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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2042/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2042/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PICARDI PASQUALE ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. IOPPOLO MATTEO ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI per entrambe le parti: emettere pronuncia sullo status con rimessione della causa sul ruolo per le questioni accessorie pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta dagli atti che i coniugi e hanno contratto matrimonio con rito CP_2 CP_1 civile in Lissone il 24/05/2006 e che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 25.11.21.
Non è poi contestato che dalla data di comparizione all'udienza presidenziale di separazione non vi sia mai stata riconciliazione. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Dovendo la causa proseguire sulle domande accessorie alla pronuncia sullo status, va disposta la rimessione sul ruolo come da separata ordinanza. III. Le spese di lite vanno riservate al giudizio definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e CP_1 CP_2 in Lissone il 24.05.2006 e trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
[...]
Comune (atti di matrimonio anno 2006, Parte I, n.23);
II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lissone di provvedere alla annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 8/05/2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2042/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
PICARDI PASQUALE ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] il [...], con il patrocinio Controparte_2 C.F._2 dell'avv. IOPPOLO MATTEO ed elettivamente domiciliato presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio-scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI per entrambe le parti: emettere pronuncia sullo status con rimessione della causa sul ruolo per le questioni accessorie pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta dagli atti che i coniugi e hanno contratto matrimonio con rito CP_2 CP_1 civile in Lissone il 24/05/2006 e che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata in data 25.11.21.
Non è poi contestato che dalla data di comparizione all'udienza presidenziale di separazione non vi sia mai stata riconciliazione. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge 55/15.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Dovendo la causa proseguire sulle domande accessorie alla pronuncia sullo status, va disposta la rimessione sul ruolo come da separata ordinanza. III. Le spese di lite vanno riservate al giudizio definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Monza, IV^ sezione civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda di CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...]
I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e CP_1 CP_2 in Lissone il 24.05.2006 e trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
[...]
Comune (atti di matrimonio anno 2006, Parte I, n.23);
II. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lissone di provvedere alla annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sui registri dello Stato Civile ed a quant'altro di sua competenza;
III. dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
IV. spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 8/05/2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2