Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 268
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa/irrituale notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le notifiche degli atti di accertamento del 2016, effettuati a mani della moglie o tramite doppia raccomandata, fossero regolari. La documentazione prodotta dalla Regione Puglia è stata ritenuta ammissibile nonostante la mancata notifica alle altre parti, in quanto la legge non prevedeva sanzioni per tale omissione.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione per il bollo auto si prescrive nel terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Ha inoltre considerato i tempi di sospensione dovuti all'emergenza COVID-19, che hanno prorogato il termine per la notifica della cartella. La consegna del ruolo all'Agente della Riscossione è avvenuta in data 27.02.2019, con notifica della cartella il 14/02/2022, ritenuta tempestiva anche a causa della sospensione dei termini di riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 268
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 268
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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