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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Udienza del 24 febbraio 2025 Il giudice onorario dott.ssa Maura Fragale Lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visto l'art 281 sexies c.p.c. decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Fragale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906/2019 R.G.A.C. e vertente TRA ( , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
( resso lo studio dell'avv. Salvatore Iannone che la rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione;
-ATTRICE- E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 avv. Patrizia Logozzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cropani(CZ) al corso F. Chiaravalloti snc.
- CONVENUTO - Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio, davanti a questo tribunale Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni di un incidente occorsole il giorno 15 giugno 2018 , verso le ore 16:30, allorquando, percorrendo a piedi la scalinata che da via Livorno conduce alla S.P. di a causa delle sconnessioni presenti su detta scalinata, CP_1 cadeva ro te a terra. A seguito del sinistro si era reso necessario il suo ricovero presso l'Ospedale Civile di Catanzaro dove le veniva diagnosticata “ frattura del gomito dx con infrazione della rotula”. L'attrice ha attribuito la responsabilità dell'accaduto all convenuto in CP_2 quanto custode e quindi ai sensi dell'art. 2051 c.c.. avrebbe dovuto adottare tutti gli accorgimenti per garantire gli utenti da qualunque pericolo. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il CP_1 il quale ha contestato la fondatezza dell'avv
[...] ia, chiedendo il rigetto della domanda infondata in fatto ed in diritto ed eccependo preliminarmente la improcedibilità e/o nullità dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.
1.1. Espletata l'istruttoria del caso, attraverso interrogatorio formale, l'escussione dei testi indicati dalle parti e facendo ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio medico legale, il tribunale ha trattenuto la causa in decisione previa discussione della causa con note di trattazione scritta.
2. Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità e/o nullità dell'atto introduttivo sollevata da parte convenuta, per carenza dei requisiti di forma e di sostanza, essendo stati rispettati tutti gli elementi richiesti ex art 164 c.p.c. a mente del quale “la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163. Secondo tale disposizione si ha nullità quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere il petitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio che nel caso di specie ha consento al di approntare legittimamente la sua difesa. CP_1
3. Nel merito ,la domanda attorea deve essere rigettata per le motivazioni che seguono: Al riguardo, vale rilevare che, in accordo con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c.
- nell'ambito della quale deve essere riportata la fattispecie in esame - sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione
Pagina 2 di 5 nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale “alterazione” per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno (Cass. civ. 13 maggio 2010 n. 11592; Cass. civ. 19 novembre 2009 n. 24428). Ciò posto, la prova testimoniale assunta in data 28.06.2021 con il teste di parte attrice, sig. , non ha dato prova del nesso di causalità Testimone_1 tra la cosa e l'eve tesso dichiarato di non avere visto la sig.ra nel momento in cui è caduta ma di essere intervenuto dopo a Pt_1 dei lamenti della stessa e su espressa domanda del procuratore dell'attrice , il teste ha affermato che la scalinata era “pulita e non vi erano erbacce né foglie”. Tale testimonianza trova conferma dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice, dove è rappresentato il luogo ove si è verificata la caduta, il quale si presenta come una scalinata in cemento armato con gradini puliti e senza alcuna difformità tale da rendere il percorso insidioso, peraltro munita di apposito corrimano situato al lato della stessa ben tenuto. Tale circostanza trova conferma anche dalla testimonianza resa dai testi di parte convenuta sig.ra -responsabile del Settore Testimone_2
Tecnico del Comune di la quale ha confermato che il corrimano CP_1 nonché la ringhiera in f te su tutta la scaletta era in ottimo stato di manutenzione e che la scalinata era sempre stata in cemento non rifinito, ed essendosi recata sul luogo del sinistro a seguito di segnalazione, aveva rilevato il buono stato del corrimano e della scalinata, tanto da non dover necessitare di alcun intervento straordinario negando categoricamente, che i gradini si trovassero rotti, sconnessi e traballanti come da prova contraria ammessa alla circostanza n.
3. Anche l'altro teste di parte convenuta , escusso Testimone_3 all'udienza del 23.01.2023, ha affermato che il corrimano era in buono stato di manutenzione e che le condizioni della scalinata non richiedevano segnaletiche di pericolo. Orbene la prova testimoniale assunta non consente di accertare l'an DE , atteso che non è stata stabilita la modalità della caduta la cui causazione deve farsi rientrare nella responsabilità esclusiva dell'attrice per non avere adottato una condotta di media diligenza e per non avere prestato maggiore attenzione nello scendere i gradini la cui modalità gli avrebbe consentito di evitare la caduta ed avrebbe scongiurato il verificarsi del danno lamentato e dedotto nel presente giudizio.
Pagina 3 di 5 Appare evidente, nel caso de quo, che parte attrice non ha posto in essere una condotta diligente e prudente così andando ad interrompere con la propria condotta qualsiasi nesso causale tra l'evento e il bene in custodia. Peraltro il fatto si è verificato in pieno giorno e, quindi, potendo godere della visibilità garantita dalla luce tenendo conto che in quel momento non era in atto alcuna pioggia, ed il luogo era stato già percorso dalla sig.ra
, così come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio formale Pt_1
o in data 28.06.2021 in cui ha dichiarato” io abito con la mia famiglia in alla Via Lucania ed abito lì da trenta anni….. io utilizzo sempre la CP_1
s he da via Puglia porta alla Strada Provinciale. Preferisco fare detta via in quanto l'altra strada è molto trafficata ed ho paura.”. Proprio con riferimento al comportamento della vittima, la Corte di Cassazione ha disposto nella sentenza n. 31217/2019 che il cittadino che inciampa, cade e si provoca lesioni a causa di una insidia stradale non ha diritto ad essere risarcito se l'insidia si trova vicino a casa presupponendo in questo caso che la caduta sia dovuta alla disattenzione dello stesso danneggiato, il quale deve conoscere le condizioni della strada che percorre ogni giorno. Stesso principio viene ribadito nella recente ordinanza della Cassazione n. 2071/2022 ove ha concluso nel senso che il danno è da attribuirsi alla condotta colpevole del danneggiato che avrebbe dovuto avvedersi dell'insidia e di conseguenza evitarla. Ne consegue, in applicazione delle coordinate giurisprudenziali sopra ampiamente tracciate, che il deve andare esente da Controparte_1 responsabilità per l'incidente imputabile Parte_1 soltanto al comportamento colposo della medesima, idoneo ad interrompere il nesso causale tra il presunto stato di pericolo e l'evento.
L'infondatezza della domanda, sul piano dell'an esonera ovviamente il Tribunale dal dovere di esaminare il quantum. 4. La liquidazione delle spese processuali avviene, sulla base del D.M. 55/2014 aggiornato con i nuovi parametri introdotti dal D.M. 147/2022 sulla base del valore dichiarato ridotti della metà in ragione del grado di difficoltà della controversia.. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, giusta liquidazione effettuata contestualmente alla presente sentenza, devono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: 1) rigetta la domanda avanzata da Parte_1
Pagina 4 di 5 2) condanna a rifondere al le Parte_1 Controparte_1 spese di lite, ssivi € 1.270,0 se generali C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
3) pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u.. Parte_1
Catanzaro, 24 febbraio 2025
Il giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale
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