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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 21/07/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.) nella causa iscritta al n. 3218 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 e vertente tra
Avv. Valentina GROPPO ( ) rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Fabrizio Maffiodo;
ricorrente e
presso l'Avvocatura dello Stato, corso Stati Controparte_1
Uniti 45, Torino.
Parte resistente
OGGETTO: impugnazione decreto di liquidazione patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ivrea, ai sensi degli artt. 84 e
170 T. U. Spese di Giustizia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed assunzione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti, voglia riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore dell'Avv. Valentina Groppo, quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, la somma complessiva di euro =2.444,16= (somma comprensiva di spese forfetarie) oltre I.V.A e C.P.A, già indicata nell'istanza di liquidazione agli atti, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M.
1 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio. Con vittoria di spese e oneri di patrocinio”;
Per parte resistente: “Voglia l'adito Tribunale, In via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato e, per l'effetto, confermare il decreto impugnato. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. In subordine, giudicarsi secondo giustizia”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Parte ricorrente, allegando di aver assunto nell'ambito del procedimento penale n.
5937/2019 R.G. N.R., n. 2348/2021 R.G. G.I.P, la difesa di , Controparte_2
ammesso al patrocinio dello stato, ha impugnato il decreto di liquidazione degli onorari emesso dal Tribunale di Ivrea in data 08.11.2024, in forza del quale il G.I.P. ha liquidato l'importo di € 510,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
In estrema sintesi, l'avv. Valentina Groppo, dopo aver descritto le attività difensive svolte in favore dell'assistito, ha censurato il provvedimento di liquidazione, deducendone l'illegittimità per avere il giudice riconosciuto una somma inferiore all'istanza formulata senza in alcun modo motivare in ordine alla riduzione e comunque non coerente con tutte le attività difensive. Del pari, la ricorrente ha contestato l'omessa liquidazione della fase decisoria.
2 Si è costituito in giudizio il contestando il contenuto del Controparte_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16.07.2025, svolta in forma ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
****
La domanda spiegata dalla parte ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla parte ricorrente e dalla visione del fascicolo, acquisibile d'ufficio (cfr. tra le tante Cass. 16778/2019), è emerso che l'avv.
Valentina Groppo abbia assistito nel procedimento penale Controparte_2
5937/2019 R.G. N.R., n. 2348/2021 R.G. G.I.P, nel procedimento penale n.
1594/2023 R.G.N.R. – 1248/14 R.G. GIP nel quale era imputato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.
L'attività difensiva si è svolta in tutta la fase inerente alle indagini preliminari sino all'emissione del decreto di rinvio a giudizio.
Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari ha liquidato l'importo di € 510,00, riconoscendo gli importi pari ai minimi previsti dalla tabella n.
15 per le fasi di studio ed introduttiva, escludendo la fase decisoria.
La parte ricorrente ha censurato la decisione tanto sotto il profilo del riconoscimento di importi inferiori ai valori medi quanto dell'omesso riconoscimento della fase decisoria che si è svolta con la discussione e della richiesta di emissione della sentenza di non luogo a procedere.
Le censure sono parzialmente fondate.
3 In termini generali giova osservare come la Suprema Corte abbia affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. 36793/2022; Cass. n.
31404/2019; Cass. n. 2527/2012).
Sempre in termini generali giova osservare quanto ai motivi inerenti al merito della liquidazione, sub specie di concreta determinazione dell'importo nell'ambito dello scaglione di riferimento, come la valutazione inerente alla complessità della controversia e della conseguente attività difensiva sia rimessa al giudice che procede, facendo salve le eventuali violazioni di legge ovverosia la liquidazione al di sotto dei minimi di legge.
In altri termini, a parere dello scrivente, il sindacato che può esercitare il giudice dell'opposizione al decreto di liquidazione non può spingersi sino al merito della valutazione degli importi liquidati, potendo valutare esclusivamente la sussistenza di una valida motivazione nonché l'eventuale violazione di legge nella misura in cui gli importi determinati per le singole voci siano stati determinati al di sotto dei minimi di legge ovvero esclusi nonostante lo svolgimento della relativa fase.
È il giudice che procede che può apprezzare l'impegno, la complessità delle questioni trattate, il pregio e la particolarità della discussione orale nonché ogni altro elemento utile ai fini della quantificazione degli onorari.
4 Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, e tenuto conto della natura del procedimento, delle attività effettivamente svolte fino all'emissione del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, della non elevata complessità delle questioni trattate e della documentazione prodotta, si ritiene come la liquidazione dei compensi per le fasi di studio e introduttiva nella misura minima sia sostanzialmente immune da censure nei limiti del sindacato che il giudice dell'opposizione può esercitare, fatta eccezione per la determinazione delle singole fasi in misura lievemente inferiore al minimo, non avendo il giudice tenuto conto dell'aumento disposto dal
DM 147/2022 (importo minimo per le fasi di studio € 426,00 ed introduttiva €
378,00).
Va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, l'importo medio delle tariffe professionali rappresenta un limite massimo e non un parametro vincolante, di talché la liquidazione può avvenire anche in misura inferiore alla media, purché non inferiore ai minimi tariffari previsti.
Di contro, il decreto di liquidazione deve essere parzialmente modificato nella parte in cui non è stata riconosciuta la fase decisionale che è stata pacificamente svolta, non potendo essere condivisa la motivazione posta a fondamento del rigetto dal giudice, secondo cui la medesima ha avuto una breve durata e non è stata sostanzialmente efficace, avendo la parte insistito senza esito positivo per l'emissione della sentenza di non luogo a procedere.
La suddetta motivazione può giustificare la liquidazione del compenso al minimo tabellare, ma non l'esclusione totale della fase, che risulta comunque svolta con le richieste formulate dal difensore all'esito dell'udienza preliminare.
Facendo applicazione dei suddetti principi, si ritiene di liquidare all'avv. Valentina
Groppo l'importo complessivo di € 1.008,67, già ridotto ex art. 106 bis del D.P.R. n.
5 115 del 2002, (€ 426,00 per la fase di studio;
€ 378,00 per la fase introduttivo;
€ 709,00 per la fase decisoria;
totale € 1.513,00; riduzione di 1/3 € 1.008,67).
In conclusione, dunque, in parziale accoglimento del ricorso promosso dall'avv.
Valentina Groppo, il decreto di liquidazione disposto dal G.I.P. in data 08.11.2024 deve essere modificato con conseguente liquidazione, in luogo della minor somma di
€ 510,00, del maggior importo pari ad € 1.008,67, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'accoglimento solamente parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'avv. Valentina Groppo, modifica parzialmente il decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ivrea del 08.11.2024 e liquida in favore della ricorrente la somma di € 1.008,67, oltre alle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge;
compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ivrea il 20 luglio 2025
Il Giudice dott. Augusto Salustri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA (art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.) nella causa iscritta al n. 3218 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 e vertente tra
Avv. Valentina GROPPO ( ) rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Fabrizio Maffiodo;
ricorrente e
presso l'Avvocatura dello Stato, corso Stati Controparte_1
Uniti 45, Torino.
Parte resistente
OGGETTO: impugnazione decreto di liquidazione patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ivrea, ai sensi degli artt. 84 e
170 T. U. Spese di Giustizia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed assunzione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti, voglia riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore dell'Avv. Valentina Groppo, quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato, la somma complessiva di euro =2.444,16= (somma comprensiva di spese forfetarie) oltre I.V.A e C.P.A, già indicata nell'istanza di liquidazione agli atti, o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M.
1 55/2014, comprensivo di tutte le fasi processuali effettivamente svolte e con l'ulteriore liquidazione anche delle spese relative al presente giudizio. Con vittoria di spese e oneri di patrocinio”;
Per parte resistente: “Voglia l'adito Tribunale, In via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato e, per l'effetto, confermare il decreto impugnato. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa. In subordine, giudicarsi secondo giustizia”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, legge n. 69/2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Parte ricorrente, allegando di aver assunto nell'ambito del procedimento penale n.
5937/2019 R.G. N.R., n. 2348/2021 R.G. G.I.P, la difesa di , Controparte_2
ammesso al patrocinio dello stato, ha impugnato il decreto di liquidazione degli onorari emesso dal Tribunale di Ivrea in data 08.11.2024, in forza del quale il G.I.P. ha liquidato l'importo di € 510,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
In estrema sintesi, l'avv. Valentina Groppo, dopo aver descritto le attività difensive svolte in favore dell'assistito, ha censurato il provvedimento di liquidazione, deducendone l'illegittimità per avere il giudice riconosciuto una somma inferiore all'istanza formulata senza in alcun modo motivare in ordine alla riduzione e comunque non coerente con tutte le attività difensive. Del pari, la ricorrente ha contestato l'omessa liquidazione della fase decisoria.
2 Si è costituito in giudizio il contestando il contenuto del Controparte_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 16.07.2025, svolta in forma ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
****
La domanda spiegata dalla parte ricorrente è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla parte ricorrente e dalla visione del fascicolo, acquisibile d'ufficio (cfr. tra le tante Cass. 16778/2019), è emerso che l'avv.
Valentina Groppo abbia assistito nel procedimento penale Controparte_2
5937/2019 R.G. N.R., n. 2348/2021 R.G. G.I.P, nel procedimento penale n.
1594/2023 R.G.N.R. – 1248/14 R.G. GIP nel quale era imputato per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.
L'attività difensiva si è svolta in tutta la fase inerente alle indagini preliminari sino all'emissione del decreto di rinvio a giudizio.
Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari ha liquidato l'importo di € 510,00, riconoscendo gli importi pari ai minimi previsti dalla tabella n.
15 per le fasi di studio ed introduttiva, escludendo la fase decisoria.
La parte ricorrente ha censurato la decisione tanto sotto il profilo del riconoscimento di importi inferiori ai valori medi quanto dell'omesso riconoscimento della fase decisoria che si è svolta con la discussione e della richiesta di emissione della sentenza di non luogo a procedere.
Le censure sono parzialmente fondate.
3 In termini generali giova osservare come la Suprema Corte abbia affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (Cass. 36793/2022; Cass. n.
31404/2019; Cass. n. 2527/2012).
Sempre in termini generali giova osservare quanto ai motivi inerenti al merito della liquidazione, sub specie di concreta determinazione dell'importo nell'ambito dello scaglione di riferimento, come la valutazione inerente alla complessità della controversia e della conseguente attività difensiva sia rimessa al giudice che procede, facendo salve le eventuali violazioni di legge ovverosia la liquidazione al di sotto dei minimi di legge.
In altri termini, a parere dello scrivente, il sindacato che può esercitare il giudice dell'opposizione al decreto di liquidazione non può spingersi sino al merito della valutazione degli importi liquidati, potendo valutare esclusivamente la sussistenza di una valida motivazione nonché l'eventuale violazione di legge nella misura in cui gli importi determinati per le singole voci siano stati determinati al di sotto dei minimi di legge ovvero esclusi nonostante lo svolgimento della relativa fase.
È il giudice che procede che può apprezzare l'impegno, la complessità delle questioni trattate, il pregio e la particolarità della discussione orale nonché ogni altro elemento utile ai fini della quantificazione degli onorari.
4 Facendo applicazione dei principi sopra richiamati, e tenuto conto della natura del procedimento, delle attività effettivamente svolte fino all'emissione del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, della non elevata complessità delle questioni trattate e della documentazione prodotta, si ritiene come la liquidazione dei compensi per le fasi di studio e introduttiva nella misura minima sia sostanzialmente immune da censure nei limiti del sindacato che il giudice dell'opposizione può esercitare, fatta eccezione per la determinazione delle singole fasi in misura lievemente inferiore al minimo, non avendo il giudice tenuto conto dell'aumento disposto dal
DM 147/2022 (importo minimo per le fasi di studio € 426,00 ed introduttiva €
378,00).
Va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, l'importo medio delle tariffe professionali rappresenta un limite massimo e non un parametro vincolante, di talché la liquidazione può avvenire anche in misura inferiore alla media, purché non inferiore ai minimi tariffari previsti.
Di contro, il decreto di liquidazione deve essere parzialmente modificato nella parte in cui non è stata riconosciuta la fase decisionale che è stata pacificamente svolta, non potendo essere condivisa la motivazione posta a fondamento del rigetto dal giudice, secondo cui la medesima ha avuto una breve durata e non è stata sostanzialmente efficace, avendo la parte insistito senza esito positivo per l'emissione della sentenza di non luogo a procedere.
La suddetta motivazione può giustificare la liquidazione del compenso al minimo tabellare, ma non l'esclusione totale della fase, che risulta comunque svolta con le richieste formulate dal difensore all'esito dell'udienza preliminare.
Facendo applicazione dei suddetti principi, si ritiene di liquidare all'avv. Valentina
Groppo l'importo complessivo di € 1.008,67, già ridotto ex art. 106 bis del D.P.R. n.
5 115 del 2002, (€ 426,00 per la fase di studio;
€ 378,00 per la fase introduttivo;
€ 709,00 per la fase decisoria;
totale € 1.513,00; riduzione di 1/3 € 1.008,67).
In conclusione, dunque, in parziale accoglimento del ricorso promosso dall'avv.
Valentina Groppo, il decreto di liquidazione disposto dal G.I.P. in data 08.11.2024 deve essere modificato con conseguente liquidazione, in luogo della minor somma di
€ 510,00, del maggior importo pari ad € 1.008,67, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'accoglimento solamente parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'avv. Valentina Groppo, modifica parzialmente il decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ivrea del 08.11.2024 e liquida in favore della ricorrente la somma di € 1.008,67, oltre alle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge;
compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ivrea il 20 luglio 2025
Il Giudice dott. Augusto Salustri
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