Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 29/05/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01711/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02111/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2111 del 2024, proposto da
Bistrot dei Mori s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Trimboli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taormina, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro De Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NO FR, ME NC OM, ER Scarpata, non costituiti in giudizio;
DD CC, SS FL, AR TU, TO OT, LI OT, ER OT, MA AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Grazia Renata Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il provvedimento del responsabile dell’Area Economico-finanziaria del Comune di Taormina prot. n. 38062 del 17.09.2024, con cui è stato denegato l’accoglimento dell’istanza presentata dalla società ricorrente il 24.07.2024 (al prot. com. n. 31102) per l’allocazione sul suolo avuto in concessione di una pedana amovibile ai sensi dell’art. 36 del Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche;
2) la nota prot. n. 55057 del 27.08.2024 (sconosciuta alla ricorrente), resa dall’Ufficio Comunale SUAP, e VV.UU., menzionata nell’atto di cui sub. 1);
3) la nota prot. n. 35831 del 2.09.2024 (sconosciuta alla ricorrente), resa dal Responsabile del procedimento dell’Area LL.PP. – Patrimonio SUAP, unitamente al Vice Comandante della P.L., menzionata nell’atto di cui sub. 1);
4) la nota prot. n. 36624 del 6.09.2024 (sconosciuta alla ricorrente), resa dall’Ufficio del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria menzionata nell’atto di cui sub. 1);
5) la nota prot. n. 37650 del 13.09.2024 (sconosciuta alla ricorrente), resa dall’Ufficio SUAP, anch’essa menzionata nell’atto sub. 1);
6) ogni altro atto antecedente o successivo o comunque connesso o presupposto agli atti impugnati;
e per il risarcimento del danno derivante dagli atti avversati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di DD CC, SS FL, AR TU, TO OT, LI OT, ER OT, MA AL e del Comune di Taormina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Taormina (ME), concedeva alla sig.ra RI IE, in qualità di amministratrice unica e legale rappresentante della società Bistrot dei Mori s.r.l.s. (da ora anche “società Bistrot dei Mori”), con provvedimento n. 41/2023 del 17.10.2023, l’occupazione del suolo pubblico sito in Vico Claudio Marcello n. 2, allo scopo di collocarvi tavoli e sedie posizionati su pedana amovibile.
La concessione era emessa “a condizione che sia garantita una larghezza della carreggiata minima di ml 2,60, come da parere della Polizia Locale prot. 29260 del 12.09.2023”, rilasciato a seguito di sopralluogo eseguito in data 30.08.2023, con il quale, più specificatamente, veniva altresì proposta la delimitazione dell’area in concessione attraverso struttura fissa al fine di rispettare tali misure.
Con nota del 3.07.2024 l’Area Lavori Pubblici – Patrimonio – SUAP del predetto Ente comunale rilevava la necessità di richiedere una separata autorizzazione per la collocazione della pedana, cui faceva seguito, con nota prot. 28593 del 10.07.2024, la comunicazione di avvio del procedimento per la modifica della concessione n. 41/2023 e la rimozione della predetta pedana.
Nelle more della conclusione di tale procedimento, con ordinanza prot. n. 29217 del 12.07.2024 il Comune ordinava alla società Bistrot dei Mori, con effetto immediato, l’inibizione della pedana posizionata in Vico Claudio Marcello, poiché sprovvista di certificazione sulla sicurezza, e la rimozione della stessa per carenza della predetta autorizzazione separata.
La società presentava, in data 24.07.2024, con nota prot. 31102, una nuova istanza di autorizzazione per la riallocazione della pedana.
Il procedimento avviato con comunicazione del 10.07.2024 veniva chiuso con provvedimento n. 35421 del 29.08.2024, con il quale era modificato l’atto concessorio n. 41/2023 in capo alla società ricorrente nella parte in cui “ consentiva il collocamento della pedana ” in questione, “...essendo possibile solo l’occupazione del suolo senza alcuna collocazione di manufatti”.
Con provvedimento del responsabile dell’Area Economico-finanziaria del Comune di Taormina prot. n. 38062 del 17.09.2024 veniva rigettata l’istanza presentata dalla società ricorrente il 24.07.2024.
