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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 791/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 IO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Fiscale Del Contribuente Srl - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini Pal.sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202301056886699000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l Società_1 Fiscale del contribuente (C.A,F.) ed il Dott. Difensore_1 proponevano ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone avverso la cartella di pagamento n.9720230105688669 notificata in data 3 luglio 2023, con cui venivano recuperate le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicate nel modello 730/2019, presentato per il Signor Nominativo_3, relativo all'anno 2018, al rigo E41 per euro 20527,00 (sostenute nell'anno 2017) ed al rigo E42 per euro 26756,00 (sostenute nell'anno 2018) per carenza della documentazione esibita.
A seguito del controllo formale operato dell'Ufficio veniva iscritta a ruolo una somma pari al 30% dell'importo della maggiore imposta riscontrata (richiesta con gli interessi al contribuente Nominativo_3) pari a euro 2.269,50.
Esponevano di aver presentato in data 22 maggio 2023 istanza di sgravio allegando la documentazione comprovante le spese effettuate e chiedevano l'annullamento per l'illegittimità della cartella di pagamento, alla quale l'Agenzia aveva notificato una comunicazione di diniego in data 31 ottobre 2023 ritenendo infondate le contestazioni di parte. Allegavano, in particolare, il preliminare di vendita, la SCIA depositata al comune di Ceprano, l'attestazione di conformità delle strutture, oltre ai documenti attestanti l'effettività delle spese sostenute a dimostrazione della legittimità della detrazione operata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate deducendo che la SCIA depositata dai ricorrenti era costituita solo da alcune delle pagine dell'originale depositata al comune di Ceprano. Ai fini della legittimità della detrazione si sarebbe dovuta inoltre esibire l'asseverazione del progettista attestante la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.
Nel caso in esame, quindi, l'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato non risultano affatto documentate, pur essendo un adempimento fondamentale ai fini del riconoscimento della detrazione.
Con riferimento al caso in esame, quindi, né il contribuente né conseguentemente il CA che ha rilasciato il visto di conformità si erano attenuti agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per usufruire dell'agevolazione.
Stante, orbene, la piena legittimità dell'operato fiscale ed il recupero a tassazione della detrazione illegittimamente operata sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e per le misure antisimiche, chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Successivamente perveniva a questa Corte di Giustizia da parte dell'Agenzia richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese per cessazione della materia del contendere.
L'Ufficio, infatti, esaminata la ulteriore documentazione prodotta dal contribuente, ed in particolare la SCIA completa dell'asseverazione dell'ing. Nominativo_4, attestante la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione, rilevava la correttezza della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio indicate nel rigo E41 (sostenute nell'anno 2017 per l'importo di € 20.527,00) e nel rigo E42 (sostenute nell'anno 2018 per l'importo di
€ 26.756,00).
Con provvedimento prot. n. 2024S65415 procedeva, quindi, allo sgravio della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente Nominativo_3. Deduceva che, consequenzialmente l'annullamento del presupposto impositivo, ovvero del recupero principale, estendeva i suoi effetti anche sull'importo richiesto al CA (somma pari al 30% dell'importo della maggiore imposta riscontrata per cui procedeva anche allo sgravio integrale della cartella di pagamento n. 09720230105688669 emessa nei confronti dei ricorrenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il riconoscimento della legittimità delle detrazioni operate dal Signor Nominativo_3 relative alla dichirazione per l'anno 2018 presentata dalla s.r.l Società_1 Fiscale del contribuente (C.A,F.) e dal Dott. Difensore_1 che ha comportato, sia lo sgravio, con provvedimento prot. n. 2024S65415 della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente Nominativo_3, sia lo sgravio della cartella di pagamento n. 09720230105688669 emessa nei confronti dei ricorrenti, consente di ritenere verificatasi la cessazione della materia del contendere, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio con compenzazione integrale tra le Parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Dott. Francesco Galli.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 791/2023 depositato il 01/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 IO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 Fiscale Del Contribuente Srl - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini Pal.sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202301056886699000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia chiede dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l Società_1 Fiscale del contribuente (C.A,F.) ed il Dott. Difensore_1 proponevano ricorso contro l'Agenzia delle Entrate di Frosinone avverso la cartella di pagamento n.9720230105688669 notificata in data 3 luglio 2023, con cui venivano recuperate le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, indicate nel modello 730/2019, presentato per il Signor Nominativo_3, relativo all'anno 2018, al rigo E41 per euro 20527,00 (sostenute nell'anno 2017) ed al rigo E42 per euro 26756,00 (sostenute nell'anno 2018) per carenza della documentazione esibita.
A seguito del controllo formale operato dell'Ufficio veniva iscritta a ruolo una somma pari al 30% dell'importo della maggiore imposta riscontrata (richiesta con gli interessi al contribuente Nominativo_3) pari a euro 2.269,50.
Esponevano di aver presentato in data 22 maggio 2023 istanza di sgravio allegando la documentazione comprovante le spese effettuate e chiedevano l'annullamento per l'illegittimità della cartella di pagamento, alla quale l'Agenzia aveva notificato una comunicazione di diniego in data 31 ottobre 2023 ritenendo infondate le contestazioni di parte. Allegavano, in particolare, il preliminare di vendita, la SCIA depositata al comune di Ceprano, l'attestazione di conformità delle strutture, oltre ai documenti attestanti l'effettività delle spese sostenute a dimostrazione della legittimità della detrazione operata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate deducendo che la SCIA depositata dai ricorrenti era costituita solo da alcune delle pagine dell'originale depositata al comune di Ceprano. Ai fini della legittimità della detrazione si sarebbe dovuta inoltre esibire l'asseverazione del progettista attestante la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento progettato.
Nel caso in esame, quindi, l'asseverazione della classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato non risultano affatto documentate, pur essendo un adempimento fondamentale ai fini del riconoscimento della detrazione.
Con riferimento al caso in esame, quindi, né il contribuente né conseguentemente il CA che ha rilasciato il visto di conformità si erano attenuti agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per usufruire dell'agevolazione.
Stante, orbene, la piena legittimità dell'operato fiscale ed il recupero a tassazione della detrazione illegittimamente operata sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e per le misure antisimiche, chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Successivamente perveniva a questa Corte di Giustizia da parte dell'Agenzia richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese per cessazione della materia del contendere.
L'Ufficio, infatti, esaminata la ulteriore documentazione prodotta dal contribuente, ed in particolare la SCIA completa dell'asseverazione dell'ing. Nominativo_4, attestante la classe di rischio dell'edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l'esecuzione dell'intervento di ristrutturazione, rilevava la correttezza della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio indicate nel rigo E41 (sostenute nell'anno 2017 per l'importo di € 20.527,00) e nel rigo E42 (sostenute nell'anno 2018 per l'importo di
€ 26.756,00).
Con provvedimento prot. n. 2024S65415 procedeva, quindi, allo sgravio della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente Nominativo_3. Deduceva che, consequenzialmente l'annullamento del presupposto impositivo, ovvero del recupero principale, estendeva i suoi effetti anche sull'importo richiesto al CA (somma pari al 30% dell'importo della maggiore imposta riscontrata per cui procedeva anche allo sgravio integrale della cartella di pagamento n. 09720230105688669 emessa nei confronti dei ricorrenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il riconoscimento della legittimità delle detrazioni operate dal Signor Nominativo_3 relative alla dichirazione per l'anno 2018 presentata dalla s.r.l Società_1 Fiscale del contribuente (C.A,F.) e dal Dott. Difensore_1 che ha comportato, sia lo sgravio, con provvedimento prot. n. 2024S65415 della cartella di pagamento emessa nei confronti del contribuente Nominativo_3, sia lo sgravio della cartella di pagamento n. 09720230105688669 emessa nei confronti dei ricorrenti, consente di ritenere verificatasi la cessazione della materia del contendere, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio con compenzazione integrale tra le Parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Dott. Francesco Galli.