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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/08/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 luglio 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. COLOGNO ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
, (C.F. ) nato a [...] il CP_1 Controparte_2 C.F._2
07/06/1968, rappresentato e difeso dall'avv. LIOI DIMITRI ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni
Per “In via principale e nel merito: Parte_1
1) Pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, giuste le Parte_2 ragioni riportate in narrativa;
2) Assegnarsi la casa coniugale sita in Chiuduno Via Petrarca n. 17, con tutto ciò che l'arreda e correda, alla sig.ra già proprietaria della stessa;
Parte_1
3) Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, essendo titolare di redditi propri;
4) Disporre, che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non CP_2 economicamente autosufficienti, corrispondendo alla sig.ra la somma mensile di € 1.200,00= Pt_1
(€ 600,00= per ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
5) Respingersi la richiesta di dazione diretta al figlio dell'assegno di Controparte_2 mantenimento disposto in suo favore;
6) Disporre che ciascun genitore concorra, sino a quando i figli diventeranno economicamente autosufficienti, al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole, secondo io schema di cui al protocollo del Tribunale di Bergamo del 31.10.2024:
7) Disporre che l'assegno unico per il figlio sarà percepito dalla sig.ra e, a tal fine, Per_1 Pt_1 il sig. dovrà rilasciare le relative dichiarazioni qualora necessarie. CP_2
In via istruttoria:
si chiede rimettersi la causa in istruttoria, ammettendo la prova per testi sui seguenti capitoli, ricordando che “soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi e di nullità del vincolo matrimoniale, le deposizioni de relato actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice…specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni” (ex pluribus Cass. Civ. sent. n. 16262/20231).
1) Vero che i coniugi - sino al 2017 condividevano insieme festività e momenti Pt_1 CP_2 conviviali con amici e parenti?;
2) Vero che i coniugi - sino al 2017 trascorrevano le vacanze insieme, con figli ed Pt_1 CP_2 amici: in Puglia nel 2015 e a Kos nel 2016? (cfr docc. 10 e 11 da rammostrarsi ai testi);
2 Si indicano a testi sui capp. 1) e 2):
- residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_2
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_3
- residente in [...]. Testimone_4
3) Vero che la sig.ra le riferiva di aver scoperto nel mese di maggio 2017 che il Parte_1 marito aveva postato sull'applicazione Grindr proprie immagini con la didascalia “cerco sex”?;
4) Vero che la sig.ra le riferiva che nella chat dell'applicazione Grindr il sig. Parte_1 commentava i propri rapporti sessuali extraconiugali?; CP_2
5) Vero che la sig.ra le riferiva che il sig. scriveva nella chat Parte_1 CP_2 dell'applicazione Grindr di come la moglie fosse all'oscuro delle sue relazioni extraconiugali?;
Si indicano a testi sui capp. 3), 4) e 5):
- residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_2
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_3
6) Vero che la sig.ra le riferiva che il marito, dopo la scoperta del tradimento, le Parte_1 chiedeva perdono e prometteva che non l'avrebbe più tradita?;
Si indica a testi sul cap. 6):
- residente in [...]; Testimone_1
7) Vero che nell'agosto del 2021 la sig.ra scopriva che il marito aveva ripreso a Controparte_3 tradirla?;
Si indicano a testi sul cap. 7):
- residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_2
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_3
8) Vero che dal mese di novembre 2021 al mese di luglio 2022 la sig.ra si prendeva Parte_1 cura del marito risultato positivo all'HIV?
3 Si indica a teste sul cap. 8):
- residente in [...]; Testimone_1
9) Vero che nei mesi di settembre e ottobre 2022 il sig. ricominciava con frequenza CP_2 settimanale ad intrattenere relazioni extraconiugali?
Si indicano a testi sul cap. 9):
- residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_2
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi giudiziali
Inoltre, i sottoscritti procuratori, visto l'art. 473 bis. 49 c.p.c.
CHIEDONO
che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bergamo, decorso il termine previsto dall'art. 3 Legge n.
898/1970, e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale di separazione, voglia rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al
Giudice Relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti la PM per acquisirne il parere, voglia
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Chiuduno Via Petrarca n. 17, con tutto ciò che l'arreda e correda, alla sig.ra già proprietaria della stessa;
Parte_1
2) Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, essendo titolare di redditi propri;
3) Confermare l'assegno di mantenimento a carico il sig. da corrispondersi alla sig.ra CP_2 Pt_1 per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nell'importo mensile di € 1.200,00=
(€ 600,00= per ciascuno) già opportunamente rivalutato alla data della pronuncia di divorzio;
tale importo sarà poi di nuovo rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
4) Confermare che ciascun genitore concorra, sino a quando i figli diventeranno economicamente autosufficienti, al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole, secondo il protocollo sopra riportato;
4 5) Confermare che l'assegno unico per il figlio , se ancora dovuto, sarà percepito dalla Per_1 sig.ra e, a tal fine, il sig. dovrà rilasciare le relative dichiarazioni qualora necessarie. Pt_1 CP_2
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi giudiziali”.
Per , “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, rispettato ogni adempimento di legge ex art. 473 bis.14 c.p.c., accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, autorizzati i medesimi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, così giudicare:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con espresso Parte_2 Parte_1 rigetto della domanda di addebito richiesta dalla ricorrente.
- Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, essendo titolare di redditi propri.
- Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_2 Parte_1 per il figlio e per il figlio , a titolo di assegno di mantenimento Persona_2 Controparte_2
e fino alla loro autosufficienza economica, la somma mensile di € 350,00 per ciascun figlio, con rivalutazione Istat come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese.
- Disporre che ciascun genitore concorra, sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti, al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole, secondo il seguente schema:
“- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- Spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
5 tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con istanza al Collegio per l'acquisizione integrale al fascicolo di causa dei documenti prodotti nell'interesse del signor e per l'ammissione dei capitoli di prova per testi non ammessi dal CP_2
Giudice Relatore in corso di causa.
IN OGNI CASO: porre a carico della parte ricorrente tutte le spese e competenze del presente giudizio.”;
per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo generale il 17 maggio 2024, premesso che contraeva Parte_1
matrimonio con rito concordatario con , in CHIUDUNO, in data CP_1 Controparte_2
03/08/2000 (anno 2000, atto n. 15, reg. CHIUDUNO, parte II, serie A), dalla cui unione nascevano i figli il 08.06.2002 e il 01.05.2005, si rivolgeva all'intestato Controparte_2 Persona_2
Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale con addebito al marito e formulava le domande accessorie.
Con comparsa di risposta depositata il 20 settembre 2024, si costituiva in giudizio , CP_1 CP_2
il quale aderiva alla pronuncia sullo status e chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla
[...] parte attrice.
All'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 22 ottobre 2024, il Giudice relatore sentiva ampiamente e congiuntamente le parti ed esperiva il tentativo di conciliazione, avente esito negativo. Segnatamente, , formulava la seguente proposta conciliativa: “a CP_1 Controparte_2
fronte della rinuncia della signora rispetto alla domanda di addebito, si propone di versare Pt_1
per il mantenimento dei due figli maggiorenni l'importo complessivo di euro 900,00 al mese (450,00 euro al mese per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo”, che dichiarava di non accettare. Il Giudice relatore Parte_1
autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati, riservandosi di provvedere.
6 Con riservata ordinanza del 23 ottobre 2024, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, ordinava alle parti di depositare i documenti di cui all'art. 473-bis. 12 c.p.c., non ancora in atti, e rinviava la causa all'udienza dell'11 dicembre 2024, da svolgersi in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 23 dicembre 2024, il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, fissava, per la rimessione della causa in decisione,
l'udienza del 10 giugno 2025 da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 luglio 2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice relatore, che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate, su cui le parti hanno insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Ritiene infatti il Collegio che la documentazione, complessivamente acquisita agli atti del giudizio, consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di contribuzione a carico del padre per il mantenimento dei figli maggiorenni, dovendosi, sul punto, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica, non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744,
Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti. Deve, infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto nel giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
7 Sul punto deve premettersi che e , hanno contratto Parte_1 CP_1 Controparte_2
matrimonio con rito concordatario, in CHIUDUNO, in data 03/08/2000 (anno 2000, atto n. 15, reg.
CHIUDUNO, parte II, serie A).
Dall'unione delle parti sono nati i figli il 08.06.2002 e il Controparte_2 Persona_2
01.05.2005.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda formulata da entrambe le parti e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c., come richiesto dalla parte attrice.
Sulla domanda di addebito
ha formulato domanda di addebito della separazione a , Parte_1 CP_1 Controparte_2
adducendo che la causa della crisi coniugale sarebbe stata la scoperta da parte della moglie delle relazioni extra-coniugali intrattenute dal marito con altri uomini.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione, vanno preliminarmente svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, si osserva che affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere
8 una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre, altresì, che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha avuto modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (v. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale rispetto al fallimento del matrimonio.
Con particolare riguardo, poi, alla domanda di addebito per violazione del dovere di fedeltà, vale la pena richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (nella specie, è stata ritenuta sufficiente una fotografia, la quale certificava il tradimento, ai fini dell'addebito della separazione coniugale in capo al marito)” (v. Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22291) e “L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che
l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una
9 convivenza ormai solo nominale e formale” (v. Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394), di conseguenza, grava sul coniuge che eccepisce l'inefficacia causale della violazione dell'obbligo di fedeltà ai fini del rigetto della domanda di addebito, dimostrare, per l'appunto, la preesistenza della crisi coniugale rispetto alla predetta infedeltà, occorrendo pertanto la prova del fatto che il rapporto coniugale fosse già compromesso nel momento in cui è accertata la relazione extra-coniugale.
Ciò premesso, ha dedotto che la crisi coniugale sarebbe da ricondurre esclusivamente Parte_1
alla condotta infedele del marito, il quale, a partire dal 2017, intratteneva relazioni extraconiugali con altri uomini, dapprima celate e successivamente reiterate, nonostante la disponibilità manifestata dalla moglie a proseguire il rapporto. In particolare, ha evidenziato come, nel maggio Parte_1
2017, scopriva casualmente il profilo del marito sull'applicazione “Grinder”, contenente commenti espliciti su rapporti sessuali con altri uomini. A seguito dell'ammissione del tradimento, la stessa, per tutelare i figli, acconsentiva a intraprendere un percorso di terapia di coppia, negando tuttavia di aver mai autorizzato o accettato le frequentazioni extraconiugali del marito.
Nel settembre 2021, a seguito della pubblicazione involontaria da parte del convenuto di un messaggio sullo stato WhatsApp, dal contenuto inequivocabile circa il proprio orientamento sessuale, l'attrice lo invitava a lasciare la casa coniugale. Tuttavia, nel novembre 2021, lo riaccoglieva per assisterlo nel percorso sanitario legato alla sieropositività di cui il medesimo era affetto, adempiendo così i doveri coniugali. ha poi sottolineato come, nonostante i tentativi di recuperare il Parte_1
matrimonio, il marito riprendeva a tradirla tra il mese di settembre e di ottobre 2022, inducendola pertanto a chiedere al marito di andarsene definitivamente dalla casa coniugale nel mese di novembre dello stesso anno. ha inoltre evidenziato che, prima dell'insorgere della crisi, il Parte_1
rapporto coniugale era sereno e caratterizzato da una quotidianità armonica, sicché la rottura dell'equilibrio matrimoniale sarebbe da imputare esclusivamente alla violazione del dovere di fedeltà da parte del convenuto.
, ha sostenuto che le difficoltà coniugali sarebbero sorte già nel 2014, a CP_1 Controparte_2
seguito di un atteggiamento di freddezza e distacco da parte della moglie, che lo avrebbe indotto a vivere un senso di esclusione e di sofferenza legato alla propria identità personale. Ha ammesso di aver intrattenuto relazioni extraconiugali, precisando, tuttavia, che tali condotte non sarebbero state frutto di una scelta diretta a compromettere il rapporto coniugale, bensì l'esito di un percorso interiore, lungo e doloroso, di presa di coscienza del proprio orientamento sessuale. Secondo la tesi difensiva del convenuto, non si tratterebbe di un tradimento, ma di una “ricerca di appagamento rispetto a un senso di pregressa privazione”, vissuta come una ferita interiore. Il convenuto ha inoltre sostenuto che fosse consapevole del percorso del marito, che lo avesse più volte riaccolto e che Parte_1
10 avesse partecipato attivamente alla terapia di coppia, arrivando persino a conoscere alcune delle persone da lui frequentate. Tali circostanze – in particolare la reiterata disponibilità della moglie a proseguire la relazione e la sua partecipazione alla terapia di coppia – dimostrerebbero, secondo , CP_1
che le relazioni extraconiugali non sarebbero state esse la causa della crisi, né Controparte_2 dell'intollerabilità della convivenza. La crisi coniugale, a detta del convenuto, sarebbe divenuta irreversibile soltanto nel novembre 2022, per effetto di un reciproco logoramento, e non già per la scoperta dei tradimenti.
A sostegno della propria tesi, il convenuto ha poi prodotto una serie di messaggi WhatsApp scambiati con dai quali emergerebbe sia che l'omosessualità del marito veniva affrontata dalle Parte_1
parti, congiuntamente, nell'ambito di un percorso condiviso, sia l'assenza di una condotta intenzionale, lucida e consapevole del marito, idonea a giustificare l'addebito.
In altri termini, il convenuto ha sostenuto che la domanda di addebito della separazione dovrebbe essere rigettata per mancanza di un nesso causale diretto tra le relazioni extraconiugali e la rottura del rapporto, essendo la crisi preesistente e per il fatto che, in ogni caso, la moglie non si sarebbe limitata a tollerare l'infedeltà, ma l'avrebbe persino accettata, nell'ambito di un percorso condiviso con il marito. Secondo , dunque, non sarebbe stata l'infedeltà la causa della crisi, CP_1 Controparte_2
e ciò in quanto il rapporto coniugale si sarebbe esaurito per entrambi, nel contesto di un reciproco logoramento.
Inoltre, il convenuto ha dedotto che mancherebbe la prova della coscienza e volontà di ledere la moglie, elemento necessario ai fini della pronuncia dell'addebito. A tal riguardo, ha sostenuto che la scelta di non informare subito la moglie del proprio orientamento sessuale e di tenerla all'oscuro delle frequentazioni con altri uomini non sarebbe stata dettata da intenzioni lesive, bensì dalla mera incapacità personale di affrontare il proprio vissuto.
La domanda di addebito formulata dalla parte attrice è fondata.
È opportuno evidenziare, in primo luogo, che il convenuto ha ammesso di aver intrattenuto relazioni extraconiugali con altri uomini negli anni 2013-2014, parallelamente all'assunzione della piena consapevolezza del proprio orientamento sessuale, agendo per circa tre anni, all'oscuro della moglie, la quale è infatti venuta a conoscenza dell'omosessualità del marito, soltanto, accidentalmente, nel
2017.
, ha precisato che, negli anni 2013-2014, aveva percepito un atteggiamento CP_1 Controparte_2
di distacco e di freddezza da parte della moglie, sostenendo che l'allontanamento della moglie avrebbe
11 contribuito a far emergere in lui un senso di repressione del proprio orientamento sessuale, inducendolo a violare il dovere di fedeltà coniugale.
Sul punto, osserva il Collegio che l'asserito atteggiamento di distacco della moglie negli anni 2013-
2014 non è stato dimostrato dal convenuto, né, d'altra parte, egli ha fornito la prova del fatto che i tradimenti siano avvenuti in un contesto di crisi coniugale già iniziata. Invero, dai messaggi prodotti, non soltanto non si evince l'esistenza di alcuna crisi pregressa, ma neppure vi è evidenza di un qualche affievolimento dell'affectio coniugalis (v. doc. 16, . Pertanto, ritiene il Collegio non assolto CP_2
l'onere della prova posto a carico di , relativo alla preesistenza della crisi, CP_1 Controparte_2
dovendosi ritenere che il medesimo abbia iniziato a tradire la moglie quando il matrimonio era ancora solido.
La circostanza, poi, di aver taciuto alla moglie il proprio reale orientamento sessuale, per circa tre anni, intrattenendo medio tempore rapporti intimi con altri uomini, costituisce, a tutti gli effetti, una grave violazione del dovere di fedeltà coniugale, e ciò indipendentemente dalle implicazioni psicologiche che la scoperta della propria omosessualità possa aver determinato per , CP_1 Controparte_2
In altri termini, le asserite implicazioni psicologiche legate alla progressiva presa di coscienza del proprio orientamento sessuale non possono, in alcun modo, giustificare la violazione del dovere di fedeltà. Ciò vale, in particolare, laddove risulti accertato, come nel caso di specie, che il marito ha intrattenuto relazioni extraconiugali omosessuali per anni, senza informare la moglie, la quale, ignara di tali condotte, ha subito una concreta lesione del rapporto di fiducia su cui si fonda il vincolo coniugale.
, ha proseguito sostenendo che dovrebbe, in ogni caso, escludersi un CP_1 Controparte_2 rapporto di derivazione causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, per il fatto che la moglie, appresa la notizia dell'omosessualità e dell'infedeltà, avrebbe ripetutamente tollerato le relazioni extra-coniugali del marito, continuando – fatte salve alcune interruzioni – a coabitare insieme allo stesso e ad avere – fino alla notizia della sieropositività – anche rapporti intimi.
A tal riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui “In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi,
12 quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugaliis" era già venuta meno da tempo” (v.
Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25966 del 02/09/2022; v. altresì Tribunale Torino sez. VII,
06/02/2024, n.856). Ne consegue che la tolleranza della relazione extraconiugale non può, di per sé, giustificare la violazione del dovere di fedeltà, ai fini del rigetto della domanda di addebito. Tale circostanza potrebbe, al più, assumere valore indiziario, utile a dimostrare che l'“affectio coniugalis” era già venuta meno, prima dell'inizio della relazione extraconiugale.
Nel caso di specie, come si è detto, non vi sono gli elementi probatori per ritenere che i tradimenti del marito sono cominciati quando il matrimonio era compromesso. Peraltro, non si è Parte_1
limitata a tollerare i tradimenti, ma ha assunto un ruolo attivo, nel tentativo di salvare il matrimonio, malgrado l'omosessualità, e così ha sostenuto il marito durante il percorso di assunzione di consapevolezza del proprio orientamento sessuale, ha partecipato alla terapia di coppia e ha prestato assistenza al marito durante la malattia. Tale atteggiamento collaborativo di dimostra, Parte_1
al contrato, come, nel momento in cui l'infedeltà è cominciata, il rapporto coniugale fosse solido e il vincolo affettivo forte.
Per dirla diversamente, una volta appresa la notizia delle frequentazioni Parte_1
extraconiugali del marito, non ha assunto un atteggiamento di mera tolleranza passiva – che avrebbe potuto essere letta come indice del disinteresse per il marito e, quindi, di un possibile indebolimento del vincolo affettivo – ma, al contrario, ha adottato un comportamento attivo, collaborativo, impegnandosi concretamente per salvaguardare l'unità familiare, nell'ottica della tutela del superiore interesse della prole.
Con riguardo a quest'ultimo profilo, è significativo osservare che le affermazioni del convenuto relative al fatto che il ruolo attivo assunto dalla moglie denoterebbe l'accettazione da parte della stessa dell'infedeltà – accettazione che, per il convenuto, escluderebbe la responsabilità dello stesso per il fallimento del matrimonio per mancanza del nesso di causalità – stringendo legami anche con alcune delle persone frequentate dal marito, sono rimaste prive di riscontro probatorio, e, in ogni caso, si tratta di allegazioni del tutto irrilevanti rispetto alla domanda di addebito. Ciò in quanto, per tutte le ragioni sopra esposte, l'affectio coniugalis non era venuta meno quando il marito ha iniziato a tradire la moglie, affectio coniugalis che emerge dagli stessi estratti di conversazioni WhatsApp prodotti dal convenuto, da cui si evince il forte sentimento che la moglie provava per il marito, anche anni dopo la notizia dell'omosessualità (v. doc. 16, messaggio del 28 novembre 2021 , ritorna con me”). CP_2 CP_1
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, l'atteggiamento di tolleranza di Parte_1 non esclude il nesso di derivazione causale della crisi matrimoniale dall'infedeltà, ma dimostra
[...]
13 – giova ribadirlo – che il rapporto tra i coniugi era ancora solido quando il marito ha iniziato a tradire la moglie.
Chiarito, dunque, che costituisce un fatto non contestato che , ha intrattenuto CP_1 Controparte_2
per anni delle relazioni extraconiugali, celandole alle moglie, chiarito che, nel caso di specie, manca la prova della preesistenza della crisi, chiarito che l'infedeltà omossessuale ha la stessa portata dell'infedeltà eterosessuale, per il fatto che “Va addebitata al marito la separazione personale richiesta dalla moglie, alla quale il coniuge, solo dopo molti anni di normale convivenza, ha confessato di essere omosessuale e di avere avuto già una relazione con persona dello stesso sesso, lasciando la casa familiare per andare a convivere con un altro uomo (…): nella crisi irreversibile del vincolo matrimoniale ha avuto certa e decisiva rilevanza causale, effettuale e giuridica l'omosessualità maritale” (v. Tribunale Brescia, 14/10/2006; v. altresì Cassazione civile sez. I, 01/03/2005, n.4290), chiarito che la tolleranza non esclude il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, occorre ora soffermarsi sull'ultimo argomento della linea difensiva del convenuto, relativo alla mancanza di prova della coscienza e volontà di ledere la moglie.
A tal riguardo, è significativo osservare che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di addebito non richiede la coscienza e volontà di ledere l'altro coniuge, bensì la coscienza e volontà della condotta realizzata in violazione dei doveri coniugali. Ai fini della pronuncia di addebito, occorre cioè che il coniuge, quando commette una violazione dei doveri coniugali, sia capace di intendere e di volere, in quanto “Pur dopo la scomparsa della separazione per colpa, a seguito della riforma del diritto di famiglia, il concetto di addebitabilità della separazione, di cui al comma secondo dell'art. 151 cod. civ., come novellato dall'art. 33 della legge 19 maggio 1975 n. 151, non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento cosciente e volontario ad una persona capace d'intendere e di volere” (v. Cassazione,
Sez. 1, Sentenza n. 26 del 03/01/1991; v. altresì Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4639 del 06/09/1985),
e non già che persegua lo specifico scopo di ledere e danneggiare l'altro coniuge.
Nel caso di specie, non è contestato che , fosse pienamente capace di CP_1 Controparte_2
intendere e di volere quando ha iniziato a frequentare altri uomini, così come non è contestato che egli fosse consapevole di trasgredire il dovere di fedeltà coniugale.
Tale consapevolezza, peraltro, emerge anche dagli estratti di conversazioni WhatsApp prodotti dal convenuto. Sovvengono sia il messaggio del 10 ottobre 2022, con cui il convenuto ha risposto all'attrice “Ciao abbastanza bene, pensieri e ripensamenti, arriveremo ad una conclusione. Non voglio
a questo punto farti soffrire oltre. Tu come stai?”, che il messaggio del 2 novembre 2022 con cui il
14 convenuto scriveva alla moglie “(…) e non voglio più farti soffrire, non voglio litigare o scannarci.
Siamo persone adulte, cerchiamo di ragionare e accordarci su tutto, compresi i nostri bellissimi ragazzi. Quindi penso sia arrivato il momento di allontanarci e riprenderci una vita più serena per entrambi” (v. doc. 16, . La circostanza che abbia, in più occasioni, CP_2 Persona_3
manifestato il desiderio di non arrecare ulteriore sofferenza alla moglie è indicativa della sua consapevolezza, non solo, di aver violato l'obbligo di fedeltà coniugale, ma anche dell'impatto che tale infedeltà ha avuto sulla vita della coniuge.
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che la causa della crisi coniugale sia rappresentata dalla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di dovendosi pertanto Persona_3 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al medesimo, ai sensi dell'art. 151, comma secondo, c.c.
Sulle condizioni economiche dei coniugi
Preliminarmente, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n.
23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti, delle verbalizzazioni delle parti e delle risultanze dell'indagine tramite la Guardia di Finanza.
CP_ Ciò premesso, risulta essere impiegata a tempo pieno e indeterminato presso l' Parte_1
di Bergamo con una retribuzione mensile di euro 1.800,00 netti per tredici mensilità, in linea con le dichiarazioni dei redditi in atti, da cui risulta per l'anno di imposta 2021 un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.795,5 (v. MOD 730 2022), per l'anno di imposta 2022 un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 2.055,80 (v. MOD 730 2023) e per l'anno di imposta 2023 un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 2.165,00 (v. MOD 730 2024), nonché titolare di titoli in
Intesa San Paolo il cui controvalore al 31.12.2023 era pari a euro 9.677,86 (v. doc. 16, , oltre Pt_1
che di fondi per un controvalore al 31.12.2023 di euro 8.947,25 (v. doc. 13, , per un patrimonio Pt_1
totale, al netto di fidi, di euro 34.499,43 al 2.07.2024 (v. doc. 18, . Il saldo del conto corrente Pt_1
della medesima, al 31 dicembre 2023, ammontava ad euro 25.239,00, e al 30 settembre 2024, ad euro
9.493,70; la stessa risulta altresì essere proprietaria esclusiva della casa coniugale in Chiuduno.
15 , risulta essere socio amministratore al 50% di Autofficina Giulio di CP_1 Controparte_2
HI IO e C. s.n.c. con sede in Bergamo, Via Milazzo n. 2 (v. doc. 8 attrice), presso la quale svolge l'attività di meccanico, mentre la sorella parimenti socia al 50%, si occupa Controparte_5
della contabilità, con un fatturato, per l'anno di imposta 2021, di euro 53.093,00 (v. Modello IVA
2022), per l'anno di imposta 2022, di euro 53.161,00 (v. Modello IVA 2023) e, per l'anno di imposta
2023, di euro 68.731,00 (v. Modello IVA 2024). Il convenuto, per l'anno di imposta 2022, ha dichiarato un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.172,60 (v. PF 2023) e, per l'anno di imposta
2023, ha dichiarato un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.386,67 (v. PF 2024); lo stesso risulta, altresì, essere titolare di risparmi investiti in titoli per euro 112.355,00 al 20.09.2024 (v. doc. 15, e per euro 80.892,71 al 7.10.2024, a seguito dell'acquisto dell'autovettura per euro CP_2
30.000,00 (v. doc. 20, , oltre che proprietario di un appartamento in Bergamo, Via Borgo CP_2
Palazzo n. 36, oggi concesso in locazione con un canone annuo di euro 7.686,64 (v. doc. 9, . CP_2
Alla data del 1° agosto 2024, lo stesso presentava un saldo di conto corrente di euro 18.808,57.
Rispetto ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal Giudice relatore, osserva il Collegio che, dai documenti prodotti dalle parti in data 22 novembre 2024, non sono emersi elementi che depongono nel senso di un mutamento delle rispettive condizioni economiche. Tuttavia, con riguardo alla posizione economica di , occorre soffermarsi sulla contestazione svolta da CP_1 Controparte_2
con riguardo al fatto che, dalla disamina degli estratti conto del medesimo, risultano Parte_1
versamenti in contanti non giustificati, per circa euro 10.000,00 all'anno (v. doc. 11-12-13-14,
. Sul punto, il convenuto, fino agli scritti conclusionali, si è limitato a ribadire quanto CP_2
evidenziato negli scritti introduttivi e all'udienza di prima comparizione, e cioè che tali versamenti rappresenterebbero degli acconti sugli utili.
Ebbene, ritiene il Collegio che la spiegazione resa dal convenuto con riguardo ai predetti versamenti non sia verosimile, e in ogni caso generica e insufficiente, essendo, peraltro, del tutto inconferente il riferimento (unitamente alle relative produzioni documentali) ai pagamenti ricevuti dall'autofficina tramite POS. Di conseguenza, ritiene il Collegio che le reali disponibilità economiche del convenuto siano superiori rispetto alle risultanze di cui alle dichiarazioni dei redditi in atti, e ciò anche in considerazione degli ingenti risparmi, che, a dire il vero, non sono compatibili con i redditi dichiarati, tenuto conto degli oneri gravanti sul medesimo in relazione al nucleo famigliare. Per quanto riguarda, poi, le contestazioni di relative alle polizze sottoscritte da , Parte_1 CP_1 CP_2
vale la pena osservare che si tratta di contestazioni tardive, sollevate con la memoria di
[...]
replica, non avendo la stessa formulato alcuna istanza istruttoria sul punto con la memoria ex art. 473- bis. 17, comma primo, c.p.c., pur avendo il convenuto indicato tali polizze con la comparsa di risposta.
16 Sul mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti
Preliminarmente, osserva il Collegio come non sia in discussione che entrambi i figli e CP_2
non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, essendo pacifico che , affetto Per_1 CP_2
dal morbo di Crohn, è iscritto alla facoltà di design del prodotto industriale presso il Politecnico di
Milano, dove vive in un appartamento in condivisione in locazione, il cui canone viene versato mensilmente da entrambi i genitori in misura del 50%, rientrando frequentemente presso la casa coniugale, e che è iscritto ad un corso di formazione da geometra della durata triennale. Per_1
Non essendo pertanto in contestazione che e , malgrado la maggiore età, non CP_2 Per_1
abbiano raggiunto l'indipendenza economica e che gli stessi siano rimasti ad abitare insieme alla madre nella casa coniugale (per , quando lo stesso non è a Milano), avendo peraltro il padre già CP_2
lasciato la casa coniugale per andare ad abitare insieme ai genitori, ritiene il Collegio doversi disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre ex art. 337-sexies c.c.
Quanto al contributo per il mantenimento della prole, ha domandato di rideterminare Parte_1
il contributo previsto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. nel maggiore importo di euro 600,00 al mese per ciascun figlio, mentre , ha domandato CP_1 Controparte_2
la conferma dell'importo di euro 350,00 al mese, stabilito dal Giudice relatore.
Ritiene il Collegio che, dalla disamina dei documenti prodotti dalle parti, a seguito della pronuncia dei provvedimenti provvisori, non siano emersi elementi che depongano nel senso di un miglioramento delle condizioni economiche del convenuto. Tuttavia, come si è detto, dalla disamina complessiva della documentazione agli atti per entrambe le parti, tenuto conto dei versamenti in contanti non giustificati che emergono, a livello documentale, dalla disamina degli estratti-conto del convenuto, nonché degli ingenti risparmi accumulati dal medesimo, ritiene il Collegio potersi presumere che le reali disponibilità economiche di , siano superiori rispetto ai redditi risultanti CP_1 Controparte_2
dalle dichiarazioni fiscali in atti, seppur non nella misura richiesta dall'attrice, in assenza, peraltro, della prova di un tenore di vita assicurato ai figli durante il matrimonio particolarmente elevato.
Di conseguenza, ritiene il Collegio che, in virtù della presunzione circa le maggiori disponibilità economiche del convenuto rispetto ai redditi risultanti dalle dichiarazioni fiscali, tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi sopra rappresentate, tenuto conto dei rispettivi oneri economici, tenuto conto delle esigenze dei figli in rapporto all'età, debba essere rideterminato, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, il contributo per il mantenimento dei due figli maggiorenni, economicamente non indipendenti, nel maggior importo di euro 400,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo riportato in dispositivo.
17 Con riguardo alla domanda svolta dall'attrice relativa all'assegno unico, la stessa deve essere dichiarata inammissibile, trovando direttamente applicazione la normativa di riferimento.
Sulle spese di lite
Dovendo la causa proseguire per la pronuncia divorzile, la statuizione sulle spese di lite viene riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
dichiara ai sensi dell'art. 151, comma primo, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario
[...] CP_1 Controparte_2
in CHIUDUNO, in data 03/08/2000 (anno 2000, atto n. 15, reg. CHIUDUNO, parte II, serie A);
addebita la responsabilità della separazione ex art. 151, comma secondo, c.c., al marito , CP_1
Controparte_2
assegna la casa coniugale a x art. 337-sexies c.c.; Parte_1
pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda CP_1 Controparte_2
giudiziale, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli maggiorenni, economicamente non indipendenti, mediante il versamento a entro il 5 di ogni mese, a mezzo di Parte_1
bonifico bancario, dell'importo di euro 800,00 al mese (euro 400,00 al mese per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
18 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
19 provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa
Liboria Maria Stancampiano per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
CHIUDUNO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 luglio 2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. COLOGNO ANDREA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
, (C.F. ) nato a [...] il CP_1 Controparte_2 C.F._2
07/06/1968, rappresentato e difeso dall'avv. LIOI DIMITRI ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
1 Oggetto: separazione giudiziale e divorzio
Conclusioni
Per “In via principale e nel merito: Parte_1
1) Pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, giuste le Parte_2 ragioni riportate in narrativa;
2) Assegnarsi la casa coniugale sita in Chiuduno Via Petrarca n. 17, con tutto ciò che l'arreda e correda, alla sig.ra già proprietaria della stessa;
Parte_1
3) Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, essendo titolare di redditi propri;
4) Disporre, che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non CP_2 economicamente autosufficienti, corrispondendo alla sig.ra la somma mensile di € 1.200,00= Pt_1
(€ 600,00= per ciascuno) entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
5) Respingersi la richiesta di dazione diretta al figlio dell'assegno di Controparte_2 mantenimento disposto in suo favore;
6) Disporre che ciascun genitore concorra, sino a quando i figli diventeranno economicamente autosufficienti, al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole, secondo io schema di cui al protocollo del Tribunale di Bergamo del 31.10.2024:
7) Disporre che l'assegno unico per il figlio sarà percepito dalla sig.ra e, a tal fine, Per_1 Pt_1 il sig. dovrà rilasciare le relative dichiarazioni qualora necessarie. CP_2
In via istruttoria:
si chiede rimettersi la causa in istruttoria, ammettendo la prova per testi sui seguenti capitoli, ricordando che “soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi e di nullità del vincolo matrimoniale, le deposizioni de relato actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice…specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni” (ex pluribus Cass. Civ. sent. n. 16262/20231).
1) Vero che i coniugi - sino al 2017 condividevano insieme festività e momenti Pt_1 CP_2 conviviali con amici e parenti?;
2) Vero che i coniugi - sino al 2017 trascorrevano le vacanze insieme, con figli ed Pt_1 CP_2 amici: in Puglia nel 2015 e a Kos nel 2016? (cfr docc. 10 e 11 da rammostrarsi ai testi);
2 Si indicano a testi sui capp. 1) e 2):
- residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_2
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_3
- residente in [...]. Testimone_4
3) Vero che la sig.ra le riferiva di aver scoperto nel mese di maggio 2017 che il Parte_1 marito aveva postato sull'applicazione Grindr proprie immagini con la didascalia “cerco sex”?;
4) Vero che la sig.ra le riferiva che nella chat dell'applicazione Grindr il sig. Parte_1 commentava i propri rapporti sessuali extraconiugali?; CP_2
5) Vero che la sig.ra le riferiva che il sig. scriveva nella chat Parte_1 CP_2 dell'applicazione Grindr di come la moglie fosse all'oscuro delle sue relazioni extraconiugali?;
Si indicano a testi sui capp. 3), 4) e 5):
- residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_2
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_3
6) Vero che la sig.ra le riferiva che il marito, dopo la scoperta del tradimento, le Parte_1 chiedeva perdono e prometteva che non l'avrebbe più tradita?;
Si indica a testi sul cap. 6):
- residente in [...]; Testimone_1
7) Vero che nell'agosto del 2021 la sig.ra scopriva che il marito aveva ripreso a Controparte_3 tradirla?;
Si indicano a testi sul cap. 7):
- residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_2
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_3
8) Vero che dal mese di novembre 2021 al mese di luglio 2022 la sig.ra si prendeva Parte_1 cura del marito risultato positivo all'HIV?
3 Si indica a teste sul cap. 8):
- residente in [...]; Testimone_1
9) Vero che nei mesi di settembre e ottobre 2022 il sig. ricominciava con frequenza CP_2 settimanale ad intrattenere relazioni extraconiugali?
Si indicano a testi sul cap. 9):
- residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]degli Angeli (BG); Testimone_2
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi giudiziali
Inoltre, i sottoscritti procuratori, visto l'art. 473 bis. 49 c.p.c.
CHIEDONO
che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Bergamo, decorso il termine previsto dall'art. 3 Legge n.
898/1970, e previo passaggio in giudicato della sentenza anche parziale di separazione, voglia rimettere la causa nel ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti innanzi al
Giudice Relatore, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti la PM per acquisirne il parere, voglia
PRONUNCIARE
sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale sita in Chiuduno Via Petrarca n. 17, con tutto ciò che l'arreda e correda, alla sig.ra già proprietaria della stessa;
Parte_1
2) Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, essendo titolare di redditi propri;
3) Confermare l'assegno di mantenimento a carico il sig. da corrispondersi alla sig.ra CP_2 Pt_1 per i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nell'importo mensile di € 1.200,00=
(€ 600,00= per ciascuno) già opportunamente rivalutato alla data della pronuncia di divorzio;
tale importo sarà poi di nuovo rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio;
4) Confermare che ciascun genitore concorra, sino a quando i figli diventeranno economicamente autosufficienti, al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole, secondo il protocollo sopra riportato;
4 5) Confermare che l'assegno unico per il figlio , se ancora dovuto, sarà percepito dalla Per_1 sig.ra e, a tal fine, il sig. dovrà rilasciare le relative dichiarazioni qualora necessarie. Pt_1 CP_2
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi giudiziali”.
Per , “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: CP_1 Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, rispettato ogni adempimento di legge ex art. 473 bis.14 c.p.c., accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, autorizzati i medesimi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, così giudicare:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con espresso Parte_2 Parte_1 rigetto della domanda di addebito richiesta dalla ricorrente.
- Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento, essendo titolare di redditi propri.
- Porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_2 Parte_1 per il figlio e per il figlio , a titolo di assegno di mantenimento Persona_2 Controparte_2
e fino alla loro autosufficienza economica, la somma mensile di € 350,00 per ciascun figlio, con rivalutazione Istat come per legge, entro il giorno 5 di ogni mese.
- Disporre che ciascun genitore concorra, sino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti, al 50% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole, secondo il seguente schema:
“- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- Spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
5 tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con istanza al Collegio per l'acquisizione integrale al fascicolo di causa dei documenti prodotti nell'interesse del signor e per l'ammissione dei capitoli di prova per testi non ammessi dal CP_2
Giudice Relatore in corso di causa.
IN OGNI CASO: porre a carico della parte ricorrente tutte le spese e competenze del presente giudizio.”;
per il PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo generale il 17 maggio 2024, premesso che contraeva Parte_1
matrimonio con rito concordatario con , in CHIUDUNO, in data CP_1 Controparte_2
03/08/2000 (anno 2000, atto n. 15, reg. CHIUDUNO, parte II, serie A), dalla cui unione nascevano i figli il 08.06.2002 e il 01.05.2005, si rivolgeva all'intestato Controparte_2 Persona_2
Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale con addebito al marito e formulava le domande accessorie.
Con comparsa di risposta depositata il 20 settembre 2024, si costituiva in giudizio , CP_1 CP_2
il quale aderiva alla pronuncia sullo status e chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla
[...] parte attrice.
All'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis. 21 c.p.c. del 22 ottobre 2024, il Giudice relatore sentiva ampiamente e congiuntamente le parti ed esperiva il tentativo di conciliazione, avente esito negativo. Segnatamente, , formulava la seguente proposta conciliativa: “a CP_1 Controparte_2
fronte della rinuncia della signora rispetto alla domanda di addebito, si propone di versare Pt_1
per il mantenimento dei due figli maggiorenni l'importo complessivo di euro 900,00 al mese (450,00 euro al mese per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo”, che dichiarava di non accettare. Il Giudice relatore Parte_1
autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati, riservandosi di provvedere.
6 Con riservata ordinanza del 23 ottobre 2024, il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti, ordinava alle parti di depositare i documenti di cui all'art. 473-bis. 12 c.p.c., non ancora in atti, e rinviava la causa all'udienza dell'11 dicembre 2024, da svolgersi in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 23 dicembre 2024, il Giudice Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione senza ulteriore istruzione, fissava, per la rimessione della causa in decisione,
l'udienza del 10 giugno 2025 da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 luglio 2025, il Giudice relatore tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, ritenendo di confermare integralmente il contenuto dell'ordinanza istruttoria assunta dal Giudice relatore, che ha respinto, in quanto inammissibili per i motivi esposti qui condivisi, le istanze di prove articolate, su cui le parti hanno insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni.
Ritiene infatti il Collegio che la documentazione, complessivamente acquisita agli atti del giudizio, consenta di operare una corretta valutazione delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali delle parti ai fini di adottare una motivata decisione in punto di contribuzione a carico del padre per il mantenimento dei figli maggiorenni, dovendosi, sul punto, richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica, non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744,
Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e delle verbalizzazioni delle parti. Deve, infine, chiarirsi che il materiale probatorio documentale che verrà posto a fondamento della decisione è quello introdotto nel giudizio nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata.
7 Sul punto deve premettersi che e , hanno contratto Parte_1 CP_1 Controparte_2
matrimonio con rito concordatario, in CHIUDUNO, in data 03/08/2000 (anno 2000, atto n. 15, reg.
CHIUDUNO, parte II, serie A).
Dall'unione delle parti sono nati i figli il 08.06.2002 e il Controparte_2 Persona_2
01.05.2005.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Infatti, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto.
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda formulata da entrambe le parti e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c., come richiesto dalla parte attrice.
Sulla domanda di addebito
ha formulato domanda di addebito della separazione a , Parte_1 CP_1 Controparte_2
adducendo che la causa della crisi coniugale sarebbe stata la scoperta da parte della moglie delle relazioni extra-coniugali intrattenute dal marito con altri uomini.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione, vanno preliminarmente svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, si osserva che affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere
8 una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre, altresì, che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha avuto modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza” e che “pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (v. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale rispetto al fallimento del matrimonio.
Con particolare riguardo, poi, alla domanda di addebito per violazione del dovere di fedeltà, vale la pena richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (nella specie, è stata ritenuta sufficiente una fotografia, la quale certificava il tradimento, ai fini dell'addebito della separazione coniugale in capo al marito)” (v. Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22291) e “L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che
l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una
9 convivenza ormai solo nominale e formale” (v. Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394), di conseguenza, grava sul coniuge che eccepisce l'inefficacia causale della violazione dell'obbligo di fedeltà ai fini del rigetto della domanda di addebito, dimostrare, per l'appunto, la preesistenza della crisi coniugale rispetto alla predetta infedeltà, occorrendo pertanto la prova del fatto che il rapporto coniugale fosse già compromesso nel momento in cui è accertata la relazione extra-coniugale.
Ciò premesso, ha dedotto che la crisi coniugale sarebbe da ricondurre esclusivamente Parte_1
alla condotta infedele del marito, il quale, a partire dal 2017, intratteneva relazioni extraconiugali con altri uomini, dapprima celate e successivamente reiterate, nonostante la disponibilità manifestata dalla moglie a proseguire il rapporto. In particolare, ha evidenziato come, nel maggio Parte_1
2017, scopriva casualmente il profilo del marito sull'applicazione “Grinder”, contenente commenti espliciti su rapporti sessuali con altri uomini. A seguito dell'ammissione del tradimento, la stessa, per tutelare i figli, acconsentiva a intraprendere un percorso di terapia di coppia, negando tuttavia di aver mai autorizzato o accettato le frequentazioni extraconiugali del marito.
Nel settembre 2021, a seguito della pubblicazione involontaria da parte del convenuto di un messaggio sullo stato WhatsApp, dal contenuto inequivocabile circa il proprio orientamento sessuale, l'attrice lo invitava a lasciare la casa coniugale. Tuttavia, nel novembre 2021, lo riaccoglieva per assisterlo nel percorso sanitario legato alla sieropositività di cui il medesimo era affetto, adempiendo così i doveri coniugali. ha poi sottolineato come, nonostante i tentativi di recuperare il Parte_1
matrimonio, il marito riprendeva a tradirla tra il mese di settembre e di ottobre 2022, inducendola pertanto a chiedere al marito di andarsene definitivamente dalla casa coniugale nel mese di novembre dello stesso anno. ha inoltre evidenziato che, prima dell'insorgere della crisi, il Parte_1
rapporto coniugale era sereno e caratterizzato da una quotidianità armonica, sicché la rottura dell'equilibrio matrimoniale sarebbe da imputare esclusivamente alla violazione del dovere di fedeltà da parte del convenuto.
, ha sostenuto che le difficoltà coniugali sarebbero sorte già nel 2014, a CP_1 Controparte_2
seguito di un atteggiamento di freddezza e distacco da parte della moglie, che lo avrebbe indotto a vivere un senso di esclusione e di sofferenza legato alla propria identità personale. Ha ammesso di aver intrattenuto relazioni extraconiugali, precisando, tuttavia, che tali condotte non sarebbero state frutto di una scelta diretta a compromettere il rapporto coniugale, bensì l'esito di un percorso interiore, lungo e doloroso, di presa di coscienza del proprio orientamento sessuale. Secondo la tesi difensiva del convenuto, non si tratterebbe di un tradimento, ma di una “ricerca di appagamento rispetto a un senso di pregressa privazione”, vissuta come una ferita interiore. Il convenuto ha inoltre sostenuto che fosse consapevole del percorso del marito, che lo avesse più volte riaccolto e che Parte_1
10 avesse partecipato attivamente alla terapia di coppia, arrivando persino a conoscere alcune delle persone da lui frequentate. Tali circostanze – in particolare la reiterata disponibilità della moglie a proseguire la relazione e la sua partecipazione alla terapia di coppia – dimostrerebbero, secondo , CP_1
che le relazioni extraconiugali non sarebbero state esse la causa della crisi, né Controparte_2 dell'intollerabilità della convivenza. La crisi coniugale, a detta del convenuto, sarebbe divenuta irreversibile soltanto nel novembre 2022, per effetto di un reciproco logoramento, e non già per la scoperta dei tradimenti.
A sostegno della propria tesi, il convenuto ha poi prodotto una serie di messaggi WhatsApp scambiati con dai quali emergerebbe sia che l'omosessualità del marito veniva affrontata dalle Parte_1
parti, congiuntamente, nell'ambito di un percorso condiviso, sia l'assenza di una condotta intenzionale, lucida e consapevole del marito, idonea a giustificare l'addebito.
In altri termini, il convenuto ha sostenuto che la domanda di addebito della separazione dovrebbe essere rigettata per mancanza di un nesso causale diretto tra le relazioni extraconiugali e la rottura del rapporto, essendo la crisi preesistente e per il fatto che, in ogni caso, la moglie non si sarebbe limitata a tollerare l'infedeltà, ma l'avrebbe persino accettata, nell'ambito di un percorso condiviso con il marito. Secondo , dunque, non sarebbe stata l'infedeltà la causa della crisi, CP_1 Controparte_2
e ciò in quanto il rapporto coniugale si sarebbe esaurito per entrambi, nel contesto di un reciproco logoramento.
Inoltre, il convenuto ha dedotto che mancherebbe la prova della coscienza e volontà di ledere la moglie, elemento necessario ai fini della pronuncia dell'addebito. A tal riguardo, ha sostenuto che la scelta di non informare subito la moglie del proprio orientamento sessuale e di tenerla all'oscuro delle frequentazioni con altri uomini non sarebbe stata dettata da intenzioni lesive, bensì dalla mera incapacità personale di affrontare il proprio vissuto.
La domanda di addebito formulata dalla parte attrice è fondata.
È opportuno evidenziare, in primo luogo, che il convenuto ha ammesso di aver intrattenuto relazioni extraconiugali con altri uomini negli anni 2013-2014, parallelamente all'assunzione della piena consapevolezza del proprio orientamento sessuale, agendo per circa tre anni, all'oscuro della moglie, la quale è infatti venuta a conoscenza dell'omosessualità del marito, soltanto, accidentalmente, nel
2017.
, ha precisato che, negli anni 2013-2014, aveva percepito un atteggiamento CP_1 Controparte_2
di distacco e di freddezza da parte della moglie, sostenendo che l'allontanamento della moglie avrebbe
11 contribuito a far emergere in lui un senso di repressione del proprio orientamento sessuale, inducendolo a violare il dovere di fedeltà coniugale.
Sul punto, osserva il Collegio che l'asserito atteggiamento di distacco della moglie negli anni 2013-
2014 non è stato dimostrato dal convenuto, né, d'altra parte, egli ha fornito la prova del fatto che i tradimenti siano avvenuti in un contesto di crisi coniugale già iniziata. Invero, dai messaggi prodotti, non soltanto non si evince l'esistenza di alcuna crisi pregressa, ma neppure vi è evidenza di un qualche affievolimento dell'affectio coniugalis (v. doc. 16, . Pertanto, ritiene il Collegio non assolto CP_2
l'onere della prova posto a carico di , relativo alla preesistenza della crisi, CP_1 Controparte_2
dovendosi ritenere che il medesimo abbia iniziato a tradire la moglie quando il matrimonio era ancora solido.
La circostanza, poi, di aver taciuto alla moglie il proprio reale orientamento sessuale, per circa tre anni, intrattenendo medio tempore rapporti intimi con altri uomini, costituisce, a tutti gli effetti, una grave violazione del dovere di fedeltà coniugale, e ciò indipendentemente dalle implicazioni psicologiche che la scoperta della propria omosessualità possa aver determinato per , CP_1 Controparte_2
In altri termini, le asserite implicazioni psicologiche legate alla progressiva presa di coscienza del proprio orientamento sessuale non possono, in alcun modo, giustificare la violazione del dovere di fedeltà. Ciò vale, in particolare, laddove risulti accertato, come nel caso di specie, che il marito ha intrattenuto relazioni extraconiugali omosessuali per anni, senza informare la moglie, la quale, ignara di tali condotte, ha subito una concreta lesione del rapporto di fiducia su cui si fonda il vincolo coniugale.
, ha proseguito sostenendo che dovrebbe, in ogni caso, escludersi un CP_1 Controparte_2 rapporto di derivazione causale tra l'infedeltà e la crisi coniugale, per il fatto che la moglie, appresa la notizia dell'omosessualità e dell'infedeltà, avrebbe ripetutamente tollerato le relazioni extra-coniugali del marito, continuando – fatte salve alcune interruzioni – a coabitare insieme allo stesso e ad avere – fino alla notizia della sieropositività – anche rapporti intimi.
A tal riguardo, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui “In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi,
12 quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugaliis" era già venuta meno da tempo” (v.
Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25966 del 02/09/2022; v. altresì Tribunale Torino sez. VII,
06/02/2024, n.856). Ne consegue che la tolleranza della relazione extraconiugale non può, di per sé, giustificare la violazione del dovere di fedeltà, ai fini del rigetto della domanda di addebito. Tale circostanza potrebbe, al più, assumere valore indiziario, utile a dimostrare che l'“affectio coniugalis” era già venuta meno, prima dell'inizio della relazione extraconiugale.
Nel caso di specie, come si è detto, non vi sono gli elementi probatori per ritenere che i tradimenti del marito sono cominciati quando il matrimonio era compromesso. Peraltro, non si è Parte_1
limitata a tollerare i tradimenti, ma ha assunto un ruolo attivo, nel tentativo di salvare il matrimonio, malgrado l'omosessualità, e così ha sostenuto il marito durante il percorso di assunzione di consapevolezza del proprio orientamento sessuale, ha partecipato alla terapia di coppia e ha prestato assistenza al marito durante la malattia. Tale atteggiamento collaborativo di dimostra, Parte_1
al contrato, come, nel momento in cui l'infedeltà è cominciata, il rapporto coniugale fosse solido e il vincolo affettivo forte.
Per dirla diversamente, una volta appresa la notizia delle frequentazioni Parte_1
extraconiugali del marito, non ha assunto un atteggiamento di mera tolleranza passiva – che avrebbe potuto essere letta come indice del disinteresse per il marito e, quindi, di un possibile indebolimento del vincolo affettivo – ma, al contrario, ha adottato un comportamento attivo, collaborativo, impegnandosi concretamente per salvaguardare l'unità familiare, nell'ottica della tutela del superiore interesse della prole.
Con riguardo a quest'ultimo profilo, è significativo osservare che le affermazioni del convenuto relative al fatto che il ruolo attivo assunto dalla moglie denoterebbe l'accettazione da parte della stessa dell'infedeltà – accettazione che, per il convenuto, escluderebbe la responsabilità dello stesso per il fallimento del matrimonio per mancanza del nesso di causalità – stringendo legami anche con alcune delle persone frequentate dal marito, sono rimaste prive di riscontro probatorio, e, in ogni caso, si tratta di allegazioni del tutto irrilevanti rispetto alla domanda di addebito. Ciò in quanto, per tutte le ragioni sopra esposte, l'affectio coniugalis non era venuta meno quando il marito ha iniziato a tradire la moglie, affectio coniugalis che emerge dagli stessi estratti di conversazioni WhatsApp prodotti dal convenuto, da cui si evince il forte sentimento che la moglie provava per il marito, anche anni dopo la notizia dell'omosessualità (v. doc. 16, messaggio del 28 novembre 2021 , ritorna con me”). CP_2 CP_1
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, l'atteggiamento di tolleranza di Parte_1 non esclude il nesso di derivazione causale della crisi matrimoniale dall'infedeltà, ma dimostra
[...]
13 – giova ribadirlo – che il rapporto tra i coniugi era ancora solido quando il marito ha iniziato a tradire la moglie.
Chiarito, dunque, che costituisce un fatto non contestato che , ha intrattenuto CP_1 Controparte_2
per anni delle relazioni extraconiugali, celandole alle moglie, chiarito che, nel caso di specie, manca la prova della preesistenza della crisi, chiarito che l'infedeltà omossessuale ha la stessa portata dell'infedeltà eterosessuale, per il fatto che “Va addebitata al marito la separazione personale richiesta dalla moglie, alla quale il coniuge, solo dopo molti anni di normale convivenza, ha confessato di essere omosessuale e di avere avuto già una relazione con persona dello stesso sesso, lasciando la casa familiare per andare a convivere con un altro uomo (…): nella crisi irreversibile del vincolo matrimoniale ha avuto certa e decisiva rilevanza causale, effettuale e giuridica l'omosessualità maritale” (v. Tribunale Brescia, 14/10/2006; v. altresì Cassazione civile sez. I, 01/03/2005, n.4290), chiarito che la tolleranza non esclude il nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, occorre ora soffermarsi sull'ultimo argomento della linea difensiva del convenuto, relativo alla mancanza di prova della coscienza e volontà di ledere la moglie.
A tal riguardo, è significativo osservare che il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di addebito non richiede la coscienza e volontà di ledere l'altro coniuge, bensì la coscienza e volontà della condotta realizzata in violazione dei doveri coniugali. Ai fini della pronuncia di addebito, occorre cioè che il coniuge, quando commette una violazione dei doveri coniugali, sia capace di intendere e di volere, in quanto “Pur dopo la scomparsa della separazione per colpa, a seguito della riforma del diritto di famiglia, il concetto di addebitabilità della separazione, di cui al comma secondo dell'art. 151 cod. civ., come novellato dall'art. 33 della legge 19 maggio 1975 n. 151, non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento cosciente e volontario ad una persona capace d'intendere e di volere” (v. Cassazione,
Sez. 1, Sentenza n. 26 del 03/01/1991; v. altresì Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4639 del 06/09/1985),
e non già che persegua lo specifico scopo di ledere e danneggiare l'altro coniuge.
Nel caso di specie, non è contestato che , fosse pienamente capace di CP_1 Controparte_2
intendere e di volere quando ha iniziato a frequentare altri uomini, così come non è contestato che egli fosse consapevole di trasgredire il dovere di fedeltà coniugale.
Tale consapevolezza, peraltro, emerge anche dagli estratti di conversazioni WhatsApp prodotti dal convenuto. Sovvengono sia il messaggio del 10 ottobre 2022, con cui il convenuto ha risposto all'attrice “Ciao abbastanza bene, pensieri e ripensamenti, arriveremo ad una conclusione. Non voglio
a questo punto farti soffrire oltre. Tu come stai?”, che il messaggio del 2 novembre 2022 con cui il
14 convenuto scriveva alla moglie “(…) e non voglio più farti soffrire, non voglio litigare o scannarci.
Siamo persone adulte, cerchiamo di ragionare e accordarci su tutto, compresi i nostri bellissimi ragazzi. Quindi penso sia arrivato il momento di allontanarci e riprenderci una vita più serena per entrambi” (v. doc. 16, . La circostanza che abbia, in più occasioni, CP_2 Persona_3
manifestato il desiderio di non arrecare ulteriore sofferenza alla moglie è indicativa della sua consapevolezza, non solo, di aver violato l'obbligo di fedeltà coniugale, ma anche dell'impatto che tale infedeltà ha avuto sulla vita della coniuge.
Per tutte le ragioni sopra esposte, deve ritenersi che la causa della crisi coniugale sia rappresentata dalla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di dovendosi pertanto Persona_3 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al medesimo, ai sensi dell'art. 151, comma secondo, c.c.
Sulle condizioni economiche dei coniugi
Preliminarmente, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini delle determinazioni di natura economica non è richiesto l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n.
23263, Cass. Sez. I 6.6.2013 n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098), ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti, delle verbalizzazioni delle parti e delle risultanze dell'indagine tramite la Guardia di Finanza.
CP_ Ciò premesso, risulta essere impiegata a tempo pieno e indeterminato presso l' Parte_1
di Bergamo con una retribuzione mensile di euro 1.800,00 netti per tredici mensilità, in linea con le dichiarazioni dei redditi in atti, da cui risulta per l'anno di imposta 2021 un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.795,5 (v. MOD 730 2022), per l'anno di imposta 2022 un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 2.055,80 (v. MOD 730 2023) e per l'anno di imposta 2023 un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 2.165,00 (v. MOD 730 2024), nonché titolare di titoli in
Intesa San Paolo il cui controvalore al 31.12.2023 era pari a euro 9.677,86 (v. doc. 16, , oltre Pt_1
che di fondi per un controvalore al 31.12.2023 di euro 8.947,25 (v. doc. 13, , per un patrimonio Pt_1
totale, al netto di fidi, di euro 34.499,43 al 2.07.2024 (v. doc. 18, . Il saldo del conto corrente Pt_1
della medesima, al 31 dicembre 2023, ammontava ad euro 25.239,00, e al 30 settembre 2024, ad euro
9.493,70; la stessa risulta altresì essere proprietaria esclusiva della casa coniugale in Chiuduno.
15 , risulta essere socio amministratore al 50% di Autofficina Giulio di CP_1 Controparte_2
HI IO e C. s.n.c. con sede in Bergamo, Via Milazzo n. 2 (v. doc. 8 attrice), presso la quale svolge l'attività di meccanico, mentre la sorella parimenti socia al 50%, si occupa Controparte_5
della contabilità, con un fatturato, per l'anno di imposta 2021, di euro 53.093,00 (v. Modello IVA
2022), per l'anno di imposta 2022, di euro 53.161,00 (v. Modello IVA 2023) e, per l'anno di imposta
2023, di euro 68.731,00 (v. Modello IVA 2024). Il convenuto, per l'anno di imposta 2022, ha dichiarato un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.172,60 (v. PF 2023) e, per l'anno di imposta
2023, ha dichiarato un reddito mensile netto per dodici mensilità di euro 1.386,67 (v. PF 2024); lo stesso risulta, altresì, essere titolare di risparmi investiti in titoli per euro 112.355,00 al 20.09.2024 (v. doc. 15, e per euro 80.892,71 al 7.10.2024, a seguito dell'acquisto dell'autovettura per euro CP_2
30.000,00 (v. doc. 20, , oltre che proprietario di un appartamento in Bergamo, Via Borgo CP_2
Palazzo n. 36, oggi concesso in locazione con un canone annuo di euro 7.686,64 (v. doc. 9, . CP_2
Alla data del 1° agosto 2024, lo stesso presentava un saldo di conto corrente di euro 18.808,57.
Rispetto ai provvedimenti provvisori e urgenti assunti dal Giudice relatore, osserva il Collegio che, dai documenti prodotti dalle parti in data 22 novembre 2024, non sono emersi elementi che depongono nel senso di un mutamento delle rispettive condizioni economiche. Tuttavia, con riguardo alla posizione economica di , occorre soffermarsi sulla contestazione svolta da CP_1 Controparte_2
con riguardo al fatto che, dalla disamina degli estratti conto del medesimo, risultano Parte_1
versamenti in contanti non giustificati, per circa euro 10.000,00 all'anno (v. doc. 11-12-13-14,
. Sul punto, il convenuto, fino agli scritti conclusionali, si è limitato a ribadire quanto CP_2
evidenziato negli scritti introduttivi e all'udienza di prima comparizione, e cioè che tali versamenti rappresenterebbero degli acconti sugli utili.
Ebbene, ritiene il Collegio che la spiegazione resa dal convenuto con riguardo ai predetti versamenti non sia verosimile, e in ogni caso generica e insufficiente, essendo, peraltro, del tutto inconferente il riferimento (unitamente alle relative produzioni documentali) ai pagamenti ricevuti dall'autofficina tramite POS. Di conseguenza, ritiene il Collegio che le reali disponibilità economiche del convenuto siano superiori rispetto alle risultanze di cui alle dichiarazioni dei redditi in atti, e ciò anche in considerazione degli ingenti risparmi, che, a dire il vero, non sono compatibili con i redditi dichiarati, tenuto conto degli oneri gravanti sul medesimo in relazione al nucleo famigliare. Per quanto riguarda, poi, le contestazioni di relative alle polizze sottoscritte da , Parte_1 CP_1 CP_2
vale la pena osservare che si tratta di contestazioni tardive, sollevate con la memoria di
[...]
replica, non avendo la stessa formulato alcuna istanza istruttoria sul punto con la memoria ex art. 473- bis. 17, comma primo, c.p.c., pur avendo il convenuto indicato tali polizze con la comparsa di risposta.
16 Sul mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti
Preliminarmente, osserva il Collegio come non sia in discussione che entrambi i figli e CP_2
non abbiano raggiunto l'indipendenza economica, essendo pacifico che , affetto Per_1 CP_2
dal morbo di Crohn, è iscritto alla facoltà di design del prodotto industriale presso il Politecnico di
Milano, dove vive in un appartamento in condivisione in locazione, il cui canone viene versato mensilmente da entrambi i genitori in misura del 50%, rientrando frequentemente presso la casa coniugale, e che è iscritto ad un corso di formazione da geometra della durata triennale. Per_1
Non essendo pertanto in contestazione che e , malgrado la maggiore età, non CP_2 Per_1
abbiano raggiunto l'indipendenza economica e che gli stessi siano rimasti ad abitare insieme alla madre nella casa coniugale (per , quando lo stesso non è a Milano), avendo peraltro il padre già CP_2
lasciato la casa coniugale per andare ad abitare insieme ai genitori, ritiene il Collegio doversi disporre l'assegnazione della casa coniugale alla madre ex art. 337-sexies c.c.
Quanto al contributo per il mantenimento della prole, ha domandato di rideterminare Parte_1
il contributo previsto dal Giudice relatore con l'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c. nel maggiore importo di euro 600,00 al mese per ciascun figlio, mentre , ha domandato CP_1 Controparte_2
la conferma dell'importo di euro 350,00 al mese, stabilito dal Giudice relatore.
Ritiene il Collegio che, dalla disamina dei documenti prodotti dalle parti, a seguito della pronuncia dei provvedimenti provvisori, non siano emersi elementi che depongano nel senso di un miglioramento delle condizioni economiche del convenuto. Tuttavia, come si è detto, dalla disamina complessiva della documentazione agli atti per entrambe le parti, tenuto conto dei versamenti in contanti non giustificati che emergono, a livello documentale, dalla disamina degli estratti-conto del convenuto, nonché degli ingenti risparmi accumulati dal medesimo, ritiene il Collegio potersi presumere che le reali disponibilità economiche di , siano superiori rispetto ai redditi risultanti CP_1 Controparte_2
dalle dichiarazioni fiscali in atti, seppur non nella misura richiesta dall'attrice, in assenza, peraltro, della prova di un tenore di vita assicurato ai figli durante il matrimonio particolarmente elevato.
Di conseguenza, ritiene il Collegio che, in virtù della presunzione circa le maggiori disponibilità economiche del convenuto rispetto ai redditi risultanti dalle dichiarazioni fiscali, tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi sopra rappresentate, tenuto conto dei rispettivi oneri economici, tenuto conto delle esigenze dei figli in rapporto all'età, debba essere rideterminato, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, il contributo per il mantenimento dei due figli maggiorenni, economicamente non indipendenti, nel maggior importo di euro 400,00 al mese per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo riportato in dispositivo.
17 Con riguardo alla domanda svolta dall'attrice relativa all'assegno unico, la stessa deve essere dichiarata inammissibile, trovando direttamente applicazione la normativa di riferimento.
Sulle spese di lite
Dovendo la causa proseguire per la pronuncia divorzile, la statuizione sulle spese di lite viene riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, ogni altra domanda e/o eccezione rigettata e disattesa, così decide:
dichiara ai sensi dell'art. 151, comma primo, c.c., la separazione personale dei coniugi Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario
[...] CP_1 Controparte_2
in CHIUDUNO, in data 03/08/2000 (anno 2000, atto n. 15, reg. CHIUDUNO, parte II, serie A);
addebita la responsabilità della separazione ex art. 151, comma secondo, c.c., al marito , CP_1
Controparte_2
assegna la casa coniugale a x art. 337-sexies c.c.; Parte_1
pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda CP_1 Controparte_2
giudiziale, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli maggiorenni, economicamente non indipendenti, mediante il versamento a entro il 5 di ogni mese, a mezzo di Parte_1
bonifico bancario, dell'importo di euro 800,00 al mese (euro 400,00 al mese per ciascun figlio), importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
18 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES o DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori o enti analoghi – da contenersi entro una somma pari a euro 200,00 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola; d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensive di corso e lezioni pratiche); e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi;
19 provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore dott.ssa
Liboria Maria Stancampiano per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al primo capo, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
CHIUDUNO, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Bergamo, così deciso nella camera di consiglio del 18 luglio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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