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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 979/2021
Oggi 11.2.2025 si procede ad udienza virtuale
Il giudice lette le note pronuncia sentenza ex art 281 sexies cpc come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra.
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con l'Avv. Rahamata Izzo
“ Socio Unico” (C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
Con l'Avv. Rahamata Izzo Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_3
Con l'Avv. LUIGI VISMARA
E nei confronti di
, Controparte_2
con gli Avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi
Conclusioni delle parti:
per gli attori:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 Cod. civ., la responsabilità della società “ in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento, in favore delle odierne concludenti:
1) quanto a , la somma di € 16.885,80= oltre agli Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla domanda all'integrale soddisfo;
2) quanto a Socio Unico”, la somma di € 231,077,40= oltre agli Parte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'integrale soddisfo;
per P_1
preliminarmente dichiarare la nullità assoluta della C.T.U.;
- rigettare tutte le domande formulate da Parte_1
e socio unico per i motivi di cui in narrativa;
Parte_2
- dichiarare tenuta e condannare in persona del Controparte_2
pag. 2/9 legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne, garantire e manlevare i quanto dovrà corrispondere, anche a titolo di Controparte_1
spese processuali, a Parte_1 [...]
a socio unico a qualsiasi titolo o ragione. Parte_2
Spese, anche del consulente tecnico di parte, e competenze da distrarsi in favore dell'avv. LUIGI VISMARA che ha anticipato le prime e non ha riscosso le seconde.
Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe Controparte_2 declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere ogni avversa pretesa, da chiunque avanzata nei confronti della Controparte_2 poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande azionate dalle odierne parti attrici, determinare e liquidare secondo giustizia e per quanto provato i danni subiti in conseguenza e connessione eziologica con il sinistro, limitando l'obbligazione della deducente Compagnia nei termini contrattualmente pattuiti, con eventuale applicazione, qualora sussista coassicurazione indiretta con dell'art. 1910 del Codice civile, e respingendo ogni ulteriore e P_3 maggiore pretesa, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
3) IN OGNI CASO: con la vittoria delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 91 del Codice di Procedura civile.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 8.2.2021 e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 deducendo di essere la prima specializzata nel settore per il servizio di Controparte_1 ristoro tramite distributori automatici e per la fornitura di pasti monoporzione, svolgendo tale attività in Vignate , via Caduti del Lavoro n. 9, nell'immobile ivi condotto con regolare contratto di locazione;
la seconda di essere specializzata nella rivendita di macchinari, prodotti ed accessori per il mercato della distribuzione automatica e che parte dell'immobile di Vignate era adibito a relativo magazzino le attrici che nella tarda serata del 2 maggio 2019, nel capannone di proprietà della P_4 società “Hypo Alpe Adria Bank” e condotto in locazione dalla società “ Controparte_1 sito in Vignate, via Caduti del Lavoro n. 9/B, si sviluppava un incendio di gravi dimensioni che danneggiava la copertura, le strutture interne ed il contenuto vario della società “
[...]
e che si propagava sino ai capannoni attigui tra cui quello condotto in Controparte_1 locazione da “ . Parte_1
Intervenivano in particolare i vigili del fuoco accertando che “La porzione di capannone relativa all'intervento, di proprietà della ditta era interessata da incendio Controparte_1 generalizzato con fiamme che uscivano con violenza dal portone e dalle finestre
pag. 3/9 del fabbricato. Sul posto già presenti CC e Areu. Il cancello risultava chiuso da lucchetto che veniva tagliato per accedere alle adiacenze del fabbricato, stante il fatto che fiamme e calore ne impedivano l'accesso diretto. Successivamente in posto giungeva il Funzionario di Guardia che assume il Comando delle operazioni di spegnimento… Le operazioni di spegnimento risultavano da subito difficoltose, oltre che per la vastità della parte interessata sia per il rischio di cedimenti dovuti al calore e per la natura delle sostanze coinvolte. Inoltre va segnalata la difficoltà dovuta all'impianto antincendio inefficiente che ha reso indispensabile utilizzare la rete idrica pubblica… Al momento del primo intervento non si è potuto constatare con esattezza la conta dei danni, oltre quelli visibili, che sono il capannone interessato dall'evento completamente compromesso, alcuni automezzi che si trovavano all'interno ,un muletto e un automezzo. Gli altri locali adiacenti, facenti parte dello stesso capannone che sono:
[...]
Controparte_5 P_6 Parte_1 Controparte_7
Anche loro hanno subito danni strutturali.” (cfr. ns. doc. all. n. 5). In detta sede, inoltre, si accertò la presenza di polveri di amianto: “Il giorno dopo il nostro intervento, venivamo avvisati dal turno C che il nucleo NBCR aveva fatto la campionatura e avevano rilevato tracce di amianto, di conseguenza avviavamo la procedura anticontaminazione chiudendo i DPI negli appositi sacchi pronti per essere inviati in sede centrale. Avviate pratiche di diffida a tutti i proprietari del capannone.”
Essendo andati perduti od irreversibilmente danneggiati i beni delle attrici ne chiedevano il ristoro ad ed alla sua assicurazione, anche sulla base di una perizia di parte. , senza nulla P_1 ottenere donde l'odierno giudizio.
Si è costituita che in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare P_1 in causa la propria compagnia assicuratrice e di esserne manlevata.
Nel merito e quanto ai fatti confermava che nella notte del 2.5.2019, nel capannone da sé condotto in locazione si verificava un gravissimo incendio, divampato dal suo interno, che causava la distruzione pressochè totale dell'edificio e del materiale ivi contenuto, danneggiando anche gli immobili adiacenti.Le macerie dell'edificio crollato a causa dell'incendio seppellivano tutti i beni aziendali della e la merce dei Controparte_1 clienti in deposito, costituita per lo più da materassi, cuscini, documentazione contabile e prodotti di cosmetica.L'incendio si propagava anche ai capannoni attigui a quello della
[...] tra cui quello condotto in locazione dalla P_1 Controparte_8
apriva il sinistro presso di fatto la
[...] Controparte_9 compagnia disattendeva le proprie obbligazioni contrattuali, procrastinando ingiustificatamente la definizione del sinistro ed assumendo dapprima l'impossibilità di accedere all'area da parte dei periti (che invece vi avrebbero avuto accesso), poi la mancata messa in sicurezza del sito e la persistenza di macerie
Pur tuttavia contestava l'entità dei danni lamentati dalle attrici ed in particolare P_1 che all'interno del capannone condotto in locazione da Parte_1
pag. 4/9 fosse depositata la merce descritta e per il valore indicato Parte_1 nell'atto introduttivo del giudizio dalle ricorrenti, oltre ai costi ulteriori eziologicamente connessi all'evento, contestando la perizia redatta dall'arch.
. Per_1
Quanto ad – che sosteneva l'inoperatività Parte_2 della propria polizza assicurativa (coprendo i danni subiti in caso di incendio ma non per le merci presso terzi) - ne chiedeva l'esibizione in giudizio , contestando in ogni caso anche il danno da questa lamentato.
Si è costituita altresì, su chiamata in manleva di parte convenuta, Controparte_2 non contestando né l'operatività della polizza con né l'an dei fatti, ma solo la Parte_1 circostanza che effettivamente tali fossero i beni effettivamente presenti all'interno del capannone nonché il valore dei relativi danni, e chiedendo comunque che in caso di manleva essa fosse limitata a quanto previsto dalla polizza.
Nel corso del giudizio venivano sentiti alcuni testimoni ed ammessa la CT, quindi all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa la causa oralmente.
La domanda giudiziale può essere parzialmente accolta.
Vanno in primo luogo richiamati alcuni principi generali in materia di responsabilità ex art.2051 c.c., in relazione alla quale il custode , è tenuto all'adozione di tutte le misure necessarie perché le cose in custodia non rechino pregiudizio a terzi, con un generale obbligo di vigilanza e manutenzione delle stesse in buono stato.
L'art.2051 c.c. introduce una presunzione di responsabilità che ammette prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, vale a dire un evento del tutto estraneo alla volontà del custode ed in grado di determinare causalmente , in maniera indipendente dal primo , l'evento dannoso (cass.
8.5.2013 n.10898)
Sotto tale profilo probatorio poi la giurisprudenza, di legittimità e merito, ha in generale affermato che la responsabilità ex art.2051 c.c si arresta dinanzi all'uso improprio delle cose da parte del danneggiato, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque , sicchè siffatta utilizzazione esclude il nesso causale agli effetti dell'art.2051 c.c. medesimo (Cass. 10.10.2008 n.25029)
Il caso fortuito poi può identificarsi anche col fatto del terzo, il quale ha avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno ( Cass. 23.10.98 n.105569) avuto riguardo in tal caso alla diligenza dal medesimo prestata secondo il grado dell'id quod plerumque accidit. Così che il fatto del terzo, secondo il grado di colpa dello stesso, sarà valutabile ai sensi dell'art.1227 comma 1 , fino a giungere – nel suo grado più alto- ad escludere la responsabilità del custode ( Cass. 15779/ 2006)
Infine , sotto il profilo probatorio si è affermato che, in caso di danni a terzi derivanti pag. 5/9 dall'incendio di un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia si configura a carico di entrambi – proprietario e conduttore e salvo rivalsa nei rapporti interni ( Cass. 5245 del 15.3.2004) - allorchè nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma dell'incendio è da ravvisare nella violazione da parte dell'altro dello specifico dovere di vigilanza ad esso incombente ( Cass. 27.11.2014 n.25503).
Ciò premesso si osserva che nella fattispecie all'esame non è in realtà in discussione né la relazione di custodia con l'immobile da parte ci ( che nulla ha obiettato in proposito) né P_1 il nesso causale col danno all'immobile condotto in locazione da Parte_1
Tanto risulta dalla relazione dei Vigili del fuoco come sopra richiamata – la quale, come noto, in difetto di impugnazione di falso fa piena prova – laddove si afferma anche che in loco non vi erano dispositivi antincendi, o ed altresì dalla relazione di CT .
La contestazione delle parti convenute è invece duplice ed ulteriore e riguarda come già anticipato sia la presenza nel capannone locato ad dei beni di cui si lamenta il Parte_1 danneggiamento sia la quantificazione del relativo danno.
Sotto il primo profilo debbono allora richiamarsi gli esiti dell'ìstruttoria orale ed in particolare le dichiarazioni dei due tecnici che ebbero ad effettuare sopralluogo ove la merce si trovava stoccata.
Il teste ha sostanzialmente confermato di aver effettuato l'accesso sia sul luogo del Per_1 sinistro verificando che il capannone ed il contenuto ed i beni ivi presenti erano coperti di polvere sottile di colore nero, che poi le merci presenti in magazzino nel corso dei due accessi presentavano le stesse fuliggini ed infine che dette merci corrispondevano a quelle di cui alla documentazione in atti.
Il teste , il perito assicurativo , ha a sua volta dichiarato sulle stesse circostanze: Tes_1
3)Sì ADR L'ho visto personalmente, ho fatto due sopralluoghi
4)sì, la merce maggiormente interessata era quella posta nelle scaffalature più alte, e poi a scendere meno
5) Non sono in grado di dire se la merce presente nel capannone corrisponde a quella indicata nei documenti che mi si rammostrano, è vero che c'erano distributori automatici nuovi ed usati e anche bicchieri, cialde, ecc…
6)sicuramente è stato fatto, il sig. non so chi sia, il periodo corrisponde circa Testimone_2
8)L'Avvocato l'ho riconosciuta, degli altri signori non conosco il nome, c'erano i due titolari ADR l'Avv. Izzo chiede se era presente anche l'Ing. , il testimone conferma Per_1
12)Questa merce era ricoperta di fumo e fuliggine. I generi alimentari, biccchieri, palette, ecc.. era dentro scatoloni mentre i distributori vecchi non erano protetti in alcun modo, quelli nuovi o rigenerati avevano una pellicola protettiva. I beni di cui al capitolo avevano questa problematica, da qui ad accertare che fossero contaminati in toto o in parte da polvere di amianto non lo so, certo da fumo e fuliggine. L'acqua non la ricordo. Io non ho accertato danni ho visto fuliggine. ADR Non so dire quanti fossero i distributori incellophanati. ADR Ho visto i pag. 6/9 distributori incellophanati nel luogo del sinistro. ADR presumo che fossero gli stessi presenti nell'immobile dove sono stati trasferiti
Sulla base di tali dichiarazioni è possibile riscontrare l'assunto di parte attrice circa la presenza nel capannone della merce di cui si lamenta il danno. In particolare il teste conferma Tes_1 quanto già dichiarato dal e cioè che c'erano distributori automatici nuovi ed usati ed Per_1 anche bicchieri , cialde etc.
Pur non sapendo precisarne il contenuto ( e la identità rispetto alla documentazione fiscale) ha confermato che erano pieni di fuliggine e “presumo fossero gli stessi presenti nell'immobile..”
.
Il consulente tecnico ha poi effettuato la sua valutazione sulla base di detta documentazione ( come del resto autorizzato in sede di incarico e non contestato dalle parti nella stessa sede) e dunque deve sotto tale profilo escludersi qualunque profilo di nullità della CT.
Quanto alla censura di una valutazione cautelativa da parte del geom. che P_10 certamente non attiene a profili di nullità della consulenza) , si osserva che è semmai nei poteri del giudice , sulla base degli elementi forniti dal CT, procedere ad una valutazione complessiva delle risultanze , specie laddove sia certo il danno ma non la sua entità ( Cfr cass. sent.8178 del 14.3.2022).
E dunque , a fronte da un lato delle risultanze orali, dall'altro della CT si ritiene che debba essere riconosciuto ad per intero il danno relativo ai distributori nuovi ( e.128.183,90 Pt_2
) ed usati (e.10.560,00) essendo stata dimostrata l'antieconomicità di un'eventuale riparazione
.
I distributori erano in loco , sono stati danneggiati e la valutazione del perito è stata fatta sulla base della documentazione fiscale in atti ( si osserva al proposito che i DDT prevedono la consegna in Vignate via del lavoro , il diverso indirizzo avendo riguardo verosimilmente alla sede legale della società; inoltre è agli atti documentazione come il libro cespiti e l'inventario che ne avallano l'esistenza)
Quanto alla merce , avuto riguardo da un lato all'impossibilità di accertane l'esatto valore ma tenuto conto della predetta documentazione , può procedersi con valutazione equitativa alla determinazione del danno nella misura della metà di quanto richiesto e pari ad euro 21.700,00
Viceversa quanto ai danni connessi allo smaltimento e stoccaggio nonchè all'intervento di risultano idoneamente documentate le spese sostenute le spese per lo Parte_3 smaltimento merce pari ad euro 4782,00 ( doc. 39), per il resto essendo prodotti solo i contratti quanto ai canoni di deposito, preventivo quanto a ed una proforma Parte_3 relativamente all'ing . Per_1
Venendo ad la stessa ha dato atto che per il danno alle merci è stata Parte_1 interamente risarcita dalla propria assicurazione.
Quanto alle ulteriori richieste si ripete quanto già a proposito di circa la mera Pt_2
pag. 7/9 documentazione dei contratti ma non dei pagamenti dei canoni e del preventivo per
. Parte_3
Viceversa vi è prova delle spese sostenute per la movimentazione della merce ( fatt.. Per_2 pari ad euro 2500,00 e per muletto pari ad euro 450,00) ,
In definitiva i danni che deve corrispondere alle attrici per i fatti di cui è causa P_1 corrispondono complessivamente ad euro 165.225,90 in favore di e 2950,00 in favore Pt_2 di . Parte_1
Inoltre deve essere dichiarata tenuta a manlevare di quanto Controparte_2 P_1 condannata a pagare in loro favore.
La polizza è operante in forza della garanzia per responsabilità civile verso terzi ( con un massimale sino a 750.000,00 euro) ed in forza della clausola di cui all'art 4.9.4. del contratto P_ che sostanzialmente non contesta
La domanda di manleva può dunque essere accolta e rigettate le domande ed eccezioni di P_
.
Per la regola della soccombenza , le spese degli attori vanno poste a carico di oltre alle P_1 spese di CT come liquidate da separato decreto e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori media
Parimenti per la regola della soccombenza va condannata al pagamento Controparte_2 delle spese in favore di per quattro fasi e su valori medi, come liquidate in dispositivo P_1
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- ACCERTA la responsabilità ex art 2051 c.c. di per i fatti di cui è causa e Controparte_1 conseguentemente la
-CONDANNA al risarcimento dei danni in favore degli attori per la somma di euro 165.225,90 in favore di , e per la somma di euro 2950,00 in favore di Parte_2 Parte_1
DICHIARA tenuta a manlevare di quanto condannata a Controparte_2 Controparte_1 pagare agli attori in virtù della presente sentenza e la condanna ai relativi pagamenti
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore degli attori pari ad euro P_1
14.000,00 per compensi oltre accessori per legge
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in Controparte_2 P_1 euro 14.000,00 per compensi oltre accessori per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Luigi Vismara
pag. 8/9 Così deciso in Monza il 11.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 979/2021
Oggi 11.2.2025 si procede ad udienza virtuale
Il giudice lette le note pronuncia sentenza ex art 281 sexies cpc come di seguito
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano il Tribunale di Monza
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra.
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
con l'Avv. Rahamata Izzo
“ Socio Unico” (C.F. ) Parte_2 P.IVA_2
Con l'Avv. Rahamata Izzo Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_3
Con l'Avv. LUIGI VISMARA
E nei confronti di
, Controparte_2
con gli Avv.ti Filippo Martini e Marco Rodolfi
Conclusioni delle parti:
per gli attori:
In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 Cod. civ., la responsabilità della società “ in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento, in favore delle odierne concludenti:
1) quanto a , la somma di € 16.885,80= oltre agli Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla domanda all'integrale soddisfo;
2) quanto a Socio Unico”, la somma di € 231,077,40= oltre agli Parte_2 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda all'integrale soddisfo;
per P_1
preliminarmente dichiarare la nullità assoluta della C.T.U.;
- rigettare tutte le domande formulate da Parte_1
e socio unico per i motivi di cui in narrativa;
Parte_2
- dichiarare tenuta e condannare in persona del Controparte_2
pag. 2/9 legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne, garantire e manlevare i quanto dovrà corrispondere, anche a titolo di Controparte_1
spese processuali, a Parte_1 [...]
a socio unico a qualsiasi titolo o ragione. Parte_2
Spese, anche del consulente tecnico di parte, e competenze da distrarsi in favore dell'avv. LUIGI VISMARA che ha anticipato le prime e non ha riscosso le seconde.
Per : Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe Controparte_2 declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere ogni avversa pretesa, da chiunque avanzata nei confronti della Controparte_2 poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2) NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta fondatezza delle domande azionate dalle odierne parti attrici, determinare e liquidare secondo giustizia e per quanto provato i danni subiti in conseguenza e connessione eziologica con il sinistro, limitando l'obbligazione della deducente Compagnia nei termini contrattualmente pattuiti, con eventuale applicazione, qualora sussista coassicurazione indiretta con dell'art. 1910 del Codice civile, e respingendo ogni ulteriore e P_3 maggiore pretesa, poiché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
3) IN OGNI CASO: con la vittoria delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 91 del Codice di Procedura civile.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 8.2.2021 e hanno convenuto Parte_1 Parte_2 deducendo di essere la prima specializzata nel settore per il servizio di Controparte_1 ristoro tramite distributori automatici e per la fornitura di pasti monoporzione, svolgendo tale attività in Vignate , via Caduti del Lavoro n. 9, nell'immobile ivi condotto con regolare contratto di locazione;
la seconda di essere specializzata nella rivendita di macchinari, prodotti ed accessori per il mercato della distribuzione automatica e che parte dell'immobile di Vignate era adibito a relativo magazzino le attrici che nella tarda serata del 2 maggio 2019, nel capannone di proprietà della P_4 società “Hypo Alpe Adria Bank” e condotto in locazione dalla società “ Controparte_1 sito in Vignate, via Caduti del Lavoro n. 9/B, si sviluppava un incendio di gravi dimensioni che danneggiava la copertura, le strutture interne ed il contenuto vario della società “
[...]
e che si propagava sino ai capannoni attigui tra cui quello condotto in Controparte_1 locazione da “ . Parte_1
Intervenivano in particolare i vigili del fuoco accertando che “La porzione di capannone relativa all'intervento, di proprietà della ditta era interessata da incendio Controparte_1 generalizzato con fiamme che uscivano con violenza dal portone e dalle finestre
pag. 3/9 del fabbricato. Sul posto già presenti CC e Areu. Il cancello risultava chiuso da lucchetto che veniva tagliato per accedere alle adiacenze del fabbricato, stante il fatto che fiamme e calore ne impedivano l'accesso diretto. Successivamente in posto giungeva il Funzionario di Guardia che assume il Comando delle operazioni di spegnimento… Le operazioni di spegnimento risultavano da subito difficoltose, oltre che per la vastità della parte interessata sia per il rischio di cedimenti dovuti al calore e per la natura delle sostanze coinvolte. Inoltre va segnalata la difficoltà dovuta all'impianto antincendio inefficiente che ha reso indispensabile utilizzare la rete idrica pubblica… Al momento del primo intervento non si è potuto constatare con esattezza la conta dei danni, oltre quelli visibili, che sono il capannone interessato dall'evento completamente compromesso, alcuni automezzi che si trovavano all'interno ,un muletto e un automezzo. Gli altri locali adiacenti, facenti parte dello stesso capannone che sono:
[...]
Controparte_5 P_6 Parte_1 Controparte_7
Anche loro hanno subito danni strutturali.” (cfr. ns. doc. all. n. 5). In detta sede, inoltre, si accertò la presenza di polveri di amianto: “Il giorno dopo il nostro intervento, venivamo avvisati dal turno C che il nucleo NBCR aveva fatto la campionatura e avevano rilevato tracce di amianto, di conseguenza avviavamo la procedura anticontaminazione chiudendo i DPI negli appositi sacchi pronti per essere inviati in sede centrale. Avviate pratiche di diffida a tutti i proprietari del capannone.”
Essendo andati perduti od irreversibilmente danneggiati i beni delle attrici ne chiedevano il ristoro ad ed alla sua assicurazione, anche sulla base di una perizia di parte. , senza nulla P_1 ottenere donde l'odierno giudizio.
Si è costituita che in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare P_1 in causa la propria compagnia assicuratrice e di esserne manlevata.
Nel merito e quanto ai fatti confermava che nella notte del 2.5.2019, nel capannone da sé condotto in locazione si verificava un gravissimo incendio, divampato dal suo interno, che causava la distruzione pressochè totale dell'edificio e del materiale ivi contenuto, danneggiando anche gli immobili adiacenti.Le macerie dell'edificio crollato a causa dell'incendio seppellivano tutti i beni aziendali della e la merce dei Controparte_1 clienti in deposito, costituita per lo più da materassi, cuscini, documentazione contabile e prodotti di cosmetica.L'incendio si propagava anche ai capannoni attigui a quello della
[...] tra cui quello condotto in locazione dalla P_1 Controparte_8
apriva il sinistro presso di fatto la
[...] Controparte_9 compagnia disattendeva le proprie obbligazioni contrattuali, procrastinando ingiustificatamente la definizione del sinistro ed assumendo dapprima l'impossibilità di accedere all'area da parte dei periti (che invece vi avrebbero avuto accesso), poi la mancata messa in sicurezza del sito e la persistenza di macerie
Pur tuttavia contestava l'entità dei danni lamentati dalle attrici ed in particolare P_1 che all'interno del capannone condotto in locazione da Parte_1
pag. 4/9 fosse depositata la merce descritta e per il valore indicato Parte_1 nell'atto introduttivo del giudizio dalle ricorrenti, oltre ai costi ulteriori eziologicamente connessi all'evento, contestando la perizia redatta dall'arch.
. Per_1
Quanto ad – che sosteneva l'inoperatività Parte_2 della propria polizza assicurativa (coprendo i danni subiti in caso di incendio ma non per le merci presso terzi) - ne chiedeva l'esibizione in giudizio , contestando in ogni caso anche il danno da questa lamentato.
Si è costituita altresì, su chiamata in manleva di parte convenuta, Controparte_2 non contestando né l'operatività della polizza con né l'an dei fatti, ma solo la Parte_1 circostanza che effettivamente tali fossero i beni effettivamente presenti all'interno del capannone nonché il valore dei relativi danni, e chiedendo comunque che in caso di manleva essa fosse limitata a quanto previsto dalla polizza.
Nel corso del giudizio venivano sentiti alcuni testimoni ed ammessa la CT, quindi all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa la causa oralmente.
La domanda giudiziale può essere parzialmente accolta.
Vanno in primo luogo richiamati alcuni principi generali in materia di responsabilità ex art.2051 c.c., in relazione alla quale il custode , è tenuto all'adozione di tutte le misure necessarie perché le cose in custodia non rechino pregiudizio a terzi, con un generale obbligo di vigilanza e manutenzione delle stesse in buono stato.
L'art.2051 c.c. introduce una presunzione di responsabilità che ammette prova liberatoria limitatamente alla dimostrazione del caso fortuito, vale a dire un evento del tutto estraneo alla volontà del custode ed in grado di determinare causalmente , in maniera indipendente dal primo , l'evento dannoso (cass.
8.5.2013 n.10898)
Sotto tale profilo probatorio poi la giurisprudenza, di legittimità e merito, ha in generale affermato che la responsabilità ex art.2051 c.c si arresta dinanzi all'uso improprio delle cose da parte del danneggiato, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque , sicchè siffatta utilizzazione esclude il nesso causale agli effetti dell'art.2051 c.c. medesimo (Cass. 10.10.2008 n.25029)
Il caso fortuito poi può identificarsi anche col fatto del terzo, il quale ha avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno ( Cass. 23.10.98 n.105569) avuto riguardo in tal caso alla diligenza dal medesimo prestata secondo il grado dell'id quod plerumque accidit. Così che il fatto del terzo, secondo il grado di colpa dello stesso, sarà valutabile ai sensi dell'art.1227 comma 1 , fino a giungere – nel suo grado più alto- ad escludere la responsabilità del custode ( Cass. 15779/ 2006)
Infine , sotto il profilo probatorio si è affermato che, in caso di danni a terzi derivanti pag. 5/9 dall'incendio di un immobile condotto in locazione, la responsabilità per danno cagionato da cose in custodia si configura a carico di entrambi – proprietario e conduttore e salvo rivalsa nei rapporti interni ( Cass. 5245 del 15.3.2004) - allorchè nessuno dei due sia stato in grado di dimostrare che la causa autonoma dell'incendio è da ravvisare nella violazione da parte dell'altro dello specifico dovere di vigilanza ad esso incombente ( Cass. 27.11.2014 n.25503).
Ciò premesso si osserva che nella fattispecie all'esame non è in realtà in discussione né la relazione di custodia con l'immobile da parte ci ( che nulla ha obiettato in proposito) né P_1 il nesso causale col danno all'immobile condotto in locazione da Parte_1
Tanto risulta dalla relazione dei Vigili del fuoco come sopra richiamata – la quale, come noto, in difetto di impugnazione di falso fa piena prova – laddove si afferma anche che in loco non vi erano dispositivi antincendi, o ed altresì dalla relazione di CT .
La contestazione delle parti convenute è invece duplice ed ulteriore e riguarda come già anticipato sia la presenza nel capannone locato ad dei beni di cui si lamenta il Parte_1 danneggiamento sia la quantificazione del relativo danno.
Sotto il primo profilo debbono allora richiamarsi gli esiti dell'ìstruttoria orale ed in particolare le dichiarazioni dei due tecnici che ebbero ad effettuare sopralluogo ove la merce si trovava stoccata.
Il teste ha sostanzialmente confermato di aver effettuato l'accesso sia sul luogo del Per_1 sinistro verificando che il capannone ed il contenuto ed i beni ivi presenti erano coperti di polvere sottile di colore nero, che poi le merci presenti in magazzino nel corso dei due accessi presentavano le stesse fuliggini ed infine che dette merci corrispondevano a quelle di cui alla documentazione in atti.
Il teste , il perito assicurativo , ha a sua volta dichiarato sulle stesse circostanze: Tes_1
3)Sì ADR L'ho visto personalmente, ho fatto due sopralluoghi
4)sì, la merce maggiormente interessata era quella posta nelle scaffalature più alte, e poi a scendere meno
5) Non sono in grado di dire se la merce presente nel capannone corrisponde a quella indicata nei documenti che mi si rammostrano, è vero che c'erano distributori automatici nuovi ed usati e anche bicchieri, cialde, ecc…
6)sicuramente è stato fatto, il sig. non so chi sia, il periodo corrisponde circa Testimone_2
8)L'Avvocato l'ho riconosciuta, degli altri signori non conosco il nome, c'erano i due titolari ADR l'Avv. Izzo chiede se era presente anche l'Ing. , il testimone conferma Per_1
12)Questa merce era ricoperta di fumo e fuliggine. I generi alimentari, biccchieri, palette, ecc.. era dentro scatoloni mentre i distributori vecchi non erano protetti in alcun modo, quelli nuovi o rigenerati avevano una pellicola protettiva. I beni di cui al capitolo avevano questa problematica, da qui ad accertare che fossero contaminati in toto o in parte da polvere di amianto non lo so, certo da fumo e fuliggine. L'acqua non la ricordo. Io non ho accertato danni ho visto fuliggine. ADR Non so dire quanti fossero i distributori incellophanati. ADR Ho visto i pag. 6/9 distributori incellophanati nel luogo del sinistro. ADR presumo che fossero gli stessi presenti nell'immobile dove sono stati trasferiti
Sulla base di tali dichiarazioni è possibile riscontrare l'assunto di parte attrice circa la presenza nel capannone della merce di cui si lamenta il danno. In particolare il teste conferma Tes_1 quanto già dichiarato dal e cioè che c'erano distributori automatici nuovi ed usati ed Per_1 anche bicchieri , cialde etc.
Pur non sapendo precisarne il contenuto ( e la identità rispetto alla documentazione fiscale) ha confermato che erano pieni di fuliggine e “presumo fossero gli stessi presenti nell'immobile..”
.
Il consulente tecnico ha poi effettuato la sua valutazione sulla base di detta documentazione ( come del resto autorizzato in sede di incarico e non contestato dalle parti nella stessa sede) e dunque deve sotto tale profilo escludersi qualunque profilo di nullità della CT.
Quanto alla censura di una valutazione cautelativa da parte del geom. che P_10 certamente non attiene a profili di nullità della consulenza) , si osserva che è semmai nei poteri del giudice , sulla base degli elementi forniti dal CT, procedere ad una valutazione complessiva delle risultanze , specie laddove sia certo il danno ma non la sua entità ( Cfr cass. sent.8178 del 14.3.2022).
E dunque , a fronte da un lato delle risultanze orali, dall'altro della CT si ritiene che debba essere riconosciuto ad per intero il danno relativo ai distributori nuovi ( e.128.183,90 Pt_2
) ed usati (e.10.560,00) essendo stata dimostrata l'antieconomicità di un'eventuale riparazione
.
I distributori erano in loco , sono stati danneggiati e la valutazione del perito è stata fatta sulla base della documentazione fiscale in atti ( si osserva al proposito che i DDT prevedono la consegna in Vignate via del lavoro , il diverso indirizzo avendo riguardo verosimilmente alla sede legale della società; inoltre è agli atti documentazione come il libro cespiti e l'inventario che ne avallano l'esistenza)
Quanto alla merce , avuto riguardo da un lato all'impossibilità di accertane l'esatto valore ma tenuto conto della predetta documentazione , può procedersi con valutazione equitativa alla determinazione del danno nella misura della metà di quanto richiesto e pari ad euro 21.700,00
Viceversa quanto ai danni connessi allo smaltimento e stoccaggio nonchè all'intervento di risultano idoneamente documentate le spese sostenute le spese per lo Parte_3 smaltimento merce pari ad euro 4782,00 ( doc. 39), per il resto essendo prodotti solo i contratti quanto ai canoni di deposito, preventivo quanto a ed una proforma Parte_3 relativamente all'ing . Per_1
Venendo ad la stessa ha dato atto che per il danno alle merci è stata Parte_1 interamente risarcita dalla propria assicurazione.
Quanto alle ulteriori richieste si ripete quanto già a proposito di circa la mera Pt_2
pag. 7/9 documentazione dei contratti ma non dei pagamenti dei canoni e del preventivo per
. Parte_3
Viceversa vi è prova delle spese sostenute per la movimentazione della merce ( fatt.. Per_2 pari ad euro 2500,00 e per muletto pari ad euro 450,00) ,
In definitiva i danni che deve corrispondere alle attrici per i fatti di cui è causa P_1 corrispondono complessivamente ad euro 165.225,90 in favore di e 2950,00 in favore Pt_2 di . Parte_1
Inoltre deve essere dichiarata tenuta a manlevare di quanto Controparte_2 P_1 condannata a pagare in loro favore.
La polizza è operante in forza della garanzia per responsabilità civile verso terzi ( con un massimale sino a 750.000,00 euro) ed in forza della clausola di cui all'art 4.9.4. del contratto P_ che sostanzialmente non contesta
La domanda di manleva può dunque essere accolta e rigettate le domande ed eccezioni di P_
.
Per la regola della soccombenza , le spese degli attori vanno poste a carico di oltre alle P_1 spese di CT come liquidate da separato decreto e si liquidano in dispositivo per quattro fasi e su valori media
Parimenti per la regola della soccombenza va condannata al pagamento Controparte_2 delle spese in favore di per quattro fasi e su valori medi, come liquidate in dispositivo P_1
P.Q.M.
Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- ACCERTA la responsabilità ex art 2051 c.c. di per i fatti di cui è causa e Controparte_1 conseguentemente la
-CONDANNA al risarcimento dei danni in favore degli attori per la somma di euro 165.225,90 in favore di , e per la somma di euro 2950,00 in favore di Parte_2 Parte_1
DICHIARA tenuta a manlevare di quanto condannata a Controparte_2 Controparte_1 pagare agli attori in virtù della presente sentenza e la condanna ai relativi pagamenti
RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore degli attori pari ad euro P_1
14.000,00 per compensi oltre accessori per legge
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in Controparte_2 P_1 euro 14.000,00 per compensi oltre accessori per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Luigi Vismara
pag. 8/9 Così deciso in Monza il 11.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 9/9