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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1726/2023, avverso la sentenza n. 3525/2022 del 10/10/2022, pronunziata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, pendente
TRA
(Fall. n. 52/2014 Trib. S. Parte_1
Maria C.V.; P.IVA: ), in persona del Curatore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di autorizzazione del Giudice delegato e di procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. Francesco Buco (C.F.:
; CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
(C.F.: , residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
Maria C.V. (CE) alla via Santella - Residence Le Torri, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Cantile (C.F.: ), giusta CodiceFiscale_3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: nelle note scritte, contenenti la sola precisazione delle conclusioni ex art. 352 n. 1 c.p.c., depositate in data 06.12.2024,
l'appellante così concludeva: “accogliere il presente gravame e, per
l'effetto, in riforma integrale della impugnata sentenza n. 3525/2022, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. – III Sezione Civile - Sezione
Fallimentare, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti nell'atto di appello, disporre la revocatoria dell'atto di attuazione di accordi patrimoniali conclusi dai coniugi nel procedimento di separazione consensuale stipulato in data 5.8.2013 dinanzi al Notaio
e trascritto in data 8.8.2013 (rep. n. 111.110 – racc. n. Persona_1
69.798) tra il dott. e la dott.ssa , Controparte_2 Controparte_1
nonché dell'ulteriore somma di € 40.000,00= disposta a favore della dott.ssa in attuazione degli accordi di separazione Controparte_1
dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. in data 18.10.2012, dichiarando inefficaci tutti gli atti di disposizioni del patrimonio e, per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione della somma di € Controparte_1
40.000,00= anche in via surrogatoria, oltre interessi nella misura di
pag. 2/29 legge fino al saldo. Con vittoria di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio, oltre IVA e CPA.”.
così concludeva: “rigettare l'atto di appello proposto Controparte_1
dalla curatela fallimentare nei confronti di perché Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto. - Vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione in rinnovazione, notificata in data 23.11.2017, a seguito dell'ordinanza di incompetenza del 27.7.2017 pronunciata dal
Tribunale di Napoli, la curatela del fallimento conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e Controparte_2
, deducendo che: il Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_1
Vetere, con sentenza n. 52/2014 del 10 luglio 2014, dichiarava il fallimento della società della quale era Parte_1 Controparte_2
socio ed amministratore unico;
in data 05 agosto 2013, il , in CP_2
attuazione degli accordi patrimoniali conclusi con la moglie in occasione della separazione consensuale, con atto per Notar Per_1
Rep. n. 111.110, Rac. n. 69.798, registrato all'Agenzia delle Entrate
[...]
di S. Maria C.V. il 7/8/2013 al n. 4838 e trascritto all'Ufficio del
Territorio di S. Maria C.V. l'8/8/2013 ai nn. 21683 Registro Particolare
e 28592 Registro Generale, cedeva e trasferiva al coniuge, CP
la piena proprietà dell'alloggio ad uso abitazione al quinto piano
[...]
della scala “F”, interno 9, composto di sei vani e mezzo catastali, confinante con int. 10, pianerottolo, area scoperta (riportato nel pag. 3/29 catasto fabbricati del Comune di S. Maria C.V. al foglio 5, particella
5143, sub 339, scala F, piano 5, int. 9, cat. A/2 classe 4, vani 6,5, R.C.
Euro 872,81, Via Santella, S. Maria C.V.), del box auto al piano seminterrato n. 74, confinante con scala F, area comune di accesso, sub
254 (riportato nel catasto fabbricati del Comune di S. Maria C.V. al foglio 5, particella 5143, sub. 255, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq. 18,
R.C. Euro 92,03, Via Santella, S. Maria C.V.); inoltre, con il suddetto accordo, i coniugi convenivano che versava, a titolo Controparte_2
gratuito, alla moglie, , la somma di euro 40.000,00; Controparte_1
sussistevano i presupposti prescritti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria avverso gli atti di trasferimento degli immobili e del denaro, quali: 1) l'esistenza di una rilevante debitoria, pregressa rispetto all'atto dispositivo, del nei confronti della CP_2
Curatela, a titolo di risarcimento danni in conseguenza degli atti distrattivi dallo stesso posti in essere nella sua qualità di amministratore unico della Società fallita;
2) il pregiudizio di tale ragione di credito;
3) la consapevolezza del circa il pregiudizio CP_2
che gli atti arrecavano alle ragioni creditorie, oltre che la cd. scientia fraudis da parte della moglie dello stesso, requisito necessario laddove gli atti fossero stati qualificati come onerosi;
aveva esperito azione ex art. 146 l.f., nei confronti del , innanzi al Tribunale di Napoli, CP_2
Sezione Specializzata in materia di Imprese, e, contestualmente, azione ex art. 2901 c.c., rispetto alla quale lo stesso Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale;
sussisteva, infatti, la responsabilità del , quale socio ed amministratore unico, dal CP_2
momento che lo stesso, a far data dal 31 dicembre 2010 fino alla pag. 4/29 sentenza di fallimento, non aveva depositato i documenti, le scritture contabili, i registri ed i bilanci degli ultimi quattro anni di attività; dall'analisi dei registri IVA fatture e acquisti 2009 e 2010, era stato possibile accertare il compimento di numerosi atti dannosi per il patrimonio sociale e per i creditori;
invero, risultavano le seguenti rimesse, tutte prive di causale, stante l'assenza di un valido rapporto, nei confronti della “Pezzella S.r.l.”, società edile cancellata dal 2009, per un importo di € 131.034,00; nei confronti de “ Parte_2
, operante nel settore alimentare, sottoposta a procedura
[...]
concorsuale presso il Tribunale di Nola R.G. 118/2011, per €
353.446,80; nei confronti della , operante nel settore Controparte_3
del commercio profumi cosmetici, per € 296.946,00.
Sulla scorta di tali allegazioni, la Curatela così concludeva: “accertatati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., .. disporre la revocatoria del pagamento della somma di € 40.000 (quarantamila/00) eseguito in favore della dott.ssa in attuazione degli accordi di Controparte_1
separazione, nonché dell'atto stipulato in data 05.08.2013 e trascritto in data 08.08.2013 tra il dott. e la dott.ssa Controparte_2 CP
, dichiarando inefficaci tutti gli atti di disposizione del patrimonio;
[...]
per l'effetto, condannare quest'ultima, anche in via surrogatoria, alla restituzione dell'anzidetta somma, oltre interessi nella misura di legge dal versamento al saldo”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , che, nel Controparte_1
resistere all'avversa domanda, sosteneva di non essere a conoscenza della situazione debitoria del allorquando, in sede di CP_2
pag. 5/29 separazione, aveva concordato il trasferimento in suo favore della casa coniugale, effettuato soprattutto nell'interesse dei figli minori e per garantire un maggior contributo economico, rispetto a quello monetario, già fissato in euro 600,00 mensili. Inoltre, la convenuta affermava che, per quanto a sua conoscenza, la società ra Parte_1
proprietaria di beni immobili in S. Maria C.V. di ingente valore economico e che il era proprietario di ulteriori beni derivanti CP_2
da successione paterna. La convenuta eccepiva, pertanto, la carenza del requisito soggettivo, necessario ai fini della domanda revocatoria, della consapevolezza, in capo al beneficiario, del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni dei creditori, non essendo essa a conoscenza dello stato di insolvenza della poiché di fatto separata dal Parte_1
coniuge dal 2009, e poi legalmente dal 2012.
In ragione di tali premesse, concludeva per il rigetto della domanda.
, benché ritualmente citato, restava contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definendo il giudizio, pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1. rigetta la domanda proposta dalla
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 CP
;
2. condanna alla refusione
[...] Parte_1
delle spese processuali in favore di che si liquidano in € Controparte_1
4.835,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3. compensa le spese processuali tra e Parte_1 [...]
”. CP_2
pag. 6/29 § 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, la Parte_1
interponeva appello, con atto tempestivamente notificato in data
[...]
04.04.2023, nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., con il quale, censurandola per le ragioni appresso specificamente esaminate, concludeva nei termini dinanzi trascritti.
Costituitasi in giudizio, resisteva all'avverso gravame, Controparte_1
contestandone la fondatezza e sollecitandone l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 25.09.2023, la Corte dichiarava la nullità dell'atto di appello nei confronti di stante la mancanza Controparte_2
dell'avvertimento, prescritto dall'art. 163 n. 7 c.p.c., “…che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali
.. e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, ordinando alla curatela appellante di rinnovare l'atto di citazione in appello, nei confronti del predetto, entro il 29.12.2023.
Rinnovata la citazione nei confronti di , mediante Controparte_2
atto, contenente l'avvertimento precedentemente omesso, notificato in data 26.12.2023, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la Corte, con ordinanza del
12.4.2024, dopo aver dichiarato la contumacia di , Controparte_2
fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno pag. 7/29 7.2.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352
c.p.c.
Depositati gli scritti finali da parte della Curatela appellante e la sola memoria di replica ex art. 352 n. 3 c.p.c. dalla , la causa, CP
disposta la sostituzione dell'udienza del 7.2.2025 mediante il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda ritenendo carente la prova del requisito, necessario ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901, primo comma, n. 2 c.c. di atti a titolo oneroso, della cd. scientia damni in capo a . Controparte_1
Il primo Giudice, infatti, sosteneva che la natura onerosa dell'atto di disposizione oggetto di domanda “si evince chiaramente dal tenore del ricorso per la separazione consensuale, poi omologato, nel quale si legge espressamente che il contributo di € 600,00 previsto a titolo di mantenimento sia della moglie, inattiva, che dei due figli minori “… è stato concordato dalle parti tenuto conto delle precarie condizioni economiche del e delle spese straordinarie poste Controparte_2
esclusivamente a carico del padre, nonché dell'attribuzione alla sig.ra
di tutti i beni di proprietà del sig. , Controparte_1 Controparte_2
come meglio di seguito specificato””.
Inoltre, il Tribunale riteneva che la carenza della consapevolezza dell'intento distrattivo, in capo alla , emergeva dalla CP
scansione temporale degli atti compiuti rispetto alla dichiarazione di pag. 8/29 fallimento della avvenuta nel 2014, in quanto l'atto di Parte_1
trasferimento, pur se risalente al 2013, era “riconducibile ad un accordo anteriore, quale appunto quello raggiunto in sede di separazione”, la quale, a sua volta, veniva formalizzata nel 2012, ma si era protratta in via di fatto sin dal 2009.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, la curatela del fallimento Parte_1
censurava il sopra indicato capo di sentenza, dolendosi del fatto che il
Giudice aveva qualificato atto a titolo oneroso il pagamento di euro
40.000,00 e il trasferimento immobiliare della casa coniugale, eseguiti da parte di in favore della , in esecuzione Controparte_2 CP
degli accordi patrimoniali conclusi nel procedimento di separazione consensuale.
Sul punto, l'appellante deduceva che la gratuità degli atti di trasferimento emergeva chiaramente dalla documentazione depositata in primo grado e, in specie, “1) dal ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
2) dal verbale di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale in data 21.09.2012; 3) dall'atto di attuazione degli accordi patrimoniali stipulato dinanzi al Notar in Persona_1
data 05.08.2013 e trascritto in data 08.08.2013 (Rep. 111.110 – Racc.
69.798)”.
Invero, nel ricorso per separazione consensuale e nel verbale di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, il trasferimento dell'immobile di proprietà del , in favore di CP_2
pag. 9/29 era espressamente qualificato come atto “a titolo Controparte_1
gratuito” e, inoltre, all'art. 4 dell'atto notarile era previsto che il valore
“di quanto donato è di complessivi euro centododicimila/00.”.
L'appellante soggiungeva che il primo Giudice era incorso in un errore di valutazione del materiale probatorio in atti, laddove aveva ritenuto che il trasferimento dei beni immobili e del denaro, in favore dell'ex coniuge, avesse una funzione solutorio-compensativa, in quanto aveva omesso di considerare che tra le parti non vi erano né squilibri economici, svolgendo la la professione di dottore CP
commercialista, né vi era la prova di una richiesta della stessa, nei confronti del , a voler contribuire al mantenimento suo e dei CP_2
figli minori mediante il trasferimento del denaro e dei beni.
La difesa dell'appellante evidenziava, altresì, che , Controparte_2
oltre ad essersi obbligato in sede di separazione a corrispondere la somma di euro 600,00 mensili quale contributo al mantenimento del coniuge e dei figli, si era fatto carico anche delle spese straordinarie, per cui già tali obblighi economici erano idonei a soddisfare l'esigenza compensativa conseguente alla separazione, sicché l'atto di trasferimento degli ulteriori beni in capo all'ex coniuge non poteva che essere qualificato come atto a titolo gratuito.
Peraltro, essendo stato disposto, in favore della , in sede di CP
separazione, tenendo conto dell'interesse dei figli minori, il diritto personale di godimento sulla casa familiare, il successivo atto di trasferimento, alla stessa, della proprietà del medesimo bene immobile, doveva qualificarsi come atto a titolo gratuito. Pertanto, il pag. 10/29 primo Giudice, errando sulla qualificazione dell'atto, aveva erroneamente ritenuto che l'attrice fosse onerata di offrire la prova della scientia damni in capo alla . Infatti, venendo in rilievo CP
atti dispositivi a titolo gratuito, ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., era sufficiente la mera prova del pregiudizio che il debitore aveva arrecato alle ragioni creditorie e non anche quella della cd. scientia damni in capo al terzo.
Del resto, alcun dubbio poteva residuare in merito al dolo del debitore,
, dal momento che questi, conoscendo perfettamente Controparte_2
la pessima situazione economica in cui si trovava la società Pt_1
nonché anche quella sua strettamente personale, aveva leso le
[...]
ragioni dei creditori, ponendo in essere gli atti di disposizione oggetto di domanda, con i quali aveva interamente depauperato il suo patrimonio.
Invero, il aveva, dapprima, danneggiato il patrimonio della CP_2
società, ponendo in essere una serie di condotte distrattive che avevano causato un danno, quantificato nella misura di euro
400.000,00 nell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186-quater c.p.c. resa dal
Tribunale di Napoli e munita di formula esecutiva in data 14.09.2018.
Quindi, in esecuzione degli accordi di separazione, lo stesso aveva disposto di tutti i suoi residui averi, rendendosi impossidente.
§ 5.
pag. 11/29 Con il secondo motivo, l'appellante censurava la parte di sentenza in cui il Giudice riteneva non raggiunta la prova della consapevolezza, in capo alla , del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. CP
Deduceva, al riguardo, che la collocazione temporale degli eventi, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, dimostrava la piena consapevolezza, in capo alla , del carattere CP
pregiudizievole dell'atto.
Infatti, il primo Giudice aveva trascurato totalmente di considerare che, in data 30.12.2013, quando veniva tentato con esito negativo un pignoramento mobiliare ai suoi danni, il “dopo la separazione CP_2
coniugale (omologata in data 11-18 ottobre 2012 dal Tribunale di S.
Maria C.V.), nonché dopo la stipula del revocando atto per Notar Per_1
oggetto della presente domanda (datato 5 agosto 2013), dimorava ancora presso la casa coniugale trasferita alla moglie” e che ivi rimaneva almeno sino almeno al 2017, data di notifica della citazione con cui la curatela aveva instaurato il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Napoli.
Il primo Giudice aveva, quindi, errato nel ritenere che la separazione ed il conseguente allontanamento dei coniugi fosse avvenuto di fatto nel 2009, dal momento che, invece, la convivenza era pacificamente proseguita anche dopo la separazione.
Peraltro, il Tribunale aveva anche omesso di considerare che il credito risarcitorio vantato dalla Curatela traeva origine da condotte pag. 12/29 distrattive poste in essere dal sin dal 2010 e, quindi, in epoca CP_2
anteriore al compimento dei contestati atti di disposizione.
Inoltre, anche a voler ritenere che gli atti di disposizione dovessero qualificarsi come a titolo oneroso, comunque, risultava ugualmente provato il carattere pregiudizievole dell'atto e, con esso, anche la cd. scientia damni del terzo.
Ed invero, la gravata sentenza era affetta da contraddittorietà, nella parte in cui il Tribunale dapprima sosteneva che la - avendo CP
stipulato in sede di separazione consensuale un accordo con il quale acconsentiva, stante le precarie condizioni economiche del coniuge, al trasferimento di beni in suo favore, ad integrazione dell'assegno di mantenimento mensile – era consapevole dell'esposizione debitoria della e conseguentemente del , e poi negava che Parte_1 CP_2
la stessa fosse consapevole del potenziale pregiudizio che, mediante l'atto di trasferimento, avrebbe arrecato al ceto creditorio della
Parte_1
Del resto, alla luce della comprovata separazione fittizia ovvero apparente dei coniugi, doveva ritenersi inverosimile che la ex-moglie, convivendo di fatto nella stessa casa coniugale con il marito anche dopo la separazione, ignorasse la situazione debitoria dello stesso e l'instabilità economica-finanziaria in cui versava la società Pt_1
di cui il dott. era Amministratore Unico.
[...] CP_2
Peraltro, era pacifico che aveva posto in essere Controparte_2
diverse condotte distrattive, e, in particolare, “numerosi atti in frode,
pag. 13/29 quali rimesse prive di causale nei confronti di plurime società, oltre ad aver distratto somme derivanti dal contratto di locazione dell'immobile sito in S. Maria C.V. al C.so Garibaldi n. 73, oggetto di regolare contratto con la ditta individuale “Sport Market” della sig.ra Sviderska Victoria”, sicché l'immobile oggetto di trasferimento e la somma di denaro pari ad euro 40.000,00 rappresentavano gli ultimi beni facenti parte del patrimonio del debitore e gli atti di disposizione posti in essere denotavano l'intento fraudolento del creditore volto all'azzeramento della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c..
§ 6.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere che l'azione revocatoria, proposta dalla Curatela, è, nella specie, finalizzata a garantire il soddisfacimento del credito, di natura risarcitoria, nascente dalle condotte distrattive poste in essere dal , in danno della società oggetto dell'azione di CP_2 Pt_1
responsabilità che la medesima Curatela aveva instaurato dinanzi al
Tribunale di Napoli.
Tanto, invero, emerge chiaramente dal tenore della citazione di primo grado e dal rilievo per cui, in origine, le due azioni (quella di responsabilità nei confronti del e quella revocatoria) venivano CP_2
proposte congiuntamente, entrambe dinanzi al Tribunale di Napoli, poi dichiaratosi incompetente per territorio rispetto alla revocatoria.
Da quanto osservato discende che, nella specie, la fondatezza dell'azione de qua presupponga: a) l'esistenza di un valido rapporto di pag. 14/29 credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
b) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare l'eventus damni anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore;
c) la ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Peraltro, quanto al requisito soggettivo, giova precisare che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. n.
17867/07).
Ribadito che, nella specie, il credito, a tutela del quale ha inteso agire la
Curatela, è quello di carattere risarcitorio, nascente dalle condotte distrattive poste in essere dal , deve rilevarsi che tale credito è CP_2
pag. 15/29 sorto in epoca anteriore sia all'accordo di separazione dei coniugi, che al negozio di trasferimento immobiliare.
Ed infatti, dalla copia dell'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso dalla curatela, nei confronti del , dinanzi al Tribunale CP_2
di Napoli –Sezione Specializzata in Materia di Imprese (di cui al n. R.G.
5188/17), emerge che le condotte distrattive, da quest'ultimo poste in essere ai danni della società Aniway, risalgono al 2009 ed al 2010.
Nello stesso senso depone l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 quater c.p.c. n. cronol. 1433/2018 del 29/05/2018, emessa dal Tribunale di
Napoli a carico del nell'ambito del citato giudizio. CP_2
Invero, nell'ordinare all'odierno appellato di pagare, in favore dell'odierna attrice, la somma di euro 400.000,00, il Giudice considerava pacifico, in quanto non contestato dallo stesso , CP_2
che questi aveva sottratto, dal patrimonio della società, merci acquistate dalla per un ammontare superiore ad 400.000,00, CP_4
nel breve periodo tra marzo 2011 e marzo 2012.
Inoltre, sempre quel Giudice riteneva raggiunta la prova del compimento, da parte del , di atti dannosi per i creditori tra CP_2
cui: le rimesse, prive di causale, nei confronti di Pezzella S.r.l. per un totale di € 131.034,00; nei confronti di Parte_2
per € 353.4446,80; nei confronti di “Graziano S.r. per € 296.946,00.
Ed invero, nella citata ordinanza, si legge che “il convenuto ha impegnato la fallita in operazioni commerciali estranee all'oggetto sociale, con le società “ ”, la “Pezzella S.r.l.” e la Parte_2
pag. 16/29 “ dalle quali sarebbero state acquistate merci per circa € Controparte_3
781.000,00; la circostanza che le predette non abbiano fatto insinuazione al passivo fallimentare, contrasta con quanto sostenuto dal
, secondo cui le forniture in discorso non sarebbero mai state CP_2
pagate. Ciò che vale a dimostrare, in via presuntiva: (i) o che si sia trattato di operazioni soggettivamente inesistenti e parzialmente simulate, (ii) o che si sia trattato di operazioni totalmente ed oggettivamente inesistenti, in entrambi i casi capaci di celare possibili distrazioni di somme della fallita”.
I citati pagamenti, come sostenuto dalla Curatela e come comprovato dall'esame dei registri IVA fatture e acquisti 2009 e 2010 della Pt_1
allegati in copia alla produzione attorea di primo grado, si collocano temporalmente in detto periodo.
Può, pertanto, affermarsi che il credito, a tutela del quale la Curatela ha instaurato l'odierno giudizio, sia sorto in epoca anteriore all'ottobre
2012, data di omologa della separazione personale dei coniugi, ed all'agosto del 2013, data dell'atto per Notaio oggetto dell'azione in Per_1
esame.
Irrilevante è, poi, ai fini dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, la circostanza che l'accertamento giudiziale del primo sia intervenuto solo nel 2018, anno nel quale si colloca l'adozione, da parte del Tribunale di Napoli, della sopra citata ordinanza ingiunzione ex art. 186 quater c.p.c..
pag. 17/29 Infatti, “Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 11121 del 10/06/2020).
§ 7.
Ciò posto, occorre poi soffermarsi sulla questione, sottesa al primo motivo di appello, della natura gratuita o onerosa dell'atto di disposizione:
Al riguardo, giova rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza, peraltro citata anche dal primo Giudice, "Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma,
a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio- compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel
pag. 18/29 corso della quotidiana convivenza matrimoniale" (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 36562 del 30/12/2023 ).
Tanto premesso, la Corte osserva che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, si sia, nella specie, al cospetto di attribuzioni a titolo gratuito.
In tal senso milita, anzitutto, il tenore letterale degli atti e, in specie: le condizioni della separazione personale omologate dal Tribunale, ove si legge, al punto G, che il si impegnava a trasferire alla moglie, a CP_2
titolo gratuito, la proprietà dell'immobile adibito a residenza familiare;
l'atto per Notaio del 5.8.2013, oggetto dell'azione revocatoria in Per_1
esame, al cui articolo 4, si faceva riferimento, per indicare il valore del compendio oggetto di trasferimento, al bene donato.
Come condivisibilmente obiettato dall'appellante, tali espressioni sono sintomatiche della volontà delle parti di considerare il trasferimento come non connotato da una finalità solutorio compensativa
Del resto, siccome per sua stessa ammissione, la era CP
disoccupata e priva di redditi o di beni propri, che potesse avere apportato al ménage familiare durante il matrimonio, il trasferimento dell'immobile non appare nemmeno funzionale a compensare tali ipotetiche attribuzioni.
Sotto altro profilo, appare innegabile che il citato trasferimento immobiliare si riveli oggettivamente ultroneo in rapporto al fine, dichiarato nel ricorso per separazione consensuale, di compensare la pag. 19/29 misura dell'assegno che il si impegnava a versare come CP_2
contributo al mantenimento della moglie e dei figli minori.
Infatti, al riguardo, deve evidenziarsi come già l'assegnazione alla moglie del godimento della casa familiare, previsto al punto E) delle condizioni della separazione, realizzava il predetto scopo, consentendo al nucleo familiare, costituito dalla e dai figli minori, di CP
continuare ad abitare nella casa un tempo coniugale.
Ne segue che, se tale finalità era garantita dall'assegnazione esclusiva della residenza familiare alla moglie, non è sostenibile che, per perseguire detto scopo, il dovesse finanche obbligarsi a CP_2
trasferire all'ex coniuge quello che, per sua stessa ammissione, costituiva l'unico ed ultimo cespite di sua proprietà.
Per altro verso, l'impegno, assunto dal , in base a quanto CP_2
previsto dal punto G) dell'accordo di separazione, di trasferire al coniuge la proprietà della casa e di versare alla ex moglie in un'unica soluzione 40 mila euro, si pone in stridente contrasto con le, nello stesso accordo di separazione, dichiarate condizioni di difficoltà economiche dello stesso . CP_2
E', cioè, oggettivamente inverosimile che una persona, che per sua ammissione si trovi in condizioni economiche precarie, si obblighi a privarsi del solo bene immobile di cui si dispone ed a trasferire alla moglie in un'unica soluzione una somma oggettivamente consistente.
Peraltro, non meno sospetto appare come, a fronte di tali gravosi impegni, il non si fosse premurato nemmeno di farsi rilasciare CP_2
pag. 20/29 dal coniuge una dichiarazione che, a fronte dell'adempimento dell'obbligazione di trasferimento, lo liberasse, per il futuro, degli obblighi di mantenimento verso la stessa.
D'altra parte, è innegabile che il tenore dell'accordo di separazione in esame si riveli oggettivamente anomalo ed inusuale, rispetto a quanto normalmente accade nell'ambito di rapporti, quali le separazioni personali tra coniugi, il più delle volte caratterizzate da accesa rivalità
e da attribuzioni patrimoniali coerenti con le rispettive condizioni economiche delle parti coinvolte.
Ed invero, nella specie, il , pur qualificandosi come persona in CP_2
difficoltà economiche, assumeva su di sé, oltre all'obbligo di versare un assegno di mantenimento per la moglie e per i due figli minori, di cui condivideva con la prima l'affidamento, di euro 600,00 mensili, quello di trasferirle la proprietà esclusiva della casa coniugale e la somma di denaro di euro 40.000,00, rimanendo, come dallo stesso successivamente dichiarato nel verbale di pignoramento mobiliare del
30.12.2013, privo di alcun bene utilmente pignorabile.
E', allora, di tutta evidenza che l'accordo di separazione in questione fosse, in assenza di alcuna plausibile giustificazione, palesemente sbilanciato a favore della e non coerente con la precaria CP
condizione economica nella quale, per sua ammissione, il CP_2
versava già nel 2012.
Ciò posto, merita rimarcare che, secondo la Cassazione, "L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro
pag. 21/29 in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione" (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28558 del
06/11/2024)
Inoltre, sempre secondo la Cassazione, l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione (Cass. 10/04/2013, n. 8678). Se ne trae la conseguenza che la qualificazione dell'atto dispositivo come atto a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17908 del 2019).
Da quanto premesso discende che, difettando, nella specie, le condizioni per poter attribuire al trasferimento immobiliare la funzione solutoria compensativa di pregressi rapporti tra le parti, detto atto, al pari dell'impegno assunto dal di trasferire alla CP_2
moglie la somma di euro 40.000,00, vada qualificato come a titolo gratuito.
pag. 22/29 § 8.
Ne segue che, ai fini dell'accoglimento della domanda, non sia rilevante stabilire quale fosse lo stato soggettivo del coniuge beneficiario del trasferimento, essendo sufficiente la scientia damni del debitore (cfr.
Cass. Civ. n. 17867/07, cit.).
Orbene, nella specie, siffatta consapevolezza certamente sussisteva dal momento che, come dinanzi ampiamente chiarito, le condotte distrattive poste in essere dal , ai danni della si CP_2 Pt_1
collocano temporalmente in epoca ampiamente anteriore alla data del trasferimento immobiliare di cui trattasi.
Del resto, che l'accordo di separazione, nella parte ai fini in esame rilevante, ed il successivo atto di trasferimento immobiliare fossero stati compiuti dal nella piena consapevolezza di sottrarre i CP_2
beni alla generica garanzia del credito, nascente nei suoi confronti dai descritti comportamenti distrattivi, emerge nitidamente dal rilievo per cui lo stesso , benché legalmente separato, abbia continuato a CP_2
dimorare nell'abitazione familiare anche in epoca successiva all'omologa della separazione.
Infatti, dal verbale di pignoramento mobiliare del 30.12.2013, prodotto in primo grado dalla Curatela, emerge che la convivenza tra le parti non era venuta meno neanche nel periodo immediatamente successivo alla separazione, nonostante nel ricorso i coniugi dichiaravano di trovarsi nell'impossibilità di proseguire la convivenza. Inoltre, siffatta convivenza era ancora perdurante al 3.3.2017, epoca nella quale al pag. 23/29 veniva notificato l'originario atto di citazione introduttivo del CP_2
giudizio di primo, instaurato dalla Curatela innanzi al Tribunale di
Napoli. Infatti, l'atto de quo veniva notificato a Controparte_2
presso l'immobile che lo stesso aveva in precedenza trasferito alla
, sito in Via G. Bosco n. 13 (già Via Santella, residence “Le CP
Torri”), in Santa Maria Capua Vetere.
§ 9.
Da ultimo, ricorre certamente il requisito dell'eventus damni, perché, da quanto dinanzi chiarito, emerge come il , con l'atto di CP_2
disposizione del 2013, si sia privato di ogni residuo bene, ostacolando e rendendola finanche impossibile, qualsivoglia iniziativa della
Curatela tesa al recupero della propria ragione creditoria.
Peraltro, la convenuta, pur avendo dedotto l'esistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare in capo al coniuge, alcuna prova ha al riguardo fornito.
§ 10.
Ne segue che, in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della gravata sentenza, debba dichiararsi l'inefficacia, nei confronti della Curatela istante, dell'atto per Notar da S. Persona_1
Maria C.V., Rep. n. 111.110, Rac. n. 69.798, registrato all'Agenzia delle
Entrate di S. Maria C.V. il 7/8/2013 al n. 4838 e trascritto all'Ufficio del
Territorio di S. Maria C.V. l'8/8/2013 ai nn. 21683 Registro Particolare
e 28592 Registro Generale, con il quale , cedeva e Controparte_2
trasferiva al coniuge, , la piena proprietà dei seguenti Controparte_1
pag. 24/29 beni immobili: alloggio ad uso abitazione al quinto piano della scala
“F”, interno 9, composto di sei vani e mezzo catastali, confinante con int. 10, pianerottolo, area scoperta, riportato nel catasto fabbricati del
Comune di S. Maria C.V. al foglio 5, particella 5143, sub 339, scala F, piano 5, int. 9, cat. A/2 classe 4, vani 6,5, R.C. Euro 872,81, Via Santella,
S. Maria C.V.; - box auto al piano seminterrato n. 74, confinante con scala F, area comune di accesso, sub 254, riportato nel catasto fabbricati del Comune di S. Maria C.V. al foglio 5, particella 5143, sub.
255, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq. 18, R.C. Euro 92,03, Via Santella, S.
Maria C.V..
Va, altresì, dichiarata l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell'obbligo, di cui al punto G) delle condizioni di separazione personale omologate dal Tribunale di S. Maria C.V. il 18.10.2012, assunto da di versare alla moglie, entro il dicembre Controparte_2
dello stesso anno, euro 40.000,00.
Deve, invece, disattendersi la domanda dell'attrice, tesa ad ottenere la condanna della convenuta, odierna appellata, alla restituzione di tale somma, perché, allo stato, difetta la prova che l'attribuzione patrimoniale de qua sia effettivamente intervenuta, prevedendo l'accordo di separazione la sola obbligazione di pagamento.
Va poi ordinato al Competente Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità
§ 11.
pag. 25/29 Resta assorbito l'esame del secondo motivo di appello.
§ 12.
All'accoglimento dell'appello segue la necessità di procedere ad una rinnovata regolazione delle spese processuali di entrambi i gradi, da operarsi in relazione all'esito complessivo della controversia.
Nella specie, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi, nel rapporto tra l'attrice originaria ed entrambi gli originari convenuti, debbono seguire la soccombenza di questi ultimi.
La relativa liquidazione viene come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione delle cause da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000, avuto riguardo al valore del credito a tutela del quale è stato introdotto il giudizio, con riconoscimento, per il primo grado, dei compensi tabellari medi per tutte le fasi e per l'appello dei compensi medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione/istruttoria, rispetto alla quale appare equo il riconoscimento dei minimi, in ragione della ridotta attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 26/29 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inefficace, nei confronti della
1) l'atto per Notar Parte_1 Per_1
da S. Maria C.V., Rep. n. 111.110, Rac. n. 69.798, registrato
[...]
all'Agenzia delle Entrate di S. Maria C.V. il 7/8/2013 al n. 4838 e trascritto all'Ufficio del Territorio di S. Maria C.V. l'8/8/2013 ai nn. 21683 Registro Particolare e 28592 Registro Generale, con il quale, , cedeva e trasferiva al coniuge, Controparte_2
, la piena proprietà dei seguenti beni immobili: Controparte_1
alloggio ad uso abitazione al quinto piano della scala “F”, interno
9, composto di sei vani e mezzo catastali, confinante con int. 10, pianerottolo, area scoperta, riportato nel catasto fabbricati del
Comune di S. Maria C.V. al foglio 5, particella 5143, sub 339, scala
F, piano 5, int. 9, cat. A/2 classe 4, vani 6,5, R.C. Euro 872,81, Via
Santella, S. Maria C.V.; box auto al piano seminterrato n. 74, confinante con scala F, area comune di accesso, sub 254, riportato nel catasto fabbricati del Comune di S. Maria C.V. al foglio 5, particella 5143, sub. 255, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq.
18, R.C. Euro 92,03, Via Santella, S. Maria C.V.; 2) la condizione, di cui al punto G) del verbale di separazione personale dei coniugi,
e , omologata dal Tribunale di Controparte_2 Controparte_1
S. Maria C.V. il 18.10.2012, con la quale si Controparte_2
obbligava a versare alla moglie la somma di euro 40.000,00;
b) ordina all'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate, territorialmente competente, di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
pag. 27/29 c) condanna e , in solido tra di Controparte_2 Controparte_1
loro, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 786,00 per esborsi, euro 29.193,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 379.50 per esborsi, euro 22.333,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'addetta all' dott. Alessia Pasquariello)
pag. 28/29 pag. 29/29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1726/2023, avverso la sentenza n. 3525/2022 del 10/10/2022, pronunziata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, pendente
TRA
(Fall. n. 52/2014 Trib. S. Parte_1
Maria C.V.; P.IVA: ), in persona del Curatore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, in virtù di autorizzazione del Giudice delegato e di procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. Francesco Buco (C.F.:
; CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
(C.F.: , residente in [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
Maria C.V. (CE) alla via Santella - Residence Le Torri, rappresentata e difesa dall'Avv.to Paolo Cantile (C.F.: ), giusta CodiceFiscale_3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.: ); Controparte_2 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: nelle note scritte, contenenti la sola precisazione delle conclusioni ex art. 352 n. 1 c.p.c., depositate in data 06.12.2024,
l'appellante così concludeva: “accogliere il presente gravame e, per
l'effetto, in riforma integrale della impugnata sentenza n. 3525/2022, emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. – III Sezione Civile - Sezione
Fallimentare, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti nell'atto di appello, disporre la revocatoria dell'atto di attuazione di accordi patrimoniali conclusi dai coniugi nel procedimento di separazione consensuale stipulato in data 5.8.2013 dinanzi al Notaio
e trascritto in data 8.8.2013 (rep. n. 111.110 – racc. n. Persona_1
69.798) tra il dott. e la dott.ssa , Controparte_2 Controparte_1
nonché dell'ulteriore somma di € 40.000,00= disposta a favore della dott.ssa in attuazione degli accordi di separazione Controparte_1
dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. in data 18.10.2012, dichiarando inefficaci tutti gli atti di disposizioni del patrimonio e, per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione della somma di € Controparte_1
40.000,00= anche in via surrogatoria, oltre interessi nella misura di
pag. 2/29 legge fino al saldo. Con vittoria di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio, oltre IVA e CPA.”.
così concludeva: “rigettare l'atto di appello proposto Controparte_1
dalla curatela fallimentare nei confronti di perché Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto. - Vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione in rinnovazione, notificata in data 23.11.2017, a seguito dell'ordinanza di incompetenza del 27.7.2017 pronunciata dal
Tribunale di Napoli, la curatela del fallimento conveniva, Parte_1
innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e Controparte_2
, deducendo che: il Tribunale di Santa Maria Capua Controparte_1
Vetere, con sentenza n. 52/2014 del 10 luglio 2014, dichiarava il fallimento della società della quale era Parte_1 Controparte_2
socio ed amministratore unico;
in data 05 agosto 2013, il , in CP_2
attuazione degli accordi patrimoniali conclusi con la moglie in occasione della separazione consensuale, con atto per Notar Per_1
Rep. n. 111.110, Rac. n. 69.798, registrato all'Agenzia delle Entrate
[...]
di S. Maria C.V. il 7/8/2013 al n. 4838 e trascritto all'Ufficio del
Territorio di S. Maria C.V. l'8/8/2013 ai nn. 21683 Registro Particolare
e 28592 Registro Generale, cedeva e trasferiva al coniuge, CP
la piena proprietà dell'alloggio ad uso abitazione al quinto piano
[...]
della scala “F”, interno 9, composto di sei vani e mezzo catastali, confinante con int. 10, pianerottolo, area scoperta (riportato nel pag. 3/29 catasto fabbricati del Comune di S. Maria C.V. al foglio 5, particella
5143, sub 339, scala F, piano 5, int. 9, cat. A/2 classe 4, vani 6,5, R.C.
Euro 872,81, Via Santella, S. Maria C.V.), del box auto al piano seminterrato n. 74, confinante con scala F, area comune di accesso, sub
254 (riportato nel catasto fabbricati del Comune di S. Maria C.V. al foglio 5, particella 5143, sub. 255, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq. 18,
R.C. Euro 92,03, Via Santella, S. Maria C.V.); inoltre, con il suddetto accordo, i coniugi convenivano che versava, a titolo Controparte_2
gratuito, alla moglie, , la somma di euro 40.000,00; Controparte_1
sussistevano i presupposti prescritti dall'art. 2901 c.c. per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria avverso gli atti di trasferimento degli immobili e del denaro, quali: 1) l'esistenza di una rilevante debitoria, pregressa rispetto all'atto dispositivo, del nei confronti della CP_2
Curatela, a titolo di risarcimento danni in conseguenza degli atti distrattivi dallo stesso posti in essere nella sua qualità di amministratore unico della Società fallita;
2) il pregiudizio di tale ragione di credito;
3) la consapevolezza del circa il pregiudizio CP_2
che gli atti arrecavano alle ragioni creditorie, oltre che la cd. scientia fraudis da parte della moglie dello stesso, requisito necessario laddove gli atti fossero stati qualificati come onerosi;
aveva esperito azione ex art. 146 l.f., nei confronti del , innanzi al Tribunale di Napoli, CP_2
Sezione Specializzata in materia di Imprese, e, contestualmente, azione ex art. 2901 c.c., rispetto alla quale lo stesso Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale;
sussisteva, infatti, la responsabilità del , quale socio ed amministratore unico, dal CP_2
momento che lo stesso, a far data dal 31 dicembre 2010 fino alla pag. 4/29 sentenza di fallimento, non aveva depositato i documenti, le scritture contabili, i registri ed i bilanci degli ultimi quattro anni di attività; dall'analisi dei registri IVA fatture e acquisti 2009 e 2010, era stato possibile accertare il compimento di numerosi atti dannosi per il patrimonio sociale e per i creditori;
invero, risultavano le seguenti rimesse, tutte prive di causale, stante l'assenza di un valido rapporto, nei confronti della “Pezzella S.r.l.”, società edile cancellata dal 2009, per un importo di € 131.034,00; nei confronti de “ Parte_2
, operante nel settore alimentare, sottoposta a procedura
[...]
concorsuale presso il Tribunale di Nola R.G. 118/2011, per €
353.446,80; nei confronti della , operante nel settore Controparte_3
del commercio profumi cosmetici, per € 296.946,00.
Sulla scorta di tali allegazioni, la Curatela così concludeva: “accertatati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., .. disporre la revocatoria del pagamento della somma di € 40.000 (quarantamila/00) eseguito in favore della dott.ssa in attuazione degli accordi di Controparte_1
separazione, nonché dell'atto stipulato in data 05.08.2013 e trascritto in data 08.08.2013 tra il dott. e la dott.ssa Controparte_2 CP
, dichiarando inefficaci tutti gli atti di disposizione del patrimonio;
[...]
per l'effetto, condannare quest'ultima, anche in via surrogatoria, alla restituzione dell'anzidetta somma, oltre interessi nella misura di legge dal versamento al saldo”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , che, nel Controparte_1
resistere all'avversa domanda, sosteneva di non essere a conoscenza della situazione debitoria del allorquando, in sede di CP_2
pag. 5/29 separazione, aveva concordato il trasferimento in suo favore della casa coniugale, effettuato soprattutto nell'interesse dei figli minori e per garantire un maggior contributo economico, rispetto a quello monetario, già fissato in euro 600,00 mensili. Inoltre, la convenuta affermava che, per quanto a sua conoscenza, la società ra Parte_1
proprietaria di beni immobili in S. Maria C.V. di ingente valore economico e che il era proprietario di ulteriori beni derivanti CP_2
da successione paterna. La convenuta eccepiva, pertanto, la carenza del requisito soggettivo, necessario ai fini della domanda revocatoria, della consapevolezza, in capo al beneficiario, del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni dei creditori, non essendo essa a conoscenza dello stato di insolvenza della poiché di fatto separata dal Parte_1
coniuge dal 2009, e poi legalmente dal 2012.
In ragione di tali premesse, concludeva per il rigetto della domanda.
, benché ritualmente citato, restava contumace. Controparte_2
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definendo il giudizio, pronunciava la sentenza indicata in epigrafe, con la quale così provvedeva: “1. rigetta la domanda proposta dalla
[...]
nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 CP
;
2. condanna alla refusione
[...] Parte_1
delle spese processuali in favore di che si liquidano in € Controparte_1
4.835,00, per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3. compensa le spese processuali tra e Parte_1 [...]
”. CP_2
pag. 6/29 § 2.
Avverso la sentenza di primo grado, non notificata ai fini della decorrenza del termine cd. breve, la Parte_1
interponeva appello, con atto tempestivamente notificato in data
[...]
04.04.2023, nel rispetto del termine semestrale ex art. 327 c.p.c., con il quale, censurandola per le ragioni appresso specificamente esaminate, concludeva nei termini dinanzi trascritti.
Costituitasi in giudizio, resisteva all'avverso gravame, Controparte_1
contestandone la fondatezza e sollecitandone l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 25.09.2023, la Corte dichiarava la nullità dell'atto di appello nei confronti di stante la mancanza Controparte_2
dell'avvertimento, prescritto dall'art. 163 n. 7 c.p.c., “…che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali
.. e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”, ordinando alla curatela appellante di rinnovare l'atto di citazione in appello, nei confronti del predetto, entro il 29.12.2023.
Rinnovata la citazione nei confronti di , mediante Controparte_2
atto, contenente l'avvertimento precedentemente omesso, notificato in data 26.12.2023, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., la Corte, con ordinanza del
12.4.2024, dopo aver dichiarato la contumacia di , Controparte_2
fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno pag. 7/29 7.2.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352
c.p.c.
Depositati gli scritti finali da parte della Curatela appellante e la sola memoria di replica ex art. 352 n. 3 c.p.c. dalla , la causa, CP
disposta la sostituzione dell'udienza del 7.2.2025 mediante il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., veniva rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda ritenendo carente la prova del requisito, necessario ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901, primo comma, n. 2 c.c. di atti a titolo oneroso, della cd. scientia damni in capo a . Controparte_1
Il primo Giudice, infatti, sosteneva che la natura onerosa dell'atto di disposizione oggetto di domanda “si evince chiaramente dal tenore del ricorso per la separazione consensuale, poi omologato, nel quale si legge espressamente che il contributo di € 600,00 previsto a titolo di mantenimento sia della moglie, inattiva, che dei due figli minori “… è stato concordato dalle parti tenuto conto delle precarie condizioni economiche del e delle spese straordinarie poste Controparte_2
esclusivamente a carico del padre, nonché dell'attribuzione alla sig.ra
di tutti i beni di proprietà del sig. , Controparte_1 Controparte_2
come meglio di seguito specificato””.
Inoltre, il Tribunale riteneva che la carenza della consapevolezza dell'intento distrattivo, in capo alla , emergeva dalla CP
scansione temporale degli atti compiuti rispetto alla dichiarazione di pag. 8/29 fallimento della avvenuta nel 2014, in quanto l'atto di Parte_1
trasferimento, pur se risalente al 2013, era “riconducibile ad un accordo anteriore, quale appunto quello raggiunto in sede di separazione”, la quale, a sua volta, veniva formalizzata nel 2012, ma si era protratta in via di fatto sin dal 2009.
§ 4.
Con il primo motivo d'appello, la curatela del fallimento Parte_1
censurava il sopra indicato capo di sentenza, dolendosi del fatto che il
Giudice aveva qualificato atto a titolo oneroso il pagamento di euro
40.000,00 e il trasferimento immobiliare della casa coniugale, eseguiti da parte di in favore della , in esecuzione Controparte_2 CP
degli accordi patrimoniali conclusi nel procedimento di separazione consensuale.
Sul punto, l'appellante deduceva che la gratuità degli atti di trasferimento emergeva chiaramente dalla documentazione depositata in primo grado e, in specie, “1) dal ricorso per separazione consensuale dei coniugi;
2) dal verbale di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale in data 21.09.2012; 3) dall'atto di attuazione degli accordi patrimoniali stipulato dinanzi al Notar in Persona_1
data 05.08.2013 e trascritto in data 08.08.2013 (Rep. 111.110 – Racc.
69.798)”.
Invero, nel ricorso per separazione consensuale e nel verbale di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, il trasferimento dell'immobile di proprietà del , in favore di CP_2
pag. 9/29 era espressamente qualificato come atto “a titolo Controparte_1
gratuito” e, inoltre, all'art. 4 dell'atto notarile era previsto che il valore
“di quanto donato è di complessivi euro centododicimila/00.”.
L'appellante soggiungeva che il primo Giudice era incorso in un errore di valutazione del materiale probatorio in atti, laddove aveva ritenuto che il trasferimento dei beni immobili e del denaro, in favore dell'ex coniuge, avesse una funzione solutorio-compensativa, in quanto aveva omesso di considerare che tra le parti non vi erano né squilibri economici, svolgendo la la professione di dottore CP
commercialista, né vi era la prova di una richiesta della stessa, nei confronti del , a voler contribuire al mantenimento suo e dei CP_2
figli minori mediante il trasferimento del denaro e dei beni.
La difesa dell'appellante evidenziava, altresì, che , Controparte_2
oltre ad essersi obbligato in sede di separazione a corrispondere la somma di euro 600,00 mensili quale contributo al mantenimento del coniuge e dei figli, si era fatto carico anche delle spese straordinarie, per cui già tali obblighi economici erano idonei a soddisfare l'esigenza compensativa conseguente alla separazione, sicché l'atto di trasferimento degli ulteriori beni in capo all'ex coniuge non poteva che essere qualificato come atto a titolo gratuito.
Peraltro, essendo stato disposto, in favore della , in sede di CP
separazione, tenendo conto dell'interesse dei figli minori, il diritto personale di godimento sulla casa familiare, il successivo atto di trasferimento, alla stessa, della proprietà del medesimo bene immobile, doveva qualificarsi come atto a titolo gratuito. Pertanto, il pag. 10/29 primo Giudice, errando sulla qualificazione dell'atto, aveva erroneamente ritenuto che l'attrice fosse onerata di offrire la prova della scientia damni in capo alla . Infatti, venendo in rilievo CP
atti dispositivi a titolo gratuito, ai fini del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., era sufficiente la mera prova del pregiudizio che il debitore aveva arrecato alle ragioni creditorie e non anche quella della cd. scientia damni in capo al terzo.
Del resto, alcun dubbio poteva residuare in merito al dolo del debitore,
, dal momento che questi, conoscendo perfettamente Controparte_2
la pessima situazione economica in cui si trovava la società Pt_1
nonché anche quella sua strettamente personale, aveva leso le
[...]
ragioni dei creditori, ponendo in essere gli atti di disposizione oggetto di domanda, con i quali aveva interamente depauperato il suo patrimonio.
Invero, il aveva, dapprima, danneggiato il patrimonio della CP_2
società, ponendo in essere una serie di condotte distrattive che avevano causato un danno, quantificato nella misura di euro
400.000,00 nell'ordinanza-ingiunzione ex art. 186-quater c.p.c. resa dal
Tribunale di Napoli e munita di formula esecutiva in data 14.09.2018.
Quindi, in esecuzione degli accordi di separazione, lo stesso aveva disposto di tutti i suoi residui averi, rendendosi impossidente.
§ 5.
pag. 11/29 Con il secondo motivo, l'appellante censurava la parte di sentenza in cui il Giudice riteneva non raggiunta la prova della consapevolezza, in capo alla , del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. CP
Deduceva, al riguardo, che la collocazione temporale degli eventi, contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, dimostrava la piena consapevolezza, in capo alla , del carattere CP
pregiudizievole dell'atto.
Infatti, il primo Giudice aveva trascurato totalmente di considerare che, in data 30.12.2013, quando veniva tentato con esito negativo un pignoramento mobiliare ai suoi danni, il “dopo la separazione CP_2
coniugale (omologata in data 11-18 ottobre 2012 dal Tribunale di S.
Maria C.V.), nonché dopo la stipula del revocando atto per Notar Per_1
oggetto della presente domanda (datato 5 agosto 2013), dimorava ancora presso la casa coniugale trasferita alla moglie” e che ivi rimaneva almeno sino almeno al 2017, data di notifica della citazione con cui la curatela aveva instaurato il giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Napoli.
Il primo Giudice aveva, quindi, errato nel ritenere che la separazione ed il conseguente allontanamento dei coniugi fosse avvenuto di fatto nel 2009, dal momento che, invece, la convivenza era pacificamente proseguita anche dopo la separazione.
Peraltro, il Tribunale aveva anche omesso di considerare che il credito risarcitorio vantato dalla Curatela traeva origine da condotte pag. 12/29 distrattive poste in essere dal sin dal 2010 e, quindi, in epoca CP_2
anteriore al compimento dei contestati atti di disposizione.
Inoltre, anche a voler ritenere che gli atti di disposizione dovessero qualificarsi come a titolo oneroso, comunque, risultava ugualmente provato il carattere pregiudizievole dell'atto e, con esso, anche la cd. scientia damni del terzo.
Ed invero, la gravata sentenza era affetta da contraddittorietà, nella parte in cui il Tribunale dapprima sosteneva che la - avendo CP
stipulato in sede di separazione consensuale un accordo con il quale acconsentiva, stante le precarie condizioni economiche del coniuge, al trasferimento di beni in suo favore, ad integrazione dell'assegno di mantenimento mensile – era consapevole dell'esposizione debitoria della e conseguentemente del , e poi negava che Parte_1 CP_2
la stessa fosse consapevole del potenziale pregiudizio che, mediante l'atto di trasferimento, avrebbe arrecato al ceto creditorio della
Parte_1
Del resto, alla luce della comprovata separazione fittizia ovvero apparente dei coniugi, doveva ritenersi inverosimile che la ex-moglie, convivendo di fatto nella stessa casa coniugale con il marito anche dopo la separazione, ignorasse la situazione debitoria dello stesso e l'instabilità economica-finanziaria in cui versava la società Pt_1
di cui il dott. era Amministratore Unico.
[...] CP_2
Peraltro, era pacifico che aveva posto in essere Controparte_2
diverse condotte distrattive, e, in particolare, “numerosi atti in frode,
pag. 13/29 quali rimesse prive di causale nei confronti di plurime società, oltre ad aver distratto somme derivanti dal contratto di locazione dell'immobile sito in S. Maria C.V. al C.so Garibaldi n. 73, oggetto di regolare contratto con la ditta individuale “Sport Market” della sig.ra Sviderska Victoria”, sicché l'immobile oggetto di trasferimento e la somma di denaro pari ad euro 40.000,00 rappresentavano gli ultimi beni facenti parte del patrimonio del debitore e gli atti di disposizione posti in essere denotavano l'intento fraudolento del creditore volto all'azzeramento della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c..
§ 6.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Giova premettere che l'azione revocatoria, proposta dalla Curatela, è, nella specie, finalizzata a garantire il soddisfacimento del credito, di natura risarcitoria, nascente dalle condotte distrattive poste in essere dal , in danno della società oggetto dell'azione di CP_2 Pt_1
responsabilità che la medesima Curatela aveva instaurato dinanzi al
Tribunale di Napoli.
Tanto, invero, emerge chiaramente dal tenore della citazione di primo grado e dal rilievo per cui, in origine, le due azioni (quella di responsabilità nei confronti del e quella revocatoria) venivano CP_2
proposte congiuntamente, entrambe dinanzi al Tribunale di Napoli, poi dichiaratosi incompetente per territorio rispetto alla revocatoria.
Da quanto osservato discende che, nella specie, la fondatezza dell'azione de qua presupponga: a) l'esistenza di un valido rapporto di pag. 14/29 credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
b) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare l'eventus damni anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore;
c) la ricorrenza, in capo al debitore ed, eventualmente, in capo al terzo avente causa, della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
Peraltro, quanto al requisito soggettivo, giova precisare che in tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. n.
17867/07).
Ribadito che, nella specie, il credito, a tutela del quale ha inteso agire la
Curatela, è quello di carattere risarcitorio, nascente dalle condotte distrattive poste in essere dal , deve rilevarsi che tale credito è CP_2
pag. 15/29 sorto in epoca anteriore sia all'accordo di separazione dei coniugi, che al negozio di trasferimento immobiliare.
Ed infatti, dalla copia dell'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso dalla curatela, nei confronti del , dinanzi al Tribunale CP_2
di Napoli –Sezione Specializzata in Materia di Imprese (di cui al n. R.G.
5188/17), emerge che le condotte distrattive, da quest'ultimo poste in essere ai danni della società Aniway, risalgono al 2009 ed al 2010.
Nello stesso senso depone l'ordinanza ingiunzione ex art. 186 quater c.p.c. n. cronol. 1433/2018 del 29/05/2018, emessa dal Tribunale di
Napoli a carico del nell'ambito del citato giudizio. CP_2
Invero, nell'ordinare all'odierno appellato di pagare, in favore dell'odierna attrice, la somma di euro 400.000,00, il Giudice considerava pacifico, in quanto non contestato dallo stesso , CP_2
che questi aveva sottratto, dal patrimonio della società, merci acquistate dalla per un ammontare superiore ad 400.000,00, CP_4
nel breve periodo tra marzo 2011 e marzo 2012.
Inoltre, sempre quel Giudice riteneva raggiunta la prova del compimento, da parte del , di atti dannosi per i creditori tra CP_2
cui: le rimesse, prive di causale, nei confronti di Pezzella S.r.l. per un totale di € 131.034,00; nei confronti di Parte_2
per € 353.4446,80; nei confronti di “Graziano S.r. per € 296.946,00.
Ed invero, nella citata ordinanza, si legge che “il convenuto ha impegnato la fallita in operazioni commerciali estranee all'oggetto sociale, con le società “ ”, la “Pezzella S.r.l.” e la Parte_2
pag. 16/29 “ dalle quali sarebbero state acquistate merci per circa € Controparte_3
781.000,00; la circostanza che le predette non abbiano fatto insinuazione al passivo fallimentare, contrasta con quanto sostenuto dal
, secondo cui le forniture in discorso non sarebbero mai state CP_2
pagate. Ciò che vale a dimostrare, in via presuntiva: (i) o che si sia trattato di operazioni soggettivamente inesistenti e parzialmente simulate, (ii) o che si sia trattato di operazioni totalmente ed oggettivamente inesistenti, in entrambi i casi capaci di celare possibili distrazioni di somme della fallita”.
I citati pagamenti, come sostenuto dalla Curatela e come comprovato dall'esame dei registri IVA fatture e acquisti 2009 e 2010 della Pt_1
allegati in copia alla produzione attorea di primo grado, si collocano temporalmente in detto periodo.
Può, pertanto, affermarsi che il credito, a tutela del quale la Curatela ha instaurato l'odierno giudizio, sia sorto in epoca anteriore all'ottobre
2012, data di omologa della separazione personale dei coniugi, ed all'agosto del 2013, data dell'atto per Notaio oggetto dell'azione in Per_1
esame.
Irrilevante è, poi, ai fini dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, la circostanza che l'accertamento giudiziale del primo sia intervenuto solo nel 2018, anno nel quale si colloca l'adozione, da parte del Tribunale di Napoli, della sopra citata ordinanza ingiunzione ex art. 186 quater c.p.c..
pag. 17/29 Infatti, “Nel caso di credito litigioso, comunque idoneo a determinare
l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, ove sia un credito di fonte contrattuale, o a quella dell'illecito, qualora si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 11121 del 10/06/2020).
§ 7.
Ciò posto, occorre poi soffermarsi sulla questione, sottesa al primo motivo di appello, della natura gratuita o onerosa dell'atto di disposizione:
Al riguardo, giova rammentare che, secondo consolidata giurisprudenza, peraltro citata anche dal primo Giudice, "Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma,
a uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che svela una sua tipicità propria, la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può connotarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità oppure di quelli della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio- compensativa più ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati, anche solo riflessi, patrimoniali, maturati nel
pag. 18/29 corso della quotidiana convivenza matrimoniale" (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 36562 del 30/12/2023 ).
Tanto premesso, la Corte osserva che, diversamente da quanto opinato dal Tribunale, si sia, nella specie, al cospetto di attribuzioni a titolo gratuito.
In tal senso milita, anzitutto, il tenore letterale degli atti e, in specie: le condizioni della separazione personale omologate dal Tribunale, ove si legge, al punto G, che il si impegnava a trasferire alla moglie, a CP_2
titolo gratuito, la proprietà dell'immobile adibito a residenza familiare;
l'atto per Notaio del 5.8.2013, oggetto dell'azione revocatoria in Per_1
esame, al cui articolo 4, si faceva riferimento, per indicare il valore del compendio oggetto di trasferimento, al bene donato.
Come condivisibilmente obiettato dall'appellante, tali espressioni sono sintomatiche della volontà delle parti di considerare il trasferimento come non connotato da una finalità solutorio compensativa
Del resto, siccome per sua stessa ammissione, la era CP
disoccupata e priva di redditi o di beni propri, che potesse avere apportato al ménage familiare durante il matrimonio, il trasferimento dell'immobile non appare nemmeno funzionale a compensare tali ipotetiche attribuzioni.
Sotto altro profilo, appare innegabile che il citato trasferimento immobiliare si riveli oggettivamente ultroneo in rapporto al fine, dichiarato nel ricorso per separazione consensuale, di compensare la pag. 19/29 misura dell'assegno che il si impegnava a versare come CP_2
contributo al mantenimento della moglie e dei figli minori.
Infatti, al riguardo, deve evidenziarsi come già l'assegnazione alla moglie del godimento della casa familiare, previsto al punto E) delle condizioni della separazione, realizzava il predetto scopo, consentendo al nucleo familiare, costituito dalla e dai figli minori, di CP
continuare ad abitare nella casa un tempo coniugale.
Ne segue che, se tale finalità era garantita dall'assegnazione esclusiva della residenza familiare alla moglie, non è sostenibile che, per perseguire detto scopo, il dovesse finanche obbligarsi a CP_2
trasferire all'ex coniuge quello che, per sua stessa ammissione, costituiva l'unico ed ultimo cespite di sua proprietà.
Per altro verso, l'impegno, assunto dal , in base a quanto CP_2
previsto dal punto G) dell'accordo di separazione, di trasferire al coniuge la proprietà della casa e di versare alla ex moglie in un'unica soluzione 40 mila euro, si pone in stridente contrasto con le, nello stesso accordo di separazione, dichiarate condizioni di difficoltà economiche dello stesso . CP_2
E', cioè, oggettivamente inverosimile che una persona, che per sua ammissione si trovi in condizioni economiche precarie, si obblighi a privarsi del solo bene immobile di cui si dispone ed a trasferire alla moglie in un'unica soluzione una somma oggettivamente consistente.
Peraltro, non meno sospetto appare come, a fronte di tali gravosi impegni, il non si fosse premurato nemmeno di farsi rilasciare CP_2
pag. 20/29 dal coniuge una dichiarazione che, a fronte dell'adempimento dell'obbligazione di trasferimento, lo liberasse, per il futuro, degli obblighi di mantenimento verso la stessa.
D'altra parte, è innegabile che il tenore dell'accordo di separazione in esame si riveli oggettivamente anomalo ed inusuale, rispetto a quanto normalmente accade nell'ambito di rapporti, quali le separazioni personali tra coniugi, il più delle volte caratterizzate da accesa rivalità
e da attribuzioni patrimoniali coerenti con le rispettive condizioni economiche delle parti coinvolte.
Ed invero, nella specie, il , pur qualificandosi come persona in CP_2
difficoltà economiche, assumeva su di sé, oltre all'obbligo di versare un assegno di mantenimento per la moglie e per i due figli minori, di cui condivideva con la prima l'affidamento, di euro 600,00 mensili, quello di trasferirle la proprietà esclusiva della casa coniugale e la somma di denaro di euro 40.000,00, rimanendo, come dallo stesso successivamente dichiarato nel verbale di pignoramento mobiliare del
30.12.2013, privo di alcun bene utilmente pignorabile.
E', allora, di tutta evidenza che l'accordo di separazione in questione fosse, in assenza di alcuna plausibile giustificazione, palesemente sbilanciato a favore della e non coerente con la precaria CP
condizione economica nella quale, per sua ammissione, il CP_2
versava già nel 2012.
Ciò posto, merita rimarcare che, secondo la Cassazione, "L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro
pag. 21/29 in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benché sia stato impugnato il solo contratto di cessione" (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28558 del
06/11/2024)
Inoltre, sempre secondo la Cassazione, l'onerosità dell'attribuzione patrimoniale non può farsi discendere tout court dall'astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma può emergere dall'esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al ménage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione (Cass. 10/04/2013, n. 8678). Se ne trae la conseguenza che la qualificazione dell'atto dispositivo come atto a titolo oneroso dipende dalla possibilità di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessità di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17908 del 2019).
Da quanto premesso discende che, difettando, nella specie, le condizioni per poter attribuire al trasferimento immobiliare la funzione solutoria compensativa di pregressi rapporti tra le parti, detto atto, al pari dell'impegno assunto dal di trasferire alla CP_2
moglie la somma di euro 40.000,00, vada qualificato come a titolo gratuito.
pag. 22/29 § 8.
Ne segue che, ai fini dell'accoglimento della domanda, non sia rilevante stabilire quale fosse lo stato soggettivo del coniuge beneficiario del trasferimento, essendo sufficiente la scientia damni del debitore (cfr.
Cass. Civ. n. 17867/07, cit.).
Orbene, nella specie, siffatta consapevolezza certamente sussisteva dal momento che, come dinanzi ampiamente chiarito, le condotte distrattive poste in essere dal , ai danni della si CP_2 Pt_1
collocano temporalmente in epoca ampiamente anteriore alla data del trasferimento immobiliare di cui trattasi.
Del resto, che l'accordo di separazione, nella parte ai fini in esame rilevante, ed il successivo atto di trasferimento immobiliare fossero stati compiuti dal nella piena consapevolezza di sottrarre i CP_2
beni alla generica garanzia del credito, nascente nei suoi confronti dai descritti comportamenti distrattivi, emerge nitidamente dal rilievo per cui lo stesso , benché legalmente separato, abbia continuato a CP_2
dimorare nell'abitazione familiare anche in epoca successiva all'omologa della separazione.
Infatti, dal verbale di pignoramento mobiliare del 30.12.2013, prodotto in primo grado dalla Curatela, emerge che la convivenza tra le parti non era venuta meno neanche nel periodo immediatamente successivo alla separazione, nonostante nel ricorso i coniugi dichiaravano di trovarsi nell'impossibilità di proseguire la convivenza. Inoltre, siffatta convivenza era ancora perdurante al 3.3.2017, epoca nella quale al pag. 23/29 veniva notificato l'originario atto di citazione introduttivo del CP_2
giudizio di primo, instaurato dalla Curatela innanzi al Tribunale di
Napoli. Infatti, l'atto de quo veniva notificato a Controparte_2
presso l'immobile che lo stesso aveva in precedenza trasferito alla
, sito in Via G. Bosco n. 13 (già Via Santella, residence “Le CP
Torri”), in Santa Maria Capua Vetere.
§ 9.
Da ultimo, ricorre certamente il requisito dell'eventus damni, perché, da quanto dinanzi chiarito, emerge come il , con l'atto di CP_2
disposizione del 2013, si sia privato di ogni residuo bene, ostacolando e rendendola finanche impossibile, qualsivoglia iniziativa della
Curatela tesa al recupero della propria ragione creditoria.
Peraltro, la convenuta, pur avendo dedotto l'esistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare in capo al coniuge, alcuna prova ha al riguardo fornito.
§ 10.
Ne segue che, in accoglimento del primo motivo di appello ed in riforma della gravata sentenza, debba dichiararsi l'inefficacia, nei confronti della Curatela istante, dell'atto per Notar da S. Persona_1
Maria C.V., Rep. n. 111.110, Rac. n. 69.798, registrato all'Agenzia delle
Entrate di S. Maria C.V. il 7/8/2013 al n. 4838 e trascritto all'Ufficio del
Territorio di S. Maria C.V. l'8/8/2013 ai nn. 21683 Registro Particolare
e 28592 Registro Generale, con il quale , cedeva e Controparte_2
trasferiva al coniuge, , la piena proprietà dei seguenti Controparte_1
pag. 24/29 beni immobili: alloggio ad uso abitazione al quinto piano della scala
“F”, interno 9, composto di sei vani e mezzo catastali, confinante con int. 10, pianerottolo, area scoperta, riportato nel catasto fabbricati del
Comune di S. Maria C.V. al foglio 5, particella 5143, sub 339, scala F, piano 5, int. 9, cat. A/2 classe 4, vani 6,5, R.C. Euro 872,81, Via Santella,
S. Maria C.V.; - box auto al piano seminterrato n. 74, confinante con scala F, area comune di accesso, sub 254, riportato nel catasto fabbricati del Comune di S. Maria C.V. al foglio 5, particella 5143, sub.
255, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq. 18, R.C. Euro 92,03, Via Santella, S.
Maria C.V..
Va, altresì, dichiarata l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell'obbligo, di cui al punto G) delle condizioni di separazione personale omologate dal Tribunale di S. Maria C.V. il 18.10.2012, assunto da di versare alla moglie, entro il dicembre Controparte_2
dello stesso anno, euro 40.000,00.
Deve, invece, disattendersi la domanda dell'attrice, tesa ad ottenere la condanna della convenuta, odierna appellata, alla restituzione di tale somma, perché, allo stato, difetta la prova che l'attribuzione patrimoniale de qua sia effettivamente intervenuta, prevedendo l'accordo di separazione la sola obbligazione di pagamento.
Va poi ordinato al Competente Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità
§ 11.
pag. 25/29 Resta assorbito l'esame del secondo motivo di appello.
§ 12.
All'accoglimento dell'appello segue la necessità di procedere ad una rinnovata regolazione delle spese processuali di entrambi i gradi, da operarsi in relazione all'esito complessivo della controversia.
Nella specie, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali di entrambi i gradi, nel rapporto tra l'attrice originaria ed entrambi gli originari convenuti, debbono seguire la soccombenza di questi ultimi.
La relativa liquidazione viene come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione delle cause da euro 520.001,00 ad euro 1.000.000, avuto riguardo al valore del credito a tutela del quale è stato introdotto il giudizio, con riconoscimento, per il primo grado, dei compensi tabellari medi per tutte le fasi e per l'appello dei compensi medi per tutte le fasi ad eccezione di quella di trattazione/istruttoria, rispetto alla quale appare equo il riconoscimento dei minimi, in ragione della ridotta attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la Parte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
pag. 26/29 a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inefficace, nei confronti della
1) l'atto per Notar Parte_1 Per_1
da S. Maria C.V., Rep. n. 111.110, Rac. n. 69.798, registrato
[...]
all'Agenzia delle Entrate di S. Maria C.V. il 7/8/2013 al n. 4838 e trascritto all'Ufficio del Territorio di S. Maria C.V. l'8/8/2013 ai nn. 21683 Registro Particolare e 28592 Registro Generale, con il quale, , cedeva e trasferiva al coniuge, Controparte_2
, la piena proprietà dei seguenti beni immobili: Controparte_1
alloggio ad uso abitazione al quinto piano della scala “F”, interno
9, composto di sei vani e mezzo catastali, confinante con int. 10, pianerottolo, area scoperta, riportato nel catasto fabbricati del
Comune di S. Maria C.V. al foglio 5, particella 5143, sub 339, scala
F, piano 5, int. 9, cat. A/2 classe 4, vani 6,5, R.C. Euro 872,81, Via
Santella, S. Maria C.V.; box auto al piano seminterrato n. 74, confinante con scala F, area comune di accesso, sub 254, riportato nel catasto fabbricati del Comune di S. Maria C.V. al foglio 5, particella 5143, sub. 255, piano S1, cat. C/6, classe 6, mq.
18, R.C. Euro 92,03, Via Santella, S. Maria C.V.; 2) la condizione, di cui al punto G) del verbale di separazione personale dei coniugi,
e , omologata dal Tribunale di Controparte_2 Controparte_1
S. Maria C.V. il 18.10.2012, con la quale si Controparte_2
obbligava a versare alla moglie la somma di euro 40.000,00;
b) ordina all'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate, territorialmente competente, di trascrivere la presente sentenza, con esonero da responsabilità;
pag. 27/29 c) condanna e , in solido tra di Controparte_2 Controparte_1
loro, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali, che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 786,00 per esborsi, euro 29.193,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, in euro 379.50 per esborsi, euro 22.333,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'addetta all' dott. Alessia Pasquariello)
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