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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7045 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
1) Dott. Angelo Martinelli Presidente
2) Dott.ssa Silvia Di Matteo Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Mannacio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n.ro 5500/2018 R.G. posto in decisione all'udienza del 12.4.2023 TRA (p.i. Parte_1 P.IVA_1
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
( c.f. ) Parte_2 C.F._2
( c.f. Parte_3 C.F._3 tutti elett.te dom.ti in VIA EMILIO FAÀ DI BRUNO N.79 ROMA presso lo studio dell'avv.to MASTROBATTISTA GIULIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
APPELLANTI E
Controparte_1 elett.te dom.ta in VIA ROMA, 72 FONDI presso lo studio dell'avv.to FAIOLA ARNALDO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLATA NONCHE'
CP_2 res.te in VIA MACCHIONI N.21 MONTE S.BIAGIO (LT). APPELLATO CONTUMACE Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1395/2018 del Tribunale di
IN , depositata in data 24/05/2018 in materia di “altri contratti atipici”.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Questi i fatti di causa come esposti nella sentenza gravata:
[...] distaccata di Terracina, , in proprio e quale Parte_1 Parte_2 socio accomandatario della DE.MA.RO. di AR NO & C. AS e AR HE al fine di sentire accertare e/o dichiarare la risoluzione del contratto di permuta del 16 aprile 2007 e per l'effetto condannare in solido i convenuti a restituire all'attrice la somma di € 194.763,34 oltre IVA quale somma già spesa per la realizzazione delle opere nello stato in cui si trovano o somma diversa ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. A sostegno della domanda parte attrice deduceva di aver stipulato con e in data 16 aprile Parte_1 Parte_2 Parte_3
2007 un contratto di permuta con il quale si stabiliva, con riferimento ad un terreno sito in Monte San Biagio di proprietà della De.Ma.Ro. AS di AR NO & C. AS per il quale e Parte_1 [...]
avevano presentato al Comune richiesta di permesso di Parte_3 costruzione di due vilette bifamiliari, da un lato il trasferimento della disponibilità edificatoria e dei diritti di proprietà su una delle due villette ( individuata come fabbricato A) e della relativa corte di pertinenza e dall'altro l'obbligo per la stessa di realizzare a proprie spese le CP_1 opere suddette. Si deduceva inoltre che era stato rilasciato dal Comune in data 23 aprile 2007 il permesso di costruire n. 1323/2007 prot. 4359 e che veniva affidato l'incarico della direzione dei lavori e l'esecuzione delle opere al geom. Si esponeva inoltre che, nonostante i CP_2 Pt_1 avessero concordato con il medesimo alcune modifiche al progetto CP_2 approvato al senza alcuna informativa all'attrice, in data 30 CP_3 ottobre 2008 perveniva alla stessa diffida ad adempiere con la quale si intimava il compimento dell'opera entro 15 giorni lamentando inadempienze pena la risoluzione di diritto del contratto. Si dava conto inoltre della instaurazione da parte dei dopo la conseguente Pt_1 forzata interruzione dei lavori provocata dagli stessi, di un ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc per l'accertamento dei danni subiti dalla società per la asserita condotta illecita della signora e del geom. con valutazione delle cause e dei danni CP_1 CP_2
e dell'espletamento in tale sede della CTU da parte dell'ing. CP_4 che aveva accertato che nessun inadempimento di non scarsa importanza
2 potesse essere attribuito all'attrice e quantificato in € 140.805,41 oltre IVA il valore dei lavori fatti eseguire dalla , cui dovevano aggiungersi CP_1
€ 34.800,00 oltre IVA per “ spese tecniche” già sostenute. Nella narrativa si deduceva che un ricorso per sequestro giudiziario promosso dai Pt_1 avente ad oggetto il lotto di terreno in questione era stato rigettato con provvedimento oggetto di reclamo parimenti respinto. Parte attrice deduceva che la “distruzione del contratto di permuta” illegittimamente provocata dai convenuti avesse determinato ex art. 1453 cc un grave inadempimento a carico dei medesimi mentre la signora aveva CP_1 investito nell'opera tutti i propri risparmi.
Si costituivano i convenuti , e Parte_2 Parte_1 [...]
i quali chiedevano il rigetto della domanda deducendo Parte_3
l'inadempimento della alle proprie obbligazioni con la complicità CP_1 del direttore dei lavori tale da determinare la decadenza del CP_2 permesso di costruire in data 27 aprile 2010; si esponeva che l'ATP aveva accertato una pluralità di difformità edilizie comportanti modificazioni essenziali necessitanti di un progetto di variante e di nuove autorizzazioni amministrative per modifiche legislative medio tempore intervenute. Si chiedeva pertanto di autorizzare la chiamata in causa del geom.
[...]
e in via riconvenzionale si chiedeva di accertare la violazione da CP_2 parte della , in concorso con il direttore dei lavori venuto meno ai CP_1 doveri dell'ufficio, delle pattuizioni del 16 aprile 2007 e l'esecuzione di modificazioni essenziali in violazione delle prescrizioni del permesso di costruire decaduto per dolosa inattività. Per l'effetto si chiedeva di condannare i medesimi in solido al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da stimarsi a mezzo di CTU.
Autorizzata detta chiamata in causa, il terzo rimaneva CP_2 contumace. Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc per il deposito delle relative memorie , veniva rilevato il difetto di notifica nei confronti della in persona del legale rappresentante pro-tempore. Parte_1
Perfezionata detta notifica si costituiva la Parte_1 chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalla parte attrice.
[...]
In esito alla nuova concessione dei termini ex art. 183 VI co. cpc ed espletate le prove orali ammesse alle parti, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 30 marzo 2017.>> Il Tribunale, istruito il giudizio con le prove orali, e con l'acquisizione della consulenza espletata nel corso di un atp introdotto dai anteriormente Pt_1 al giudizio promosso dalla , così definiva il giudizio: CP_1
3 “a) Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara risolto il contratto di permuta del 16 aprile 2007 per fatto e colpa dei convenuti;
b) NN in solido Parte_2 Parte_1 [...]
e la soc. in persona del Parte_3 Controparte_5 legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di CP_1
della somma di €155.308,37 oltre IVA pari al valore delle opere
[...] finanziate e di cui al contratto risolto oltre interessi legali come in motivazione nonché al pagamento di € 11.001,19 per rimborso oneri concessori oltre interessi legali come in motivazione;
c) NN in solido Parte_2 Parte_1 [...]
e la soc. in persona del Parte_3 Controparte_5 legale rappresentante pro-tempore a rimborsare le spese del presente giudizio, liquidate, in favore dell'attrice nella somma di € Controparte_1
458,00 per spese ed € 7.795,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Arnaldo Faiola.” Queste le ragioni sottese alla decisione:
[...] Parte_3 realizzazione di due villette bifamiliari (Fabbricato A e Fabbricato B) e che in qualità di socio accomandatario della De.Ma.Ro. di Parte_2
AR NO e C. AS era proprietario del terreno sito in Monte San Biagio. Ciò premesso i promettevano e si obbligavano a trasferire Pt_1 alla signora la disponibilità edificatoria per la realizzazione di due CP_1 villette bifamiliari nonché il trasferimento della proprietà dell'area adibita a corte del fabbricato A. A sua volta la signora prometteva e si CP_1 obbligava a realizzare le due unità abitative e a permutare per sé o altra persona da nominare in sede di rogito notarile il terreno destinato a corte del fabbricato A nonché i diritti di proprietà sul realizzando fabbricato A. La signora si impegnava a realizzare le opere a proprie spese nonché a sostenere le spese tecniche di progettazione, a pagare gli oneri di urbanizzazione, di costruzione ed assicurativi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta. La pratica edilizia n. 1323/2007 risulta completata con il rilascio in data 23 aprile 2007 del permesso di costruire in accoglimento della domanda presentata da e Parte_1 Pt_1
4 per lavori di costruzione di villette bifamiliari;
il permesso Parte_3 Cont risulta rilasciato alla con la Controparte_7 qualificazione giuridica di proprietario, sulla base di progetto presentato dal geom. con termine di inizio lavori fissato in dodici mesi CP_2 dalla data di rilascio e termine di ultimazione in 36 mesi dall'inizio dei lavori. Ivi si dà inoltre atto del versamento integrale in favore del CP_3 di oneri di costruzione per € 10.694,43 ed € 306,76. La denuncia di inizio lavori protocollata nella data del 23 aprile 2007 reca l'indicazione che i lavori sarebbero iniziati il 3 maggio 2007 e che la direzione dei lavori veniva assunta dal geom. e che la ditta esecutrice risulta la Progetto CP_2
& Costruzioni risultata dello stesso geometra. Sulla base di tale documentazione risulta espletata la CTU redatta dall'ing.
in sede di accertamento tecnico preventivo incardinato ad CP_4 Cont istanza della ricorrente che e CP_8 Parte_3 avevano proceduto alla notifica di diffida ad adempiere in Parte_1 data 30 ottobre 2008 con la quale intimavano a Controparte_1
l'adempimento all'obbligazione di dare l'opera compiuta entro 15 giorni pena la risoluzione di diritto del contratto. Risulta incontestato che per effetto di tanto i lavori vennero interrotti e non vennero ripresi. Nella CTU si è accertato che nella situazione di fatto esistono delle difformità rispetto alle previsioni del progetto approvato cui fa riferimento l'art. 1 del contratto di permuta stipulato e consistono nella realizzazione del piano interrato del fabbricato B, nella quota d'imposta dei primi solai, superiore di circa un metro rispetto a quella del terreno circostante e nella esistenza di alcuni pilastri in elevazione da detti solai per ampliare le zone destinate a porticati.
Il CTU in relazione a specifico quesito ed in relazione all'oggetto dell'ATP ha accertato l'impegno di spesa necessario per riportare gli immobili nel rispetto della conformità con quanto previsto nel progetto approvato determinandolo in € 25.000,00 oltre IVA ed ha determinato il valore dell'opera nel suo stato attuale alla luce dei lavori effettivamente realizzati e consistenti in entrambi i fabbricati in una parte della sola struttura portante limitata praticamente al piano interrato, valutandolo in € 140.805,41 oltre IVA. Il CTU inoltre ha preso atto della evidenziazione da parte del CTP della signora di altri oneri accessori definiti come spese tecniche già CP_1 sostenute e pari a € 34.800,00 e riguardanti gli oneri concessori ed altri relativi alla progettazione architettonica e strutturale, alla direzione dei
5 lavori, ai sondaggi ed alla relazione geologica, al piano di sicurezza e coordinamento dei lavori ed all'analisi del terreno. Tenuto conto della mancata esibizione da parte della allora resistente della documentazione relativa a tali spese, il CTU aveva CP_1 evidenziato l'indicazione nel permesso di costruire del versamento integrale degli oneri di cui si è detto ( € 10.694,43 ed € 306,76). Dalle prove orali assunte in giudizio è risultato confermato anche in sede di interpello che solo la signora ha finanziato le opere finalizzate alla CP_1 realizzazione delle due villette in considerazione dell'impegno assunto nei suoi confronti di ottenere la proprietà del fabbricato A. Il Geom. CP_2 sentito in sede di interrogatorio formale ha confermato che la signora assumeva le vesti di finanziatrice e che la committenza derivava CP_1 da per conto della Il nella duplice veste Parte_2 CP_5 CP_2 di progettista, direttore dei lavori e ditta esecutrice delle opere ha confermato che le difformità rispetto al progetto avevano riguardato la realizzazione di un piano interrato anche per l'edificio B per il quale non era previsto e che prima era stato realizzato il fabbricato A per il quale il progetto di costruire prevedeva un piano interrato e poi insieme con il venne deciso di realizzarlo anche per il fabbricato B Pt_1 determinandosi un maggiore onere di € 11.000,00 per la necessità di scavare a maggiore profondità che venne pagato dalla . Il ha CP_1 CP_2 confermato che la stessa era colei che “pagava” e che la stessa non aveva poteri decisionali. A prescindere dalla fondatezza o meno dell'assunto secondo cui la pagò perché le venne promesso che la società si CP_1 sarebbe accollata oneri di urbanizzazione esterna tipo fognature e recinzione esterna, ne risulta comunque confermato che il protrarsi dei lavori venne determinato da opere aggiuntive e per giunta difformi al progetto richieste dalla e per essa dal mentre la CP_5 Parte_2
aveva assolto alle proprie obbligazione di pagamento anche ultra CP_1 vires. Ne deriva che al momento in cui venne notificata la diffida ad adempiere da parte di e non risultava un Parte_1 Parte_3 inadempimento della onde non sussisteva l'inadempimento di non CP_1 scarsa importanza tale da legittimare alla scadenza del termine, comunque assolutamente incongruo assegnato, la risoluzione di diritto del contratto. Risulta inoltre notificata in corso di causa alla parte attrice una comunicazione di avvenuta acquisizione del possesso del terreno datata 27 aprile 2012 a seguito di dedotto abbandono da parte della stessa, prendendo
6 a pretesto il procedimento penale che era stato incardinato nei confronti della mentre dalla risultanze documentali in atti risulta che gli CP_1 stessi sono stati rinviati a giudizio per gli stessi fatti sulla base Pt_1 dell'effettivo svolgimento del rapporto di committenza nello svolgimento dei lavori.
Alla stregua di tali complessive risultanze deve affermarsi che il contratto di permuta debba essere dichiarato per fatto e colpa dei convenuti. Risulta al riguardo principio pacifico ( cfr. da ultimo Cass. 20 gennaio 2017 n. 1608) quello per il quale la valutazione che il giudice è chiamato a compiere in merito alla gravità dell'inadempimento é incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, ove abbia effettuato una comparazione in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale . Si specifica che il giudice, per valutare la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità.
Nel caso di specie, mentre l'attrice aveva provveduto al pagamento delle opere si era trovata a dover finanziare ampliamenti illeciti del villino che doveva rimanere alla società ed ai i quali hanno ritenuto poi di Pt_1 addossare alla inadempienze non sussistenti e derivanti da propri CP_1 comportamenti idonei a fondare una pronuncia di risoluzione del contratto per loro fatto e colpa.
7 Circa il quantum debeatur, risulta oggetto di valutazione da parte del CTU il valore delle opere realizzate nella misura di € 140.805,41 oltre IVA alla data del 23 novembre 2009 che rivalutata alla data attuale risulta pari a € 155.308,37 oltre IVA;
devono riconoscersi gli interessi legali sulla somma devalutata alla data di sottoscrizione del contratto ( 16 aprile 2007) e poi rivalutata anno per anno. Va inoltre riconosciuto il diritto al rimborso degli oneri concessori versati e pari a complessivi € 11.001,19 oltre interessi legali dai singoli versamenti al saldo. Per quanto concerne le ulteriori voci di spesa, in difetto di valutazione di congruità da parte del CTU non possono riconoscersi, anche in considerazione del difetto di prova del pagamento degli importi di cui alle fatture. La condanna al pagamento deve pronunciarsi nei confronti di tutti i convenuti tenuto conto che sia le persone fisiche che la società con il loro colpevole inadempimento hanno condotto alla cessazione di fatto del rapporto contrattuale. L'accoglimento della domanda principale determina il rigetto delle domande riconvenzionali dei convenuti fondate sull'asserito inadempimento dell'attrice. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza .>>
Avverso la sentenza hanno interposto appello la Controparte_5
, e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 insistendo preliminarmente per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza e formulando le seguenti conclusioni:
“ -Accogliere l'appello proposto, preliminarmente annullare la sentenza n.
1395/2018 resa inter partes dal Tribunale di Latina, Sezione Seconda, Giudice Dottoressa Gianna Valeri per l'omessa sospensione del giudizio civile in ragione del vincolo di pregiudizialità necessaria esistente tra il presente giudizio civile ed il processo penale n. 1458/10;
-Nel merito, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza per i motivi di appello devoluti , ed in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado dagli appellanti in via riconvenzionale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Direttore Geometra CP_2 residente in Monte San Biagio, via Di Mezzo s.n.c., si chiede accertarsi e dichiararsi che la , in concorso con il Direttore dei lavori, ha CP_1 violato le pattuizioni stabilite nel contratto di permuta del 16.04.2007, ed ha
8 parzialmente eseguito alcune modificazioni essenziali che, così come accertato in sede di ATP, per essere sanate necessitavano un'approvazione di un nuovo progetto, e della demolizione di alcune parti abusivamente realizzate dalla , con l'accordo del Direttore dei lavori, che in tal CP_1 modo è venuto meno ai doveri del suo ufficio, in funzione delle prescrizioni contenute nel premesso di costruire n.1323/2007, prot. n.4359 del 23.04.2007. Conseguentemente, sempre in via riconvenzionale, si chiede accertarsi e dichiararsi che il permesso di costruire n.1323/2007 è decaduto per dolosa attività, secondo legge dell'attrice in concorso del direttore dei lavori e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni comparenti, nella misura che saranno stimati a mezzo di CTU;
-Solo subordinatamente riformare parzialmente la sentenza in relazione al quantum debeatur, ritenuto integrato il concorso colposo della signora che con la sua condotta ha determinato il danno, con conseguente CP_1 diminuzione della responsabilità del danneggiante e secondo l'incidenza della colpa del danneggiato ridurre dell'80% il risarcimento riconosciuto in primo grado detratto l'importo di euro 25.000 oltre Iva somma come accertata dal CTU e relativa all'entità dei danni subiti dalla società ricorrente conseguenti alle riscontrate difformità dell'operato rispetto a quanto previsto in contratto, per riportare gli immobili alla rispetto della conformità;
-NNre, in ogni caso, gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con clausola di attribuzione.”
Nella contumacia di si è costituita in giudizio la CP_2 CP_1 che ha resistito all'impugnativa rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, rigettare l'avverso appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, ritenendo altresì inammissibili le domande nuove sulle quali questa difesa non accetta il contraddittorio. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”. Disattesa la richiesta di inibitoria dalla Corte in composizione feriale, la causa è stata rinviata per conclusioni, integrate dagli appellanti con la richiesta di “rinnovazione” della c.t.u. esperita nel corso dell'ATP dagli stessi promosso prima del giudizio di primo grado.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'esito di udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 352 comma 2 c.p.c..
9 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza per omessa sospensione del giudizio civile in ragione del vincolo di pregiudizialità necessaria esistente tra il giudizio civile ed il processo penale n. 1458/2010 RGNR. Violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c.
Gli appellanti lamentano la mancata sospensione del processo civile nonostante la pregiudizialità del giudizio penale n. 1458/2010 pendente avanti al Tribunale di Latina a carico di e , Controparte_1 CP_2 imputati per “ avere eseguito nelle rispettive qualità di committente ( la
), direttore dei lavori ( Il ed impresa costruttrice ( il legale CP_1 CP_2 rappresentante della “progetto e costruzioni”) presso l'immobile in Monte S. Biagio, località Carro, opere in totale difformità dal permesso a costruire n. 1323/2007 e dall'autorizzazione paesaggistica n. 13479 del 4.12.2006.” Ad avviso degli appellanti l'accertamento della commissione del reato oggetto dell'imputazione è ricollegato alla gravissima condotta , costituente ipotesi di inadempimento contrattuale oggetto di giudizio nel processo civile, con la conseguenza che l'emananda sentenza penale esplica “ efficacia di giudicato” nel processo civile. L'appellata nella propria comparsa di costituzione ha contestato la fondatezza del motivo, rappresentando, tra l'altro che il citato procedimento penale era stato definito con una sentenza di prescrizione, e che gli stessi appellanti, poco dopo l'instaurazione del giudizio civile, erano stati raggiunti da un decreto di citazione a giudizio nel giudizio penale RGNR 11193/2012 nel quale erano imputati, e ( quali Parte_1 Parte_3 committenti dei lavori e richiedenti il rilascio del permesso a costruire), e
( quale committente e socio accomandatario della Parte_2
De.Ma.Ro di AR NO e c . oltre che proprietario del terreno e CP_5 beneficiario del permesso a costruire), del reato previsto dall'art.110 c.p. e 44 lett. c) del DPR 380/2001.
Va premesso che ai sensi dell'art.75 terzo comma c.p.p. la sospensione del processo civile è disposta fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado;
e nel caso di specie si era Parte_1 costituto parte civile nel processo penale con atto depositato in data 28.5.2012 ( cfr. documento allegato alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. II termine della ), e quindi successivamente alla proposizione, CP_1 nel giudizio civile, della domanda riconvenzionale risarcitoria (sicchè,
10 almeno con riferimento a detta parte, si sarebbe dovuta valutare, previa accertamento dell'identità tra azione proposta in sede civile ed azione proposta in sede penale, se si fossero realizzati gli effetti previsti dall'ultima parte del primo comma dell'art.75 c.p.c.). E' inoltre da considerare che la sola circostanza che sia stata proposta domanda civile risarcitoria per i medesimi fatti oggetto del processo penale, non è sufficiente per la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, anche avuto riguardo al principio, più volte ribadito dalla S.C., secondo cui tra il giudizio penale e il giudizio civile risarcitorio sussiste piena e reciproca autonomia, posto che, sotto il profilo sostanziale, il giudice civile è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 cod. civ., e non già la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice penale (Corte cost. nn. 182 del 2021 e 173 del 2022; Cass. 15/10/2019, n. 25918; Cass. 13/01/2021, n. 457; Cass. 21/03/2022, n. 8997; Cass. 18/10/2022, n. 30496; Cass. 03/02/2023, n. 3368; Cass. 31/01/2024, n. 2879;
Cass. 15/03/2024, n. 7094); ed inoltre che, sul piano processuale, nei due giudizi trovano applicazione diversi criteri di giudizio e diverse regole probatorie (Cass. 12/06/2019, n. 15859; Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n. 30496, cit.)“. In ogni caso è assorbente la considerazione della circostanza, documentata dagli stessi appellanti in sede di impugnativa, che il procedimento a carico della e del è stato definito con la sentenza, depositata in CP_1 CP_2 data 24.8.2015, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, sicchè mancando la prova della attuale pendenza del processo penale, la sollecitata sospensione del giudizio civile per pregiudizialità è priva di fondamento.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1552 c.c., l'errata interpretazione del contratto, dei suoi effetti e della volontà delle parti, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 1322, 1462, 1655 c.c. .
Il punto di motivazione attinto dal motivo è quello in cui il giudice di primo grado ha ritenuto rilevante, ai fini dell'accertamento dell'inadempimento imputabile ai la circostanza, da essi mai contestata, che “solo la Pt_1 signora ha finanziato le opere finalizzate alla realizzazione delle CP_1 due villette.” ( cfr. pag. 13 dell'atto di appello).
Gli appellanti si dolgono della mancata analisi della effettiva qualificazione giuridica del contratto, che il giudice di primo grado ha superficialmente
11 affermato essere una permuta, senza considerare che l'obiettivo perseguito dai contraenti era individuabile non nello scambio della proprietà attuale e del bene futuro, ma nella costruzione dei fabbricati nel termine essenziale indicato nel permesso a costruire, con l'obbligo quindi di conservare le autorizzazioni amministrative;
il contratto, ad avviso di parte appellante, avrebbe dovuto essere qualificato come preliminare di vendita ed appalto, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la responsabilità della sia perché i fabbricati non erano stati ultimati;
CP_1 sia perché il permesso a costruire risultava sospeso e poi decaduto;
sia infine perché le violazione urbanistiche contestate rendevano la res inalienabile.
Inoltre il Tribunale non avrebbe dovuto attribuire la responsabilità della sopravvenuta irregolarità urbanistica al sulla base delle sole Parte_2 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal Geom. CP_2 coimputato con la e portatore di interessi antagonisti rispetto a CP_1 quelli di essi appellanti.
Assumono, quindi, gli appellanti che il giudice pontino avrebbe dovuto respingere la domanda della , e, in accoglimento della CP_1 riconvenzionale da essi spiegata, avrebbe dovuto dichiarare “risolto il contratto di permuta sottoscritto dalle parti per fatto e colpa ascrivibile esclusivamente agli appellati” con condanna della al risarcimento CP_1 dei danni subiti ( domanda questa mai formulata in primo grado).
Con il quarto motivo, collegato al secondo, gli appellanti censurano la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art.116 e 230 c.p.c.. Lamentano, reiterando il rilievo formulato nel secondo motivo, che il giudice di primo grado ha desunto la responsabilità contrattuale dei sigg.ri da quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale da Pt_1 [...]
che era parte in causa nella duplice veste di costruttore e direttore CP_2 dei lavori, e quindi responsabile degli illeciti penali in concorso con la;
ciò senza nemmeno considerare che l'interrogatorio è finalizzato CP_1
a provocare la confessione dell'interpellato e non a provare i fatti favorevoli al confitente, e che quanto dichiarato dall'interpellato non ha valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente. I due motivi , in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente. E'solo parzialmente condivisibile quanto sostenuto dall'appellante in ordine alla natura del contratto intercorso tra le parti, giacchè l'accordo in esame esula certamente dall'ambito della permuta, nella quale la causa è rappresentata dallo scambio di cosa contro cosa o di altri diritti;
laddove, invece, nel contratto in esame, sono individuabili i caratteri di un preliminare
12 di vendita di immobile da realizzare, a fronte del versamento di un corrispettivo da parte del promissario acquirente rappresentato dall'erogazione dell'importo necessario alla realizzazione sia del fabbricato destinato ai sia di quello che costoro avrebbero trasferito alla CP_5
. CP_1
Contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, l'obbligazione assunta dall'appellata non è assimilabile a quella dell'appaltatore per la semplice considerazione che la , come desumibile dalle dichiarazioni rese CP_1 dal in sede penale, cui è da attribuire il valore di prova atipica ai sensi CP_2 dell'art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. 5947/2023) (cfr. all. fascicolo di promo grado della ), svolgeva il lavoro di infermiera;
non era dunque soggetto CP_1 esercente attività imprenditoriale, che costituisce l'aspetto qualificante dell'appaltatore secondo la definizione che dell'appalto dà l'art. 1655 c.c. per differenziarlo dal contratto d'opera ( cfr. Cass.n. 12519/2010; Cass.n. 7307/2001).
Non vi è prova che la promissaria acquirente fosse dotata di quell'organizzazione di uomini e mezzi, oltre che di quelle cognizioni tecniche, necessarie alla realizzazione dei manufatti per i quali i Pt_1 avevano ottenuto il premesso a costruire avvalendosi, per la presentazione della relativa richiesta, dell'opera professionale del quale progettista CP_2 dei lavori (cfr. progetto annesso alla richiesta di permesso a costruire, allegato alla relazione tecnica del c.t.u. nominato nel corso dell'Atp). Che l'obbligo assunto dalla con il contratto di “ permuta” ( come CP_1 definito nell'intestazione dello stesso – cfr. allegato contratto prodotto in giudizio da ambo le parti) fosse esclusivamente quello di fornire la provvista per la realizzazione dei due manufatti è, del resto, confermato dal fatto che non emerge in alcun modo che la stessa abbia avuto libera scelta nell' individuazione dell'impresa costruttrice;
ed anzi dalla dichiarazione di inizio lavori protocollata dal comune di Monte S. Biagio in data 27.4.2007 ( cfr. allegato c.t.u. svolta nell'Atp), emerge che aveva indicato, Parte_2 per lo svolgimento dei lavori, la Progetto & Costruzioni- di cui era titolare il geom. e che quale direttore dei lavori aveva designato sempre il CP_2
CP_2
Ma anche dalla deposizione dei testi escussi in primo grado emerge quale fosse l'effettivo ruolo della . CP_1
coniuge della in regime di separazione di beni, Persona_1 CP_1 ha confermato che la moglie si limitava a finanziare la costruzione dei fabbricati;
che i lavori erano seguiti direttamente da e dal Parte_2
13 Geom. il quale, prima della sottoscrizione del contratto, aveva CP_2 individuato la come possibile finanziatrice e l'aveva messa in CP_1 contatto con il ed ha aggiunto che in corso d'opera la moglie Pt_1 riceveva le richieste di pagamento, mentre era il ad avere deciso le Pt_1 modifiche al progetto.
Ed ogni dubbio sull'attendibilità del teste, indotto dal rapporto di coniugio che lo lega alla parte, è superato dal fatto che le dichiarazioni da questi rese sono pressocchè coincidenti con quelle rese da un operaio, , Testimone_1 che ha lavorato sul cantiere alle dipendenze del fatta eccezione CP_2 alcune circostanze che il teste ha ragionevolmente affermato di ignorare.
E da ultimo non è da sottovalutare la prova logica, rilevante ai sensi dell'art. 116 c.p.c., rappresentata dal fatto che la modifica più rilevante rispetto al progetto, ossia la realizzazione di un piano interrato, originariamente non previsto, anche nella villa destinata ai urtava contro l'interesse Pt_1 della , la quale ne avrebbe dovuto sostenere i relativi costi. CP_1
Già tali emergenze probatorie sono sufficienti a dimostrare la natura effettiva dell'accordo ed il ruolo della , superandosi così i rilievi mossi dagli CP_1 appellanti all'utilizzo delle dichiarazioni rese dal in sede di CP_2 interrogatorio formale.
Al di là, quindi del tenore letterale del contratto, laddove all'art. 1 si legge
“… A sua volta la signora .. promette e si obbliga a Controparte_1 realizzare le due unità abitative ( fabbricato “A” e fabbricato “ B”) come da progetto approvato e a permutare , per se o altra persona da nominare in sede di rogito notarile il terreno destinato a corte del fabbricato “A”, nonché i diritti di proprietà, il tutto da meglio identificare nella sua reale consistenza e con più precisi dati catastali al momento della stipula del rogito.”ed all'art.3 “La sig.ra si impegna fin da ora a realizzare le CP_1 opere a proprie spese , nonché a sostenere le spese tecniche di progettazione, a pagare gli oneri di urbanizzazione, di costruzione ed assicurativi e quant'altro necessario a dare l'opera compiuta.”, l' applicazione della regola interpretativa contenuta nel secondo comma dell'art. 1362 c.c. consente di confermare che l'unico obbligo assunto dalla fosse quello di finanziare l'opera; sicchè anche il riferimento al CP_1 progetto approvato, contenuto nell'art. 2, è giustificato dall'esigenza di delimitare quantitativamente l'obbligo di finanziamento;
il che peraltro giustifica i contatti tra la ed il Geom. nelle mani del quale, CP_1 CP_2 effettuava direttamente, o tramite il coniuge, il pagamento del materiale e della manodopera necessari per la realizzazione dei manufatti (cfr.
14 dichiarazioni rese nel corso del giudizio penale, utilizzabili come CP_2 prova atipica, e deposizione del teste . Per_1
I due motivi alla luce della diversa motivazione resa da questa Corte, vanno pertanto disattesi.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la nullità della sentenza per impossibilità sopravvenuta della prestazione imputabile all'inadempimento contrattuale dell'appellata. Impossibilità di alienare il bene per le accertate violazioni urbanistiche. Violazione e falsa applicazione dell'art 4 comma 2 della legge n. 47 del 1985.
Il punto di motivazione censurato è quello in cui i Tribunale ha ritenuto che nel momento in cui era stata notificata la diffida ad adempiere alla CP_1 non sussisteva un inadempimento rilevante tale da legittimare, alla scadenza dell'incongruo termine assegnato, la risoluzione di diritto del contratto. Per parte appellante le riscontrate irregolarità urbanistiche erano fonte di responsabilità contrattuale e rendevano il bene inalienabile. Il motivo risulta assorbito alla luce della precedenti argomentazioni in virtù delle quali l'effettiva committenza dell'opera va individuata in capo ai
Pt_1
Con il quinto motivo gli appellanti deducono la nullità della sentenza sul quantum debeatur per violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.. Gli appellanti sostengono che subordinatamente, nell'ipotesi in cui la Corte non ritenesse fondati i motivi di merito sull'an, la sentenza dovrebbe essere riformata sul quantum, in quanto il danno subito non si sarebbe verificato senza la concorrente condotta della;
e che inoltre la sentenza CP_1 sarebbe contraddittoria in quanto il giudice di primo grado aveva comunque ritenuto sussistente un inadempimento dell'appellata, seppur di scarsa importanza. La domanda subordinata è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto introdotta per la prima volta in appello;
e di conseguenza è inammissibile il motivo ad essa afferente.
Si evidenzia, ancora, che alla luce della motivazione di questa Corte, appare del tutto ultronea la richiesta, accompagnata dal deposito, in appello, di una relazione di parte, di“ rinnovazione della c.t.u.” svolta in sede di Atp ed acquisita in primo grado.
15 Come anche non appaiono argomentate le conclusioni svolte in riferimento al rispetto alla cui posizione come parte, peraltro, il giudice di primo CP_2 grado non ha motivato alcunchè, senza che gli appellanti abbiano articolato alcun motivo avverso detta omessa pronunzia.
Conclusivamente l'appello va respinto, e la sentenza di primo grado confermata seppur con la motivazione integrata e modificata nel senso sopra esposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riferimento ai parametri medi previsti dal DM Giustizia n.142/2022 per la fase di studio, introduttiva e decisionale nelle cause di valore compreso tra € 52.000,00 ed
€ 260.000,00.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo agli appellanti in solido, di somma pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la sentenza n.1395.2018 dl Tribunale di Latina così decide:
- Respinge l'appello.
- NN la , Parte_1
, e Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento , tra loro in solido, delle spese di lite Parte_3 del presente grado di giudizio, liquidando le stesse in € 9.991,00 oltre iva, c.p.a e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Arnaldo Faiola dichiaratosi antistatario.
- Dichiara sussistenti i presupposti per la debenza, in capo agli appellanti tra loro in solido , di somma pari al contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.7.2024.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Patrizia Mannacio Il Presidente
Dott. Angelo Martinelli
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