Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 13/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1384/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice OP, dott. Carla Maglioni;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1384/2022 promossa da:
(C.F. ), con sede in Poggibonsi (SI), Via Del Ponte Parte_1 P.IVA_1
Nuovo snc, rappresentata e difesa dall'avv. MONTANO DEBORAH ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Firenze, Via Bezzecca n.c. 2, PEC:
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ATTRICE IN OPPOSIZIONE contro
C.F. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
con sede in 53036 Poggibonsi (SI), alla Via dei Gelsi n. 20, rappresentata e difesa dall'avv.
LUONGO ROMINA ed elettivamente domiciliato in Poggibonsi (SI) Via Verdi n. 26 presso lo studio del difensore PEC: Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'opponente: “a) In via preliminare: non concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa, perchè l'opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
b) In via principale nel merito: dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto perchè infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, rigettare le avverse domande;
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e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno nella misura di € 5.000,00=, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia al termine dell'istruttoria, ovvero eventualmente da quantificarsi anche ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
d) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, disporre la compensazione dell'eventuale credito riconosciuto alla risultante Controparte_1
Contro dall'istruttoria con il credito della riconosciuto a titolo di risarcimento del danno di cui alla precedente domanda sub c) e comunque condannare la al pagamento della Controparte_1 differenza dell'ulteriore danno accertato derivante dalla domanda sub c) rispetto al credito accertato della Controparte_1
e) In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre IVA e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per l'opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni meglio indicate in premessa,
IN VIA PRELIMINARE Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto non sussistendo alcuna prova scritta a sostegno della opposizione medesima, non essendo la causa di pronta
e facile soluzione e mancando, comunque, la minima prova di quanto da controparte asserito e dedotto;
IN VIA PRINCIPALE Respingere l'opposizione promossa perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto, priva di riscontro probatorio, dilatoria e comunque temeraria e, quindi, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
In ogni caso, con vittoria di competenze, spese e accessori come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede acquisirsi l'intero fascicolo del procedimento monitorio n. 738/2022
R.G. “
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 308/2022 del Tribunale di Siena recante pagina 2 di 7 l'ingiunzione di pagare la complessiva somma di € 5.265,19 oltre interessi e spese del procedimento monitorio in favore della a titolo Controparte_1
di corrispettivo per fornitura di materiali e l'esecuzione di lavorazioni a saldo delle fatture n.
197/2021 e 198/2021.
L'opponente, in primis, proponeva eccezione di inadempimento e compensazione sollevando le seguenti contestazioni: la prima fattura, n. 197/2021, emessa per l'importo di € 1.818,50, era relativa a lavori mai commissionati;
la seconda fattura, n. 198/2021, di € 5.446,69, a fronte della quale era già stato corrisposto l'acconto di € 2.000,00, riportava un importo errato perché non teneva conto né dello sconto di € 500,00 concordato tra le parti nè del costo di materiali acquistati direttamente dalla stessa per € 807,90. Lamentava altresì la Parte_1
mancanza della certificazione degli impianti e il malfunzionamento ab origine dell'impianto di climatizzazione nonchè il danneggiamento della parete dell'immobile interessato dai lavori di cui chiedeva il risarcimento in via riconvenzionale. Eccepiva, infine, il difetto della prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea stante l'inidoneità probatoria delle fatture nel presente giudizio a cognizione piena.
Nel costituirsi in giudizio la (d'ora in poi Controparte_1 [...]
) deduceva che tutte le lavorazioni richieste in fattura erano state realizzate previ CP_1
accordi verbali inter partes integrativi dell'iniziale preventivo;
contestava la richiesta di detrarre il costo dei materiali acquistati direttamente dall'opponente in quanto diversi e ulteriori rispetto a quelli riportati nei preventivi e pertanto non ricompresi nel prezzo pattuito;
negava infine la sussistenza di danni, mai peraltro in precedenza contestati.
All'esito dell'udienza di comparizione, il G.I., con riservata ordinanza, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e assegnava i termini di cui all'art. 183 co. 6 cpc.
Depositate le predette memorie, rigettata altresì l'istanza di emissione dell'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., la causa veniva istruita mediante le prove orali richieste dalla convenuta opposta e quindi rinviata per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
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Alla stregua delle emergenze istruttorie risultano provati i lavori e le forniture di cui la chiede il pagamento con l'odierno giudizio. Ed invero, anche a prescindere Controparte_1
pagina 3 di 7 dalla testimonianza di , socio della convenuta opposta di cui deve essere Testimone_1
dichiarata l'incapacità trattandosi di una società di persone, il teste , escusso Testimone_2
all'udienza del 17.10.2023, ha confermato di aver personalmente eseguito, assieme ad un collega, i lavori di cui alle fatture 197 e 198/2021 e di aver provveduto alla fornitura dei materiali ivi previsti.
Quanto all'attendibilità del teste, nipote dei soci della , non si ravvisano Controparte_1 motivi per escludere la veridicità delle sue dichiarazioni non esistendo alcun principio di necessaria inattendibilità dei testimoni aventi un vincolo di parentela con una delle parti processuali, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente laddove difettino ulteriori elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità (Cass. n.
2295/2021; n. 25358/2015; n. 4202/2011).
Passando alla disamina dei fatti impeditivi e/o estintivi eccepiti dall'opponente, si osserva come l'assunto difensivo secondo cui parte delle opere, e segnatamente quelle di cui alla fattura n. 197/2021, sarebbero state realizzate senza il consenso, e quindi all'insaputa della appare davvero poco credibile in considerazione della presenza Parte_1
costante di , padre della legale rappresentante della società attrice, Persona_1 presso la sede operativa della committente nel periodo di interesse, circostanza riferita dal teste e idonea ad escludere che l'esecuzione dei predetti lavori sia avvenuta Testimone_2
in difetto di una corrispondente pattuizione.
Parimenti non condivisibile la richiesta di scomputare dal prezzo preventivato l'importo di
€.807,90 afferente, a dire della a forniture già ricomprese nei due Parte_1
preventivi della stante la diversità dei materiali evincibile dal confronto del Controparte_1 doc. 4 con il documento 2 allegati all'atto di citazione. Ed invero le prime cinque voci della fattura di acquisto (doc. 4) riportano la descrizione “raccordo” (per calata, intermedio, diritto maschio, a croce alluminio) non ravvisabili nei preventivi del 1.10.2021; lo stesso dicasi per le ulteriori voci “presa universale, tubo alluminio blu, collare fissa-tubo, tappo maschio”. Se poi detti materiali sono stati indicati in entrambi i preventivi con diversa denominazione, sarebbe stata necessaria un'indicazione specifica in tal senso da parte dell'opponente la quale si è invece limitata ad asserire genericamente che l'identità dei materiali sarebbe ravvisabile ictu oculi.
pagina 4 di 7 Quanto invece alla proposta della di praticare uno sconto di € 500,00 Parte_1
sul prezzo riportato nei preventivi in questione, pur in difetto di un'accettazione espressa in ordine alla proposta, il comportamento della , che senza sollevare Controparte_1 contestazioni o una nuova controproposta ha dato inizio ai lavori effettivamente realizzati, ben può essere interpretato come accettazione per facta concludentia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1327 c.c.
Inoltre, pur risultando provato il malfunzionamento dell'impianto di condizionamento dell'aria, come confermato dalla teste dipendente della , ne è Testimone_3 Controparte_1 però rimasta incerta la causa. Ed invero, se volessimo aderire alla tesi difensiva dell'opposta e ritenere il malfunzionamento riconducibile alla macchina condizionatrice, come peraltro sembrerebbe desumibile dalla richiesta di intervento dell'assistenza la responsabilità Pt_2 dell'installatrice ne risulterebbe chiaramente esclusa;
ma anche laddove si ritenesse che il malfunzionamento è stato causato dall'errato montaggio dei tubi, in conformità alla tesi attorea, la mancata allegazione, ancor prima della prova, dell'effettivo pregiudizio economico subito sarebbe ostativa al riconoscimento di un risarcimento per tale voce di danno in quanto rimasto indimostrato nell'an e nel quantum.
Sul mancato rilascio delle certificazioni, circostanza non contestata dalla , Controparte_1
giova richiamare quanto affermato in subiecta materia dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 34785/2023. La Corte ha infatti precisato che occorre considerare l'effettivo pregiudizio del danneggiato distinguendo tre diverse ipotesi: per le certificazioni rilasciate con ritardo il risarcimento è limitato al pregiudizio subito per il ritardo;
per quelle non rese disponibili il risarcimento copre il costo per ottenere le certificazioni da un'altra impresa;
qualora sia invece impossibile ottenere certificazioni (ad es. per non conformità degli impianti): il risarcimento deve essere pari al costo dei lavori solo se gli impianti non possono ottenere le certificazioni.
E' evidente come nella fattispecie in esame, non essendo stata provata l'impossibilità di ottenere le certificazioni, dal credito riconosciuto in favore dell'opposta deve essere detratta la somma pari al costo da sostenere per ottenere le certificazioni da altra impresa da quantificarsi, in via equitativa, tenuto conto del valore dei lavori eseguiti e dei prezzi praticati nella zona, in complessivi € 1.000,00.
pagina 5 di 7 Inconferenti le argomentazioni addotte dall'opposta a giustificazione del mancato rilascio non essendo detta incombenza subordinata alla richiesta del committente né impedita dal fatto che il materiale dell'impianto ad aria compressa era stato fornito dalla medesima
[...] atteso che la certificazione deve essere rilasciata a fine dei lavori di installazione Parte_1
da parte di un tecnico iscritto all'albo in possesso dei requisiti di cui al DM 37/2008; va inoltre evidenziato come, laddove il materiale fornito non avesse posseduto i requisiti di legge,
l'impresa esecutrice si sarebbe dovuta rifiutare di eseguirne l'installazione.
Nessun risarcimento va infine riconosciuto per il danno alla facciata dell'immobile interessato dai lavori, difettando del tutto l'allegazione, ancor prima della prova in ordine al quantum dell'eventuale intervento di ripristino non risultando minimamente indicati i criteri utilizzabili per l'eventuale determinazione.
In definitiva dalla somma pretesa dall'opposta, € 5.265,19, va detratto l'importo di € 1.500,00, di cui € 500,00 a titolo di sconto e € 1.000,00 per il mancato rilascio delle certificazioni.
Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la va Controparte_3 condannata a pagare in favore della la somma di € 3.765,19 oltre interessi di Controparte_1
mora ex D.Lgs. n. 231/2002, trattandosi di transazione commerciale tra imprese, dalla data di emissione delle fatture, 2.07.2021, al saldo effettivo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri forensi previsti dal DM 55/14 aggiornati al DM 147/22, tariffe medie dello scaglione da € 5.001 a € 26.000 per tutte le fasi del giudizio, vengono poste ex art. 92 comma 2 c.p.c. per i due terzi a carico dell'opponente, soccombente prevalente, e compensate per il restante terzo in ragione del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'opposizione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 308/2022 emesso dal Tribunale Siena;
- condanna a pagare in favore della Parte_1 Controparte_1
la somma di € 3.765,19 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dal
[...]
2.07.2021 al saldo;
- condanna altresì l'opponente alla refusione dei due terzi delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso pagina 6 di 7 forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge;
- compensa il restante terzo.
Siena, 13/06/2025
Il Giudice OP
dott. Carla Maglioni
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
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