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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 1 aprile 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 15072 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2022, cui è stata riunita la causa iscritta al n. 15074 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2022,
TRA
CONDOMINIO VIA GEMITO 34 Napoli in persona del legale rapp.te
SCIUBBA Francesco Vittorio elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla via San Giacomo n. 40 presso lo studio dell'avv. Luca Tortora e dell'Avv. Adele Sarnelli, da cui sono rapp.ti e difesi, giusta mandato in atti RICORRENTI - OPPONENTI
E I.N.P.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti elettivamente domiciliati in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 – sede Inps, presso l'avv. Alessandra Maria Ingala, da cui sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi poi riuniti gli opponenti in epigrafe indicati impugnano, ciascuno per quanto di propria ragione, l'ordinanza ingiunzione con cui si intima il pagamento delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n, 463, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 1983 n. 638
e ss.mm.ii per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con riferimento all'anno 2018 e all'anno 2019. Eccepiscono l'omessa contestazione della violazione nei termini di cui all'art. 14 della legge n. 689\1981 nonché la decadenza e la prescrizione per mancata tempestiva notificazione degli atti prodromici e delle stesse ordinanze ingiunzioni impugnate. Chiedono l'annullamento delle ordinanze e, in subordine, la rideterminazione in senso proporzionale all'importo del mancato versamento delle sanzioni comminate. L'Inps si è costituito resistendo al ricorso e deducendo l'infondatezza dello stesso. Deduce, inoltre, la facoltà di estinguere l'obbligazione a carico delle controparti mediante il pagamento agevolato con riduzione della sanzione. Conclude per il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio l'Inps ha dedotto di aver provveduto a rideterminare la sanzione amministrativa in misura ridotta a seguito della novella normativa di cui all' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge n. 85 del 3 luglio 2023, che ha fissato la sanzione amministrativa, già prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n, 463, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e ss.mm.ii, in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Parte ricorrente ha prodotto la copia dei versamenti effettuati a mezzo mod F24 per il pagamento delle sanzioni rideterminate dall'Inps. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Dalle allegazioni e documentazione delle parti risulta il pagamento da parte dei ricorrenti ingiunti delle somme a titolo di sanzione amministrativa per come rideterminata dall'Inps in corso di causa, in esecuzione della sopravvenienza normativa di cui sopra. In particolare, risulta il pagamento dell'importo di euro 702,00 per la sanzione anno 2018 – RG 15072\2022 – e di euro 946,00 per la sanzione anno 2019 – RG 15074\2022-. Tale circostanza comporta il venir meno di ogni ulteriore interesse ad un provvedimento contenzioso.
Le spese di lite vanno compensate, considerato che la cessazione sostanziale della materia del contendere è avvenuta in conseguenza della sopravvenienza normativa di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese. Napoli, 1.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 1 aprile 2025, la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 15072 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2022, cui è stata riunita la causa iscritta al n. 15074 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2022,
TRA
CONDOMINIO VIA GEMITO 34 Napoli in persona del legale rapp.te
SCIUBBA Francesco Vittorio elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla via San Giacomo n. 40 presso lo studio dell'avv. Luca Tortora e dell'Avv. Adele Sarnelli, da cui sono rapp.ti e difesi, giusta mandato in atti RICORRENTI - OPPONENTI
E I.N.P.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti elettivamente domiciliati in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55 – sede Inps, presso l'avv. Alessandra Maria Ingala, da cui sono rappresentati e difesi giusta procura in atti
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi poi riuniti gli opponenti in epigrafe indicati impugnano, ciascuno per quanto di propria ragione, l'ordinanza ingiunzione con cui si intima il pagamento delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n, 463, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 1983 n. 638
e ss.mm.ii per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con riferimento all'anno 2018 e all'anno 2019. Eccepiscono l'omessa contestazione della violazione nei termini di cui all'art. 14 della legge n. 689\1981 nonché la decadenza e la prescrizione per mancata tempestiva notificazione degli atti prodromici e delle stesse ordinanze ingiunzioni impugnate. Chiedono l'annullamento delle ordinanze e, in subordine, la rideterminazione in senso proporzionale all'importo del mancato versamento delle sanzioni comminate. L'Inps si è costituito resistendo al ricorso e deducendo l'infondatezza dello stesso. Deduce, inoltre, la facoltà di estinguere l'obbligazione a carico delle controparti mediante il pagamento agevolato con riduzione della sanzione. Conclude per il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio l'Inps ha dedotto di aver provveduto a rideterminare la sanzione amministrativa in misura ridotta a seguito della novella normativa di cui all' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in legge n. 85 del 3 luglio 2023, che ha fissato la sanzione amministrativa, già prevista dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983 n, 463, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e ss.mm.ii, in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Parte ricorrente ha prodotto la copia dei versamenti effettuati a mezzo mod F24 per il pagamento delle sanzioni rideterminate dall'Inps. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Dalle allegazioni e documentazione delle parti risulta il pagamento da parte dei ricorrenti ingiunti delle somme a titolo di sanzione amministrativa per come rideterminata dall'Inps in corso di causa, in esecuzione della sopravvenienza normativa di cui sopra. In particolare, risulta il pagamento dell'importo di euro 702,00 per la sanzione anno 2018 – RG 15072\2022 – e di euro 946,00 per la sanzione anno 2019 – RG 15074\2022-. Tale circostanza comporta il venir meno di ogni ulteriore interesse ad un provvedimento contenzioso.
Le spese di lite vanno compensate, considerato che la cessazione sostanziale della materia del contendere è avvenuta in conseguenza della sopravvenienza normativa di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese. Napoli, 1.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo