ai sensi dell'art. 425 comma 4 c.p.c. (cfr. Cass. sez. L. sent n. 23745/2008), emerge dagli atti e dal fascicolo di parte del primo grado, sia la puntuale allegazione dei NL ( e accordi collettivi) tempo per tempo vigenti (ricorso punti 1, 6, 7, 11, 16-32) e il tempestivo deposito dei NL relativi al periodo 1994-2021 ( e relative tabelle retributive doc. 8 . Con riferimento ai cedolini Parte_2 stipendiali, il ricorrente ha deposi il prospetto analitico delle somme percepite, in luogo dei cedolini stipendiali, l'estratto contributivo attestante la retribuzione imponibile e CU/ CUD 1997-2021, di CP_2 sicura affidabilità. In aggiunta ha versato in atti tutti i cedolini CP_3 relativi al proprio periodo 2017-2021, pienamente utilizzabili. Deve poi evidenziarsi come la CTU contabile è stata autorizzata a richiedere documentazione, anche sollecitando le parti alle produzioni documentali ritenuti indispensabili ai fini dell'indagine, con la loro collaborazione e reciproco consenso o, in difetto, sollecitando il giudice, evenienza che non si è verificata e come la CTU abbia dato atto di avere svolto il proprio accertamento sulla base della “documentazione allegata agli atti”. Secondo motivo
pagina 3 di 7 Con il secondo motivo è riproposta l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi “ …rilevandosi che il diritto a ricevere il trattamento economico e giuridico risulta, irrimediabilmente prescritto ex art. 2948 c.c differenze retributive non essendo stata, prima della nota del 28/04/2021 (fascicolo parte attrice) mai formulata alcuna formale richiesta in tale senso….. L'appellante lamenta in particolare l'omessa pronuncia, perché il giudice del primo grado si è limitato a richiamare la sentenza resa nella “causa madre”, senza svolgere alcuna considerazione. Il Collegio ritiene il motivo inammissibile, in quanto non si confronta con l'intervenuto giudicato sulla parte della pronuncia relativa alla già proposta eccezione di prescrizione (decennale e quinquennale) nella causa presupposta, mediante l'appello incidentale proposto da
[...]
. Pt_1
In particolare l'eccezione di prescrizione, decennale del diritto ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro diretto con di Pt_1 riflesso al carattere illecito dell'appalto e quinquennale delle pretese retributive, era stata rigettata con la sentenza Corte di Appello di Firenze n. 353/2021, che riformava la sentenza del Tribunale di Siena che aveva rigettato il ricorso di con ampia motivazione (p. 13 CP_1
e 14 della motivazione). Sulla pronuncia si è formato il giudicato, che ne preclude ogni nuova valutazione, risultando sufficiente il richiamo all'intervenuto giudicato. Terzo motivo Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione del principio del ne bis in idem, relativamente ad una parte della domanda, che il ricorrente aveva, in altro giudizio, già proposto, ottenendo la condanna di al pagamento in solido con la formale datrice di Parte_1 lavoro Pi al pagamento della somma € 8.265,35 (trattamento di CP_4 fine rapporto TFR), con richiesta di detrazione dell'importo. Il Collegio ritiene l'infondatezza del motivo di appello. Deve evidenziarsi come la CTU, dr.ssa alla quale l'osservazione era già Persona_1 stata sottoposta dalla CTP nominata dalla società, ha chiarito che l'importo indicato era ricompreso nell'estratto contributivo (anche se non percepito), che il TFR era stato calcolato sulle differenze di imponibile contributivo tra il trattamento come servizi in appalto e il trattamento come dipendente , pertanto il dato era ininfluente. Pt_1
Quarto motivo Con il quarto motivo, la società lamenta l'errata qualificazione del rapporto di lavoro come rapporto a tempo pieno. In particolare afferma che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto accertato dalla sentenza pagina 4 di 7 della Corte di Appello presupposta il rapporto di lavoro full time, mentre era da applicarsi il part- time, nelle percentuali e periodi dedotti da
, come comprovato dai documenti prodotti da nella causa Pt_1 CP_1 presupposta (contratto con la società Pi.ga. 2013 e buste paga e CUD 2014), dal contratto LID 2021 e da Unilav 2017, con incidenza su tutte le voci liquidate, tutte da riparametrarsi al tempo parziale. Di contro e in continuità con il rapporto di lavoro indicato dal giudice “in essere”, correttamente aveva assunto il lavoratore dal 29.07.2021 con Pt_1 orario part-time orizzontale 53,24%. Il collegio ritiene la fondatezza del quarto motivo di appello. Deve evidenziarsi come la sentenza della Corte di Appello n. 353/2021 non accerti l'orario di lavoro e, mancando la pronuncia in tema, sull'orario di lavoro part-time non si è formato alcun giudicato. Piuttosto deve rilevarsi che, nella causa presupposta, aveva Pt_1 puntualmente eccepito e allegato il part-time: si legge nella memoria di costituzione, “in caso di ritenuta sussistenza del rapporto di lavoro subordinato debba ritenersi part time, (come da contratto di lavoro con Pi.Ga. srl. nel 2013)”, senza che il ricorrente abbia fornito la prova del tempo pieno, non puntualmente dedotto. Nel precedente primo grado del giudizio ha allegato e documentato puntualmente il part-time (dal Pt_1
04/07/2013 al 28/02/2017 part-time con la di cui al Parte_3 contratto doc. 3 e scheda anagrafica doc. 6 versati dal ricorrente, contratto di cui a doc. 3 ; dal 01/03/2017 al 24/01/2021 part- Pt_1 time con la ditta dal 25/01/2021 al 27/04/2021 il rapporto di CP_3 lavoro si è svolto con modalità part-time con la Ditta LID Srl, di cui ai contratti doc. 9 e Unilav doc. 10 ), confermato anche dai MOD Pt_1
36/MTP, parti integranti del contratto di appalto. Nel presente giudizio di appello, la stessa CTU, dr.ssa Persona_1 ha rilevato dai documenti in atti i periodi part-time ed ha sviluppato due conteggi, il primo interamente full time, il secondo con l'incidenza del part time come dedotto da in particolare dal 04/07/2013 al Pt_1
28/02/2017 part-time 27,78%, dal 01/03/2017 al 24/01/2021 39,35%, 25/01/2021 al 27/04/2021 53,25%, corrispondente al part- time di assunzione da parte di . Pt_1
Del resto è pacifico tra le parti che sia stato Controparte_1 riammesso in servizio con orario part-time, con atto del 27.07.2021, dallo stresso sottoscritto (doc. 9 ), senza alcuna riserva in tema di Pt_1 orario di lavoro, a conferma dell'orario part-time intercorso anche nel precedente periodo. Ritenuti accertati i periodi part-time come dedotti da viene Pt_1 recepire il secondo conteggio della CTU, parametrato all'orario part-time, pagina 5 di 7 con incidenza su tutte le voci, il cui sviluppo di calcolo non è stato oggetto di specifico motivo di appello. Con il medesimo motivo l'appellante afferma che non siano dovute somme a titolo di indennità ferie, permessi non goduti, rol, perché non provati. Il Collegio ritiene che l'eccezione non possa accogliersi, trattandosi di eccezione nuova, inammissibile in appello;
la contestazione nell'an non è stata formulata tempestivamente in primo grado, introdotto con ricorso depositato il 26.08.2021, bensì per la prima volta nelle note per l'udienza del 22.09.2023, successiva alle udienze intermedie del 13.05.2022 e del 22.06.2022, pur in presenza della puntuale allegazione delle ferie, permessi e rol non goduti alle p. 8 e 9 del ricorso. Quinto motivo Con il quinto ed ultimo motivo, l'appellante censura la pronuncia del Tribunale, che erroneamente ha ritenuto infondata la domanda di garanzia nei confronti di L'appellante ribadisce la fondatezza CP_3 della propria pretesa ad essere tenuta indenne dalla società in CP_3 forza della clausola contenuta nell'accordo quadro del 28.02.2017, che prevede: “L'impresa si assume, in via piena ed esclusiva,, qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme contenute nel D.Lgs 276/03 e s.m.i. e dall'accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di ipotesi che implichino la costituzione del rapporto di lavoro, tenendo indenne da qualsiasi responsabilità Pt_1
o danno diretto o indiretto eventualmen seguente alla contestazione di tali violazioni”. Il Tribunale ha ritenuto “infondata la pretesa di garanzia proposta nei confronti del terzo stante la responsabilità esclusiva della CP_3 chiamante . Parte_1
Il Collegio zza del motivo di appello. Controparte_5 ha dato causa al fenomeno interpositorio, del quale è il diretto ed esclusivo responsabile. Il presupposto fattuale posto a fondamento della pronuncia presupposta è difatti da addebitarsi alla stessa società, che ebbe ad inserire stabilmente il ricorrente nella propria organizzazione produttiva, esercitando il potere direttivo datoriale sulle effettive modalità di svolgimento della prestazione. In accoglimento della prima parte del quarto motivo di appello, inerente all'orario di lavoro part-ime, con incidenza su tutte le voci, Parte_1
è condannata al pagamento a favore di della
[...] Controparte_1 ma lorda di € 226.950,99, di cui € 149.247 renze retributive, € 24.161,58 per premio produzione, € 39.064,82 per ferie ex festività e rol, € 14.476,92, a titolo di TFR, oltre accessori. pagina 6 di 7 In forza del parziale accoglimento dell'appello, sono rideterminate le spese di lite dei due gradi di giudizio, in base al valore del decisum, applicato il D.M. n. 55/2014; per il primo grado considerato il valore accertato, l'attività svolta (quattro fasi), applicati i minimi, nell'importo di € 6.699,00; per il secondo grado, considerato il valore accertato, l'attività svolta (tre fasi), applicati i minimi, nell'importo di € 4.997,00, pari all'importo complessi di € 11.696,00, oltre accessori Le spese di lite tra e sono interamente Parte_1 CP_2 compensate. Niente sulle spese nei confronti di , rimasta contumace.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
in accoglimento parziale dell'appello di e in Parte_1 parziale riforma della sentenza appellata,
condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...] della somma lorda di € 226.950,99, di cui € 149.247,67 a CP_1 titolo di differenze retributive, € 24.161,58 per premio produzione, € 39.064,82 per ferie ex festività e rol, € 14.476,92, a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c., dalle singole scadenze al saldo;
respinge per il resto l'appello con conferma della sentenza appellata. Condanna alla refusione delle spese del secondo Parte_1 grado a favore di nella misura complessiva di € Controparte_1
4.997,00, oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CAP, come per legge. Compensa le spese di lite tra e . Parte_1 CP_2
Niente sulle spese tra e Parte_1 CP_3
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 03.04.2025
La Consigliera est. Dott. Stefania Carlucci
il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
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