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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 16/02/2026, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2326/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AS, Presidente COSENTINO MARIA GIULIA, Relatore D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12483/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJB090100016 2024 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., già Società_1 S.r.l (di seguito, per semplicità, la “Società” o “Società_1”) agisce nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio – Ufficio Grandi Contribuenti ed oppone l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, con il quale, in relazione al periodo di imposta 2017, l'Ufficio finanziario accertava una maggiore IRES pari ad € 2.883.112,00 e ha irrogato sanzioni pari ad € 2.854.280,88 in ragione dell'indeducibilità in capo alla società ricorrente di oneri finanziari per € 17.025.523,00 nel Modello Consolidato Nazionale e Mondiale, ai sensi dell'art. 10-bis della l.n. 212/2000.
La ripresa a tassazione scaturiva da un rilievo relativo alla presunta elusività di un insieme di operazioni poste in essere dalla società ricorrente in occasione dell'acquisizione di Società_2 S.p.A. (“Società 4 ”) e Società_3 S.p.A. (“Società_3”), tutte operanti in ambito farmaceutico per le quali la parte ricorrente aveva fatto ricorso sia conferimenti sia a finanziamenti.
In particolare, secondo la verifica fiscale condotta conclusa con la redazione di un Processo Verbale di Constatazione del 2 dicembre 2022 emergevano criticità in ordine alla deducibilità fiscale, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, da parte della società Società_1, di interessi passivi corrisposti dalla medesima a società consociate, nell'ambito di un finanziamento infragruppo finalizzato all'acquisizione delle suddette società Società_2 Spa e Società_3 Spa, all'interno di un processo di riorganizzazione del gruppo di appartenenza, avviato nell'anno 2016.
Deduce la ricorrente che la complessa operazione finanziaria aveva lo scopo per Società_1 di acquisire il controllo totalitario di Società 4 e di Società_3 razionalizzando la complessa struttura societaria del gruppo in Italia in modo da ricondurre tutte le società italiane ad un'unica catena di controllo.
Ad avviso della società ricorrente la pretesa erariale è infondata, in quanto: (i) è sconfessata dal codice civile (art. 2501-bis) e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che riconoscono la piena liceità di operazioni di acquisizione con indebitamento. La circostanza che la società capogruppo residente nel Regno Unito in qualità di “capofila” abbia acquistato le partecipazioni da terzi per poi trasferirle subito dopo alla Società unitamente alla quota del debito assunto per l'acquisto è del tutto fisiologico e conforme alla prassi di mercato per le acquisizioni a livello globale;
(ii) le operazioni contestate sono supportate da significative ragioni di natura extratributaria, perché hanno consentito di ottenere importanti economie di scala e sinergie commerciali, integrando appieno e in modo razionale una nuova realtà industriale nel gruppo di cui fa parte la Società e incrementando la redditività della stessa;
(iii) le operazioni contestate prevedono condizioni di libera concorrenza il che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, costituisce un indizio determinante per escludere che le stesse operazioni siano caratterizzate da profili di artificiosità, sebbene tale indizio sia stato totalmente ignorato dall'Ufficio; (iv) le operazioni non hanno dato luogo ad alcun reale vantaggio tributario, poiché gli interessi deducibili per la Società sono stati assoggettati a tassazione ordinaria in Regno Unito (nell'anno oggetto di contestazione Stato Membro dell'Unione Europea e con aliquota dell'imposta societaria comparabile a quella italiana); (v) la limitazione della deduzione degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa è espressamente disciplinata dall'art. 96 TUIR, che già prevede una limitazione alla deducibilità degli oneri finanziari pari al 30 per cento del risultato operativo lordo (ROL). Tale disposizione esaurisce il presidio dell'interesse erariale relativo al sovraindebitamento (in sostanza una volta che gli interessi sono inferiori a quel limite, essi non sono frutto di sovraindebitamento, perché il legislatore ha stabilito che al di sotto di tale soglia il debito è da considerarsi “normale”); (vi) le operazioni asseritamente alternative – soltanto adombrate dall'Ufficio e mai descritte compiutamente – avrebbero richiesto un maggior numero di passaggi societari o sarebbero state estremamente onerose da un punto di vista regolamentare (es. fusione) e, in alcuni casi, sarebbero state addirittura più efficienti fiscalmente per la Società. Peraltro, l'Ufficio ignora che per stessa ammissione della Amministrazione finanziaria il contribuente ha comunque facoltà di scegliere, tra le operazioni alternative, quella meno onerosa sotto il profilo fiscale.
Si è costituito l'Ufficio resistendo al ricorso rimarcando che, diversamente da quanto affermato dalla società ricorrente, l'acquisizione sopra descritta con indebitamento operato da Società_1 spostando il debito sul gruppo societario acquisito era, invece, preordinata ad un'elusiva operazione di precostituzione di interessi passivi, finalizzata da parte di Società_1, ad una conversione in interessi passivi deducibili di dividendi, altrimenti indeducibili, dal momento che tutta l'operazione societaria era consistita nell'acquisizione, da parte di Società_1, della partecipazione in società target, già appartenenti al Gruppo, attraverso il citato finanziamento infragruppo.
In sostanza, per effetto dell'acquisizione infra-gruppo e con la costituzione di un debito in tale ambito che, prima del trasferimento al Società_1, faceva capo a Società 4 il finanziamento concesso dal socio (Mylan NV) era stato sostanzialmente trasferito direttamente alla società partecipata-operativa prelevando liquidità sul soggetto debitore con un'operazione non genuina perché in contrasto con le finalità della deduzione dal reddito d'esercizio effettuata senza ricorrere ad altre forme di distribuzione.
Così stando le cose, l'ufficio considerava il vantaggio ottenuto nell'aver abusivamente dedotto interessi passivi, ai fini IRES, attraverso un'operazione elusiva consistente nella riallocazione del debito in carico alle società infragruppo ottenuto con il sistema del “leveraged buyout” (LBO).
Viceversa, come accennato, la parte ricorrente assumeva che tutta l'operazione avesse una sua consistenza economica e razionalità aziendale, oltre che strategica, in linea con il disposto di cui all'art. 2501 bis c.c.
considerato che
l'iniziativa ruotava intorno a ragioni non tributarie, ma di razionalizzazione della struttura societaria e distributiva in Italia ottenuta a condizioni di mercato che non avevano prodotto benefici in contrasto con lo statuto tributario e che avevano scontato le imposizioni fiscali previste nel Regno Unito, paragonabile a quello italiano.
La ricorrente ha depositato memorie difensive e di replica allegando ulteriore documentazione e precedenti di merito.
La causa è stata discussa in pubblica udienza alla presenza di entrambe le parti e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Collegio non vede ragione di discostarsi dalle ampie e condivisibili motivazioni rese nella sentenza n. 8687/23/2024 di questa Corte, resa per una diversa annualità di imposta in relazione al medesimo accertamento e dalla quale sono tratte alcune delle considerazioni che seguono. La questione che interessa è quella che riguarda la asserita natura abusiva delle partecipazioni infra-gruppo con relativo indebitamento laddove, come assunto dall'ufficio erariale, il nominato indebitamento abbia la sola finalità di conseguire un vantaggio fiscale senza una vera e propria finalità economica, ossia deducendo dall'operazione gli interessi passivi e prelevando liquidità dal soggetto debitore (c.d. push down) laddove, come nel caso di specie è la società acquisita ad essere chiamata a rimborsare l'indebitamento finanziario tramite i propri flussi di cassa (c.d. cash flow), con un' operazione conosciuta come leveraged buy out (LBO).
Questo sistema, scoraggiato dalla normativa codicistica preoccupata di garantire la parità di trattamento degli azionisti, ha trovato una sua composizione nella riforma societaria del 2003 attraverso la formulazione dell'art. 2501-bis c.c., specificamente dedicato alle operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.
Occorre premettere che l'orientamento giurisprudenziale in materia di operazioni abusive è consolidato nel ritenere che "il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il cui fondamento si rinviene nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili, che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici" (Cass. n. 4604 del 26/2/2014; n. 25537 del 30/11/2011), con la conseguenza che "il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda".
La S.C. ha, quindi, avuto modo di precisare (e tanto si riporta anche a confutazione dell'opposta argomentazione dell'Ufficio), con riferimento ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati nell'ambito di grandi gruppi di imprese, che il divieto di comportamenti abusivi, fondati sull'assenza di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, "non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta poichè va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale" (Cass. 439 del 14/1/2015).
In applicazione del suddetto principio, è stato negato il carattere abusivo di una complessa operazione di trasferimento di un pacchetto azionario di una società facente capo ad un gruppo multinazionale ad altra società del gruppo, con l'assunzione di notevoli impegni economici per il finanziamento dell'operazione e con conseguente riduzione del carico fiscale, solo perché lo stesso risultato economico avrebbe potuto raggiungersi attraverso un'operazione di fusione, essendo peraltro non contestate dall'amministrazione finanziaria le necessità organizzative volte ad una gestione unitaria di uno dei settori di attività del gruppo (Cass. n. 1372 del 21/1/2011).
Orbene, secondo la parte resistente elemento sintomatico dell'elusione sarebbe rinvenibile nell'assenza di sostanza economica di tutta l'operazione. Così argomentando, tuttavia, la parte resistente si è assunta, ex art. 2697 c.c., l'onere probatorio di indicare quei fatti e quegli elementi economico finanziari, nonché quei contratti che sarebbero indicativi del carattere elusivo dell'operazione societaria.
Occorre pertanto, come ha statuito Cass. n. 868/2019 più oltre meglio citata, che l'Agenzia dimostri che l'operazione sia stata posta in essere essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta, essendo pertanto necessario il concorso delle condizioni costituite dall'assenza di valide ragioni economiche nell'effettuazione dell'operazione di fusione, dall'esclusività dello scopo di ottenere, attraverso l'operazione stessa, un risparmio d'imposta, e dalla "fraudolenza" che deve connotare i mezzi utilizzati per il raggiungimento del predetto fine esclusivo (cfr. anche Cass. n. 19227 del 6/9/2006; n. 16097 del 20/7/2007; n. 4317 del 25/3/2003).
In realtà, parte resistente si limita a proporre uno schema astratto al quale la parte ricorrente avrebbe dovuto attenersi senza, però, dare concretezza all'assunto contenuto nell'accertamento, tanto più che alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10-bis citato, è richiesta un'analisi, in concreto, sul deficit di sostanza economica analiticamente indicata.
Infatti, al comma citato si legge che si considerano elusive: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità' dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 869 del 16/01/2019), intervenendo sul tema dell'LBO, ha affermato che configura abuso del diritto l'operazione che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, ossia quella che non abbia una giustificazione economica apprezzabile differente dall'intento di conseguire un risparmio di imposta (nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso la natura elusiva dell'operazione di "leveraged buy out", posta in essere mediante più atti di fusione, in quanto espressione di un progetto di riorganizzazione societaria non diversamente realizzabile).
La stessa S.C, Sez. 5 , Ordinanza n. 35398 del 19/11/2021, ha ribadito che in tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l'abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale della società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche d'ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa (come in caso di fusione di più società finalizzata alla riduzione del numero degli enti partecipanti all'operazione tramite la creazione di una nuova compagine societaria), volte non già a realizzare un indebito risparmio d'imposta e l'erosione della base imponibile, ma, semplificare, a razionalizzare l'intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi.
Ancor prima la S.C. (Sez. 5, Sentenza n. 1372 del 2011, citata) ha affermato che si tratta di verificare se l'operazione contestata rientri in una normale logica di mercato, ovvero se ne deve enucleare il carattere abusivo che deve, però, essere escluso per la compresenza rilevante di ragioni extra fiscali che non siano necessariamente determinanti di una redditività conseguenziale e tempestiva dell'operazione, ma emergano come accrescimenti, ossia miglioramenti di tipo organizzativo o strutturali dell'impresa, come, in effetti, è qui avvenuto.
Nel caso di specie non è contestato che la società ricorrente abbia, con l'operazione “de qua”, perfezionato la riorganizzazione del business delle società del gruppo, allocando al suo interno tutte le attività di vendita, promozione e amministrazione della distribuzione sul territorio italiano dei propri prodotti, tutti farmaceutici.
Va poi ricordata la decisione n. 6623 del 1° marzo 2022 della S.C. secondo la quale, in linea di principio, i soggetti Ires, possono dedurre gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento, in base alla circolare ADE n. 6/E del 2016, citata anche da parte ricorrente, derivanti da finanziamenti facenti riferimento ad una capo gruppo secondo il principio di inerenza. Tanto premesso, va ribadito che la deduzione di interessi passivi nell'ambito delle operazioni di MLBO non comporta ineluttabilmente un abuso del diritto.
Anzi, secondo il documento di prassi citato (Circ. 30 marzo 2016, n. 6/E), eventuali rilievi basati del divieto di abuso del diritto dovranno essere riconsiderate dagli Uffici ed eventualmente abbandonate, a meno che non emergano specifici profili di artificiosità di natura elusiva, cosa che, nel caso di specie sembra doversi escludere in base alla genericità della contestazione contenuta nell'accertamento impugnato e nella concretezza economica dell'operazione.
Inoltre, la stessa decisione, ha avuto modo di precisare, con riferimento ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati nell'ambito di grandi gruppi di imprese, che il divieto di comportamenti abusivi, fondati sull'assenza di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, «non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta poiché va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportati anche un differente carico fiscale» ( così anche Cass. n. 439/2015, citata in Cass. n.868/2019).
In questa stessa decisione si precisa anche che la posizione assunta dalla Corte di Cassazione è in linea non soltanto con i precedenti della prassi amministrativa e della stessa giurisprudenza di legittimità, ma, anche, con la Raccomandazione della Commissione UE (2012/772/UE), fatta propria dal legislatore nazionale con la legge delega n. 23/2014 e confluita nella nuova definizione di abuso del diritto recata dall'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente secondo cui “una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale” o più esattamente di “sostanza economica”.
In questo senso il criterio interpretativo trae una sua legittimazione dal modello comunitario, che tende a privilegiare l'aspetto oggettivo dell'operazione.
Ed infatti nel precedente invocato dalla società ricorrente (CGUE 20 gennaio 2021 in causa C-484/2019, Lexel) la prova che operazioni come quella per cui è causa sono state realizzate al mero (o assolutamente prevalente) fine di dedurre gli oneri fiscali con un regime nazionale di maggior favore, la Corte di Giustizia dell'U.e. ha statuito che: “affinché una restrizione alla libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 TFUE sia giustificata …, l'obiettivo specifico della restrizione stessa deve essere volta ad impedire condotte consistenti nella creazione di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, finalizzate a eludere l'imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale”; dovendo il contribuente essere sempre messo in grado di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali la detta operazione è stata conclusa. “Tuttavia, la mera circostanza che una società intenda procedere alla deduzione di oneri finanziari in una situazione transfrontaliera, in assenza di qualsiasi trasferimento artificioso, non può giustificare una misura idonea a pregiudicare la libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE.”. Nel caso di specie, come in quello deciso dalla CGUE, l'Erario non ha dimostrato che le condizioni dell'operazione transfrontaliera infragruppo fossero diverse rispetto ad una analoga operazione esterna fra società non collegate, ovvero alla medesima operazione, ma effettuata dai singoli sottogruppi locali e non a livello centralizzato. Interpretare la normativa nazionale in modo diverso e meno restrittivo, nel senso di vietare ogni deduzione degli oneri finanziari corrisposti ad una società appartenente allo stesso gruppo, stabilita in un altro Stato membro, per il motivo che l'obbligazione appaia assunta principalmente allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sostanziale, finirebbe quindi per violare la libertà di cui all'art. 49 TFUE ogni qualvolta, come in questo caso, non sia compiutamente allegato e dimostrato che gli oneri assunti da altra società del gruppo avrebbero avuto un regime di deducibilità deteriore per il gruppo medesimo o le sue varie componenti. In questa vicenda l'Ufficio si è attenuto al contenuto meramente estrinseco dell'operazione rendendo il quadro probatorio deficitario rispetto alla predicata elusività dell'operazione e in assenza di dimostrazione concreta che, con la contestata operazione, siano stati perseguiti o meno intenti specificatamente frodatori in danno dell'Erario, ciò che impone una valutazione ponderata da parte del giudice.
Nel caso di specie non risulta evincibile da quali elementi, anche solo accennati o anche solo riportati nell'esposizione del fatto, si possa fondare l'accertamento.
All'opposto l'efficienza migliorativa dell'operazione diretta a configurare un nuovo assetto proprietario-gestionale è stata illustrata dalla ricorrente, ulteriormente evincibile dal miglioramento dell'attivo di bilancio conseguito negli anni successivi a quelli in contestazione.
La ricorrente ha infatti illustrato, quanto alla prima parte dell'operazione, le economie nascenti dall'acquisto centralizzato a livello apicale delle quote acquisende e, quanto alla seconda parte, ha allegato convincentemente che il trasferimento del debito mediante finanziamenti infragruppo avesse anche la funzione di garantire agli obbligazionisti terzi un maggior grado di certezza circa la disponibilità dei flussi di cassa necessari al servizio del debito medesimo.
Oltretutto, a differenza di altri casi, in questa vicenda le risorse finanziarie erano state, in ultima analisi, reperite dalla società “madre” (Mylan NV) con finanziamento bancario, dunque a condizioni di mercato e da soggetti terzi.
Conseguentemente il ricorso va accolto.
Le spese del giudizio possono compensarsi per la natura interpretativa della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 26.1.2026
Il Relatore Il Presidente
MA LI NT NE ZZ
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AS, Presidente COSENTINO MARIA GIULIA, Relatore D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12483/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio
elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJB090100016 2024 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., già Società_1 S.r.l (di seguito, per semplicità, la “Società” o “Società_1”) agisce nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio – Ufficio Grandi Contribuenti ed oppone l'avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe, con il quale, in relazione al periodo di imposta 2017, l'Ufficio finanziario accertava una maggiore IRES pari ad € 2.883.112,00 e ha irrogato sanzioni pari ad € 2.854.280,88 in ragione dell'indeducibilità in capo alla società ricorrente di oneri finanziari per € 17.025.523,00 nel Modello Consolidato Nazionale e Mondiale, ai sensi dell'art. 10-bis della l.n. 212/2000.
La ripresa a tassazione scaturiva da un rilievo relativo alla presunta elusività di un insieme di operazioni poste in essere dalla società ricorrente in occasione dell'acquisizione di Società_2 S.p.A. (“Società 4 ”) e Società_3 S.p.A. (“Società_3”), tutte operanti in ambito farmaceutico per le quali la parte ricorrente aveva fatto ricorso sia conferimenti sia a finanziamenti.
In particolare, secondo la verifica fiscale condotta conclusa con la redazione di un Processo Verbale di Constatazione del 2 dicembre 2022 emergevano criticità in ordine alla deducibilità fiscale, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, da parte della società Società_1, di interessi passivi corrisposti dalla medesima a società consociate, nell'ambito di un finanziamento infragruppo finalizzato all'acquisizione delle suddette società Società_2 Spa e Società_3 Spa, all'interno di un processo di riorganizzazione del gruppo di appartenenza, avviato nell'anno 2016.
Deduce la ricorrente che la complessa operazione finanziaria aveva lo scopo per Società_1 di acquisire il controllo totalitario di Società 4 e di Società_3 razionalizzando la complessa struttura societaria del gruppo in Italia in modo da ricondurre tutte le società italiane ad un'unica catena di controllo.
Ad avviso della società ricorrente la pretesa erariale è infondata, in quanto: (i) è sconfessata dal codice civile (art. 2501-bis) e dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che riconoscono la piena liceità di operazioni di acquisizione con indebitamento. La circostanza che la società capogruppo residente nel Regno Unito in qualità di “capofila” abbia acquistato le partecipazioni da terzi per poi trasferirle subito dopo alla Società unitamente alla quota del debito assunto per l'acquisto è del tutto fisiologico e conforme alla prassi di mercato per le acquisizioni a livello globale;
(ii) le operazioni contestate sono supportate da significative ragioni di natura extratributaria, perché hanno consentito di ottenere importanti economie di scala e sinergie commerciali, integrando appieno e in modo razionale una nuova realtà industriale nel gruppo di cui fa parte la Società e incrementando la redditività della stessa;
(iii) le operazioni contestate prevedono condizioni di libera concorrenza il che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, costituisce un indizio determinante per escludere che le stesse operazioni siano caratterizzate da profili di artificiosità, sebbene tale indizio sia stato totalmente ignorato dall'Ufficio; (iv) le operazioni non hanno dato luogo ad alcun reale vantaggio tributario, poiché gli interessi deducibili per la Società sono stati assoggettati a tassazione ordinaria in Regno Unito (nell'anno oggetto di contestazione Stato Membro dell'Unione Europea e con aliquota dell'imposta societaria comparabile a quella italiana); (v) la limitazione della deduzione degli interessi passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa è espressamente disciplinata dall'art. 96 TUIR, che già prevede una limitazione alla deducibilità degli oneri finanziari pari al 30 per cento del risultato operativo lordo (ROL). Tale disposizione esaurisce il presidio dell'interesse erariale relativo al sovraindebitamento (in sostanza una volta che gli interessi sono inferiori a quel limite, essi non sono frutto di sovraindebitamento, perché il legislatore ha stabilito che al di sotto di tale soglia il debito è da considerarsi “normale”); (vi) le operazioni asseritamente alternative – soltanto adombrate dall'Ufficio e mai descritte compiutamente – avrebbero richiesto un maggior numero di passaggi societari o sarebbero state estremamente onerose da un punto di vista regolamentare (es. fusione) e, in alcuni casi, sarebbero state addirittura più efficienti fiscalmente per la Società. Peraltro, l'Ufficio ignora che per stessa ammissione della Amministrazione finanziaria il contribuente ha comunque facoltà di scegliere, tra le operazioni alternative, quella meno onerosa sotto il profilo fiscale.
Si è costituito l'Ufficio resistendo al ricorso rimarcando che, diversamente da quanto affermato dalla società ricorrente, l'acquisizione sopra descritta con indebitamento operato da Società_1 spostando il debito sul gruppo societario acquisito era, invece, preordinata ad un'elusiva operazione di precostituzione di interessi passivi, finalizzata da parte di Società_1, ad una conversione in interessi passivi deducibili di dividendi, altrimenti indeducibili, dal momento che tutta l'operazione societaria era consistita nell'acquisizione, da parte di Società_1, della partecipazione in società target, già appartenenti al Gruppo, attraverso il citato finanziamento infragruppo.
In sostanza, per effetto dell'acquisizione infra-gruppo e con la costituzione di un debito in tale ambito che, prima del trasferimento al Società_1, faceva capo a Società 4 il finanziamento concesso dal socio (Mylan NV) era stato sostanzialmente trasferito direttamente alla società partecipata-operativa prelevando liquidità sul soggetto debitore con un'operazione non genuina perché in contrasto con le finalità della deduzione dal reddito d'esercizio effettuata senza ricorrere ad altre forme di distribuzione.
Così stando le cose, l'ufficio considerava il vantaggio ottenuto nell'aver abusivamente dedotto interessi passivi, ai fini IRES, attraverso un'operazione elusiva consistente nella riallocazione del debito in carico alle società infragruppo ottenuto con il sistema del “leveraged buyout” (LBO).
Viceversa, come accennato, la parte ricorrente assumeva che tutta l'operazione avesse una sua consistenza economica e razionalità aziendale, oltre che strategica, in linea con il disposto di cui all'art. 2501 bis c.c.
considerato che
l'iniziativa ruotava intorno a ragioni non tributarie, ma di razionalizzazione della struttura societaria e distributiva in Italia ottenuta a condizioni di mercato che non avevano prodotto benefici in contrasto con lo statuto tributario e che avevano scontato le imposizioni fiscali previste nel Regno Unito, paragonabile a quello italiano.
La ricorrente ha depositato memorie difensive e di replica allegando ulteriore documentazione e precedenti di merito.
La causa è stata discussa in pubblica udienza alla presenza di entrambe le parti e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Collegio non vede ragione di discostarsi dalle ampie e condivisibili motivazioni rese nella sentenza n. 8687/23/2024 di questa Corte, resa per una diversa annualità di imposta in relazione al medesimo accertamento e dalla quale sono tratte alcune delle considerazioni che seguono. La questione che interessa è quella che riguarda la asserita natura abusiva delle partecipazioni infra-gruppo con relativo indebitamento laddove, come assunto dall'ufficio erariale, il nominato indebitamento abbia la sola finalità di conseguire un vantaggio fiscale senza una vera e propria finalità economica, ossia deducendo dall'operazione gli interessi passivi e prelevando liquidità dal soggetto debitore (c.d. push down) laddove, come nel caso di specie è la società acquisita ad essere chiamata a rimborsare l'indebitamento finanziario tramite i propri flussi di cassa (c.d. cash flow), con un' operazione conosciuta come leveraged buy out (LBO).
Questo sistema, scoraggiato dalla normativa codicistica preoccupata di garantire la parità di trattamento degli azionisti, ha trovato una sua composizione nella riforma societaria del 2003 attraverso la formulazione dell'art. 2501-bis c.c., specificamente dedicato alle operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento.
Occorre premettere che l'orientamento giurisprudenziale in materia di operazioni abusive è consolidato nel ritenere che "il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il cui fondamento si rinviene nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili, che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici" (Cass. n. 4604 del 26/2/2014; n. 25537 del 30/11/2011), con la conseguenza che "il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda".
La S.C. ha, quindi, avuto modo di precisare (e tanto si riporta anche a confutazione dell'opposta argomentazione dell'Ufficio), con riferimento ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati nell'ambito di grandi gruppi di imprese, che il divieto di comportamenti abusivi, fondati sull'assenza di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, "non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta poichè va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale" (Cass. 439 del 14/1/2015).
In applicazione del suddetto principio, è stato negato il carattere abusivo di una complessa operazione di trasferimento di un pacchetto azionario di una società facente capo ad un gruppo multinazionale ad altra società del gruppo, con l'assunzione di notevoli impegni economici per il finanziamento dell'operazione e con conseguente riduzione del carico fiscale, solo perché lo stesso risultato economico avrebbe potuto raggiungersi attraverso un'operazione di fusione, essendo peraltro non contestate dall'amministrazione finanziaria le necessità organizzative volte ad una gestione unitaria di uno dei settori di attività del gruppo (Cass. n. 1372 del 21/1/2011).
Orbene, secondo la parte resistente elemento sintomatico dell'elusione sarebbe rinvenibile nell'assenza di sostanza economica di tutta l'operazione. Così argomentando, tuttavia, la parte resistente si è assunta, ex art. 2697 c.c., l'onere probatorio di indicare quei fatti e quegli elementi economico finanziari, nonché quei contratti che sarebbero indicativi del carattere elusivo dell'operazione societaria.
Occorre pertanto, come ha statuito Cass. n. 868/2019 più oltre meglio citata, che l'Agenzia dimostri che l'operazione sia stata posta in essere essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta, essendo pertanto necessario il concorso delle condizioni costituite dall'assenza di valide ragioni economiche nell'effettuazione dell'operazione di fusione, dall'esclusività dello scopo di ottenere, attraverso l'operazione stessa, un risparmio d'imposta, e dalla "fraudolenza" che deve connotare i mezzi utilizzati per il raggiungimento del predetto fine esclusivo (cfr. anche Cass. n. 19227 del 6/9/2006; n. 16097 del 20/7/2007; n. 4317 del 25/3/2003).
In realtà, parte resistente si limita a proporre uno schema astratto al quale la parte ricorrente avrebbe dovuto attenersi senza, però, dare concretezza all'assunto contenuto nell'accertamento, tanto più che alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 10-bis citato, è richiesta un'analisi, in concreto, sul deficit di sostanza economica analiticamente indicata.
Infatti, al comma citato si legge che si considerano elusive: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità' dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 869 del 16/01/2019), intervenendo sul tema dell'LBO, ha affermato che configura abuso del diritto l'operazione che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, ossia quella che non abbia una giustificazione economica apprezzabile differente dall'intento di conseguire un risparmio di imposta (nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso la natura elusiva dell'operazione di "leveraged buy out", posta in essere mediante più atti di fusione, in quanto espressione di un progetto di riorganizzazione societaria non diversamente realizzabile).
La stessa S.C, Sez. 5 , Ordinanza n. 35398 del 19/11/2021, ha ribadito che in tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l'abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale della società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche d'ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa (come in caso di fusione di più società finalizzata alla riduzione del numero degli enti partecipanti all'operazione tramite la creazione di una nuova compagine societaria), volte non già a realizzare un indebito risparmio d'imposta e l'erosione della base imponibile, ma, semplificare, a razionalizzare l'intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi.
Ancor prima la S.C. (Sez. 5, Sentenza n. 1372 del 2011, citata) ha affermato che si tratta di verificare se l'operazione contestata rientri in una normale logica di mercato, ovvero se ne deve enucleare il carattere abusivo che deve, però, essere escluso per la compresenza rilevante di ragioni extra fiscali che non siano necessariamente determinanti di una redditività conseguenziale e tempestiva dell'operazione, ma emergano come accrescimenti, ossia miglioramenti di tipo organizzativo o strutturali dell'impresa, come, in effetti, è qui avvenuto.
Nel caso di specie non è contestato che la società ricorrente abbia, con l'operazione “de qua”, perfezionato la riorganizzazione del business delle società del gruppo, allocando al suo interno tutte le attività di vendita, promozione e amministrazione della distribuzione sul territorio italiano dei propri prodotti, tutti farmaceutici.
Va poi ricordata la decisione n. 6623 del 1° marzo 2022 della S.C. secondo la quale, in linea di principio, i soggetti Ires, possono dedurre gli interessi passivi derivanti da operazioni di acquisizione con indebitamento, in base alla circolare ADE n. 6/E del 2016, citata anche da parte ricorrente, derivanti da finanziamenti facenti riferimento ad una capo gruppo secondo il principio di inerenza. Tanto premesso, va ribadito che la deduzione di interessi passivi nell'ambito delle operazioni di MLBO non comporta ineluttabilmente un abuso del diritto.
Anzi, secondo il documento di prassi citato (Circ. 30 marzo 2016, n. 6/E), eventuali rilievi basati del divieto di abuso del diritto dovranno essere riconsiderate dagli Uffici ed eventualmente abbandonate, a meno che non emergano specifici profili di artificiosità di natura elusiva, cosa che, nel caso di specie sembra doversi escludere in base alla genericità della contestazione contenuta nell'accertamento impugnato e nella concretezza economica dell'operazione.
Inoltre, la stessa decisione, ha avuto modo di precisare, con riferimento ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati nell'ambito di grandi gruppi di imprese, che il divieto di comportamenti abusivi, fondati sull'assenza di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, «non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta poiché va sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportati anche un differente carico fiscale» ( così anche Cass. n. 439/2015, citata in Cass. n.868/2019).
In questa stessa decisione si precisa anche che la posizione assunta dalla Corte di Cassazione è in linea non soltanto con i precedenti della prassi amministrativa e della stessa giurisprudenza di legittimità, ma, anche, con la Raccomandazione della Commissione UE (2012/772/UE), fatta propria dal legislatore nazionale con la legge delega n. 23/2014 e confluita nella nuova definizione di abuso del diritto recata dall'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente secondo cui “una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale” o più esattamente di “sostanza economica”.
In questo senso il criterio interpretativo trae una sua legittimazione dal modello comunitario, che tende a privilegiare l'aspetto oggettivo dell'operazione.
Ed infatti nel precedente invocato dalla società ricorrente (CGUE 20 gennaio 2021 in causa C-484/2019, Lexel) la prova che operazioni come quella per cui è causa sono state realizzate al mero (o assolutamente prevalente) fine di dedurre gli oneri fiscali con un regime nazionale di maggior favore, la Corte di Giustizia dell'U.e. ha statuito che: “affinché una restrizione alla libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 TFUE sia giustificata …, l'obiettivo specifico della restrizione stessa deve essere volta ad impedire condotte consistenti nella creazione di costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica, finalizzate a eludere l'imposta normalmente dovuta sugli utili generati da attività svolte nel territorio nazionale”; dovendo il contribuente essere sempre messo in grado di produrre elementi relativi alle eventuali ragioni commerciali per le quali la detta operazione è stata conclusa. “Tuttavia, la mera circostanza che una società intenda procedere alla deduzione di oneri finanziari in una situazione transfrontaliera, in assenza di qualsiasi trasferimento artificioso, non può giustificare una misura idonea a pregiudicare la libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE.”. Nel caso di specie, come in quello deciso dalla CGUE, l'Erario non ha dimostrato che le condizioni dell'operazione transfrontaliera infragruppo fossero diverse rispetto ad una analoga operazione esterna fra società non collegate, ovvero alla medesima operazione, ma effettuata dai singoli sottogruppi locali e non a livello centralizzato. Interpretare la normativa nazionale in modo diverso e meno restrittivo, nel senso di vietare ogni deduzione degli oneri finanziari corrisposti ad una società appartenente allo stesso gruppo, stabilita in un altro Stato membro, per il motivo che l'obbligazione appaia assunta principalmente allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sostanziale, finirebbe quindi per violare la libertà di cui all'art. 49 TFUE ogni qualvolta, come in questo caso, non sia compiutamente allegato e dimostrato che gli oneri assunti da altra società del gruppo avrebbero avuto un regime di deducibilità deteriore per il gruppo medesimo o le sue varie componenti. In questa vicenda l'Ufficio si è attenuto al contenuto meramente estrinseco dell'operazione rendendo il quadro probatorio deficitario rispetto alla predicata elusività dell'operazione e in assenza di dimostrazione concreta che, con la contestata operazione, siano stati perseguiti o meno intenti specificatamente frodatori in danno dell'Erario, ciò che impone una valutazione ponderata da parte del giudice.
Nel caso di specie non risulta evincibile da quali elementi, anche solo accennati o anche solo riportati nell'esposizione del fatto, si possa fondare l'accertamento.
All'opposto l'efficienza migliorativa dell'operazione diretta a configurare un nuovo assetto proprietario-gestionale è stata illustrata dalla ricorrente, ulteriormente evincibile dal miglioramento dell'attivo di bilancio conseguito negli anni successivi a quelli in contestazione.
La ricorrente ha infatti illustrato, quanto alla prima parte dell'operazione, le economie nascenti dall'acquisto centralizzato a livello apicale delle quote acquisende e, quanto alla seconda parte, ha allegato convincentemente che il trasferimento del debito mediante finanziamenti infragruppo avesse anche la funzione di garantire agli obbligazionisti terzi un maggior grado di certezza circa la disponibilità dei flussi di cassa necessari al servizio del debito medesimo.
Oltretutto, a differenza di altri casi, in questa vicenda le risorse finanziarie erano state, in ultima analisi, reperite dalla società “madre” (Mylan NV) con finanziamento bancario, dunque a condizioni di mercato e da soggetti terzi.
Conseguentemente il ricorso va accolto.
Le spese del giudizio possono compensarsi per la natura interpretativa della questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 26.1.2026
Il Relatore Il Presidente
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