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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 606/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2851/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009700535000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 03020240009700535000 notificata il 06/11/2024, importo € 448,42, per tassa automobilistica anno 2021, deducendo: l'inesistenza della notifica della cartella;
l'omessa notifica dell'atto presupposto;
il difetto di motivazione e di sottoscrizione;
l'illegittimità della pretesa sanzionatoria per violazione del principio del contraddittorio preventivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - SI (AD) depositando l'estratto di ruolo, l'attestazione di consegna della raccomandata n. 67403317565-6 spedita il 19/07/2024 e la procura speciale. AD eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito, chiamando in causa la Regione Calabria.
La causa è stata trattata nel merito all' udienza monocratica del 24.02.2026 e ivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento alla luce del quadro normativo vigente e della documentazione prodotta.
In rito, l'eccezione di inesistenza della notifica della cartella è infondata. Dagli atti risulta la spedizione della raccomandata postale n. 67403317565-6 in data 19/07/2024, regolarmente consegnata. L'estratto di ruolo conferma la presa in carico del debito. Parimenti infondata è l'eccezione sulla legittimazione del funzionario, sanata dalla produzione della procura speciale a rogito Notaio Nominativo_1 del 25/07/2024.
Quanto alla doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la questione va risolta applicando la disciplina speciale della Regione Calabria. L'art. 6 della Legge Regionale n. 56/2023 stabilisce espressamente che, per la tassa automobilistica, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento possono essere applicate direttamente mediante iscrizione a ruolo, senza l'obbligo di previa contestazione o notifica di un avviso di accertamento separato. Tale norma, di natura procedimentale e applicabile ai rapporti pendenti, deroga alla disciplina generale dello Statuto del Contribuente, consentendo l'emissione diretta della cartella di pagamento sulla base dei dati presenti nell'archivio regionale. Pertanto, la cartella impugnata funge legittimamente da primo atto impositivo e sanzionatorio.
Sotto il profilo della motivazione, l'atto contiene tutti gli elementi essenziali (targa veicolo, periodo d'imposta maggio 2021/aprile 2022, calcolo tributo ed interessi) idonei a consentire l'esercizio del diritto di difesa, come evincibile dal dettaglio tributi nell'estratto di ruolo. Il contribuente non ha fornito prova contraria dell'avvenuto pagamento del tributo per l'anno in contestazione.
In ordine alle spese di lite, la complessità interpretativa derivante dal recente jus superveniens regionale (L.
R. 56/2023) integra i presupposti di cui all'art. 15 D.Lgs. 546/92 per l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN, sez. 2°, in composizione monocratica:
-Rigetta il ricorso;
-Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in AN il 24 febbraio 2025
Il Giudice (Roberto Garzulli)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2851/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240009700535000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 03020240009700535000 notificata il 06/11/2024, importo € 448,42, per tassa automobilistica anno 2021, deducendo: l'inesistenza della notifica della cartella;
l'omessa notifica dell'atto presupposto;
il difetto di motivazione e di sottoscrizione;
l'illegittimità della pretesa sanzionatoria per violazione del principio del contraddittorio preventivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate - SI (AD) depositando l'estratto di ruolo, l'attestazione di consegna della raccomandata n. 67403317565-6 spedita il 19/07/2024 e la procura speciale. AD eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito, chiamando in causa la Regione Calabria.
La causa è stata trattata nel merito all' udienza monocratica del 24.02.2026 e ivi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento alla luce del quadro normativo vigente e della documentazione prodotta.
In rito, l'eccezione di inesistenza della notifica della cartella è infondata. Dagli atti risulta la spedizione della raccomandata postale n. 67403317565-6 in data 19/07/2024, regolarmente consegnata. L'estratto di ruolo conferma la presa in carico del debito. Parimenti infondata è l'eccezione sulla legittimazione del funzionario, sanata dalla produzione della procura speciale a rogito Notaio Nominativo_1 del 25/07/2024.
Quanto alla doglianza relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, la questione va risolta applicando la disciplina speciale della Regione Calabria. L'art. 6 della Legge Regionale n. 56/2023 stabilisce espressamente che, per la tassa automobilistica, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento possono essere applicate direttamente mediante iscrizione a ruolo, senza l'obbligo di previa contestazione o notifica di un avviso di accertamento separato. Tale norma, di natura procedimentale e applicabile ai rapporti pendenti, deroga alla disciplina generale dello Statuto del Contribuente, consentendo l'emissione diretta della cartella di pagamento sulla base dei dati presenti nell'archivio regionale. Pertanto, la cartella impugnata funge legittimamente da primo atto impositivo e sanzionatorio.
Sotto il profilo della motivazione, l'atto contiene tutti gli elementi essenziali (targa veicolo, periodo d'imposta maggio 2021/aprile 2022, calcolo tributo ed interessi) idonei a consentire l'esercizio del diritto di difesa, come evincibile dal dettaglio tributi nell'estratto di ruolo. Il contribuente non ha fornito prova contraria dell'avvenuto pagamento del tributo per l'anno in contestazione.
In ordine alle spese di lite, la complessità interpretativa derivante dal recente jus superveniens regionale (L.
R. 56/2023) integra i presupposti di cui all'art. 15 D.Lgs. 546/92 per l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN, sez. 2°, in composizione monocratica:
-Rigetta il ricorso;
-Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in AN il 24 febbraio 2025
Il Giudice (Roberto Garzulli)