Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 18/06/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01140/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Piazza e Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’annullamento
del decreto prefettizio -OMISSIS- del 18 maggio 2023, con cui la Prefettura di Palermo ha disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni e materia esplodenti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e i documenti depositati dal Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-del 18 maggio 2023 con cui la Prefettura di Palermo ha disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni e materie esplodenti.
Il provvedimento è basato sul fatto che, in data 1.3.2022, è stato notificato al ricorrente un avviso di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-R.G.N.R. mod. 21, poiché indagato per il reato di cui agli artt. 110 e 629 c.p. (estorsione in concorso). In particolare, si legge nel provvedimento che “ il proposto avrebbe rivolto ad un dipendente dell'attività commerciale di cui il medesimo è proprietario minacce al fine di costringerlo a presentare le dimissioni volontarie dall'attività lavorativa ”.
2. Il predetto provvedimento è stato impugnato col ricorso in epigrafe, con il quale si denunciano i seguenti vizi:
A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 – 8 - 10 BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.
La Prefettura di Palermo non avrebbe esternato alcuna ragione per la quale ha disatteso le osservazioni formulate dal ricorrente in sede di memorie difensive, limitandosi ad affermare “ valutata la memoria dell’interessato ”, senza fornire alcun concreto elemento in ordine a tale presunta “valutazione”.
B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.11, 39 e 43 DEL D.P.R.773 DEL 1931 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3 DELLA L.241 DEL 1990 ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ILLOGICITA’ ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.97 DELLA COSTITUZIONE.
Il ricorrente ritiene il provvedimento impugnato ed il giudizio di non affidabilità documentalmente smentiti in quanto basati su un procedimento penale per cui è stato assolto “ perché il fatto non sussiste ” e, dunque, con formula ampiamente assolutoria. Aggiunge che, comunque, la mera notificazione dell’avviso di garanzia non poteva validamente sostenere il provvedimento impugnato.
3. L’amministrazione intimata si è costituta in giudizio difendendo il proprio operato e ha dedotto che il fatto nuovo consistente nella intervenuta sentenza di assoluzione – meritevole di considerazione in sede di istanza di riesame – non inciderebbe sulla legittimità del provvedimento impugnato, ravvisabile al momento della sua emissione.
4. All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto per la seconda doglianza con la quale parte ricorrente lamenta un difetto motivazionale del provvedimento gravato.
Giova preliminarmente ribadire la piena adesione di questo Collegio agli insegnamenti della Corte Costituzionale (sentenza n. 440/1993), come confermati dalla giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, secondo i quali in materia di detenzione e porto di armi, l'Autorità di Pubblica Sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità. L'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione ed al porto d'armi, costituendo tali situazioni eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975 n. 110; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini della revoca dell'autorizzazione o del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso.
Si è detto, infatti, che il divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi o la revoca del porto d’armi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell'Autorità amministrativa competente (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 5 ottobre 2018, n. 4899).
Tanto premesso, come già rilevato, il provvedimento in epigrafe è stato adottato per il timore che il ricorrente possa abusare delle armi a sua disposizione per il venir meno del presupposto dell’affidabilità in materia di armi, e ciò esclusivamente in quanto gli è stato notificato l’avviso di garanzia emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS- R.G.N.R..
Osserva però il Collegio che in tal modo l’amministrazione ha compiuto una valutazione dell’assenza del requisito della affidabilità priva di adeguata motivazione atteso che, pur nell'ampiezza della discrezionalità rimessa all'organo valutativo, nel provvedimento impugnato non emerge alcun elemento accertato e concreto dal quale potere ragionevolmente desumere la pericolosità dell’interessato o la possibilità di un utilizzo improprio delle armi da lui detenute.
Il provvedimento impugnato tiene conto solamente della notifica all’interessato di un avviso di garanzia, il cui procedimento penale sorto, tra l’altro, è stato successivamente archiviato “ perché il fatto non sussiste ”. Sul punto non v’è dubbio che la legittimità di un atto amministrativo vada scrutinata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, secondo il principio del tempus regit actum , ma al di là del predetto elemento sopravvenuto, nel caso di specie, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato si fondi meramente su un avviso di garanzia, senza alcun riferimento ad una valutazione complessiva sulla condotta e personalità del soggetto, in grado di sorreggere il giudizio prognostico di inaffidabilità. Non può essere, infatti, ritenuto ragionevole un mero automatismo tra la denunzia penale intervenuta, che ha generato un avviso di garanzia, e la revoca prefettizia dell’autorizzazione.
Sul punto, questo Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale per cui alcun carattere immediatamente ostativo, ai fini della revoca delle licenze di pubblica sicurezza può riconoscersi al fatto di essere iscritti nel registro degli indagati ovvero di aver riportato condanna in sede penale, attesa la necessità di procedere ad una concreta prognosi, che tenga conto di una serie di circostanze, quali l’epoca a cui risale la condotta contestata, i reiterati rinnovi del titolo di polizia nel frattempo intervenuti, la condotta tenuta successivamente al fatto di reato e soprattutto dei fatti eventualmente sintomatici di attualità della pericolosità sociale (Corte Cost. n. 331 del 1996, cfr.anche, ex multis, Cons. Stato, n. 5095 del 2012 e n. 4630 del 2011).
Il Collegio non ignora il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa che evidenzia come il divieto di detenzione armi possa essere sorretto anche da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche, e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus , in quanto nella materia de qua l'espansione della sfera di libertà dell'individuo è, appunto, destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva (per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 20.07.2006, n. 4604). Per fondare il divieto per cui è causa non occorre quindi l'accertamento di un abuso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne sulla base di circostanze oggettive, che però nel caso di specie non si rinvengono.
Il giudizio di non affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso delle armi, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può però prescindere da una adeguata motivazione che evidenzi le circostanze di fatto che attualmente farebbero ritenere il soggetto pericoloso o comunque capace di abusi.
L’amministrazione ha un potere ampiamente discrezionale nel valutare con il massimo rigore qualsiasi elemento che consigli l’adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione dell’arma in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona sempre esente da mende o da indizi negativi; è altrettanto vero, però, che può fare ciò solo sulla base di una istruttoria esaustiva e di una motivazione congrua e coerente che tenga conto degli elementi di fatto caratteristici della fattispecie, evidenziando quali siano le circostanze e il conseguente giudizio che hanno indotto a denegare il suddetto titolo (Cons. Stato, III sez., 12.6.2014, n. 3021).
Alla luce di quanto esposto, il ricorso è fondato in relazione al lamentato deficit motivazionale e va accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
6. La natura delle questioni esaminate e la residua possibilità per l’amministrazione di pronunciarsi sulla vicenda con nuovo provvedimento giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione vorrà adottare nel rispetto degli obblighi di istruttoria e di motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.