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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2371/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via A. Gramsci 37 71100 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190008910382000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 22-11-2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, riassumeva il giudizio già instaurato davanti alla Corte di giustizia tributaria di Foggia, il cui giudice monocratico si era dichiarato incompetente. Oggetto del giudizio era l'impugnazione della cartella di pagamento n.04320190008910382000, ricevuta in comunicazione in data 14.2.2022, recante l'importo complessivo di € 1.257,03. Specificava il ricorrente che la pretesa invocata dalla riscossione promanava dal ruolo n. 2019/002172, emesso a causa del presunto omesso pagamento del bollo auto per l'anno 2013, di seguito specificato:
• omesso pagamento bollo auto anno 2013 targa veicolo Targa_1 (accertamento n. 3422014920212 del 23.09.2016 notificato il 04.10.2016), per l'importo totale di euro 233,73 comprensivo di interessi, sanzioni ed altri oneri;
• omesso pagamento bollo auto anno 2013 targa veicolo Targa_2 (accertamento n. 3422027397947 del 10.10.2016 notificato il 14.10.2016), per l'importo totale di euro 208,62 comprensivo di interessi, sanzioni ed altri oneri);
• omesso pagamento bollo auto anno 2013 targa veicolo Targa_3 (accertamento n. 3422034531891 del 10.10.2016 notificato il 14.10.2016), per l'importo totale di euro 769,54 comprensivo di interessi, sanzioni ed altri oneri;
• omesso pagamento bollo auto anno 2013 targa veicolo Targa_4 (accertamento n. 3422091759669 del 10.10.2016 notificato il 20.10.2016), per l'importo totale di euro 75,68 comprensivo di interessi, sanzioni ed altri oneri.
Trattavasi, quindi, dell'omesso versamento bollo auto per quattro veicoli relativo all'anno 2013 di cui il ricorrente, secondo l'assunto difensivo, non aveva mai avuto notizia prima della notifica della cartella impugnata.
Eccepiva il ricorrente
1) NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER OMESSA E/O IRRITUALE NOTIFICA DEGLI ATTI
PRESUPPOSTI (ACCERTAMENTI N. 3422014920212, 342202739794, 3422034531891,
3422091759669) CON CONSEGUENZIALE ESTINZIONE, PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE
TRIENNALE, DELLA PRETESA TRIBUTARIA INVOCATA, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.L. N.
953/1982 (CONVERTITO NELLA L. N. 53/1983).
2) NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE - DECADENZA
DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO INVOCATO, IN PALESE VIOLAZIONE DELL'ART. 5
DEL D.L. N. 953/1982 (CONVERTITO NELLA L. N. 53/1983).
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituivano sia nel presente procedimento riassunto che nell'originario davanti al giudice di Foggia
l'Agenzia delle entrate-riscossione e la Regione Puglia contestando gli assunti difensivi. Entrambe le parti resistenti depositavano la documentazione attinente alla notifica dei rispettivi atti e chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memorie depositate parte ricorrente ribadiva l'intervenuta prescrizione del credito ed opponeva l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla regione Puglia atteso che quest'ultima nel costituirsi a Foggia non aveva provveduto alla previa notifica dell'atto di intervento alle parti processuali, in violazione del disposto di cui all'art. 14, co. 5, D. Lgs. n. 546/92.
All'udienza del 5-2026, dopo la discussione delle parti, il giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente questo giudice si deve occupare dell'eccezione fatta da parte ricorrente nella memoria difensiva, ribadita a verbale in udienza, sull'inammissibilità della documentazione prodotta dalla Regione
Puglia che si è costituita in udienza a Foggia ma nulla ha notificato alle parti del giudizio. L'eccezione non ha fondamento. L'art. 14 citato da parte ricorrente non stabilisce alcuna sanzione in caso di omessa notifica né con riferimento alla nullità della costituzione né con riferimento alla inutilizzabilità della documentazione prodotta. La sanzione processuale deve essere stabilita dalla legge e non disposta dalla parte. Pertanto, la costituzione in giudizio è valida ed è ammissibile la produzione documentale.
Parte ricorrente eccepisce la nullità della cartella per omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto che è l'atto di accertamento. Dalla documentazione prodotta dalla Regione Puglia si evince che nel 2016 sono intervenuti gli atti di accertamento per le quattro auto oggetto del ricorso per il mancato pagamento del bollo 2013. Le notifiche sono tutte regolari;
a mani della moglie, doppia raccomandata, deposito a seconda dei casi. Gli allegati depositati sono molto chiari sulla intervenuta notifica degli atti di accertamento.
Successiva verifica che questo giudice deve compiere è sulla regolarità della notifica della cartella oggetto d'impugnazione e l'eventuale decorso del termine prescrizionale.
In tema di bollo auto il diritto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Il terzo anno successivo è il 2016 che deve essere conteggiato per intero e non certo frazionato, come sostiene anche la regione Puglia riscossione che cita la giurisprudenza della
S.C. che qui si condivide.
Per la definitività dell'accertamento è necessario aggiungere anche il tempo stabilito dalla legge per l'impugnazione, come evidenzia sempre la regione Puglia citando altra granitica giurisprudenza della cassazione.
In ordine alla notifica della cartella il concessionario ha documentato la regolarità del suo operato.
L'agente della riscossione ha ricevuto il ruolo dalla regione Puglia ed ha eseguito un primo tentativo di notifica il 19/11/2019 con esito negativo. Successivamente, con i termini di sospensione di qualsiasi notifica esattoriale imposti dal legislatore, in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da VI-19, c'è stato un secondo tentativo di notifica il 17/09/2021 per poi concretizzarsi con l'affissione all'albo comunale ai sensi dell'art.140 c.p.c. con la notifica del 14/02/2022. Il tutto è documentato nella relata di notifica depositata.
Quindi l'Agente della riscossione ha dato conto della sospensione dei termini a seguito dl VI (c.d. legislazione emergenziale).
Ne consegue che la consegna del ruolo all'Agente della Riscossione avvenuta in data 27.02.2019 (doc. allegato) con notifica della cartella in data 14/02/2022, risulta certamente tempestiva, considerata altresì la sospensione straordinaria dell'attività di riscossione a causa del VI-19, come dai provvedimenti citati nell'atto di costituzione della Regione Puglia.
In virtù della sospensione dell'attività della riscossione protratta dal 17 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 532 giorni) il termine finale per la notifica della suddetta cartella di pagamento inizialmente in scadenza il 31/12/2020 è “slittato” sino al 17/6/2022.
Tutto ciò esposto, relativamente alle partite di ruolo in contestazione, riportate nella cartella di pagamento n. 04320190008910382000, notificata il 14/02/2022 non risulta evidentemente maturato alcun termine prescrizionale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 500,00 in favore di ciascuna parte resistente oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia di Bari di primo grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 500,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
TOMASICCHIO ANGELA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2371/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via A. Gramsci 37 71100 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320190008910382000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 22-11-2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, riassumeva il giudizio già instaurato davanti alla Corte di giustizia tributaria di Foggia, il cui giudice monocratico si era dichiarato incompetente. Oggetto del giudizio era l'impugnazione della cartella di pagamento n.04320190008910382000, ricevuta in comunicazione in data 14.2.2022, recante l'importo complessivo di € 1.257,03. Specificava il ricorrente che la pretesa invocata dalla riscossione promanava dal ruolo n. 2019/002172, emesso a causa del presunto omesso pagamento del bollo auto per l'anno 2013, di seguito specificato:
• omesso pagamento bollo auto anno 2013 targa veicolo Targa_1 (accertamento n. 3422014920212 del 23.09.2016 notificato il 04.10.2016), per l'importo totale di euro 233,73 comprensivo di interessi, sanzioni ed altri oneri;
• omesso pagamento bollo auto anno 2013 targa veicolo Targa_2 (accertamento n. 3422027397947 del 10.10.2016 notificato il 14.10.2016), per l'importo totale di euro 208,62 comprensivo di interessi, sanzioni ed altri oneri);
• omesso pagamento bollo auto anno 2013 targa veicolo Targa_3 (accertamento n. 3422034531891 del 10.10.2016 notificato il 14.10.2016), per l'importo totale di euro 769,54 comprensivo di interessi, sanzioni ed altri oneri;
• omesso pagamento bollo auto anno 2013 targa veicolo Targa_4 (accertamento n. 3422091759669 del 10.10.2016 notificato il 20.10.2016), per l'importo totale di euro 75,68 comprensivo di interessi, sanzioni ed altri oneri.
Trattavasi, quindi, dell'omesso versamento bollo auto per quattro veicoli relativo all'anno 2013 di cui il ricorrente, secondo l'assunto difensivo, non aveva mai avuto notizia prima della notifica della cartella impugnata.
Eccepiva il ricorrente
1) NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER OMESSA E/O IRRITUALE NOTIFICA DEGLI ATTI
PRESUPPOSTI (ACCERTAMENTI N. 3422014920212, 342202739794, 3422034531891,
3422091759669) CON CONSEGUENZIALE ESTINZIONE, PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE
TRIENNALE, DELLA PRETESA TRIBUTARIA INVOCATA, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D.L. N.
953/1982 (CONVERTITO NELLA L. N. 53/1983).
2) NULLITA' DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE - DECADENZA
DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO INVOCATO, IN PALESE VIOLAZIONE DELL'ART. 5
DEL D.L. N. 953/1982 (CONVERTITO NELLA L. N. 53/1983).
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si costituivano sia nel presente procedimento riassunto che nell'originario davanti al giudice di Foggia
l'Agenzia delle entrate-riscossione e la Regione Puglia contestando gli assunti difensivi. Entrambe le parti resistenti depositavano la documentazione attinente alla notifica dei rispettivi atti e chiedevano il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memorie depositate parte ricorrente ribadiva l'intervenuta prescrizione del credito ed opponeva l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla regione Puglia atteso che quest'ultima nel costituirsi a Foggia non aveva provveduto alla previa notifica dell'atto di intervento alle parti processuali, in violazione del disposto di cui all'art. 14, co. 5, D. Lgs. n. 546/92.
All'udienza del 5-2026, dopo la discussione delle parti, il giudice decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente questo giudice si deve occupare dell'eccezione fatta da parte ricorrente nella memoria difensiva, ribadita a verbale in udienza, sull'inammissibilità della documentazione prodotta dalla Regione
Puglia che si è costituita in udienza a Foggia ma nulla ha notificato alle parti del giudizio. L'eccezione non ha fondamento. L'art. 14 citato da parte ricorrente non stabilisce alcuna sanzione in caso di omessa notifica né con riferimento alla nullità della costituzione né con riferimento alla inutilizzabilità della documentazione prodotta. La sanzione processuale deve essere stabilita dalla legge e non disposta dalla parte. Pertanto, la costituzione in giudizio è valida ed è ammissibile la produzione documentale.
Parte ricorrente eccepisce la nullità della cartella per omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto che è l'atto di accertamento. Dalla documentazione prodotta dalla Regione Puglia si evince che nel 2016 sono intervenuti gli atti di accertamento per le quattro auto oggetto del ricorso per il mancato pagamento del bollo 2013. Le notifiche sono tutte regolari;
a mani della moglie, doppia raccomandata, deposito a seconda dei casi. Gli allegati depositati sono molto chiari sulla intervenuta notifica degli atti di accertamento.
Successiva verifica che questo giudice deve compiere è sulla regolarità della notifica della cartella oggetto d'impugnazione e l'eventuale decorso del termine prescrizionale.
In tema di bollo auto il diritto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Il terzo anno successivo è il 2016 che deve essere conteggiato per intero e non certo frazionato, come sostiene anche la regione Puglia riscossione che cita la giurisprudenza della
S.C. che qui si condivide.
Per la definitività dell'accertamento è necessario aggiungere anche il tempo stabilito dalla legge per l'impugnazione, come evidenzia sempre la regione Puglia citando altra granitica giurisprudenza della cassazione.
In ordine alla notifica della cartella il concessionario ha documentato la regolarità del suo operato.
L'agente della riscossione ha ricevuto il ruolo dalla regione Puglia ed ha eseguito un primo tentativo di notifica il 19/11/2019 con esito negativo. Successivamente, con i termini di sospensione di qualsiasi notifica esattoriale imposti dal legislatore, in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da VI-19, c'è stato un secondo tentativo di notifica il 17/09/2021 per poi concretizzarsi con l'affissione all'albo comunale ai sensi dell'art.140 c.p.c. con la notifica del 14/02/2022. Il tutto è documentato nella relata di notifica depositata.
Quindi l'Agente della riscossione ha dato conto della sospensione dei termini a seguito dl VI (c.d. legislazione emergenziale).
Ne consegue che la consegna del ruolo all'Agente della Riscossione avvenuta in data 27.02.2019 (doc. allegato) con notifica della cartella in data 14/02/2022, risulta certamente tempestiva, considerata altresì la sospensione straordinaria dell'attività di riscossione a causa del VI-19, come dai provvedimenti citati nell'atto di costituzione della Regione Puglia.
In virtù della sospensione dell'attività della riscossione protratta dal 17 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 532 giorni) il termine finale per la notifica della suddetta cartella di pagamento inizialmente in scadenza il 31/12/2020 è “slittato” sino al 17/6/2022.
Tutto ciò esposto, relativamente alle partite di ruolo in contestazione, riportate nella cartella di pagamento n. 04320190008910382000, notificata il 14/02/2022 non risulta evidentemente maturato alcun termine prescrizionale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 500,00 in favore di ciascuna parte resistente oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il giudice monocratico della Corte di giustizia di Bari di primo grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 500,00 in favore di ciascuna parte resistente, oltre gli accessori di legge, se dovuti.