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Ordinanza 12 aprile 2025
Ordinanza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 12/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1648/2017 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, letta la nota sostitutiva dell'udienza del 26/03/25, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 702bis c.p.c., la seguente
ORDINANZA nel giudizio di cui in epigrafe - avente ad oggetto opposizione, ex artt. 170 d.P.R. n. 115/02 e 15
d.lgs. n. 150/11, avverso decreto di liquidazione del compenso dell'I.V.G., emesso dal G.E. in data 30/01/17 - vertente tra (ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Mariarosaria Di Masi) e (resistente contumace). Controparte_1
-------------------------------------
La con ricorso depositato il 22/02/17, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 di liquidazione, per la somma di € 1.053,32, del compenso dell'Istituto Vendite Giudiziarie (di seguito, I.V.G.) gestito da emesso, nell'ambito del proc. n. 4915/14 Controparte_1
R.G.E., in data 30/01/17 e comunicato l'01/02/17, deducendo: 1) l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 33 d.m. n. 109/97, atteso che, secondo tale norma, la liquidazione del compenso poteva essere disposta solo in caso di estinzione della procedura esecutiva o di mancata vendita per cause non dipendenti dall'I.V.G., ma non anche nell'ipotesi, ricorrente nella specie, di mancata consegna dei beni pignorati;
2) la prescrizione del credito vantato dall'I.V.G., in quanto quest'ultimo, in violazione dell'art. 71 d.P.R. n. 115/02, aveva depositato l'istanza di liquidazione in data 25/01/17, ossia ben oltre il termine di 100 giorni dal compimento delle operazioni, risalenti all'01/04/15 come da verbale redatto dall'incaricato dell'I.V.G.
La ricorrente chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, revocarsi l'impugnato decreto di liquidazione, con vittoria di spese giudiziali.
Non si costituiva, pur ritualmente convenuta con atto notificatole il 03/05/17, la Controparte_1 quale società che gestiva l'I.V.G.
[...]
Con la nota sostitutiva dell'udienza del 26/03/25 parte ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_1
Il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano fondati entrambi i motivi di opposizione.
Pagina 1 In primo luogo, invero, come precisato in giurisprudenza in tema di compenso spettante all'Istituto Vendite Giudiziarie, l'art. 33 del d.m. n. 109/1997 deve essere interpretato nel senso che il relativo diritto sussiste anche nell'ipotesi di estinzione della procedura esecutiva o se la vendita non ha avuto luogo per cause non dipendenti dal detto commissionario, purché quest'ultimo, dopo il conferimento dell'incarico, abbia svolto attività ad esso riconducibili e potenzialmente utili per il procedimento (in tal senso, Cass. n. 7932/17, la quale, in un caso del tutto analogo al presente, ha escluso che sussistesse il diritto dell'I.V.G. al compenso per non aver svolto attività di apprensione e custodia dei beni mobili pignorati, posto che “in assenza di beni è priva di contenuto la stessa prestazione dell'ausiliario, con conseguente mancanza dello stesso presupposto per il sorgere del diritto al compenso”).
Nella specie, dalla documentazione in atti risulta il mancato svolgimento da parte dell'I.V.G. di attività potenzialmente utili per la procedura, posto che i beni mobili pignorati, non essendo stati rinvenuti presso il debitore pignorato che pure li aveva in custodia, non sono mai stati appresi e custoditi dal commissionario, tanto che, per tale ragione, la procedura è stata estinta dal G.E.
In secondo luogo, deve rammentarsi che gli Istituti Vendite Giudiziarie, in quanto soggetti autorizzati in via generale alla vendita ed alla custodia di beni mobili disposte dall'autorità giudiziaria, rientrano tra gli ausiliari di quest'ultima. Ne consegue che la liquidazione del loro compenso è soggetta alle forme ed alle modalità stabilite, per tutti gli ausiliari del giudice, dal d.P.R. n. 115/02 (Cass. n. 18204/08), il cui art. 71, co. 2, statuisce che l'ausiliario del magistrato deve, a pena di decadenza, presentare la domanda di liquidazione entro cento giorni dal compimento delle operazioni peritali (cfr. Cass. n. 22030/18, n. 28952/11).
Nel caso in esame, l'I.V.G. ha depositato la domanda di liquidazione del compenso in data
25/01/17, ossia ben oltre il termine di 100 giorni decorrenti dall'01/04/15, ossia da quando è stato redatto dall'incaricato dell'I.V.G. il verbale relativo alla mancata consegna dei beni pignorati, con cui si è conclusa l'attività del commissionario.
In accoglimento dell'opposizione, pertanto, va revocato il decreto di liquidazione del compenso dell'I.V.G.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione fino ad € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 1648/17 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
Pagina 2 1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione del compenso all'I.V.G. gestito da emesso, nell'ambito del proc. n. 4915/14 Controparte_1
R.G.E., in data 30/01/17;
2. condanna la al pagamento, in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese giudiziali, che si liquidano in € 50,00 per spese vive ed € 662,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Salerno, lì 12 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
Pagina 3
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, letta la nota sostitutiva dell'udienza del 26/03/25, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 702bis c.p.c., la seguente
ORDINANZA nel giudizio di cui in epigrafe - avente ad oggetto opposizione, ex artt. 170 d.P.R. n. 115/02 e 15
d.lgs. n. 150/11, avverso decreto di liquidazione del compenso dell'I.V.G., emesso dal G.E. in data 30/01/17 - vertente tra (ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Mariarosaria Di Masi) e (resistente contumace). Controparte_1
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La con ricorso depositato il 22/02/17, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 di liquidazione, per la somma di € 1.053,32, del compenso dell'Istituto Vendite Giudiziarie (di seguito, I.V.G.) gestito da emesso, nell'ambito del proc. n. 4915/14 Controparte_1
R.G.E., in data 30/01/17 e comunicato l'01/02/17, deducendo: 1) l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 33 d.m. n. 109/97, atteso che, secondo tale norma, la liquidazione del compenso poteva essere disposta solo in caso di estinzione della procedura esecutiva o di mancata vendita per cause non dipendenti dall'I.V.G., ma non anche nell'ipotesi, ricorrente nella specie, di mancata consegna dei beni pignorati;
2) la prescrizione del credito vantato dall'I.V.G., in quanto quest'ultimo, in violazione dell'art. 71 d.P.R. n. 115/02, aveva depositato l'istanza di liquidazione in data 25/01/17, ossia ben oltre il termine di 100 giorni dal compimento delle operazioni, risalenti all'01/04/15 come da verbale redatto dall'incaricato dell'I.V.G.
La ricorrente chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, revocarsi l'impugnato decreto di liquidazione, con vittoria di spese giudiziali.
Non si costituiva, pur ritualmente convenuta con atto notificatole il 03/05/17, la Controparte_1 quale società che gestiva l'I.V.G.
[...]
Con la nota sostitutiva dell'udienza del 26/03/25 parte ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_1
Il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano fondati entrambi i motivi di opposizione.
Pagina 1 In primo luogo, invero, come precisato in giurisprudenza in tema di compenso spettante all'Istituto Vendite Giudiziarie, l'art. 33 del d.m. n. 109/1997 deve essere interpretato nel senso che il relativo diritto sussiste anche nell'ipotesi di estinzione della procedura esecutiva o se la vendita non ha avuto luogo per cause non dipendenti dal detto commissionario, purché quest'ultimo, dopo il conferimento dell'incarico, abbia svolto attività ad esso riconducibili e potenzialmente utili per il procedimento (in tal senso, Cass. n. 7932/17, la quale, in un caso del tutto analogo al presente, ha escluso che sussistesse il diritto dell'I.V.G. al compenso per non aver svolto attività di apprensione e custodia dei beni mobili pignorati, posto che “in assenza di beni è priva di contenuto la stessa prestazione dell'ausiliario, con conseguente mancanza dello stesso presupposto per il sorgere del diritto al compenso”).
Nella specie, dalla documentazione in atti risulta il mancato svolgimento da parte dell'I.V.G. di attività potenzialmente utili per la procedura, posto che i beni mobili pignorati, non essendo stati rinvenuti presso il debitore pignorato che pure li aveva in custodia, non sono mai stati appresi e custoditi dal commissionario, tanto che, per tale ragione, la procedura è stata estinta dal G.E.
In secondo luogo, deve rammentarsi che gli Istituti Vendite Giudiziarie, in quanto soggetti autorizzati in via generale alla vendita ed alla custodia di beni mobili disposte dall'autorità giudiziaria, rientrano tra gli ausiliari di quest'ultima. Ne consegue che la liquidazione del loro compenso è soggetta alle forme ed alle modalità stabilite, per tutti gli ausiliari del giudice, dal d.P.R. n. 115/02 (Cass. n. 18204/08), il cui art. 71, co. 2, statuisce che l'ausiliario del magistrato deve, a pena di decadenza, presentare la domanda di liquidazione entro cento giorni dal compimento delle operazioni peritali (cfr. Cass. n. 22030/18, n. 28952/11).
Nel caso in esame, l'I.V.G. ha depositato la domanda di liquidazione del compenso in data
25/01/17, ossia ben oltre il termine di 100 giorni decorrenti dall'01/04/15, ossia da quando è stato redatto dall'incaricato dell'I.V.G. il verbale relativo alla mancata consegna dei beni pignorati, con cui si è conclusa l'attività del commissionario.
In accoglimento dell'opposizione, pertanto, va revocato il decreto di liquidazione del compenso dell'I.V.G.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione fino ad € 1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 1648/17 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
Pagina 2 1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto di liquidazione del compenso all'I.V.G. gestito da emesso, nell'ambito del proc. n. 4915/14 Controparte_1
R.G.E., in data 30/01/17;
2. condanna la al pagamento, in favore della delle Controparte_1 Parte_1 spese giudiziali, che si liquidano in € 50,00 per spese vive ed € 662,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Salerno, lì 12 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
Pagina 3