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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/10/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 895/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRECO SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio. dell'avv. PEPOLI Controparte_1 P.IVA_1
ER ( ) VIA XXIII SETTEMBRE 1845 RIMINI;
C.F._2 CP_2
( ) PIAZZA FALCONE E BORSELLINO N. 18 47814 BELLARIA IGEA C.F._3
MARINA; ,
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GIRARDI EA e dell'avv. CP_3 P.IVA_2
CO EA ( ) VIA BRENNERO 139 TRENTO;
elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA BRENNERO 139 38121 TRENTO presso il difensore avv. GIRARDI EA
ZO TO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore deduceva, in citazione, di aver soggiornato presso il sito in Parte_1 Controparte_4
Bellaria-Igea Marina (RN), Via Trau 4, dal 30.07.2020 al 5.08.2020. Il giorno 31.07.2020 si trovava, unitamente alla sua compagna, , nell'area terrazzata, sita all'ultimo piano della struttura Parte_2 alberghiera, ove era collocata una vasca idromassaggio ad utilizzo esclusivo degli ospiti dell'albergo.
Esponeva inoltre che erano entrambi immersi nella vasca idromassaggio e il pulsante di accensione della vasca idromassaggio era situato a metri 3 circa dalla vasca stessa, sicché per entrare ed uscire dalla vasca era necessario usufruire di una scala costituita da gradini di ingresso e percorre a piedi un pagina 1 di 11 tratto di circa metri 3,5. I gradini della scala in questione erano privi di dispositivi di sicurezza costituiti da materiale antisdrucciolo e antiscivolo. La scala di ingresso e di discesa in vasca era priva di mancorrente d'appoggio. Esauritosi il tempo di accensione della vasca idromassaggio, il si Pt_1
accingeva ad uscire dalla stessa per andare a riaccendere la pulsantiera e riattivare la funzionalità dell'idromassaggio quando perdeva aderenza ai gradini ed in assenza del mancorrente d'appoggio, rovinava al suolo. La caduta causava forti trauma e dolore alla caviglia destra ed alla tibia.
Resosi conto della gravità del proprio stato di salute, il veniva tradotto da al P.S. Pt_1 CP_1
Azienda USL della Romagna e veniva rinviato il giorno successivo al P.S. dell'Ospedale di Cesenatico per effettuare gli esami diagnostici ove veniva diagnosticata la frattura spiroide composta del malleolo peroneale della gamba destra e la tumefazione dei tessuti molli perimalleolari peroneali nonché
l'infrazione corticale del malleolo tibiale laterale.
Conseguentemente invocava la responsabilità della struttura alberghiera ex art. 2050 e 2051 cc. In particolare deduceva che il danno patito era stato causato dalla caduta accidentale da una rampa di scale facente parte della struttura di una vasca idromassaggio priva non solo dei dispositivi di sicurezza antiscivolo, ma, circostanza ancor più grave, totalmente sprovvista di idoneo mancorrente d'appoggio il quale, era stato precedentemente rimosso e mai più ripristinato.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Nel merito - Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
in persona dei legali rappresentanti pro tempore e Controparte_1 CP_1 CP_1
, con sede legale in Bellaria-Igea Marina (RN), Via Trau 4, P.IVA , in ordine alla
[...] P.IVA_1 causazione del sinistro occorso in data 31.07.2020 di cui in premessa, e per l'effetto - in via principale ai sensi degli artt. 2050 e 2051 cod.civ. ed in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., condannare la parte convenuta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti per complessivi euro 14.468,50 – comprensivi di danno non patrimoniale e delle spese sostenute – ovvero per la diversa somma determinanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro al soddisfo. …”.
La società convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della società assicuratrice per essere tenuta indenne qualora all'esito del processo si fosse CP_3 accertato il diritto dell'attore a conseguire il risarcimento del danno. Contestava poi la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum chiedendone il rigetto.
Per effetto della conseguente chiamata in causa si costituiva in giudizio Nel merito CP_3
eccepiva la infondatezza della domanda attorea evidenziando che l'occorso doveva ritenersi pagina 2 di 11 riconducibile alla esclusiva o quantomeno concorrente responsabilità dell'attore ed evidenziava la necessità che si tenesse conto che la polizza prevedeva una franchigia di euro 200,00.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di prove orali e CTU medico-legale.
Inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 cc, si rammenta che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte convenuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità
(Cass. n. 1947/94, n. 5031/98).
Infatti secondo l'orientamento espresso in numerose occasioni dalla S.C., “la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”. (cfr. Cass. n. 2563/2007; n. 4279/2008; n.
4476/2011).
Ciò premesso, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia si fonda, da un lato, nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto in essa e dall'altro, nell'esistenza di un concreto potere fisico del custode sulla cosa ossia di una effettiva relazione di custodia intercorrente tra il soggetto e la cosa. In presenza di questi due elementi l'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità dell'evento dannoso che può essere vinta solo dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 20427/2008; n. 5578/2003; n. 5031/1998).
Pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due indicati requisiti sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere pagina 3 di 11 di indicare e provare che la causa del danno sia estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota, (Cass. n. 30776/2017), con la precisazione che ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, incombe, altresì, sull'attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (cfr.
Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016).
Ferma, dunque, la natura oggettiva (e non presunta) della responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza da questi tenuta.
Come chiarito, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20943/2022,
“Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.”.
Dunque, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr SS.UU. n. 20943/2022 cit.).
Nel confermare tali principi, la giurisprudenza successiva ha avuto modo, ulteriormente, di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente
(sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile e imprevenibile da parte del custode
(cfr. Cass. civ. Sez. III, sent., 27/04/2023, n. 11152).
pagina 4 di 11 La sentenza da ultimo citata ha inoltre osservato che “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art.
41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato”.
Poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la "causalità della res" nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta "vicinanza della prova"), e non già il custode a doverla escludere. È pacifico, inoltre, che l'accertamento della dinamica degli eventi e della sussistenza del nesso causale possa essere operato dal giudice sulla base di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.: si esprime in tal senso
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 05/09/2016, n. 17625, affermando che “In tema di responsabilità per cose in custodia, la pericolosità della cosa che ha cagionato danno non è un elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno”.
Alla luce di quanto esposto circa la specifica ricostruzione del sinistro de quo, il teste oculare escusso, compagna dell'attore, ha confermato la dinamica dedotta in citazione.
La circostanza in sé della caduta non è stata smentita dalla parte convenuta e dalla terza chiamata che deducono che la vasca idromassaggio posta sul tetto della struttura ricettiva era munita di appositi corrimano in acciaio, sia per l'uscita che per la discesa dalla stessa e che le piastrelle che rivestivano gli scalini dell'idromassaggio presentavano una superficie “anti-scivolo” costituita da apposite scanalature orizzontali. La convenuta e la terza chiamata hanno assunto l'esclusiva responsabile dell'attore nella determinazione dell'evento dannoso per cui è qui causa per imprudenza e per l'omessa adozione di tutte le cautele richieste dal contesto.
Dalla documentazione versata in atti e dall'istruttoria orale espletata è risultato che uno dei due mancorrenti non risultava installato al momento del sinistro.
pagina 5 di 11 Ebbene, tali elementi appaiono sufficienti a considerare provata la verificazione della caduta mentre l'attore scendeva i gradini facenti parte della struttura di una vasca idromassaggio presente all'interno del sprovvista di uno dei due mancorrenti (v. in particolare materiale fotografico Controparte_4
versato in atti da parte attrice da cui si evince la presenza di n. 4 buchi nella pavimentazione del gradino dal quale si presume essersi staccato il mancorrente).
L'idoneità di una simile caduta a causare un infortunio come quello subito dall'attore è stata del resto confermata dal CTU dott. che ha affermato che “l'evento traumatico del giorno 31 luglio 2020, Per_1
così come riferitomi, è stato la causa unica diretta ed immediata delle lesioni di cui al giudizio diagnostico”.
Quanto alle circostanze in cui la caduta si è verificata, appare del tutto verosimile che l'attore sia scivolato mentre usciva dalla vasca idromassaggio e non sia riuscito a mantenere l'equilibrio per mancanza di uno dei due mancorrenti di accesso alla vasca medesima.
Invero, a prescindere dalle caratteristiche del gradino – che, secondo l'attrice, non presentava una superficie “anti-scivolo”, mentre secondo la convenuta e la terza chiamata era dotato di caratteristiche atte a garantire la sicurezza degli utenti – costituisce fatto notorio che l'ingresso o l'uscita in vasche o piscine porta con sé il rischio di scivolamento per il minore attrito del piede su una superficie bagnata.
In tale contesto, l'assenza del sostegno nella vasca in questione (corrimano, maniglia etc.), che consentisse agli utenti di aggrapparsi, a parere di questo Giudice è idonea a rendere la struttura insidiosa, a prescindere da una espressa obbligatorietà di detti presidi e anche a prescindere dalla circostanza che l'idromassaggio in quel momento fosse o meno in funzione.
Questa deduzione costituisce elemento di regolarità causale, in quanto, secondo una massima d'esperienza comunemente accettata, la persona che perde l'equilibrio al momento di immergersi o di uscire da una vasca e non ha alcun sostegno a cui tenersi rischia di cadere.
Una volta così delineata la sussistenza di una insidia nella struttura ove si è verificato il sinistro ed essendo incontestato il rapporto di custodia in capo alla convenuta, spetta a quest'ultima, stante il disposto dell'art. 2051 del Codice civile, dare la prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità che, come sopra si è accennato, è identificabile anche nella stessa condotta del danneggiato.
Questa prova non è stata fornita, dal momento che non è stata prospettata alcuna circostanza anomala o imprevedibile, né nel comportamento dell'attore né da parte di soggetti terzi, tale da escludere la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
pagina 6 di 11 Tuttavia si rammenta che, secondo un orientamento costante e pacifico, se la condotta colposa del danneggiato non è idonea da sola ad interrompere il nesso eziologico, questa potrà integrare la fattispecie del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c., applicabile alla responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo operato dall'art. 2056 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della condotta ascrivibile al danneggiato (Cass. Civ., n. 3389/15; Cass. Civ., n. 11227/08; Cass. Civ., n. 17471/07).
Nel caso di specie l'assenza di uno dei due sostegni nella vasca idromassaggio era del tutto visibile e ciò avrebbe dovuto indurre l'attore ad uscire con maggiore prudenza, posto che in tali circostanze il rischio di perdere l'equilibrio e cadere è ben noto a tutti.
Ebbene parte attrice avrebbe dovuto adottare maggiori cautele nell'uscita dalla vasca, appoggiando il piede con circospezione.
La condotta imprudente dell'attore è inquadrabile nell'ambito della disciplina del concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. ai sensi del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa
e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, norma che esclude che il creditore danneggiato possa ottenere la riparazione per quella parte di danno che ha causato con il proprio comportamento colposo.
In particolare, considerate le circostanze del caso concreto, la responsabilità per l'infortunio occorso all'attore deve essere attribuita nella misura del 50% alla presenza dell'insidia e per il restante 50% alla condotta colposa dello stesso danneggiato, percentuale della quale dovranno essere ridotti gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno.
Venendo alla quantificazione dei pregiudizi allegati dall'attore per quanto concerne i danni conseguenti alle lesioni fisiche riportate dal medesimo, ci si riporta alle conclusioni della CTU medico-legale, in quanto immuni da vizi logico-giuridici.
Conseguentemente, sulla base delle conclusioni della Ctu, per le menomazioni subite, deve riconoscersi a parte attrice un danno biologico permanente del 3% per cento.
Alla luce dell'evoluzione clinica documentata in atti, devono, altresì, essere riconosciuti a parte attrice giorni 30 di I.T.P. al 75% , giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25%.
Pertanto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età che il danneggiato aveva al momento del sinistro alla luce della tipologia delle lesioni riportate dallo stesso e descritte nella relazione del Ctu, si ritiene equo liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale nelle seguenti somme:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
pagina 7 di 11 Età del danneggiato alla data del sinistro 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 3.292,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.115,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 5.761,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 4.312,50
Spese mediche € 829,00
Totale generale: € 9.256,50
Totale con personalizzazione massima € 10.902,50
Quanto alla richiesta di parte attrice di una personalizzazione, in assenza di adeguata allegazione e prova dei relativi presupposti essa non può essere riconosciuta.
È indubbio, dunque, che la somma sopra riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale tenga già conto sia della componente della sofferenza soggettiva, sia di quella della compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate, dovendosi solo accertare se sussistano i presupposti per una personalizzazione della liquidazione, in considerazione delle specifiche ripercussioni lamentate dal danneggiato.
pagina 8 di 11 Nel caso di specie, l'attore non ha allegato se non in termini assolutamente generici le ulteriori conseguenze negative, in termini di sofferenza e di danni alla sfera dinamico-relazionale, che gli sarebbero derivati a causa del sinistro, diverse da quelle già considerate nella liquidazione del danno da invalidità temporanea e permanente.
Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto congrue e attinenti le spese mediche documentate per
€ 829,00, che vanno pertanto riconosciuti.
In conclusione, il danno subito dall'attore deve essere definitivamente quantificato in € 10.902,50 di cui il 50%, pari ad € 5.451,25, da porre a carico della convenuta in ragione del riconosciuto concorso di colpa.
Su tale somma andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro, ovvero dall'esborso (per le spese), alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro, ovvero dall'esborso fino alla presente decisione (cfr. in termini Cass. SU 1712/95).
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
La terza chiamata ha eccepito la violazione da parte della convenuta CP_3 Controparte_1 del patto di “gestione delle vertenze di danno e spese legali” di cui all'art. 4 della sezione D –
[...]
Responsabilità civile della Polizza in forza del quale la Compagnia si occupa della gestione delle vertenze giudiziali in nome dell'assicurato direttamente designando un legale di fiducia incaricato di azionare giudizialmente tutti i diritti e le azioni spettanti all'assicurato medesimo.
Nel caso di specie l'assicurato non si è avvalso dei legali designati dalla convenuta compagnia di assicurazioni.
Orbene, la Corte di Cassazione (Cass., 19.2.2020, n. 4202) ha ritenuto che il patto di gestione della lite non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 1917 c.c., co. 3° (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio.
Tuttavia ha osservato che detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale.
pagina 9 di 11 A giustificare, quindi, l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto.
La Compagnia non può pretendere che l'assicurato debba con lei concordare la nomina del legale e dei tecnici che l'hanno assistita, in quanto il patto di gestione della lite dovrà intendersi operante tra le parti soltanto ove la Compagnia abbia inteso assumere la gestione della lite.
Una clausola contrattuale che consenta all'assicuratore di non gestire la lite e di rifiutare il pagamento delle spese legali e tecniche di professionisti incaricati dall'assicurato sarebbe pertanto nulla, in quanto si tradurrebbe in un limite al diritto riconosciuto dall'art. 1917 co. 3 all'assicurato (Così Cass,
19.2.2020, n. 4202, cit;
Cass., 17.11.1976, n. 4276).
Una volta appreso che parte convenuta aveva nominato proprio legale e consulenti di parte, la
Compagnia, tenuta ad un comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.) ed all'esecuzione del contratto secondo il sovrano principio della buona fede, imposto dall'art. 1375 cc, avrebbe dovuto rendere edotta l'assicurata che tali designazioni costituivano palese violazione del patto di gestione della lite.
Del resto, secondo la giurisprudenza, “il patto di gestione della lite contenuto nella polizza di assicurazione della responsabilità civile ha una configurazione giuridica atipica, in cui predominano i caratteri dell'attività concordata, dell'interesse reciproco e dell'aleatorietà” (Cass., 17.11.1994, n. 9744;
Trib. Pescara, 28.4.1982), con la precisazione che “nel contratto di assicurazione di tutela giudiziaria, il mandato di gestione della lite conferito all'assicuratore non incide sulla natura giuridica del contratto, la cui causa deve rinvenirsi essenzialmente nella copertura del rischio di dover pagare spese legali e peritali” (Trib. Torino, 29.3.1990). Ne consegue che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il patto di gestione della lite comporta, a seguito dell'evento, il diritto dell'assicuratore di pretendere dall'assicurato un mandato ad lites nei confronti di legale di propria fiducia, nonché il dovere dell'assicurato di conferire tale mandato”. Ove l'assicuratore non faccia valere, dopo la nomina autonoma da parte dell'assicurato, il patto di gestione della lite, l'assicuratore non può esimersi dall'onere delle spese di difesa, secondo i criteri dettati dall'art. 1917 co. 3 c.c.; ciò anche in caso di contraria clausola di polizza, stante l'invalidità della medesima, ai sensi dell'art. 1932 c.c., ove pregiudichi i diritti riconosciuti all'assicurato dal citato co. 3 dell'art. 1917 c.c. (Cass. 17.11.1976 n.
4276).
pagina 10 di 11 Ne consegue che, in tal caso, l'assicuratore non potrà sottrarsi all'obbligo di rimborso previsto a suo carico dall'art.1917 co.3° cc. invocando l'esonero contenuto nel patto di cui non si è a tempo debito avvalso.
Deve, invece, rimanere a carico dell'assicurato la franchigia di euro 200,00 prevista in contratto, sulla base delle condizioni generali di polizza.
Le spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, al netto del riconosciuto concorso di colpa, e devono essere poste a carico della convenuta nella misura dei 2/3, con compensazione per il restante 1/3, visto l'accoglimento solo parziale della domanda.
Le spese di CTU, già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta in ragione della prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara la responsabilità della convenuta nella misura del 50% per l'evento dannoso occorso all'attrice e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni a favore di , che si liquidano nella somma di € 5.451,25, oltre rivalutazione e Parte_1
interessi come da motivazione;
2. condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite nella misura dei 2/3, che si liquidano per l'intero in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Silvia Greco e RA Di RA dichiaratisi antistatari;
3. pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico della convenuta;
4. in accoglimento della domanda di manleva, condanna a mantenere indenne il CP_3
convenuto, in forza del rapporto assicurativo tra le parti e detratta la franchigia contrattualmente prevista, quale somma destinata a rimanere a carico dell'assicurato;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,ultimo comma.
Rimini, 7 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 895/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRECO SILVIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio. dell'avv. PEPOLI Controparte_1 P.IVA_1
ER ( ) VIA XXIII SETTEMBRE 1845 RIMINI;
C.F._2 CP_2
( ) PIAZZA FALCONE E BORSELLINO N. 18 47814 BELLARIA IGEA C.F._3
MARINA; ,
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. GIRARDI EA e dell'avv. CP_3 P.IVA_2
CO EA ( ) VIA BRENNERO 139 TRENTO;
elettivamente C.F._4 domiciliato in VIA BRENNERO 139 38121 TRENTO presso il difensore avv. GIRARDI EA
ZO TO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attore deduceva, in citazione, di aver soggiornato presso il sito in Parte_1 Controparte_4
Bellaria-Igea Marina (RN), Via Trau 4, dal 30.07.2020 al 5.08.2020. Il giorno 31.07.2020 si trovava, unitamente alla sua compagna, , nell'area terrazzata, sita all'ultimo piano della struttura Parte_2 alberghiera, ove era collocata una vasca idromassaggio ad utilizzo esclusivo degli ospiti dell'albergo.
Esponeva inoltre che erano entrambi immersi nella vasca idromassaggio e il pulsante di accensione della vasca idromassaggio era situato a metri 3 circa dalla vasca stessa, sicché per entrare ed uscire dalla vasca era necessario usufruire di una scala costituita da gradini di ingresso e percorre a piedi un pagina 1 di 11 tratto di circa metri 3,5. I gradini della scala in questione erano privi di dispositivi di sicurezza costituiti da materiale antisdrucciolo e antiscivolo. La scala di ingresso e di discesa in vasca era priva di mancorrente d'appoggio. Esauritosi il tempo di accensione della vasca idromassaggio, il si Pt_1
accingeva ad uscire dalla stessa per andare a riaccendere la pulsantiera e riattivare la funzionalità dell'idromassaggio quando perdeva aderenza ai gradini ed in assenza del mancorrente d'appoggio, rovinava al suolo. La caduta causava forti trauma e dolore alla caviglia destra ed alla tibia.
Resosi conto della gravità del proprio stato di salute, il veniva tradotto da al P.S. Pt_1 CP_1
Azienda USL della Romagna e veniva rinviato il giorno successivo al P.S. dell'Ospedale di Cesenatico per effettuare gli esami diagnostici ove veniva diagnosticata la frattura spiroide composta del malleolo peroneale della gamba destra e la tumefazione dei tessuti molli perimalleolari peroneali nonché
l'infrazione corticale del malleolo tibiale laterale.
Conseguentemente invocava la responsabilità della struttura alberghiera ex art. 2050 e 2051 cc. In particolare deduceva che il danno patito era stato causato dalla caduta accidentale da una rampa di scale facente parte della struttura di una vasca idromassaggio priva non solo dei dispositivi di sicurezza antiscivolo, ma, circostanza ancor più grave, totalmente sprovvista di idoneo mancorrente d'appoggio il quale, era stato precedentemente rimosso e mai più ripristinato.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Nel merito - Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
in persona dei legali rappresentanti pro tempore e Controparte_1 CP_1 CP_1
, con sede legale in Bellaria-Igea Marina (RN), Via Trau 4, P.IVA , in ordine alla
[...] P.IVA_1 causazione del sinistro occorso in data 31.07.2020 di cui in premessa, e per l'effetto - in via principale ai sensi degli artt. 2050 e 2051 cod.civ. ed in via subordinata ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., condannare la parte convenuta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti per complessivi euro 14.468,50 – comprensivi di danno non patrimoniale e delle spese sostenute – ovvero per la diversa somma determinanda in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro al soddisfo. …”.
La società convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della società assicuratrice per essere tenuta indenne qualora all'esito del processo si fosse CP_3 accertato il diritto dell'attore a conseguire il risarcimento del danno. Contestava poi la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum chiedendone il rigetto.
Per effetto della conseguente chiamata in causa si costituiva in giudizio Nel merito CP_3
eccepiva la infondatezza della domanda attorea evidenziando che l'occorso doveva ritenersi pagina 2 di 11 riconducibile alla esclusiva o quantomeno concorrente responsabilità dell'attore ed evidenziava la necessità che si tenesse conto che la polizza prevedeva una franchigia di euro 200,00.
La causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di prove orali e CTU medico-legale.
Inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 cc, si rammenta che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte convenuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità
(Cass. n. 1947/94, n. 5031/98).
Infatti secondo l'orientamento espresso in numerose occasioni dalla S.C., “la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”. (cfr. Cass. n. 2563/2007; n. 4279/2008; n.
4476/2011).
Ciò premesso, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia si fonda, da un lato, nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto in essa e dall'altro, nell'esistenza di un concreto potere fisico del custode sulla cosa ossia di una effettiva relazione di custodia intercorrente tra il soggetto e la cosa. In presenza di questi due elementi l'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità dell'evento dannoso che può essere vinta solo dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 20427/2008; n. 5578/2003; n. 5031/1998).
Pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due indicati requisiti sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere pagina 3 di 11 di indicare e provare che la causa del danno sia estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota, (Cass. n. 30776/2017), con la precisazione che ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, incombe, altresì, sull'attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (cfr.
Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016).
Ferma, dunque, la natura oggettiva (e non presunta) della responsabilità ex art. 2051 c.c., grava sul custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza da questi tenuta.
Come chiarito, di recente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20943/2022,
“Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.”.
Dunque, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (cfr SS.UU. n. 20943/2022 cit.).
Nel confermare tali principi, la giurisprudenza successiva ha avuto modo, ulteriormente, di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente
(sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile e imprevenibile da parte del custode
(cfr. Cass. civ. Sez. III, sent., 27/04/2023, n. 11152).
pagina 4 di 11 La sentenza da ultimo citata ha inoltre osservato che “sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) "interruzione del nesso tra cosa e danno", bensì alla luce del principio disciplinato dall'art.
41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico. Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poiché, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si sarebbe verificato”.
Poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la "causalità della res" nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta "vicinanza della prova"), e non già il custode a doverla escludere. È pacifico, inoltre, che l'accertamento della dinamica degli eventi e della sussistenza del nesso causale possa essere operato dal giudice sulla base di presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.: si esprime in tal senso
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 05/09/2016, n. 17625, affermando che “In tema di responsabilità per cose in custodia, la pericolosità della cosa che ha cagionato danno non è un elemento costitutivo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ma è semplicemente un indizio dal quale desumere, ex art. 2727 c.c., la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno: nel senso che quando questo si assume provocato da una cosa priva di intrinseco dinamismo, dal fatto noto che quella cosa fosse pericolosa il giudice può risalire al fatto ignorato dell'esistenza del nesso di causa;
mentre dal fatto noto che non lo fosse potrà risalire al fatto ignorato che sia stata la distrazione della vittima a provocare il danno”.
Alla luce di quanto esposto circa la specifica ricostruzione del sinistro de quo, il teste oculare escusso, compagna dell'attore, ha confermato la dinamica dedotta in citazione.
La circostanza in sé della caduta non è stata smentita dalla parte convenuta e dalla terza chiamata che deducono che la vasca idromassaggio posta sul tetto della struttura ricettiva era munita di appositi corrimano in acciaio, sia per l'uscita che per la discesa dalla stessa e che le piastrelle che rivestivano gli scalini dell'idromassaggio presentavano una superficie “anti-scivolo” costituita da apposite scanalature orizzontali. La convenuta e la terza chiamata hanno assunto l'esclusiva responsabile dell'attore nella determinazione dell'evento dannoso per cui è qui causa per imprudenza e per l'omessa adozione di tutte le cautele richieste dal contesto.
Dalla documentazione versata in atti e dall'istruttoria orale espletata è risultato che uno dei due mancorrenti non risultava installato al momento del sinistro.
pagina 5 di 11 Ebbene, tali elementi appaiono sufficienti a considerare provata la verificazione della caduta mentre l'attore scendeva i gradini facenti parte della struttura di una vasca idromassaggio presente all'interno del sprovvista di uno dei due mancorrenti (v. in particolare materiale fotografico Controparte_4
versato in atti da parte attrice da cui si evince la presenza di n. 4 buchi nella pavimentazione del gradino dal quale si presume essersi staccato il mancorrente).
L'idoneità di una simile caduta a causare un infortunio come quello subito dall'attore è stata del resto confermata dal CTU dott. che ha affermato che “l'evento traumatico del giorno 31 luglio 2020, Per_1
così come riferitomi, è stato la causa unica diretta ed immediata delle lesioni di cui al giudizio diagnostico”.
Quanto alle circostanze in cui la caduta si è verificata, appare del tutto verosimile che l'attore sia scivolato mentre usciva dalla vasca idromassaggio e non sia riuscito a mantenere l'equilibrio per mancanza di uno dei due mancorrenti di accesso alla vasca medesima.
Invero, a prescindere dalle caratteristiche del gradino – che, secondo l'attrice, non presentava una superficie “anti-scivolo”, mentre secondo la convenuta e la terza chiamata era dotato di caratteristiche atte a garantire la sicurezza degli utenti – costituisce fatto notorio che l'ingresso o l'uscita in vasche o piscine porta con sé il rischio di scivolamento per il minore attrito del piede su una superficie bagnata.
In tale contesto, l'assenza del sostegno nella vasca in questione (corrimano, maniglia etc.), che consentisse agli utenti di aggrapparsi, a parere di questo Giudice è idonea a rendere la struttura insidiosa, a prescindere da una espressa obbligatorietà di detti presidi e anche a prescindere dalla circostanza che l'idromassaggio in quel momento fosse o meno in funzione.
Questa deduzione costituisce elemento di regolarità causale, in quanto, secondo una massima d'esperienza comunemente accettata, la persona che perde l'equilibrio al momento di immergersi o di uscire da una vasca e non ha alcun sostegno a cui tenersi rischia di cadere.
Una volta così delineata la sussistenza di una insidia nella struttura ove si è verificato il sinistro ed essendo incontestato il rapporto di custodia in capo alla convenuta, spetta a quest'ultima, stante il disposto dell'art. 2051 del Codice civile, dare la prova del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità che, come sopra si è accennato, è identificabile anche nella stessa condotta del danneggiato.
Questa prova non è stata fornita, dal momento che non è stata prospettata alcuna circostanza anomala o imprevedibile, né nel comportamento dell'attore né da parte di soggetti terzi, tale da escludere la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
pagina 6 di 11 Tuttavia si rammenta che, secondo un orientamento costante e pacifico, se la condotta colposa del danneggiato non è idonea da sola ad interrompere il nesso eziologico, questa potrà integrare la fattispecie del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 1 c.c., applicabile alla responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo operato dall'art. 2056 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della condotta ascrivibile al danneggiato (Cass. Civ., n. 3389/15; Cass. Civ., n. 11227/08; Cass. Civ., n. 17471/07).
Nel caso di specie l'assenza di uno dei due sostegni nella vasca idromassaggio era del tutto visibile e ciò avrebbe dovuto indurre l'attore ad uscire con maggiore prudenza, posto che in tali circostanze il rischio di perdere l'equilibrio e cadere è ben noto a tutti.
Ebbene parte attrice avrebbe dovuto adottare maggiori cautele nell'uscita dalla vasca, appoggiando il piede con circospezione.
La condotta imprudente dell'attore è inquadrabile nell'ambito della disciplina del concorso del fatto colposo del creditore di cui all'art. 1227, comma 1, c.c. ai sensi del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa
e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”, norma che esclude che il creditore danneggiato possa ottenere la riparazione per quella parte di danno che ha causato con il proprio comportamento colposo.
In particolare, considerate le circostanze del caso concreto, la responsabilità per l'infortunio occorso all'attore deve essere attribuita nella misura del 50% alla presenza dell'insidia e per il restante 50% alla condotta colposa dello stesso danneggiato, percentuale della quale dovranno essere ridotti gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno.
Venendo alla quantificazione dei pregiudizi allegati dall'attore per quanto concerne i danni conseguenti alle lesioni fisiche riportate dal medesimo, ci si riporta alle conclusioni della CTU medico-legale, in quanto immuni da vizi logico-giuridici.
Conseguentemente, sulla base delle conclusioni della Ctu, per le menomazioni subite, deve riconoscersi a parte attrice un danno biologico permanente del 3% per cento.
Alla luce dell'evoluzione clinica documentata in atti, devono, altresì, essere riconosciuti a parte attrice giorni 30 di I.T.P. al 75% , giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25%.
Pertanto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età che il danneggiato aveva al momento del sinistro alla luce della tipologia delle lesioni riportate dallo stesso e descritte nella relazione del Ctu, si ritiene equo liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale nelle seguenti somme:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
pagina 7 di 11 Età del danneggiato alla data del sinistro 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 3.292,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.115,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 5.761,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 4.312,50
Spese mediche € 829,00
Totale generale: € 9.256,50
Totale con personalizzazione massima € 10.902,50
Quanto alla richiesta di parte attrice di una personalizzazione, in assenza di adeguata allegazione e prova dei relativi presupposti essa non può essere riconosciuta.
È indubbio, dunque, che la somma sopra riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale tenga già conto sia della componente della sofferenza soggettiva, sia di quella della compromissione della vita di relazione e delle attività quotidiane precedentemente praticate, dovendosi solo accertare se sussistano i presupposti per una personalizzazione della liquidazione, in considerazione delle specifiche ripercussioni lamentate dal danneggiato.
pagina 8 di 11 Nel caso di specie, l'attore non ha allegato se non in termini assolutamente generici le ulteriori conseguenze negative, in termini di sofferenza e di danni alla sfera dinamico-relazionale, che gli sarebbero derivati a causa del sinistro, diverse da quelle già considerate nella liquidazione del danno da invalidità temporanea e permanente.
Quanto al danno patrimoniale, il CTU ha ritenuto congrue e attinenti le spese mediche documentate per
€ 829,00, che vanno pertanto riconosciuti.
In conclusione, il danno subito dall'attore deve essere definitivamente quantificato in € 10.902,50 di cui il 50%, pari ad € 5.451,25, da porre a carico della convenuta in ragione del riconosciuto concorso di colpa.
Su tale somma andranno corrisposti, previa devalutazione in ragione della stima fattane secondo criteri aggiornati, l'ulteriore rivalutazione, secondo gli indici ISTAT di categoria dalla data del sinistro, ovvero dall'esborso (per le spese), alla presente pronuncia, e gli interessi legali, questi ultimi da calcolarsi sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dal sinistro, ovvero dall'esborso fino alla presente decisione (cfr. in termini Cass. SU 1712/95).
A seguito della liquidazione qui operata il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege.
La terza chiamata ha eccepito la violazione da parte della convenuta CP_3 Controparte_1 del patto di “gestione delle vertenze di danno e spese legali” di cui all'art. 4 della sezione D –
[...]
Responsabilità civile della Polizza in forza del quale la Compagnia si occupa della gestione delle vertenze giudiziali in nome dell'assicurato direttamente designando un legale di fiducia incaricato di azionare giudizialmente tutti i diritti e le azioni spettanti all'assicurato medesimo.
Nel caso di specie l'assicurato non si è avvalso dei legali designati dalla convenuta compagnia di assicurazioni.
Orbene, la Corte di Cassazione (Cass., 19.2.2020, n. 4202) ha ritenuto che il patto di gestione della lite non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 1917 c.c., co. 3° (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio.
Tuttavia ha osservato che detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell'assicuratore diviene giustificato ove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale.
pagina 9 di 11 A giustificare, quindi, l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato.
Nel caso di specie ciò non è avvenuto.
La Compagnia non può pretendere che l'assicurato debba con lei concordare la nomina del legale e dei tecnici che l'hanno assistita, in quanto il patto di gestione della lite dovrà intendersi operante tra le parti soltanto ove la Compagnia abbia inteso assumere la gestione della lite.
Una clausola contrattuale che consenta all'assicuratore di non gestire la lite e di rifiutare il pagamento delle spese legali e tecniche di professionisti incaricati dall'assicurato sarebbe pertanto nulla, in quanto si tradurrebbe in un limite al diritto riconosciuto dall'art. 1917 co. 3 all'assicurato (Così Cass,
19.2.2020, n. 4202, cit;
Cass., 17.11.1976, n. 4276).
Una volta appreso che parte convenuta aveva nominato proprio legale e consulenti di parte, la
Compagnia, tenuta ad un comportamento secondo correttezza (art. 1175 c.c.) ed all'esecuzione del contratto secondo il sovrano principio della buona fede, imposto dall'art. 1375 cc, avrebbe dovuto rendere edotta l'assicurata che tali designazioni costituivano palese violazione del patto di gestione della lite.
Del resto, secondo la giurisprudenza, “il patto di gestione della lite contenuto nella polizza di assicurazione della responsabilità civile ha una configurazione giuridica atipica, in cui predominano i caratteri dell'attività concordata, dell'interesse reciproco e dell'aleatorietà” (Cass., 17.11.1994, n. 9744;
Trib. Pescara, 28.4.1982), con la precisazione che “nel contratto di assicurazione di tutela giudiziaria, il mandato di gestione della lite conferito all'assicuratore non incide sulla natura giuridica del contratto, la cui causa deve rinvenirsi essenzialmente nella copertura del rischio di dover pagare spese legali e peritali” (Trib. Torino, 29.3.1990). Ne consegue che “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il patto di gestione della lite comporta, a seguito dell'evento, il diritto dell'assicuratore di pretendere dall'assicurato un mandato ad lites nei confronti di legale di propria fiducia, nonché il dovere dell'assicurato di conferire tale mandato”. Ove l'assicuratore non faccia valere, dopo la nomina autonoma da parte dell'assicurato, il patto di gestione della lite, l'assicuratore non può esimersi dall'onere delle spese di difesa, secondo i criteri dettati dall'art. 1917 co. 3 c.c.; ciò anche in caso di contraria clausola di polizza, stante l'invalidità della medesima, ai sensi dell'art. 1932 c.c., ove pregiudichi i diritti riconosciuti all'assicurato dal citato co. 3 dell'art. 1917 c.c. (Cass. 17.11.1976 n.
4276).
pagina 10 di 11 Ne consegue che, in tal caso, l'assicuratore non potrà sottrarsi all'obbligo di rimborso previsto a suo carico dall'art.1917 co.3° cc. invocando l'esonero contenuto nel patto di cui non si è a tempo debito avvalso.
Deve, invece, rimanere a carico dell'assicurato la franchigia di euro 200,00 prevista in contratto, sulla base delle condizioni generali di polizza.
Le spese sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, al netto del riconosciuto concorso di colpa, e devono essere poste a carico della convenuta nella misura dei 2/3, con compensazione per il restante 1/3, visto l'accoglimento solo parziale della domanda.
Le spese di CTU, già liquidate, devono essere definitivamente poste a carico della convenuta in ragione della prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara la responsabilità della convenuta nella misura del 50% per l'evento dannoso occorso all'attrice e, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni a favore di , che si liquidano nella somma di € 5.451,25, oltre rivalutazione e Parte_1
interessi come da motivazione;
2. condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite nella misura dei 2/3, che si liquidano per l'intero in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, i.v.a. e c.p.a. di legge;
spese da distrarsi in favore dell'Avv. Silvia Greco e RA Di RA dichiaratisi antistatari;
3. pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico della convenuta;
4. in accoglimento della domanda di manleva, condanna a mantenere indenne il CP_3
convenuto, in forza del rapporto assicurativo tra le parti e detratta la franchigia contrattualmente prevista, quale somma destinata a rimanere a carico dell'assicurato;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,ultimo comma.
Rimini, 7 ottobre 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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