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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N°28/2024 R.G.Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati : dott. Vincenzo Pupilella - Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi - Consigliere rel. dott.ssa Rita Pasqualina Curci - Consigliere alla pubblica udienza del 21/6//2024, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE iscritta al N. 28 R.G. Lav.- anno 2024 avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
p r o m o s s a d a
rappresentata e difesa dagli Avv. Q. Mescia ed A. Cuccaro ed Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE contro
in persona del presidente e legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. U. Nucciarone ed A. Testa, elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale.
MOTIVAZIONE
1.Il giudizio di primo grado.
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi al Tribunale di Campobasso in data 8/5/2023, Parte_1
premesso di aver presentato nel gennaio 2023 domanda di APE SOCIALE rigettata
[...] dall' , adiva il Giudice del Lavoro al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto CP_1 ad ottenere il trattamento di APE , con conseguente condanna dell' al CP_1 CP_1
pagamento della prestazione dalla data della domanda, nonché al pagamento delle spese di lite.
La contestava il rigetto della domanda di prestazione, adducendo il possesso dei Parte_1 requisiti di legge per il diritto all'APE SOCIALE, affermando di avere i requisiti di età e di anzianità contributiva e di disoccupazione, a seguito di licenziamento, di cui agli artt. 1, comma
179, della L. n.232/16 e 2 del D.P.C.M. n.88/17. Nel riferire di aver cessato il rapporto di lavoro di badante alle dipendenze di a seguito del decesso della datrice di lavoro in Persona_1 data 10/12/2018, assumeva l'equiparazione della cessazione del rapporto di lavoro per morte del datore al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, il possesso dei requisiti previsti dalla L. n.232/16 e dal D.P.C.M. n.888/17.
L' , nel costituirsi in giudizio, evidenziava l'infondatezza della domanda attesa CP_1
l'insussistenza dei requisiti di legge, sottolineando, in particolare, la tassatività dei requisiti richiesti dall'art. 1, commi da 179 a 186 della L. n.232/16 e D.P.C.M. n.888/17 per l'accesso alla prestazione, tra cui, oltre all'età di 63 anni ed all'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che l'interessato si trovi in stato di disoccupazione determinato da licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ex art. 7 L. n.604/66 ed abbia cessato di percepire il relativo trattamento da almeno tre mesi.
L' evidenziava, pertanto, l'assenza nel caso concreto del requisito dello stato di CP_1
disoccupazione determinato da licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ex art. 7 L. n.604/66, non essendo intervenuto alcun licenziamento e versandosi, invece, in una ipotesi di risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive per impossibilità sopravvenuta. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Con la sentenza n.41/24 in data 17/2/2024 il giudice adito rigettava la domanda compensando le spese di lite. In particolare il GL evidenziava l'assenza nella fattispecie del fondamentale requisito dello stato di disoccupazione determinato da licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ex art. 7 L. n.604/66, versandosi in presenza di risoluzione determinata da impossibilità sopravvenuta, disciplinata in modo diverso dal licenziamento anche nel CCNL di categoria, e non rilevando l'involontarietà dello stato di disoccupazione per l'accesso alla prestazione, essendo quest'ultima concedibile anche in ipotesi di licenziamento intimato per giusta causa.
2.L'appello e le difese dell'appellato.
2 Avverso tale sentenza proponeva appello la , censurandola perché viziata da Parte_1 violazione e falsa applicazione della normativa disciplinatrice l'accesso alla prestazione e riproponendo le medesime argomentazioni rigettate.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l' contrastando l'avverso gravame e concludendo per il rigetto CP_1
dello stesso con integrale conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
Alla pubblica udienza di discussione del 21/6/2024 le parti concludevano come da verbale e la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
3. Motivi della decisione.
Ritiene la Corte che la decisione adottata dal giudice di prime cure debba essere confermata stante l'infondatezza del proposto appello.
Va rilevato che il beneficio de quo è disciplinato dall'art. 1, commi da 179 a 186 della L.
n.232/16 e dal D.P.C.M. n.888/17, normativa la stessa che prevede, in particolare e per quel che qui interessa, tra i requisiti per l'accesso alla prestazione, oltre all'età di 63 anni ed all'anzianità contributiva di almeno 30 anni, che l'interessato si trovi in stato di disoccupazione determinato da licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale ex art. 7 L. n.604/66 ed abbia cessato di percepire il relativo trattamento da almeno tre mesi.
Nel caso in esame non viene in rilievo, come sostenuto dall'appellante, l'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, bensì quella della risoluzione del contratto per decesso del titolare, inquadrabile nella fattispecie della risoluzione per impossibilità sopravvenuta (artt. 1256 e 1463 c.c.).
Infatti, all'odierna appellante non è stato intimato alcun licenziamento, avendo fatto seguito la cessazione del rapporto lavorativo de quo alla morte della datrice di lavoro, inquadrabile nell'ambito della fattispecie normativamente prevista della risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive intuitu personae per l'impossibilità sopravvenuta della sua prosecuzione, stante il venir meno di una delle parti.
Non può essere condivisa la tesi dell'appellante volta ad assimilare la semplice comunicazione di cessazione ad un licenziamento intimato per giustificato motivo, considerato che nel caso in esame non è stato intimato alcun licenziamento – cfr. la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro per decesso della datrice di lavoro recante la data del 12/12/2018, di cui al fascicolo di parte appellante relativo al giudizio di primo grado, la quale non costituisce evidentemente intimazione di licenziamento -.
Si condividono al riguardo le argomentazioni del primo giudice che ha evidenziato la differenza
3 tra le ipotesi di licenziamento e quella di risoluzione che ne occupa, disciplinata in maniera diversa anche nel CCNL di categoria.
Non è condivisibile, nondimeno, la tesi dell'appellante di estendere l'applicazione della norma de qua a tutti i casi di disoccupazione involontaria, che viceversa prevede tra i requisiti per l'accesso al beneficio ipotesi concernenti situazioni in cui la cessazione è dipesa dal fatto volontario del lavoratore -es. licenziamento intimato per giusta causa-.
Pertanto, la fattispecie in argomento, certamente, non rientra in uno dei casi disciplinati dall'art. 1, comma 179, lett. a) della L. n.232/16, che contiene un'elencazione tassativa dei requisiti per l'accesso al beneficio in discorso, non ammettendo la norma previdenziale in questione interpretazioni analogiche o estensive -arg. ex Cas. Civ., sez. lav., 11/11/2003, n.16978, sia pure in diversa ipotesi-, stante il suo carattere speciale ed andando a disciplinare fattispecie suscettibili di incidere in misura determinante sulla finanza pubblica (art.1, comma 186, della
L. n.232/16).
Dalle considerazioni che precedono, in cui deve ritenersi assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese relative al presente grado possono essere integralmente compensate tra le parti, stante il contrasto giurisprudenziale sulle questioni trattate.
E, infine, dovuto dall'appellante il doppio del C.U.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso in data 17/2/2024 e con ricorso qui depositato il 28/2/2024, da Parte_1
nei confronti di , CP_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado;
-dichiara dovuto dall'appellante l'ulteriore importo a titolo di C.U. pari a quello dovuto per il presente appello.
4 Campobasso, 21/6/2024
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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