TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 675/2024
Oggi 21/05/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta Parte_1
COLELLA MARCELLO
Per l'avv.to/avv.ta STEFANI FABIA;
Controparte_1
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei/delle procuratori/procuratrici delle parti e delle parti presenti. I/Le procuratori/procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv.to Colella precisa le conclusioni come da atto introduttivo
L'avv.ta Stefani precisa le conclusioni come da comparsa. Rileva che si è resa disponibile a un accordo in sede di mediazione, CP_1
formulando una proposta.
La procuratrice e il procuratore discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 675/2024 tra le parti:
Parte Attrice: in persona Parte_1 della/del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv.to COLELLA MARCELLO
Parte Convenuta: in persona della/del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv.ta STEFANI FABIA
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone al decreto n. 5012/2023 con cui il Tribunale di Pt_1 Parte_1 Bologna le ha ingiunto di pagare a euro 18.695,50 oltre interessi e spese CP_1 a titolo di corrispettivo per somministrazione di energia elettrica.
L'opponente eccepisce:
1) l'incompetenza del territorio;
2) il difetto di prova del titolo;
3) il difetto di prova del credito;
4) il dubbio funzionamento del contatore.
Pertanto, chiede che sia dichiarata l'incompetenza del Parte_1
Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Nuoro e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) di aver somministrato energia elettrica all'opponente in regime tutele graduali;
2) l'inadempimento di parte opponente che non ha pagato il corrispettivo.
3 Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
Con riferimento alla competenza, il Tribunale osserva:
1) parte opponente non ha svolto l'eccezione in relazione a ogni possibile criterio di collegamento;
2) parte opponente non ha specificamente contestato di aver ricevuto la welcome letter di cui al doc 1) fascicolo monitorio in cui sono indicati i criteri di determinazione delle tariffe del servizio a tutele graduali, così che l'obbligazione pecuniaria è determinabile.
3.
L'opposizione è infondata.
Parte opponente non ha provato di aver stipulato un contratto nel libero mercato nei quattro mesi per cui parte opposta chiede di essere remunerata;
questo spiega l'attivazione del regime tutele graduali che appunto non prevede un contratto, ma solo l'avviso, con le modalità sopra indicate.
L'onere probatorio in relazione al titolo è stato dunque assolto da parte opposta, mentre parte opponente non ha provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
Contrariamente a quanto osservato all'udienza 19 settembre 2024, la fattura 25 ottobre 2021 si riferisce ai consumi di tre mesi estivi (luglio, agosto, settembre 2021) e ciò spiega il suo più elevato importo rispetto alla fattura 10 novembre 2021, che invece si riferisce al solo mese di ottobre 2021.
La fattura Enel del 7 ottobre 2022 (riferita a settembre 2022) è di importo compatibile Con con quanto addebitato da a settembre dell'anno prima (ipotizzando 1/3 del totale della fattura 25 ottobre 2021)
In assenza di indici di malfunzionamento del contatore (per esempio, anomalie di consumi), non si attiva l'onere probatorio di provarne il corretto funzionamento.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) rigetta l'opposizione;
4 2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 5012/2023 del Tribunale di Bologna;
3) condanna a rifondere a le spese di Parte_1 CP_1 lite, liquidate in euro 3.397,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 21/05/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
5
SECONDA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 675/2024
Oggi 21/05/2025 sono comparsi:
Per l'avv.to/l'avv.ta Parte_1
COLELLA MARCELLO
Per l'avv.to/avv.ta STEFANI FABIA;
Controparte_1
Drssa Valentina Currò Dossi in tirocinio
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei/delle procuratori/procuratrici delle parti e delle parti presenti. I/Le procuratori/procuratrici delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con persone non legittimate e che non sono presenti persone non legittimate nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
1 L'Avv.to Colella precisa le conclusioni come da atto introduttivo
L'avv.ta Stefani precisa le conclusioni come da comparsa. Rileva che si è resa disponibile a un accordo in sede di mediazione, CP_1
formulando una proposta.
La procuratrice e il procuratore discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Su invito del giudice, i procuratori/le procuratrici e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza, quindi si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il giudice
Paolo Siracusano
2 Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Bologna
In Nome del Popolo Italiano
all'udienza del 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 675/2024 tra le parti:
Parte Attrice: in persona Parte_1 della/del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv.to COLELLA MARCELLO
Parte Convenuta: in persona della/del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, con l'Avv.ta STEFANI FABIA
Ritenuto in fatto e in diritto
1. si oppone al decreto n. 5012/2023 con cui il Tribunale di Pt_1 Parte_1 Bologna le ha ingiunto di pagare a euro 18.695,50 oltre interessi e spese CP_1 a titolo di corrispettivo per somministrazione di energia elettrica.
L'opponente eccepisce:
1) l'incompetenza del territorio;
2) il difetto di prova del titolo;
3) il difetto di prova del credito;
4) il dubbio funzionamento del contatore.
Pertanto, chiede che sia dichiarata l'incompetenza del Parte_1
Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Nuoro e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo.
a sostegno della propria pretesa, allega: CP_1
1) di aver somministrato energia elettrica all'opponente in regime tutele graduali;
2) l'inadempimento di parte opponente che non ha pagato il corrispettivo.
3 Pertanto, chiede il rigetto dell'opposizione. CP_1
2.
Con riferimento alla competenza, il Tribunale osserva:
1) parte opponente non ha svolto l'eccezione in relazione a ogni possibile criterio di collegamento;
2) parte opponente non ha specificamente contestato di aver ricevuto la welcome letter di cui al doc 1) fascicolo monitorio in cui sono indicati i criteri di determinazione delle tariffe del servizio a tutele graduali, così che l'obbligazione pecuniaria è determinabile.
3.
L'opposizione è infondata.
Parte opponente non ha provato di aver stipulato un contratto nel libero mercato nei quattro mesi per cui parte opposta chiede di essere remunerata;
questo spiega l'attivazione del regime tutele graduali che appunto non prevede un contratto, ma solo l'avviso, con le modalità sopra indicate.
L'onere probatorio in relazione al titolo è stato dunque assolto da parte opposta, mentre parte opponente non ha provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
Contrariamente a quanto osservato all'udienza 19 settembre 2024, la fattura 25 ottobre 2021 si riferisce ai consumi di tre mesi estivi (luglio, agosto, settembre 2021) e ciò spiega il suo più elevato importo rispetto alla fattura 10 novembre 2021, che invece si riferisce al solo mese di ottobre 2021.
La fattura Enel del 7 ottobre 2022 (riferita a settembre 2022) è di importo compatibile Con con quanto addebitato da a settembre dell'anno prima (ipotizzando 1/3 del totale della fattura 25 ottobre 2021)
In assenza di indici di malfunzionamento del contatore (per esempio, anomalie di consumi), non si attiva l'onere probatorio di provarne il corretto funzionamento.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, 1) rigetta l'opposizione;
4 2) conferisce esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 5012/2023 del Tribunale di Bologna;
3) condanna a rifondere a le spese di Parte_1 CP_1 lite, liquidate in euro 3.397,00 oltre spese generali, imposta e contributi.
Bologna, 21/05/2025
Il giudice
Paolo Siracusano
5