2. Con ricorso notificato in data 16.11.2024 e depositato il 21.11.2024 la società Bistrot dei Mori ha impugnato, chiedendone l’annullamento: 1) il provvedimento del responsabile dell’Area Economico-finanziaria del Comune di Taormina prot. n. 38062 del 17.09.2024, con cui è stato denegato l’accoglimento dell’istanza presentata dalla società ricorrente il 24.07.2024 (al prot. com. n. 31102) per l’allocazione sul suolo avuto in concessione di una pedana amovibile ai sensi dell’art. 36 Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche; 2) la nota prot. n. 55057 del 27.08.2024 (sconosciuta alla ricorrente), resa dall’Ufficio Comunale SUAP, e VV.UU., menzionata nell’atto di cui sub. 1); 3) la nota prot. n. 35831 del 2.09.2024 (sconosciuta alla ricorrente), resa dal Responsabile del procedimento dell’Area LL.PP. – Patrimonio SUAP, unitamente al Vice Comandante della P.L., menzionata nell’atto di cui sub. 1); 4) la nota prot. n. 36624 del 6.09.2024 (sconosciuta alla ricorrente), resa dall’Ufficio del Responsabile dell’Area Economica Finanziaria menzionata nell’atto di cui sub. 1); 5) la nota prot. n. 37650 del 13.09.2024 (sconosciuta alla ricorrente), resa dall’Ufficio SUAP, anch’essa menzionata nell’atto sub. 1); 6) ogni altro atto antecedente o successivo o comunque connesso o presupposto agli atti impugnati.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3, 6, e 10-bis della L. 241/1990; difetto di motivazione; violazione dei principi del giusto procedimento, di collaborazione, buona fede e correttezza dell’azione amministrativa ; violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per mancanza di presupposto, per illogicità, per difetto di istruttoria e per travisamento ; 2) Violazione degli artt. 1, 3 e 6 legge 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 33 e dell’art. 36 del Regolamento CUP vigente; violazione e falsa applicazione dell’art. 18 commi 2 e 3 del Codice della Strada e dell’art. 20; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento e sviamento dell’interesse pubblico.
2.1. Con la prima doglianza la parte ricorrente deduce che il provvedimento del Comune di Taormina prot. n. 38062 del 17.09.2024, di rigetto della propria istanza, non sia stato preceduto, illegittimamente, dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10- bis della L. 241/1990, con conseguente violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale.
2.2. Con la seconda censura la parte ricorrente contesta le ragioni poste a fondamento del rigetto della propria istanza, asserendo, in particolare, che la realizzazione dell’anzidetta pedana non costituisca barriera architettonica per il transito veicolare e che il Vico C. Marcello, ove la stessa verrebbe posizionata, non sia aperto al transito veicolare pubblico, in quanto vicolo cieco, ed è utilizzato solo da pochi abitanti.
Sarebbero altresì erronei, secondo la prospettazione della società ricorrente, i riferimenti agli artt. 18 e 20 del Codice della Strada, rispetto ai quali, peraltro, non sarebbero stati compiuti i necessari accertamenti istruttori. L’attività di ristorazione posta in essere dalla ricorrente non creerebbe alcun intralcio alla circolazione pedonale e stradale. L’area interessata, in particolare, sarebbe sostanzialmente interdetta al traffico e tra la Via Di Giovanni e il Vico Marcello non vi sarebbe una “intersezione a livelli sfalsati”, né sussisterebbero “correnti veicolari” da smistare. Da ciò discende, continua la parte, il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti che rendono illegittimo l’atto avversato.
2.3. La parte ricorrente ha altresì presentato domanda di risarcimento del danno, con riserva di quantificazione del relativo ammontare in corso di giudizio.
3. Il Comune di Taormina, Amministrazione intimata, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 9.12.2024.
4. I sig.ri DD CC, SS FL, AR TU, AN OT, LI OT, ER OT, MA AL, controinteressati, si sono costituiti in giudizio in data 22.12.2024 per chiedere il rigetto del ricorso.
4.1. I soggetti controinteressati hanno preliminarmente eccepito la tardività del ricorso, in quanto notificato, nei loro confronti, oltre il termine di cui all’art. 29 c.p.a.; viene rilevato, nello specifico, che la parte ricorrente abbia avuto conoscenza di taluni atti presupposti (tra cui, in particolare, la nota prot. 28593 del 10.07.2024) in data tale da rendere il presente gravame tardivo, atteso che gli atti qui impugnati hanno ad oggetto la medesima situazione controversa.
4.2. Viene altresì eccepita la temerarietà del ricorso per abuso del diritto e del processo, scaturente dalla moltiplicazione dei giudizi intrapresi a fronte della medesima vicenda fattuale, in violazione del principio di concentrazione processuale, con conseguente richiesta di condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
4.3. I controinteressati hanno eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, asserendo che gli atti impugnati non avrebbero portata lesiva, in quanto la parte ricorrente: da un lato, ha eseguito l’ordinanza di rimozione della pedana amovibile, adottata dall’Amministrazione comunale con prot. n. 29127 del 12.07.2024, così come il provvedimento prot. n. 35421 del 29.08.2024, avente ad oggetto la modifica della concessione di occupazione di suolo pubblico n. 41/2023; dall’altro, in violazione dell’art. 60 del Regolamento comunale n. 37 del 2021, avrebbe continuato a svolgere la propria attività di ristorazione all’aperto (mediante il posizionamento di un numero maggiore di tavoli), pur rimuovendo la pedana, traendone un vantaggio economico. È inoltre rilevato che la parte ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso anche al Comandante della Polizia municipale del Comune di Taormina, ritenuto litisconsorte processuale necessario.
4.4. Viene eccepita anche la presunta genericità dei motivi di gravame, in violazione dell’art. 40 c.p.a..
4.5. Nel merito, i controinteressati rilevano che le violazioni dell’art. 33 del Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera di C.C. n. 37/2021, e dell’art. 36 dell’attuale Regolamento Comunale in materia, approvato con delibera di C.C. n. 68/2023, nonché degli artt. 18 e 20 del Codice della Strada, siano state correttamente rilevate dall’Ente comunale e che le censure mosse dalla società ricorrente siano fuori centro.
4.6. Viene inoltre eccepita l’inammissibilità della domanda risarcitoria, risultando non provati dalla parte ricorrente né il danno-evento né il danno-conseguenza, né gli ulteriori elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.
5. Con memoria del 18.04.2025 il Comune di Taormina ha preliminarmente chiesto la riunione del presente procedimento, per ragioni di connessione, con i ricorsi R.G. n. 1846/2024, n. 2069/2024 e n. 2357/2024.
La parte ha altresì controdedotto, nel merito, rispetto ai motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.
6. Con memoria del 19.04.2025 la parte ricorrente ha preliminarmente chiesto la riunione del presente ricorso con i ricorsi connessi R.G. n. 1846/2024, n. 2069/2024 e n. 2357/2024. Nel merito, la società ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie doglianze.
7. Con memoria del 19.04.2025 la parte controinteressata ha insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
8. Con memoria di replica del 29.04.2025 il Comune di Taormina ha insistito nelle proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
9. Con memoria di replica del 29.04.2025 la parte controinteressata ha parimenti insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
10. Con memoria di replica del 30.04.2025 la parte ricorrente ha ulteriormente articolato le proprie censure, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
11. All’udienza pubblica del 21.05.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
12. Deve preliminarmente esaminarsi l’istanza di riunione con i ricorsi R.G. n. 1846/2024, n. 2069/2024 e n. 2357/2024, trattati nella medesima udienza pubblica, presentata dalle parti, la quale viene respinta.
12.1. Il Collegio, pur consapevole della presenza di taluni profili di connessione oggettiva e soggettiva sussistenti con i suddetti procedimenti, ritiene, nell’esercizio della propria discrezionalità che si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a., che, per ragioni di opportunità e di economia processuale, le vicende processuali interessate dall’istanza di riunione debbano essere trattate disgiuntamente, attesa la non completa coincidenza delle doglianze prospettate nei predetti ricorsi.
13. Deve, invece, scrutinarsi l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla parte controinteressata, la quale è infondata.
13.1. Il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento del responsabile dell’Area Economico-finanziaria del Comune di Taormina prot. n. 38062 del 17.09.2024, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza presentata dalla società ricorrente per l’allocazione di una pedana amovibile ai sensi dell’art. 36 Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche. Rispetto a tale atto, gravato insieme ai correlati atti presupposti, ivi richiamati, il ricorso è tempestivo.
Il provvedimento di diniego, infatti, è stato adottato in data 17.09.2024 e conosciuto in pari data dall’odierna ricorrente, la quale ha proposto la propria azione di annullamento, mediante notifica del ricorso alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati, entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.; sono del tutto inconferenti i richiami adoperati dalla parte controinteressata, finalizzati a sostenere la propria eccezione, ad atti attinenti a differenti procedimenti amministrativi in seno all’Amministrazione comunale la cui conoscenza da parte della ricorrente costituirebbe il dies a quo per la decorrenza dei termini di impugnazione degli atti gravati con il presente giudizio. Per quanto connessi, invero, tali atti non possono determinare un arretramento del dies a quo rispetto al termine di decadenza ex art. 29 c.p.a., da calcolarsi esclusivamente rispetto alla conoscenza degli atti censurati con il presente ricorso.
14. Priva di pregio è anche l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla stessa parte controinteressata.
14.1. L’esecuzione da parte del ricorrente dell’ordinanza di rimozione della pedana amovibile, adottata dall’Amministrazione comunale con prot. n. 29127 del 12.07.2024, così come del provvedimento prot. n. 35421 del 29.08.2024, avente ad oggetto la modifica della concessione di occupazione di suolo pubblico n. 41/2023, non recide il proprio interesse ad agire rispetto all’impugnazione del successivo atto di diniego della propria istanza di allocazione della pedana, presentata ai sensi dell’art. 36 del vigente Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche, atteso che l’eventuale accoglimento del presente ricorso farebbe conseguire alla società che ricorre in giudizio ricorrente un possibile vantaggio o una utilità materiali (la riedizione del potere rispetto alla propria istanza denegata), prospettiva, questa, da ritenersi sufficiente per radicare in capo a chi agisce in giudizio l’interesse a ricorrere secondo i requisiti previsti dall’art. 100 c.p.c..
15. Fuori centro è l’eccezione con la quale i controinteressati rilevano che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Taormina, nelle vesti di litisconsorte processuale necessario e principale.
15.1. Tale organo, interno alla compagine comunale resistente, non è Ente autonomo rispetto ad essa, ritualmente raggiunta dalla notifica del presente gravame, né assume le vesti di controinteressato. Si rammenta che ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. “ Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione ”.
16. Priva di pregio risulta anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi di gravame.
16.1. In coerenza con quanto previsto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., il presente ricorso contiene dei motivi sufficientemente specifici, consentendo a questo organo giudicante di identificare con adeguata chiarezza le tesi sostenute a supporto della domanda processuale.
17. Nel merito, la domanda di annullamento presentata in seno al ricorso è da ritenersi fondata alla luce dell’assorbente fondatezza del primo motivo di gravame.
17.1. L’art. 36, comma 1, del vigente Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche approvato con Delibera di C.C. n. 68/2023, riproponendo quanto previsto dall’art. 33 del precedente Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 37/2021, stabilisce, al comma 1, che “ Solo ed esclusivamente nel caso in cui il suolo pubblico dato in concessone sia in pendenza e qualora le sconnessioni del piano di appoggio stradale non offrano una stabilità sufficiente all’esercizio delle attività, con separata autorizzazione subordinata alla valutazione di criteri di opportunità ed effettiva necessità e mediante previsioni di specifiche prescrizioni di decoro urbano, si potranno allocare delle pedane di livellamento non del tipo fisso, amovibili e non ancorate, con base in ferro e/o materiale similare e pavimentazione in vetro antisfondamento e/o legno invecchiato ”.
Ne discende che il provvedimento con il quale l’Ente comunale si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione per l’allocazione di una pedana amovibile, risultando subordinato “ alla valutazione di criteri di opportunità ed effettiva necessità e mediante previsioni di specifiche prescrizioni di decoro urbano ”, concretizza la spendita di un potere tipicamente discrezionale da parte dell’autorità procedente.
Il provvedimento del responsabile dell’Area Economico-finanziaria del Comune di Taormina prot. n. 38062 del 17.09.2024, con cui è stato denegato l’accoglimento dell’istanza presentata dalla società ricorrente il 24.07.2024 (al prot. com. n. 31102) per l’allocazione sul suolo avuto in concessione di una pedana amovibile ai sensi dell’art. 36 del predetto Regolamento comunale:
(i) è stato preceduto da un’articolata istruttoria, condotta dall’Ufficio SUAP e dal Comando di Polizia municipale, tradottasi nella redazione delle note prot. 35057 del 27.08.2024, prot. 35831 del 2.09.2024, prot. 37650 del 13.09.2024, nelle quali sono state espresse valutazioni tecniche in ordine all’applicazione di specifiche disposizioni del Codice della Strada, in applicazione “ di criteri di opportunità ed effettiva necessità ” previsti dalla suddetta norma regolamentare;
(ii) è stato adottato senza che la società istante abbia avuto contezza dei motivi ostativi all’accoglimento della propria richiesta prima dell’adozione del provvedimento finale, in concreta violazione dell’art. 10- bis della L. 241/1990, il quale stabilisce, al primo comma, che “ Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. (...) ”.
Non può operare, nel caso di specie, il meccanismo di “sanatoria processuale” dei vizi procedimentali previsto dall’art. 21- octies , secondo comma, della L. 241/1990.
Deve rammentarsi, a tal riguardo, che a seguito della modifica della seconda parte di tale norma, intervenuta con l'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare con l'aggiunta della previsione per cui " La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis ", l’omissione del preavviso di rigetto non risulta più superabile, in linea generale, a fronte di un provvedimento discrezionale invocando la “sanatoria processuale” della seconda parte del secondo comma dell'art. 21- octies , con la conseguenza che per i provvedimenti discrezionali, come quello oggetto del presente giudizio, l'inosservanza delle garanzie partecipative prescritte dall'art. 10- bis assume sempre una portata rilevante.
Vertendosi nell’ambito di un’attività da intendersi quale discrezionale, in quanto presupponente una “ valutazione ” operata dall’Ente procedente, è parimenti da escludersi l’operatività del primo periodo del secondo comma del predetto art. 21- octies , il quale concerne i soli atti aventi “natura vincolata”.
18. L’accoglimento di tale censura, attenendo alla violazione di una norma procedimentale da cui discende la regressione del procedimento e la rimessione in termini dell’istante al fine di presentare le proprie osservazioni successive al preavviso di rigetto, determina l’assorbimento delle altre censure prospettate in seno al secondo motivo di ricorso per evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale; tali doglianze, infatti, attengono al contenuto del provvedimento finale qui censurato che, alla luce di quanto sopra, deve essere annullato e dovrà essere riadottato al termine del procedimento.
19. Quanto alla domanda risarcitoria presentata dalla società ricorrente, si osserva quanto segue.
19.1. Giova preliminarmente rilevare che in materia di azione risarcitoria innanzi al Giudice amministrativo opera il principio dispositivo di cui all'art. 2697 comma 1, c.c., senza alcun temperamento del metodo acquisitivo caratteristico dell'azione giurisdizionale di annullamento; spetta quindi al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, ivi compresa quella della presenza di un nesso causale che colleghi la condotta commissiva o omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, dell’elemento soggettivo nonché quella dell'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove la domanda di risarcimento manchi di tale necessaria prova, essa va respinta ( ex multis , Consiglio di Stato sez. IV, 11/09/2023, n. 8259; Consiglio di Stato, sez. II, 10/10/2022, n. 8644).
L’azione risarcitoria, ove proposta, implica quindi che il presunto danneggiato fornisca innanzitutto prova degli elementi costitutivi dell’art. 2043 c.c., in quanto la mera illegittimità dell'attività provvedimentale non può costituire presupposto di per sé sufficiente per l'attribuzione di tale forma di tutela.
Ciò posto, nella fattispecie in esame la parte ricorrente, limitandosi a dedurre la presunta contrarietà al diritto della condotta tenuta dall’Amministrazione resistente, non dà prova di aver subito un danno economico ingiusto, né della sussistenza del nesso causale tra la condotta antigiuridica e il suddetto evento lesivo, né dell’elemento soggettivo dell’illecito.
Parimenti priva di alcun apporto probatorio è la quantificazione dell’asserito danno subito, rimessa al Collegio per equivalente ai sensi dell’art. 1226 c.c..
In difetto di adeguata prova di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano la domanda risarcitoria, quindi, deve essere respinta.
20. Il ricorso, in conclusione, per quanto esposto e considerato ed esposto deve essere parzialmente accolto. Attesa l’assorbente fondatezza del primo motivo di gravame, deve essere annullato il provvedimento del responsabile dell’Area Economico-finanziaria del Comune di Taormina prot. n. 38062 del 17.09.2024, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. La domanda risarcitoria, invece, è infondata.
21. Il Collegio, tenuto conto delle ragioni dell’accoglimento parziale della domanda di annullamento, alla luce del combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., ravvisa, nelle peculiarità del giudizio e del suo esito, eccezionali ragioni per la compensazione delle spese tra le parti. Si esclude, conseguentemente, che sussistano i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c. ai fini della responsabilità aggravata per lite temeraria in capo alla parte ricorrente, respingendosi la correlata richiesta formulata in tal senso dalla parte processuale controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di TA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente come da motivazione, e, per l’effetto: 1) annulla il provvedimento del responsabile dell’Area Economico-finanziaria del Comune di Taormina prot. n. 38062 del 17.09.2024, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione; 2) respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO