Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 606
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza della notifica della cartella

    La notifica è avvenuta tramite raccomandata postale, regolarmente consegnata, come attestato dalla documentazione prodotta.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    La normativa regionale speciale (art. 6 L.R. 56/2023) consente l'iscrizione a ruolo diretta per la tassa automobilistica, senza necessità di un avviso di accertamento separato, rendendo la cartella impugnata il primo atto impositivo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e sottoscrizione

    La cartella contiene gli elementi essenziali per l'esercizio del diritto di difesa, come la targa del veicolo, il periodo d'imposta e il calcolo del tributo e degli interessi.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa sanzionatoria per violazione del contraddittorio preventivo

    La normativa regionale speciale (art. 6 L.R. 56/2023) deroga alla disciplina generale dello Statuto del Contribuente, consentendo l'applicazione diretta delle sanzioni tramite iscrizione a ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 606
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 606
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo