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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 09/01/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1356 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. AMADORE EMILIANO , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. PIRAS MARIANTONIETTA , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/05/2024 , il ricorrente adiva qesto Giudice del Lavoro lamentando che, con nota del 29.02.2024 ricevuta il 25.03.24, l' , sede di Messina, comunicava alla ricorrente CP_1
la revoca della prestazione INVCIV n. 044-480007 154378 in seguito alla visita di revisione del
20.02.2024 e contestualmente rideterminava la prestazione con un debito ammontante ad € 343,66 relativo alla mensilità di marzo 2024(pratica indebito n. 18405803), chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1
chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è titolare, Parte_1 che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
L' , dal canto suo, contesta e afferma che l'indebito ha ad oggetto il rateo di marzo 2024 CP_1
di assegno mensile di assistenza non più dovuti a seguito di visita di revisione del 20.2.2024.
A questo punto, appare opportuno richiamare le regole specifiche che ricorrono per l'indebito assistenziale – nel cui alveo va ricondotto l'odierno contendere - connesso al venire meno dei requisiti sanitari.
L'art. 37, comma 8 della l. 448 del 1998 prevede infatti che: “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.” CP_ Tale disposizione prevede pertanto la possibilità per l' di recuperare le somme indebitamente erogate purché ciò avvenga in un determinato e ragionevole arco di tempo tale da non generare nell'assistito una situazione di affidamento.
In tal senso si è pronunciata anche la Suprema Corte con la sentenza n. 29419 del 2018: “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, la suprema Corte ha in particolare affermato che "L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.". (cfr. Cass 24180/2022). Nel caso di specie, dalle deduzioni dell' resistente, nonché dalla documentazione CP_1
allegata in atti, risulta che era titolare di assegno mensile di assistenza. Risulta Parte_1
altresì che la , in data 20.2.2024, veniva sottoposta a visita di revisione all'esito della quale Pt_2
veniva ritenuta non più invalida al 74% perdendo il diritto all'assegno mensile, sicché tale ultima prestazione diveniva indebita pur continuando l' ad erogarla nel successivo mese di marzo 2024. CP_1
Dall'esame degli atti risulta che l' abbia formalmente comunicato all'interessata l'esito del CP_1
verbale di visita medica del 20.2.2024, con raccomandata A/R ricevuta in data 1.3.2024 (v. in atti).
Appare dunque corretto l'operato dell' che si è tempestivamente attivato per CP_1
comunicare all'interessata l'esito negativo della visita di revisione, e pur avendo posto in pagamento la mensilità di marzo 2024, ha proceduto al ricalcolo della prestazione entro il mese medesimo, non consentendo di potere in alcun modo argomentare a favore dell'insorgere di un legittimo affidamento in capo alla percipiente.
Nulla sposta, ai fini dell'oggetto dell'odierno giudizio, l'esito della vicenda giudiziaria relativa alla domanda di ATP, positivamente coltivata dalla ricorrente, dalla quale pare emergere la sussistenza del requisito sanitario utile a percepire l'assegno mensile sin dalla data della revoca, involgendo tale giudizio aspetti del tutto diversi da quelli di cui all'odierna domanda.
La domanda va, quindi, rigettata perché infondata.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 07/05/2024 , Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 09/01/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena