TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/12/2025, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2297 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano de Parte_2
Sanctis;
- attrice - contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore Geom. rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Renaldo;
CP_2
- convenuto -
Oggetto: condominio;
contratto d'appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno così concluso:
per parte attrice: “Nel merito, in via principale, previo accertamento dell'esatto adempimento delle opere eseguite dall'attrice rigettare ogni domanda avanzata contro la Parte_1 stessa e ritenere tenuto e condannare il in persona del suo Controparte_1 amministratore pro tempore sig. al pagamento in favore della CP_2 Parte_1 delle seguenti somme: • euro 478,48 della fattura n. 43/2018; • euro 1.012,30 della
[...]
fattura n. 400/2018; • euro 1.441,60 della fattura n. 626/2018; • euro 1.012,30 della
fattura n. 75/2019; • euro 1.012,30 della fattura n. 313/2019; • euro 1.012,30 della
fattura n. 28/2020; • euro 1.012,30 della fattura n. 370/2020; • euro 1.727,80 della
fattura n. 500/2020; oltre all'importo di euro 214,12 riportato dalla fattura elettronica n.
3374 del 30.11.2022 di NSM notai emessa per l'attività professionale espletata volta ad
1 ottenere l'estratto autentico delle scritture contabili, così per complessivi Euro 9.032,75, giuste causali in atti e non ancora onorati di pagamento, oltre interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284
c. 4 c.c., dal 07.10.22 sino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, rimborso spese generali 15%, Cpa ed IVA ai sensi del DM n. 55/2014 e sm, da liquidarsi sul valore della domanda riconvenzionale”;
per parte convenuta: “Previa modifica dell'ordinanza pronunciata in data 26 aprile 2025 e previa ammissione dei mezzi di prova così come articolati in atti Accertato e dichiarato il grave inadempimento della rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto Parte_1 inter partes, dichiarare la risoluzione del medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460
c.c., con conseguente accertamento dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia credito in capo alla
Accertato e dichiarato il grave inadempimento della Parte_1 Parte_1 rispetto alle obbligazioni inter partes, condannarsi la stessa al risarcimento a favore
[...] dell'opponente della somma di € 120.000,0 0 o in quella diversa misura che risulterà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
Accertato e dichiarato il grave inadempimento della
[...] rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto inter partes, accertare e Parte_1 dichiarare l'esatto importo dovuto dalle parti al fine di ristabilire il rapporto di corrispettività economica tra prestazione e controprestazione Il tutto, se del caso, facendo ricorso ad una quantificazione in via equitativa. IN OGNI CASO: Disporre la compensazione tra i crediti reciproci, procedendo a conguaglio a favore di chi spetti. Con vittoria di diritti ed onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la premettendo di essere Parte_1 creditrice nei confronti del sito in AN (TO), Via Controparte_1
Verdi, 69/71/73, dell'importo di euro 8.709,38 per l'esecuzione di prestazioni legate alla “conduzione annuale impianto di riscaldamento, pulizia impianto, analisi di combustione e registrazione libretto centrale” nelle annualità 2018, 2019 e 2020, ha domandato al Tribunale di Torino di ingiungere all'ente di gestione il pagamento della predetta somma, oltre interessi moratori dal 7.10.2022 sino al soddisfo, nonché il rimborso delle spese notarili sostenute per l'autenticazione delle scritture contabili, quantificate in euro 214,12 (cfr. Ricorso per ingiunzione, prodotto sub.
A) da parte attrice).
2 In data 26.12.2022, il Tribunale di Torino ha emesso il decreto ingiuntivo n.
9697/2022, ordinando al condominio ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 9.032,75, oltre interessi come da domanda e spese.
Avverso il predetto provvedimento monitorio, il ha Controparte_1 proposto opposizione avanti al Tribunale di Torino, eccependo in via preliminare la nullità e/o annullabilità del medesimo per incompetenza territoriale dell'ufficio giudiziario adito e contestando, nel merito, la fondatezza di ogni domanda ex adverso spiegata.
Con sentenza n. 3016 dell'11.07.2023, il Tribunale di Torino ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dal condominio opponente e ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore di quello di Ivrea, assegnando tre mesi alle parti per riassumere la causa davanti all'ufficio giudiziario competente.
La ha tempestivamente riassunto il giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Ivrea e ha convenuto il di AN (TO), Controparte_1 al fine di ottenere il pagamento della somma previamente azionata in via monitoria presso il Tribunale di Torino, dovuta per le prestazioni rese in favore del condominio negli anni 2018-2020.
Si è costituito in giudizio il il quale, contestando la Controparte_1 sussistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, ha insistito per il rigetto di ogni avversa domanda, deducendone l'infondatezza tanto in fatto quanto in diritto.
Al contempo, il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale la CP_1 condanna della controparte al risarcimento della somma di euro 120.000,00, stante il grave inadempimento della medesima nella gestione e manutenzione dell'impianto solare, atteso che il mancato funzionamento del sistema, avrebbe costretto i condomini a sostenere ingenti costi sia in relazione al consumo di gas per la fruizione del riscaldamento e dell'acqua calda, sia per il ripristino dell'impianto medesimo.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e lo svolgimento delle prove orali, è stata trattenuta in decisione all'udienza figurata del 12.06.2025, con la
3 concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
***
La domanda spiegata dalla è fondata e merita accoglimento Parte_1 per quanto di ragione.
È processualmente pacifico che, a partire dalla stagione invernale 2012/2013, la società attrice sia stata incaricata dal sito in AN Controparte_1
(TO), Via Verdi, 69/71/73, della conduzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato e delle prestazioni accessorie, consistite nella gestione e manutenzione annuale delle caldaie e dei sistemi di condizionamento, nonché nella tenuta del libretto della centrale termica.
Tale circostanza, sebbene inizialmente contestata dall'ente di gestione convenuto in ragione della indisponibilità fisica di un documento cartaceo idoneo ad attestare l'avvenuto conferimento dell'incarico - dato il succedersi, nel corso degli ultimi anni, di molteplici figure di amministratori presso lo stabile medesimo - è stata, tuttavia, confermata nel corso dell'istruttoria orale.
I testimoni escussi nel corso dell'udienza del 24.01.2025 e del 28.03.2025 hanno concordemente riconosciuto come la fino al subentro della Parte_1 società nella conduzione e manutenzione della centrale termica e Parte_3 frigorifera del plesso condominiale, avvenuto il 22.05.2020 con l'accettazione da parte dell'amministratore pro tempore geom. della relativo Controparte_3 proposta contrattuale, ha costantemente curato la conduzione dell'impianto di riscaldamento e provveduto al controllo annuale delle caldaie e del sistema di condizionamento, oltreché garantito la tenuta e l'aggiornamento del libretto della centrale termica, in conformità alla normativa vigente e in esecuzione dell'incarico conferitole.
In particolare, il testimone , che ha rivestito la qualifica di Testimone_1 amministratore del convenuto sino all'anno 2015, ha riferito di essere CP_1 stato egli stesso l'amministratore che ha formalmente conferito l'incarico alla per la conduzione e la manutenzione dell'impianto termico e Parte_1
4 di climatizzazione dello stabile. Il teste ha, altresì, dichiarato di aver seguito l'esecuzione dell'incarico, giungendo persino ad accompagnare personalmente i tecnici della società in occasione dei sopralluoghi effettuati presso l'edificio ogniqualvolta la medesima veniva chiamata a svolgere le prestazioni previste dal contratto ovvero ulteriori interventi extracontrattuali resisi, di volta in volta, necessari per il corretto funzionamento degli impianti (cfr. testimonianza resa da
, udienza del 24.01.2025). Testimone_1
Parimenti significativa è risultata la deposizione del teste , Testimone_2 dipendente della il quale ha riferito di essersi recato in Parte_1 numerose occasioni presso il per l'esecuzione sia degli Controparte_1 interventi ordinari di conduzione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento e condizionamento, sia di ulteriori interventi di natura straordinaria o, comunque, diversi da quelli ordinariamente programmati, giungendo così a confermare, dal punto di vista operativo, l'effettivo e costante svolgimento delle attività oggetto dell'incarico affidato alla società attrice presso l'immobile sito in AN (TO),
Via Verdi, 69/71/73 (cfr. “3) confermo che negli anni in cui era in essere il contratto ho sempre svolto gli interventi di manutenzione sull'impianto di riscaldamento e condizionamento;
andavo per il controllo ordinario una volta ogni due mesi circa, mentre intervenivo su richiesta ogni volta che i condomini o l'amministratore evidenziavano problematiche;
preciso che i condomini e l'amministratore non parlavano direttamente con me ma con la società datrice di lavoro;
4) quanto mi viene letto descrive l'attività di manutenzione ordinaria che ho sempre svolto negli anni;
sull'impianto solare sono intervenuto solo quella volta che l'ho lavoro come di seguito chiarito, non ricordo di altri interventi di manutenzione ordinaria;
in sostanza ogni volta che andavo per i controlli, con riguardo ai pannelli solari, controllavo la pressione del glicole e del circuito, la pompa e null'altro; 7) confermo l'ho sempre aggiornato al ritorno in ufficio;
8) confermo che oltre all'attività ordinaria di cui ho riferito, ho svolto anche altri interventi;
in particolare ricordo di aver svolto intervento sulla pompa sommersa che è nella rampa garage di cui alla fattura 564/13; ho svolto anche gli interventi di cui alla fattura 571/13; ho eseguito personalmente anche gli interventi di cui alla fattura 122/2014; quanto alla fattura 319/14 ricordo di aver eseguito gli interventi, ci sono stati molti guasti per perdite dell'acqua e siamo intervenuti anche sostituendo le tubazioni;
quanto all'impianto solare ricordo di aver eseguito
l'intervento di cui alla fattura 319, preciso di aver lavato l'impianto con i prodotti chimici 5 specifici, e ricaricato con lo stesso glicole recuperato;
tuttavia ricordo che l'impianto non funzionava bene come doveva;
ho segnalato il problema al titolare della società; ricordo che
l'impianto già prima del mio intervento di pulizia non funzionava bene;
credo che l'errore nella indicazione in fattura, caricato con acqua, sia riconducibile alla segretaria che si occupa della redazione delle fattura, non avendo una competenza tecnica;
io certamente non ho inserito acqua al posto del glicole;
non sarebbe nemmeno possibile caricarlo con acqua perché si rovinerebbe la nostra pompa di carico;
11) ricordo di aver riscontrato le problematiche che leggo nel documento
7; era comunque molto tempo dopo il lavaggio di cui ho riferito;
la relazione l'ha scritta qualcuno in ufficio;
posso dire che ogni volta che andavo in centrale facevo i controlli che ho già detto sull'impianto solale;
per quel che posso dire io a mio avviso l'impianto non funzionava bene in quanto la tubazione aveva una sezione troppo piccola, eccessivamente ovverosia da 20 mm in acciaio quando sarebbe stata necessaria almeno 40-50; 19) con riguardo alla fattura 626/2018 ho svolto gli interventi;
ricordo di aver fatto anche delle foto degli interventi;
20) ho fatto anche la sostituzione della ventola che si era rotta come da fattura 500/22 che visiono”,
Testimonianza resa da , udienza del 24.01.2025). Testimone_2
Anche le deposizioni rese dagli ulteriori testimoni hanno confermato che la
[...] ha continuato a svolgere attività di conduzione e manutenzione Parte_1 dell'impianto di riscaldamento e condizionamento dello stabile condominiale sino all'anno 2020 ovverosia al momento della sostituzione con altra compagine sociale.
In particolare, l'amministratore che ha curato Controparte_3
l'amministrazione dell'ente di gestione convenuto dal 9.01.2020 sino all'anno
2021, ha dichiarato che, al momento della propria nomina, la società attrice era già operativa nella gestione e manutenzione degli impianti condominiali (cfr. “3)
Quando sono stato nominato come amministratore la società svolgeva mansione di Pt_1 terzo responsabile e gestore dell'impianto; ricordo che era stata già incaricata prima di me;
4) le prestazioni indicate nel capitoli sono quelle previste dal contratto che ricordo;
7) chiaramente facendo parte del mansionario delle prestazioni contrattuali;
15) ho già risposto l'oggetto dell'incarico è quello di cui al capitolo 4; durante il mio mandato le prestazioni le hanno svolte ma non so non avendo il rendiconto se siano stati pagati o meno;
loro hanno lavorato sino ad
6 aprile 2020 in quanto dopo è stata nominata la sul periodo precedente nulla posso Parte_3 dire”, Testimonianza resa da , udienza del 28.03.2025). Controparte_3
Del pari la teste , condomina del nel Testimone_3 Controparte_1 periodo di interesse, nel riferire che la è stata Parte_1 successivamente sostituita, a seguito di deliberazione dell'assemblea condominiale motivata dall'eccessiva onerosità dei costi praticati, ha confermato che la società medesima fosse, sino a quel momento, incaricata della conduzione degli impianti
(cfr. “[…] l'assemblea aveva deliberato in merito atteso che c'erano inadempienze di Pt_1 per quel che ricordo io, c'era stato un incremento dei costi rilevante, dal 2016 partecipavo personalmente;
il periodo precedente, di cui ho visto i bilanci, i consumi erano più bassi e comunque congrui rispetto a quando sono entrata io come proprietaria;
ricordo di plurime lamentele dei condomini perché alcuni sostenevano che non c'era stato il risparmio collegato ai pannelli solari;
ADR l'aumento riguardava i costi in generale, non ricordo se fosse riferito all'acqua sanitaria ovvero al riscaldamento;
ricordo che già nel 2018 ma comunque pure negli anni successivi gli incrementi più sensibili riguardavano il riscaldamento;
8) ricordo che il ha dato incarico di espletare l'attività di manutenzione in precedenza affidata alla CP_1 alla […]”, Testimonianza resa da , udienza del Pt_1 Parte_3 Testimone_3
28.03.2025).
Parimenti, l'amministratore , che ha amministrato lo stabile Controparte_4 dall'anno 2016 sino al 2020, pur rendendo dichiarazioni connotate su ulteriori profili di sostanziale genericità e almeno parzialmente evasive, ha comunque ammesso l'esistenza di un incarico conferito alla per la Parte_1 gestione e manutenzione dell'impianto condominiale, contribuendo così a confermare come l'odierna attrice abbia svolto, senza soluzione di continuità, attività di gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento e condizionamento del condominio dalla primavera del 2013 sino all'anno 2020.
Ora, appurata l'esistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, deve ritenersi altresì provato che la Parte_1 abbia correttamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattualmente pattuite sino al subentro della nuova società di gestione e manutenzione,
[...]
da un lato provvedendo al controllo e alla pulizia della caldaia e, Parte_3
7 dall'altro, monitorando l'impianto di condizionamento e di erogazione dell'acqua calda presso le singole abitazioni dell'intero edificio.
Tale circostanza, per un verso, non è stata oggetto di una contestazione specifica e puntuale da parte del il quale si è limitato a deduzioni Controparte_1 generiche e prive di un adeguato supporto probatorio;
per altro verso, è emersa in modo chiaro e inequivoco dall'esito dell'istruttoria orale, nel corso della quale le deposizioni testimoniali hanno dato conferma dello svolgimento continuativo delle attività di conduzione e manutenzione degli impianti da parte della società attrice fino alla cessazione del rapporto e alla successiva sostituzione con altro operatore.
A tal riguardo giova richiamare il contenuto delle deposizioni rese da
[...]
e , utili a dimostrare l'avvenuta esecuzione da parte Tes_1 Testimone_2 della in favore del delle Parte_1 Controparte_1 prestazioni contrattualmente pattuite. ( “3) confermo la circostanza, io gestivo il condominio e posso confermare che l'attività è stata eseguita dall'attrice e ricordo di essere stato presente anche ad alcuni sopralluoghi insieme;
4) presumo che l'oggetto del contratto fosse quello indicato nel capitolo, per certezza dovrei visionare il contratto;
8) visiono le fatture che mi si mostrano, la prima è inerente all'importo contrattuale, quanto alle ulteriori opere non ricordo con precisione l'oggetto, presumo di averle commissionate ma non posso riferire con certezza;
ricordo di un problema della signora , quanto alla fattura 571/2013 è inerente ad opere extra Pt_4 contratto;
quanto alla fattura 319/2014 ricordo che è inerente ad una perdita di acqua in un giardino privato;
in termini generali tutto quello che è inerente ad opere eseguite e fatturate dall'attrice in favore del condominio è stato inserito in bilancio nel periodo in cui ero amministratore;
confermo il lavoro di cui alla fattura 459/2014; quanto alla fattura
594/2014 la stessa è sempre inerente ad una perdita di cui ricordo, ma non posso riferire con certezza in ordine ai singoli interventi;
ero presente sia alla ricerca perdite sia alla piombatura lo ricordo con certezza: quanto alla fattura 89/2015non riesco ad oggi a ricordare, era un Per_1 condomino;
per quel che ricordo dal 2015 non c'ero più io;
9 10) ho già risposto;
11) confermo di aver ricevuto il documento 7 che mi si mostra;
dopo il controllo sui luoghi la società attrice ha rilevato le suddette problematiche inviandomi la relazione;
13) non ricordo con precisione, tuttavia confermo l'invio della relazione che evidenziava le problematiche all'impianto; 15) nulla
8 posso dire;
16) confermo che la prestazione è stata eseguita dalla ditta ed è relativa alle fatture che ho visionato;
ADR non ricordo i singoli interventi descritti al capo 8, tuttavia preciso che se opere su parti private sono state poi messe a carico del è perché il malfunzionamento CP_1 era riconducibile a parti comuni;
comunque nei bilanci se fosse stata spesa personale l'avrei posta
a carico del singolo;
ADR se gli interventi fossero stati coperti e garantiti dall'assicurazione avrei aperto un sinistro, in ogni caso le somme l'assicurazione le avrebbe versate al condominio e non direttamente all'attrice e sarebbero state inserite in bilancio;
ADR riconosco la mia firma sul contratto documento 18 parte convenuta;
per quel che ricordo io il contratto al punto 4 prevedeva esclusivamente i controlli, mentre i “rabbocchi” dei liquidi avrebbero dovuto essere pagati a parte come ogni altro intervento non indicato in contratto;
sulla fattura 319/2014 non ricordo
l'esecuzione dei lavori sull'impianto solare […]”; Testimonianza resa da
[...]
, udienza del 24.01.2025; “3) confermo che negli anni in cui era in essere il Tes_1 contratto ho sempre svolto gli interventi di manutenzione sull'impianto di riscaldamento e condizionamento;
andavo per il controllo ordinario una volta ogni due mesi circa, mentre intervenivo su richiesta ogni volta che i condomini o l'amministratore evidenziavano problematiche;
preciso che i condomini e l'amministratore non parlavano direttamente con me ma con la società datrice di lavoro;
4) quanto mi viene letto descrive l'attività di manutenzione ordinaria che ho sempre svolto negli anni;
sull'impianto solare sono intervenuto solo quella volta che l'ho lavoro come di seguito chiarito, non ricordo di altri interventi di manutenzione ordinaria;
in sostanza ogni volta che andavo per i controlli, con riguardo ai pannelli solari, controllavo la pressione del glicole e del circuito, la pompa e null'altro; 7) confermo l'ho sempre aggiornato al ritorno in ufficio;
8) confermo che oltre all'attività ordinaria di cui ho riferito, ho svolto anche altri interventi;
in particolare ricordo di aver svolto intervento sulla pompa sommersa che è nella rampa garage di cui alla fattura 564/13; ho svolto anche gli interventi di cui alla fattura
571/13; ho eseguito personalmente anche gli interventi di cui alla fattura 122/2014; quanto alla fattura 319/14 ricordo di aver eseguito gli interventi, ci sono stati molti guasti per perdite dell'acqua e siamo intervenuti anche sostituendo le tubazioni;
quanto all'impianto solare ricordo di aver eseguito l'intervento di cui alla fattura 319, preciso di aver lavato l'impianto con i prodotti chimici specifici, e ricaricato con lo stesso glicole recuperato;
tuttavia ricordo che
l'impianto non funzionava bene come doveva;
ho segnalato il problema al titolare della società; ricordo che l'impianto già prima del mio intervento di pulizia non funzionava bene;
credo che
l'errore nella indicazione in fattura, caricato con acqua, sia riconducibile alla segretaria che si
9 occupa della redazione delle fattura, non avendo una competenza tecnica;
io certamente non ho inserito acqua al posto del glicole;
non sarebbe nemmeno possibile caricarlo con acqua perché si rovinerebbe la nostra pompa di carico;
11) ricordo di aver riscontrato le problematiche che leggo nel documento 7; era comunque molto tempo dopo il lavaggio di cui ho riferito;
la relazione l'ha scritta qualcuno in ufficio;
posso dire che ogni volta che andavo in centrale facevo i controlli che ho già detto sull'impianto solale;
per quel che posso dire io a mio avviso l'impianto non funzionava bene in quanto la tubazione aveva una sezione troppo piccola, eccessivamente ovverosia da 20 mm in acciaio quando sarebbe stata necessaria almeno 40-50; 19) con riguardo alla fattura
626/2018 ho svolto gli interventi;
ricordo di aver fatto anche delle foto degli interventi;
20) ho fatto anche la sostituzione della ventola che si era rotta come da fattura 500/22 che visiono;
sentito a prova contraria sui capitoli convenuto 17) per andare all'impianto locale caldaia, posto al piano interrato, era necessario aprire una porta chiusa a chiave;
noi avevamo la chiave, non so se qualcun'altro aveva la chiave;
per andare all'area esterna dove ci sono i pannelli solari era necessario aprire una porticina che era chiusa a chiave;
solitamente la trovavo aperta, io avevo la chiave e la chiudevo ma mi è capitato anche di trovarla aperta […]”; Testimonianza resa da
, udienza del 24.01.2025). Testimone_2
Com'è noto, in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n. 1743/2007; 9351/2007). Nel contratto a prestazioni corrispettive, la parte che agisca per l'adempimento, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni connesse, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato, mentre ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe alla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento di controparte (Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533), ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso 10 in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell' eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile Sez. 1, Sentenza n. 15659 del
15/07/2011).
Nel caso di specie, si ritiene che la abbia compiutamente Parte_1 assolto al proprio onere probatorio, dimostrando sia l'esistenza del rapporto contrattuale sia l'effettivo svolgimento delle prestazioni dedotte nel regolamento contrattuale, come pure confermato dalle risultanze testimoniali.
Di contro, il convenuto non ha fornito alcuna prova idonea a CP_1 dimostrare un mancato, inesatto ovvero tardivo adempimento, né ha dedotto circostanze specifiche atte a escludere l'attività svolta dalla società attrice o, comunque, ridimensionare la pretesa fatta valere da quest'ultima.
A ciò si aggiunga come la parte convenuta non abbia inteso richiedere la risoluzione del contratto intercorso con la società attrice bensì abbia ha proposto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. onde paralizzare integralmente l'avversa richiesta di pagamento.
Ai sensi dell'art. 1460 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Il secondo comma dell'articolo in esame, precisa, però: “Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Tale eccezione, tuttavia, non è rimessa all'arbitrio del contraente e proprio per tale motivo viene ad essere inibita dal principio di buona fede, ove prevalente alla luce della natura concreta delle circostanze. In proposito, infatti, la Suprema Corte ha a più riprese affermato che il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e
11 della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata. Ne consegue che il giudice, ove sia proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (Cass. civ. Sez.
III Sent., 6 luglio 2009, n. 15796).
Il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 c.c. per la legittima proposizione della "exceptio inadimplenti non est adimplendum" non sussiste quando l'eccezione ha per oggetto un inadempimento non grave, nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata o sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali essa è concessa dalla legge, avuto riguardo all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.) e alla tutela dell'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto. A ciò va aggiunto che il rifiuto dell'adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l'altro contraente a compiere una prestazione ancora possibile e non a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell'attualità del rapporto.
Nel caso di specie, il già menzionato inadempimento, oltre ad essere allegato in modo generico nonché a risultare assolutamente indimostrato, non potrebbe risultare in ogni caso di gravità tale da giustificare l'integrale rifiuto del pagamento.
Ne consegue, dunque, che deve ritenersi provato l'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della sino al subentro della Pt_1 Parte_1 nuova società, e, correlativamente, dovuto il corrispettivo Parte_3
12 pattuito e portato dalle fatture nn. 43/2018 dell'importo di euro 478,48, 400/2018
dell'importo di euro 1.012,30, 626/2018 dell'importo di euro 1.441,60, 75/2019
dell'importo di euro 1.012,30, 313/2019 dell'importo di euro 1.012,30, 28/2020
dell'importo di euro 1.012,30, 370/2020 dell'importo di euro 1.012,30, 500/2020
dell'importo di euro 1.727,80, emesse dalla medesima all'esito dell'esecuzione delle proprie prestazioni.
Per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento, Controparte_1 in favore della società attrice, della somma di euro 8.709,38, come risultante dalle predette fatture. Sulla somma complessiva risultano applicabili gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla richiesta stragiudiziale sino al deposito del ricorso monitorio e ai sensi del comma 4 della già menzionata disposizione normativa dal deposito del suddetto ricorso sino al saldo effettivo. Deve essere, di contro, esclusa la somma richiesta per l'autenticazione delle scritture contabili per la proposizione del ricorso monitorio attesa la revoca del provvedimento con sentenza del Tribunale di Torino.
Venendo ora all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dal
[...]
avente a oggetto il risarcimento dei danni derivanti da CP_1 inadempimenti della e, in particolare, dallo smantellamento e, Parte_1 conseguente, danneggiamento cagionato all'impianto solare condominiale, anche sub specie di maggiori costi sostenuti dai condomini, la medesima deve essere respinta, non avendo il convenuto dimostrato la concreta sussistenza CP_1 dei danni allegati né la riconducibilità causale dei medesimi al dedotto inadempimento dell'impresa attrice.
In particolare, a fronte dell'allegazione secondo cui l'inadempimento della società attrice ha causato un rilevante danno patrimoniale all'intero condominio, in termini di spese e consumi, l'odierno convenuto non ha dimostrato la concreta sussistenza dei danni, nonché la correlazione causale tra l'inadempimento contestato e il pregiudizio patito.
A tal riguardo, pare opportuno richiamare anche in questa sede i principi generali in materia di responsabilità contrattuale e di riparto dell'onere della prova. In particolare, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., il debitore che non esegue
13 esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l'inadempimento ovvero il ritardo nell'adempimento sia stato determinato da una causa a lui non imputabile;
tuttavia, grava sul creditore, che agisce per il risarcimento, l'onere di allegare e dimostrare non solo l'esistenza del rapporto contrattuale, ma anche l'inadempimento specifico addebitato, il danno subito e il nesso causale tra l'inadempimento e il pregiudizio lamentato. Ne consegue che la mera allegazione di un inadempimento generico non può ritenersi sufficiente a dimostrare il verificarsi del danno, essendo, di contro, necessaria la prova di concreti e specifici comportamenti colposi ovvero inadempienti da parte del debitore, nonché della loro incidenza causale sul danno dedotto.
Sennonché, nel caso di specie, dalle risultanze dell'istruttoria orale non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di inadempimenti specifici imputabili alla nello svolgimento delle attività Parte_1 contrattualmente previste di conduzione e manutenzione dell'impianto solare.
Invero, le deposizioni testimoniali, valutate complessivamente, non hanno evidenziato carenze operative, omissioni rilevanti ovvero violazioni delle obbligazioni assunte dalla società attrice tali da integrare un inadempimento qualificato, né tantomeno un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., idoneo a fondare una pretesa risarcitoria.
Parimenti infondata risulta la doglianza relativa ai presunti danneggiamenti e allo smantellamento dell'impianto solare, che il convenuto assume essere CP_1 stati cagionati dalla società attrice. Tuttavia, su quest'ultimo punto, le risultanze dell'istruttoria hanno evidenziato una totale carenza di prova in ordine alla riferibilità dell'evento alla condotta della Parte_1
In particolare, i testimoni escussi hanno dichiarato di non aver mai assistito ad alcuna attività di smontaggio dell'impianto solare e a ciò si aggiunga, peraltro, come l'ex amministratore dello stabile condominiale, , abbia Controparte_4 espressamente riferito di non aver mai conferito incarichi a terzi per la rimozione o lo smantellamento dello stesso, oltreché di non aver mai assistito all'espletamento di tali operazioni (cfr. “[…] posso confermare che la società attrice nei 4 anni di mio mandato ha eseguito la manutenzione ordinaria da contratto;
non ricordo l'importo;
14 inserivo le voci in bilancio ma non le potevo pagare perché mancavano i soldi;
i pannelli per quel che ricordo sono stati smontati quando ero io amministratore, non ricordo da chi, io non ho incaricato nessuno;
non ho incaricato nessuno e nemmeno io li ho trovati accatastati
Pt_1 in quanto mi hanno chiamato i condomini per riferirmi il fatto;
non ho svolto alcuna denuncia né contestazioni a i condomini nulla sapevano;
abbiamo parlato con l'amministratore di
Pt_1 del problema ma non ricordo cosa mi abbia detto, ricordo comunque che non ha
Pt_1 dichiarato di averli smontati;
confermo di non aver dato incarico a nessuno e neanche a di
Pt_1 smontarli”, Testimonianza resa da , udienza del 24.01.2025). Controparte_4
Di converso, appare assolutamente rilevante la deposizione del teste Tes_2
, dipendente della il quale da un lato ha dichiarato
[...] Parte_1 che la società attrice non ha dato corso all'attività di rimozione dell'impianto e, dall'altro ha precisato che una siffatta operazione richiederebbe necessariamente un'attività protratta per almeno due o tre giorni, con l'impiego di non meno di quattro operai (cfr. “non ho smontato l'impianto solare, riconosco le foto che mi si mostrano doc. 9 laddove è smontato ed accatastato l'impianto ma non l'ho fatto io e nemmeno miei colleghi;
per la mia esperienza per fare quell'intervento di smontaggio ci vogliono almeno 4 persone per due tre giorni minimo di intervento;
non si può eseguire in una notte né in una mezza giornata di lavoro;
l'area dove si trovano i pannelli è visibile da tutto il condominio;
non ricordo con precisione quando l'ho trovato smontato comunque era prima del COVID e non a stretto ridosso di quando abbiamo smesso di lavorare;
c'era come amministratore che non mi ha CP_4 mai chiesto nulla;
ricordo che sono stato io a dirlo al mio titolare, lui non lo sapeva;
8) conosco la società di cui ho anche il numero di un dipendente;
per quel che ricordo io Parte_3 abbiamo smesso gli interventi nel 2020, non ricordo il periodo esatto, penso inizio stagione invernale siano entrati gli altri;
ricordo che dopo aver svolto tanti anni il lavoro ci sono rimasto Par male per la sostituzione;
per quel che posso dire a mio avviso la è entrata al posto nostro ad Par ottobre e non a giugno;
per quel che ricordo io la era intervenuta anche negli anni precedente per programmare il collegamento delle centraline negli sportelli di derivazione interni agli alloggi perché solo loro avevano i codice e solo loro li avevano;
è un lavoro comunque a parte e non uguale al nostro”, Testimonianza resa da , udienza del 24.01.2025). Testimone_2
In particolare, quest'ultima dichiarazione, sostanzialmente coerente con la natura dell'impianto e comunque non smentita da ulteriori riscontri, rende
15 sostanzialmente inverosimile che un intervento di tale rilievo possa essere stato eseguito in tempi assai rapidi e senza che alcun condomino, amministratore o terzo ne abbia avuto percezione, oltreché senza che dell'operazione medesima, data la portata, ne restasse traccia alcuna, documentale ovvero testimoniale.
Proprio sul punto le dichiarazioni dell'allora amministratore si CP_4 appalesano evidentemente contraddittorie, laddove il teste ancorchè non direttamente sembra attribuire l'attività di smontaggio alla società attrice in assenza di qualsivoglia autorizzazione e, successivamente, non chiarisca la ragione per la quale non abbia svolto alcuna contestazione al riguardo.
In ogni caso, anche a voler prescindere dalle suddette considerazioni, deve rilevarsi come il non abbia compiutamente assolto al Controparte_1 proprio onere di provare il nesso di causalità tra l'asserita condotta inadempiente della e il danno lamentato. Parte_1
Secondo l'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione, il danno patrimoniale, quale danno conseguenza, non può essere riconosciuto in re ipsa né tantomeno può essere liquidato come forma di danno punitivo, ciononostante - come nel caso di specie - il riconoscimento di un inadempimento grave.
Sul tema giova ricordare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la parte, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte. Invero, può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa esclusivamente allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c. e a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass., sez. 1, sentenza n. 3794 del 15.2.2008, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 602100).
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva
16 od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10697 del 30/04/2010 Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15814 del 12/06/2008; cfr. in senso conforme Cass.
9.8.07 n. 17492,
7.6.07 n. 13288, 22.7.04 n. 13761; Cass. 18.11.02 n. 16202).
Pertanto, facendo applicazione dei principi di diritto soprarichiamati e avallati dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno presuppone la dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, del rapporto di causalità tra il fatto imputabile al danneggiante e il pregiudizio concretamente subito, rapporto che non può essere fondato su mere congetture o supposizioni.
Sennonché, nel caso di specie, tale prova appare del tutto mancante.
A ciò si aggiunga come risulta, altresì, carente un ulteriore elemento necessario per poter riconoscere l'invocata tutela risarcitoria.
Invero il non ha neppure dimostrato che l'impianto CP_1 CP_1 solare fosse effettivamente funzionante e in buono stato prima dello svolgimento dei presunti interventi di smantellamento imputati alla Parte_1
Anche sotto quest'ultimo profilo la domanda riconvenzionale spiegata difetta di un presupposto essenziale, atteso che, in assenza della prova in ordine alla preesistenza di un impianto efficiente e operativo, non è possibile configurare alcun danno risarcibile, data l'impossibilità di svolgere un confronto tra la situazione antecedente e quella successiva all'asserita condotta dannosa posta in essere dall'attrice.
Alla luce delle considerazioni tutte sinora svolte, la domanda riconvenzionale proposta dal deve essere respinta. Controparte_1
Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico del convenuto e sono liquidate, CP_1 applicando gli importi compresi tra i valori minimi e medi di cui al D.M. n.
17 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della natura e della complessità delle questioni trattate, del valore del giudizio correlato alla domanda riconvenzionale (€ 120.000,00) nonché dello svolgimento dell'istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
2297/2023 R.G., così provvede:
in accoglimento della domanda spiegata dalla condanna il Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di euro 8.709,38 oltre interessi legali come in motivazione;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1
condanna il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della società attrice delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, oltre euro 145,50 per spese vive.
Ivrea, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2297 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano de Parte_2
Sanctis;
- attrice - contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore Geom. rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Renaldo;
CP_2
- convenuto -
Oggetto: condominio;
contratto d'appalto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno così concluso:
per parte attrice: “Nel merito, in via principale, previo accertamento dell'esatto adempimento delle opere eseguite dall'attrice rigettare ogni domanda avanzata contro la Parte_1 stessa e ritenere tenuto e condannare il in persona del suo Controparte_1 amministratore pro tempore sig. al pagamento in favore della CP_2 Parte_1 delle seguenti somme: • euro 478,48 della fattura n. 43/2018; • euro 1.012,30 della
[...]
fattura n. 400/2018; • euro 1.441,60 della fattura n. 626/2018; • euro 1.012,30 della
fattura n. 75/2019; • euro 1.012,30 della fattura n. 313/2019; • euro 1.012,30 della
fattura n. 28/2020; • euro 1.012,30 della fattura n. 370/2020; • euro 1.727,80 della
fattura n. 500/2020; oltre all'importo di euro 214,12 riportato dalla fattura elettronica n.
3374 del 30.11.2022 di NSM notai emessa per l'attività professionale espletata volta ad
1 ottenere l'estratto autentico delle scritture contabili, così per complessivi Euro 9.032,75, giuste causali in atti e non ancora onorati di pagamento, oltre interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284
c. 4 c.c., dal 07.10.22 sino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, rimborso spese generali 15%, Cpa ed IVA ai sensi del DM n. 55/2014 e sm, da liquidarsi sul valore della domanda riconvenzionale”;
per parte convenuta: “Previa modifica dell'ordinanza pronunciata in data 26 aprile 2025 e previa ammissione dei mezzi di prova così come articolati in atti Accertato e dichiarato il grave inadempimento della rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto Parte_1 inter partes, dichiarare la risoluzione del medesimo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460
c.c., con conseguente accertamento dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia credito in capo alla
Accertato e dichiarato il grave inadempimento della Parte_1 Parte_1 rispetto alle obbligazioni inter partes, condannarsi la stessa al risarcimento a favore
[...] dell'opponente della somma di € 120.000,0 0 o in quella diversa misura che risulterà provata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
Accertato e dichiarato il grave inadempimento della
[...] rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto inter partes, accertare e Parte_1 dichiarare l'esatto importo dovuto dalle parti al fine di ristabilire il rapporto di corrispettività economica tra prestazione e controprestazione Il tutto, se del caso, facendo ricorso ad una quantificazione in via equitativa. IN OGNI CASO: Disporre la compensazione tra i crediti reciproci, procedendo a conguaglio a favore di chi spetti. Con vittoria di diritti ed onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la premettendo di essere Parte_1 creditrice nei confronti del sito in AN (TO), Via Controparte_1
Verdi, 69/71/73, dell'importo di euro 8.709,38 per l'esecuzione di prestazioni legate alla “conduzione annuale impianto di riscaldamento, pulizia impianto, analisi di combustione e registrazione libretto centrale” nelle annualità 2018, 2019 e 2020, ha domandato al Tribunale di Torino di ingiungere all'ente di gestione il pagamento della predetta somma, oltre interessi moratori dal 7.10.2022 sino al soddisfo, nonché il rimborso delle spese notarili sostenute per l'autenticazione delle scritture contabili, quantificate in euro 214,12 (cfr. Ricorso per ingiunzione, prodotto sub.
A) da parte attrice).
2 In data 26.12.2022, il Tribunale di Torino ha emesso il decreto ingiuntivo n.
9697/2022, ordinando al condominio ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 9.032,75, oltre interessi come da domanda e spese.
Avverso il predetto provvedimento monitorio, il ha Controparte_1 proposto opposizione avanti al Tribunale di Torino, eccependo in via preliminare la nullità e/o annullabilità del medesimo per incompetenza territoriale dell'ufficio giudiziario adito e contestando, nel merito, la fondatezza di ogni domanda ex adverso spiegata.
Con sentenza n. 3016 dell'11.07.2023, il Tribunale di Torino ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale spiegata dal condominio opponente e ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale di Torino in favore di quello di Ivrea, assegnando tre mesi alle parti per riassumere la causa davanti all'ufficio giudiziario competente.
La ha tempestivamente riassunto il giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Ivrea e ha convenuto il di AN (TO), Controparte_1 al fine di ottenere il pagamento della somma previamente azionata in via monitoria presso il Tribunale di Torino, dovuta per le prestazioni rese in favore del condominio negli anni 2018-2020.
Si è costituito in giudizio il il quale, contestando la Controparte_1 sussistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, ha insistito per il rigetto di ogni avversa domanda, deducendone l'infondatezza tanto in fatto quanto in diritto.
Al contempo, il convenuto ha chiesto in via riconvenzionale la CP_1 condanna della controparte al risarcimento della somma di euro 120.000,00, stante il grave inadempimento della medesima nella gestione e manutenzione dell'impianto solare, atteso che il mancato funzionamento del sistema, avrebbe costretto i condomini a sostenere ingenti costi sia in relazione al consumo di gas per la fruizione del riscaldamento e dell'acqua calda, sia per il ripristino dell'impianto medesimo.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e lo svolgimento delle prove orali, è stata trattenuta in decisione all'udienza figurata del 12.06.2025, con la
3 concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
***
La domanda spiegata dalla è fondata e merita accoglimento Parte_1 per quanto di ragione.
È processualmente pacifico che, a partire dalla stagione invernale 2012/2013, la società attrice sia stata incaricata dal sito in AN Controparte_1
(TO), Via Verdi, 69/71/73, della conduzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato e delle prestazioni accessorie, consistite nella gestione e manutenzione annuale delle caldaie e dei sistemi di condizionamento, nonché nella tenuta del libretto della centrale termica.
Tale circostanza, sebbene inizialmente contestata dall'ente di gestione convenuto in ragione della indisponibilità fisica di un documento cartaceo idoneo ad attestare l'avvenuto conferimento dell'incarico - dato il succedersi, nel corso degli ultimi anni, di molteplici figure di amministratori presso lo stabile medesimo - è stata, tuttavia, confermata nel corso dell'istruttoria orale.
I testimoni escussi nel corso dell'udienza del 24.01.2025 e del 28.03.2025 hanno concordemente riconosciuto come la fino al subentro della Parte_1 società nella conduzione e manutenzione della centrale termica e Parte_3 frigorifera del plesso condominiale, avvenuto il 22.05.2020 con l'accettazione da parte dell'amministratore pro tempore geom. della relativo Controparte_3 proposta contrattuale, ha costantemente curato la conduzione dell'impianto di riscaldamento e provveduto al controllo annuale delle caldaie e del sistema di condizionamento, oltreché garantito la tenuta e l'aggiornamento del libretto della centrale termica, in conformità alla normativa vigente e in esecuzione dell'incarico conferitole.
In particolare, il testimone , che ha rivestito la qualifica di Testimone_1 amministratore del convenuto sino all'anno 2015, ha riferito di essere CP_1 stato egli stesso l'amministratore che ha formalmente conferito l'incarico alla per la conduzione e la manutenzione dell'impianto termico e Parte_1
4 di climatizzazione dello stabile. Il teste ha, altresì, dichiarato di aver seguito l'esecuzione dell'incarico, giungendo persino ad accompagnare personalmente i tecnici della società in occasione dei sopralluoghi effettuati presso l'edificio ogniqualvolta la medesima veniva chiamata a svolgere le prestazioni previste dal contratto ovvero ulteriori interventi extracontrattuali resisi, di volta in volta, necessari per il corretto funzionamento degli impianti (cfr. testimonianza resa da
, udienza del 24.01.2025). Testimone_1
Parimenti significativa è risultata la deposizione del teste , Testimone_2 dipendente della il quale ha riferito di essersi recato in Parte_1 numerose occasioni presso il per l'esecuzione sia degli Controparte_1 interventi ordinari di conduzione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento e condizionamento, sia di ulteriori interventi di natura straordinaria o, comunque, diversi da quelli ordinariamente programmati, giungendo così a confermare, dal punto di vista operativo, l'effettivo e costante svolgimento delle attività oggetto dell'incarico affidato alla società attrice presso l'immobile sito in AN (TO),
Via Verdi, 69/71/73 (cfr. “3) confermo che negli anni in cui era in essere il contratto ho sempre svolto gli interventi di manutenzione sull'impianto di riscaldamento e condizionamento;
andavo per il controllo ordinario una volta ogni due mesi circa, mentre intervenivo su richiesta ogni volta che i condomini o l'amministratore evidenziavano problematiche;
preciso che i condomini e l'amministratore non parlavano direttamente con me ma con la società datrice di lavoro;
4) quanto mi viene letto descrive l'attività di manutenzione ordinaria che ho sempre svolto negli anni;
sull'impianto solare sono intervenuto solo quella volta che l'ho lavoro come di seguito chiarito, non ricordo di altri interventi di manutenzione ordinaria;
in sostanza ogni volta che andavo per i controlli, con riguardo ai pannelli solari, controllavo la pressione del glicole e del circuito, la pompa e null'altro; 7) confermo l'ho sempre aggiornato al ritorno in ufficio;
8) confermo che oltre all'attività ordinaria di cui ho riferito, ho svolto anche altri interventi;
in particolare ricordo di aver svolto intervento sulla pompa sommersa che è nella rampa garage di cui alla fattura 564/13; ho svolto anche gli interventi di cui alla fattura 571/13; ho eseguito personalmente anche gli interventi di cui alla fattura 122/2014; quanto alla fattura 319/14 ricordo di aver eseguito gli interventi, ci sono stati molti guasti per perdite dell'acqua e siamo intervenuti anche sostituendo le tubazioni;
quanto all'impianto solare ricordo di aver eseguito
l'intervento di cui alla fattura 319, preciso di aver lavato l'impianto con i prodotti chimici 5 specifici, e ricaricato con lo stesso glicole recuperato;
tuttavia ricordo che l'impianto non funzionava bene come doveva;
ho segnalato il problema al titolare della società; ricordo che
l'impianto già prima del mio intervento di pulizia non funzionava bene;
credo che l'errore nella indicazione in fattura, caricato con acqua, sia riconducibile alla segretaria che si occupa della redazione delle fattura, non avendo una competenza tecnica;
io certamente non ho inserito acqua al posto del glicole;
non sarebbe nemmeno possibile caricarlo con acqua perché si rovinerebbe la nostra pompa di carico;
11) ricordo di aver riscontrato le problematiche che leggo nel documento
7; era comunque molto tempo dopo il lavaggio di cui ho riferito;
la relazione l'ha scritta qualcuno in ufficio;
posso dire che ogni volta che andavo in centrale facevo i controlli che ho già detto sull'impianto solale;
per quel che posso dire io a mio avviso l'impianto non funzionava bene in quanto la tubazione aveva una sezione troppo piccola, eccessivamente ovverosia da 20 mm in acciaio quando sarebbe stata necessaria almeno 40-50; 19) con riguardo alla fattura 626/2018 ho svolto gli interventi;
ricordo di aver fatto anche delle foto degli interventi;
20) ho fatto anche la sostituzione della ventola che si era rotta come da fattura 500/22 che visiono”,
Testimonianza resa da , udienza del 24.01.2025). Testimone_2
Anche le deposizioni rese dagli ulteriori testimoni hanno confermato che la
[...] ha continuato a svolgere attività di conduzione e manutenzione Parte_1 dell'impianto di riscaldamento e condizionamento dello stabile condominiale sino all'anno 2020 ovverosia al momento della sostituzione con altra compagine sociale.
In particolare, l'amministratore che ha curato Controparte_3
l'amministrazione dell'ente di gestione convenuto dal 9.01.2020 sino all'anno
2021, ha dichiarato che, al momento della propria nomina, la società attrice era già operativa nella gestione e manutenzione degli impianti condominiali (cfr. “3)
Quando sono stato nominato come amministratore la società svolgeva mansione di Pt_1 terzo responsabile e gestore dell'impianto; ricordo che era stata già incaricata prima di me;
4) le prestazioni indicate nel capitoli sono quelle previste dal contratto che ricordo;
7) chiaramente facendo parte del mansionario delle prestazioni contrattuali;
15) ho già risposto l'oggetto dell'incarico è quello di cui al capitolo 4; durante il mio mandato le prestazioni le hanno svolte ma non so non avendo il rendiconto se siano stati pagati o meno;
loro hanno lavorato sino ad
6 aprile 2020 in quanto dopo è stata nominata la sul periodo precedente nulla posso Parte_3 dire”, Testimonianza resa da , udienza del 28.03.2025). Controparte_3
Del pari la teste , condomina del nel Testimone_3 Controparte_1 periodo di interesse, nel riferire che la è stata Parte_1 successivamente sostituita, a seguito di deliberazione dell'assemblea condominiale motivata dall'eccessiva onerosità dei costi praticati, ha confermato che la società medesima fosse, sino a quel momento, incaricata della conduzione degli impianti
(cfr. “[…] l'assemblea aveva deliberato in merito atteso che c'erano inadempienze di Pt_1 per quel che ricordo io, c'era stato un incremento dei costi rilevante, dal 2016 partecipavo personalmente;
il periodo precedente, di cui ho visto i bilanci, i consumi erano più bassi e comunque congrui rispetto a quando sono entrata io come proprietaria;
ricordo di plurime lamentele dei condomini perché alcuni sostenevano che non c'era stato il risparmio collegato ai pannelli solari;
ADR l'aumento riguardava i costi in generale, non ricordo se fosse riferito all'acqua sanitaria ovvero al riscaldamento;
ricordo che già nel 2018 ma comunque pure negli anni successivi gli incrementi più sensibili riguardavano il riscaldamento;
8) ricordo che il ha dato incarico di espletare l'attività di manutenzione in precedenza affidata alla CP_1 alla […]”, Testimonianza resa da , udienza del Pt_1 Parte_3 Testimone_3
28.03.2025).
Parimenti, l'amministratore , che ha amministrato lo stabile Controparte_4 dall'anno 2016 sino al 2020, pur rendendo dichiarazioni connotate su ulteriori profili di sostanziale genericità e almeno parzialmente evasive, ha comunque ammesso l'esistenza di un incarico conferito alla per la Parte_1 gestione e manutenzione dell'impianto condominiale, contribuendo così a confermare come l'odierna attrice abbia svolto, senza soluzione di continuità, attività di gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento e condizionamento del condominio dalla primavera del 2013 sino all'anno 2020.
Ora, appurata l'esistenza di un valido ed efficace rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, deve ritenersi altresì provato che la Parte_1 abbia correttamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattualmente pattuite sino al subentro della nuova società di gestione e manutenzione,
[...]
da un lato provvedendo al controllo e alla pulizia della caldaia e, Parte_3
7 dall'altro, monitorando l'impianto di condizionamento e di erogazione dell'acqua calda presso le singole abitazioni dell'intero edificio.
Tale circostanza, per un verso, non è stata oggetto di una contestazione specifica e puntuale da parte del il quale si è limitato a deduzioni Controparte_1 generiche e prive di un adeguato supporto probatorio;
per altro verso, è emersa in modo chiaro e inequivoco dall'esito dell'istruttoria orale, nel corso della quale le deposizioni testimoniali hanno dato conferma dello svolgimento continuativo delle attività di conduzione e manutenzione degli impianti da parte della società attrice fino alla cessazione del rapporto e alla successiva sostituzione con altro operatore.
A tal riguardo giova richiamare il contenuto delle deposizioni rese da
[...]
e , utili a dimostrare l'avvenuta esecuzione da parte Tes_1 Testimone_2 della in favore del delle Parte_1 Controparte_1 prestazioni contrattualmente pattuite. ( “3) confermo la circostanza, io gestivo il condominio e posso confermare che l'attività è stata eseguita dall'attrice e ricordo di essere stato presente anche ad alcuni sopralluoghi insieme;
4) presumo che l'oggetto del contratto fosse quello indicato nel capitolo, per certezza dovrei visionare il contratto;
8) visiono le fatture che mi si mostrano, la prima è inerente all'importo contrattuale, quanto alle ulteriori opere non ricordo con precisione l'oggetto, presumo di averle commissionate ma non posso riferire con certezza;
ricordo di un problema della signora , quanto alla fattura 571/2013 è inerente ad opere extra Pt_4 contratto;
quanto alla fattura 319/2014 ricordo che è inerente ad una perdita di acqua in un giardino privato;
in termini generali tutto quello che è inerente ad opere eseguite e fatturate dall'attrice in favore del condominio è stato inserito in bilancio nel periodo in cui ero amministratore;
confermo il lavoro di cui alla fattura 459/2014; quanto alla fattura
594/2014 la stessa è sempre inerente ad una perdita di cui ricordo, ma non posso riferire con certezza in ordine ai singoli interventi;
ero presente sia alla ricerca perdite sia alla piombatura lo ricordo con certezza: quanto alla fattura 89/2015non riesco ad oggi a ricordare, era un Per_1 condomino;
per quel che ricordo dal 2015 non c'ero più io;
9 10) ho già risposto;
11) confermo di aver ricevuto il documento 7 che mi si mostra;
dopo il controllo sui luoghi la società attrice ha rilevato le suddette problematiche inviandomi la relazione;
13) non ricordo con precisione, tuttavia confermo l'invio della relazione che evidenziava le problematiche all'impianto; 15) nulla
8 posso dire;
16) confermo che la prestazione è stata eseguita dalla ditta ed è relativa alle fatture che ho visionato;
ADR non ricordo i singoli interventi descritti al capo 8, tuttavia preciso che se opere su parti private sono state poi messe a carico del è perché il malfunzionamento CP_1 era riconducibile a parti comuni;
comunque nei bilanci se fosse stata spesa personale l'avrei posta
a carico del singolo;
ADR se gli interventi fossero stati coperti e garantiti dall'assicurazione avrei aperto un sinistro, in ogni caso le somme l'assicurazione le avrebbe versate al condominio e non direttamente all'attrice e sarebbero state inserite in bilancio;
ADR riconosco la mia firma sul contratto documento 18 parte convenuta;
per quel che ricordo io il contratto al punto 4 prevedeva esclusivamente i controlli, mentre i “rabbocchi” dei liquidi avrebbero dovuto essere pagati a parte come ogni altro intervento non indicato in contratto;
sulla fattura 319/2014 non ricordo
l'esecuzione dei lavori sull'impianto solare […]”; Testimonianza resa da
[...]
, udienza del 24.01.2025; “3) confermo che negli anni in cui era in essere il Tes_1 contratto ho sempre svolto gli interventi di manutenzione sull'impianto di riscaldamento e condizionamento;
andavo per il controllo ordinario una volta ogni due mesi circa, mentre intervenivo su richiesta ogni volta che i condomini o l'amministratore evidenziavano problematiche;
preciso che i condomini e l'amministratore non parlavano direttamente con me ma con la società datrice di lavoro;
4) quanto mi viene letto descrive l'attività di manutenzione ordinaria che ho sempre svolto negli anni;
sull'impianto solare sono intervenuto solo quella volta che l'ho lavoro come di seguito chiarito, non ricordo di altri interventi di manutenzione ordinaria;
in sostanza ogni volta che andavo per i controlli, con riguardo ai pannelli solari, controllavo la pressione del glicole e del circuito, la pompa e null'altro; 7) confermo l'ho sempre aggiornato al ritorno in ufficio;
8) confermo che oltre all'attività ordinaria di cui ho riferito, ho svolto anche altri interventi;
in particolare ricordo di aver svolto intervento sulla pompa sommersa che è nella rampa garage di cui alla fattura 564/13; ho svolto anche gli interventi di cui alla fattura
571/13; ho eseguito personalmente anche gli interventi di cui alla fattura 122/2014; quanto alla fattura 319/14 ricordo di aver eseguito gli interventi, ci sono stati molti guasti per perdite dell'acqua e siamo intervenuti anche sostituendo le tubazioni;
quanto all'impianto solare ricordo di aver eseguito l'intervento di cui alla fattura 319, preciso di aver lavato l'impianto con i prodotti chimici specifici, e ricaricato con lo stesso glicole recuperato;
tuttavia ricordo che
l'impianto non funzionava bene come doveva;
ho segnalato il problema al titolare della società; ricordo che l'impianto già prima del mio intervento di pulizia non funzionava bene;
credo che
l'errore nella indicazione in fattura, caricato con acqua, sia riconducibile alla segretaria che si
9 occupa della redazione delle fattura, non avendo una competenza tecnica;
io certamente non ho inserito acqua al posto del glicole;
non sarebbe nemmeno possibile caricarlo con acqua perché si rovinerebbe la nostra pompa di carico;
11) ricordo di aver riscontrato le problematiche che leggo nel documento 7; era comunque molto tempo dopo il lavaggio di cui ho riferito;
la relazione l'ha scritta qualcuno in ufficio;
posso dire che ogni volta che andavo in centrale facevo i controlli che ho già detto sull'impianto solale;
per quel che posso dire io a mio avviso l'impianto non funzionava bene in quanto la tubazione aveva una sezione troppo piccola, eccessivamente ovverosia da 20 mm in acciaio quando sarebbe stata necessaria almeno 40-50; 19) con riguardo alla fattura
626/2018 ho svolto gli interventi;
ricordo di aver fatto anche delle foto degli interventi;
20) ho fatto anche la sostituzione della ventola che si era rotta come da fattura 500/22 che visiono;
sentito a prova contraria sui capitoli convenuto 17) per andare all'impianto locale caldaia, posto al piano interrato, era necessario aprire una porta chiusa a chiave;
noi avevamo la chiave, non so se qualcun'altro aveva la chiave;
per andare all'area esterna dove ci sono i pannelli solari era necessario aprire una porticina che era chiusa a chiave;
solitamente la trovavo aperta, io avevo la chiave e la chiudevo ma mi è capitato anche di trovarla aperta […]”; Testimonianza resa da
, udienza del 24.01.2025). Testimone_2
Com'è noto, in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n. 1743/2007; 9351/2007). Nel contratto a prestazioni corrispettive, la parte che agisca per l'adempimento, sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, non può avere altro onere probatorio che quello di provare l'esistenza del titolo e, quindi, l'insorgenza di obbligazioni connesse, ma non anche l'inadempienza dell'obbligato, mentre ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe alla controparte la prova di avere adempiuto o eccepire l'inadempimento di controparte (Cass. civ. sez. un. 30.10.2001 n. 13533), ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso 10 in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell' eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cassazione civile Sez. 1, Sentenza n. 15659 del
15/07/2011).
Nel caso di specie, si ritiene che la abbia compiutamente Parte_1 assolto al proprio onere probatorio, dimostrando sia l'esistenza del rapporto contrattuale sia l'effettivo svolgimento delle prestazioni dedotte nel regolamento contrattuale, come pure confermato dalle risultanze testimoniali.
Di contro, il convenuto non ha fornito alcuna prova idonea a CP_1 dimostrare un mancato, inesatto ovvero tardivo adempimento, né ha dedotto circostanze specifiche atte a escludere l'attività svolta dalla società attrice o, comunque, ridimensionare la pretesa fatta valere da quest'ultima.
A ciò si aggiunga come la parte convenuta non abbia inteso richiedere la risoluzione del contratto intercorso con la società attrice bensì abbia ha proposto l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. onde paralizzare integralmente l'avversa richiesta di pagamento.
Ai sensi dell'art. 1460 c.c., nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Il secondo comma dell'articolo in esame, precisa, però: “Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Tale eccezione, tuttavia, non è rimessa all'arbitrio del contraente e proprio per tale motivo viene ad essere inibita dal principio di buona fede, ove prevalente alla luce della natura concreta delle circostanze. In proposito, infatti, la Suprema Corte ha a più riprese affermato che il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e
11 della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata. Ne consegue che il giudice, ove sia proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (Cass. civ. Sez.
III Sent., 6 luglio 2009, n. 15796).
Il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 c.c. per la legittima proposizione della "exceptio inadimplenti non est adimplendum" non sussiste quando l'eccezione ha per oggetto un inadempimento non grave, nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata o sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali essa è concessa dalla legge, avuto riguardo all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 c.c.) e alla tutela dell'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto. A ciò va aggiunto che il rifiuto dell'adempimento è legittimo allorché serva a stimolare l'altro contraente a compiere una prestazione ancora possibile e non a precostituirsi una pretesa di risarcimento per una inadempienza già definitivamente verificatasi ovvero che non abbia dato luogo a contestazioni o riserve nell'attualità del rapporto.
Nel caso di specie, il già menzionato inadempimento, oltre ad essere allegato in modo generico nonché a risultare assolutamente indimostrato, non potrebbe risultare in ogni caso di gravità tale da giustificare l'integrale rifiuto del pagamento.
Ne consegue, dunque, che deve ritenersi provato l'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della sino al subentro della Pt_1 Parte_1 nuova società, e, correlativamente, dovuto il corrispettivo Parte_3
12 pattuito e portato dalle fatture nn. 43/2018 dell'importo di euro 478,48, 400/2018
dell'importo di euro 1.012,30, 626/2018 dell'importo di euro 1.441,60, 75/2019
dell'importo di euro 1.012,30, 313/2019 dell'importo di euro 1.012,30, 28/2020
dell'importo di euro 1.012,30, 370/2020 dell'importo di euro 1.012,30, 500/2020
dell'importo di euro 1.727,80, emesse dalla medesima all'esito dell'esecuzione delle proprie prestazioni.
Per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento, Controparte_1 in favore della società attrice, della somma di euro 8.709,38, come risultante dalle predette fatture. Sulla somma complessiva risultano applicabili gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla richiesta stragiudiziale sino al deposito del ricorso monitorio e ai sensi del comma 4 della già menzionata disposizione normativa dal deposito del suddetto ricorso sino al saldo effettivo. Deve essere, di contro, esclusa la somma richiesta per l'autenticazione delle scritture contabili per la proposizione del ricorso monitorio attesa la revoca del provvedimento con sentenza del Tribunale di Torino.
Venendo ora all'esame della domanda riconvenzionale spiegata dal
[...]
avente a oggetto il risarcimento dei danni derivanti da CP_1 inadempimenti della e, in particolare, dallo smantellamento e, Parte_1 conseguente, danneggiamento cagionato all'impianto solare condominiale, anche sub specie di maggiori costi sostenuti dai condomini, la medesima deve essere respinta, non avendo il convenuto dimostrato la concreta sussistenza CP_1 dei danni allegati né la riconducibilità causale dei medesimi al dedotto inadempimento dell'impresa attrice.
In particolare, a fronte dell'allegazione secondo cui l'inadempimento della società attrice ha causato un rilevante danno patrimoniale all'intero condominio, in termini di spese e consumi, l'odierno convenuto non ha dimostrato la concreta sussistenza dei danni, nonché la correlazione causale tra l'inadempimento contestato e il pregiudizio patito.
A tal riguardo, pare opportuno richiamare anche in questa sede i principi generali in materia di responsabilità contrattuale e di riparto dell'onere della prova. In particolare, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., il debitore che non esegue
13 esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l'inadempimento ovvero il ritardo nell'adempimento sia stato determinato da una causa a lui non imputabile;
tuttavia, grava sul creditore, che agisce per il risarcimento, l'onere di allegare e dimostrare non solo l'esistenza del rapporto contrattuale, ma anche l'inadempimento specifico addebitato, il danno subito e il nesso causale tra l'inadempimento e il pregiudizio lamentato. Ne consegue che la mera allegazione di un inadempimento generico non può ritenersi sufficiente a dimostrare il verificarsi del danno, essendo, di contro, necessaria la prova di concreti e specifici comportamenti colposi ovvero inadempienti da parte del debitore, nonché della loro incidenza causale sul danno dedotto.
Sennonché, nel caso di specie, dalle risultanze dell'istruttoria orale non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di inadempimenti specifici imputabili alla nello svolgimento delle attività Parte_1 contrattualmente previste di conduzione e manutenzione dell'impianto solare.
Invero, le deposizioni testimoniali, valutate complessivamente, non hanno evidenziato carenze operative, omissioni rilevanti ovvero violazioni delle obbligazioni assunte dalla società attrice tali da integrare un inadempimento qualificato, né tantomeno un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., idoneo a fondare una pretesa risarcitoria.
Parimenti infondata risulta la doglianza relativa ai presunti danneggiamenti e allo smantellamento dell'impianto solare, che il convenuto assume essere CP_1 stati cagionati dalla società attrice. Tuttavia, su quest'ultimo punto, le risultanze dell'istruttoria hanno evidenziato una totale carenza di prova in ordine alla riferibilità dell'evento alla condotta della Parte_1
In particolare, i testimoni escussi hanno dichiarato di non aver mai assistito ad alcuna attività di smontaggio dell'impianto solare e a ciò si aggiunga, peraltro, come l'ex amministratore dello stabile condominiale, , abbia Controparte_4 espressamente riferito di non aver mai conferito incarichi a terzi per la rimozione o lo smantellamento dello stesso, oltreché di non aver mai assistito all'espletamento di tali operazioni (cfr. “[…] posso confermare che la società attrice nei 4 anni di mio mandato ha eseguito la manutenzione ordinaria da contratto;
non ricordo l'importo;
14 inserivo le voci in bilancio ma non le potevo pagare perché mancavano i soldi;
i pannelli per quel che ricordo sono stati smontati quando ero io amministratore, non ricordo da chi, io non ho incaricato nessuno;
non ho incaricato nessuno e nemmeno io li ho trovati accatastati
Pt_1 in quanto mi hanno chiamato i condomini per riferirmi il fatto;
non ho svolto alcuna denuncia né contestazioni a i condomini nulla sapevano;
abbiamo parlato con l'amministratore di
Pt_1 del problema ma non ricordo cosa mi abbia detto, ricordo comunque che non ha
Pt_1 dichiarato di averli smontati;
confermo di non aver dato incarico a nessuno e neanche a di
Pt_1 smontarli”, Testimonianza resa da , udienza del 24.01.2025). Controparte_4
Di converso, appare assolutamente rilevante la deposizione del teste Tes_2
, dipendente della il quale da un lato ha dichiarato
[...] Parte_1 che la società attrice non ha dato corso all'attività di rimozione dell'impianto e, dall'altro ha precisato che una siffatta operazione richiederebbe necessariamente un'attività protratta per almeno due o tre giorni, con l'impiego di non meno di quattro operai (cfr. “non ho smontato l'impianto solare, riconosco le foto che mi si mostrano doc. 9 laddove è smontato ed accatastato l'impianto ma non l'ho fatto io e nemmeno miei colleghi;
per la mia esperienza per fare quell'intervento di smontaggio ci vogliono almeno 4 persone per due tre giorni minimo di intervento;
non si può eseguire in una notte né in una mezza giornata di lavoro;
l'area dove si trovano i pannelli è visibile da tutto il condominio;
non ricordo con precisione quando l'ho trovato smontato comunque era prima del COVID e non a stretto ridosso di quando abbiamo smesso di lavorare;
c'era come amministratore che non mi ha CP_4 mai chiesto nulla;
ricordo che sono stato io a dirlo al mio titolare, lui non lo sapeva;
8) conosco la società di cui ho anche il numero di un dipendente;
per quel che ricordo io Parte_3 abbiamo smesso gli interventi nel 2020, non ricordo il periodo esatto, penso inizio stagione invernale siano entrati gli altri;
ricordo che dopo aver svolto tanti anni il lavoro ci sono rimasto Par male per la sostituzione;
per quel che posso dire a mio avviso la è entrata al posto nostro ad Par ottobre e non a giugno;
per quel che ricordo io la era intervenuta anche negli anni precedente per programmare il collegamento delle centraline negli sportelli di derivazione interni agli alloggi perché solo loro avevano i codice e solo loro li avevano;
è un lavoro comunque a parte e non uguale al nostro”, Testimonianza resa da , udienza del 24.01.2025). Testimone_2
In particolare, quest'ultima dichiarazione, sostanzialmente coerente con la natura dell'impianto e comunque non smentita da ulteriori riscontri, rende
15 sostanzialmente inverosimile che un intervento di tale rilievo possa essere stato eseguito in tempi assai rapidi e senza che alcun condomino, amministratore o terzo ne abbia avuto percezione, oltreché senza che dell'operazione medesima, data la portata, ne restasse traccia alcuna, documentale ovvero testimoniale.
Proprio sul punto le dichiarazioni dell'allora amministratore si CP_4 appalesano evidentemente contraddittorie, laddove il teste ancorchè non direttamente sembra attribuire l'attività di smontaggio alla società attrice in assenza di qualsivoglia autorizzazione e, successivamente, non chiarisca la ragione per la quale non abbia svolto alcuna contestazione al riguardo.
In ogni caso, anche a voler prescindere dalle suddette considerazioni, deve rilevarsi come il non abbia compiutamente assolto al Controparte_1 proprio onere di provare il nesso di causalità tra l'asserita condotta inadempiente della e il danno lamentato. Parte_1
Secondo l'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione, il danno patrimoniale, quale danno conseguenza, non può essere riconosciuto in re ipsa né tantomeno può essere liquidato come forma di danno punitivo, ciononostante - come nel caso di specie - il riconoscimento di un inadempimento grave.
Sul tema giova ricordare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale la parte, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte. Invero, può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa esclusivamente allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c. e a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass., sez. 1, sentenza n. 3794 del 15.2.2008, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 602100).
L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva
16 od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10697 del 30/04/2010 Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 15814 del 12/06/2008; cfr. in senso conforme Cass.
9.8.07 n. 17492,
7.6.07 n. 13288, 22.7.04 n. 13761; Cass. 18.11.02 n. 16202).
Pertanto, facendo applicazione dei principi di diritto soprarichiamati e avallati dalla giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno presuppone la dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, del rapporto di causalità tra il fatto imputabile al danneggiante e il pregiudizio concretamente subito, rapporto che non può essere fondato su mere congetture o supposizioni.
Sennonché, nel caso di specie, tale prova appare del tutto mancante.
A ciò si aggiunga come risulta, altresì, carente un ulteriore elemento necessario per poter riconoscere l'invocata tutela risarcitoria.
Invero il non ha neppure dimostrato che l'impianto CP_1 CP_1 solare fosse effettivamente funzionante e in buono stato prima dello svolgimento dei presunti interventi di smantellamento imputati alla Parte_1
Anche sotto quest'ultimo profilo la domanda riconvenzionale spiegata difetta di un presupposto essenziale, atteso che, in assenza della prova in ordine alla preesistenza di un impianto efficiente e operativo, non è possibile configurare alcun danno risarcibile, data l'impossibilità di svolgere un confronto tra la situazione antecedente e quella successiva all'asserita condotta dannosa posta in essere dall'attrice.
Alla luce delle considerazioni tutte sinora svolte, la domanda riconvenzionale proposta dal deve essere respinta. Controparte_1
Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico del convenuto e sono liquidate, CP_1 applicando gli importi compresi tra i valori minimi e medi di cui al D.M. n.
17 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto della natura e della complessità delle questioni trattate, del valore del giudizio correlato alla domanda riconvenzionale (€ 120.000,00) nonché dello svolgimento dell'istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n.
2297/2023 R.G., così provvede:
in accoglimento della domanda spiegata dalla condanna il Parte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, al Controparte_1 pagamento della complessiva somma di euro 8.709,38 oltre interessi legali come in motivazione;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1
condanna il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, al CP_1 pagamento in favore della società attrice delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, oltre euro 145,50 per spese vive.
Ivrea, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
18