Ordinanza cautelare 20 dicembre 2021
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/06/2025, n. 11738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11738 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11738/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12112/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12112 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego di visto dell’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, comunicato in pari data, nonché d'ogni altro atto che ne sia presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente e notificato e depositato presso la segreteria del Tribunale, -OMISSIS- ha dedotto che era titolare di permesso soggiorno per motivi di lavoro con validità annuale e di averne richiesto il rinnovo al competente Ufficio Immigrazione di -OMISSIS-, che tuttavia lo negava segnalando il lavoratore straniero al locale Prefetto per l’espulsione coatta, che veniva eseguita in data -OMISSIS-. Il ricorrente adiva il TAR Campania--OMISSIS- che con sentenza n. -OMISSIS- annullava il decreto di rigetto del rinnovo e il decreto di espulsione.
Secondo quanto prospettato nell’atto introduttivo, successivamente il ricorrente si recava presso l’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS- al fine di richiedere il visto di reingresso, che veniva negato sulla scorta delle seguenti motivazioni: “la Questura di -OMISSIS-, con nota del -OMISSIS-, ha ribadito il parere negativo espresso il -OMISSIS- dalla Questura di -OMISSIS-, in quanto il suo permesso è scaduto da oltre 60 giorni (2016) e di non aver mai chiestone il rinnovo. Peraltro, risulta risiedere in -OMISSIS- dal -OMISSIS-”.
Il ricorrente ha poi dedotto che, a seguito di apposita istanza di accesso agli atti, poteva verificare che la questura di -OMISSIS- non aveva espresso alcun parere negativo in data -OMISSIS- e che tale data corrisponde, invece, all’istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal ricorrente, denegata dalla questura di -OMISSIS- con provvedimento poi annullato dal TAR Campania.
Tanto premesso, ha impugnato il diniego del visto di reingresso meglio (meglio indicato in epigrafe) affidando il ricorso ad un unico motivo (rubricato “ violazione e falsa applicazione di legge (artt. 97 Cost. - 8 Cedu – 41 Carta Nizza - artt. 3, commi 1 e 3, 3 bis, 7, 8, 10-bis L. 241/90 - art. 4, co. 2, d.lgs 286/98, art. 36, co. 1, REG.CE n.1987/2006) ed eccesso di potere (travisamento - difetto assoluto di motivazione – difetto d’istruttoria - violazione del giusto procedimento – abnormità” ), con il quale ha evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consolato/Ambasciata, egli aveva richiesto il rinnovo il titolo di soggiorno con istanza del -OMISSIS-, rigettata dalla Questura di -OMISSIS-, cui seguiva l’espulsione coatta in -OMISSIS- (-OMISSIS-); sennonché entrambi i provvedimenti sono stati annullati dalle competenti A.G. (cfr. Tar -OMISSIS-, sentenza n. -OMISSIS- e GdP -OMISSIS-, ord. del -OMISSIS-: all. 2 e 3). Inoltre, la Questura di -OMISSIS- ha rappresentato di non avere mai emesso parere negativo in data -OMISSIS- e che la Questura di -OMISSIS- non ha alcuna competenza nella vicenda di cui si discute e, peraltro, si è limitata a richiamare l’inesistente parere della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS-.
2. Si sono costituite le Amministrazioni intimate per resistere al ricorso.
3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 cpa ulteriormente argomentando le proprie difese.
4. La causa è stata assunta in decisione all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025, svolta con modalità telematiche.
5. Il ricorso – avente ad oggetto la legittimità del diniego al reingresso in Italia del ricorrente- è fondato e merita accoglimento.
6. Secondo quanto previsto all’art. 8 dpr 394/1999 ai commi tre e quattro: “3. Lo straniero, il cui documento di soggiorno è scaduto da non più di sessanta giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato è tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di sessanta giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno. 4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perchè smarrito o sottratto, è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno”.
6.1. Nel caso in esame, risulta in atti che, essendo scaduto il precedente permesso di soggiorno, in data -OMISSIS- il ricorrente ha richiesto alla Questura di -OMISSIS-, territorialmente competente, il rinnovo del permesso, che è stato negato con atto del -OMISSIS-. Tale diniego è stato annullato con la sentenza del Tar -OMISSIS- n.-OMISSIS-, ormai definitiva (cfr. doc. 2 di parte ricorrente).
Emerge poi che anche il ricorso per ottenere l’esecuzione della prefata sentenza è stato accolto, con pronuncia n. 7038/2022 del Tar -OMISSIS- nella quale si legge “…in sostanza al ricorrente deve essere rilasciato il visto che ha richiesto risultando il diniego oppostogli un atto nullo poiché violativo del giudicato” e ancora “ Deve quindi ordinarsi da un lato al ministero degli affari esteri di porre in essere, attraverso la rappresentanza diplomatica in -OMISSIS-, ogni atto necessario a permettere che il ricorrente possa senza ritardo rientrare in Italia in modo che la Questura di -OMISSIS-, una volta che il ricorrente abbia fatto ritorno in Italia, possa rideterminarsi sulla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente previo contraddittorio con lui” (cfr. doc. in atti).
6.2. In buona sostanza, a seguito del definitivo annullamento del diniego del permesso di soggiorno (su cui l’Amministrazione è chiamata a ripronunciarsi, come affermato nella sentenza resa in ottemperanza), la posizione del ricorrente è del tutto equiparabile a quella di chi abbia richiesto nei termini il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto e venga, al contempo, a richiedere il visto per fare reingresso in Italia.
6.3. Consta poi dalla documentazione in atti che la Questura di -OMISSIS- ha emesso quale unico diniego al permesso di soggiorno quello del -OMISSIS-, annullato con la sentenza definitiva più volte menzionata; mentre, invece, non ha emesso il “diniego del -OMISSIS-” erroneamente richiamato nel provvedimento oggi impugnato. Ciò, invero, risulta in maniera chiara e non equivoca dalla nota di riscontro della stessa questura di -OMISSIS- del -OMISSIS- (cfr. doc. 9 di parte ricorrente), nella quale si legge che la data del -OMISSIS- corrisponde a quella di presentazione dell’istanza ad opera del ricorrente.
6.4. Quanto poi al menzionato parere della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS- (ossia dell’autorità che aveva rilasciato al ricorrente il precedente permesso di soggiorno, prima del suo trasferimento a -OMISSIS-) rileva il Collegio che tale nota neanche esprime un autonomo parere negativo, ma si limita a dare atto dell’esistenza del “parere negativo” della Questura di -OMISSIS- del -OMISSIS- in maniera erronea ( uti supra punti 6.1 e 6.3) e senza, con ciò, concretizzare una valutazione avente un’autonoma rilevanza provvedimentale.
6.5. Dal compendio documentale emerge, per concludere, che i presupposti su cui si è basato il diniego oggi impugnato sono frutto di un travisamento dei fatti e, pertanto, il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato.
7. Le spese seguono la regola della soccombenza e devono essere poste a carico del Ministero degli Esteri, che ha adottato l’atto impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero degli Esteri alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre spese generali ed accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO