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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Mantova, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Mantova |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IP SA AR, Presidente DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Relatore FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Mantova - Indirizzo_1 Loc. Valdaro 46100 Mantova MN
Pag. 1 di 6 elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 15956 2023 ADDIZIONALE
- sul ricorso n. 61/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Mantova - Via Colombo 17 Loc. Valdaro 46100 Mantova MN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 15934 2023 ADDIZIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti:
per la Ricorrente: quanto al ricorso rubricato al n°58/2024 R.G.: “chiede che codesta Ill.ma Codesta
Pag. 2 di 6 Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per i motivi sopra esposti, voglia: − annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento di diniego di rimborso impugnato perché infondato e illegittimo;
− accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate nel periodo gennaio 2010 – dicembre 2011 in relazione alla fornitura di energia elettrica per il punto di prelievo relativo al POD n. IT001E04013308; − condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT-I Lombardia – UDM di Mantova alla restituzione di Euro 12.433,27 a titolo di addizionali provinciali delle accise sull'energia elettrica, oltre interessi come per legge maturati dalla data del versamento delle addizionali sino al soddisfo. 12 Con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del presente giudizio, sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992.”;
quanto al ricorso rubricato al n°61/2024 R.G.: che codesta Ill.ma Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per i motivi sopra esposti, voglia: - annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento di diniego di rimborso impugnato perché infondato e illegittimo;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate nel periodo gennaio 2010 – dicembre 2011 in relazione alla fornitura di energia elettrica per il punto di prelievo relativo al POD n. IT001E00078039 e numero di presa 20913187720561; - condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT-I Lombardia – UDM di Mantova alla restituzione di Euro Euro 8.694,91 a titolo di addizionali provinciali delle accise sull'energia elettrica, oltre interessi come per legge maturati dalla data del versamento delle addizionali sino al soddisfo. Con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del presente giudizio, sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992.
per l'A.D.M.: quanto al ricorso rubricato al n°58/2024 R.G.: “Voglia codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova:
1. Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2. La compensazione delle spese, in considerazione della complessità dell'oggetto di lite, solo di recente risolta dai sopraggiunti mutamenti giurisprudenziali di cui l'Ufficio ha costruttivamente preso atto.”;
quanto al ricorso rubricato al n°61/2024 R.G.: “Voglia codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova:
1. Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2. La compensazione delle spese, in considerazione della complessità dell'oggetto di lite, solo di recente risolta dai sopraggiunti mutamenti giurisprudenziali di cui l'Ufficio ha costruttivamente preso atto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con due distinti ricorsi, datati 6/2/2024 e 9/2/2024, indi riuniti, Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore impugnava:
- il provvedimento, notificatole il 19/12/2023 dalla ADM, di parziale diniego della domanda di rimborso della addizionale provinciale sulla accisa gravante sulla energia
Pag. 3 di 6 elettrica negli anni 2010 e 2011, da essa ricorrente somministrata al Società_1 SRL
(RGR n°58/2024);
- il provvedimento, pure notificatole il 19/12/2023, di diniego totale della analoga domanda di rimborso della predetta addizionale sulla energia da essa fornita alla G.I.S. –
Gestione Impianti Sportivi di IA (RGR n°61/2024).
Assumeva che legittimata passiva alle predette domande e al rimborso delle addizionali provinciali sulle accise sarebbe l'ADM e che i provvedimenti di diniego sarebbero pertanto illegittimi, perché emessi in violazione delle direttive n°2008/118/CE, n°92/12/CEE e n°2003/96/CE.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle sopratrascritte conclusioni.
2) L'ADM si costituiva con note depositate in data 25/11/2025 nelle quali evidenziava che con la circolare n°1/2012 il Dipartimento delle Finanze aveva individuato nell'ente che aveva ricevuto la somma a titolo di addizionale provinciale il soggetto passivamente legittimato alla azione di ripetizione di cui all'art.2033 c.c. promossa dal fornitore di energia
Nominativo_1 fattispecie, quindi, la Amministrazione provinciale di Mantova.
Di qui la determinazione di respingere le istanze di rimborso di cui è lite.
Nel tempo si erano però formati in proposito orientamenti della Corte di Legittimità fra loro assolutamente disomogenei che, soltanto dopo la pronuncia della Corte Costituzionale
15/4/2025 n°43 e della Corte di Giustizia Europea 19/4/2025 n°454 emessa nella causa
C-645/23, avevano trovato una definitiva composizione nel riconoscimento della alla azione suddetta in capo alla ADM.
Essa aveva quindi disposto l'annullamento in autotutela dei provvedimenti di diniego impugnati e contestualmente il rimborso degli importi di €.12.433,27 ed €.8.414,68 a favore della ricorrente.
Chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
3) Nella udienza di trattazione la ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda di condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite, mentre quest'ultima ribadiva la domanda di compensazione attesi i pregressi difformi orientamenti giurisprudenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che prendere atto dei sopravvenuti provvedimenti di annullamento in - I –
Pag. 4 di 6 autotutela di quelli impugnati, prodotti in allegato alle controdeduzioni dalla resistente
ADM, e dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs.546/1992.
- II – Tuttavia non avendo la ricorrente aderito alla domanda di compensazione delle spese di lite formulata dalla resistente, questo Giudice deve disporre in merito, secondo il principio della soccombenza virtuale (ex pluribus: la recente decisione della S.C.10/2/2025 n°1946).
Sulla scorta della più recente elaborazione giurisprudenziale è indubbio che l'ADM sia legittimata passiva in ordine alle domande di rimborso delle addizionali provinciali sulle accise previamente restituite dagli enti fornitori della energia elettrica ai propri clienti.
Tuttavia nel momento in cui la predetta ADM ha emesso i contestati provvedimenti di diniego, ossia nell'anno 2023, i Giudici di Legittimità non avevano ancora assunto un orientamento univoco.
Univocità raggiunta soltanto successivamente alle pronunce emesse due anni dopo, nel
2025; precisamente: quella della Corte Costituzionale 15/4/2025 n°43 e quella della Corte di Giustizia Europea 19/6/2025 - 454 (causa C-645/2023).
La prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina delle addizionali provinciali sulle accise per violazione degli artt.111 e 117, I co., Cost. e dell'art.1, parag. II, della direttiva 2008/118/CE.
La seconda ha accertato la funzione di imposta indiretta aggiuntiva della menzionata addizionale sulle accise che, in quanto tale, soggiace al dettato della citata direttiva e, quindi, deve essere strumentale al perseguimento di una specifica finalità.
L'ADM, presa contezza delle dirimenti citate pronunce, ha emesso con tempestività i provvedimenti di annullamento in autotutela datati 25/11/2025.
La condotta dell'ADM appare coerente con l'evoluzione giurisprudenziale, ragione per cui non può esserle imputato un comportamento ingiustificatamente oppositivo.
D'altra parte, il precetto dettato all'art.92, II co., c.p.c. consente al Giudice di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nelle ipotesi di “mutamento della
Giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” in deroga alla regola generale della condanna del soccombente.
Per il duplice ordine di argomenti dianzi esposti, benché le domande della ricorrente fossero pienamente fondate, questa Corte reputa di pronunciare la compensazione delle spese fra le
Pag. 5 di 6 parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite
Mantova, 28/11/2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente
Pag. 6 di 6
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MANTOVA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IP SA AR, Presidente DE BIASE FREZZA COSTANZA-GERALDINA, Relatore FORMIGHIERI PAOLO, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 58/2024 depositato il 16/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Mantova - Indirizzo_1 Loc. Valdaro 46100 Mantova MN
Pag. 1 di 6 elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 15956 2023 ADDIZIONALE
- sul ricorso n. 61/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 S.r.l. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Mantova - Via Colombo 17 Loc. Valdaro 46100 Mantova MN
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 15934 2023 ADDIZIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2025 depositato il 28/11/2025
Richieste delle parti:
per la Ricorrente: quanto al ricorso rubricato al n°58/2024 R.G.: “chiede che codesta Ill.ma Codesta
Pag. 2 di 6 Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per i motivi sopra esposti, voglia: − annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento di diniego di rimborso impugnato perché infondato e illegittimo;
− accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate nel periodo gennaio 2010 – dicembre 2011 in relazione alla fornitura di energia elettrica per il punto di prelievo relativo al POD n. IT001E04013308; − condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT-I Lombardia – UDM di Mantova alla restituzione di Euro 12.433,27 a titolo di addizionali provinciali delle accise sull'energia elettrica, oltre interessi come per legge maturati dalla data del versamento delle addizionali sino al soddisfo. 12 Con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del presente giudizio, sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992.”;
quanto al ricorso rubricato al n°61/2024 R.G.: che codesta Ill.ma Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per i motivi sopra esposti, voglia: - annullare e/o dichiarare nullo il provvedimento di diniego di rimborso impugnato perché infondato e illegittimo;
- accertare e dichiarare il diritto della Ricorrente al rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica versate nel periodo gennaio 2010 – dicembre 2011 in relazione alla fornitura di energia elettrica per il punto di prelievo relativo al POD n. IT001E00078039 e numero di presa 20913187720561; - condannare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT-I Lombardia – UDM di Mantova alla restituzione di Euro Euro 8.694,91 a titolo di addizionali provinciali delle accise sull'energia elettrica, oltre interessi come per legge maturati dalla data del versamento delle addizionali sino al soddisfo. Con la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del presente giudizio, sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992.
per l'A.D.M.: quanto al ricorso rubricato al n°58/2024 R.G.: “Voglia codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova:
1. Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2. La compensazione delle spese, in considerazione della complessità dell'oggetto di lite, solo di recente risolta dai sopraggiunti mutamenti giurisprudenziali di cui l'Ufficio ha costruttivamente preso atto.”;
quanto al ricorso rubricato al n°61/2024 R.G.: “Voglia codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Mantova:
1. Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2. La compensazione delle spese, in considerazione della complessità dell'oggetto di lite, solo di recente risolta dai sopraggiunti mutamenti giurisprudenziali di cui l'Ufficio ha costruttivamente preso atto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con due distinti ricorsi, datati 6/2/2024 e 9/2/2024, indi riuniti, Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore impugnava:
- il provvedimento, notificatole il 19/12/2023 dalla ADM, di parziale diniego della domanda di rimborso della addizionale provinciale sulla accisa gravante sulla energia
Pag. 3 di 6 elettrica negli anni 2010 e 2011, da essa ricorrente somministrata al Società_1 SRL
(RGR n°58/2024);
- il provvedimento, pure notificatole il 19/12/2023, di diniego totale della analoga domanda di rimborso della predetta addizionale sulla energia da essa fornita alla G.I.S. –
Gestione Impianti Sportivi di IA (RGR n°61/2024).
Assumeva che legittimata passiva alle predette domande e al rimborso delle addizionali provinciali sulle accise sarebbe l'ADM e che i provvedimenti di diniego sarebbero pertanto illegittimi, perché emessi in violazione delle direttive n°2008/118/CE, n°92/12/CEE e n°2003/96/CE.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle sopratrascritte conclusioni.
2) L'ADM si costituiva con note depositate in data 25/11/2025 nelle quali evidenziava che con la circolare n°1/2012 il Dipartimento delle Finanze aveva individuato nell'ente che aveva ricevuto la somma a titolo di addizionale provinciale il soggetto passivamente legittimato alla azione di ripetizione di cui all'art.2033 c.c. promossa dal fornitore di energia
Nominativo_1 fattispecie, quindi, la Amministrazione provinciale di Mantova.
Di qui la determinazione di respingere le istanze di rimborso di cui è lite.
Nel tempo si erano però formati in proposito orientamenti della Corte di Legittimità fra loro assolutamente disomogenei che, soltanto dopo la pronuncia della Corte Costituzionale
15/4/2025 n°43 e della Corte di Giustizia Europea 19/4/2025 n°454 emessa nella causa
C-645/23, avevano trovato una definitiva composizione nel riconoscimento della alla azione suddetta in capo alla ADM.
Essa aveva quindi disposto l'annullamento in autotutela dei provvedimenti di diniego impugnati e contestualmente il rimborso degli importi di €.12.433,27 ed €.8.414,68 a favore della ricorrente.
Chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite.
3) Nella udienza di trattazione la ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda di condanna della resistente alla rifusione delle spese di lite, mentre quest'ultima ribadiva la domanda di compensazione attesi i pregressi difformi orientamenti giurisprudenziali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte non può che prendere atto dei sopravvenuti provvedimenti di annullamento in - I –
Pag. 4 di 6 autotutela di quelli impugnati, prodotti in allegato alle controdeduzioni dalla resistente
ADM, e dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.Lgs.546/1992.
- II – Tuttavia non avendo la ricorrente aderito alla domanda di compensazione delle spese di lite formulata dalla resistente, questo Giudice deve disporre in merito, secondo il principio della soccombenza virtuale (ex pluribus: la recente decisione della S.C.10/2/2025 n°1946).
Sulla scorta della più recente elaborazione giurisprudenziale è indubbio che l'ADM sia legittimata passiva in ordine alle domande di rimborso delle addizionali provinciali sulle accise previamente restituite dagli enti fornitori della energia elettrica ai propri clienti.
Tuttavia nel momento in cui la predetta ADM ha emesso i contestati provvedimenti di diniego, ossia nell'anno 2023, i Giudici di Legittimità non avevano ancora assunto un orientamento univoco.
Univocità raggiunta soltanto successivamente alle pronunce emesse due anni dopo, nel
2025; precisamente: quella della Corte Costituzionale 15/4/2025 n°43 e quella della Corte di Giustizia Europea 19/6/2025 - 454 (causa C-645/2023).
La prima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina delle addizionali provinciali sulle accise per violazione degli artt.111 e 117, I co., Cost. e dell'art.1, parag. II, della direttiva 2008/118/CE.
La seconda ha accertato la funzione di imposta indiretta aggiuntiva della menzionata addizionale sulle accise che, in quanto tale, soggiace al dettato della citata direttiva e, quindi, deve essere strumentale al perseguimento di una specifica finalità.
L'ADM, presa contezza delle dirimenti citate pronunce, ha emesso con tempestività i provvedimenti di annullamento in autotutela datati 25/11/2025.
La condotta dell'ADM appare coerente con l'evoluzione giurisprudenziale, ragione per cui non può esserle imputato un comportamento ingiustificatamente oppositivo.
D'altra parte, il precetto dettato all'art.92, II co., c.p.c. consente al Giudice di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nelle ipotesi di “mutamento della
Giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” in deroga alla regola generale della condanna del soccombente.
Per il duplice ordine di argomenti dianzi esposti, benché le domande della ricorrente fossero pienamente fondate, questa Corte reputa di pronunciare la compensazione delle spese fra le
Pag. 5 di 6 parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite
Mantova, 28/11/2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente
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