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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 25/09/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 241/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 241/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avvocati Marco Durante e Anna Recchia con domicilio digitale agli indirizzi di PEC e Email_1
Email_2
APPELLANTE
contro
, in persona del titolare , rappresentata e Controparte_1 Controparte_1
difesa dall'Avv. Franco Matarangolo con domicilio digitale all'indirizzo PEC:
Email_3
APPELLATA
pagina 1 di 10 avente ad
OGGETTO:
Cessione dei crediti – impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n. 458/2023 pubblicata il
21.03.2023
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha opposto il decreto ingiuntivo n. 666/2018 emesso dal Parte_1
Tribunale di Perugia su istanza della e con il quale è stato ingiunto alla prima il Controparte_1
pagamento di euro 108.787,81, per la fornitura di 382 suini.
Questi i fatti oggetto del giudizio non contestati.
Tra la e l' sono intercorsi dei rapporti commerciali Parte_1 Controparte_1
relativi alla vendita di mangimi. A partire da maggio 2017, nell'ambito di questi rapporti commerciali, tra le parti è intercorso anche un rapporto relativo alla commercializzazione di suini destinati alla macellazione. In particolare, il bestiame era fatturato dalla alla e quindi CP_1 Parte_1
inviato al macello;
la riceveva il pagamento (ri-fatturando) dalla società macellante, Parte_1
senza operare alcun ricarico (salvo minimi importi per spese amministrative).
Il contenzioso nasce dal mancato pagamento da parte della di alcune fatture Parte_1
emesse dalla oggetto del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Le contestazioni riguardano, non la sussistenza del rapporto commerciale, quanto la struttura e la qualificazione giuridica dello stesso.
La società opponente ha sostenuto che vi fossero accordi verbali tra le parti Parte_1
per cui il macello doveva essere preventivamente scelto di comune accordo in ragione della affidabilità
e solvibilità dello stesso;
che il rapporto doveva qualificarsi come cessione di credito pro solvendo e quindi senza liberazione del creditore cedente ( e che lo stesso si svolse senza Controparte_1
difficoltà o contestazioni per l'anno 2017, per un fatturato complessivo di 367.000; che improvvisamente, dalla fine del 2017, la cominciò ad inviare fatture non concordate, di importi CP_1
molto consistenti rispetto al periodo precedente, senza preavviso e senza che vi fosse alcun accordo in pagina 2 di 10 merito, inviando direttamente gli animali a macelli scelti senza interpellare l'opponente. Dopo aver ricevuto le fatture e addirittura un sollecito di pagamento da parte del legale di controparte, con la propria missiva del 9 Febbraio 2018, respinte le richieste di pagamento e rappresentate le proprie lamentele per gli addebiti non concordati, al solo scopo di limitare le conseguenze di tali anomalie condotte, in via eccezionale acconsentì al pagamento delle predette fatture solo a condizione di aver preventivamente ricevuto il pagamento da parte dei macelli destinatari.
La società opposta invece, ha qualificato il rapporto in esame come “una tipica CP_1
triangolazione commerciale tra ditte tutte operanti in Italia, che sono operazioni nelle quali i beni sono oggetto di due trasferimenti giuridici, ma vengono consegnate direttamente dal primo fornitore al secondo cessionario con un unico trasferimento fisico” ed ha dedotto che ha sempre Parte_1
pagato a “vista fattura” i suini acquistati, ricevendo di contro i pagamenti da parte dei macelli con tempistiche dilazionate, rilevando altresì la mancanza della prova della cessione pro solvendo.
Prima della notifica del decreto ingiuntivo la ha provveduto al pagamento di Parte_1
alcune fatture per complessivi euro 42.726,23 e, dopo la notifica del provvedimento monitorio, per complessivi euro 29.424,84, in ragione dell'avvenuto pagamento da parte delle ditte macellatrici.
Mentre le fatture n. 2, 9 e 10 (oggetto di opposizione) non sono state pagate mancando il saldo delle suddette società. Quindi il Tribunale, preso atto degli pagamenti intervenuti prima della notifica del decreto e nella pendenza del giudizio di opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ma ha condannato la al pagamento dei residui euro 36.636,20 in favore dell' Parte_1 Controparte_1
ingiungente, con riferimento alle fatture emesse in relazione alla vendita dei suini ai due macelli Pt_2
e .
[...] Parte_3
L'appellante ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
con conferma della sentenza impugnata.
*****
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato provata l'esistenza di una cessione pro solvendo riguardante il prezzo dei suini forniti ai macelli, o comunque l'esistenza di una condizione sospensiva riguardante il pagamento delle fatture relative a tali forniture di animali.
pagina 3 di 10 Sostiene l'appellante che le fatture contestate non sono supportate da un accordo sottostante circa il macello al quale avrebbe inviato il bestiame. Proprio la carenza di accordo sulla scelta CP_1
del macello, secondo l'appellante, costituisce l'elemento caratterizzante e distintivo delle forniture e delle fatture di cui qui si discute rispetto alle precedenti (regolarmente pagate); secondo Pt_1
il Tribunale dapprima afferma correttamente che “la natura consensuale del contratto di
[...]
cessione del credito comporta che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, …”, ma, poi, omette di considerare che, per le cessioni di cui alle fatture oggetto di ingiunzione, non vi fu alcun consenso di ricevere in cessione il credito vantato dal Parte_1
verso il , dato che le società macellatrici erano state scelte arbitrariamente da CP_1 Pt_4 CP_1
e non di comune accordo ed anzi, aveva espressamente dato consenso alla cessione Parte_1
del credito per le fatture in questione “solamente al saldo da parte dei macelli selezionate dalle sue clienti”, come illustrato nella PEC di al difensore della (e dell' ) Parte_1 CP_1 Parte_5
prodotta come doc. n. 5 in primo grado (lettera di ll'avv. Matarangolo del 9.02.2018) Parte_1
-circostanza confermata in primo grado dal teste Tes_1
L'appellante si duole del travisamento dell'esito della istruttoria, dalla quale sarebbe emerso, senza che il Giudice ne tenesse debitamente conto, che in via ordinaria, cioè quando vi era stato un preventivo accordo sul macello a cui consegnare i suini, l'esponente accettava di ricevere le fatture e le onorava, senza attendere il pagamento del debitore ceduto, come testimoniato dai testi e Tes_2
il forniva preventivamente i nominativi dei macelli, il macello scelto dall'Azienda Tes_1 CP_1
veniva comunicato, attraverso il sig. a di modo che essa potesse procedere Tes_2 Parte_1
ad una valutazione di solvibilità del macello mediante informazioni commerciali o valutazioni interne al termine della quale, sempre tramite il sig. l'esponente comunicava all'Azienda Tes_2
l'autorizzazione a procedere o meno. Ribadisce che era rilevante che il macello destinatario fosse concordato tra le parti, incombendo il rischio sulla e spiegando che con questo accordo Pt_1
l'Azienda otteneva un pagamento più rapido per gli animali destinati al macello;
mentre in assenza di accordo preventivo circa le fatture inviate invece di chiedere la nota di credito, Parte_1
acconsentiva al pagamento solo a condizione di aver ricevuto a sua volta la corrispondente somma dal macello. Ciò rende erronea la qualificazione data dal Giudice di prime cure, del rapporto come di
“anticipazione”. Inoltre, se anche si volesse così qualificare il rapporto, il pagamento a non CP_1
sarebbe comunque dovuto, per effetto di compensazione fra debito e credito, dato che non Pt_1
pagina 4 di 10 aveva e non ha tuttora ricevuto il saldo da parte dei macelli e quindi era sorto (e permane) l'obbligo restitutorio in capo all' Controparte_1
Ancora, l'appellante censura la lettura del citato doc. 5 (lettera di all'avv. Parte_1
Matarangolo del 9.02.2018) offerta dal Tribunale, che non ha tenuto conto che nelle righe finali dopo aver stigmatizzato il comportamento dell' in quanto non Parte_1 Controparte_1
corrispondente ad alcun accordo intercorso (“forniture di animali anomale rispetto al consueto rapporto commerciale intrattenuto sino ad ora …”; “fatture frutto di trattative commerciali intrattenute privatamente dalle sue clienti con i macelli destinatari dei suini, selezionati tra l'altro unilateralmente del senza interpellare in alcun modo la nostra società …” ecc…), ha Parte_6
avvisato il legale di controparte che i pagamenti all' (e alla , non parte del Controparte_1 Pt_5
presente giudizio) sarebbero stati effettuati “solo al saldo da parte dei macelli selezionati dalle sue clienti delle nostre fatture”, richiamando al riguardo la deposizione del teste ed evidenzia Tes_2
che nel caso delle fatture in questione, le nn. 2. 9 e 10 del 2018, la scelta del macello non era stata concordata in quanto né la né la avevano ricevuto approvazione e il sig. Pt_2 CP_3 Tes_2
aveva comunicato ciò al (deposizione 22.10.2020 sui capi 4, 5 e 6; deposizione CP_1 Tes_2
3.03.2022 sui medesimi capitoli). Tes_1
L'appellante censura altresì la valutazione delle deposizioni dei sigg. e , che Pt_7 Pt_8
ritiene invece del tutto irrilevanti, in quanto riportano gli accordi fra e le società Parte_1
facenti capo ai testi (diverse da quelle rimaste inadempienti verso e descrivono la Parte_1
normalità dei rapporti fra le parti in causa, quando il macello destinatario era concordato fra di esse.
Con il secondo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare il contegno processuale contra ius dell' appellata, in relazione al pagamento delle fatture n. 3, 7 e CP_1
8 prima della notifica del decreto ingiuntivo;
là dove il giudice di prime cure ha trattato in modo unitario i pagamenti intervenuti prima della notifica, che avrebbero imposto in ogni caso la dichiarazione di soccombenza dell'ingiungente e le conseguenti condanne in termini di spese, e quelli effettuati dopo (Fatture nn. 6 e 11).
Il primo motivo di appello è infondato.
Il giudice di primo grado, circa la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti in causa, alla luce del materiale documentale in atti e degli elementi raccolti dall'istruttoria ha ritenuto che “il rapporto si è svolto e strutturato secondo una pratica commerciale, offerta quale “servizio aggiuntivo” dalla in favore della che prevedeva il coinvolgimento di Parte_1 CP_1
pagina 5 di 10 società terze, senza alcuna ulteriore regolamentazione di tale triangolazione commerciale, che ha, tuttavia, lasciato perfettamente intatta l'autonomia negoziale e giuridica dei rapporti conclusi sicché non è possibile da parte dell'opponente riversare sull'opposta le conseguenze dei ritardati od omessi pagamenti da parte delle società di , come del resto dimostrato dai documenti (da 1 a 9) che Pt_4
comprovano pagamenti dell'opponente antecedenti al pagamento da parte dei macelli”.
L'appellante assume che lo svolgimento dell'istruttoria avrebbe confermato che l'elemento essenziale dell'accordo di pagamento immediato ed anticipato sarebbe rappresentato dalla scelta condivisa del macello cui destinare la fornitura di suini, soggetto a specifici controlli di affidabilità e solvibilità e sostiene che il pagamento delle fatture emesse da fosse condizionato (o almeno CP_1
presupponesse, nell'accordo intercorso tra le parti) che i macelli destinatari della vendita dei suini venissero individuati di comune accordo tra e e ciò in quanto non potevano CP_1 Parte_1
essere ribaltati sulla tempi lunghi di pagamento con i relativi rischi (anche, si intende, Parte_1
di insolvenza;
ma sul punto le allegazioni dell'appellante sono, invero, contraddittorie).
A pag. 19 dell'atto di appello la stessa appellante riferisce: “in realtà la prassi precedente all'emissione delle fatture di cui si discute corrispondeva piuttosto ad una cessione pro soluto, dato che le società macellatrici venivano concordate e, come risulta da tutte le difese e dai documenti e come riportato dal teste in tal caso era rilevante che il macello destinatario fosse concordato tra le Tes_1
parti incombendo il rischio sulla .”). Sembrerebbe dunque che originariamente vi fosse una Pt_1
pattuizione di cessione pro soluto, ma resta il fatto che, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto come cessione pro soluto, pro solvendo o servizio di anticipazione degli incassi, esso prevedeva, come pure ammesso dall'opponente in citazione (pag. 6), che anticipasse Parte_1
il pagamento degli importi di cui alle fatture emesse da è documentato in atti che ciò CP_1
avveniva con bonifici della a favore di immediati o a pochi giorni, mentre i Parte_1 CP_1
macelli pagavano la con assegni a 60/120 giorni (vds. La documentazione contabile Parte_1
relativa alla vendita a e a di cui anche ai capitoli di prova testimoniale Parte_9 CP_4
4/7 articolati dalla opposta). Quindi, il pagamento anticipato legittimamente veniva richiesto alla
(salvo verificare poi, ma non è questo l'oggetto del giudizio, su chi incombesse il Parte_1
rischio di insolvenza) .
Ciò è reso evidente dalla funzione dichiarata e pacifica della operazione, che era quella di consentire alla di ottenere un pagamento più rapido per gli animali destinati al macello (risulta CP_1
dai docc- 1-9 prodotti in primo grado dalla che la agava a vista o comunque CP_1 Parte_1
pagina 6 di 10 a stretto giro le fatture emesse dalla mentre i vari macelli pagavano a scadenze e con CP_1
tempistiche dilatate) così offrendosi da parte di un servizio che contribuiva al buon Parte_1
funzionamento dell'attività del proprio cliente e alla circolazione di liquidità con l'obiettivo di stimolare e consentire la fidelizzazione rispetto alle forniture di mangime. Se questa era la funzione del rapporto
– la cui esistenza è incontestata – tra le parti, non avrebbe avuto alcun senso condizionare il pagamento da parte della al preventivo pagamento da parte dei macelli, in quanto la causa del Pt_1
rapporto sarebbe stata integralmente frustrata ed anzi, sarebbe venuta meno, rendendo l'operazione priva di alcun significato (tra l'altro, la non ha dedotto di avere assunto particolari Parte_1
oneri per la gestione e l'incasso dei crediti, per i quali dichiara solo che operava un minimo ricarico per spese amministrative).
La ricostruzione operata dal giudice di primo grado risulta pertanto condivisibile e maggiormente calzante al rapporto instaurato dalle parti.
La stessa logica porta ad escludere che le parti possano aver concordato un condizionamento del pagamento da parte della al preventivo pagamento da parte delle ditte Parte_1
macellatrici del corrispettivo della vendita dei suini.
Ancora, si osserva che, ammesso che l'operatività del servizio richiedesse l'approvazione o la condivisione nella individuazione delle ditte macellatrici ai fini di garantire l'affidabilità e solvibilità delle stesse, nel corso del giudizio di primo grado, e in particolare dalla documentazione prodotta, è risultato che la ha pagato per tutto il 2017 a vista fattura alla anche in relazione alle forniture Pt_1 CP_1
destinate alle ditte GE S.a.S. di e T.M. NI, e solo a partire dal 2018 ha Controparte_5
interrotto tale prassi.
Dalla circostanza che la avesse pagato alla a vista fattura la fornitura di suini Pt_1 CP_1
che sarebbero stati trasferiti alle due ditte in questione (fatture n. 99 e 100 del 2017, doc. 28 fascicolo monitorio e doc. 5 comparsa costituzione primo grado;
vds. Anche, con riferimento ai CP_1
pregressi rapporti tra e la testimonianza di , CP_1 Parte_1 CP_3 Testimone_3
verbale di udienza del 22.10.2020 pag. 7, cap. 6 in prova contraria), deve ragionevolmente presumersi che quelle stesse ditte fossero già state presentate alla e dalla stessa approvate. Parte_1
Generica è, sul punto, la deposizione del teste in merito alla comunicazione alla Testimone_4
dello “scarto” della della a parte della , perché essendo state tali ditte in CP_1 Pt_2 CP_3 Pt_1
precedenza regolarmente operative nella triangolazione, una tale iniziativa doveva essere circostanziata nel tempo e soprattutto nei motivi.
pagina 7 di 10 Quanto a GE S.a.s. di , risulta in realtà il mancato pagamento della Controparte_5
fattura di n. 1604/2017 emessa con riferimento ad altra società del gruppo Parte_1
che operava con lo stesso meccanismo (Azienda Agraria Torte di Longetti Giuseppe), la n. CP_1
59/2017 con DDT n. 46/2017 del 30/11/2017, rispetto alla quale tuttavia il pagamento della fornitura era avvenuto, da parte di a Agraria Torte di Longetti Giuseppe, sempre Parte_1 CP_1
a vista fattura;
per il pagamento da parte di in quel caso, aveva accettato Pt_2 Parte_1
assegni postdatati, il primo con data 26/01/2018 e il secondo 15/03/2018: le fatture di cui si qui si discute, emesse dall'odierno appellato, invece, sono la fattura n. 2 del 15/1/2018 (doc. n. 22, fattura n. 2/2018 e DDT) e la fattura n. 9 del 24/1/2018 (doc. n. 23, fattura n. 9/2018 e DDT), CP_1 CP_1
dunque antecedenti alla scadenza dell'assegno post datato consegnato in precedenza da a Pt_2
per le cessioni fatte da Azienda Agraria Torte di . Si rileva pertanto, Controparte_6 Controparte_1
che la fattura emessa da altra azienda del gruppo per una vendita fatta a oco prima di CP_1 Pt_2
quella qui in oggetto risultava pagata dalla e che l'omesso pagamento (e dunque Controparte_6
l'ipotetica non solvibilità) in realtà emerge solo successivamente alla fatturazione oggetto di decreto.
Resta il fatto che non risulta confermato quanto asserito dalla opponente, secondo cui le fatture erano state emesse senza previamente consultare la sul nome del macello Parte_1
prescelto, né quanto asserito dal teste all'udienza del 3.3.2022, in risposta al capitolo 8 Tes_1
vertente sul contenuto del doc. 5 cit.: “Riconosco la comunicazione a mezzo pec esibitami che è stata da me predisposta. Ricordo che ci eravamo visti arrivare fatture per un importo complessivo consistente senza aver concordato previamente con la Preciso che in relazione ai due macelli di cui ai CP_1
capitoli precedenti non abbiamo fatto alcuna valutazione interna di affidabilità essendoci arrivate direttamente le fatture.
Per questi motivi
abbiamo inviato la pec in questione.” così come è contraddittoria e del tutto generica la risposta fornita dallo stesso teste ai capitoli precedenti, là dove afferma che le due società TM NI e GE S.a.s. non erano affidabili o erano state scartate in quanto ritenute non solvibili, perché dalla documentazione in atti risulta, invece, che ambedue le aziende avevano già intrattenuto rapporti con la e la documentazione prodotta dall'appellata Parte_1
dimostra il regolare svolgimento del rapporto fino alla data di emissione delle fatture contestate.
Si osserva, peraltro, come il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato in data 20 febbraio
2018 mentre la mail di risposta di all'avv. Matarangolo (doc. 5 prodotto Parte_1
dall'opponente), con la quale la dichiara che avrebbe pagato solo a seguito della Parte_1
ricezione dei pagamenti dalle aziende macellatrici è datato 9.2.2018 ma trasmesso ad erroneo pagina 8 di 10 indirizzo di posta elettronica e quindi non ricevuto, ed è stato in realtà ri-trasmesso alla solo il CP_1
7.3.2018, dopo quindi il deposito del ricorso.
Pertanto, si ravvisa nella pec di cui al doc. 5 un mutamento di contegno, rispetto agli accordi iniziali, non giustificato e prefigurante l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento anticipato a vista o a stretto giro, tenuto conto che l'impegno inizialmente assunto, come più volte ripetuto, era volto ad agevolare l'ottenimento di liquidità del cliente il buon andamento dell'azienda, e così CP_1
la fidelizzazione del cliente.
L'eccezione di compensazione svolta per la prima volta in appello è inammissibile.
Anche il secondo motivo è infondato.
La notifica del decreto ingiuntivo nonostante l'avvenuto pagamento di alcune fatture oggetto di esso non comporta un comportamento temerario né di mala fede dell'ingiungente, posto che ovviamente il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato quando ancora la Parte_1
non aveva adempiuto. Sussisteva quindi l'interesse della a ottenere l'adempimento e quindi il CP_1
pagamento del restante importo, non avendo la parte appellata giammai contestato di avere ricevuto i pagamenti. Del resto, il Giudice di primo grado ha correttamente disciplinato le spese tenuto conto dell'andamento globale del giudizio, ed operando, proprio in ragione del pagamenti medio tempore effettuati, la compensazione parziale delle spese.
Rigettato totalmente l'appello, le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D. M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di al Controparte_2
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida per compensi professionali in euro 4.000,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a., qualora dovuta, e c.p.a. come per legge, per ciascuna parte;
pagina 9 di 10 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Perugia, 24.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 241/2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1
unitamente e disgiuntamente tra loro dagli Avvocati Marco Durante e Anna Recchia con domicilio digitale agli indirizzi di PEC e Email_1
Email_2
APPELLANTE
contro
, in persona del titolare , rappresentata e Controparte_1 Controparte_1
difesa dall'Avv. Franco Matarangolo con domicilio digitale all'indirizzo PEC:
Email_3
APPELLATA
pagina 1 di 10 avente ad
OGGETTO:
Cessione dei crediti – impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia n. 458/2023 pubblicata il
21.03.2023
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ha opposto il decreto ingiuntivo n. 666/2018 emesso dal Parte_1
Tribunale di Perugia su istanza della e con il quale è stato ingiunto alla prima il Controparte_1
pagamento di euro 108.787,81, per la fornitura di 382 suini.
Questi i fatti oggetto del giudizio non contestati.
Tra la e l' sono intercorsi dei rapporti commerciali Parte_1 Controparte_1
relativi alla vendita di mangimi. A partire da maggio 2017, nell'ambito di questi rapporti commerciali, tra le parti è intercorso anche un rapporto relativo alla commercializzazione di suini destinati alla macellazione. In particolare, il bestiame era fatturato dalla alla e quindi CP_1 Parte_1
inviato al macello;
la riceveva il pagamento (ri-fatturando) dalla società macellante, Parte_1
senza operare alcun ricarico (salvo minimi importi per spese amministrative).
Il contenzioso nasce dal mancato pagamento da parte della di alcune fatture Parte_1
emesse dalla oggetto del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
Le contestazioni riguardano, non la sussistenza del rapporto commerciale, quanto la struttura e la qualificazione giuridica dello stesso.
La società opponente ha sostenuto che vi fossero accordi verbali tra le parti Parte_1
per cui il macello doveva essere preventivamente scelto di comune accordo in ragione della affidabilità
e solvibilità dello stesso;
che il rapporto doveva qualificarsi come cessione di credito pro solvendo e quindi senza liberazione del creditore cedente ( e che lo stesso si svolse senza Controparte_1
difficoltà o contestazioni per l'anno 2017, per un fatturato complessivo di 367.000; che improvvisamente, dalla fine del 2017, la cominciò ad inviare fatture non concordate, di importi CP_1
molto consistenti rispetto al periodo precedente, senza preavviso e senza che vi fosse alcun accordo in pagina 2 di 10 merito, inviando direttamente gli animali a macelli scelti senza interpellare l'opponente. Dopo aver ricevuto le fatture e addirittura un sollecito di pagamento da parte del legale di controparte, con la propria missiva del 9 Febbraio 2018, respinte le richieste di pagamento e rappresentate le proprie lamentele per gli addebiti non concordati, al solo scopo di limitare le conseguenze di tali anomalie condotte, in via eccezionale acconsentì al pagamento delle predette fatture solo a condizione di aver preventivamente ricevuto il pagamento da parte dei macelli destinatari.
La società opposta invece, ha qualificato il rapporto in esame come “una tipica CP_1
triangolazione commerciale tra ditte tutte operanti in Italia, che sono operazioni nelle quali i beni sono oggetto di due trasferimenti giuridici, ma vengono consegnate direttamente dal primo fornitore al secondo cessionario con un unico trasferimento fisico” ed ha dedotto che ha sempre Parte_1
pagato a “vista fattura” i suini acquistati, ricevendo di contro i pagamenti da parte dei macelli con tempistiche dilazionate, rilevando altresì la mancanza della prova della cessione pro solvendo.
Prima della notifica del decreto ingiuntivo la ha provveduto al pagamento di Parte_1
alcune fatture per complessivi euro 42.726,23 e, dopo la notifica del provvedimento monitorio, per complessivi euro 29.424,84, in ragione dell'avvenuto pagamento da parte delle ditte macellatrici.
Mentre le fatture n. 2, 9 e 10 (oggetto di opposizione) non sono state pagate mancando il saldo delle suddette società. Quindi il Tribunale, preso atto degli pagamenti intervenuti prima della notifica del decreto e nella pendenza del giudizio di opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ma ha condannato la al pagamento dei residui euro 36.636,20 in favore dell' Parte_1 Controparte_1
ingiungente, con riferimento alle fatture emesse in relazione alla vendita dei suini ai due macelli Pt_2
e .
[...] Parte_3
L'appellante ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento dell'opposizione con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2
con conferma della sentenza impugnata.
*****
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha considerato provata l'esistenza di una cessione pro solvendo riguardante il prezzo dei suini forniti ai macelli, o comunque l'esistenza di una condizione sospensiva riguardante il pagamento delle fatture relative a tali forniture di animali.
pagina 3 di 10 Sostiene l'appellante che le fatture contestate non sono supportate da un accordo sottostante circa il macello al quale avrebbe inviato il bestiame. Proprio la carenza di accordo sulla scelta CP_1
del macello, secondo l'appellante, costituisce l'elemento caratterizzante e distintivo delle forniture e delle fatture di cui qui si discute rispetto alle precedenti (regolarmente pagate); secondo Pt_1
il Tribunale dapprima afferma correttamente che “la natura consensuale del contratto di
[...]
cessione del credito comporta che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, …”, ma, poi, omette di considerare che, per le cessioni di cui alle fatture oggetto di ingiunzione, non vi fu alcun consenso di ricevere in cessione il credito vantato dal Parte_1
verso il , dato che le società macellatrici erano state scelte arbitrariamente da CP_1 Pt_4 CP_1
e non di comune accordo ed anzi, aveva espressamente dato consenso alla cessione Parte_1
del credito per le fatture in questione “solamente al saldo da parte dei macelli selezionate dalle sue clienti”, come illustrato nella PEC di al difensore della (e dell' ) Parte_1 CP_1 Parte_5
prodotta come doc. n. 5 in primo grado (lettera di ll'avv. Matarangolo del 9.02.2018) Parte_1
-circostanza confermata in primo grado dal teste Tes_1
L'appellante si duole del travisamento dell'esito della istruttoria, dalla quale sarebbe emerso, senza che il Giudice ne tenesse debitamente conto, che in via ordinaria, cioè quando vi era stato un preventivo accordo sul macello a cui consegnare i suini, l'esponente accettava di ricevere le fatture e le onorava, senza attendere il pagamento del debitore ceduto, come testimoniato dai testi e Tes_2
il forniva preventivamente i nominativi dei macelli, il macello scelto dall'Azienda Tes_1 CP_1
veniva comunicato, attraverso il sig. a di modo che essa potesse procedere Tes_2 Parte_1
ad una valutazione di solvibilità del macello mediante informazioni commerciali o valutazioni interne al termine della quale, sempre tramite il sig. l'esponente comunicava all'Azienda Tes_2
l'autorizzazione a procedere o meno. Ribadisce che era rilevante che il macello destinatario fosse concordato tra le parti, incombendo il rischio sulla e spiegando che con questo accordo Pt_1
l'Azienda otteneva un pagamento più rapido per gli animali destinati al macello;
mentre in assenza di accordo preventivo circa le fatture inviate invece di chiedere la nota di credito, Parte_1
acconsentiva al pagamento solo a condizione di aver ricevuto a sua volta la corrispondente somma dal macello. Ciò rende erronea la qualificazione data dal Giudice di prime cure, del rapporto come di
“anticipazione”. Inoltre, se anche si volesse così qualificare il rapporto, il pagamento a non CP_1
sarebbe comunque dovuto, per effetto di compensazione fra debito e credito, dato che non Pt_1
pagina 4 di 10 aveva e non ha tuttora ricevuto il saldo da parte dei macelli e quindi era sorto (e permane) l'obbligo restitutorio in capo all' Controparte_1
Ancora, l'appellante censura la lettura del citato doc. 5 (lettera di all'avv. Parte_1
Matarangolo del 9.02.2018) offerta dal Tribunale, che non ha tenuto conto che nelle righe finali dopo aver stigmatizzato il comportamento dell' in quanto non Parte_1 Controparte_1
corrispondente ad alcun accordo intercorso (“forniture di animali anomale rispetto al consueto rapporto commerciale intrattenuto sino ad ora …”; “fatture frutto di trattative commerciali intrattenute privatamente dalle sue clienti con i macelli destinatari dei suini, selezionati tra l'altro unilateralmente del senza interpellare in alcun modo la nostra società …” ecc…), ha Parte_6
avvisato il legale di controparte che i pagamenti all' (e alla , non parte del Controparte_1 Pt_5
presente giudizio) sarebbero stati effettuati “solo al saldo da parte dei macelli selezionati dalle sue clienti delle nostre fatture”, richiamando al riguardo la deposizione del teste ed evidenzia Tes_2
che nel caso delle fatture in questione, le nn. 2. 9 e 10 del 2018, la scelta del macello non era stata concordata in quanto né la né la avevano ricevuto approvazione e il sig. Pt_2 CP_3 Tes_2
aveva comunicato ciò al (deposizione 22.10.2020 sui capi 4, 5 e 6; deposizione CP_1 Tes_2
3.03.2022 sui medesimi capitoli). Tes_1
L'appellante censura altresì la valutazione delle deposizioni dei sigg. e , che Pt_7 Pt_8
ritiene invece del tutto irrilevanti, in quanto riportano gli accordi fra e le società Parte_1
facenti capo ai testi (diverse da quelle rimaste inadempienti verso e descrivono la Parte_1
normalità dei rapporti fra le parti in causa, quando il macello destinatario era concordato fra di esse.
Con il secondo motivo contesta la sentenza nella parte in cui ha omesso di considerare il contegno processuale contra ius dell' appellata, in relazione al pagamento delle fatture n. 3, 7 e CP_1
8 prima della notifica del decreto ingiuntivo;
là dove il giudice di prime cure ha trattato in modo unitario i pagamenti intervenuti prima della notifica, che avrebbero imposto in ogni caso la dichiarazione di soccombenza dell'ingiungente e le conseguenti condanne in termini di spese, e quelli effettuati dopo (Fatture nn. 6 e 11).
Il primo motivo di appello è infondato.
Il giudice di primo grado, circa la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti in causa, alla luce del materiale documentale in atti e degli elementi raccolti dall'istruttoria ha ritenuto che “il rapporto si è svolto e strutturato secondo una pratica commerciale, offerta quale “servizio aggiuntivo” dalla in favore della che prevedeva il coinvolgimento di Parte_1 CP_1
pagina 5 di 10 società terze, senza alcuna ulteriore regolamentazione di tale triangolazione commerciale, che ha, tuttavia, lasciato perfettamente intatta l'autonomia negoziale e giuridica dei rapporti conclusi sicché non è possibile da parte dell'opponente riversare sull'opposta le conseguenze dei ritardati od omessi pagamenti da parte delle società di , come del resto dimostrato dai documenti (da 1 a 9) che Pt_4
comprovano pagamenti dell'opponente antecedenti al pagamento da parte dei macelli”.
L'appellante assume che lo svolgimento dell'istruttoria avrebbe confermato che l'elemento essenziale dell'accordo di pagamento immediato ed anticipato sarebbe rappresentato dalla scelta condivisa del macello cui destinare la fornitura di suini, soggetto a specifici controlli di affidabilità e solvibilità e sostiene che il pagamento delle fatture emesse da fosse condizionato (o almeno CP_1
presupponesse, nell'accordo intercorso tra le parti) che i macelli destinatari della vendita dei suini venissero individuati di comune accordo tra e e ciò in quanto non potevano CP_1 Parte_1
essere ribaltati sulla tempi lunghi di pagamento con i relativi rischi (anche, si intende, Parte_1
di insolvenza;
ma sul punto le allegazioni dell'appellante sono, invero, contraddittorie).
A pag. 19 dell'atto di appello la stessa appellante riferisce: “in realtà la prassi precedente all'emissione delle fatture di cui si discute corrispondeva piuttosto ad una cessione pro soluto, dato che le società macellatrici venivano concordate e, come risulta da tutte le difese e dai documenti e come riportato dal teste in tal caso era rilevante che il macello destinatario fosse concordato tra le Tes_1
parti incombendo il rischio sulla .”). Sembrerebbe dunque che originariamente vi fosse una Pt_1
pattuizione di cessione pro soluto, ma resta il fatto che, indipendentemente dalla qualificazione del rapporto come cessione pro soluto, pro solvendo o servizio di anticipazione degli incassi, esso prevedeva, come pure ammesso dall'opponente in citazione (pag. 6), che anticipasse Parte_1
il pagamento degli importi di cui alle fatture emesse da è documentato in atti che ciò CP_1
avveniva con bonifici della a favore di immediati o a pochi giorni, mentre i Parte_1 CP_1
macelli pagavano la con assegni a 60/120 giorni (vds. La documentazione contabile Parte_1
relativa alla vendita a e a di cui anche ai capitoli di prova testimoniale Parte_9 CP_4
4/7 articolati dalla opposta). Quindi, il pagamento anticipato legittimamente veniva richiesto alla
(salvo verificare poi, ma non è questo l'oggetto del giudizio, su chi incombesse il Parte_1
rischio di insolvenza) .
Ciò è reso evidente dalla funzione dichiarata e pacifica della operazione, che era quella di consentire alla di ottenere un pagamento più rapido per gli animali destinati al macello (risulta CP_1
dai docc- 1-9 prodotti in primo grado dalla che la agava a vista o comunque CP_1 Parte_1
pagina 6 di 10 a stretto giro le fatture emesse dalla mentre i vari macelli pagavano a scadenze e con CP_1
tempistiche dilatate) così offrendosi da parte di un servizio che contribuiva al buon Parte_1
funzionamento dell'attività del proprio cliente e alla circolazione di liquidità con l'obiettivo di stimolare e consentire la fidelizzazione rispetto alle forniture di mangime. Se questa era la funzione del rapporto
– la cui esistenza è incontestata – tra le parti, non avrebbe avuto alcun senso condizionare il pagamento da parte della al preventivo pagamento da parte dei macelli, in quanto la causa del Pt_1
rapporto sarebbe stata integralmente frustrata ed anzi, sarebbe venuta meno, rendendo l'operazione priva di alcun significato (tra l'altro, la non ha dedotto di avere assunto particolari Parte_1
oneri per la gestione e l'incasso dei crediti, per i quali dichiara solo che operava un minimo ricarico per spese amministrative).
La ricostruzione operata dal giudice di primo grado risulta pertanto condivisibile e maggiormente calzante al rapporto instaurato dalle parti.
La stessa logica porta ad escludere che le parti possano aver concordato un condizionamento del pagamento da parte della al preventivo pagamento da parte delle ditte Parte_1
macellatrici del corrispettivo della vendita dei suini.
Ancora, si osserva che, ammesso che l'operatività del servizio richiedesse l'approvazione o la condivisione nella individuazione delle ditte macellatrici ai fini di garantire l'affidabilità e solvibilità delle stesse, nel corso del giudizio di primo grado, e in particolare dalla documentazione prodotta, è risultato che la ha pagato per tutto il 2017 a vista fattura alla anche in relazione alle forniture Pt_1 CP_1
destinate alle ditte GE S.a.S. di e T.M. NI, e solo a partire dal 2018 ha Controparte_5
interrotto tale prassi.
Dalla circostanza che la avesse pagato alla a vista fattura la fornitura di suini Pt_1 CP_1
che sarebbero stati trasferiti alle due ditte in questione (fatture n. 99 e 100 del 2017, doc. 28 fascicolo monitorio e doc. 5 comparsa costituzione primo grado;
vds. Anche, con riferimento ai CP_1
pregressi rapporti tra e la testimonianza di , CP_1 Parte_1 CP_3 Testimone_3
verbale di udienza del 22.10.2020 pag. 7, cap. 6 in prova contraria), deve ragionevolmente presumersi che quelle stesse ditte fossero già state presentate alla e dalla stessa approvate. Parte_1
Generica è, sul punto, la deposizione del teste in merito alla comunicazione alla Testimone_4
dello “scarto” della della a parte della , perché essendo state tali ditte in CP_1 Pt_2 CP_3 Pt_1
precedenza regolarmente operative nella triangolazione, una tale iniziativa doveva essere circostanziata nel tempo e soprattutto nei motivi.
pagina 7 di 10 Quanto a GE S.a.s. di , risulta in realtà il mancato pagamento della Controparte_5
fattura di n. 1604/2017 emessa con riferimento ad altra società del gruppo Parte_1
che operava con lo stesso meccanismo (Azienda Agraria Torte di Longetti Giuseppe), la n. CP_1
59/2017 con DDT n. 46/2017 del 30/11/2017, rispetto alla quale tuttavia il pagamento della fornitura era avvenuto, da parte di a Agraria Torte di Longetti Giuseppe, sempre Parte_1 CP_1
a vista fattura;
per il pagamento da parte di in quel caso, aveva accettato Pt_2 Parte_1
assegni postdatati, il primo con data 26/01/2018 e il secondo 15/03/2018: le fatture di cui si qui si discute, emesse dall'odierno appellato, invece, sono la fattura n. 2 del 15/1/2018 (doc. n. 22, fattura n. 2/2018 e DDT) e la fattura n. 9 del 24/1/2018 (doc. n. 23, fattura n. 9/2018 e DDT), CP_1 CP_1
dunque antecedenti alla scadenza dell'assegno post datato consegnato in precedenza da a Pt_2
per le cessioni fatte da Azienda Agraria Torte di . Si rileva pertanto, Controparte_6 Controparte_1
che la fattura emessa da altra azienda del gruppo per una vendita fatta a oco prima di CP_1 Pt_2
quella qui in oggetto risultava pagata dalla e che l'omesso pagamento (e dunque Controparte_6
l'ipotetica non solvibilità) in realtà emerge solo successivamente alla fatturazione oggetto di decreto.
Resta il fatto che non risulta confermato quanto asserito dalla opponente, secondo cui le fatture erano state emesse senza previamente consultare la sul nome del macello Parte_1
prescelto, né quanto asserito dal teste all'udienza del 3.3.2022, in risposta al capitolo 8 Tes_1
vertente sul contenuto del doc. 5 cit.: “Riconosco la comunicazione a mezzo pec esibitami che è stata da me predisposta. Ricordo che ci eravamo visti arrivare fatture per un importo complessivo consistente senza aver concordato previamente con la Preciso che in relazione ai due macelli di cui ai CP_1
capitoli precedenti non abbiamo fatto alcuna valutazione interna di affidabilità essendoci arrivate direttamente le fatture.
Per questi motivi
abbiamo inviato la pec in questione.” così come è contraddittoria e del tutto generica la risposta fornita dallo stesso teste ai capitoli precedenti, là dove afferma che le due società TM NI e GE S.a.s. non erano affidabili o erano state scartate in quanto ritenute non solvibili, perché dalla documentazione in atti risulta, invece, che ambedue le aziende avevano già intrattenuto rapporti con la e la documentazione prodotta dall'appellata Parte_1
dimostra il regolare svolgimento del rapporto fino alla data di emissione delle fatture contestate.
Si osserva, peraltro, come il ricorso per decreto ingiuntivo veniva depositato in data 20 febbraio
2018 mentre la mail di risposta di all'avv. Matarangolo (doc. 5 prodotto Parte_1
dall'opponente), con la quale la dichiara che avrebbe pagato solo a seguito della Parte_1
ricezione dei pagamenti dalle aziende macellatrici è datato 9.2.2018 ma trasmesso ad erroneo pagina 8 di 10 indirizzo di posta elettronica e quindi non ricevuto, ed è stato in realtà ri-trasmesso alla solo il CP_1
7.3.2018, dopo quindi il deposito del ricorso.
Pertanto, si ravvisa nella pec di cui al doc. 5 un mutamento di contegno, rispetto agli accordi iniziali, non giustificato e prefigurante l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento anticipato a vista o a stretto giro, tenuto conto che l'impegno inizialmente assunto, come più volte ripetuto, era volto ad agevolare l'ottenimento di liquidità del cliente il buon andamento dell'azienda, e così CP_1
la fidelizzazione del cliente.
L'eccezione di compensazione svolta per la prima volta in appello è inammissibile.
Anche il secondo motivo è infondato.
La notifica del decreto ingiuntivo nonostante l'avvenuto pagamento di alcune fatture oggetto di esso non comporta un comportamento temerario né di mala fede dell'ingiungente, posto che ovviamente il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato quando ancora la Parte_1
non aveva adempiuto. Sussisteva quindi l'interesse della a ottenere l'adempimento e quindi il CP_1
pagamento del restante importo, non avendo la parte appellata giammai contestato di avere ricevuto i pagamenti. Del resto, il Giudice di primo grado ha correttamente disciplinato le spese tenuto conto dell'andamento globale del giudizio, ed operando, proprio in ragione del pagamenti medio tempore effettuati, la compensazione parziale delle spese.
Rigettato totalmente l'appello, le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D. M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
- Rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di al Controparte_2
pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida per compensi professionali in euro 4.000,00 oltre 15% per spese generali, i.v.a., qualora dovuta, e c.p.a. come per legge, per ciascuna parte;
pagina 9 di 10 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Perugia, 24.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Dott. Claudio Baglioni
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