Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 8629 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Ilaria Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8629 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. SPIMPOLO MARTINO , come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. SPIMPOLO MARTINO , come da Controparte_1
mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto conclusioni rese congiuntamente dalle parti:
1) Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Sigg.ri e in data 28.5.2011, Parte_1 Controparte_1
regolarmente trascritto come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune
di SE (PD), regolarmente trascritto con atto N. 20 parte 2 serie A volume 01
- anno 2011 - Comune di SE (PD) e poi, successivamente, presso il Comune
di Padov anel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011 al n. 81, parte II, S. B,
2) I ricorrenti vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove vorranno, scambiandosi il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
3) le figlie minori e vengono affidate ai genitori in via condivisa con Per_1 Per_2
collocamento prevalente e residenza presso la madre.
4) Il padre, vedrà e terrà con sé le figlie ogni giorno, dal lunedì al venerdì, nella pausa pranzo (dall'uscita di scuola delle figlie sino alle ore 14.30 circa) presso l'abitazione di famiglia e sino a quando il padre non avrà reperito una propria abitazione adeguata per le esigenze delle figlie, atteso che la madre lavora fuori città. Altresì, il padre, starà
con le figlie un fine settimana alternato dal venerdì sera sino al lunedì mattina;
le figlie staranno con il padre il giovedì; questi avrà, inoltre, la possibilità di vederle negli altri giorni della settimana previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi delle minori. Il padre terrà le figlie con sé una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo che va dal 24 al 30
dicembre, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, oltre a due/tre settimane durante le vacanze estive (con periodi anche non consecutivi), in periodo da concordarsi entro il mese di maggio;
le vacanze pasquali vengono divise equamente tra i genitori, alternando di anno in anno il giorno della S. Pasqua e il Lunedì in Albis, così come verranno equamente divise le vacanze di carnevale;
per tutte le altre festività si segue l'alternanza.
5) A titolo di concorso nel mantenimento delle figlie, il padre si impegna a versare la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00 Euro) mensili per ciascuna, entro il giorno
15 di ogni mese, oltre, in ogni caso, il 50% delle spese indicate nel protocollo del
Tribunale di Padova. Le suddette spese verranno rimborsate in favore del genitore che le avrà anticipate – su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 del mese successivo a semplice presentazione e verifica dei relativi documenti giustificativi. I documenti fiscali relativi ad ogni voce di spesa straordinaria sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati alle figlie e periodicamente (entro 30 giorni e, in ogni altro caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati in copia all'altro genitore, ai fini della deducibilità/detraibilità fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole saranno a beneficio della madre quale genitore collocatario. Invece,
eventuali rimborsi da parte di compagnie assicurative per spese sanitarie o di altro tipo, andranno esclusivamente al genitore pagante la polizza. Gli assegni unici verranno corrisposti ad ambedue i genitori nella misura del 50% ciascuno.
6) La casa coniugale, sita in Padova Via Acquette n. 10, già di proprietà della Sig.ra rimane alla medesima;
tuttavia, rilevato che l'immobile è stato acquistato Parte_1
con denaro principalmente del Sig. le parti concordemente Controparte_1
dichiarano che i proventi derivanti dall'eventuale vendita dell'abitazione di famiglia andranno destinati alle figlie. Qualora la Sig.ra decidesse di vendere Parte_1
l'immobile per acquistarne un altro si dà atto che anche il ricavato ottenuto dalla vendita di quest'ultimo andrà alle figlie. Nel caso in cui l'immobile acquistato dovesse avere un valore inferiore rispetto al precedente, il guadagno ottenuto sarà sempre destinato alle figlie. In ogni caso, al raggiungimento della maggiore età delle figlie, la casa verrà intestata alle stesse con diritto di nuda proprietà per la quota dell'1%
dell'immobile a favore del padre e diritto di usufrutto a favore della madre.
7) Si dà atto nel presente ricorso che le parti hanno già regolamentato con separato accordo ogni questione patrimoniale intercorrente fra loro ivi compresa l'eventuale vendita/ripartizione dei mobili e di tutti gli altri beni contenuti all'interno dell'abitazione.
8) Il cane intestato alla Sig.ra atteso anche il legame con le figlie, resterà alla Parte_1
medesima. 9) Alla luce delle condizioni economiche sopra riportate, le parti non pretendono somma alcuna a titolo di mantenimento e si dichiarano reciprocamente economicamente autosufficienti;
con il presente atto ribadiscono di nulla avere a pretendere tra loro;
10) l'autovettura marca Lexus modello NX300H targata FC952FK già intestata ed in uso al Sig. è nella sua totale esclusiva disponibilità e titolarità. Controparte_1
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 28/05/2011 in SE (PD) regolarmente trascritto con atto n. 20 parte II serie A volume 01, anno 2011 Comune di SE
(PD) e poi, successivamente, presso il Comune di Padova nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011 al n. 81 parte II S B;
dall'unione sono nate nata il [...] e Persona_3 Persona_4
nata il [...];
[...]
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 21.11.2023 e la separazione è stata omologata il
23.11.2023 con sentenza passata in giudicato;
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità. Attesa la concorde volontà delle parti, nulla sulle spese
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 28/05/2011 in
[...] Controparte_1
SE (PD) regolarmente trascritto con atto n. 20 parte II serie A volume 01,
anno 2011 Comune di SE (PD) e poi, successivamente, presso il Comune
di Padova nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011 al n. 81 parte II S B;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 26.11.2024.
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti